Bando per la concessione di contributi per la ricerca operativa clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa Art. 20, comma 25, L.R. 20/2015
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Allegato 1
Bando per la concessione di contributi per la ricerca operativa clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa Art. 20, comma 25, L.R. 20/2015
Art. 1 Finalità
Art. 2 Dotazione finanziaria Art. 3 Soggetti beneficiari Art. 4 Progetti finanziabili Art. 5 Spese ammissibili
Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande Art. 7 Criteri di valutazione dei progetti
Art. 8 Modalità di assegnazione dei contributi
Art. 9 Modalità di impegno e liquidazione dei contributi Art. 10 Variazioni progettuali
Art. 11 Obblighi dei beneficiari Art. 12 pubblicazione del Bando Art. 13 Norma di rinvio
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Art.1 Finalità
1 L’articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), individua, tra i settori in cui perseguire l’eccellenza, quello della ricerca sanitaria.
L’articolo 8 , comma 24 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, recante “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” stabilisce che “L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria di interesse sanitario, compresi gli Enti del Servizio sanitario regionale, le Università degli Studi del Friuli Venezia Giulia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli Enti e Istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.
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Art. 2 Dotazione finanziaria
1. Le risorse finanziarie, stanziate nel bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, mediante procedure di selezione a Bando, ammontano a euro 1.000.000,00 e fanno carico al capitolo di spesa 4367 del bilancio regionale.
Art. 3 Soggetti beneficiari
1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando, i soggetti indicati all’articolo 2 del Regolamento.
2. Il beneficiario capofila pubblico è tenuto a effettuare la selezione di eventuali partner privati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, come da legislazione vigente.
Art. 4 Progetti finanziabili
1. Sono ammissibili a contributo i progetti, di durata annuale, biennale o triennale, afferenti le seguenti aree di interesse regionale:
a) Sicurezza alimentare e nutrizionale;
b) Ambiente e salute/aspetti emergenti di impatto sulla salute collettiva;
c) Standard di qualità e costi della prevenzione;
d) Comunicazione nella promozione della salute;
e) Patologie tempo dipendenti;
f) Sicurezza dei pazienti;
g) Appropriatezza assistenziale;
h) Aderenza terapeutica;
i) Contestualizzazione dei bisogni sanitari della popolazione per la maggior compliance delle politiche e dei servizi;
j) Utilizzo dei tool a domicilio nell’ambito della medicina generale;
2. I progetti devono prevedere il raggiungimento di risultati che siano rapidamente trasferibili al Servizio sanitario regionale in termini di efficienza, efficacia operativa, economicità e qualità delle prestazioni.
Art. 5 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese riferite alle tipologie previste all’articolo 8, comma 1, del Regolamento.
2. Le spese per attrezzature, indicate all’articolo 8, comma 1, lett. e) del Regolamento, sono ammesse a contributo per i soli costi imputabili a beni che rivestono carattere strumentale rispetto alla realizzazione del progetto, compresi i costi accessori, come il trasporto e l’installazione. I costi sono ammessi solo a titolo di ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ricerca. I costi sono comprovabili dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta. Indipendentemente dal sistema di contabilità utilizzato dal soggetto beneficiario, per il calcolo dell’ammortamento si applicano i regolamenti di contabilità e la normativa fiscale vigenti. Ai sensi della normativa vigente, il computo dell’ammortamento può essere effettuato a partire dal momento di entrata in funzione del bene. I beni materiali di costo unitario non superiore a euro 516,46 sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa. Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di euro 516,46 se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell’ambito dello svolgimento del progetto finanziato. Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente
L’articolo 8, comma 25 prevede che con Regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della predetta legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione dell’incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
Con Decreto n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015 è stato emanato il Regolamento per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014.]
rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, è pertanto determinato secondo la formula seguente:
Costo di acquisto x tasso di ammortamento x n. giorni utilizzo per il progetto
365 giorni
Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario deve risultare l’esercizio di acquisto del bene, il momento di entrata in funzione dello stesso e il coefficiente di ammortamento applicato.
3. Le spese generali, indicate all’articolo 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, quali utenze, attività di segreteria, cancelleria e spese postali, non debbono superare la misura massima del 10 per cento del finanziamento concesso e devono essere riferite direttamente all’iniziativa. Le utenze vanno imputate con un metodo di calcolo debitamente riferito al progetto, la cancelleria e le spese postali devono trovare collegamento al progetto nella documentazione giustificativa di spesa, le attività di segreteria vanno giustificate a monte da un adeguato affidamento di incarico.
4. La decorrenza dell’ammissibilità dei costi viene fissata nel giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i soli costi preparatori documentati, mentre gli altri costi saranno ammissibili se sostenuti a seguito dell’inizio dell’attività, come da formale comunicazione di cui al successivo articolo 8, comma 4.
Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande
1. Alla domanda redatta secondo il modello (Allegato – Mod. A), che sarà reso disponibile sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) elaborato progettuale (Mod. B – Allegato al presente Bando) sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile scientifico;
b) prospetto dei costi del progetto con l’indicazione del cronoprogramma e del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa (Mod. C - Allegato al presente Bando);
c) copia dell’eventuale accordo di partenariato stipulato tra i soggetti attuatori del progetto.
2. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, va allegata copia del documento di delega alla firma.
3. Nel caso di progetto presentato da più soggetti, la domanda è presentata dal solo capofila, come individuato nell’accordo di cui alla predetta lett. c).
4. La domanda, munita di bollo, ove non si ricada nelle previsioni di esenzione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e corredata della documentazione di cui al comma 1 e di eventuale documentazione aggiuntiva, va trasmessa alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Xxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0, 00000Xxxxxxx entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R FVG, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale oppure con consegna a mano. Previsioni particolari sui termini sono indicate all’articolo 3, comma 3, del Regolamento.
5. Le domande consegnate a mano, complete della documentazione allegata, devono essere recapitate, entro il termine previsto, all’Ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a pena di esclusione, a nulla rilevando il fatto che questa sia pervenuta, entro tale data, ad ufficio diverso da quello innanzi indicato. Ai fini del termine di scadenza fa fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla predetta domanda dall’Ufficio protocollo della Direzione in oggetto
6. La domanda è inammissibile in assenza dei documenti di cui al comma 1, in caso di ricezione dopo il termine fissato e se priva della sottoscrizione.
7. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere presentate via e-mail ai dipendenti regionali indicati in calce al presente Bando.
Art. 7 Criteri di valutazione e finanziamento dei progetti
1. I progetti ammessi sono valutati da una Commissione nominata con decreto dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
2. A ogni progetto è attribuito un punteggio massimo di 100 punti i seguenti criteri:
a) validità tecnico-scientifica, 30 punti;
b) trasferibilità degli esiti al Servizio sanitario regionale, 20 punti;
c) congruità proposta budget, dotazione risorse adeguate, 25 punti;
d) qualificazione del responsabile scientifico, 15 punti;
e) valore aggiunto dell’eventuale aggregazione tra più partecipanti al progetto, 10 punti per un eventuale punteggio massimo di 100.
3. Sono inseriti in graduatoria i progetti ai quali è attribuito il punteggio minimo di punti 60.
4. Il contributo è concesso nella misura del 80 per cento del costo ammissibile del progetto, come previsto ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Regolamento, pertanto la quota del costo medesimo non coperta dalle predette risorse deve essere cofinanziata.
5. I progetti inseriti in graduatoria sono finanziati sino all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria e, comunque, per un ammontare di contributo non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 200.000,00 per ciascun progetto.
Art. 8 Modalità di assegnazione dei contributi
1. La graduatoria delle proposte progettuali è approvata con decreto del Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Nella graduatoria sono indicati:
a) i progetti ammessi e finanziabili;
b) i progetti ammessi, ma non finanziabili per carenza di risorse;
c) i progetti non ammessi e la relativa motivazione.
3. Il contributo è concesso secondo l’ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili. In caso di ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria.
4. I beneficiari dei progetti ammessi e finanziabili, a seguito della comunicazione del decreto di assegnazione di cui al comma 1, devono comunicare formalmente l’accettazione del contributo assegnato, la data di avvio dell’attività nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) acquisito per il progetto.
5. Nel caso l’importo del contributo assegnato sia inferiore al contributo richiesto nella domanda, il beneficiario deve produrre formale dichiarazione con la quale accetta il contributo nell’importo ridotto, assicurando la presenza di cofinanziamento proprio, del partner o di altri soggetti a copertura del costo totale di progetto. A tale dichiarazione va allegata la conseguente rimodulazione progettuale e la comunicazione dell’avvio dell’attività. Ove non sia assicurata la copertura del costo totale del progetto, si procede all’assegnazione a favore del progetto successivamente collocato in graduatoria, che dovrà soddisfare le medesime condizioni per il finanziamento.
Art. 9 Modalità di impegno ed erogazione dei contributi
1. L’impegno dei contributi è effettuato con decreto del Direttore competente e, nel caso di progetti pluriennali, è effettuato per singola annualità. Preliminarmente all’impegno delle quote di contributo relative alle annualità successive alla prima, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia provvede al monitoraggio e alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Nel provvedimento di impegno sono fissati i termini di avvio e di conclusione dei progetti, sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 8, comma 4 e comma 5.
2. L’erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota anticipata, nella misura del 50 per cento, a seguito del decreto di concessione del contributo
b) una quota intermedia del 30 per cento, sulla base della rendicontazione della quota precedentemente anticipata, costituita dalla relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di progetto e da una relazione finanziaria dei costi sostenuti secondo le modalità di cui all’articolo 10 del Regolamento. Per i progetti annuali il rendiconto si riferirà al primo semestre di attività e per i progetti biennali e triennali, rispettivamente al primo anno e ai primi 18 mesi di attività.
c) il rimanente a saldo, nella misura del 20 per cento. Detta quota sarà corrisposta a conclusione del progetto, a seguito della presentazione della medesima documentazione di cui alla lett. b), che attesti la rendicontazione finale complessiva ed il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto. Con la rendicontazione finale saranno trasmessi anche i prodotti della ricerca, quali in particolare le relazioni scientifiche, comprendenti i dati anche statistici finali.
Art. 10 Variazioni e proroghe progettuali
1. In caso di istanze di variazione e di proroga dei termini progettuali si applica quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento.
2. La proroga può essere concessa complessivamente per un periodo non superiore a 6 mesi per i progetti di durata annuale e di 12 mesi per gli altri.
Art. 11 Rendicontazione
1. I beneficiari producono le relazioni previste dal presente Bando in formato tale da consentire la loro elaborazione al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, nonché ogni eventuale altra documentazione integrativa richiesta dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, nei termini indicati nelle relative richieste. Per la rendicontazione finanziaria e scientifica si utilizzano rispettivamente i modelli D ed E allegati al presente Bando.
2. I beneficiari sono tenuti a conservare, in apposito fascicolo, la documentazione procedurale e finanziaria relativa alla gestione progettuale effettuata con l’impiego dei contributi concessi a seguito della partecipazione al presente Bando, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di tre anni dalla data del decreto di approvazione del rendiconto finale. Le rendicontazioni finanziarie intermedie saranno verificate a mezzo di verifica contabile a campione, come previsto dal Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed altresì con eventuale richiesta di dati e specifici chiarimenti scritti.
3. In ogni caso i beneficiari, con la partecipazione al Bando, accettano di rendere disponibili tutti i documenti per l’ispezione finale in loco, che avrà luogo, presso il capofila progettuale, entro tre mesi dalla conclusione, naturale o prorogata, del progetto al fine della verifica documentale della rendicontazione presentata.
4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) va obbligatoriamente inserito in tutti gli atti di pagamento effettuati dai partner di progetto. La mancata indicazione del CUP in tali atti comporta l’inammissibilità della relativa spesa presentata a rendiconto.
5. In particolare, per le selezioni messe in atto per la gestione progettuale, il beneficiario capofila e i partner adotteranno tutte le misure normativamente previste al fine della tracciabilità dei pagamenti e di verifica della regolarità fiscale e previdenziale.
6. Alla Regione è consentito dare diffusione pubblica, anche attraverso il proprio sito web istituzionale, dei risultati della ricerca sia in forma sintetica sia completa e delle eventuali pubblicazioni scientifiche da essa derivate.
Art. 12 Proprietà intellettuale
1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del progetto è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Il partenariato tra soggetti di diversa natura, pubblica e privata, deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
a) I risultati che fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione ed il capofila è titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, intendendo che il beneficiario ha il pieno godimento dei vantaggi economici derivanti da detti diritti, in particolare il diritto di proprietà ed il diritto di concedere licenze. Tali condizioni sono soddisfatte anche se il beneficiario stipula dei contratti ulteriori afferenti a tali diritti, compresi, in particolare, il diritto di cedere il diritto in licenza al suo partner di progetto.
b) Il beneficiario può ricevere dal partner un compenso al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla sua attività nel progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti.
c) I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività progettuali ed i diritti di accesso ai risultati sono attribuiti ai vari partner e rispecchiano i loro interessi, partecipazione ai lavori e ai contributi finanziari o di altro tipo al progetto.
2 Nel caso in cui il beneficiario intenda trasferire ad altri soggetti diversi dai partner qualsiasi diritto, anche parziale, derivante dal progetto, dai risultati dello stesso o da eventuali brevetti, deve farne esplicita richiesta alla Regione. Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto devono contenere l’indicazione che gli stessi sono stati ottenuti con il finanziamento regionale. La Regione applicherà una decurtazione del 5 per cento del contributo qualora, a seguito di verifica risulti non attuata la presente disposizione.
Art. 13 Pubblicazione del Bando
1 Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito internet ufficiale della Regione.
Art. 14 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla legge regionale 7/2000 e al Regolamento in vigore. In relazione alla rendicontazione finanziaria, con la partecipazione al Bando i beneficiari confermano di aver preso visione di tali norme.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
1. Il presente Bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione indicata dal presente Xxxxx e richiesti ai fini della valutazione delle richieste stesse sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento contributivo di cui al presente Bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione delle domande stesse e della documentazione a corredo, pena l’esclusione.
4. Xxxx interessati spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area servizi assistenza ospedaliera della medesima Direzione centrale.
Per informazioni rivolgersi:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
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