ADDENDUM INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE REP. n. 19732/2016 (EX S.S. 360) E RINNOVO CONVENZIONE REP. n. 19732/2016 TRIENNIO NOV 2019- NOV 2022
ADDENDUM INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE REP. n. 19732/2016 (EX S.S. 360) E RINNOVO CONVENZIONE REP. n. 19732/2016 TRIENNIO NOV 2019- NOV 2022
Addendum Integrativo alla Convenzione n. 19732 del 06/10/2016 tra
Regione Marche e
ANAS S.p.A.
per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio
della Regione Marche
tra
REGIONE MARCHE in persona dell’Arch. Nardo GOFFI - Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 0, Xxxxxx, sede operativa xxx Xxxxxxxx 00 Xxxxxx C.F. 8008630420, giusta X.X.X. x. 0000 xxx 00/00/0000 (xx seguito “Regione”);
e
ANAS S.p.A., con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 80208450587 e presso la
C.C.I.A.A. di Roma (RM) al n. 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata dall’Xxx. Xxxxx XXXXXXXXXX - Dirigente Responsabile della Struttura Territoriale Marche, giusta procura rep. n. 84133 Rog. n. 23667 del 01/10/2019 rilasciata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANAS S.p.A. in combinato di disposto con la Disposizione di Delega n. CDG-0552266 del 02/10/2019 per la sottoscrizione del presente Atto di Addendum che prevede l’inclusione della ex. S.S. n. 360 “Arceviese” di estesa chilometrica pari a 59,738 km e Rinnovo della Convenzione di Service n. 19732 del 06/10/2016 (allegata e qui integralmente richiamata e trascritta) per un ulteriore triennio, come previsto all’art. 12 della Convenzione medesima, con nuova scadenza fissata al 16/11/2022, per conto della Società ANAS sita in Roma, Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (di seguito “ANAS”)
di seguito collettivamente indicate anche come “Parti”,
PREMESSO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 58 della L.R. 17/05/1999, n. 10, individua nelle Province gli enti competenti all’esercizio delle funzioni di gestione delle strade trasferite con D. Lgs. n. 112/1998.
- con l’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“D.Lgs. n. 112/1998”), sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni amministrative, non espressamente indicate all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite;
- con il D.P.C.M. 21/02/2000, in attuazione del citato X.Xxx. n. 112/1998, la proprietà delle strade in relazione alle quali sono state trasferite le funzioni dal medesimo D.Lgs. n. 112/1998, è stata trasferita direttamente al demanio delle Province in quanto “enti territoriali territorialmente competenti”;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all'art. l, comma 85, lett. b), prevede che, in materia di viabilità, le Province, quali enti di area vasta, esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- la Legge Regionale del 3 aprile 2015, n. 13 (recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”), in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la quale sono state dettate le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, ha individuato tra le funzioni trasferite alla Regione quelle di cui alla L.R. 10/99, art. 58, comma 1, lettere a), b) e c), con esclusione delle strade provinciali;
- l’art. 16 della Legge Regionale del 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017) ha delegato alle Province l’esercizio della funzione di cui all'art. 58 della citata L.R 10/1999;
- il percorso normativo successivo alla L. n. 56/2014 non collega al trasferimento delle funzioni il trasferimento immediato della proprietà dei beni a cui le funzioni ineriscono;
- l’art. 2 del D.P.C.M. 26/09/2014 stabilisce che solo in esito all’attribuzione delle funzioni, le amministrazioni interessate concordano il trasferimento dei beni e delle risorse;
- l’art. 99, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998 consente agli enti territoriali di affidare temporaneamente ad ANAS le attività progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, sulla base di specifici accordi;
- l’art. 1, comma 656 della L. 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” stabilisce che: “In attuazione dell’art. 99, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (...)”;
- l’art. 5, co. 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante il nuovo “Codice degli appalti e dei contratti di concessione”) prevede la facoltà per due o più amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi, sottratti all'ambito di applicazione del Codice, al fine di realizzare una cooperazione atta a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che le medesime hanno in comune;
- a norma dell’art. 2.3, lett. b) del proprio Statuto, ANAS S.p.A. è abilitata allo svolgimento, in Italia e all'estero, di servizi, anche di ingegneria, nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali, ed è titolare di uno specifico know how nella gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale;
CONSIDERATO CHE
- in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998 sono state trasferite funzioni da ANAS S.p.A. alla Regione Marche, per un totale di 783,248 km di strade;
- con D.P.C.M. 20/02/2018 e successivo verbale di consegna protocollo ANAS n. CDG-0564478 del 24/10/2018 e reg. int. Xxxxxxx Xxxxxx x. 00000 del 30/10/2018 è stata trasferita in capo ad ANAS
S.p.A. parte della rete stradale divenuta nel frattempo di proprietà della Regione Marche per un totale di 463+418 km di strade;
- con Convenzione n. 19732 del 06/10/2016 le Parti hanno disciplinato la gestione di 252,l92 km di strade riconducibili a quelle di cui all’art. 58, comma 1, lett. a) della L.R. 10/l999, cd. strade ex ANAS, secondo principi di economia di scala ed economicità dell’attività amministrativa sottesa all’esercizio della funzione trasferita;
- corrisponde ad un comune interesse delle Parti lo svolgimento da parte di ANAS delle attività di gestione, di manutenzione ordinaria e invernale sia sulla viabilità oggetto di ritrasferimento che su quella ricadente nel territorio della Regione Marche, oggetto della presente Convenzione. In tal modo,
infatti, la Regione Marche assicurerebbe un più proficuo utilizzo delle risorse da destinare per gli investimenti sulle infrastrutture stradali ricadenti nel proprio territorio, attribuendo tali risorse e lo svolgimento delle attività di gestione dell’intera rete ad un’amministrazione aggiudicatrice in possesso della necessaria esperienza del settore, qual è ANAS S.p.A.;
- ANAS S.p.A. è in grado di assolvere in maniera efficiente la gestione della rete stradale, di propria competenza e non, nella Regione Marche, assicurando una organica ed efficace azione sul complesso della rete medesima;
- la cooperazione in esame è retta esclusivamente da un interesse pubblico delle Parti alla più efficiente gestione della rete stradale e allocazione delle risorse pubbliche a tal fine destinate;
- le Parti, nella citata Convenzione, hanno convenuto che gli interventi di manutenzione ordinaria e invernale ed eventualmente di manutenzione straordinaria inerenti alla viabilità ricadente nella Regione Marche, di cui all’elenco “ALLEGATO A”, siano gestiti da ANAS S.p.A. Struttura Territroiale Marche;
- con L.R. Marche 03 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” (B.U. n. 33 del 16 aprile 2015), individua le disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali, così come specificate nell'allegato A della normativa regionale, con trasferimento delle funzioni alla Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della predetta norma medesima;
- l’art. 16 della Legge Regionale del 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017) ha delegato alle Province l’esercizio della funzione di cui a all’art. 58 della citata L.R 10/1999;
- per svolgere gli adempimenti operativi, non disponendo la Regione Marche di strutture idonee, sono state sottoscritte due specifiche convenzioni con Anas per la cura di tutti gli aspetti gestionali prima appannaggio delle Province. In particolare La Regione Marche e le relative Province hanno stipulato, con ANAS S.p.A., le Convenzioni n. rep. 19731 e n. 19732 in data 06/10/2016 che disciplinano rispettivamente la gestione e manutenzione, da parte di ANAS, delle ex strade statali ricadenti nel territorio marchigiano e di una ulteriore parte della rete stradale ricadente nel territorio regionale (c.d. Service).
- l’art. 7 della L.R. 35/2016 prevede che il trasferimento della proprietà delle strade funzionalmente trasferite sia regolato da apposite convenzioni tra gli enti interessati, previa fissazione, da parte della Giunta regionale, di criteri e modalità. La Giunta Regionale ha fissato detti criteri con la DGR n. 346 del 10/04/2017 e nel corso del 2017 sono state sottoscritte le Convenzioni con le Province che hanno determinato il passaggio di proprietà alla Regione di un totale di circa 800 km di strade, pertanto ogni riferimento alle Province nelle Convenzioni citate è da considerarsi superato;
- considerato inoltre che in data 12/12/2017 (prot. ANAS n. CDG-58039 del 02/02/2018) è stato sottoscritto l’APQ per la realizzazione da parte di Anas delle attività relative alla Manutenzione Straordinaria (ndr. Programmata) di tutte le infrastrutture in convenzione;
- considerata la necessità di garantire interventi manutentivi ricorrenti e programmati anche per i tratti di strada in questione, rimasti senza strutture operative;
- vista ed integralmente richiamata e trascritta la Convenzione n.19732 del 06/10/2016 relativamente alle strade gestite da Anas in service dalla Regione, che ne mantiene la titolarità;
- vista la nota n. 1261109 del 12 novembre 2018 (prot. int. n. CDG-0605275 del 14/11/2018) con la quale la Regione Marche, nel richiamare l’allegato A originale riportato a pag. 18 di convenzione in service n. 19732 del 06/10/2016, di seguito riportato per pronta evidenza:
ne ha precisato i xxxxxxxxx come da seguente allegato A rettificato, di seguito riportato per pronta evidenza:
- nella nota medesima ha pure rappresentato ad ANAS che la ex S.S. 360 “Arceviese”, di cui era stata prevista la statizzazione con D.P.C.M., ricompresa nella Convenzione n. 19731 del 06/10/2016 per la manutenzione da parte di Anas, non è stata più inserita nell’elenco delle strade di rientro tabella 7.a del D.P.C.M, e ne ha richiesto l’inserimento in service;
- che Anas, al riguardo, ha accolto la richiesta della Regione Marche per la ex S.S. 360 “Arceviese” dal km 2+570 al km 62+308 (vedi Disposizione n. CDG-0552266 del 02/10/2019);
- che, stante la richiesta n. 1261109 del 12 novembre 2018 (prot. int. n. CDG-0605275 del 14/11/2018) della Regione Marche, la Struttura Territoriale Marche ha nel frattempo appaltato e consegnato per l’anno 2019 i lavori emergenziali di pronto intervento sulla ex. S.S. 360 “Arceviese” dal km 2+570 al km 62+308, in prosecuzione del precedente appalto del 2018, ai fini della tutela della sicurezza stradale ed ai sensi dell’art. 14 del C.d.S. (xxxxxx Xxxxxxx di Consegna del 11/02/2019 e successivo O.d.S. n. 1 del 19/02/2019 prot. n. CDG-97698 del 19/02/2019);
- vista inoltre la DGR n.451/2019 con la quale è stato approvato il piano di manutenzione straordinaria delle strade regionali da realizzare da parte di ANAS sulle strade regionali da questa gestite e che contiene anche interventi sulla ex S.S. 360 “Arceviese”;
CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:
- la Convenzione tra ANAS S.p.A. e Regione Marche del 16/11/2016 prevedeva, all’art. 12 comma 1 secondo capoverso, la possibilità di rinnovo della stessa per un ulteriore triennio;
- la Regione Marche con nota n. CDG-544521 del 26/09/2019 (reiterando le precedenti richieste n. 631934 del 24/05/2019 e n. 532053 del 02/05/2019) ha chiesto il rinnovo dell’efficacia della stessa per un ulteriore triennio ai sensi dell’art. 12 di Convenzione;
- che l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANAS S.p.A. con nota CDG- 0552266 del 02/10/2019, ha riscontrato favorevolmente suddetta richiesta prorogando la validità della Convenzione n. 19732/2016 per l’ulteriore triennio e quindi con scadenza al 16/11/2022 autorizzando, altresì, l’inserimento in addendum della ex S.S. n. 360 “Arceviese” nell’elenco delle strade regionali gestite in service;
- la Regione Marche, con DGR n. 1241 del 14/10/2019 ad oggetto “Approvazione Schema di Addendum integrativa allo schema di Convenzione approvata con DGR n. 1189/2016 per la gestione da parte di ANAS S.p.A. della rete stradale ricadente nel territorio della regione Marche” ha approvato il presente Atto di Addendum alla Convenzione n. 19732/2016 individuando la necessaria copertura finanziaria per i servizi da esso previsti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 (oggetto)
Il presente atto costituisce addendum aggiuntivo, integrativo e rinnovo alla Convenzione Rep. n. 19732 del 06/10/2016 (c.d. in Service), per la manutenzione ricorrente, compresi servizi invernali, atto di convenzione originario allegato e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con le stesse modalità operative poste in atto, per le strade meglio specificate nell’allegato Acomplessivo di seguito riportato, che annulla e sostituisce l’Allegato A di pag. 18 della convenzione n. 19732 del 06/10/2016, rimanendo invariate le condizioni pattuite ed in particolare l’art. 10 che prevede che la Regione si obbliga a riconoscere ad Anas S.p.A., su base annua, il corrispettivo al netto dell’I.V.A. pari ad €/km 8.000,00:
Art. 2 (Durata - ad integrazione dell’art. 12 della convenzione del 2016)
La presente convenzione ha durata pari a 3 anni decorrenti dalla data di scadenza della Convenzione del 2016 e con scadenza fissata per il 16/11/2022.
Ancona, 17/10/2019
Per ANAS S.p.A.:
Signed by Xxxxx Xxxxxxxxxx
on 17/10/2019 13:10:25 CEST
Xxx. Xxxxx XXXXXXXXXX ……………………………………………………………………………..
Per la Regione Marche: Arch. Nardo GOFFI ………………………………………………………………………………………