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Stazione Unica Appaltante
Comuni di Fornovo di Taro – Medesano - Solignano
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 DEI COMUNI DI FORNOVO DI TARO E DI MEDESANO
Art. 1
(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)
Art. 2
(Prestazioni oggetto dell’appalto. Specifiche tecniche e prestazionali dell’attività principale.)
Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto. Specifiche tecniche e prestazionali delle attività complementari: Uscite Didattiche, Attività Extrascolastiche.)esclusivamente a favore del Comune di Fornovo di Taro.
Art. 3 bis
(Prestazioni oggetto dell’appalto. Ulteriore eventuali prestazione complementari.)
Art. 4
(Materiali e mezzi)
Art. 5
(Ripartizione degli oneri delle manutenzioni)
Art. 6
(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
Art. 7
(Direttore dell’esecuzione del contratto.)
Art. 8
(Varianti in corso di esecuzione.)
Art. 9
(Luoghi di esecuzione dell’appalto)
Art. 10
(Destinatari delle attività dell’appalto e rapporti dell’appaltatore con i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell’appalto)
Art. 11
(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell’appalto. Procedure di reclamo)
Art. 12
(Durata del contratto/dell’appalto)
Art. 13
(Stipula contrattuale.)
Art. 14
(Condizioni generali per l’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione.)
Art. 15
(Proroga)
Art. 16
(Valore del contratto/dell’appalto)
Art. 17
(Sciopero)
Art. 18
(Tessera di riconoscimento del personale dell’appaltatore e dei subappaltatori)
Art. 19
(Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell’appaltatore)
Art. 20
(Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)
Art. 21
(Provvedimenti interdettivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale)
Art. 22
(Subappalto)
Art. 23
(Verifiche nei confronti dei subappaltatori. Obblighi dell’appaltatore)
Art. 24
(Obblighi dell’Amministrazione e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto)
Art. 25
(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto)
Art. 26
(Adeguamento/revisione dei prezzi)
Art. 27
(Condizioni di pagamento)
Art. 28
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 29
(Cessione del contratto)
Art. 30
(Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto)
Art. 31
(Garanzia inerente alla corretta esecuzione del contratto. Cauzione definitiva)
Art. 32
(Responsabilità)
Art. 33
(Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto)
Art. 34
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)
Art. 35
(Vicende soggettive inerenti all’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento dell’appaltatore)
Art. 36
(Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto. Decadenza.)
Art. 37
(Risoluzione per reati accertati)
Art. 38
(Recesso unilaterale dell’Amministrazione)
Art. 39
(Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volontà dell’Amministrazione. Recesso dell’appaltatore)
Art. 40
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all’esecuzione del contratto)
Art. 41
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva. Foro competente)
Art. 42
(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)
Art. 43
(Clausola di rinvio)
Art. 44
(Tutela della privacy e accesso agli atti)
Art. 45
(Accettazione espressa di clausole contrattuali)
Art. 1
(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)
1. In virtù delle funzioni di competenza dell’Ente appaltante di cui agli artt.42 e 45 DPR 616/1977, all’art. 327 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), al DM 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), alla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997, all’art. 139 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed Enti Locali), alla L. 10/03/ 2000 n.62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) nonché alla L.R. del 08/08/2001 n.26 (Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita)ed ai Regolamenti comunali per l’accesso ai servizi scolastici, il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra Comune di Fornovo di Taro, Comune di Medesano e l’appaltatore individuato in relazione alla prestazione del servizio di trasporto scolastico e servizi complementari (uscite didattiche, progetti ed attività extrascolastiche) per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, con decorrenza dal 01/09/2014.
2. I servizi oggetto del presente Capitolato sono compresi nell’allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006, Categoria 2, CPV 60130000-8 e riferiti ai Servizi Scuola dei rispettivi Enti. I servizi disciplinati dal presente Capitolato hanno la finalità principale di rendere agli alunni utenti dei servizi medesimi e alle relative famiglie un ottimale servizio pubblico locale: anche a mezzo del servizio di trasporto scolastico, le Amministrazioni si propongono di svolgere i propri compiti di miglioramento e perfezionamento della società, nonché di agevolare il perseguimento degli obiettivi educativi propri della comunità scolastica.
Art. 2
(Prestazioni oggetto dell’appalto.
Specifiche tecniche e prestazionali dell’attività principale.)
1. L’appaltatore gestisce i servizi oggetto del presente affidamento con riferimento agli standard produttivi indicati nel presente articolo e negli articoli seguenti, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
2. L’appaltatore realizza le attività oggetto del presente appalto specificate come “attività principale” e come “attività complementari” di cui al successivo articolo 3. Si precisa fin da ora che l’attività principale di cui al presente articolo verrà prestata a favore sia del Comune di Fornovo di Taro sia del Comune di Medesano; le attività complementari di cui al successivo articolo 3 verranno prestate a favore esclusivamente del Comune di Fornovo di Taro.
3. I plessi serviti dal presente appalto sono:
PER IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
SCUOLA D’INFANZIA PARIFICATA XXX XXXXXXXXX
Sede Fornovo Capoluogo – Piazza Libertà
SCUOLA D’INFANZIA STATALE
Sede Riccò – Via X. Xxxxxxx
SCUOLA PRIMARIA
Sede Fornovo Capoluogo – Via Marconi
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sede Fornovo Capoluogo – Via Marconi
SCUOLA PRIMARIA “X.XXX FANO”
Sede Riccò – Via Pio La Torre
PER IL COMUNE DI MEDESANO
SCUOLA PRIMARIA
Sede S. Andrea Bagni
SCUOLA PRIMARIA
Sede Felegara
SCUOLA PRIMARIA
Sede Ramiola
SCUOLA PRIMARIA
Sede Fornovo Capoluogo – Via Marconi
SCUOLA PRIMARIA
Sede Xxxxxx Marchesi
SCUOLA D’INFANZIA
Sede Xxxxxx Marchesi
SCUOLA D’INFANZIA
Sede S.Andrea Bagni
SCUOLA D’INFANZIA XXX XXXXXXXXX
Sede Fornovo di Taro
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sede Medesano Capoluogo
4. L’attività principale si identifica nel trasporto scolastico degli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Fornovo di Taro e di Medesano nei tragitti casa-scuola e scuola-casa, che si sviluppano sui PERCORSI di seguito descritti.
Esclusivamente per il Comune di Medesano potrà rendersi necessario il trasporto di studenti della scuola secondaria di secondo grado.
PER IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
PERCORSO 1
FORNOVO CAPOLUOGO – RICCO’ KM. 8
Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati
SCUOLA D’INFANZIA PARIFICATA XXX XXXXXXXXX - SCUOLA D’INFANZIA STATALE Sede Riccò – SCUOLA PRIMARIA Sede Fornovo - SCUOLA PRIMARIA “F.LLI FANO” Sede Riccò
PERCORSO 2
FORNOVO – CITERNA - XXXXXXX - XX. 00
Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati
SCUOLA PRIMARIA Sede Fornovo
PERCORSO 3
FORNOVO – SALITA – PIANTONIA – RICCO’ KM. 12
Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati
SCUOLA D’INFANZIA PARIFICATA XXX XXXXXXXXX - SCUOLA D’INFANZIA STATALE Sede Riccò – SCUOLA PRIMARIA Sede Fornovo - SCUOLA PRIMARIA “F.LLI FANO” Sede Riccò
XXXXXXXX 0
XXXXXXX - XXXXXXXX – CASELLE – RICCO’ KM. 8
Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati
Il sabato esclusivamente per la scuola secondaria di primo grado
SCUOLA D’INFANZIA PARIFICATA XXX XXXXXXXXX - SCUOLA D’INFANZIA STATALE Sede Riccò – SCUOLA PRIMARIA Sede Fornovo - SCUOLA PRIMARIA “F.LLI FANO” Sede Riccò
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sede Fornovo
PERCORSO 5
FORNOVO – RICCO’- XXXXXXX - XXXXXXX XX. 0
Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati
Il sabato esclusivamente per la scuola secondaria di primo grado
SCUOLA D’INFANZIA PARIFICATA XXX XXXXXXXXX - SCUOLA D’INFANZIA STATALE Sede Riccò – SCUOLA PRIMARIA Sede Fornovo - SCUOLA PRIMARIA “F.LLI FANO” Sede Riccò
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sede Fornovo
PERCORSO 6
FORNOVO – RESPICCIO – SIVIZZANO – NEVIANO ROSSI – XXXXXXX XX. 00
Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati
Il sabato esclusivamente per la scuola secondaria di primo grado
SCUOLA D’INFANZIA PARIFICATA XXX XXXXXXXXX - SCUOLA D’INFANZIA STATALE Sede Riccò – SCUOLA PRIMARIA Sede Fornovo - SCUOLA PRIMARIA “F.LLI FANO” Sede Riccò
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sede Fornovo
ORARIO EFFETTUATO DALLE SCUOLE SERVITE DAGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
SCUOLA D’INFANZIA PARIFICATA XXX XXXXXXXXX entrata | 7,40/9,00 |
uscita | 15,25/16,30 |
SCUOLA D’INFANZIA STATALE entrata | 7,40/9,00 |
uscita | 15,30/16,30 |
SCUOLA PRIMARIA Sede Fornovo entrata | 7,30/8,15 |
uscita lunedì mercoledì | 16,10/1615 |
uscita martedì giovedì venerdi | 12,45 |
SCUOLA PRIMARIA “F.LLI FANO” Sede Ricco’ entrata | 7,30/8,10 |
uscita lunedì mercoledì | 16,00 |
uscita martedì giovedi venerdi | 12,30 |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sede Fornovo di Taro
entrata 7,30/8,00
uscita dal lunedì al sabato 13,00
per un totale di Km 390 circa giornalieri, km 64.000 circa annui, calcolati sulla base di quelli percorsi durante l’anno scolastico 2012/2013, nel periodo dal 15 SETTEMBRE 2012 al 30 GIUGNO 2013.
Gli orari sono suscettibili di modifiche per esigenze dell’Istituto Scolastico Comprensivo, da
concordarsi comunque necessariamente con l’appaltatore.
Nell’indicazione delle località summenzionate sono compresi i nuclei abitati, le case sparse e ogni area di circolazione afferenti le località stesse.
PER IL COMUNE DI MEDESANO
PERCORSO 1
S. ANDREA BAGNI/ROCCALANZONA/FELEGARA/RAMIOLA
- Trasporto alunni frequentanti le Scuole Primarie di S. Andrea Bagni e Felegara e la Scuola dell’Infanzia di S. Andrea Bagni
ANDATA - 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì)
Ore 07.00 circa partenza da S. Andrea Bagni con raccolta alunni di ogni tipo di scuola nella tratta Roccalanzona - Strada Santa Lucia e deposito presso le relative scuole
Ore 07.30 circa partenza da S. Andrea Bagni con raccolta alunni frequentanti le scuole primarie di
S. Andrea Bagni e Felegara e deposito presso le relative scuole
Ore 08.15 circa inizio raccolta alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di S. Andrea Bagni nelle frazioni di Ramiola, Felegara e S. Andrea Bagni e deposito presso la stessa
RITORNO - 5 giorni a settimana
Ore 13.00 circa da lunedì a venerdì: trasporto alunni scuole primarie di S. Andrea Bagni e Felegara alle loro abitazioni
Ore 16.00 circa da lunedì a giovedì: trasporto alunni scuole primarie di S. Xxxxxx Xxxxx e Felegara alle loro abitazioni
Ore 15.30 circa da lunedì a venerdì: trasporto alunni Scuola dell’Infanzia di S. Andrea Bagni alle loro abitazioni (Felegara - S. Andrea Bagni – Roccalanzona - Ramiola)
Nel periodo dall’inizio della scuola a fine settembre (periodo presunto) e nel mese di giugno (periodo presunto), l’orario di uscita delle Scuole Primarie è fissato alle ore 12.30 dal lunedì al sabato compreso e non sono previsti trasporti per i rientri pomeridiani.
- Trasporto alunni frequentanti le classi 3° della scuola secondaria di primo grado di Medesano da
S. Andrea Bagni e Felegara al plesso scolastico di Medesano per le 5 prove scritte d’esame nel mese di giugno e ritorno.
La percorrenza chilometrica totale per anno scolastico ammonta a circa km 16456. E’ richiesto l'utilizzo di uno scuolabus per il trasporto di circa 25 bambini.
XXXXXXXX 0
XXXXXX MARCHESI – SANTA XXXXX XXXXXX MARCHESI - MEDESANO
ANDATA - 6 giorni a settimana (da lunedì a sabato) RITORNO - 6 giorni a settimana (da lunedì a sabato)
Trasporto degli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Xxxxxx Marchesi dalle frazioni di Xxxxxx Marchesi e Santa Lucia e ritorno da lunedì a venerdì con ingresso alle ore 08.00 e uscita alle ore
12.45.
Nel periodo dall’inizio della scuola a fine settembre (periodo presunto) e nel mese di giugno (periodo presunto), l’orario di uscita delle Scuole Primarie è fissato alle ore 12.30 dal lunedì al sabato compreso e non sono previsti trasporti per i rientri pomeridiani.
Trasporto SOLO ANDATA dei bambini frequentanti la Scuola d’Infanzia di Xxxxxx Marchesi dalle frazioni di Xxxxxx Marchesi e Santa Lucia da lunedì a venerdì.
Trasporto degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Medesano da Varano Marchesi e Santa Lucia al punto di raccolta TEP e ritorno da lunedì a sabato.
Trasporto degli studenti frequentanti le scuole superiori da Xxxxxx Marchesi al punto di raccolta TEP e ritorno alle abitazioni site nelle frazioni di Xxxxxx Marchesi e Santa Lucia da lunedì a sabato.
Trasporto degli alunni frequentanti le classi 3° della scuola secondaria di primo grado di Medesano da Varano Marchesi e Santa Lucia al plesso scolastico per le 5 prove scritte d’esame nel mese di giugno e ritorno.
Il trasporto di cui ai precedenti punti sarà effettuato mediante l’utilizzo di n. 2 pulmini a 9 posti 4 x 4.
Trasporto dei bambini frequentanti la Scuola d’Infanzia di Xxxxxx Marchesi a Case Mezzadri e Case Montano e a Medesano capoluogo - SOLO RITORNO da lunedì a venerdì – ore 16.00
Il trasporto di cui al precedente punto sarà effettuato mediante l’utilizzo di scuolabus di proprietà comunale concesso in comodato alla ditta appaltatrice.
La percorrenza chilometrica totale per anno scolastico ammonta a circa km 55.946.
PERCORSO 3
MEDESANO / CELLA / XXXXXX MARCHESI
Trasporto degli alunni della Scuola Primaria di Xxxxxx Marchesi da Medesano e Cella e ritorno ANDATA - 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì)
Ore 7.30 circa partenza da Xxxxxx Marchesi per Cella e Medesano con passaggio in Strada Costa Benna e ritorno alla Scuola Primaria di Xxxxxx Marchesi per le ore 08.00
RITORNO - 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì)
Ore 12.45 circa, tranne lunedì, trasporto alunni alle loro abitazioni Ore 17.30 circa solo lunedì trasporto alunni alle loro abitazioni
Nel periodo dall’inizio della scuola a fine settembre (periodo presunto) e nel mese di giugno (periodo presunto), l’orario di uscita delle Scuole Primarie è fissato alle ore 12.30 dal lunedì al sabato compreso e non sono previsti trasporti per i rientri pomeridiani.
La percorrenza chilometrica totale per anno scolastico ammonta a circa km 14094; il trasporto sarà effettuato con scuolabus di proprietà comunale concesso in comodato alla ditta appaltatrice.
PERCORSO 4
RUBBIANO/FORNOVO/RAMIOLA
Trasporto degli alunni frequentanti le Scuole Primarie di Fornovo di Taro e Ramiola dalla frazione di Ramiola e da Rubbiano
ANDATA - 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) RITORNO – 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì)
ANDATA
Ore 07.15 circa trasporto degli alunni residenti nella frazione di Rubbiano alla scuola primaria di Fornovo di Taro e per quella di Ramiola
Ore 07.40 circa trasporto degli alunni residenti nella frazione di Ramiola alla scuola primaria di Ramiola
RITORNO
Ore 12.45 circa martedì, giovedì e venerdì trasporto degli alunni residenti nella frazione di Rubbiano alle loro abitazioni dalla scuola primaria di Fornovo di Taro
Ore 16.15 lunedì e mercoledì trasporto degli alunni residenti nella frazione di Rubbiano alle loro abitazioni dalla scuola primaria di Fornovo di Taro
Ore 13.00 da lunedì a venerdì trasporto degli alunni residenti nella frazione di Ramiola e di Rubbiano alle loro abitazioni dalla scuola primaria di Ramiola
Ore 16.00 lunedì e mercoledì trasporto degli alunni residenti nella frazione di Ramiola e di Rubbiano alle loro abitazioni dalla scuola primaria di Ramiola
Nel periodo dall’inizio della scuola a fine settembre (periodo presunto) e nel mese di giugno (periodo presunto), l’orario di uscita della scuola primaria di Ramiola è fissato alle ore 12.30 dal lunedì al sabato compreso e non sono previsti trasporti per i rientri pomeridiani.
La percorrenza chilometrica totale per anno scolastico ammonta a circa km 9.903. E’ richiesto l'utilizzo di uno scuolabus per il trasporto di circa 20 bambini.
PERCORSO 5
RUBBIANO – RAMIOLA – FORNOVO DI TARO SCUOLA INFANZIA
Trasporto dei bambini frequentanti la scuola d’infanzia “Xxx Xxxxxxxxx” di Fornovo di Taro da Ramiola e da Rubbiano
ANDATA - 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) RITORNO – 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì)
ANDATA
Ore 08.15 circa trasporto dei bambini residenti nella frazione di Rubbiano e di Ramiola per la scuola d’infanzia di Fornovo di Taro
RITORNO
Ore 15.20 circa trasporto dei bambini residenti nella frazione di Rubbiano e di Ramiola dalla scuola d’infanzia di Fornovo di Taro
La percorrenza chilometrica totale per anno scolastico ammonta a circa km 8850. Il trasporto può essere effettuato con il mezzo di cui al percorso n. 4.
5. L’appaltatore si assume l’obbligo di svolgere con continuità e senza interruzioni il servizio di cui al presente Capitolato.
6. Scopo del trasporto scolastico in appalto è quello di trasportare il maggior numero possibile di scolari sui tragitti casa-scuola e viceversa, riducendone al minimo i percorsi pedonali, i tempi di percorrenza dei pulmini e di stazionamento degli alunni all’esterno degli edifici scolastici prima della loro apertura e dopo la loro chiusura.
7. Il servizio si deve svolgere nei tempi e nei modi che consentano a tutti gli alunni di essere presenti all’inizio delle lezioni e di essere riaccompagnati a casa entro limiti tollerabili e ragionevoli dal termine delle lezioni.
8. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio di trasporto degli alunni indicati espressamente dalle rispettive Amministrazioni Comunali, lungo i tragitti ed i tempi da queste definiti. Viene fatta salva la possibilità da parte della ditta appaltatrice di proporre tragitti alternativi, che potranno essere approvati dall’Amministrazione comunale interessata.
9. Le fermate per la raccolta degli alunni dovranno essere effettuate, di norma, su strade pubbliche o di uso pubblico. Sono previste fermate in "strade bianche" salvo nel caso in cui la strada non sia effettivamente percorribile in condizioni di sicurezza.
10. Il conducente dei veicoli deve prima di far scendere i trasportati, assicurarsi che nessun veicolo stia effettuando un sorpasso o stia sopraggiungendo. Qualora sull’automezzo vi siano bambini che per recarsi alla propria abitazione debbano attraversare la strada, è fatto obbligo di comportarsi nel modo seguente:
✓ per quanto riguarda i bambini della scuola d’infanzia, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore messo a disposizione dalle Amministrazioni Comunali; è altresì obbligatoria la presenza dei genitori alle fermate;
✓ per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria e secondaria di prima grado, è obbligo ottemperare a quanto disposto nei vigenti Regolamenti Comunali.
11. E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di condurre gli alunni davanti ai plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni. Il servizio si attuerà secondo il calendario scolastico e dovrà adeguarsi agli orari previsti dalle autorità scolastiche, compresi i rientri pomeridiani e i giorni di esami, in base a quanto comunicato dal competente Ufficio comunale.
12. Esclusivamente per Comune di Medesano: il trasporto dei bambini delle scuole dell’infanzia cesserà al termine delle lezioni delle scuole primarie e secondarie di primo grado come da calendario scolastico. E’ fatta salva la possibilità per il Comune di chiedere alla Ditta la prosecuzione del servizio di trasporto per le scuole dell’infanzia, a condizioni contrattuali invariate, nel caso in cui vi sia l'oggettiva impossibilità di svolgere il servizio direttamente con propri mezzi.
13. I tempi di prelievo presso gli edifici scolastici devono essere di norma, ed in assenza di deroghe, puntuali con gli orari di cessazione delle lezioni.
14. La Ditta appaltatrice deve tenere una velocità moderata e comunque nei limiti di sicurezza e a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.
15. Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l’articolazione degli itinerari sopra descritti devono intendersi come indicativi e possono essere soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell’utenza, all’articolazione degli orari scolastici, nonché del calendario scolastico.
16. Prima di iniziare il servizio di trasporto, l’appaltatore individua un recapito organizzativo presso il quale attiva un collegamento telefonico voce e dati in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.
Presso tale recapito:
a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che le Amministrazioni intendano far pervenire all’appaltatore, salvo diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia in sede di offerta.
17. L’appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente alle figure di cui all’art. 7 del presente Capitolato, che possono anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
18. Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (nevicate, inondazioni, frane ecc…), l’Appaltatore sia costretto a modificare il percorso o non possa effettuare il servizio deve darne immediata comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto.
19. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa preventiva autorizzazione o per cause di forza maggiore (es. lavori stradali), che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
20. L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato.
Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.
21. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc... ), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate ed in particolare:
1. a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, in attuazione del piano manutentivo offerto in sede di gara;
2. a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato e, pertanto, a non trasportare terze persone, cose, animali, né deviare dal percorso stabilito;
3. a tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;
4. a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
5. a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
6. a nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite all'appalto un referente incaricato di tenere i rapporti con le singole Amministrazioni committenti, comunicandone le generalità al Direttore dell’esecuzione del contratto. Tale figura svolgerà funzioni di referente anche per quanto attiene la vigilanza sulla costante efficienza operativa, sicurezza, pulizia del mezzo ceduto in comodato d’uso e sulla regolare effettuazione delle operazioni necessarie per i collaudi periodici in conformità della vigente normativa;
7. esclusivamente per il Comune di Fornovo di Taro: a nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite all'appalto una persona di fiducia, incaricata del coordinamento del servizio e del personale impiegato nell’appalto comunicandone le generalità all'Amministrazione; la figura del coordinatore potrà coincidere con la figura di cui al precedente punto 6 e/o con un autista adibito al servizio nel Comune di Fornovo di Taro;
8. a munire il proprio personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne consenta la reperibilità, in caso di necessità o di emergenza, durante il servizio. I numeri di telefono saranno a disposizione dell'ufficio comunale, delle scuole servite e dei genitori degli alunni trasportati;
9. ad assicurare la continua reperibilità dei propri referenti/coordinatore di cui ai punti 6. e 7., durante l'orario del servizio e, in ogni caso, durante tutta la mattina.
Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto.
Specifiche tecniche e prestazionali delle attività complementari: Uscite Didattiche, Attività extrascolastiche e coordinamento esclusivamente a favore del Comune di Fornovo di Taro.)
1. L'appaltatore dovrà altresì provvedere:
a) al servizio di trasporto per servizi estemporanei (da plessi scolastici ad impianti sportivi, istituti culturali, per uscite didattiche, progetti didattici ecc….) nonché per lo svolgimento delle attività extrascolastiche, sia estive che invernali (ad esempio corsi di nuoto, centri diurni estivi ecc….), organizzate dal Comune di Fornovo di Taro o da altri soggetti sulla base del principio di sussidiarietà all’interno del territorio comunale e provinciale durante l’anno scolastico (periodo settembre/giugno) e, nel numero massimo di 8 uscite da effettuarsi nella sola mattinata nel mese di luglio, per un totale di km 3.000 circa annui, come calcolato sulla base dei kilometri percorsi durante l’anno scolastico 2012/2013, da effettuarsi con lo scuolabus da 32+2 posti di cui al successivo art. 4 comma 6 concesso in comodato gratuito all’appaltatore.
b) tramite la figura prevista al precedente art. 2.21.7:
- a vigilare costantemente sulla corrispondenza tra gli alunni iscritti al servizio e quelli effettivamente trasportati e, in caso di difformità, darne immediata comunicazione all’ufficio scuola per i provvedimenti di competenza;
- a dare immediata comunicazione all’ufficio scuola dell’assenza dei genitori degli alunni trasportati o loro delegati alla fermata di ritorno dello scuolabus, per i provvedimenti di competenza;
- a predisporre i percorsi di cui al successivo art. 4.7, sulla base delle iscrizioni al servizio e delle esigenze manifestate dagli utenti di trasporto limitato o diversamente articolato, concordandoli con l’ufficio scuola;
- ad organizzare la logistica per la distribuzione dei mezzi sui percorsi;
- a coordinare il regolare svolgimento delle attività complementari di cui al punto 1
a) del presente articolo, con le modalità di cui alla successiva lett. d);
- ad assicurare quanto previsto al successivo art. 11 in merito alle procedure di reclamo, nonché a provvedere a risolvere con tempestività le problematiche rappresentate, se di competenza dell’appaltatore;
- a dare informazioni in merito ad orari e percorsi agli utenti che ne facciano a lui richiesta diretta;
- a relazionarsi almeno settimanalmente con l’ufficio scuola sul regolare funzionamento del servizio.
c) In riferimento alle attività complementari di cui al presente articolo, pertanto, all’appaltatore vengono richieste le seguenti specifiche prestazionali:
✓ nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile , maggio, ottobre, novembre e dicembre nonché dal 15 al 30 settembre: coordinatore a disposizione del Comune, 1 giorno/settimana da concordare, in orario mattutino (ore 9,00 -12,00),
✓ dal 1° giugno al 15 luglio e dal 1° settembre alla data di apertura dell’anno scolastico: coordinatore a disposizione del Comune tutti giorni (dal lunedi al venerdi festivi esclusi) dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
per un totale di n. 200 ore circa da prestarsi da parte del coordinatore.
✓ nel mese di LUGLIO (compreso il luglio dell’anno 2014): scuolabus da 32+2 posti + autista a disposizione del Comune per n. 8 giorni complessivamente, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
d) Le uscite scolastiche vengono richieste direttamente dall'Istituto scolastico interessato all'appaltatore almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'uscita, con contestuale informazione al servizio comunale preposto. La richiesta è trasmessa a mezzo fax all'indirizzo concordato mediante compilazione di apposito modello e deve contenere:
a. la data, l'ora ed il luogo di partenza e di arrivo ed il luogo di destinazione;
b. il numero di alunni partecipanti;
c. il numero degli accompagnatori;
d. i KM da percorrere.
Il coordinatore a sua volta contatterà i plessi scolastici/gli insegnanti accordandosi personalmente o telefonicamente sulle modalità di svolgimento delle uscite.
e) Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore.
Art. 3 bis
(Prestazioni oggetto dell’appalto.
Ulteriori eventuali prestazioni complementari)
1. Infine il servizio potrà comprendere i seguenti servizi complementari da attivarsi a richiesta delle singole Amministrazioni:
A) esclusivamente per il Comune di Medesano: uscite didattiche – effettuazione del servizio, in caso di assenza del personale comunale, sulle tratte gestite in economia dal Comune
B) per entrambi i Comuni: sostituzione scuolabus comunale di cui al successivo art. 4.
Poiché entrambi i Comuni conferiranno all’aggiudicatario in comodato d’uso gratuito uno scuolabus di proprietà comunale, come specificato al successivo articolo, in caso di temporanea impossibilità del suo impiego per ragioni tecniche e manutentive, verrà richiesta all’affidatario la sostituzione temporanea del mezzo con mezzi idonei all'effettuazione dell'attività di trasporto scolastico.
L'impresa si impegna a garantire la continuità del servizio. A tale fine l'impresa si impegna a sostituire il mezzo di proprietà comunale assegnato in comodato, nel caso si rendessero necessarie sostituzioni brevi dovute a manutenzione dello stesso, controlli, avarie e/o cause di altra natura, con un mezzo di proprietà aventi analoghe caratteristiche.
Art. 4 (Materiali e mezzi)
1. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere rese dall’appaltatore adeguando nel tempo alle esigenze della popolazione scolastica da trasportarsi, come indicato dalle singole Amministrazioni Comunali, il servizio ed i mezzi di trasporto utilizzati, con particolare riferimento alla necessità di rispetto di quanto disposto al precedente articolo 2, commi 6 e 21.4.
2. Con riguardo all’anno scolastico 2014/2015, a decorrere dal 01/09/2014 i mezzi da utilizzarsi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche dimensionali:
PER IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Prestazioni di cui all’art. 2 (trasporto scolastico),
dotazione obbligatoria di: - n.2 autoveicoli a 15 posti
-n.1 autoveicolo a n° 32 + 2 posti, concesso in comodato d’uso gratuito di cui al successivo punto 6.
Prestazioni di cui all’art. 3 (uscite didattiche
ecc.), dotazione obbligatoria di: -n.1 autoveicolo a n° 32 + 2 posti, concesso in
comodato d’uso gratuito di cui al successivo punto 6.
PER IL COMUNE DI MEDESANO
Prestazioni di cui all’art. 2 (trasporto scolastico),
dotazione obbligatoria di: - n. 2 autoveicolo a 9 posti con caratteristiche 4X4
- n. 1 autoveicolo a 25 posti
- n. 1 autoveicolo a 20 posti
- n. 1 autoveicolo a 25 posti, concesso in comodato d’uso gratuito di cui al successivo punto 6 bis.
3. Resta fermo e pattuito il principio secondo il quale per ogni percorso devono essere usati, nel corso di tutta la durata contrattuale, uno o più scuolabus adatti al numero e all’età degli utenti e idonei a transitare lungo i percorsi, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto e degli orari stabiliti. Per questi motivi le singole Amministrazione Comunali si riservano di chiedere la disponibilità di autoveicoli di portata superiore a quanto indicato al punto precedente, nel caso di variazione in aumento degli utenti a seguito di nuove iscrizioni nel corso dell’anno scolastico e l’appaltatore si impegna in tal caso a metterli a disposizione senza praticare variazioni di prezzo.
4. I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere sicuri e confortevoli ed in regola con la normativa nazionale e regionale vigente in tema di trasporto scolastico ad uso scuolabus, con particolare riferimento al Decreto Ministero Trasporti 31 gennaio 1997 s.m.i. e alla Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23.
5. E’ vietato il trasporto di persone diverse dagli alunni delle scuole o accompagnatori autorizzati.
6. Il Comune di Fornovo di Taro con la sottoscrizione del contratto conferisce alla ditta, in comodato gratuito il proprio mezzo: FIAT IVECO A50/SAL/33A targato DV641BH con n. 32 posti per alunni + 1 per accompagnatore + 1 per conducente, immatricolato nell’anno 2011.
A tale fine al momento della consegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale attestante lo stato del mezzo.
Parimenti il Comune concede in comodato gratuito parte del locale interno ai magazzini comunali, in uso al servizio di trasporto scolastico, per il ricovero dello scuolabus di proprietà comunale, ubicato in Xxxxxxx xx Xxxx, Xxx Xx Xxxxxxxx 00 oppure altro locale idoneo opportunamente individuato.
6 bis. Il Comune di Medesano con la sottoscrizione del contratto conferisce alla ditta, in comodato gratuito il proprio mezzo: Modello Fiat Ducato targato AE 831 ZM, a 25 posti, anno 1995.
A tale fine al momento della consegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale attestante lo stato del mezzo.
Parimenti il Comune concede in comodato gratuito parte del locale interno ai magazzini comunali, in uso al servizio di trasporto scolastico, per il ricovero dello scuolabus di proprietà comunale, ubicato nel magazzino comunale in Xxx Xxxx 00, Xxxxxxxx oppure altro locale idoneo opportunamente individuato.
7. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in concomitanza con la definizione dei percorsi e delle fermate di cui al precedente art. 2, l’ufficio scuola dei singoli Enti ed il referente nominato dall’impresa concorderanno i percorsi relativi all’attività principale (trasporto scolastico).
8. Esclusivamente per il Comune di Fornovo di Taro: per le attività complementari (uscite didattiche, attività extrascolastiche ecc.) la ditta appaltatrice utilizzerà l’automezzo in comodato gratuito, per un massimo di Km 3000/anno scolastico, come indicato nel precedente art. 3.
9. La ditta è tenuta ad utilizzare i mezzi ricevuti in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia segnalando in particolare con la massima tempestività danni e problemi tecnici.
10. Il referente nominato dall’impresa, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 7, compilerà apposita scheda mensile per attestare che il mezzo in comodato
gratuito non necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Nella scheda dovranno essere elencate anche le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate nel corso del mese di riferimento.
Art. 5
(Ripartizione degli oneri delle manutenzioni)
1. Nei prezzi contrattuali stabiliti sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente Capitolato.
In particolare sono oneri diretti dell'appaltatore:
a. per quanto riguarda i mezzi concessi in comodato gratuito dalle Amministrazioni, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e programmata (carburante, olii, lubrificanti, pneumatici, pulizia, operazioni di revisione necessarie per i collaudi periodici, ecc.),
b. per quanto riguarda i mezzi di proprietà dell’appaltatore, tutte le spese di gestione e manutenzione, nessuna esclusa.
Sono oneri indiretti dell’appaltatore le spese afferenti alla gestione amministrativa (bollo e assicurazione) dei mezzi concessi in comodato gratuito. Tali spese verranno sostenute direttamente dalle Amministrazioni e costituiranno oggetto di rimborso da parte dell’appaltatore dietro presentazione di apposita rendicontazione da parte delle Amministrazioni stesse.
2. Restano a carico delle Amministrazioni le spese afferenti alla manutenzione straordinaria dei mezzi concessi in comodato gratuito nonché all’affitto dei locali in cui essi sono custoditi.
Art. 6
(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
1. L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio con operatori in numero sufficiente a garantire un ottimo espletamento del servizio, muniti dei requisiti per la guida di scuolabus (patente D e CQC Persone - Carta di Qualificazione del Conducente) ai sensi degli articoli 116, comma 11, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m. e i. e dell’art.310 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m e i., avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo.
2. L’appaltatore, almeno 15 giorni prima dell’avvio del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione immediata delle risorse umane per qualunque ragione assenti con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell’elenco.
3. Per ogni singolo addetto risultante dall’elenco di cui al comma precedente e in caso di sostituzioni, anche brevi, l’Appaltatore dovrà produrre con congruo anticipo e prima della effettuazione di qualsiasi servizio:
- copia della patente D e CQC – persone carta di qualificazione del conducente ( art. 18 comma 5 D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e s. m. e i.);
- copia dell’idoneità all’impiego rilasciata dal “medico competente” (ex X.Xxx.81/2008 s.m.i.), comprensiva degli accertamenti sanitari obbligatori di cui all’art.125 DPR 09/10/1990
n.309 e successive disposizioni attuative, nonché di cui all’art.15 L.30 marzo 2001 n.125 e successive disposizioni attuative.
4. Le Amministrazioni potranno disporre in qualsiasi momento la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritengano, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l’appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni.
5. Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dalle Amministrazioni e a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo. L’appaltatore si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata delle Amministrazioni, abbiano disatteso tali prescrizioni.
6. L’appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto le Amministrazioni da oneri di istruzione delle stesse.
7. Il personale dovrà indossare un abbigliamento decoroso e osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli alunni trasportati, delle famiglie, della cittadinanza, delle Amministrazioni. Dovranno sempre essere salvaguardati l’igiene e il decoro.
Art. 7
(Direttore dell’esecuzione del contratto.)
1. Il Comune di Fornovo di Taro individua quale Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006, nella dipendente Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
2. Il Comune di Medesano individua quale Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006, nella dipendente Xxxx Xxxxxxx.
3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Amministrazione di riferimento in relazione al presente appalto.
4. Il Direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
5. A tale fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 163/2006 smi e dagli artt.299 e seg DPR 207/2010 smi, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Art. 8
(Varianti in corso di esecuzione.)
1. Ai sensi degli artt. 114 e 132 D.Lgs. n. 163/2006 sono ammesse varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Amministrazione interessata.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano il totale ristabilirsi della situazione originaria preesistente a carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
4. In particolare, l’Amministrazione singolarmente interessata può ammettere variazioni al contratto stipulato, nei casi di seguito previsti:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
In tali casi l’Amministrazione potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
5. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti approvate dal Responsabile del Procedimento, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, quale – ad esempio – la sostituzione permanente del mezzo concesso in comodato d’uso gratuito in caso di intervenuta permanente ed assoluta inutilizzabilità. L’importo in aumento o in diminuzione relativo alle varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
6. In ogni caso l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
7. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo, alle stesse condizioni contrattuali.
8. Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui al successivo art. 31 deve essere adeguatamente integrata.
Art. 9
(Luoghi di esecuzione dell’appalto)
1. L’appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto principalmente nel territorio del Comune di Fornovo di Taro e del Comune di Medesano, nonché dei Comuni convenzionati per il trasporto scolastico degli alunni (Comune di Solignano e Comune di Noceto).
2. Quanto alle attività complementari (Uscite Didattiche- Attività Extrascolastiche) il servizio viene svolto principalmente nel territorio della Provincia di Parma.
3. L’appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
Art. 10
(Destinatari delle attività dell’appalto e rapporti dell’appaltatore con i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell’appalto)
1. Le prestazioni di servizi oggetto del presente appalto sono rivolte prioritariamente a soddisfare le esigenze degli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
2. Nella realizzazione delle attività per l’esecuzione del presente appalto, l’appaltatore deve tenere in considerazione, nella produzione delle prestazioni, le seguenti particolarità di determinati gruppi di destinatari:
Situazioni particolari | Incidenza per i destinatari dell’appalto |
Xxxxxxx frequentanti la scuola d’infanzia | L’utilizzo dei veicoli di cui all’art. 4 per l’esecuzione dell’appalto è esteso anche ai bambini frequentanti la scuola d’infanzia a condizione che sia presente sul veicolo almeno 1 accompagnatore e che pertanto tali veicoli siano muniti di idonei posti per l’accompagnatore, messo a disposizione dalle Amministrazioni Comunali. |
Art. 11
(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell’appalto. Procedure di reclamo)
1. L’appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi del presente Capitolato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami.
2. L’appaltatore assicura la ricezione delle segnalazioni e dei reclami presentati dai fruitori del servizio mediante un sistema di monitoraggio e di elaborazione, finalizzato a garantire risposta immediata per l’assistenza.
3. L’appaltatore riporta tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi di assistenza in risposta agli stessi in un rapporto mensile per il referente organizzativo delle Amministrazioni.
4. Le Amministrazioni, qualora ricevano direttamente segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltrano le informazioni essenziali all’appaltatore, per gli interventi di assistenza e di risposta.
Art. 12
(Durata del contratto/dell’appalto)
1. La durata dell’appalto è fissata per i 3 anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per l’intero calendario delle scuole medesime, a cui si aggiunge – elusivamente per il Comune di Fornovo di Taro - il mese di luglio di ciascun anno di riferimento, durante il quale vengono organizzate le attività extrascolastiche di cui al precedente art. 3.
2. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2014/2015, l’inizio del servizio è stabilito dal 01/09/2014.
3. La durata del contratto può essere oggetto di proroga, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15.
Art. 13 (Stipula contrattuale.)
1. All’esito dell’aggiudicazione definitiva, verranno stipulati due singoli contratti con le Amministrazioni committenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante di ciascun Ente, non prima di 35 giorni dalle comunicazioni di cui all’art.79 D.Lgs.163/2006.
2. Tutte le spese inerenti la stipulazione dei contratti relativi al presente appalto sono a carico dell’aggiudicatario, con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro: il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 14
(Condizioni generali per l’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione.)
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla singola Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione interessata ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Entro il 20 agosto di ciascun anno, il Direttore dell’esecuzione del contratto comunicherà alla Ditta appaltatrice:
✓il calendario scolastico relativo alle singole scuole d’infanzia, primarie e secondaria di primo grado;
✓i cambiamenti subiti dai percorsi rispetto all’anno precedente a seguito di nuovi utenti, o cessazioni;
✓l’elenco degli alunni con eventuali modifiche apportate in merito agli orari di inizio e termine delle lezioni, sulla base delle indicazioni dell’autorità scolastica.
3. Sulla base della suddetta comunicazione, prima dell’inizio di ogni anno scolastico l'ufficio scuola ed il referente nominato dall’impresa, di cui all’art. 2, punto 21.6, definiranno i percorsi e le fermate per l'anno scolastico entrante.
4. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione scritta prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, a pena di decadenza.
Art. 15 (Proroga tecnica)
1. I contratti di appalto potranno essere singolarmente e distintamente prorogati sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dare
continuità all’azione amministrativa ex art.97 Cost. nel caso in cui vi sia l’effettiva esigenza della stessa di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.
2. Il singolo contratto può essere prorogato per un periodo massimo di 4 mesi decorrenti dal 01/09/2017.
3. La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità,
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
Art. 16
(Valore del contratto/dell’appalto)
1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso come individuata dagli artt. 12 e15 (durata base, oltre la possibile proroga) è determinato sulla base dell’offerta economica dell’aggiudicatario/appaltatore del presente servizio che risulterà all’esito della procedura concorsuale, presentata in ragione dell’importo posto a base d’asta di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
2. Ulteriore componente economica sono le somme (eventuali) offerte e da corrispondersi nei casi di richiesta di attivazione dei servizi complementari, di cui al precedente art. 3 bis.
Art. 17 (Sciopero)
1. L’attività principale è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art.1 L.12/06/1990 n.146.
2. In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dai regolamenti comunali relativi alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene ai termini di preavviso e le modalità di informazione all’utenza.
3. In caso non siano garantite da parte del personale delle istituzioni scolastiche l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni ( in caso di scioperi o assemblee sindacali), il servizio non sarà effettuato e ne sarà data comunicazione all’appaltatore almeno 48 ore prima.
Art. 18
(Tessera di riconoscimento del personale dell’appaltatore e dei subappaltatori)
1. In base a quanto previsto dall’art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
2. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art. 19
(Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell’appaltatore)
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 20.
5. L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Art. 20
(Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)
1. L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
3. L’appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificassero nella durata contrattuale:
❑ nominativo del responsabile della sicurezza;
❑ nominativo del rappresentante dei lavoratori;
❑ requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
❑ mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
❑ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto;
❑ mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l’esecuzione del lavoro;
❑ dotazione di dispositivi di protezione individuali;
❑ numero e presenza media di addetti;
❑ numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
❑ altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
4. In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertata dall’Amministrazione interessata o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, procedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensilmente dovuti, con destinazione vincolata a garanzia dell’adempimento degli obblighi violati. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritta detrazione, l’impresa non potrà opporre eccezioni e non avrà, in nessun caso, titolo a risarcimento danni. In ogni caso, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere fra il personale suddetto e l’Amministrazione Comunale.
5. Il presente affidamento presenta rischi interferenziali individuati nei DUVRI allegati al presente capitolato, come disposto dall’art. 26 D.Lgs.81/2008 s.m.i., in cui sono stati stimati gli oneri per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Gli allegati DUVRI sono da considerarsi in bozza e quali strumenti dinamici, e pertanto il singolo DUVRI, allegato al presente Capitolato, potrà essere aggiornato dal committente, anche su proposta dell’appaltatore, in caso di modifiche/integrazioni di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulla modalità organizzativa; le proposte di modifiche/integrazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Art. 21
(Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale)
1. Si ricorda l’applicabilità della disciplina di cui all’art.14 D.Lgs.81/2008 smi, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva n.33 del 10/11/2009.
Art. 22 (Subappalto)
1. Il subappalto è regolato dall’ art.118 del D. Lgs. n° 163/2006 e pertanto il servizio oggetto del presente appalto può essere subappaltato entro il limite del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del presente affidamento.
2. Qualora l’appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto ed abbia contestualmente specificato la percentuale della prestazione che intende subappaltare, tali elementi sono riportati nel relativo contratto a cui il subappalto si riferisce.
3. L’Amministrazione interessata provvede all’autorizzazione al subappalto con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. In particolare l’affidatario si obbliga, con l’istanza di subappalto - pena il diniego della autorizzazione - a presentare all’Amministrazione interessata la seguente documentazione:
- almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, copia del contratto di subappalto dal quale risulti il prezzo praticato dall'Impresa subappaltatrice – nel contratto
allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo dei costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso;
- il committente, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- al momento del deposito del contratto di subappalto la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione richiesta e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. N.163/2006, nonché l’assenza di taluno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere all’ Amministrazione committente copia delle fatture quietanzate, e conformi a quanto stabilito nella legge n. 136/2010 e s.m.i., dei pagamenti da essa di volta in volta effettuati al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia operate;
- alla copia autentica del contratto di subappalto è fatto obbligo allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
4. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente Capitolato e dall’offerta.
5. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
7. Non si farà luogo a pagamento diretto e pertanto è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti su conto corrente dedicato (art.3 L.136/2010), copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il termine indicato nel precedente comma, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
8. L’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione, sentito il Direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Resta salva l’applicazione di quanto previsto dall’art.3 ultimo periodo e dall’art.3 bis D.Lgs.163/2006 come introdotti dal DL 145/2013 ulteriormente modificati dalla legge di conversione n.9/2014.
Art. 23
(Verifiche nei confronti dei subappaltatori. Obblighi dell’appaltatore)
1. L’appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
2. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
3. L’appaltatore è tenuto alla verifica dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali, in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del servizio. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.
Art. 24
(Obblighi dell’Amministrazione e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto)
1. Le singole Amministrazioni mantengono le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto, per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e, in particolare, provvedono con proprie risorse umane ed organizzative:
a) all’analisi della domanda generale riferita al servizio;
b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l’utenza;
e) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).
f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell’aggiudicatario).
2. L’Amministrazione interessata svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente/coordinatore dello stesso. In particolare l’Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente/coordinatore del servizio all’interno dell’organizzazione dell’appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
Art. 25
(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto)
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
3. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 26
(Avvio dell’esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto)
1. In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere all’avvio dell’esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l’Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi degli artt.10 D.Lgs.163/2006 smi e 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo l’Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.
Art.27
Avvio dell’esecuzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 153 comma 2 DPR 207/2010, richiamato dall’art. 302 c. 7 DPR n. 207/2010, l’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi previsti dall’art. 302 c. 2 DPR n. 207/2010, dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
Art.28
Sospensione dell’esecuzione del contratto
1. In tema di eventuale sospensione dell’esecuzione del contratto trova applicazione l’art.308 DPR 207/2010 smi.
Art. 29 (Adeguamento/revisione dei prezzi)
1. II corrispettivo del servizio s'intende fisso e invariabile fino alla fine del primo anno scolastico di gestione del servizio (ultimo mese di fatturazione agosto 2015).
2. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annua, secondo quanto previsto dall’art. 115 del Codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 01/09/2015.
3. La revisione dei prezzi è effettuata con specifica istruttoria, condotta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, assumendo anche ed eventualmente a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici, se disponibili.
4. L’istruttoria verrà svolta come segue:
- sulla percentuale preventivamente stimata del 10% dell’importo singolo contrattuale: verrà preso a riferimento il prezzo del carburante (gasolio) del 1 settembre dell’anno precedente risultante dal prezzo medio nazionale mensile del gasolio per autotrazione indicato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell’Energia
xxx.xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx; successivamente verrà calcolata la media del costo del carburante dei mesi da ottobre a luglio risultanti dalla fonte sopra citata e si procederà alla verifica in aumento o diminuzione rispetto al prezzo “base” del mese di settembre. La percentuale di aumento/diminuzione verrà applicata sul 10% del valore contrattuale;
- sulla percentuale preventivamente stimata del 22% dell’importo singolo contrattuale: si assumerà a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT con riferimento al mese di luglio di ciascun anno.
5. La presente clausola di revisione prezzi tiene in considerazione la circostanza che in relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
Art. 30 (Condizioni di pagamento)
1. L'appalto è finanziato con mezzi propri delle amministrazioni comunali.
2. Il pagamento delle prestazioni di servizi realizzate in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Amministrazione successivamente alla verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali. Il pagamento avverrà in rate posticipate mensili nei termine massimo di 60gg dalla data di ricevimento della fatture, secondo quanto previsto previsto dall’art.4 D.Lgs.231/2001 come sostituito dal X.Xxx.192/2012 con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
3. Dall’importo del contratto sarà trattenuto l’importo delle ritenute a garanzia dello 0.5% di cui all’art.4 comma 3 DPR 207/2010 smi; tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale.
4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
5. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs.192/2012
6. In ogni caso la liquidazione dei corrispettivi avverrà previo attività di verifica da parte dell’Amministrazione della regolarità fiscale dell’appaltatore, nonché del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, condotta come segue:
a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini dello stesso.
7. Nel caso il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del
D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
- estremi della comunicazione con cui l’Amministrazione ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto.
9. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 3.
10. È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. Nel caso di pagamenti superiori ad € 10.000,00, qualora l’Amministrazione interessata non lo accerti direttamente, l’affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. L’A.C., prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.
Art. 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
2. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i singoli contratti si risolveranno di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.
4. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 32 (Cessione del contratto)
1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 33
(Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto)
1. L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso le Amministrazioni derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. L’Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto per il presente appalto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, quando all’Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.
Art. 34
(Garanzia inerente alla corretta esecuzione del contratto. Cauzione definitiva)
1. L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, garanzia fideiussoria di cui all’art.113 D.Lgs.163/2006 inerente il contratto da sottoscriversi con i singoli Enti appaltanti. La garanzia dovrà essere pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale riferito al singolo valore contrattuale di riferimento.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), le garanzie fideiussorie sono aumentate di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell’appaltatore, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- l’impegno della Banca/Società a costituirsi fideiussore nell’interesse del contraente e a favore del Comune di Fornovo di Taro/Comune di Medesano in modo irrevocabile ed incondizionatamente fino alla concorrenza dell’importo di cui al successivo comma 9.
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, ogni eccezione rimossa
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione di riferimento, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di analogo documento che dia atto del completo adempimento contrattuale, che sarà consegnato non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
8. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
9. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
10. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
Art. 35 (Responsabilità e Polizze Assicurative)
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati
nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
3. La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio e in particolare:
a) della manutenzione ordinaria e straordinaria, della sicurezza, pulizia, efficienza operativa dei mezzi propri utilizzati, nonché della revisione periodica degli autobus utilizzati in conformità alla vigente normativa;
b) della manutenzione ordinaria, della sicurezza, pulizia, efficienza operativa dei mezzi utilizzati, della revisione periodica degli autobus utilizzati in conformità alla vigente normativa, con riferimento ai mezzi ceduti in uso dalle Amministrazioni.
4. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a carico della ditta aggiudicataria che terrà indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa.
5. Per le responsabilità della ditta aggiudicataria si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono intendere avvenute durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto quali le soste e le fermate.
6. La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso:
a) per ogni veicolo adibito al servizio di trasporto oggetto del presente capitolato di polizza RCA per le responsabilità conseguenti alla circolazione del veicolo nei termini di legge (D.lgs 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni) con un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 15.000.000,00. La Ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possono colpire i trasportati esonerando la Stazione Appaltante da ogni addebito civile e penale;
b) per l’attività oggetto dell’appalto di polizza RCT-RCO per le responsabilità non ricompresse nell’ambito delle disposizioni di cui al titolo X del D.lgs 7 settembre 2005 n. 209 con i seguenti massimali minimi:
RCT | Per sinistro | Per persona | Per danni a cose |
€. 2.500.000,00 | €. 2.500.000,00 | €. 2.500.000,00 | |
RCO | Per sinistro | Per persona | |
€. 2.500.000,00 | €. 1.500.000,00 | €. 1.500.000,00 |
7. In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l’appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie previa comunicazione del fatto accaduto all’Amministrazione comunale da parte dell’appaltatore.
8. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
9. La ditta aggiudicataria dovrà almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio;
➢ produrre copia dei certificati di assicurazione di ciascun mezzo e regolare quietanza di pagamento del premio unitamente a copia del contratto di assicurazione;
➢ produrre copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati per il servizio.
Art. 36
(Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto)
1. L’Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente appalto con periodicità determinata mensile.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:
− Per tutti i mezzi impiegati nei servizi, compreso quello concesso in comodato d’uso: controlli periodici dei tragitti, presso i punti di raccolta e/o plessi scolastici e/o lungo i percorsi stessi;
− Per il solo mezzo in comodato gratuito: richiesta scheda mensile di cui al precedente art. 4.10.
5. L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
6. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio- economico di riferimento.
7. L’Amministrazione provvede, nell’ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell’appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
Art. 37
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)
1. In relazione all’esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l’appaltatore nell’ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:
Inadempimento | Penalità |
Ritardo negli orari contestata due volte per iscritto | € 200,00 |
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell’appaltatore delle attività di trasporto scolastico tragitto casa-scuola e viceversa | €1.000,00 / giorno per singola tratta |
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell’appaltatore delle attività complementari | €1.000,00 per singola Uscita Didattica/Attività extrascolastica non effettuata |
Svolgimento di attività non autorizzate nell’ambito della gestione del servizio appaltato | Da € 200,00 a € 500,00 secondo la gravità dell’infrazione |
Mancato rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione in ordine alla programmazione della attività | Da € 100,00 a € 1.000,00 secondo la gravità dell’infrazione |
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell’Amministrazione:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dal precedente art. 33;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.
3. La contestazione dell’inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 1. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dall’Amministrazione interessata, pena l'escussione della cauzione.
5. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 36.
6. Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.
7. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 38
(Vicende soggettive inerenti all’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento dell’appaltatore)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
(60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992,
n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
6. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 39
(Cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo.
Procedura per la risoluzione del contratto. Decadenza.)
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 4 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
c) in caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l’appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie previa comunicazione del fatto accaduto all’Amministrazione comunale da parte dell’appaltatore.
d) qualora in corso di contratto le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone venissero revocate;
e) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal precedente art. 14;
f) inosservanze reiterate, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
g) in caso di subappalto non autorizzato.
2. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all’Appaltatore. Formula altresì la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.
4. A tal fine il Direttore dell’esecuzione del contratto redige un verbale di accertamento tecnico- contabile nel quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso.
5. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
6. La ditta aggiudicataria decade dall’appalto nel caso di false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica.
Art. 40
(Risoluzione per reati accertati)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, è applicabile l’art.135 D.Lgs.163/2006 smi e pertanto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli artt.2 e segg.L.575/1965 (ora artt.6 e 67 D.Lgs.159/2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art.51 commi 3bis e 3quater cpp, dagli artt.314 comma 1, 361, 361bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 cp nonchè per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 41
(Recesso unilaterale dell’Amministrazione.
Recesso per intervenuta disponibilità di convenzioni Consip)
1. Ai sensi dell’art.21-sexies, L. n. 241/1990 e dell’art 1671 C.C., l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizi, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
✓ prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
✓ spese sostenute dall’appaltatore;
✓ un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
5. Il servizio oggetto della presente gara, al momento della sua indizione, non costituisce oggetto di convenzioni CONSIP e non è disponibile nel MEPA. L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Resta salva per l’appaltatore contraente la possibilità di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli alla Stazione Appaltante previsti nelle suddette convenzioni.
Art. 42
(Applicazione del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Medesano e di Fornovo di Taro)
1.All’appaltatore e, in particolare, a tutti i soggetti facenti riferimento all’appaltatore che, in concreto, svolgano attività riferibile al presente affidamento, sono applicate le norme contenute nel DPR 16 aprile 2013 n.62 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Medesano approvato con deliberazione di GC n. 2 del 13/01/2014 e del Comune di Fornovo di Taro approvato con deliberazione di GC n. 6 del 31/01/2014. Tali regolamenti sono consultabili sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx nella sezione amministrazione trasparente → atti generali e sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxx-xx-xxxx.xx.xx nella sezione amministrazione trasparente → atti generali → obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale.
Art. 43
(Clausola risolutiva espressa in caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’applicazione del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Medesano e di Fornovo di Taro)
1. Qualora l’appaltatore o i soggetti facenti riferimento all’appaltatore che, in concreto, svolgano attività riferibile al presente affidamento, violino gli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 o dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Medesano e di Fornovo di Taro di cui all’articolo precedente, il presente contratto si risolve di diritto a seguito di accertamento della violazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 44
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all’esecuzione del contratto)
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti all’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
2. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Art. 45
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva. Foro competente)
1. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione è devoluta alla competenza del Foro di Parma.
Art. 46 (Clausola di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Art. 47
(Tutela della privacy e accesso agli atti)
1. Per la stipulazione del contratto, è richiesto all’Appaltatore di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
3. I dati personali forniti per la stipula contrattuale verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, che sono principalmente quella relative alle gestione del servizio di trasporto scolastico come servizio pubblico sociale.
4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
5. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
7. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fornovo di Taro.
8. In relazione ai dati trattati, la ditta in indirizzo potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
9. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L.241/90 e xxxx.xx xxx.xx ed xxx.xx e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno.
10. A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l’accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l’accesso, salvo il disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006.
Art. 45
(Accettazione espressa di clausole contrattuali)
1. Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 14, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 del presente Capitolato.
Data,
Il Responsabile SUA