CONTRATTO QUADRO PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
CONTRATTO QUADRO PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Visto il D.Lgs 102/2005, e in particolare gli artt. 10 e 11
Visto l’art 62 del DL 1/2012, convertito in Legge 27/2012 e il D. lgs 9 novembre 2012, n. 192, attuativo della medesima,
Preso atto dell’intesa di filiera sottoscritta da ASSOSEMENTI e da COAMS il 25 gennaio 2012 a livello regionale e dell’intesa nazionale per il settore sementiero sottoscritta in data 14 marzo 2013, richiamati gli impegni in esse sottoscritti, e in particolare il reciproco riconoscimento del ruolo ed impegno di ASSOSEMENTI e COAMS per tutelare e rappresentare rispettivamente le Aziende sementiere produttrici di sementi e gli Agricoltori-moltiplicatori di sementi aderenti alle singole Organizzazioni di produttori/Coop, nonché per valorizzare la produzione di sementi della specie barbabietola da zucchero,
Considerato:
- che la moltiplicazione di sementi di barbabietola da zucchero, interessa circa 5.500 Ha di SAU sul territorio nazionale e che l’Italia è il principale produttore europeo, con una posizione di assoluta leadership sotto il profilo qualitativo,
- che una produzione qualificata di sementi di barbabietola da zucchero, è la base per una produzione adeguata a sostenere il sistema industriale europeo ed internazionale, che rappresenta una quota importante della PLV agricola e che esprime un forte flusso di esportazione verso i paesi terzi,
- che la produzione di sementi certificate è obiettivo prioritario per mantenere standard qualitativi e quantitativi elevati,
Ritenuto necessario salvaguardare la selezione e la moltiplicazione di sementi di barbabietola da zucchero attraverso l’adozione degli opportuni strumenti contrattuali, allo scopo di garantire qualità del prodotto, trasparenza, uniformità di trattamento e di fornire reciproche garanzie per le Aziende sementiere e per gli Agricoltori-moltiplicatori,
Condiviso che la definizione di un quadro di riferimento contrattuale stabile per la moltiplicazione delle sementi di barbabietola da zucchero, consente di:
- favorire, nel rispetto di tecniche razionali di produzione, il miglioramento qualitativo del prodotto ottenuto, per caratteristiche germinative, fitosanitarie e di purezza genetica,
- perseguire una soddisfacente remunerazione della professionalità degli Agricoltori- moltiplicatori, così come di assicurare sia alle Aziende sementiere che agli Agricoltori-moltiplicatori, una ragionevole programmazione e sicurezza della produzione ed il suo adeguamento alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo,
Condiviso inoltre che il settore della moltiplicazione di sementi , necessita di azioni che possano promuoverne, consolidarne e qualificarne le capacità produttive, sia in funzione del mercato nazionale sia dei mercati internazionali e che tali obiettivi possono essere rafforzati da processi di innovazione e da programmi di ricerca condivisi utili al settore, così come la individuazione di strumenti moderni di difesa fitosanitaria che permettano la
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tutela dei territori vocati e la preservazione dei terreni utilizzabili indenni da infezioni e fitopatie che potrebbero minare il loro utilizzo futuro,
Tutto ciò premesso
ASSOSEMENTI , via dell’Industria 33 Bologna, a nome delle Aziende sementiere del settore ‘barbabietola da zucchero’ firmatarie qui di seguito elencate
Aurora Service Srl |
Cooperativa Agricola Cesenate |
Kws Italia SpA |
MariboHilleshog Italia SpA |
Sesvanderhave Italia Srl |
Xxxxxx Italia Srl |
e
COAMS, xxx xxxx’Xxxxxxxx 00 Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX), a nome delle Organizzazioni Produttori/Coop associate firmatarie qui di seguito elencate
APROS soc. coop. Agr. |
OP C.A.C. soc. coop. Agr. |
Pro.Pa.R. soc. coop. Agr. |
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Il presente contratto quadro regola la moltiplicazione di tutte le sementi di barbabietola da zucchero prodotte dalle imprese firmatarie sul territorio nazionale per le campagne 2019- 2021. Il contratto ha durata triennale e deve intendersi valido per i raccolti di seme anno 2019, 2020 e 2021.
Le Aziende sementiere e gli Agricoltori-moltiplicatori o loro Organizzazioni, stipuleranno contratti specifici con tutte le clausole di seguito richiamate.
Art. 2
La superficie potenzialmente interessata dal presente contratto è di Ha 5.500 (sulla base dei dati CREA-DC e ASSOSEMENTI).
Art. 3
Le parti concordano che sono parte integrante dei contratti di cui all’art. 4 i disciplinari tecnici di coltivazione specifici. Il disciplinare di riferimento è il Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione (“Norme generali” e “Norme di coltura”), per la coltura sementiera della barbabietola da zucchero, approvato e aggiornato annualmente
sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011. I disciplinari sono disponibili al seguente indirizzo:
xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx- agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata
Eventuali deroghe per esigenze tecniche specifiche possono essere ammesse in accordo fra le parti.
Art. 4
Tutta la produzione di seme di barbabietola da zucchero, deve essere supportata dalla sottoscrizione di un contratto di coltivazione fra Azienda sementiera e una Organizzazione di Agricoltori-moltiplicatori, se in forma collettiva, ovvero direttamente con l’Agricoltore- moltiplicatore, se in forma singola, secondo il modello di cui all’allegato 1 del presente contratto quadro.
In caso di sottoscrizione diretta del contratto l’Agricoltore-moltiplicatore può comunque scegliere di farsi rappresentare dalla propria Organizzazione di riferimento nelle fasi di consegna/campionamento del prodotto ovvero di determinazione della tara. Tale scelta dovrà essere chiaramente indicata nel contratto sottoscritto fra le parti.
La rappresentanza è invece espressa in modo esplicito se il contratto è gestito in forma collettiva dall’Agricoltore-moltiplicatore attraverso un contratto sottoscritto da una società cooperativa o O.P. già aderente a COAMS.
Tale contratto deve contenere almeno l’indicazione della tipologia del materiale impiegato (monogerme o plurigerme), nonché la superficie complessiva messa a disposizione, tenendo conto dei parametri richiamati ai punti 2) e 3) del contratto tipo e cioè: distanze minime per l’isolamento, rotazioni colturali adeguate, terreni sani esenti da rizomania e nematodi, utilizzo delle migliori tecniche agronomiche ecc….
Art. 5
I firmatari del presente contratto quadro si impegnano al rispetto delle norme di produzione e di controllo emanate dalle Autorità competenti in materia fitosanitaria e di certificazione delle sementi.
Art. 6
Tutti i contratti devono contenere riferimenti ai seguenti standard qualitativi generali:
- germinabilità
- purezza genetica (inquinamenti)
- umidità del seme alla consegna.
Oltre i suddetti parametri possono essere inseriti nei singoli contratti di coltivazione ulteriori parametri qualitativi.
Art. 7
Al fine di salvaguardare la sicurezza fitosanitaria del settore, le parti si impegnano a rispettare i seguenti comportamenti:
- l’Agricoltore-moltiplicatore, ovvero l’O.P./Coop, hanno l’obbligo di segnalare immediatamente all’Azienda sementiera eventuali sintomi di fitopatie di particolare rilievo;
- l’Azienda sementiera ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario competente per territorio di particolari situazioni fitosanitarie anomale o potenzialmente pericolose;
- stabilire modalità concordate di indennizzo delle spese in caso di fitopatie per le quali sia esclusa la negligenza da parte dell’Agricoltore-moltiplicatore;
L'Azienda sementiera si riserva la possibilità di effettuare controlli durante la fase produttiva e di eventuale lavorazione ai fini della verifica del rispetto delle condizioni concordate.
Art. 8
Le parti concordano le seguenti modalità di pagamento:
a) il prezzo base da utilizzare nei contratti può essere:
1) un prezzo fisso per kg stabilito tra le parti nel singolo contratto,
2) un prezzo fisso stabilito per unità di superficie coltivata integrato da un prezzo variabile per kg di prodotto netto consegnato all’Azienda sementiera committente,
3) il sistema di calcolo del prezzo attraverso la definizione di premi o detrazioni rispetto al prezzo base, può essere collegato ai parametri di cui all’art. 6 e ad eventuali ulteriori parametri inseriti nel singolo contratto di coltivazione;
b) i tempi di definizione dei prezzi di liquidazione vengono stabiliti e riportati nei singoli contratti di coltivazione;
c) tempi di pagamento: le parti possono concordare di pagare un acconto o l’intero ammontare, la cui entità viene definita con e modalità descritte nei contratti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 62 del DL 1/2012.
Art. 9
Le Organizzazioni dei produttori/Coop possono, in accordo fra le parti, attivare un sistema di assistenza tecnica e contrattuale che supporti l'applicazione del presente contratto quadro, in particolare dei disciplinari di produzione e degli accordi di coltivazione.
I firmatari si impegnano a definire progetti di comune interesse che possano trovare supporto economico nell’ambito del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in particolare sulle tematiche inerenti le tecniche colturali e la loro innovazione, gli aspetti sanitari, la consulenza e formazione, compreso lo sviluppo di servizi di comune utilità al settore ecc…..
Resta escluso il sostegno economico a tali sistemi di supporto alla produzione attraverso il fondo previsto all’art. 15 del presente contratto.
Le parti si impegnano ad applicare i parametri di riferimento definiti dal Comitato Tecnico Interprofessionale di cui all’allegato 2 del presente contratto quadro per la gestione dell’assistenza contrattuale e tecnica attuata da COAMS attraverso la propria base sociale.
Art. 10
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 e 1455 del CC, la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente contratto quadro costituisce inadempimento grave.
Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore.
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, in forma scritta, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art.11
Ogni controversia sorta circa l’esecuzione del presente contratto quadro dovrà venire sottoposta, prima di adire all’autorità giudiziaria e previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo tra i due arbitri di parte, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle parti, trascorsi 10 giorni dal mancato accordo, la nomina verrà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio da richiedersi anche su istanza di una sola delle parti, le quali dichiarano di accettare fin da ora la soluzione dell’arbitrato. La sede dell’arbitrato sarà individuata in base alla sede legale dell’Azienda sementiera.
Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso
all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo competente il Tribunale competente in base alla sede legale dell’Azienda sementiera.
Art.12
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto quadro, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti la stipulazione e la gestione del presente contratto quadro.
Art.13
Le parti, ai fini di verificare l’applicazione del presente contratto quadro, con particolare riguardo al monitoraggio di eventuali criticità tecniche, fitosanitarie e organizzative, decidono di costituire un Comitato Tecnico Interprofessionale sementi barbabietola da zucchero, al cui interno siano rappresentati in maniera paritetica la componente agricola e la parte industriale, che affronti le problematiche di carattere produttivo, fitosanitario e industriale e consenta nel tempo di sviluppare, aggiornare e implementare il presente contratto quadro.
Il Comitato Tecnico Interprofessionale opera secondo i criteri definiti nell’allegato 2 del presente contratto quadro.
Art.14
Annualmente, entro il 31 maggio, le Aziende sementiere si impegnano a comunicare al COAMS tramite ASSOSEMENTI, il numero dei contratti in essere in base al presente contratto quadro, indicando le superfici interessate.
Servizi o attività specifiche svolti a vantaggio di alcune Aziende sementiere firmatarie del presente contratto quadro saranno definiti fra le stesse Aziende sementiere interessate e il COAMS, che agirà per conto delle Organizzazioni dei produttori/Coop coinvolte. Tali servizi verranno regolati dal punto di vista amministrativo direttamente fra le ditte
sementiere coinvolte ed il COAMS per conto delle proprie associate, al di fuori del presente contratto quadro.
Art. 15
Al fine di favorire la realizzazione di iniziative, studi e ricerche relativi al settore della moltiplicazione e produzione di sementi di barbabietola da zucchero, le parti che sottoscrivono il presente contratto quadro, concordano di definire annualmente le suddette azioni e gli importi utili al loro cofinanziamento. La verifica delle attività realizzate e la definizione del cofinanziamento per il periodo successivo dovrà avvenire con periodicità annuale e verrà subordinato al conseguimento degli obiettivi prefissati. Obiettivi e entità del cofinanziamento verranno aggiornati con periodicità annuale e riportati nell’allegato 2 al presente contratto quadro del quale lo stesso è parte integrante.
Art.16
Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto quadro dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti contraenti.
Le parti si impegnano ad approfondire l’eventuale esigenza di modelli contrattuali diversi.
Art.17
Sono salvaguardati i contratti già in corso.
Bologna, 5 novembre 2018
per l’Organizzazione degli Agricoltori-moltiplicatori
COAMS
Il Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxx
per l’Associazione delle Aziende sementiere
ASSOSEMENTI
Il Coordinatore del Gruppo bietola Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
ALLEGATO 1
CONTRATTO TIPO DI COLTIVAZIONE
PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
TRA AZIENDA SEMENTIERA E AGRICOLTORE-MOLTIPLICATORE OVVERO TRA AZIENDA SEMENTIERA E ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI/COOP
□ DATI DELL’AGRICOLTORE-MOLTIPLICATORE:
Nome e/o Ragione sociale Residenza Tel. Fax E-mail Luogo di coltivazione Provincia Partita IVA
Rappresentato da:
□ DATI DELL’ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI:
Ragione sociale
Sede legale Tel. Fax E-mail Sede operativa Provincia Partita IVA
Riconosciuta dalla regione…………………………con provvedimento n……………………..
DATI DELL’AZIENDA SEMENTIERA:
Ragione sociale Sede Tel. Fax E-mail Centro di lavorazione Ubicazione Tel. Fax E-mail Autorizzazione regionale sementiera n.
Partita IVA
OGGETTO DEL CONTRATTO:
MONOGERME ettari | PLURIGERME ettari |
1) CONDIZIONI GENERALI
Dovranno essere rispettate le norme di produzione e di controllo emanate dal CREA - DC che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare.
L’Azienda sementiera si riserva il diritto di rinunciare ad una parte del presente contratto di coltivazione nel caso in cui i propri programmi dovessero mutare. In tal caso, l’Azienda sementiera ne dovrà dare preavviso alla controparte entro il 15 novembre per le semine con trapianto autunnale ed entro il 15 febbraio per le semine con trapianto primaverile.
2) IMPEGNI DELL’AGRICOLTORE-MOLTIPLICATORE E DELL’ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
L’Organizzazione di Produttori si impegna a stipulare con i propri associati specifici accordi di coltivazione, integrativi del normale rapporto associativo, che contengano la definizione della superficie e le condizioni di coltivazione.
L’Agricoltore-moltiplicatore, direttamente o tramite la propria Organizzazione, si impegna a:
a) non stipulare, per il materiale oggetto del presente contratto, alcun altro accordo di moltiplicazione se non specificatamente autorizzato dall’Azienda sementiera;
b) utilizzare esclusivamente il portaseme fornito dall’Azienda sementiera.
E’ sua facoltà prelevare un campione del portaseme, fatto salvo comunicazione all’Azienda sementiera, per eventuali controlli qualitativi,
c) non cedere, a qualsiasi titolo, Il portaseme oggetto del presente contratto;
d) eseguire la semina/trapianto, utilizzando esclusivamente il materiale fornito, nei limiti delle superfici specificate nel contratto;
e) coltivare in ogni singola unità poderale bietole portaseme per una sola Azienda sementiera, rispettando le distanze minime di isolamento, al momento stabilite in km 1,200 fra le singole coltivazioni di differenti Aziende sementiere.
Deroghe a queste distanze minime andranno concordate fra le parti;
f) destinare alla moltiplicazione del portaseme terreni esenti da infezioni di rizomania e da infestazioni del nematode Heterodera schachtii, rispettando avvicendamenti colturali almeno quadriennali con piante non ospiti (cereali, leguminose, liliacee ecc…), evitando l’utilizzo in rotazione di piante ospiti (crucifere ospitanti e chenopodiacee). Il costo delle eventuali analisi di verifica richieste dall’Azienda sementiera sarà a carico della medesima;
g) avvisare prontamente l’Azienda sementiera per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, nel caso in cui la coltura portaseme venga per cause di forza maggiore (danni da gelo o altre avversità) in tutto o in parte distrutta
h) realizzare la coltivazione secondo le migliori tecniche agronomiche secondo le indicazioni fornite dal personale tecnico dell’Azienda sementiera, effettuando tutte le pratiche necessarie alla buona riuscita della moltiplicazione ed in particolare a non distruggere la coltura o a procedere alla eliminazione parziale della stessa – previo comunicazione per iscritto, come sopra - senza il consenso scritto dell’Azienda sementiera. In quest’ultima ipotesi, la mancata risposta dell’Azienda sementiera entro 7 giorni lavorativi sarà equivalente al consenso;
i) evitare qualsiasi possibilità di inquinamento specifico e varietale, sia in campo, garantendo il rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla certificazione delle sementi ed all’isolamento spaziale delle colture, sia durante le operazioni di raccolta. Dovrà anche provvedere con tempestività – prima della fioritura – all’eliminazione dai propri campi degli scapi fiorali eventualmente originati dal fenomeno della prefioritura. Dovrà inoltre segnalare con pari tempestività all’Azienda sementiera la presenza di scapi fiorali eventualmente presenti nelle aree di interesse della coltivazione, impegnandosi a collaborare nell’operazione di estirpazione.
Nel caso sia impossibilitato a procedere a tale eliminazione, dovrà darne pronta comunicazione all’Azienda sementiera al fine di attivare le previste procedure di legge. In caso di contestata inadempienza dell’Agricoltore-moltiplicatore, l’Azienda sementiera avrà il diritto di effettuare direttamente tale operazione, addebitandone le relative spese all’Agricoltore-moltiplicatore;
j) utilizzare esclusivamente i prodotti indicati dal personale tecnico dell’Azienda sementiera, evitando l’utilizzo di eventuali prodotti che possano creare modificazioni morfologiche alla varietà;
k) consentire la visita della coltura da parte dei tecnici dell’Azienda sementiera, previo preavviso, così come del CREA-DC, ed il prelievo di campioni da destinare all’analisi fitosanitarie e/o qualitative;
l) operare nel pieno rispetto delle normative in vigore in termini di sicurezza, salute e ambiente;
m) non cedere, per qualsiasi motivo, in tutto od in parte il raccolto in natura ad altro acquirente che non sia l’Azienda sementiera committente;
n) mettere a disposizione la semente prodotta immediatamente alla raccolta, salvo accordi diversi concordati fra le parti. La messa a disposizione dovrà essere fatta solo per seme secco con umidità massima del 12%, salvo diversi accordi che potranno essere concordati;
o) prendere tutte le misure necessarie alla buona conservazione del seme, sino alla sua consegna;
p) in caso di cessione del terreno oggetto del contratto, ad avvertire l’Azienda sementiera e a prendere le misure necessarie affinché il subentrante prosegua nella esecuzione del contratto, di cui la parte – Agricoltore-moltiplicatore o OP/Coop, resta comunque garante;
q) in caso di cessione del contratto da parte dell’Azienda sementiera, proseguire l’esecuzione del contratto col cessionario, restando il primo firmatario garante della corretta esecuzione dello stesso;
3) OBBLIGHI DELL’AZIENDA SEMENTIERA
L’Azienda sementiera si impegna a:
a) fornire il portaseme o materiale vegetativo da riproduzione corrispondente alla superficie concordata in tempo utile per la semina/trapianto. Il portaseme sarà spedito franco destino sede dell’azienda moltiplicatrice, salvo accordi diversi fra le parti;
b) richiedere la certificazione al CREA-DC, se la coltura è destinata ad essere certificata ufficialmente, ed a fornire alla controparte ogni assistenza perché questa possa provvedere a registrare il contratto di moltiplicazione ai fini PAC.
c) rispondere nel termine di 7 gg lavorativi alla richiesta di distruzione totale o parziale della coltivazione che dovesse pervenire dalla controparte. L’eventuale rifiuto alla richiesta dovrà essere motivato adeguatamente ed in questo caso un accordo dovrà essere ricercato fra le parti;
d) fornire, in buono stato e franco destino, gli imballaggi necessari a contenere le sementi raccolte;
e) prendere, in accordo con la controparte le misure pratiche di salvaguardia della coltura che si dovessero rendere necessarie;
f) proseguire il contratto con l’eventuale cessionario della controparte;
g) in caso di cessione dell’Azienda sementiera o del contratto, obbligare il cessionario alla prosecuzione del contratto di moltiplicazione di cui comunque resta garante;
h) segnalare al CREA-DC l’eventuale cessione ad altra Azienda sementiera del prodotto ottenuto dal presente contratto di moltiplicazione;
i) salvo diversi accordi fra le parti, ritirare tutta la produzione ottenuta franco partenza azienda del moltiplicatore o sede dell’OP/Coop.
4) PORTASEME
La semente/materiali vegetativi da riproduzione, ceduta dall’Azienda sementiera per impiantare la coltura oggetto del presente contratto sarà fatturata al prezzo di € /Kg , fatta salva la fornitura gratuita o altra forma concordata.
5) TAGLIO E TREBBIATURA
Le operazioni di taglio e trebbiatura si svolgeranno previo consenso dell’Azienda sementiera. Le trebbie che dovranno essere utilizzate per la raccolta del seme moltiplicato, dovranno essere preventivamente autorizzate/accreditate dall’Azienda sementiera committente, attraverso il proprio tecnico di riferimento. Salvo diverso accordo fra le parti, le trebbie debbono essere munite di xxxxxxxx a foro rotondo del diametro di mm 3,25/3,50 nella parte inferiore, per seme monogerme. Le partite di seme di una certa qualità potranno essere suddivise in lotti in funzione delle indicazioni dell’Azienda sementiera.
6) CONSEGNA
Il seme dovrà essere consegnato maturo, sano e secco (umidità non superiore al 12%) onde consentire il trasporto senza rischi di surriscaldamento che potrebbe determinare danni alla germinabilità del seme. Qualora il seme presenti alla consegna una umidità
superiore al 12%, previo accordo fra le parti, si procederà all’essicazione del seme, sino ad una umidità del 12% avendo cura di non danneggiarne la germinabilità che dovrà risultare non inferiore all’85%.
Le spese relative all’essiccazione, salvo diversi accordi fra le parti, verranno addebitate all’Agricoltore-moltiplicatore o all’OP/Coop.
7) CAMPIONAMENTO DEL SEME IN NATURA E DETERMINAZIONE DELLA TARA
La tara di lavorazione viene determinata su campione rappresentativo presso lo stabilimento di lavorazione oppure presso un laboratorio esterno ufficialmente riconosciuto.
Il costo delle operazioni di prelievo dei campioni rappresentativi del prodotto in natura sono a carico dell’Azienda sementiera.
Campionamento. Per ogni lotto di seme consegnato presso lo stabilimento dell’Azienda sementiera o Centri di raccolta autorizzati dalla stessa Azienda sementiera verranno prelevati, salvo diversi accordi fra le parti, n° 2 campioni di kg 5 ciascuno, qualora il seme venga consegnato su un unico mezzo. Per ulteriori consegne dello stesso xxxxx si preleverà n° 1 campione per ogni mezzo consegnato.
Un campione verrà utilizzato per la determinazione della tara. L’altro invece, debitamente sigillato, verrà conservato a cura dell’Agricoltore-moltiplicatore o dell’OP/Coop, salvo diverso accordo fra le parti, per eventuali ulteriori analisi o contestazioni.
In quest’ultimo caso, d’intesa fra le parti, il secondo campione verrà inviato ad un laboratorio ufficialmente riconosciuto (CREA-DC, XxXXX ecc…).
Il campionamento, d’intesa fra le parti, potrà avvenire manualmente tramite sondaggio o in maniera automatica, prima o dopo la pre-pulitura.
Determinazione della tara. Può avvenire come tara reale dell’intera partita o su campione, come di seguito descritto. Ciascun campione verrà passato nelle apposite macchine selezionatrici secondo il seguente ordine di lavorazione: tappeti, tarara, ventilatore per l’eliminazione del materiale estraneo vegetale o inerte (semi minuti, vuoti, frammenti di
foglie, steli, semi vuoti ecc…), calibratore (xxxxxxxx a foro rotondo con diametro di 3,25 o 3,50 mm e di 6 mm). I semi vuoti saranno determinati mediante procedura fisica (frantumazione) e saranno tollerati nella misura del 10% (su un campione di 100 semi). Per ogni punto percentuale eccedente il 10%, la tara complessiva verrà aumentata del 0,7%.
Per seme pulito / pagabile si intende il seme in natura dedotto della tara.
L’Agricoltore-moltiplicatore, personalmente o tramite proprio delegato, o l’OP/Coop, tramite i propri tecnici, hanno diritto di assistere alle operazioni di determinazione della tara di lavorazione su campione, così come a quelle di campionamento.
L’Azienda sementiera comunicherà l’esito delle analisi alla controparte non appena questi saranno noti.
Qualora il prodotto ottenuto non rispetti i parametri minimi di legge richiesti ai fini della certificazione o secondo quanto concordato, l’Azienda sementiera potrà ridurre il prezzo pattuito del seme moltiplicato in relazione alla non conformità rilevata rispetto ai parametri convenuti nel contratto. Gli eventi che possono comportare rischio di NON conformità
devono essere sempre comunicati alla controparte ed al COAMS, per la eventuale verifica e risoluzione finale.
8) PAGAMENTO DELLA PRODUZIONE
Il prezzo del seme prodotto verrà determinato sulla base dei criteri previsti al punto 8 del contratto quadro di moltiplicazione di sementi di barbabietola da zucchero di cui il presente contratto è parte integrante.
Gli eventuali meccanismi premianti o le clausole speciali per la determinazione dell’inquinamento del prodotto verranno definiti fra le parti contraenti.
Il raccolto ottenuto e consegnato sarà pagato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 1/2012.
Le parti possono concordare ulteriori modalità di pagamento che siano migliorative o integrative. Nei casi di scarsa produzione imputabile a difetti o carenze varietali dovrà essere prevista dalla ditta committente specifica integrazione economica.
9) RAPPRESENTANZA
L’Agricoltore-moltiplicatore per le attività di tutela, controllo qualità, rispetto delle condizioni pattuite, potrà farsi rappresentare da proprio delegato come previsto dalla Intesa di filiera sementi sottoscritta in data 14 marzo 2013, presso il MIPAAF-Roma, richiamata in premessa nel contratto quadro vigente. In tal caso, la scelta dovrà essere chiaramente espressa nel contratto di coltivazione. La rappresentanza è espressa già in modo esplicito se il contratto è gestito in forma collettiva dall’Agricoltore-moltiplicatore attraverso un contratto sottoscritto da una società cooperativa o O.P. già aderente a COAMS.
10) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento
11) CONTROVERSIE ED ARBITRATO
Ogni controversia sorta circa l’esecuzione del presente contratto dovrà venire sottoposta, prima di adire all’autorità giudiziaria e previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo tra i due arbitri di parte, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle parti, trascorsi 10 giorni dal mancato accordo, la nomina verrà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio da richiedersi anche su istanza di una sola delle parti, le quali dichiarano di accettare fin da ora la soluzione dell’arbitrato. La sede dell’arbitrato sarà individuata in base alla sede legale dell’Azienda sementiera.
Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso
all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo competente il Tribunale competente in base alla sede legale dell’Azienda sementiera. località di coltivazione, salvo diversi accordi tra le parti.
L’Azienda sementiera L’Agricoltore-moltiplicatore L’Organizzazione produttori
ALLEGATO 2
CONTRATTO QUADRO PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
COMITATO TECNICO INTERPROFESSIONALE
È istituito ai sensi dell’art 13 del contratto quadro per la moltiplicazione di sementi di barbabietola da zucchero, di cui il presente allegato è parte integrante, il Comitato Tecnico Interprofessionale barbabietola da zucchero (in breve CTI).
Al CTI spetta il compito di sviluppare tematiche di interesse per il settore della produzione di portaseme della barbabietola da zucchero sulla base di un accordo annuale, fra le quali:
- monitorare eventuali criticità tecniche, fitosanitarie e organizzative del settore,
- favorire la realizzazione di iniziative, studi e ricerche relativi al settore della moltiplicazione e produzione di sementi di barbabietola da zucchero,
- sviluppare, aggiornare e implementare il contratto quadro per la moltiplicazione di sementi di barbabietola da zucchero,
- definire annualmente i parametri di riferimento per la gestione dell’assistenza contrattuale e tecnica attuata da COAMS attraverso la propria base sociale.
In particolare, le parti firmatarie concordano sui seguenti obiettivi di interesse comune del settore:
A) Qualificazione del territorio. In tale ambito le parti sono congiuntamente impegnate al fine di garantire la corretta gestione del territorio nel rispetto delle normative vigenti ed al fine di assicurare l’ottenimento di produzioni sementiere di elevata qualità. In tale contesto dovrà essere favorita la definizione del progetto ‘Mappatura delle sementi’ la cui fase sperimentale è stata supportata da apposito progetto sostenuto dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
B) Problematiche di specifico interesse del settore. L’impegno delle parti dovrà essere in via prioritaria finalizzato allo sviluppo di tematiche di carattere tecnico- agronomico, quali la disponibilità di prodotti per la difesa delle colture (problematica degli ‘usi minori’), con specifico rifermento al controllo dei nematodi nella fase di ‘vivaio’, nonché alla corretta gestione delle produzioni per il mercato (‘erbette’).
Il CTI è costituito da:
- n. 5 rappresentanti degli Agricoltori-moltiplicatori (COAMS)
- n. 5 rappresentanti delle aziende sementiere (ASSOSEMENTI)
Ogni categoria designa i propri rappresentanti, nonché un numero pari di supplenti, che potranno intervenire con diritto di voto quando manchi il relativo rappresentante ufficiale. Tali rappresentanti dovranno essere rinnovati ogni 2 anni.
Quale coordinatore del CTI verrà nominato alternativamente un rappresentante delle parti firmatarie scelto fra i propri componenti. L’incarico di coordinatore ha durata annuale.
Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto al coordinatore entro 15 giorni. In caso di dimissioni, il CTI provvederà alla sostituzione in occasione della sua prima riunione utile.
Il CTI si riunisce almeno due volte all’anno: in primavera e entro la fine dell’anno. Ulteriori riunioni possono avvenire dietro richiesta di una delle parti firmatarie del contratto quadro. Alle riunioni del CTI possono partecipare, previo parere unanime dei componenti, figure espressamente invitate.
Le decisioni del CTI sono prese a maggioranza dei presenti e purché questi rappresentino almeno la metà dei componenti il CTI stesso.
Per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal CTI è prevista la costituzione di un fondo al cui finanziamento contribuiscono le parti economiche firmatarie del presente contratto quadro in misura e secondo le modalità concordate annualmente dalle stesse. Il finanziamento del fondo negli anni successivi al primo è subordinato al conseguimento degli obiettivi prefissati. La definizione degli obiettivi e le modalità di finanziamento spettano al CTI e devono essere aggiornate con periodicità annuale.
Per la determinazione del fondo di cui all’art. 14 del contratto quadro per la moltiplicazione di sementi di barbabietola da zucchero le parti convengono di adottare, quale parametro di riferimento, la superficie nazionale effettivamente investita a produzione di sementi di barbabietola da zucchero.
Quale parametro economico, per l’anno 2018/2019 verrà adottato il valore di:
- 10 €/ha corrisposto dalle Aziende sementiere firmatarie del contratto
- 5 €/ha corrisposto dagli Agricoltori-moltiplicatori firmatari del contratto. È compito del CTI definire tale parametro per gli anni successivi.
La gestione del fondo costituito verrà regolata in accordo fra le parti economiche
firmatarie del presente contratto quadro.
Il presente allegato, essendo parte integrante del contratto quadro per la moltiplicazione di sementi di barbabietola da zucchero risulta essere approvato per la campagna 2018/2019 all’atto della sottoscrizione del contratto stesso.