ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Premesso
che le sottoscritte Organizzazioni di datori di lavoro, datori di lavoro e XX.XX. di lavoratori intendono prendere l’iniziativa per la costituzione di un Fondo pensione complementare per lavoratori dipendenti che rientrino nell’ambito di applicazione della legge regionale 26 giugno 1997 n. 22 ed in particolare rispondano ai requisiti di cui all’art. 2 comma 1 di detta legge,
che a tal fine sono stati adeguatamente approfonditi i problemi tecnici di ordine sindacale ed istituzionale che si correlano alla costituzione di tale Fondo, risultandone in concreto la praticabilità in termini di costituzione di un Fondo unitario per l’area dei lavoratori dipendenti nel presupposto di un accordo istitutivo unitario,
che nel rispetto delle regole di cui al d. lgs. N°124/93 e delle disposizioni di attuazione il costituendo Fondo deve riflettere nella composizione degli organi collegiali l’articolata confluenza di diverse categorie contrattuali,
dandosi atto che ai fini della delimitazione territoriale del raggruppamento previsto dal d. lgs. n° 124/93 assume opportuno ed adeguato rilievo la coordinazione contrattuale a livello regionale fra le organizzazioni sindacali regionali sia datoriali sia dei lavoratori,
si conviene
di istituire, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, il trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai datori di lavoro rappresentati dalle parti che sottoscrivono il presente accordo,
che l’istituzione di tale trattamento avvenga alle condizioni contrattuali seguenti ed a quelle ulteriori che per ciascuna categoria potranno essere definite, in conformità ed attuazione del presente accordo da quelle, fra le parti sottoscrittrici competenti.
Art. 1 - DESTINATARI
1.1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dal presente accordo è istituito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rappresentati dalle parti che sottoscrivono l’accordo istitutivo, alla condizione che essi rientrino nell’ambito di applicazione della legge regionale della Valle d’Aosta 26/06/97 n. 22, ed in particolare che, come previsto all’art.2 c.1 della stessa : abbiano la residenza nel territorio regionale, nonché vi espletino in via preminente la propria attività lavorativa o siano dipendenti di aziende che ivi operino con unità locali stabili.
1.2. Per effetto del presente accordo il trattamento pensionistico complementare dallo stesso previsto è esteso ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale.
1.3. Possono essere ricompresi anche lavoratori, dipendenti dai medesimi datori di lavoro con diverse caratteristiche, ove ciò sia previsto dalla ulteriore contrattazione di categoria fra le parti sottoscrittrici del presente accordo.
1.4. La possibilità di adesione al fondo è estesa a categorie di ulteriori destinatari, individuate nell’elenco che segue, a condizione che il relativo contratto o accordo collettivo di lavoro avente oggetto la previdenza complementare a livello territoriale sia sottoscritto da almeno una delle parti sottoscrittrici della fonte istitutiva stessa:
-dipendenti degli uffici periferici dell’amministrazione statale ;
-dipendenti della scuola comparto privato ;
-dipendenti della sanità privata ;
-dipendenti delle aziende di servizi municipalizzati ;
-dipendenti del settore formazione professionale ;
Art. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI ISTITUTIVE
Le parti contraenti si impegnano a porre in essere l’attività necessaria alla costituzione di apposito Fondo pensione secondo il modello proprio dell’Associazione riconosciuta ai sensi dell’art.12 e ss. Codice Civile, nonché in conformità alle disposizioni del d. lgs. n°124/93.
Art. 3 - ADESIONE AL FONDO
Sono associati al Fondo i lavoratori individuati ai sensi dell’art.1, che vi aderiscano con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione. Sono conseguenzialmente associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.
Art. 4 - ORGANI DEL FONDO
Gli organi del costituendo Fondo si identificano in :
- assemblea dei delegati
- consiglio di amministrazione
- Presidente e VicePresidente
- collegio sindacale.
Art. 5 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI
5.1 L’assemblea dei delegati è costituita da delegati dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati eletti in numero paritetico, ed è formata nella fase iniziale da 40 componenti che potranno essere portati a 50 o 60 componenti ove, rispettivamente, il numero di iscritti superi le 10.000 e 20.000 unità.
5.2 I delegati dei lavoratori sono eletti in conformità all’apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici del presente accordo ed allegato allo Statuto.
5.3 Nel regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle XX.XX. sottoscrittrici del presente accordo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa.
5.4 I delegati dei datori di lavoro sono eletti e/o designati dai datori di lavoro associati secondo criteri definiti nel regolamento elettorale, che tengano conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.
5.5 Allo Statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.
Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
6.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 8 ad un massimo di
16 componenti che devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal D. Min. Lav. 211/97 e, almeno nel numero minimo
definito devono possedere i requisiti di professionalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell’art.4 D.M. n° 211/97.
6.2 I consiglieri di amministrazione sono eletti rispettivamente in rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro dai loro delegati in assemblea, appositamente convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali ; essi durano in carica tre anni.
6.3 Al fine di garantire la presenza di consiglieri dotati di requisiti di professionalità ai sensi di quanto previsto dalla normativa , lo statuto ed il regolamento elettorale introducono la possibilità di designare eventuali soggetti esterni in possesso di specifica esperienza in materia di previdenza complementare.
6.4 Il Presidente e il VicePresidente del Consiglio di Amministrazione sono scelti fra i Consiglieri, alternativamente per ciascun mandato fra i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti dei datori di lavoro.
Art. 7 - COLLEGIO SINDACALE
7.1 Il collegio sindacale è composto da quattro componenti titolari e due supplenti, ognuno dei quali dotato dei requisiti di onorabilità e di professionalità specificamente previsti dal D.M. n.211/97 ; lo statuto dispone a tal fine con criteri e modalità analoghi a quelli di cui al precedente art.6.
7.2 Il Presidente del collegio sindacale viene scelto per ciascun mandato nell’ambito della componente che non avrà espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 8 - CONTRIBUTI
8.1 A regime e fatto salvo quanto previsto al punto 8.4, la contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali coinvolte dalle parti istitutive, in misura pari e con la medesima decorrenza se a data fissa, ovvero con decorrenza dall’autorizzazione all’esercizio del FOPADIVA se risulta incerta la data di decorrenza dell’obbligazione contributiva a livello nazionale, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori sia per la quota di T.F.R., a quella stabilita e operante dagli accordi collettivi nazionali, dai CCNL, e dai CCL delle corrispondenti categorie.
8.2 La misura del contributo a carico dei datori di lavoro del settore pubblico operanti sul territorio con autonomia contrattuale collettiva e quella a carico dei datori di lavoro privati, le cui XX.XX. sottoscrittrici del presente accordo si avvalgono, secondo l’attuale prassi di autorità contrattuale a livello territoriale, è stabilita dagli accordi collettivi definiti o che saranno definiti ; nell’ipotesi in cui non sia ancora stata definita la misura dell’obbligazione contributiva, l’effetto
costitutivo della facoltà di adesione del lavoratore e l’insorgenza dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro si verificano per il fatto stesso della sopraggiunta conclusione dei relativi accordi..
8.3 Per i lavoratori appartenenti a categorie per le quali la contrattazione collettiva nazionale non abbia ancora previsto l’istituzione di forme pensionistiche complementari, o comunque non abbia ancora fissato la misura della contribuzione dovuta, ovvero, ancorché fissata la misura, non sia ancora operante l’obbligazione contributiva, l’effetto costitutivo della facoltà di adesione del lavoratore e l’insorgenza dell’obbligazione in capo al datore di lavoro si verifica per il fatto stesso della sopraggiunta operatività delle clausole contrattuali in materia a livello nazionale.
8.4 L’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori associati al Fondo, e pertanto la corrispondente contribuzione non è dovuta, né si converte in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.
8.5 Con separata dichiarazione le parti che sottoscrivono il presente accordo dichiarano se intendono avvalersi, per i datori di lavoro da loro rappresentati e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.8 comma 2.1 335/95, della facoltà di versamento ridotto del T.F.R..
Art. 9 - MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA
9.1 Le contribuzioni a carico dei lavoratori saranno trattenute mensilmente e versate al Fondo, congiuntamente alla quota del datore di lavoro, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali ; analoga periodicità sarà adottata per l’importo derivante dal
T.F.R. maturando.
9.2 Il datore di lavoro fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l’entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta l’anno il Fondo fornirà comunicazione ad ogni lavoratore dei versamenti effettuati dalle imprese.
9.3 In caso di mancato o ritardato versamento dei datori nei confronti del Fondo questi sono tenuti :
- al versamento della contribuzione dovuta ;
- al riconoscimento, per il periodo considerato, del rendimento medio dell’anno risultante da certificazione ufficiale relativa all’ultimo esercizio
- al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita dall’art.1284 c.c..
Art. 10 - ADESIONE E PERMANENZA
10.1 Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, oltre che dall’eventuale Regolamento attuativo.
10.2 All’atto dell’adesione dovrà essere versata dal lavoratore e dal datore di lavoro una quota di iscrizione al Fondo, il cui importo, uguale per tutti gli iscritti, dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Per i primi due anni la quota di iscrizione è stabilita in lit. 5.000 a carico del lavoratore e 5.000 lit. a carico del datore di lavoro. Per gli anni successivi dovrà essere versata, a valere sul contributo da ciascuno dovuto, una quota associativa annua, di importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed uguale per tutti gli iscritti. Per i primi due anni la quota associativa è fissata in lit. 20.000 a carico dell’azienda e lit. 20.000 a carico del lavoratore.
10.3 Il lavoratore neo-assunto, superato il periodo di prova potrà associarsi al Fondo in qualunque momento dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro, con effetto dal primo giorno del mese successivo. I lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo in due occasioni all’anno : entro il mese di maggio con effetto dal primo luglio del medesimo anno ed entro il mese di novembre con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
10.4 All’atto dell’assunzione, e comunque prima dell’adesione deve essere consegnata al lavoratore una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalle norme legali.
10.5 Il recesso da parte del lavoratore può essere effettuato, mediante comunicazione scritta al datore di lavoro che la trasmetterà al fondo entro il 30 novembre di ciascuno anno, con effetto dal primo gennaio successivo.
10.6 Il lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro non può comunque disporre la sospensione dell’obbligazione contributiva prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti ha luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto e dall’eventuale Regolamento attuativo, in conformità a quanto disposto dalla legge.
10.7 In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l’obbligo contributivo a carico del datore e del lavoratore è rapportato all’eventuale retribuzione percepita dal lavoratore.
10.8 Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto, che non abbia riscattato la propria posizione individuale, può richiedere di rimanere iscritto al Fondo, alle condizioni e con le modalità che saranno previste, ferma la possibile riattivazione del rapporto contributivo all’atto della nuova assunzione da parte di datore di lavoro operante nel territorio di cui alla legge 22/97.
Art. 11 - IMPIEGO DELLE RISORSE
11.1 Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l’attività così come disciplinata dall’art.6, D. Lgs. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
11.2 In coerenza con quanto previsto dal D. del Min. Tes. Nr. 703/96 lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.
11.3 In conformità agli schemi tipo definiti dalla Commissione di Vigilanza, la convenzione di gestione prevede, in ogni caso, le linee di indirizzo dell’attività e le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
11.4 Il fondo può gestire le risorse finanziarie finalizzandole alla produzione di un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto), oppure differenziando i profili rischio-rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
11.5 Fino a quando il Consiglio di Amministrazione non avrà verificato il raggiungimento di una massa finanziaria adeguata allo sviluppo di una gestione multicomparto, verrà attuata una gestione delle risorse monocomparto.
Art. 12 - PRESTAZIONI
12.1 Lo Statuto del Fondo deve prevedere l’accesso dell’associato alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità alle condizioni di seguito indicate.
12.2 Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, avendo maturato almeno cinque anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
12.3 Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue in caso di cessazione dell’attività lavorativa, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. La presente previsione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza. In deroga a tale requisito, ai sensi dell’art.7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 124/93, il diritto alla prestazione stessa si acquisisce comunque in presenza di un
minimo di cinque anni di adesione al Fondo, fatta salvo il diritto di esercitare la facoltà di riscatto della propria posizione individuale.
12.4 Il lavoratore associato avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale dalla prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
12.5 In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro e si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.
12.6 Agli iscritti cui sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti al D. Lgs. 124/93 e sue successive modificazioni. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
12.7 Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
12.8 Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.
12.9 In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge, in mancanza di tali soggetti, l’iscritto può destinare la posizione maturata a soggetti diversi ; in assenza di destinatari legali e convenzionali la posizione resta acquisita al Fondo
12.10 L’iscritto per il quale da almeno otto anni siano state accumulate quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, nel limite del 70% dell’ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.
12.11 Lo Statuto del Fondo non deve consentire altre forme di anticipazione sulle prestazioni, né la concessione di prestiti.
Art. 13 - CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
13.1 La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
13.2 La contribuzione cessa, altresì in caso di trasferimento ad altro Fondo secondo quanto previsto al seguente punto 14.
Art. 14 - TRASFERIMENTI DAL FONDO
14.1 Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo :
a) ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore persi i requisiti per la qualifica di socio, abbia accesso in relazione ad un : cambiamento di azienda, di settore contrattuale, o di categoria giuridica ;
b) ad altro Fondo pensione complementare istituito con accordo collettivo presso l’impresa in cui il lavoratore presta la propria attività ;
c) ad altro Fondo pensione complementare non ricompreso nella precedenti lettere
a) e b).
14.2 L’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell’impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a) ; nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente, dal primo luglio del medesimo anno e dal primo gennaio dell’anno successivo.
14.3 Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene : entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell’obbligo contributivo nei casi indicati dalle lettere b) e c).
14.4 La richiesta di trasferimento presso altro fondo può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lettera a) ; non prima di cinque anni di permanenza al Fondo durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e successivamente a tale termine non prima di tre anni nei casi di cui alla lettera b) ; non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo nei casi di cui alla lettera c).
Art 15 - TRASFERIMENTI VERSO IL FONDO
15.1 All’atto della iscrizione al Fondo il lavoratore associato può trasferire la propria posizione maturata presso altro Fondo pensione con attribuzione in via
convenzionale ai fini del riconoscimento del requisito di accesso alle prestazioni pari a quella maturata nel Fondo di provenienza, debitamente certificata.
15.2 Sempre che rientrante nell’ambito di una delle categorie coinvolte dal presente accordo istitutivo, il datore di lavoro che abbia attivato una forma pensionistica complementare può, d’intesa con gli organismi amministrativi del Fondo, se costituiti, trasferire l’intero patrimonio accumulato ; sull’accettazione del trasferimento e sulle modalità di accreditamento delle posizioni individuali delibera il Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - ORGANI COLLEGIALI INIZIALI
16.1 In sede di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio Sindacale provvisorio, che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea non abbia proceduto, secondo le disposizioni statutarie, alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
16.2 Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 4 membri indicati dalle parti istitutive, di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.
16.3 La rappresentanza legale è affidata a 2 rappresentanti indicati dalle parti istitutive nell’ambito del Consiglio di Amministrazione provvisorio e dovranno esercitare i loro poteri con firma congiunta.
16.4 Il Consiglio di Amministrazione provvisorio dispone tutti gli adempimenti necessari ed espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo.
16.5 L’istanza formale di autorizzazione all’esercizio sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione eletto.
16.6 Durante la fase iniziale il Consiglio di Amministrazione gestirà l’attività di promozione del Fondo.
16.7 Il Consiglio di Amministrazione provvisorio provvede ad adeguare lo Statuto e il Regolamento elettorale sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di Vigilanza e/o delle parti istitutive. Di tali modifiche sarà data opportuna informazione ai lavoratori iscritti.
Il medesimo Consiglio elabora ed approva il Regolamento di attuazione dello Statuto.
16.8 Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea dei delegati secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di cui sopra.
16.9 La raccolta delle adesioni al Fondo e la delega alla effettuazione della trattenuta, la cui efficacia è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui all’art.4 D. Lgs. n.124/1993, sarà avviata
successivamente alla costituzione del Fondo sulla base della scheda informativa iniziale da sottoporre all’approvazione della Commissione di Vigilanza.
16.10 I primi organi elettivi o di designazione durano in carica un biennio ; la durata successiva è fissata in un triennio.
Art. 17 - REVISIONE DELL’ACCORDO
Le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano a sottoporre a revisione l’accordo stesso dopo il primo biennio dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del Fondo, anche in vista dell’ampliamento della base, e comunque ove ciò si renda necessario al fine di armonizzarlo alle modifiche che intervengano al quadro normativo di riferimento.
Letto confermato e sottoscritto. Aosta il 23 novembre 1998
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Associazione dei Sindaci della Valle d’Aosta.; Associazione Comunità Montane della Valle d’Aosta.; DIRVA – Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della R.A.V.A.; Associazione Valdostana Industriali; Associazione Valdostana Impianti a Fune; Fédération Regionale des Coopératives Valdotaines – Soc. Coop. a r.l. ; Associazione degli Albergatori della V.d.A.; Confartigianato Valle d’Aosta; Associazione Artigiani V.d.A.; X.X.XXX. – Confesercenti V.d.A.; Associazione Regionale Ingegneri V.d.A.; Associazione Nazionale Dentisti V.d.A.; C.I.S.L. – Confed. Italiana Sindacati Lavoratori: FLERICA – Federaz. Lavoratori Energia, Risorse, Chimica, Affini della C.I.S.L.; FLAEI - CISL; FILCA – Federaz. Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini CISL; FIM - CISL; FISTEL - CISL; FILTA – Federaz. Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento CISL; FISBA - CISL; FAT – Federaz. Alimentaz. e Tabacco CISL; FPI – Federaz. Lavoratori Pubblico Impiego CISL; FIST - CISL; SINASCEL Valle d’Aosta –Scuola CISL; SISM Valle d’Aosta – Scuola CISL; XX.XX.X.XX VV.F. CISL; FIT– Federaz. Italiana Trasporti CISL; FISASCAT– Federaz. Lavoratori Commercio Turismo Servizi Valle d’Aosta CISL.; FIBA - CISL; SLP - CISL; C.G.I.L.della Regione Autonoma Valle d’Aosta: FILT- CGIL trasporto a fune; FILT – CGIL per contratto trasporto a fune; F.P. Funzione Pubblica - CGIL; FILCAMS Commercio e Turismo - CGIL; FLAI Forestali e Alimentaristi - CGIL; Sindacato Autonomo Valdostano des Travailleurs – Syndicat Autonome Valdotain des Travailleurs, siglato S.A.V.T.; SAVT Regionali e Funzione Pubblica; SAVT Enti Locali e Funzione Pubblica; SAVT Industria; SAVT Trasporti; SAVT Agricoli; SAVT Turismo; SAVT Costruzioni; SAVT Commercio Terziario; SAVT Sanità; SAVT Scuola; Unione Italiana del Lavoro U.I.L. - Unione Regionale Valle d’Aosta; ASCOM– CONFCOMMERCIO Associazione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Valle d’Aosta; SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE.