CONTRATTO ESECUTIVO N. 1797653310587001 COE
SPC Cloud Lotto 1 – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING
CONTRATTO ESECUTIVO N. 1797653310587001 COE
TRA
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, con sede in Xxxx, Xxx XXX XXXXXXXX XXXXX 00, C.F. 0000097653310587, in persona del Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxxx giusta poteri allo stesso conferiti dal regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi e dalla delibera del presidente n. 4 del 5 maggio 2016 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E
Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx 0 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Xxxx, Xxxxx x'Xxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 00.000.000.000,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Parco de’ Medici n. 61, in persona del Procuratore speciale Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia
S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi
n. 4, capitale sociale Euro 92.981.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante Postecom S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, capitale sociale Euro 6.450.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05838841004, codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n. 05838841004, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxxx x. 000 - 00000, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante Postel
S.p.A. con socio unico con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 00, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Xxxxxx S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.
(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del
D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza
relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”.
(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.
(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.
(F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.
(H) L’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza.
(I) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: Z3D20EFC5A .
(J) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: FIPSW5
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- il Contratto Quadro,
- gli Allegati del Contratto Quadro,
- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro: Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1: AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA, codice 1797653310587001PJF, versione 1.0, emesso il 13/11/2017.
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi di cloud computing e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1.
3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata pari a 21 (indicare la durata contrattuale in ragione dei servizi richiesti, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Parte Generale), salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.
4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è facoltà dell’Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro.
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articolo 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.
6. EROGAZIONE DEI SERVIZI
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in favore dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione,
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Firmatocodnigseitganlemràeanltlae sdtaessa la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e, MOMIGqLuIaAloNraOnSeiA2N0 D(vRenOti) giorni lavorativi dalla ricezione, l’Amministrazione stessa richieda O=NONmoPdRifiEchSeEoNiTntEegrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro
i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro.
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell’Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo.
7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con XxXX.
7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.
7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto Quadro.
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
8.3 Il Fornitore dovrà presentare all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
• lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
• l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.
9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.
9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
10. VERIFICHE - COLLAUDI
10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”.
10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art.
10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.
10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
11. PENALI
11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro.
12. CORRISPETTIVI
12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata.
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra le quali l’allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto Quadro.
13.3 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 000003248480, intestato al Fornitore presso Banca Monte Paschi Siena S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione
all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
13.7 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
15. SUBAPPALTO
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
• Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Produttività Individuale
• Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Comunicazione Unificata
• Servizi dì tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (File Sharing)
• Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Learning Management Systems);
• Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Enterprise Social Networking);
• Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Conservazione Digitale;
• Servizi di Cloud Enabling;
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro.
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.
17. RISOLUZIONE E RECESSO
17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs.
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro.
17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4.
17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
18. FORZA MAGGIORE
18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
19. RESPONSABILITA’ CIVILE
19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
20.7 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
21.2 Al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo.
21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
22. FORO COMPETENTE
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi
- oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì 24 novembre 2017 xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxxx
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8
Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì
(per il Fornitore)