DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
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(N. 2187)
DISEGNO DI LEGGE
approvato, in un testo unificato, dalla Camera, dei deputati nella seduta del 10 luglio 1975
(V. Stampati nn. 3291, 3301, 3302 e 3316)
d ’iniziativa dei deputati TRUZZI (3291); XXXXX, SPONZIELLO, VALENSISE, LO POR TO, XXXXXXXX D ADDA (3301); XXXXXXXX, XXXXXXXX Xxxxxxxx, XXXXXXXX, XXXX- XXXX, XXXXXXX, DI XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXX Xxxxxx, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX Xxxxxx (3302); XXXXXX, XXXXX Xxxxx, XXXXXXXXX, STRAZZI, XXXXXX (3316)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 luglio 1975
Norme in materia di contratti agrari
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Le norme che prevedono la proroga le gale dei contratti agrari e le relative cause di cessazione non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto.
La durata dei nuovi contratti di affitto a coltivatore diretto e di quelli in corso è regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti singoli o associati hanno la durata minima di anni 18, ferme restando le norme di' cui airarticolo 12 della legge 11 febbraio 1971,
n. 11. Il termine, di cui al primo comma del suddetto articolo 12, è ridotto della metà.
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Per i contratti in corso, compresi quelli per i quali sia stata convenuta dalle parti una scadenza predeterm inata e quelli finora soggetti a proroga, i 18 anni decorrono dal l'entrata in vigore della presente legge.
Gli effetti risolutivi previsti dal secondo comma dell’articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge
22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall’a rti
colo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, non si applicano alle vendite stipulate dopo l ’en trata in vigore della presente legge quando sui fondi venduti insistano affittuari coltiva tori diretti. Per gli atti stipulati anteriorm en te a tale data, quando sia dichiarato o con cordato che il contratto di affitto ancora in atto cessa di avere vigore, è dovuto all’affit tuario per la perdita deUavviamento produt tivo, anche in riferim ento ai princìpi del l ’articolo 36 della Costituzione, un equo in dennizzo, il cui am m ontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tu tti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie. In ogni caso l’indennizzo non può essere in feriore a tre annualità di prodotto lordo ven dibile dell’azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile medio delle ultime cinque annate agrarie.
L’affittuario coltivatore diretto può sem pre recedere dal contratto, dandone preav viso al locatore almeno sei mesi prim a del la scadenza dell’an nata agraria.
Qualora tra le parti intervenga un accor do per la cessazione del contratto, spetta in ogni caso all'affittuario l ’indennizzo di cui al precedente quinto comma.
La risoluzione dei contratti di affitto a col tivatore diretto può essere pronunciata nel solo caso in cui il coltivatore si sia reso col pevole di grave inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al paga mento del canone e alla norm ale e razionale coltivazione del fondo. Sono nulle le clauso le che prevedono Casi di risoluzione contrat tuale.
Agli effetti della presente legge è coltiva tore diretto l ’affittuario che coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sem pre che tale forza lavorativa costituisca al
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meno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo, del l'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quel lo dell'uomo.
Art. 2.
La lettera a) dell’articolo 1 del decreto le gislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e la lettera b) del mede simo articolo 1, quale risulta modificata dal l ’articolo unico della legge 13 giugno 1961,
n. 527, sono sostituite dalle seguenti:
« a) se il concedente, che sia in atto col tivatore diretto e ne abbia la piena capa cità lavorativa, dichiari di voler coltivare di rettam ente il fondo condotto a mezzadria o a colonia e se la capacità lavorativa della sua famiglia sia all’uopo proporzionata; la stes sa norm a è applicabile anche se il conceden te dichiari di voler far coltivare direttam ente il fondo da un figlio, che sia in atto coltiva tore diretto, la cui famiglia abbia capacità lavorativa all’uopo proporzionata, o da un figlio laureato o diplomato in agraria, che s’im pegni a coltivare direttam ente il fondo, per un periodo non inferiore ad anni cinque, con il lavoro proprio e della sua famiglia semprechè la capacità lavorativa sia all’uopo proporzionata;
b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del rapporto di mezzadria e colonia, in quan to siano eccedenti i poteri che la legislazio ne attribuisce al mezzadro e al colono e sia dim ostrato che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni colturali che saran no richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasform ato. L’assessore regionale competente, su istanza del concedente, sen tite le parti, accerta entro 40 giorni le con dizioni di cui alla presente lettera b), fissan do il term ine entro il quale debbono essere compiute le opere di trasformazione. Entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell’assessore le parti possono ricorrere al presidente della giunta regionale. Le parti
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possono adire l’a utorità giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento am m inistrativo definitivo ».
Art. 3.
Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la cessazione della proroga non ottem peri agli impegni assunti ai sensi del precedente articolo 2, il mezzadro o colono ha diritto di ottenere
0 l’im mediato rientro nel fondo ed il risar cimento dell’eventuale danno subito, oppu re la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo ar ticolo 4.
Art. 4.
Qualora sia dichiarata o concordata la cessazione della proroga del contratto, per 1 motivi di cui alla presente legge, o per ogni altro motivo previsto dalle vigenti leg gi, ad esclusione di quello di cui alla lette ra a) dell’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, è dovu to al mezzadro o colono in ogni caso, per la perdita dell’avviam ento produttivo, anche con riferim ento ai princìpi dell’articolo 36
della Costituzione, un equo indennizzo il cui am m ontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto della quota di ripartizione dei prodot ti ed utili, del reddito del fondo, della durata del rapporto, delle trasform azioni e delle mi gliorie apportate al fondo dal mezzadro o dal colono e di tu tti gli altri elementi di giu dizio ricorrenti nella specie.
L’indennizzo di cui al comma precedente non può comunque essere inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile del l ’azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile medio delle ultim e cinque annate agrarie.
Art. 5.
L’opposizione alla proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria non può essere esercitata quando sia stata autoriz
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zata la esecuzione di innovazioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 settem bre 1964,
n. 756, e se sia stato presentato e appro vato un piano di sviluppo aziendale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 6.
1 conduttore, mezzadro o colono, al qua le siano riconosciuti indennizzi o rim borsi
al momento del rilascio, ha diritto di riten zione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito. L’eccezione può essere opposta anche al momento dell'esecu zione del provvedimento di rilascio.
Art. 7.
Salvo quanto stabilito all'articolo 1, com m a quinto, la presente legge si applica a tu tti i rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato.
Alle sentenze che pronunciano in m ateria di rilascio dei fondi non sono applicabili gli articoli 282 e 283 del codice di proce dura civile.
Art. 8.
In tutte le controversie relative all’appli cazione della presente legge sono competenti a giudicare le Sezioni specializzate agrarie.
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzet ta Ufficiale.