PIANO NAZIONALE RESILIENZA E RECUPERO (PNRR)
IC-DP|23/03/2022|CONVENZIONI ITALIA 1
PIANO NAZIONALE RESILIENZA E RECUPERO (PNRR)
Missione 1 Componente 3
Investimento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” Sub-investimento “1.1.6 Formazione e miglioramento delle competenze digitali”
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL SUB-INVESTIMENTO “1.1.6 FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI”
CUP F84D21000010006
TRA
L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, con sede in Xxxx, xxx xx Xxx Xxxxxxx 00, codice fiscale 96452070582, in persona del Direttore, Arch. Xxxxx Xxxx (di seguito per brevità “Digital Library” o “Struttura attuatrice”);
e
la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con sede legale in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, codice fiscale 97900380581, in persona del Direttore, Arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito per brevità “Fondazione” o “Soggetto attuatore”);
di seguito indicate anche come “Parti” e singolarmente “Parte”.
PREMESSE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, così come introdotto dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 (i.e. CUP) che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso” e la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTI il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’art. 67, ai sensi del quale è stata istituita la Scuola / Fondazione con la denominazione di “Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo”, con il compito di provvedere “alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico”, ed i successivi:
⮚ decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che, all’art. 5, ha esteso le attività della Fondazione al settore dei beni e delle attività culturali, prevedendo che venisse adottato il nuovo statuto con decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e cambiandone la denominazione in “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
⮚ decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che, all’art. 1, comma 6, ha modificato da ultimo la denominazione in “Scuola dei beni e delle attività culturali”, prevedendo che le sue attività siano riferite ai settori di competenza del Ministero per i Beni e le attività culturali (ora Ministero della Cultura);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 dicembre 2015 di approvazione dello statuto della Fondazione (di seguito “Statuto”);
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 5 comma 6, laddove prevede che:
“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, ed in particolare:
⮚ l’art. 26-bis con il quale viene istituita l’unità di missione per l’attuazione del PNRR (di seguito “Unità di missione”), quale ufficio dirigenziale di livello generale straordinario per il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, nonché delle attività di gestione, monitoraggio e controllo, previste dall’articolo 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
⮚ gli artt. 33 e 35 ai sensi dei quali è stato istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia speciale, la Digital Library;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2020, al numero 930, con il quale è stato attribuito all’arch. Xxxxx Xxxx l’incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Digital Library, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2020, rep. n. 369, con il quale è stato attribuito all’arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx l’incarico di Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali; VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare:
⮚ l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
⮚ l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare:
- l’articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l’articolo 50, comma 3, ai sensi del quale nel caso di interventi finanziati con risorse del PNRR i relativi contratti divengono efficaci con la stipulazione degli stessi;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito “PNRR” o “Piano”) presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, commi 1-6, che definisce alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale sono state rese note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo e, in particolare, l’art. 2, comma 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell’ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
VISTA la nota n. 281033 del 10 novembre 2021, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che in favore del Ministero della Cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata “PNRR-MINISTERO CULTURA” e che allegato 1 della medesima nota sono indicati i Codici di ciascuno degli investimenti assegnati alla titolarità del Ministero della cultura;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
VISTO il decreto del Segretariato generale di questo Ministero del 20 gennaio 2022, rep. n. 10, recante “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura”, che abroga il precedente decreto del 7 luglio 2021, rep. n. 528;
VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, rep. n. 46, recante “Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura”, registrato dalla Corte dei conti in data 3 marzo 2022 al numero 146;
RICHIAMATO l’art. 26-bis del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, pubblicato in G.U. del 15 settembre 2021, ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici
– digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l’innovazione del sistema produttivo. All’interno della missione M1, il Ministero della Cultura (“MiC” o “Ministero”), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata “Cultura e Turismo 4.0” (di seguito “M1C3”);
CONSIDERATO che nell’ambito della M1C3 è previsto l’investimento 1.1. denominato “Digital Strategy and Platforms for Cultural Heritage” (di seguito “Investimento Digital Strategy”) proposto dal Ministero per l’attuazione della strategia nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali;
CONSIDERATO che la Digital Library ha il compito di coordinare e promuovere programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero e che, in virtù di questa funzione istituzionale, è stata designata quale Amministrazione attuatrice dell’Investimento Digital Strategy per effetto del decreto del Segretario generale sopra richiamato;
CONSIDERATO che l’Investimento Digital Strategy si articola in 12 progetti complementari (cd. sub- investimenti) che comprendono tanto gli aspetti inerenti alla transizione digitale dell’Amministrazione quanto quelli relativi alla digitalizzazione del patrimonio culturale e dei processi e servizi connessi; CONSIDERATO che tra i Servizi di produzione, che prevedono anche il potenziamento delle competenze e capacità operative, è presente il sub-investimento 1.1.6 denominato “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” (di seguito anche “sub-investimento M1C3 1.1.6”) che ha l’obiettivo di realizzare un programma di lifelong learning rivolto al personale del Ministero e a tutti coloro che operano nel mondo del patrimonio culturale;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate al Ministero della Cultura, previste per l’attuazione del sub-investimento M1C3 1.1.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), così come riportato nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell’Economia e finanze del 6 agosto 2021, sono pari ad euro 20 milioni;
CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di Target e Milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e nello specifico per il sub-investimento M1C3 1.1.6:
⮚ n° di utenti formati: 30.000 in totale, come Target a rilevanza UE, da conseguire entro il quarto trimestre 2025;
⮚ n° di utenti formati: 40.000 in totale, come Target a rilevanza italiana, da conseguire entro il secondo trimestre 2026;
CONSIDERATO che la Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello Statuto “ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile” e in base al comma 4 “non ha scopo di lucro e non può distribuire utili”;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 ricomprende tra le “amministrazioni aggiudicatrici”: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
CONSIDERATO che la lettera d) del medesimo articolo intende per «organismi di diritto pubblico» qualsiasi organismo:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di giustizia CE in relazione alla qualificazione di un soggetto privato quale organismo di diritto pubblico, “il carattere di diritto privato di un organismo non costituisce un criterio atto ad escludere la sua qualificazione quale amministrazione aggiudicatrice” e che, in relazione ai requisiti sopra menzionati:
1) la Fondazione, come disciplinata dagli atti legislativi sopra citati e dallo Statuto, “provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione dei corsi di formazione superiore e di formazione continua” nei settori di competenza del Ministero e “promuove e realizza il coordinamento, la qualificazione, la razionalizzazione e l’eventuale completamento dell’offerta formativa di livello universitario e di specializzazione erogata sia dagli uffici centrali e periferici, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, del Ministero, sia dagli enti vigilati dallo stesso”, perseguendo dunque un interesse generale caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro;
2) la Fondazione è iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma;
3) la Fondazione è finanziata in modo maggioritario da parte dello Stato (art. 67, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e art. 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 244/2016) e tutti gli organi di amministrazione, direzione e vigilanza sono costituiti da membri nominati dallo Stato;
CONSIDERATA pertanto la natura di organismo di diritto pubblico e quindi di amministrazione aggiudicatrice della Fondazione;
CONSIDERATO che per il sub-investimento M1C3 1.1.6, nella documentazione progettuale trasmessa alla Commissione europea, la Fondazione è stata individuata quale possibile Soggetto attuatore;
CONSIDERATO che, in data 17 giugno 2021, le Parti hanno sottoscritto un primo accordo avente ad oggetto la “Progettazione del piano di formazione e aggiornamento delle competenze a sostegno del progetto piattaforme e strategie digitali per il patrimonio culturale”, finanziato dalla Fondazione a valere sulle proprie risorse di bilancio, con l’obiettivo di procedere ad una fase di analisi e studio finalizzata ad elaborare modelli di repertori di competenze e costruire un quadro organico dell’offerta formativa di settore;
RILEVATA la necessità di procedere all’attuazione del sub-investimento M1C3 1.1.6, in base alle attività previste nell’Allegato 1 - Scheda progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo (di seguito “Accordo”) che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR; CONSIDERATO che in relazione ai requisiti previsti dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016:
a) entrambe le parti svolgeranno un ruolo attivo nella realizzazione di un percorso di formazione per far crescere le competenze in ambito digitale di operatori e utenti nel settore del patrimonio culturale, nell’ottica di un migliore perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
b) le attività, da svolgersi in funzione della realizzazione del PNRR, saranno realizzate con le reciproche risorse interne, portatrici di competenze e know how specifico, e le conseguenti movimentazioni finanziarie saranno limitate al ristoro delle eventuali spese vive sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
c) la Fondazione svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dall’Accordo;
CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.
VISTA la nota del 4 marzo 2022, acquisita agli atti al prot. n. 256 del 7 marzo 2022, con la quale la Fondazione ha comunicato la formale disponibilità a svolgere la funzione di soggetto attuatore per il sub-investimento M1C3 1.1.6;
RICHIAMATA la determina direttoriale del 22 marzo 2022, n. 12, con la quale la Digital Library ha approvato lo schema di Accordo e relativi allegati e disposto di procedere con la sottoscrizione dell’Accordo attuativo in relazione al sub-investimento M1C3 1.1.6;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Articolo 1 Premesse e allegati
Le premesse sono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Fanno altresì parte integrante e sostanziale dell’Accordo, quale oggetto della stessa, gli allegati:
1. “Scheda progetto”, i cui contenuti sono ulteriormente definiti e eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione dell’Accordo;
2. “Partecipazione della Fondazione alla realizzazione del Progetto”, di cui all’art. 4 dell’Accordo.
Articolo 2 Interesse pubblico comune alle parti
Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell’ambito dell’Investimento “PNRR M1C3 – 1.1. Piattaforme e strategie digitali per il patrimonio culturale” e, in particolare, del sub-investimento M1C3 1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali”.
Attraverso il Progetto, la Digital Library persegue l’obiettivo di accompagnare il processo di transizione digitale previsto dall’Investimento “PNRR M1C3 – 1.1. Piattaforme e strategie digitali per il patrimonio culturale” con un programma di formazione e aggiornamento delle competenze rivolto al personale del Ministero della Cultura e a tutti gli operatori attivi nell’ambito del patrimonio culturale.
La Fondazione, dal canto suo, anche in continuità con il precedente Progetto di collaborazione con la Digital Library richiamato in premessa, ha lo specifico interesse a curare progetti di formazione volti a rafforzare i profili di competenza degli operatori pubblici e privati e delle organizzazioni/istituzioni del sistema del patrimonio culturale, sostanziati da analisi e studi finalizzati ad anticipare ed individuare i fabbisogni di conoscenze e competenze necessari per affrontare e gestire la trasformazione digitale del comparto.
Articolo 3 Oggetto
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del sub-investimento M1C3
1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali”, definendo gli obblighi, le procedure di rendicontazione e di pagamento (“Progetto”).
Articolo 4 Soggetto attuatore
La Fondazione è individuata quale Soggetto attuatore del sub-investimento M1C3 1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal XXXX, X0X0: TURISMO E CULTURA 4.0, investimento 1.1 “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale”.
L’attuazione degli interventi è di competenza del Soggetto attuatore, il quale svolge altresì il ruolo di contraente e di stazione appaltante, anche avvalendosi di centrali di committenza.
La Fondazione integra la realizzazione del sub-investimento M1C3 1.1.6 per le attività e i costi riepilogati nell’allegato “Partecipazione della Fondazione alla realizzazione del Progetto” mediante propri fondi di bilancio.
Articolo 5 Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell’Accordo
Le attività, indicate nella Scheda progetto allegata, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.
Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella Scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell’eventuale aggiornamento della medesima Scheda progetto.
Per la realizzazione delle attività, l’importo stanziato è di euro 20 milioni, come meglio indicato nella Scheda progetto.
La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese all’Amministrazione centrale dovrà essere effettuata entro il termine massimo del 30 giugno 2026.
Articolo 6 Obblighi del Soggetto attuatore
Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:
a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
c) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari, a quanto indicato dall’Unità di missione e dalla Struttura attuatrice;
d) trasmettere alla Struttura attuatrice il progetto operativo e i relativi quadri economici per l’attuazione delle attività delineate nella Scheda progetto;
e) dare piena attuazione all’investimento, così come definito nella Scheda progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il
Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di trasmettere tempestivamente alla Struttura attuatrice le eventuali modifiche;
f) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
g) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dalla Unità di missione;
h) raccogliere, registrare e archiviare sul sistema informatico indicato dall’Unità di missione i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla stessa Unità di missione;
i) caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio competente per i controlli della Struttura attuatrice, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta dall’Unità di missione;
j) garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dalla Unità di missione nel rispetto delle indicazioni che saranno dalla stessa fornite;
k) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dalla Unità di missione;
l) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fino a cinque anni a decorrere dalla data di pagamento finale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione di finanziamento tra lo Stato membro Italia e la Commissione europea;
m) facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli della Unità di missione, dell’Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
n) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute ed al contributo al raggiungimento dei target associati all’investimento così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
o) predisporre la documentazione per i pagamenti, secondo le procedure stabilite dalla Unità di Missione, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
p) inoltrare le Richieste di pagamento alla Struttura attuatrice che sua volta la inoltrerà, una volta verificate, all’Unità di missione con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
q) garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
r) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Struttura attuatrice e dalla Unità di Missione;
s) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Progetto di cui al successivo articolo 7, che la Struttura attuatrice riceva tutte le informazioni necessarie da poter trasmettere all’Unità di missione, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
t) conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dalla Struttura attuatrice, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
u) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Struttura attuatrice, nonché la riferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
v) rispettare il principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
w) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241;
x) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
y) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall’Unità di missione e per tutta la durata del Progetto;
z) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Struttura attuatrice sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del Progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Unità di missione in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
aa) indicare il Codice unico di progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili del Progetto, in coerenza con l’art. 5 “Misure volte ad agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti e del processo di attuazione” del DPCM 15 settembre 2021 che disciplina le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti.
Articolo 7 Obblighi in capo alla Struttura attuatrice
Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Struttura attuatrice si obbliga a:
a) garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
b) assicurare che venga utilizzato il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, (sistema ReGiS), o di altro sistema con esso pienamente interoperabile, assicurandone la corretta implementazione e verificando che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati previsti nell’ambito del PNRR per gli interventi finanziati;
c) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall’Unità di missione e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
d) verificare la tempestività con cui il Soggetto attuatore procede alla realizzazione delle attività progettuali, compreso lo svolgimento delle eventuali procedure relative ai Soggetti realizzatori, e nell’analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Xxxxxxxx attuatore ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell’Amministrazione centrale al Servizio centrale per il PNRR;
e) informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
f) monitorare il livello di conseguimento di milestone e target previsti dal PNRR lungo tutto l’arco di vita del Sub-investimento oggetto del presente Accordo attuativo, al fine di consentire il rispetto degli impegni assunti con il Servizio centrale per il PNRR e di assicurare la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall’art. 22 del Reg. (UE) 241/2021;
g) verificare, nel corso di tutta l’attuazione, che il Soggetto attuatore garantisca la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata nell’utilizzo delle risorse del PNRR;
h) verificare che il Soggetto attuatore effettui i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese, ed adotti tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell’utilizzo delle risorse ed i casi di frode, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
i) garantire, qualora richiesto dal Servizio Centrale del PNRR, la raccolta di informazioni su eventuali criticità nel raggiungimento dei milestone e target nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di tali criticità nonché sulle possibili azioni correttive intraprese o da avviare;
j) assicurare che il Soggetto attuatore conservi tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili alle Autorità nazionali e comunitarie responsabili per le attività di controllo e di audit;
k) provvedere al recupero dal Soggetto attuatore delle eventuali risorse indebitamente corrisposte ed alla restituzione delle stesse al Servizio centrale per il PNRR;
l) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico della Struttura attuatrice dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata dell’Accordo.
Articolo 8 Procedura di rendicontazione della spesa e dei target
Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall’Unità di missione, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall’Amministrazione e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché tutta la documentazione attestante il conseguimento degli indicatori di avanzamento associati ai milestone e target associati all’intervento PNRR di riferimento, inclusa quella a comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base al Sub-Investimento, indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, al fine di consentire l’espletamento dei controlli di merito nonché al fine di consentire l’espletamento dei controlli di merito nonché amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
La Struttura attuatrice, acquisita la richiesta dal Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all’Unità di missione comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la consuntivazione degli indicatori di intervento/Progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR, previa verifica amministrativa e contabile al fine di accertare la regolarità della rendicontazione delle spese presentate e l’ammissibilità delle stesse. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell’Unità di missione e nella relativa manualistica allegata.
Le spese incluse nelle Richieste di pagamento della Struttura attuatrice, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell’Unità di missione.
L’Unità di missione del MiC, prima di procedere alle erogazioni delle quote intermedie e del saldo finale provvederà ad effettuare le verifiche amministrative e contabili e i controlli di propria competenza al fine di accertare la regolarità della rendicontazione delle spese presentate e l’ammissibilità delle stesse.
Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target e milestone in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti.
Articolo 9 Titolarità e rendicontazione degli acquisti
I costi per investimenti, effettuati con le risorse finanziarie assegnate al Ministero della cultura previste per l’attuazione del sub-investimento 1.1.6, la cui utilità superi il termine di attuazione del Progetto dovranno essere previamente autorizzati in forma scritta dalla Struttura attuatrice con espressa disciplina dei criteri di rendicontazione.
Contestualmente all'eventuale autorizzazione all'acquisto, la Struttura attuatrice ed il Xxxxxxxx attuatore potranno valutare eventuali ipotesi di contitolarità o cessione della titolarità dei relativi diritti attraverso apposito accordo; in mancanza di tale accordo la titolarità di detti diritti rimarrà in capo alla Struttura attuatrice.
Articolo 10 Modalità di erogazione delle risorse
Le risorse previste per il sub-investimento M1C3 1.1.6 saranno erogate dall’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del MiC a favore del Soggetto attuatore secondo le seguenti modalità:
a) prima erogazione in anticipazione nella misura non superiore al 10% del totale del costo totale sub-investimento concesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del
presente accordo e sulla base della disponibilità di cassa del conto di contabilità speciale del PNRR del MiC, previa richiesta della Struttura Attuatrice;
b) quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture e rendicontate all’Unità di missione del MiC;
c) erogazione finale, a saldo, entro 60 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del Progetto, corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica degli interventi e progetti previsti.
La Struttura Attuatrice prima di inoltrare le richieste di erogazioni delle suindicate quote intermedie e del saldo finale (ad eccezione della prima a titolo di anticipazione), all’Unità di missione del MiC per procedere al pagamento a favore del Soggetto Attuatore, provvederà ad effettuare le verifiche amministrative e contabili e i controlli al fine di accertare la regolarità della rendicontazione delle spese presentate e l’ammissibilità delle stesse.
Articolo 11 Variazioni del Progetto
Le variazioni alla Scheda progetto e al progetto operativo presentato, di cui alla lett. d) dell’art. 6, dovranno essere concordate tra le Parti.
La Struttura attuatrice si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non concordate.
La Struttura attuatrice si riserva comunque la facoltà di indicare al Soggetto attuatore le modifiche da apportare al Progetto al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.
Le modifiche alla Scheda progetto non comportano alcuna revisione dell’Accordo.
Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta o a qualunque altro titolo derivanti, rientrano nelle disponibilità esclusive della Struttura attuatrice.
Articolo 12 Disimpegno delle risorse
La Struttura attuatrice potrà avvalersi della facoltà di revocare l’assegnazione delle risorse finanziarie assegnate per l’attuazione dei progetti da parte del Soggetto attuatore, nel caso in cui quest’ultimo incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili.
L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.
Articolo 13 Risoluzione di controversie
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell’Accordo, viene rimessa al Segretario generale al fine di trovare una composizione bonaria della stessa.
Laddove le Parti non dovessero riuscire ad addivenire ad una composizione bonaria, qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell’Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma con esclusione di ogni altro Foro.
Articolo 14 Risoluzione per inadempimento
La Struttura attuatrice potrà avvalersi della facoltà di risolvere l’Accordo qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte della stessa Struttura attuatrice degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
Articolo 15 Comunicazioni e scambio di informazioni
Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del Progetto, tutte le comunicazioni devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 16 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dall’Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
Quanto previsto dall’Accordo deve inoltre intendersi sostituito, modificato ovvero disapplicato automaticamente ove il relativo contenuto sia divenuto incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
Articolo 17 Efficacia
Il presente Accordo verrà approvato con decreto direttoriale della Struttura attuatrice.
Tale decreto verrà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della cultura, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché alla Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
L’efficacia di tale decreto, e per l’effetto dell’Accordo, è pertanto subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile e del controllo preventivo di legittimità.
Per il Soggetto attuatore (arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) | Per la Struttura attuatrice (arch. Xxxxx Xxxx) |
Firmato digitalmente da
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
CN = Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
O = Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
T = Direttore C = IT
XXXX XXXXX XXXXXX
23.03.2022 12:53:01
GMT+01:00
* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
Allegati:
1. M1C3 1.1.6 – Scheda progetto;
2. Partecipazione della Fondazione alla realizzazione del Progetto.