COMUNE DI MODENA
COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali (105) Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Prot. Gen: 2012 / 63370 - FR
Numero d’ordine:
Registrata il
a valenza interna
OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI MODENA E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ACQUIRENTI CREDITI PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28.3.2011 sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, il Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e la Relazione Previsionale Programmatica per il periodo 2011/2013;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
- l'art.107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.208 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Definizione delle procedure e misure organizzative per agevolare la certificazione dei crediti ex art. 9 comma 3 bis del Dl 185/2008 finalizzate alla cessione pro soluto o pro-solvendo dei crediti del Comune”;
Dato atto che lo scenario normativo degli adempimenti e tutele riguardanti l’ente locale in caso di cessione da parte dei fornitori dei crediti derivanti da contratti di appalto può essere come di seguito sintetizzato:
• l’art. 117 del D.Lgs 163/2006 disciplina la cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, a favore di banche od intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La norma in oggetto prevede che le cessioni debbano essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debitrici, diventando efficaci ed opponibili alle stesse qualora queste non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica, ferma restando la possibilità per le amministrazioni pubbliche di accettare preventivamente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
• l’art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), come recentemente modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e dall’art. 12 comma 11 – quater della legge 26.4.2012 n. 44, prevede che: “ Su istanza del
creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro-solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”
• le modalità per la presentazione da parte delle imprese all’amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito e per la successiva certificazione dello stesso da parte dell’ente sono state definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 (modelli «Allegato 1» e «Allegato 2» al decreto);
• il 22/5/2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni fra cui un decreto del Ministero dell’Economia e Finanza sulla certificazione dei crediti verso gli enti locali che dovrà essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e un decreto che istituisce la compensazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni con le somme iscritte a ruolo;
Ritenuto opportuno al fine di garantire una tempestiva attuazione delle misure oggetto della deliberazione di Giunta n°208/2012:
- adeguare i moduli già in uso presso il Comune di Modena per la certificazione dei crediti ex Dlg 185/2008, dando atto che gli stessi potranno essere successivamente integrati/ modificati per recepire quanto disposto dai decreti del Ministero dell’Economia e Finanza in corso di approvazione;
- adottare uno schema di accordo tra il Comune di Modena e gli intermediari finanziari acquirenti crediti ceduti pro-soluto o pro-solvendo da creditori del Comune;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
D E T E R M I N A
- di adeguare i moduli già in uso presso il Comune di Modena per la certificazione dei crediti ex Dlg 185/2008, dando atto che gli stessi potranno essere successivamente integrati/ modificati per recepire quanto disposto dai decreti del Ministero dell’Economia e Finanza in corso di approvazione;
- che i moduli, allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto, si riferiscono a:
• modello per la presentazione dell’istanza di certificazione dei crediti
• modello per il rilascio delle attestazioni da parte del RUP, responsabile unico di procedimento, competente
• modello di risposta all’istanza di certificazione dei crediti
- di adottare uno schema di accordo tra il Comune di Modena e gli intermediari finanziari acquirenti crediti ceduti pro-soluto o pro-solvendo da creditori del Comune, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Dirigente responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, che curerà la definizione degli accordi operativi con le banche e gli istituti finanziari, di concordare e inserire, fatta salva la natura e la sostanza degli stessi così come configurati nel presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti ivi previsti, anche in relazione ad eventuali particolarità o richieste delle banche o intermediari finanziari firmatari dei singoli accordi;
- di pubblicare sul sito internet del Comune la presente determinazione, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 9 del Dl 78/2009, nonché le informazioni e le misure necessarie ad agevolare la certificazione dei crediti ivi compreso l’elenco degli istituti di credito che hanno promosso misure agevolative a favore dei creditori del Comune.
ALLEGATO 1
Schema di accordo tra il Comune di Modena e gli intermediari finanziari acquirenti crediti ceduti pro-soluto o pro-solvendo da creditori del Comune
il Comune di Modena (qui di seguito COMUNE) con sede in ….- cod.
fiscale… rappresentato da
........................................................................................ -
e
la Banca/intermediario finanziario… , autorizzata dalle leggi in materia bancaria
e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa (QUI DI SEGUITO BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO) con sede in cod.
fiscale ....................................... rappresentata da ……………………….
Premesso che:
• l’art. 117 del D.Lgs 163/2006 disciplina la cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, a favore di banche od intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La norma in oggetto prevede che le cessioni debbano essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debitrici, diventando efficaci ed opponibili alle stesse qualora queste non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica, ferma restando la possibilità per le amministrazioni pubbliche di accettare preventivamente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
• l’art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), come recentemente modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e dall’art. 12 comma 11 – quater della legge 26.4.2012 n. 44, prevede che: “ Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro-solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”
• le modalità per la presentazione da parte delle imprese all’amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito e per la successiva certificazione dello stesso da parte dell’ente sono state definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 (modelli «Allegato 1» e «Allegato 2» al decreto);
• il 22/5/2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni fra cui un decreto del Ministero dell’Economia e Finanza sulla certificazione dei crediti verso gli enti locali che dovrà essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e un decreto che istituisce la compensazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni con le somme iscritte a ruolo;
• la Giunta Comunale del Comune di Modena con delibera n. 208 del 14/5/2012 ha approvato le procedure e misure organizzative per agevolare la certificazione dei crediti ex art. 9 comma 3 bis del Dlg 185/2008 finalizzate alla cessione pro-soluto o pro-solvendo da parte dei creditori del Comune;
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 Oggetto della convenzione
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO e il COMUNE concordano le modalità con cui gestire le certificazioni dei crediti rese ai sensi dell’art. 9 del Dlg 185/2008, e successive modifiche, ai fini del perfezionamento di cessioni pro-soluto o pro-solvendo di crediti dei fornitori del Comune o di anticipazioni dei crediti.
ART. 2 Condizioni e modalità
La BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO acquirenti il credito (pro soluto o pro solvendo) di fornitori del Comune potranno disporre di istanze di certificazione dei crediti rese secondo la seguente procedura:
Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali provvederà su istanza del creditore del Comune, presentata secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 ( e successive modifiche alla luce anche dell’approvazione in corso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), ed effettuate le necessarie verifiche (p.e. regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, verifiche relative all’avvenuto pagamento dei subappaltatori ai sensi art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006, verifiche ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29), di concerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare nei tempi e on le modalità previste dall’art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008 e dal Decreto inistero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009, e successive modifiche, la certificazione prevista dalle medesime norme, circa l’esistenza, certezza, liquidità ed
esigibilità del credito in oggetto, ovvero la sua insussistenza o inesigibilità, nel minor tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dll’istanza;
sono esclusi da riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata itolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente scaduti, ilDirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data di ricezione dell’istanza;
in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente non scaduti, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data della scadenza contrattuale;
a seguito della cessione di crediti certificati notificata secondo le forme di legge, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali comunica al cessionario l'espressa accettazione della cessione, (nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica della stessa), attestando in tale sede anche la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29; lo schema di accettazione è allegato al presente accordo;
Le procedure oggetto del presente accordo potranno essere adeguate per recepire quanto previsto dai decreti in corso di approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (p.e preventivo assenso alla cedibilità dei crediti, forme di redazione degli atti, ecc.).
La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati rinuncia a intraprendere fino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune ogni azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.
Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato rispetto alla scadenza indicata nella certificazione del Comune, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 (in caso di ritardi nei pagamenti dovuti alla stazione appaltante all’appaltatore spettano gli interessi corrispettivi al tasso legale delle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori), fatti salvi diversi accordi tra le parti che potranno prevedere solo un tasso inferiore gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000.
Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del COMUNE nei confronti della BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.
ART. 3 Durata e recesso
Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2012 e scadrà automaticamente a tale data, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per certificazioni rese dal Comune fino al 31/12/2012.
Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza dell’accordo con un
preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l’accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per certificazioni rese dal Comune fino a tale data nell’ambito di quanto previsto con il presente accordo.
ART. 4 Adesioni
Al presente accordo possono aderire tutte le banche e gli intermediari finanziari che ne facciano richiesta in forma scritta e che sono disponibili ad accettare tutte le condizioni contenute nel presente accordo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
………..., li………………………
Il Comune di Modena …………………………….
La BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO
………………………………………………
ALLEGATO 2
Schema di accettazione cessione di crediti certificati Luogo, [data]
Protocollo n. ....................
Alla Banca/Intermediario finanziario e p.c. Al Cedente
Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati
Con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data , per un
importo complessivo di .€. , con atto rogato dal notaio
..................................., notificata alla scrivente Amministrazione mediante in data
........................ (prot. n. …. ), intervenuta tra (in qualità di “Cedente”)
e codesta Banca/Intermediario finanziario (in qualità di “Cessionaria”), questa Amministrazione accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:
• non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza del Cedente, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del Regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, ai sensi della Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2008, n. 22 e, soprattutto della Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 08/10/2009, n. 29;
• accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell’articolo 1248 primo comma del codice civile;
• Il pagamento dei suddetti crediti certificati avverrà entro il ………….. .
• nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, il Comune riconoscerà al Cessionario, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000, fatti salvi diversi accordi tra le parti
Si attesta inoltre la suddetta cessione come la sola efficace nei confronti della scrivente Amministrazione alla data odierna, non essendo stata notificata alla Scrivente, né accettata alcuna cessione di credito pro solvendo o pro soluto, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami relativi ai crediti oggetto della presente lettera di accettazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Il Dirigente Responsabile x.xx Xxxxx Xxxxxx
Data di esecutività, 11/06/2012