Contract
IL PROTOCOLLO SUI CRITERI GENERALI PER LE POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO
Premessa
Il presente regolamento fissa norme per quanto riguarda:
o l'orario di servizio,
o l'orario di apertura al pubblico,
o l'articolazione dell'orario di lavoro del personale, sulla base dei criteri generali contenuti nel CCNL 1998/2001.
Art. 1 Orario di Servizio
1. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare l'ottimale funzionamento delle strutture universitarie, nonché l'erogazione dei servizi all'utenza.
2. L'orario di servizio settimanale adottato di norma da tutte le strutture dell'Università, è compreso, di norma, tra le ore 7.30 e le ore 20.00, dal lunedì al venerdì e dalle 7:30 alle 14:00 il sabato.
Art. 2
Orario di apertura al pubblico
1. Per orario di apertura ai pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero, nell'ambito dell'orario di servizio, in cui si collocano le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell'utenza.
2. Le strutture dell'Ateneo definiscono fasce di apertura in funzione della massima usufruibilità dei servizi, in particolare per quelli dedicati agli studenti.
3. L'orario di apertura al pubblico viene definito per ciascuna struttura dal Responsabile di riferimento, nell’ambito del coordinamento generale dei servizi dell’Ateneo.
Art. 3 Orario di lavoro
1. Per orario di lavoro s’intende il periodo di tempo durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
2. L'orario di lavoro prevede tre tipologie di espletamento, due di queste articolate in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì:
A. articolazione su 5 giorni lavorativi con 2 rientri pomeridiani da concordare con il Responsabile della struttura.
B. articolazione senza rientri fissi pomeridiani con orario giornaliero medio di 7 ore e 12 minuti.
C. articolazione con orario giornaliero di 6 ore su sei giorni lavorativi.
3. Per particolari e giustificati motivi, il dipendente può chiedere di usufruire, per un periodo non superiore a 4 mesi/anno e non inferiore ad 1 mese/anno, un orario di lavoro articolato su 9 ore al giorno per 4 giorni la settimana, anche non continuativi, previo nulla osta del Responsabile della struttura ed autorizzazione del Direttore Amministrativo.
4. Nell'ambito dei criteri generali di flessibilità di cui all'art. 25 comma 3) dei CCNL 98/2001, i Responsabili delle strutture dovranno regolamentare la scelta della tipologia di orario di lavoro da parte dei singolo dipendente al fine di soddisfare le esigenze di struttura e di garantire le fasce orarie di apertura agli utenti.
5. La tipologia di orario prescelto dal dipendente non potrà essere cambiata prima di un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste al comma 3) dell’articolo 3 del presente regolamento.
6. L'Amministrazione, per le tipologie di orario A e B previste al comma 2 dell’articolo 3 e per quelle previste dal comma 3) dell’art. 3 del presente regolamento, eroga due buoni pasti settimanali, indipendentemente dalla tipologia di orario prescelto, ma subordinandoli ad una pausa pranzo di minimo 15 minuti (art. 25 comma 7 C.C.N.L.), e massimo di 1:30 ora. In caso di mancata timbratura della predetta pausa, il buono pasto non sarà corrisposto. Nel caso in cui la pausa pranzo sia timbrata per un periodo inferiore ai 15 minuti, viene riportata d’ufficio ai previsti 15 minuti.
7. Rispetto all'orario di cui al comma 4) il personale assicura una compresenza dalle ore 9,00 alle 13,00. E’ consentita una flessibilità massima di 1:30 ore in entrata e di 1 ora in uscita.
8. Nelle strutture in cui siano previsti servizi che operano con un orario al pubblico maggiore della compresenza, la flessibilità oraria per il personale addetto verrà regolamentata con provvedimento del Direttore Amministrativo su richiesta motivata del Responsabile della struttura.
9. Le strutture che svolgono attività per la quale è richiesta l'apertura al pubblico in orario continuato su 10 ore al giorno, articolano l'orario di lavoro in turni per il personale preposto a tale attività. Salvo casi eccezionali il personale impegnato nella turnazione non può effettuare più di 10 turni pomeridiani al mese.
10. La durata massima di lavoro ordinario in sede è fissata in ore 9; tale limite può essere superato per specifiche esigenze della struttura, con l'accordo del personale interessato.
Art. 4 Ritardi e permessi
1. Permessi brevi non retribuiti, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, possono essere concessi dal Responsabile della struttura su domanda del dipendente.
2. I permessi non possono eccedere complessivamente le 36 ore nell'arco dell'anno solare. Il predetto limite è incrementato d’ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute (art. 33 CCNL)
3. I ritardi occasionali al di fuori delle flessibilità di cui all'art. 3, comma 6, rientrano nei permessi brevi di cui ai commi precedenti.
4. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore di lavoro non effettuate per ritardi e/o permessi entro il mese successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi, previo accordo con il Responsabile della struttura (art. 33 CCNL).
Art. 5
Crediti orari e riposi compensativi
1. Il personale, quale che sia la tipologia oraria adottata, che per effetto di eventuali urgenze o prolungamenti orari è tenuto a prestare ore in eccedenza rispetto a quelle previste dalla propria tipologia oraria, accumula un credito orario che deve convertire in riposi compensativi, da usufruire in accordo con il Responsabile della struttura, laddove non siano retribuiti come lavoro straordinario.
2. L’inizio dell’orario giornaliero oltre la fascia di flessibilità in entrata, viene considerato ritardo. Il dipendente può, comunque, preventivamente comunicare al Responsabile il probabile ritardo e chiedere di essere collocato in permesso, ovvero di utilizzare eventuali ore di servizio già prestate in eccedenza.
3. Il monte ore di credito orario individuale accumulato da ciascun dipendente, può essere utilizzato, di norma, nel corso del trimestre successivo a titolo di riposo compensativo, tenuto conto delle esigenze organizzativi della struttura.
Art. 6
Assenze per ferie e malattia nel computo orario settimanale
1. Ogni dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni, se l'orario di lavoro è articolato su 6 giorni, e di 28 giorni, se l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni lavorativi.
I dipendenti nuovi assunti hanno diritto a 30 giorni di ferie se l'orario di lavoro è articolato su 6 giorni, e di 26 giorni se l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni. Dopo tre anni agli stessi spettano rispettivamente 32 o 28 giorni di ferie.
Nel caso si renda impossibile per il dipendente la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne
fino ad un massimo di due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2. A tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo per festività soppresse da fruire nell'anno solare.
3. In caso di assenza per ferie o malattia il monte-ore settimanale residuo, nella tipologia di 5 giorni lavorativi, comporta, per ogni giorno di assenza, una diminuzione di 7h12' dalle 36 ore settimanali.
4. Nella tipologia di 6 giorni lavorativi ogni giorno di assenza comporta una diminuzione di 6 ore dalle 36 ore settimanali.
5. Relativamente all’orario di cui al comma 3 dell’articolo 3 verranno sottratte 9 ore per ogni giorno di assenza dalle 36 ore settimanali.
Art. 7 Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo, valgono le disposizioni normative e/o contrattuali vigenti in materia.