CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI BENE IMMOBILE ALLOGGIO SITO A SORAGA
Rep. n. ATTI PRIVATI
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI BENE IMMOBILE ALLOGGIO SITO A XXXXXX
(X.XX. 0, SUB 1, Foglio 8, C.C. SORAGA I)
Oggetto: Contratto di locazione di natura transitoria, tra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Soraga.
Tra i signori:
Signor Devi Brunel, nato a Bolzano il 27/08/1975, domiciliato per la carica presso il Comune di Soraga, con sede Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 00334870227, il quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Sindaco/ Segretario, a ciò delegato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 dd. 01/02/2017, di seguito denominato locatore;
Xxxx. XXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Tiarno di Sotto il 7 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, xxxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 00337460224, il quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, di seguito denominato conduttore ;
PREMESSO CHE
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 02 febbraio 2017 è stato disposto di concedere in locazione alla Provincia Autonoma di Trento l’appartamento situato a Soraga – Soraga, in Strada de L Gejia n. 1, contraddistinto dalla P.Ed. 2, Sub 1, Foglio 8, Categoria catastale A/3, in C.C. Soraga I – Soraga I, per l’accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale;
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2355 del 16 dicembre 2016, ha autorizzato la prosecuzione dell’accoglienza, fino al 31 dicembre 2017, delle persone richiedenti protezione internazionale inviate dal Ministero dell'Interno nell’ambito dei piani straordinari di distribuzione nazionale;
- il Protocollo d’Intesa che disciplina le modalità di accoglienza per l’anno 2017, che dovrà essere stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, è in corso di perfezionamento;
- con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia n. di data , è stata autorizzata la stipulazione del presente contratto di locazione di natura transitoria;
CIO’ PREMESSO
tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
Il locatore concede, come previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera g) della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con contratto di locazione di natura transitoria, alla Provincia Autonoma di Trento (conduttore) come sopra rappresentata, che accetta, l’alloggio sito a Soraga – Soraga, in Strada de L Gejia n. 1, contraddistinto dalla P.Ed. 2, Sub 1, Foglio 8, Categoria catastale A/3, in
C.C. Soraga I – Soraga I, idoneo ad uso abitativo, costituito da: cucina, pranzo, corridoio, bagno, ripostiglio e due stanze.
ART. 2 DURATA
Il contratto di locazione ha decorrenza dal 1 febbraio 2017 e durata fino al 31 dicembre 2017.
Al termine del contratto resta inteso che lo stesso, se non verrà rinnovato, cesserà senza bisogno di alcuna disdetta, salvo possibilità di proroga, per un uguale periodo, nel caso di rinnovo del protocollo citato e del permanere dell’interesse da parte del conduttore, conformemente a quanto previsto dall’art.5 della legge provinciale 23/90, che disciplina l’attività contrattuale della Provincia, previo acquisizione del consenso del locatore. L’eventuale rinnovo del contratto dovrà essere disposto con nuovo provvedimento della Giunta comunale.
ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo della presente locazione, viene stabilito ed accettato nel canone mensile di euro 600,00 (seicento) da pagarsi in rate bimestrali anticipate di euro 1.200,00 (milleduecento) entro il giorno 30 (trenta) del primo mese dei due di competenza, ad eccezione del primo canone mensile, il cui pagamento sarà effettuato dopo la registrazione del presente contratto di locazione, mediante accreditamento sul conto corrente bancario con X. XXXX XX00X0000000000000000000000. Nel
caso in cui poi la immissione del conduttore nel godimento del bene, per cause imputabili al locatore, sia successiva alla decorrenza definita dall’art. 2, il conduttore è tenuto a versare al locatore, come primo canone mensile, quello risultante dai giorni relativi al reale godimento del bene, tenendo come base di calcolo l’anno civile (30 giorni per mese).
Il canone di locazione non è comprensivo delle spese di luce, gas, acqua e rifiuti che sono a carico del conduttore, attraverso l’intestazione diretta delle relative utenze, ad esclusione delle spese relative alle utenze non volturabili, che rimarranno a carico del locatore, fino all’installazione dei dispositivi necessari per la misurazione degli effettivi consumi.
ART. 4 OBBLIGHI LOCATORE
Rimane a carico del locatore l’onere di attivare i controlli periodici, previsti per legge, degli impianti di riscaldamento.
Alle manutenzioni, anche a quelle ordinarie dell’impianto di riscaldamento, provvede il locatore che poi ne richiede il rimborso al conduttore.
Il locatore è il primo responsabile della tenuta del “Libretto Impianti” contenente le norme ed obblighi di cui al DPR 28.08.93, nr. 412.
Con riferimento all’attestato di prestazione energetica, in conformità all’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, nr. 192 – come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, nr. 90, di conversione del D.L. 4 giugno 2013, nr. 63 – di attuazione della direttiva 2010/31/UE, la parte locatore da atto di aver trasmesso/consegnato alla parte concessionaria le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell’Attestato di prestazione energetica emesso il 30/11/2016, codice E relativo alla suddetta unità immobiliare.
Il locatore esonera espressamente il conduttore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ART. 5 DESTINAZIONE ALLOGGIO E RISOLUZIONE ANTICIPATA
L’alloggio oggetto della presente locazione dovrà essere stabilmente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali del conduttore e in particolare per fronteggiare l’emergenza abitativa dei richiedenti protezione internazionali. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’immediata revoca del contratto di locazione. Non è consentita la sub locazione dell’alloggio, la cessione anche parziale e il mutamento della destinazione d’uso, pena la revoca del contratto di locazione.
Il locatore si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente il presente contratto, per ragioni di pubblico interesse secondo una tempistica da concordare tra le parti.
Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente, per giustificato motivo, in particolare per il mancato rinnovo annuo del Protocollo o per avvenimenti che modificano l'attuale procedura di accoglienza o i termini della stessa, previa disdetta da inviare al locatore con preavviso di almeno un mese. In caso di ritardata comunicazione, il conduttore si impegna comunque a corrispondere la mensilità del canone fino a concorrenza dell’intero mese.
ART. 6 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’ALLOGGIO
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare concessa in locazione, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Verrà redatto e sottofirmato dalle parti, prima dell’ingresso degli ospiti, l’elenco degli arredi in duplice copia, che risulterà depositato agli atti delle Amministrazioni. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile. È compito del conduttore far sì che gli ospiti tengano comportamenti tali da non arrecare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Al termine della locazione l’immobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose. In caso di ritardata consegna dell’alloggio a fine locazione e, fino all’effettivo rilascio, sarà dovuta dal conduttore un’indennità di occupazione pari al canone di locazione ed al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti per fatto, omissione e colpa di altri inquilini o di terzi in genere. Il conduttore prende atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1585 del codice civile, il locatore non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi, fatto salvo il caso di pretese di diritti sull’immobile oggetto del presente atto.
ART. 7 OBBLIGHI CONDUTTORE
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in locazione e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. In caso contrario il conduttore avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, della rimessione in pristino a proprie spese.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Il conduttore deve consentire l'accesso all’alloggio da parte del personale incaricato dal locatore per l’accertamento della buona conservazione e del rispetto delle norme stabilite nel presente atto. Il conduttore si impegna inoltre a non creare situazioni di sovraffollamento tali da rendere
l’alloggio non più idoneo in relazione alle caratteristiche indicate dall’allegato 2 del D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, art. 11”. Nel caso si verificassero situazioni di sovraffollamento il conduttore è tenuto a riportare la situazione abitativa alla normalità entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Comune, pena la revoca del contratto di locazione.
Rimangono a carico del conduttore le spese di ordinaria manutenzione dell’alloggio. Qualora non vi provveda il conduttore, vi provvederà il locatore con addebito della relativa spesa al conduttore.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente atto e purché con lo stesso compatibili, si applicano le disposizioni previste per la locazione di immobili urbani ed in particolare la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, nonché le norme del codice civile.
A tutti gli effetti del presente contratto di locazione, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, le parti eleggono domicilio, presso la sede municipale di Soraga, Stradon de Fascia n. 22 e rispettivamente presso la sede del Dipartimento salute e solidarietà sociale xxx Xxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx.
Qualunque modifica al presente contratto di locazione deve avvenire con atto scritto. Il conduttore e il locatore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente rapporto di locazione.
ART.9 REGIME FISCALE
Agli effetti fiscali, il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella allegato B) del DPR 26.10.1972 n. 642, mentre l’imposta di registro ( D.P.R. 131/86 e s.m.) è a ca- rico dei contraenti, in misura pari al 50% ciascuno, dell’imposta complessiva di euro 132,00, per un importo pari ad euro 66,00. E’ onere del locatore provvedere alla registrazione del contratto en- tro i termini previsti dalla legge, e trasmetterne copia autenticata al conduttore, che provvederà a rimborsare, con il versamento del primo canone, la quota a carico del conduttore.
Letto, approvato e sottoscritto. COMUNE DI SORAGA
IL SINDACO
Devi Brunel
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIPARTIMENTO SALUTE E SOLIDARIETA' SOCIALE
- il Dirigente Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx -