ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER SERVER CONSOLIDATION E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA
DI APPARECCHIATURE PER SERVER CONSOLIDATION E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
TRA
Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via , rappresentato dal dirigente informatico in servizio presso questo Ufficio, nella sua qualità di funzionario delegato dal Direttore Generale come tale abilitato ad impegnare l’Amministrazione stessa, (nel seguito per brevità anche solo “Amministrazione”),
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da
(nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott.
, repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
− Con atto del 26.04.2004, Prot. n. 5580/2004, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 16 aprile 2004, Prot. 33865, sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero della Giustizia ha affidato alla Consip S.p.A. il compito di procedere, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, alla scelta del contraente per l’acquisizione di apparecchiature hardware necessarie per svolgere attività di “server-consolidation” presso alcuni uffici giudiziari, nonché la prestazione dei servizi connessi e correlati,
− che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti alla stessa assegnati e nel rispetto dei principi in materia di procedure ad evidenza pubblica, ha ravvisato la necessità di individuare il contraente per la fornitura di beni e servizi in favore dell’Amministrazione, attraverso una procedura aperta, per pubblico incanto, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del ,
− il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta procedura indetta dalla Consip S.p.A. nell’interesse dell’Amministrazione ed ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica).
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata, in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali,
b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
c) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara di cui alle premesse prodotti dalla Consip S.p.A. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Consip S.p.A..
Articolo 2
Oggetto e luogo della prestazione
1. L’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura delle apparecchiature
hardware e la prestazione dei servizi connessi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
A) la fornitura delle seguenti apparecchiature hardware, che dovranno soddisfare, in ogni caso, quanto stabilito nei paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico:
a) n. 74 (settantaquattro) Sistemi di elaborazione “Data Base Server” con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, e con le eventuali componenti opzionali descritte al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico;
b) n. 37 (trentasette) Sistemi di elaborazione modulare “Blade Server chassis” con le caratteristiche tecniche e le dotazioni in termini di moduli “Blade Server” richieste al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, e con le eventuali componenti opzionali descritte al paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico;
c) 74 (settantaquattro) Sistemi di elaborazione “NAS” con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.3;
d) n. 37 (trentasette) Storage disk Array con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.4, e con le eventuali componenti opzionali descritte al paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico;
e) n. 74 (settantaquattro) Switch tipo SAN con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.5 del Capitolato Tecnico;
f) n. 74 (settantaquattro) Switch tipo LAN con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.6 del Capitolato Tecnico;
g) n. 37 (trentasette) Unità di back-up Tape Library con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.7, e con le eventuali componenti opzionali descritte al paragrafo 4.4.4 del Capitolato Tecnico;
h) n. 37 (trentasette) Strutture multiple di armadi rack 19’’ con le caratteristiche tecniche
richieste al paragrafo 4.3.8, e con le eventuali componenti opzionali descritte al paragrafo 4.4.5 del Capitolato Tecnico;
B) la prestazione dei seguenti servizi connessi e correlati alla fornitura:
i) servizio di “Verifica preliminare dei locali tecnici”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
j) servizio di “Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo dei sistemi” della fornitura, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
k) servizio di “Addestramento”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
l) servizio di “Manutenzione ed Assistenza”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
2. Le apparecchiature hardware dovranno essere fornite nelle tre distinte configurazioni di sistema, e relative quantità, stabilite nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.
3. Le componenti opzionali sono oggetto della fornitura in quanto implementazioni contestuali o successive di una apparecchiatura hardware in configurazione base, pertanto le medesime potranno essere richieste dall’Amministrazione contestualmente o successivamente, entro la durata del presente contratto, alla richiesta di fornitura di una apparecchiatura hardware in configurazione base; con riferimento alla quantità delle componenti opzionali, questa non potrà essere superiore, per ogni singola componente, al massimo previsto dalla configurazione di base oggetto del presente Contratto.
4. I sistemi di elaborazione da fornire dovranno essere corredati del sistema operativo in licenza d’uso, a tempo indeterminato, non esclusiva e non trasferibile e del manuale d’uso, tutto come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. Ogni apparecchiatura hardware fornita dovrà essere corredata della relativa documentazione
tecnica e manualistica d’uso redatta in lingua italiana o, se non esistente sul mercato, in lingua inglese.
6. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere erogate nei luoghi stabiliti nel paragrafo 2.2 del Capitolato.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all’atto della sottoscrizione, avrà efficacia dalla data in cui l’Amministrazione comunicherà al Fornitore l’avvenuto perfezionamento dell’iter contrattuale, con la registrazione di legge, sino al termine del periodo di manutenzione ed assistenza di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal collaudo positivo (data di accettazione) delle apparecchiature, come meglio specificato nel successivo articolo 12, e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. In caso di urgenza, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, a norma dell’art. 5 del
D.L. 17 settembre 1993, n. 364, convertito in Legge 15 novembre 1993, n.458, che le prestazioni oggetto del presente Contratto vengano eseguite immediatamente dopo l’approvazione; in tale ipotesi, il termine previsto dal successivo articolo 10, comma 3, decorrerà dal momento della ricezione, da parte del Fornitore, della richiesta di anticipata esecuzione formulata dall’Amministrazione.
Articolo 4 Aumenti e diminuzioni
1. L’Amministrazione ha la facoltà di apportare, nel periodo di efficacia del presente Contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura entro i limiti di legge.
2. Gli importi di tali variazioni verranno calcolati sulla base dei prezzi unitari delle singole apparecchiature e/o componenti della fornitura di cui all’Offerta Economica.
Articolo 5
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi:
a) all’imballaggio delle apparecchiature, eseguito con i materiali necessari, conforme alla
norme in vigore, a seconda della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature nei locali dell’Amministrazione;
c) all’apposizione sulle apparecchiature delle “targhette identificative”;
d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
e) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
3. Le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell’Amministrazione alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con gli uffici medesimi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell’Amministrazione e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e degli
Ordinativi di Fornitura.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 7
Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
a) fornire le apparecchiature oggetto contrattuale del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
b) manlevare l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso delle apparecchiature stesse;
c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali della serie EN ISO 9000 (Vision 2000) per la gestione e l’assicurazione della qualità;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura a quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
g) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura delle apparecchiature e ad erogare i servizi connessi nei luoghi stabiliti, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
3. Il Fornitore è in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità e che si impegna a mantenere per tutta la durata del presente Contratto, in difetto, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il medesimo Contratto.
Articolo 8
Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso
1. L’Amministrazione acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto del presente Contratto, e quanto a corredo delle stesse, a partire dalla “Data di Accettazione” della fornitura di cui all’art. 12, comma 3; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
2. Le licenze d’uso dei prodotti software sono concesse all’Amministrazione a tempo indeterminato, non esclusive e non trasferibili; l’Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla “Data di Accettazione” della fornitura di cui al successivo art. 12, comma 3; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte dell’Amministrazione; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell’Amministrazione e di terzi da queste autorizzati.
Articolo 9 Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione, al suo personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell’Amministrazione e dei terzi e valida per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di attività oggetto sociale, ivi comprese quelle oggetto del presente contratto.
Articolo 10
Servizio di verifica preliminare dei locali tecnici
1. Il servizio di “Verifica preliminare dei locali tecnici” dovrà essere prestato dal Fornitore in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
2. Con riferimento a ciascun singolo luogo di esecuzione contrattuale, presso i diversi Uffici Giudiziari di cui al paragrafo 2.2.1 del Capitolato Tecnico, dovrà essere predisposto dal Fornitore un “verbale verifica preliminare”, sottoscritto tanto dal Fornitore quanto dall’incaricato dell’Amministrazione, nel quale sia dato atto dell’idoneità dei luoghi ove dovranno essere installate le apparecchiature da fornire.
3. Tutti i “verbali verifica preliminare” relativi a ciascun singolo Ufficio Giudiziario di cui al paragrafo 2.2.1 del Capitolato Tecnico dovranno essere sottoscritti e consegnati all’Amministrazione entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni solari dalla stipula del
presente Contratto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e la facoltà dell’Amministrazione di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 22.
4. Qualora si rendessero necessari lavori per l’adeguamento strutturale dei locali, l’Amministrazione comunicherà entro 30 (trenta) giorni al Fornitore la conclusione dei predetti lavori, ciò al fine dell’esecuzione delle successive attività di consegna ed installazione.
Articolo 11
Servizio di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi
1. Il servizio di “Consegna, installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi” dovrà essere prestato dal Fornitore in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, le attività di consegna ed installazione dovranno essere erogate dal Fornitore secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal positivo “verbale verifica preliminare”, ovvero dalla comunicazione di cui al precedente articolo ultimo comma, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; le predette attività si intenderanno ultimate con il perfezionamento del verbale di cui al successivo comma 3.
La consegna di ciascuna apparecchiatura hardware e dei componenti opzionali ordinati si intende comprensiva:
a) delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, rimozione ed asporto dell’imballaggio, installazione del sistema operativo, messa in esercizio e verifica della funzionalità delle apparecchiature intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell’apparecchiatura (completa di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e, laddove applicabile, la verifica del caricamento e
dell’attivabilità del sistema operativo, o del software/firmware installato e, comunque, ogni altra attività che si rendesse necessaria o strumentale alle predette;
b) della manualistica tecnica d’uso (hardware e software).
3. Con riferimento a ciascun singola consegna ed installazione, dovrà essere redatto dal Fornitore un “verbale di consegna ed installazione”, sottoscritto tanto dal Fornitore quanto dall’incaricato dell’Amministrazione, nel quale sia dato atto dell’idoneità dei luoghi di installazione delle apparecchiature fornite e quant’altro stabilito nel paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico.
4. Entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data del predetto “verbale di consegna ed installazione”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà ultimare le attività di configurazione, di avvio operativo e di verifica di funzionalità, tutto come meglio stabilito e secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.2. del Capitolato Tecnico; tali attività si intenderanno concluse con il perfezionamento di un “verbale di configurazione, di avvio operativo e verifica di funzionalità” redatto dal Fornitore e sottoscritto tanto dal Fornitore quanto dall’incaricato dell’Amministrazione.
Articolo 12 Collaudo e accettazione
1. Al termine dell’attività di installazione, configurazione e verifica di cui al precedente articolo, le apparecchiature fornite, sia le configurazioni base che le componenti opzionali, saranno sottoposte a collaudo da parte dell’Amministrazione, in base anche a quanto stabilito nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico.
2. Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del “verbale di consegna ed installazione” di cui al precedente articolo, ultimo comma, l’Amministrazione invierà al Fornitore una comunicazione di “pronti al collaudo”:
Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del presente contratto, salvo la
facoltà dell’Amministrazione di procedere ad un collaudo a campione.
Il collaudo è inteso quale verifica della conformità con i requisiti richiesti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che le apparecchiature siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dall’Amministrazione e controfirmato dal Forniture se presente.
3. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” della fornitura.
4. In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del verbale di collaudo negativo, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dell’apparecchiatura; in tal caso l’Amministrazione provvederà all’applicazione delle penali di cui oltre, a decorrere dalla data del verbale di collaudo negativo fino alla data del nuovo collaudo positivo.
5. Dopo la comunicazione, da parte del Fornitore, della avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze e/o della sostituzione, l’Amministrazione procederà a nuovo collaudo che avverrà anche su un campione diverso da quello già sottoposto a primo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che l’Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.
6. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 22, nonché dell’art. 1456 cod.civ., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno della Società ed il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
Articolo 13 Garanzie
1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso delle apparecchiature medesime.
4. Il Fornitore garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
6. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo 13, comma 3.
7. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
8. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 22, nonché dell’art. 1456 cod.civ..
Articolo 14
Servizio di addestramento, servizio di manutenzione e assistenza
1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di addestramento ai sensi e in base alle modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di manutenzione e assistenza, con le modalità condizioni e termini stabiliti paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di positivo collaudo e quindi dalla “Data di Accettazione” della fornitura di cui al precedente articolo 12, comma 3.
3. Il servizio dovrà assicurare la correzione di ogni malfunzionamento anche se conseguente a vizi esterni al componente in errore, come ad esempio vizi dei supporti o virus, o dipendenti da fatto di terzi; esso comprende ogni onere per prestazioni di manodopera, nonché ogni altro onere per mantenere, o riportare, in perfetto stato di funzionamento il componente in errore.
4. Durante il periodo di garanzia la società si impegna ad effettuare, senza alcun compenso, direttamente presso gli uffici richiedenti, interventi secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico.
5. Ad avvenuta correzione del malfunzionamento potrà essere stabilito, in contraddittorio, il piano di intervento per la correzione dei malfunzionamenti della stessa natura presso gli altri uffici.
6. Il Fornitore garantisce e si obbliga a rispettare i livelli di servizio stabiliti nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato tecnico e, segnatamente:
- tempistica di intervento, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.1.1. del Capitolato Tecnico,
- tempistica di risoluzione dei problemi hardware e software, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.1.2. del Capitolato Tecnico,
- tempo massimo di intervento, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.1.3. del Capitolato Tecnico,
- tempo massimo di risoluzione dei problemi hardware e software, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4.1.4. del Capitolato Tecnico,
pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. La rendicontazione dei predetti livelli di servizio dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.4.1.5 del Capitolato Tecnico e nei termini ivi previsti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 15 Servizio opzionale
1. Su richiesta espressa dell’Amministrazione, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore lavorative, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, a prestare il servizio supplementare di “Manutenzione ed Assistenza Extra Shift” alle modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico.
2. Il prezzo di tale servizio è corrisposto a parte, non essendo ricompresso nel prezzo della fornitura; tuttavia, tale prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa relativa alla particolare modalità di esecuzione del servizio, ivi comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di missione, viaggio, trasporto, vitto, alloggio.
Articolo 16 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per le prestazioni contrattuali, ovvero:
a) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura hardware nelle diverse configurazioni base previste,
b) il prezzo unitario di ciascun componente opzionale dell’apparecchiatura base, inteso quale prezzo addizionale al prezzo di cui alla precedente lettera a),
c) il prezzo unitario, tariffa ora/uomo, per il servizio opzionale di “Manutenzione e assistenza Extra Shift”, se e nella misura richiesta dall’Amministrazione,
sono indicati nell’Offerta Economica e devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è comprensivo, oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base, della fornitura di quanto a corredo della stessa, nonché della prestazione dei servizi connessi di “Verifica preliminare dei locali tecnici”, “Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo dei sistemi”, “Addestramento” e “Manutenzione ed Assistenza”, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Il prezzo di ciascun componente opzionale è dovuto solo se tali prodotti sono espressamente richiesti dall’Amministrazione per la durata del presente contratto ed è comprensivo di ogni attività di installazione, messa in esercizio e quant’altro necessario per il loro corretto funzionamento nonché della prestazione dei predetti servizi connessi.
4. Il prezzo del servizio opzionale di “Manutenzione e assistenza Extra Shift” è dovuto solo se la prestazione di tale servizio è espressamente richiesto, con le modalità stabilite nel presente contratto, dall’Amministrazione.
5. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 17 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
In particolare:
a) il corrispettivo relativo a ciascuna apparecchiatura in configurazione base o con componenti opzionali verrà fatturato dal Fornitore:
- il 90% (novanta per cento) alla “Data di Accettazione” della fornitura, di cui al precedente articolo 12, comma 3;
- il restante 10% (dieci per cento), vincolato all’esito dell’accertamento del perfetto ed integrale adempimento di tutti obblighi di manutenzione in garanzia previsti per l’intera fornitura, sarà liquidato alla scadenza degli stessi.
b) il corrispettivo relativo alla prestazione del servizio opzionale di “Manutenzione e assistenza Extra Shift”, verrà fatturato dal Fornitore al termine delle prestazioni richieste e dietro presentazione dei relativi rapporti di intervento.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente contratto, all’Ufficio dell’Amministrazione cui si riferisce, nonché il dettaglio delle apparecchiature fornite, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla presentazione delle fatture o dalla verifica ed accettazione della fornitura da parte dell’Amministrazione se successiva alla presentazione delle stesse, e bonificato sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , A.B.I.
, C.A.B.
4. Il Fornitore prende altresì atto che l’Amministrazione non corrisponderà interessi moratori qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all’Amministrazione medesima.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 18 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti:
a) per la consegna del “verbale verifica preliminare” di cui al precedente articolo 10, comma 3, e/o
b) per la consegna del “verbale di consegna e installazione” di cui al precedente articolo 11, comma 2, e/o
c) per la consegna del “verbale di configurazione, di avvio operativo e verifica di funzionalità”, di cui al precedente articolo 11, comma 4,
il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 12, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione o Ente Contraente una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione le penali stabilite per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al precedente articolo 14, comma 6, nella misura e come meglio indicato nel paragrafo 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.1.3 e 5.4.1.4 del Capitolato Tecnico, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica per il controllo dei livelli di servizio, di cui al precedente articolo 14, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico; in tali casi l’Amministrazione applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui
ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dall’Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.
10. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
11. Inoltre, indipendentemente dall’applicazione delle penali, l’Amministrazione ha facoltà di fare ed eseguire a terzi le prestazioni per le quali il Fornitore si è reso inadempiente, addebitando al Fornitore medesimo le spese sostenute.
Articolo 19 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente contratto, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro
mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del Fornitore.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 20
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e
che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 21 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni
riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.
Articolo 22
Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall’Amministrazione o per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, anche ai sensi del precedente articolo 7;
c) mancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica dichiarati in sede di offerta;
d) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 19;
f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 24;
h) negli altri casi di cui agli articoli 17 (Fatturazione e pagamenti), 21 (Riservatezza), 25 (Trasparenza dei prezzi), 26 (Divieto di cessione del contratto del credito), 27 (Subappalto), 29 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione).
3. Indipendentemente dall’applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore.
Articolo 23
Recesso
1. L’Amministrazione ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
4. In caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa
anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o degli Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25 Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto e del credito
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto nonché di cedere, a qualsiasi titolo, i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 27 Subappalto
1. Il Fornitore, nei limiti ed alle condizioni di cui al paragrafo 1 del Disciplinare di gara di cui alle premesse, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione potrà non autorizzare il subappalto.
3. il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministraizone da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione può risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della Legge n. 55/1990.
Articolo 28
Consenso al trattamento dei dati
1. Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 29
Antimafia e condizione particolare di risoluzione
1. Il Fornitore prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, nè dovranno essere pendenti
procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
• l’eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
• ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’articolo I del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
• ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente
alla stipula del presente contratto.
3. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e dall’antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l’Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 30 Codice deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ai fini della partecipazione della gara di cui alle premesse del Codice Deontologico della Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con l’Amministrazione.
Articolo 31 Clausola compromissoria
1. Il Fornitore dichiara espressamente che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto verranno risolte secondo quanto stabilito dall’art. 56 e seguenti del testo vigente Capitolato d’oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M.28 ottobre 1985.
Roma, lì
L’Amministrazione Il Fornitore
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Roma,
Il Fornitore