CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO E NON SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL’ASL ROMA 1 SUDDIVISO IN DUE LOTTI:
LOTTO 1: TRASPORTO INFERMI IN AMBULANZA – CIG 7490870D77
LOTTO 2: TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI E MATERIALI VARI – CIG 7490883833
ASL ROMA 1
Xxxxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX
Tel. 06/68351 - P.IVA/C.F 13664791004
Art.1: Premessa
Art.2: Oggetto del servizio Art.3: Avvio del Servizio
Art.4: Modalità di esecuzione del servizio Art.5: Automezzi
Art.6: Personale
Art.7: Controlli, Contestazioni e Penali Art.8: Risoluzione del contratto
Art.9: Assicurazione
Art.10: Garanzie di esecuzione del contratto Art.11: Prezzo
Art.12: Fatturazione e rendicontazione del servizio Art.13: Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.14: Adempimenti legge anticorruzione Art.15: Subappalto
Art.16: Divieto di Cessione del credito e del contratto
ART. 1 - PREMESSA
La Asl Roma 1 ha una popolazione di 1.046.000 abitanti. Ha due presidi ospedalieri a gestione diretta e ai sensi del DCA 368/2013 sono sede di DEA di I livello: “Santo Spirito” e “San xxxxxxx Xxxx” ed un Ospedale monospecialistico a valenza regionale “Ospedale Oftalmico”. I primi due presidi collocati in ambiti territoriali differenti hanno bacini di affluenza diversi e afferiscono per le Reti “tempo dipendenti” ad Aziende diverse: l’Ospedale Santo Spirito afferisce all’HUB Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxx e l’Ospedale Xxx Xxxxxxx Xxxx afferisce all’HUB Azienda Universitaria Policlinico Gemelli. L’Ospedale Oftalmico afferisce per le problematiche non Oculistiche a tutti gli altri presidi in primis quelli a gestione diretta.
L’attività del presidio Santo Spirito è a sua volta articolata su più presidi presenti sul territorio e precisamente: il Centro Sant’Xxxx ed il Nuovo Regina Margherita. In tutti questi presidi si effettuano attività cliniche anche di ricovero diurno per diagnosi e trattamento medico e chirurgico. Presso Il Nuovo Regina Margherita è presente anche una struttura di cure intermedie con ricovero a ciclo continuo. E’ afferente alla Asl Roma1 anche una struttura di Medicina Penitenziaria presso la Casa circondariale di Regina Coeli dove i detenuti vengono gestiti da un punto di vista clinico-assistenziale con necessità di effettuare attività diagnostiche e terapeutiche presso presidi ospedalieri sia dell’Azienda che di altre aziende.
La rete di laboratorio e dei punti prelievo abbraccia attualmente l’intero territorio della ASL Roma 1. Tale rete è frutto di una riorganizzazione iniziata nel 2014 e conclusa nel 2017, in linea con i DCA 219/2014, 274/2016 e 238/2017 (rete HUB e SPOKE dei laboratori pubblici). Per gli aspetti intra-aziendali (ASL Roma 1) questa riorganizzazione può dirsi conclusa, mentre è tuttora in corso per gli aspetti interaziendali definiti nei citati decreti.
L’assetto laboratoristico “in senso lato” della ASL Roma 1 presenta elementi di complessità derivanti anche dalla rete tossicologica di 1 e 2 livello (DCA 288/2016), dalla presenza di un laboratorio mono specialistico di Microbiologia Virologia (DCA 257/2017 e 291/2017), di due centri di Procreazione Medicalmente Assistita, di un centro di Genetica Medica di I livello (funzionalmente integrato con un'altra azienda sanitaria), di un’officina di preparazione di farmaci galenici, di un laboratorio di Citologia, afferente all’Anatomia patologica, caratterizzato da un ruolo centrale nell’ambito della rete regionale degli screening oncologici.
Volendo restringere il focus a ciò che viene tradizionalmente definito come “laboratorio analisi”, questo nella ASL Roma 1 risulta costituito da due Unità Operative – la Patologia Clinica (articolata su due sedi, rispettivamente presso S. Xxxxxxx Xxxx e S. Spirito in Saxia) e l’unità di Microbiologia Virologia, che coopera con la Patologia Clinica nell’ambito del cosiddetto Laboratorio Logico Unico. La maggiore sede di produzione è localizzata presso l’ospedale X. Xxxxxxx Xxxx. Il carico di lavoro coincide, al momento, con la totalità delle strutture a gestione diretta. Lo schema seguente riassume tale assetto.
UO | ARTICOLAZIONE | SEDE OPERATIVA | AMBIENTE INFORMATICO | RICHIEDENTI E FRUITORI |
UOC PATOLOGIA CLINICA | LEC-S/HUB | P.O. SAN XXXXXXX XXXX | Laboratorio Logico Unico | ASL Roma 1: rete dei centri prelievi territoriali, Case della Salute, CAD, SERT, consultori, istituti penitenziari, etc. (CIRCA 60 SITI) |
Urgenza/SPOKE | P.O. S.SPIRITO IN SAXIA | ASL Roma 1: reparti e DH dei presidii a gestione diretta (X.Xxxxxxx, S.Spirito, Oftalmico, Nuovo Regina Margherita, X.Xxxx) | ||
UOC MICROBIOLOGIA VIROLOGIA | UNICA | P.O. SAN XXXXXXX XXXX | ReCUP regionale | |
Sistema GIPSE emergenza/PS (X.Xxxxxxx, S.Spirito, Oftalmico) | ||||
Portale ESCAPE regionale |
Al netto della riorganizzazione intra aziendale già effettuata, si rileva una produttività complessiva annua dei laboratori (stima 2018) di oltre 5 milioni di analisi refertate presso la Patologia Clinica – sede operativa San Xxxxxxx Xxxx; circa 800 mila analisi refertate presso la Patologia Clinica – sede operativa S. Spirito in Saxia; circa 400 mila analisi refertate presso il laboratorio mono specialistico di Microbiologia Virologia. Circa il 70% delle richieste di esami proviene dalla rete ambulatoriale, mentre il 30% è relativo a pazienti ospedalizzati.
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Lotto 1 - Trasporto infermi in ambulanza
Il presente capitolato disciplina l’affidamento in appalto del servizio trasporto pazienti - in emergenza, urgenza e programmato - che vengono assistiti all’interno delle strutture ospedaliere a gestione diretta.
Il servizio richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:
a) offrire un servizio adeguato alle esigenze clinico assistenziali del paziente;
b) essere flessibile ma al contempo puntuale in relazione agli standard prefissati;
c) essere dotato di un sistema informativo adeguato e accessibile al committente al fine di consentire allo stesso una rapida valutazione tra ordine e servizio reso e monitoraggio dei fabbisogni.
d) utilizzare personale adeguatamente formato e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale e regionale:
e) essere dotato di mezzi conformi alla normativa vigente - Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17/12/1987 e Legge Regionale n.49 del 17/07/1989.
Il servizio di trasporto infermi è suddiviso nelle seguenti tipologie:
1) Trasporto di pazienti per esigenze diagnostiche-terapeutiche e trasferimenti interospedalieri eccezionalmente per dimissioni difficili su richiesta delle UUOO degli ospedali X. Xxxxxxx Xxxx, S. Spirito, Oftalmico, X. Xxxx e Nuovo Regina Margherita verso altre strutture sanitarie per approfondimento diagnostico o prosecuzione della cura;
2) Trasporto di pazienti per ricoveri o per esigenze diagnostiche-terapeutiche su richiesta dei Distretti della ASL Roma1 verso strutture a gestione diretta;
3) Trasporto di pazienti dializzati, residenti nel territorio della ASL Roma 1, dal loro domicilio ai centri dialisi accreditati, che necessitano di trasporto in ambulanza su richiesta dei Distretti della ASL stessa;
4) Trasporto di pazienti in regime di assistenza domiciliare (CAD), residenti nel territorio dell’ASL Roma 1, dal proprio domicilio alle strutture ospedaliere a gestione diretta per particolari esigenze diagnostico-terapeutiche (tale trasporto può richiedere la sosta del mezzo e dell’equipe);
5) Trasporto di pazienti dalla struttura di medicina penitenziaria della casa circondariale di Regina Coeli presso strutture sanitarie per esigenze diagnostico-terapeutiche (tale trasporto richiede la sosta del mezzo e dell’equipe);
6) Trasporto presso strutture sanitarie o socio-sanitarie collocate all’estero per pazienti stranieri ricoverati in presidi a gestione diretta, con problemi sanitari e difficoltà socio-economiche.
Tutti i suddetti trasporti possono essere di andata, andata e ritorno, con il vincolo dell’attesa e senza vincolo dell’attesa, entro e fuori il GRA.
La tipologia del mezzo da utilizzare viene indicata dalla UOC /Servizio su apposito modulo al momento della richiesta e sulla base delle condizioni cliniche del paziente.
Lotto 2 - Trasporto di campioni biologi e materiali vari
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento del servizio di trasporto di campioni biologici, preparazioni farmacologiche e piccoli colli di materiale come ad esempio referti clinici, in urgenza e programmato, necessari per far confluire suddetti materiali ai laboratori diagnostici e clinici della ASL Roma1 o se necessario ai laboratori di Aziende esterne, dai presidi ospedalieri, poliambulatori, consultori presenti nel territorio della ASL Roma1.
Il servizio richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:
a) conformità alle normative vigenti e agli standard operativi in materia di trasporto campioni biologici;
b) flessibilità ma al contempo puntualità in relazione agli standard prefissati;
c) rispetto degli standard operativi per il trasporto controllato degli emocomponenti e materiali biologici in relazione al tipo di quesito diagnostico da effettuare;
d) utilizzo di soluzioni hardware e software a garanzia del costante monitoraggio e della corretta conservazione del materiale;
e) utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e dotati di vani refrigerati per la gestione del trasporto a temperatura refrigerata e controllata, e di localizzatore GPS;
f) utilizzo di contenitori termoregolati per la gestione di trasporti a temperature differenziate dei campioni biologici;
g) utilizzo di personale adeguatamente formato e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale e regionale
e deve soddisfare le esigenze delle strutture diagnostico-cliniche (laboratori) della ASL Roma 1 di seguito elencate:
1. Patologia Clinica (HUB X. Xxxxxxx Xxxx)
2. Patologia Clinica (SPOKE S. Spirito in Saxia)
3. Microbiologia Virologia (X. Xxxxxxx Xxxx)
4. Anatomia Patologica (sede X. Xxxxxxx Xxxx)
5. Anatomia Patologica (sede S. Spirito in Saxia)
6. SIMT (sede X. Xxxxxxx Xxxx)
7. SIMT (sede S. Spirito in Saxia)
8. Farmacia Clinica (UFA Xxxxxxx Xxxx)
9. Farmacia Clinica (Laboratorio Galenici Nuovo Regina Margherita)
10. Centro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) (sede X. Xxxxxxx Xxxx)
11. Centro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) (sede X. Xxxx)
Il servizio deve contemplare il trasferimento dei materiali biologici, nonché della documentazione correlata - ad esempio referti che, per ragioni varie, non possono essere distribuiti all’utenza via web – e di piccoli colli all’occorrenza (kit diagnostici, ad esempio) da e per le citate Unità Operative. Nel dettaglio, il servizio dovrà garantire l’operatività:
• tra i laboratori fruitori e i presidii/ambulatori aziendali della ASL Roma 1 (composta dalle reti ex AO X. Xxxxxxx Xxxx, ex ASL RME, ex ASL RMA).
• tra i laboratori e le strutture extra aziendali funzionalmente collegate (in base alle disposizioni regionali e/o ad accordi convenzionali locali) ,
• tra gli stessi laboratori aziendali (considerando che alcuni di questi laboratori sono “multi sede” secondo il modello HUB/SPOKE).
ART. 3 - AVVIO DEL SERVIZIO
L’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, sottoscritto congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e l’impresa aggiudicataria.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Lotto 1 – Trasporto infermi in ambulanza
Il servizio di trasporto infermi dovrà essere assicurato con propri mezzi e operatori della ditta aggiudicataria che si assume qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’espletamento del servizio. L’appaltatore dovrà rendere disponibile una Centrale Operativa in grado di organizzare in massima
efficienza e puntualità tutti i trasporti programmati richiesti dalla ASL e di fornire con tempestività eventuali mezzi aggiuntivi richiesti con urgenza.
Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali e festivi secondo le indicazioni, i tempi e le modalità espresse dai singoli UO/SERVIZI della Asl Roma 1 e verrà svolto per mezzo dei seguenti veicoli classificati ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17 dicembre 1987 e della Legge Regionale 17 Luglio 1989 n. 49, come segue:
- MSB o Mezzi di Soccorso di Base: Autoambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza. L'equipaggio deve essere composto di norma, da un autista con funzioni anche di barelliere, un barelliere, un infermiere professionale.
- MSA o Mezzi di Soccorso Avanzato: Autoambulanza attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotata di specifiche attrezzature di assistenza. L'equipaggio deve essere composto da un autista con funzioni anche di barelliere, un barelliere, un infermiere professionale con l'integrazione di un medico con la qualifica di anestesista rianimatore in relazione all'eventualità d'uso di attrezzature ed effettuazione di interventi che ne comportino la presenza secondo gli ordinamenti professionali vigenti. Le ambulanze di tipo “A”, inoltre, devono essere dotate di presidi di defibrillazione semi-automatica, di ventilazione meccanica, aspirazione e pompa di infusione, e di tutti i presidi per l’assistenza ed immobilizzazione dei pazienti, e di tutto quanto conforme alla legislazione vigente nazionale e regionale.
La stazione appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, senza nessun aggravio di costo, l’integrazione di attrezzature e apparecchiature elettromedicali necessarie all’erogazione della migliore assistenza al paziente trasportato.
Per ulteriori esigenze dell’Asl Roma1 si prevede inoltre l’utilizzo di:
- Autoambulanza tipo MSB con OSS per trasporto pazienti dal proprio domicilio ad uno dei presidi ospedalieri a gestione diretta o a domicilio.
- Autoambulanza munita di pedana mobile per accesso pazienti presso presidio ospedaliero per dialisi dimissioni pazienti trasferimenti ed altri servizi con accompagnatore con qualifica OSS.
- Automedica per emergenza sangue.
Dovranno essere assicurate le seguenti tipologie di trasporto:
1) Stazionamento fisso H24 con MSA per emodinamica, senza medico rianimatore - 1 mezzo per Ospedale S. Spirito ed 1 mezzo per Ospedale San Xxxxxxx Xxxx per trasporto immediato ad HUB di riferimento;
2) Servizio di trasporto con MSA con equipaggio completo e medico rianimatore dentro e fuori il GRA;
3) Servizio di trasporto con MSA con equipaggio completo senza medico rianimatore dentro e fuori il GRA;
4) Servizio di trasporto con MSB con equipaggio completo dentro e fuori il GRA;
5) Servizio di trasporto con MSB senza infermiere con OSS dentro il GRA presso altri ospedali;
6) Servizio di trasporto di pazienti gravemente obesi;
I trasporti richiesti potranno avere le seguenti caratteristiche:
- Emergenza. Postazione MSA h24 per emodinamica senza rianimatore perché con rianimatore della struttura
- Urgenza. Trasporto con MSA o MSB a chiamata <20 minuti
- Urgenza Differibile con MSA o MSB a chiamata con tempo concordato < 6 ore
- Trasporto programmato con MSA o MSB o con ambulanza semplice o con ambulanza con pedana mobile nelle fasce orarie 8-20
- Trasporto di sola andata o di andata e ritorno con o senza sosta del mezzo e dell’equipe.
I trasporti per esigenze diagnostico-terapeutiche di andata e ritorno all’interno del GRA debbono essere espletati secondo modalità concordate con il reparto inviante. Non verrà riconosciuto alcun corrispettivo economico aggiuntivo alla Ditta per la sosta del mezzo di almeno 90 minuti, ed ogni eventuale eccedenza rispetto a tale limite verrà riconosciuta nella misura fissa pari ad € 60,00/ora e frazione di essa (1 € al minuto) per i mezzi di tipo MSA, mentre nella misura fissa pari ad € 30,00/ora e frazione di essa (0,50 cent.
€ al minuto) per i mezzi di tipo MSB. Tutto ciò detto, solo in presenza di idonea certificazione attestante gli orari di accettazione e di dimissione del paziente dalla struttura sanitaria.
La Asl si riserva la possibilità di disdire le richieste programmate, a mezzo e-mail/fax qualora dovesse cessare l’esigenza di trasporto; tuttavia, in caso di disdette trasmesse prima del quarantacinquesimo (45) minuto antecedente l’orario concordato, alcun costo sarà riconosciuto all’Appaltatore per il servizio oggetto di disdetta. Per disdette comunicate oltre il quarantacinquesimo minuto antecedente l’orario concordato, la Asl riconoscerà il 50% della tariffa stabilita per la corsa oggetto di richiesta, fermo restando l’esigenza di dimostrare la mancata erogazione della prestazione mediante l’apposito modulo debitamente compilato.
La Asl si riserva la possibilità di disdire le richieste urgenti trenta (30) minuti prima dell’orario concordato riconoscendo all’Appaltatore il 60% del prezzo stabilito per la corsa oggetto di richiesta, mentre per le disdette avvenute nei trenta minuti antecedenti l’orario concordato la Asl riconoscerà all’Appaltatore l’80% del prezzo stabilito per la corsa oggetto di richiesta, fermo restando l’esigenza in entrambi i casi di dimostrare la mancata erogazione della prestazione mediante l’apposito modulo debitamente compilato.
I trasporti fuori città oltre il GRA e fuori Provincia devono essere espletati secondo le indicazioni fornite dal reparto richiedente.
Il servizio di trasporto pazienti in assistenza domiciliare e dei pazienti dializzati, che necessitano di trasporto in ambulanza attestata dal medico richiedente, essendo rivolto ad attività programmate, dovrà essere garantito con orario diurno H12 dal lunedì al sabato, prevalentemente con ambulanza di tipo MSB in relazione alle condizioni del paziente con o senza equipaggio.
Sarà cura della Centrale Operativa della Ditta provvedere all’utilizzo in massima efficienza dei mezzi messi a disposizione alla ASL per dirottare i mezzi disponibili in un Presidio ospedaliero per esigenze momentanee di altro Presidio o dei presidi territoriali, senza realizzare ritardi nei trasporti programmati
già previsti e senza far mai mancare il mezzo a disposizione dei due Presidi Ospedalieri in h 24 per eventuali imprevedibili urgenze.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire sempre la disponibilità dei mezzi anche in caso di fermo macchina per manutenzione o per qualsiasi altro motivo.
Sono a carico della ditta appaltatrice la pulizia e la disinfezione ordinaria e straordinaria degli automezzi.
Sulla base dello storico riferito a ciascuna tipologia di utenza trasportata è previsto un fabbisogno annuo come specificato nella seguente tabella:
Prestazioni | Modalità erogazione | Volumi |
Trasporto infermi interospedaliero | MSB entro GRA | 5300 corse a/r |
MSB fuori GRA | 200 corse a/r | |
MSA stazionamento fisso | 2 mezzi (SFN e SSP) | |
MSA con rianimatore | 380 corse a/r | |
MSA senza rianimatore | 40 corse a/r | |
Trasporto pz emodializzati - Numero pazienti circa 50 | MSB | 7800 corse A/R |
Trasporto infermi da Regina Coeli (con attesa) | MSB senza infermiere (con OSS) | 105 corse a/r |
MSB con infermiere | 20 corse a/r | |
Trasporto vs estero | MSA con o senza rianimatore | 6 corse a/r |
Trasporto pazienti CAD | MSB | 240 corse a/r |
La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire tutto l’occorrente per le attività oggetto dell’appalto.
I prodotti utilizzati dovranno essere obbligatoriamente ricompresi in quelli registrati presso il Ministero della Salute e dovranno essere rispondenti alle normative vigenti.
E’ facoltà dell’Azienda, per il tramite delle DSP e dei Distretti e/o del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi (SPPR), verificare l’idoneità di tutti i prodotti utilizzati e la corrispondenza dei prodotti utilizzati con quelli dichiarati per l'uso, e, se ritenuto opportuno, pretenderne la sostituzione.
La Ditta deve utilizzare unicamente prodotti, macchine e attrezzature di comprovata validità e affidabilità nel rispetto della normativa vigente.
Nell’esecuzione del servizio la Ditta si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale, dei pazienti e dei terzi e per evitare qualsiasi danno che, per sua colpa, e in dipendenza dell’esecuzione del servizio, dovesse derivare all’Azienda appaltante o a terzi, e, nel caso, sarà tenuta a sollevare la ASL da ogni responsabilità.
Lotto 2 - Trasporto campioni biologi e materiali vari
Aspetti generali
Il servizio dovrà essere conforme ai requisiti di legge nazionali e della Regione Lazio, alle direttive EU e alle norme ISO 9001:2015 e 15189:2012.
È richiesto che il trasporto dei campioni avvenga in condizioni controllate, garantendo adeguato monitoraggio delle temperature. La fornitura dovrà prevedere adeguati contenitori secondari e terziari, questi ultimi dotati di sistema di termoregolazione per la gestione di temperature differenziate dei campioni biologici e di sistema di rilevazione GPS.
Il trasporto prevedrà in prevalenza tratte programmate, in altre parole con percorsi e orari definiti e ripetibili, ma anche tratte estemporanee (su chiamata).
In caso di chiamata in regime di urgenza, il servizio è da intendersi per tutto l’arco dell’anno inclusi i giorni festivi. Il fornitore assicurerà alle strutture Ospedaliere Santo Spirito e Oftalmico la copertura delle attività di urgenza con l’operatività del mezzo entro e non oltre 15 minuti dalla chiamata.
I CONTENITORI SECONDARI per il trasporto dei campioni diagnostici dovranno essere:
• In materiale resistente agli urti
• A tenuta stagna
• Impermeabili
• Completi di materiali assorbenti
• Completi di supporti per l’alloggio stabile dei campioni anche di grandi dimensioni (quindi, non solo provette, ma anche barattoli per urine, feci, etc.)
• Devono apparire in lingua italiana le segnalazioni di rischio biologico indicate dal Ministero della Salute, organizzazione della Sanità, ADR 2007.
I CONTENITORI TERZIARI per il trasporto dei campioni diagnostici dovranno essere:
• In materiale resistente agli urti
• In dimensioni idonee ad alloggiare uno o più contenitori secondari
• Dotati di sistema di termoregolazione per la gestione di temperature differenziate
• Dotati di sistema di rilevazione GPS.
Il SISTEMA DI MONITORAGGIO dovrà prevedere:
• Il percorso seguito dai vettori
• La tracciabilità dei tempi e delle temperature di trasporto
• L’archiviazione giornaliera dei dati
• L’elaborazione dei dati
• La calibrazione annuale
Esigenze dei laboratori Patologia clinica e Microbiologia Virologia
Il servizio dovrà garantire il trasporto nei giorni feriali e nella fascia diurna di campioni biologici dalla rete territoriale di ambulatori e presidii all’HUB di Patologia Clinica e al coordinato laboratorio specialistico di
Microbiologia Virologia – entrambi collocati nel presidio X. Xxxxxxx Xxxx. Sempre nella stessa fascia oraria, dovrà essere garantito il flusso di campioni tra i laboratori del S. Xxxxxxx Xxxx e lo SPOKE di Patologia Clinica del S. Spirito.
I campioni dovranno pervenire ai laboratori in accordo alle linee guida locali per quanto riguarda la preanalitica (linee guida disponibili presso i laboratori analisi aziendali). In linea generale, le temperature attese di trasporto dei campioni destinati ad indagini di laboratorio, all’interno del contenitore secondario, devono essere:
• per sangue e urine (chimico e microscopico) tra +10 e +22°C;
• per esami batteriologici tra +4 e +8°C;
• per campioni congelati tra -18 e -20°C;
• per ricerca crioglobuline tra + 35 e + 37°C.
Le temperature ed i tempi di trasporto devono essere monitorati attraverso uno specifico software, consultabile da remoto da parte del laboratorio.
Per i centri della rete della ASL Roma1 si rappresentano le esigenze in termini di numero di corse annue (vedi tabella “A” in allegato), cumulativamente con quelle dell’Anatomia Patologica.
Esigenze dell’Anatomia Patologica
Tutti i campioni biologici provenienti da Presidi Ospedalieri, Poliambulatori e Consultori insediati sul territorio della ASL Roma1, dovranno confluire presso la U.O.C. di Anatomia Patologica dell’Ospedale X. Xxxxxxx Xxxx se campioni ISTOLOGICI, presso la U.O.C. di Anatomia Patologica dell’Ospedale S. Spirito se campioni CITOLOGICI. Questi dovranno pervenire nel più breve tempo possibile, comunque non dopo le ore 12.00 del giorno previsto per la consegna.
Contestualmente alla consegna dei campioni biologici presso le due Accettazioni di Istologia (Ospedale S.F.N.) e di Citologia (Ospedale S.S.) si dovrà provvedere al ritiro dei referti da consegnare a vari Enti che ne hanno fatto richiesta. Si richiede la disponibilità al trasporto di piccole quantità di materiale da laboratorio, tra le due sedi dell’Anatomia Patologica.
Le temperature e i tempi di trasporto devono poter essere gestiti secondo criteri individuati dal laboratorio ricevente. Le temperature ed i tempi di trasporto devono essere monitorati attraverso uno specifico software.
In linea generale, le temperature attese di trasporto dei campioni biologici destinati ad indagini di laboratorio, all’interno del contenitore secondario, devono essere:
• per esami istologici tra +10 e +22°C
• per esami citologici ( Agoaspirati di neoformazioni superficiali e profonde, versamenti, secrezioni, urine, pap-test…) tra +10 e + 22°C
• per campioni congelati tra -18 e -20°C
Per le necessità della U.O.C. di Anatomia Patologica, la tipologia del servizio richiesto è rappresentata - in termini di numero di corse - cumulativamente con quello delle UUOO di Patologia Clinica e di Microbiologia Virologia (tabella “A” in allegato).
Esigenze di altri servizi aziendali
Esistono altri servizi aziendali che fruiscono – ancorché in misura minore - del servizio navetta di trasporto materiali biologici e materiali vari. Tra questi servizi, ricordiamo:
• UFA/Farmacia/Preparazione Galenici
• Centri di Procreazione Medicalmente Assistita X. Xxxxxxx Xxxx e X.Xxxx
• Rete di Farmacie Farmacap che contribuiscono alla raccolta dei campioni per screening K colon-retto.
Garanzia del ritiro dei campioni e sistemi di backup/emergenza
Il servizio deve essere svolto con continuità e puntualità: l’eventuale sospensione, per qualsiasi motivo non può che arrecare grave danno all’ASL Roma1. Nello svolgimento del servizio dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato. In particolare, dovranno essere garantiti: la puntualità nel ritiro e nella consegna dei colli, i tempi di consegna stabiliti, la massima cura ed accortezza nella movimentazione dei colli, il controllo delle temperature di trasporto e di conservazione, l’osservanza di ogni indicazione necessaria per garantire il corretto ed integro arrivo a destinazione dei colli trasportati.
ART. 5 - AUTOMEZZI
Lotto 1- Trasporto infermi in ambulanza
Gli automezzi utilizzati per il trasporto infermi dovranno essere conformi al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 553 del 17 dicembre 1987 e alla Legge Regionale 17 Luglio 1989, n. 49 che disciplina il servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 1° agosto 1989, n. 21 S.O. n. 1.
Le autoambulanze dovranno essere di proprietà o a noleggio, leasing o altro contratto che ne assicuri l'effettiva e continua disponibilità dell’appaltatore al momento dell’inizio del servizio, fornite di tutte le licenze, autorizzazioni ed omologazioni disposte dalla vigente normativa di riferimento, della quali la ditta dovrà rendere esplicita menzione, provvedendo altresì a produrre le relative certificazioni a semplice richiesta della Stazione appaltante. Dovranno essere dotate ed attrezzate come da normativa vigente, la data della prima immatricolazione non dovrà essere superiore a 5 anni e il chilometraggio non superiore a 150.000 Km. Dovranno essere in perfette condizioni, con particolare riferimento all'impianto elettrico, alle parti meccaniche ed alla carrozzeria. Gli pneumatici non dovranno superare mai i 3/4 del consumo del battistrada e nel periodo invernale dovranno essere del tipo “gomma termica”.
Le barelle devono essere dotate di materassino lavabile e disinfettabile e di biancheria adeguata (monouso). La Ditta aggiudicataria deve garantire, ove espressamente richiesto dai servizi, la disponibilità di barelle “bariatriche” per il trasporto di utenti obesi (> 300 kg).
L’abitacolo deve essere dotato di sistema di aria condizionata per adeguato comfort del personale di assistenza e dei pazienti trasportati.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo quotidiano per verificare la completezza e la perfetta efficienza delle attrezzature, individuando un Responsabile del procedimento
tra i dipendenti della Ditta che dovrà rispondere di ogni inadempienza in materia, segnalando ogni non conformità al Responsabile della Ditta stessa, prima dell’avvio del mezzo all’attività quotidiana, con contestuale ripristino di quanto necessario o sostituzione del mezzo.
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre verificare per tutte le tipologie di mezzi previsti dal presente Capitolato, con una periodicità trimestrale, la perfetta efficienza del mezzo (motore, gomme, freni etc.) rilasciando la relativa attestazione a garanzia della sicurezza del mezzo per i pazienti e gli operatori trasportati.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire in dotazione un numero minimo di ambulanze in grado di assicurare il trasporto degli assistiti nei tempi e nelle modalità richieste dall’Azienda e tali da non pregiudicare in alcun modo le esigenze del singolo utente.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la copertura assicurativa dell’accompagnatore la cui presenza sull’ambulanza venga ritenuta necessaria dal referente aziendale; assumersi ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all’uso dei mezzi stessi che dovranno riportare l’insegna della ditta riprodotto sulle fiancate.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, in caso di guasto dei mezzi, di sostituire immediatamente l’automezzo in riparazione con altro mezzo avente le medesime caratteristiche di quello stabilmente utilizzato.
Al Direttore dell’esecuzione dell’appalto e ai singoli referenti dovranno essere forniti:
- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 nominativo e numerico comprensivo dell’indicazione delle qualifiche professionali possedute, del personale dipendente che viene utilizzato per l’esecuzione del servizio, compresa la documentazione attestante il possesso di idoneo documento di guida per gli autisti. L’elenco verrà aggiornato e nuovamente inviato ai suddetti responsabili ASL in caso di intercorsi cambiamenti che dovranno comunque essere preventivamente comunicati;
- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 ed il numero degli automezzi a disposizione con l’indicazione della marca, del tipo, dello stato d’uso, della capienza degli stessi e la descrizione della dotazione interna, degli adattamenti effettuati sugli automezzi e della relativa avvenuta omologazione, con l’obbligo di eventuali aggiornamenti;
- per il trasporto dei pazienti grandi obesi, la ditta dovrà fornire le relative schede tecniche dell’ambulanza e delle barelle;
- copia del libretto di circolazione dei mezzi messi a disposizione per le esigenze del servizio. La stessa Xxx si riserva la facoltà di richiedere l’esclusione e/o la sostituzione degli automezzi non rispondenti alle esigenze aziendali. Per l’effetto di tale facoltà, la ditta dovrà procedere al reintegro immediato del mezzo o alla sua sostituzione;
Lotto 2 – Trasporto materiali biologici e materiali vari
Come previsto dal Decreto del 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008 nr. 219, gli automezzi devono rispondere ai requisiti minimi indispensabili e avere le seguenti caratteristiche:
1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni;
2. Gli autoveicoli debbono essere coibentati e refrigerati ed essere dotati di: almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente; almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso; un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici per il trasporto di plasma;
3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada;
4. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553;
5. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti;
6. Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera;
7. I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti. L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.
La Ditta dovrà fornire una dichiarazione sulla conformità dell’automezzo in base ai requisiti di legge sulla “regolamentazione del trasporto del sangue”.
Si precisa inoltre che gli automezzi dovranno avere una classe energetica almeno pari ad euro 6 ed essere dotati di aria climatizzata.
Gli automezzi inoltre dovranno:
• Essere assicurati contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale con il seguente massimale di garanzia: per gli automezzi adibiti a trasporto cose, minimi di garanzia di € 3.000.000,00 per ogni sinistro;
• Avere permessi e/o autorizzazioni di legge per la circolazione tutti i giorni dell’anno e per transitare in deroga alle limitazioni della circolazione;
• Essere in regola con la revisione generale dei veicoli a motore come disposto dal Ministero dei Trasporti.
Gli automezzi dovranno essere di proprietà o a noleggio, leasing o altro contratto che ne assicuri l'effettiva e continua disponibilità al momento dell’inizio del servizio ed essere immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09-09-2008 Regolamento degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi), provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero delle cose trasportate e condotte da autisti abilitati.
L’Impresa aggiudicataria dovrà tenere gli automezzi, i macchinari, tutte le attrezzature e tutto il materiale di contenimento e imballaggio, destinato all’attività del servizio, in stato decoroso e perfettamente pulito, in ottimo stato di conservazione e di manutenzione per tutto il periodo contrattuale, in conformità alle modalità indicate dalla circolare n. 3 del 8 Maggio 2003 del Ministero della Salute e s.m.i.; tutto il materiale necessario sia per la conduzione del servizio che per la pulizia ed igienizzazione di tutte le attrezzature impiegate è a carico dell’Impresa Aggiudicataria; i prodotti usati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia e non dovranno in nessun modo essere tossici.
Gli automezzi e le attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio dovranno essere tecnicamente efficienti, in perfetto stato di manutenzione e dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e chiunque altro da eventuali infortuni e/o qualsiasi danno.
E’ facoltà dell’ASL Roma 1 verificare lo stato d’uso degli automezzi, attrezzature, contenitori utilizzati per lo svolgimento del servizio e vietarne l’impiego qualora a suo insindacabile giudizio fossero ritenuti non idonei e conseguentemente richiederne la sostituzione con altrettanti idonei qualora necessario.
In ogni caso l’impiego degli automezzi e delle attrezzature, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente rispondenti e comunque conformi alle normative europee ad ai requisiti di sicurezza previsti da tutta la normativa vigente in materia.
Rispetto alle tipologie di mezzi e attrezzature individuate per lo svolgimento del servizio, l’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare modello e targa degli automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio e potrà proporre all’ASL Roma 1, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, di sostituire uno o più modelli con nuove tipologie che presentino caratteristiche migliorative in termini di sicurezza e di efficienza. Ogni sostituzione di attrezzature, mezzi, contenitori offerti in gara, dovrà essere accompagnata da nuova documentazione tecnica che verrà esaminata per la necessaria valutazione di idoneità da parte della ASL Roma 1. Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
ART. 6 PERSONALE
Il personale utilizzato dalla ditta appaltatrice per la gestione del servizio dovrà seguire le indicazioni impartite dalla ASL Roma 1 per quanto attiene le procedure del servizio, che saranno esplicitate in un apposito regolamento esplicativo per aree.
La ditta appaltatrice si impegna a garantire lo stesso tipo di formazione per ogni addetto della ditta stessa, a garantire il puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutte quelle poste a tutela del lavoratore, il quale dovrà essere dotato di tutti i DPI necessari all’espletamento del servizio.
Il personale assegnato all’equipe destinata ai mezzi sia di tipo A che di tipo B deve essere formato secondo con attestazione BLSD ai sensi della DGR406/06.
Il personale della ditta appaltatrice deve essere inoltre stato sottoposto alle vaccinazioni d’obbligo per il personale ospedaliero, ed essere sottoposto ai controlli periodici previsti dalla normativa a carico e cura della ditta stessa. La ASL si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la relativa documentazione attestante la conformità a quanto sopra.
Sono a carico della ditta appaltatrice le imposte e tasse, nonché tutti i contributi di assicurazione sociale ed i premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il personale alle proprie dipendenze, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Amministrazione appaltante, anche per danni a persone e cose.
La ditta appaltatrice dovrà applicare nei confronti del proprio personale e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data del contratto. L’ASL Roma 1 in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all’Impresa dell’eventuale inadempienza riscontrata, potrà sospendere l’emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Per tale sospensione l’Impresa non potrà opporre eccezione alcuna né avanzare pretese di risarcimento danno.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’ASL Roma 1 ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Impresa aggiudicataria.
L’Impresa dovrà fornire entro 10 giorni dall’aggiudicazione:
− l’elenco nominativo del personale adibito al servizio con l’indicazione, per ciascun addetto, delle competenze professionali e delle attività attribuite nell’ambito dell’appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L’Impresa si impegna inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendo le eventuali variazioni e i nuovi inserimenti di lavoratori entro 7 giorni dal loro verificarsi;
− il nominativo del referente da dare al committente, delegato ai fini degli obblighi di coordinamento e controllo dei lavoratori, per la tutela della salute e sicurezza;
− il nominativo di un Responsabile dell’esecuzione del contratto competente per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato:
− in adempimento agli obblighi normativi di cui al D.Lgs. n. 81/08, dovrà fornire, al momento della stipula del contratto, i certificati relativi alla formazione del personale ed i certificati di idoneità lavorativa specifica.
Il personale impiegato all’interno dei presidi dell’ASL Roma 1 dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’Azienda e rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro, in particolare dovrà:
- essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Impresa che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze al presente Capitolato e dei danni derivanti all’ASL Roma 1 ed a terzi imputabili ai propri dipendenti.
- essere adeguatamente formato ad operare nel campo delle attività espresse nel capitolato d’appalto e deve risultare bene addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell’ambiente;
- presentarsi in servizio munito di divisa, con un cartellino di identificazione ben visibile, indicante il nominativo dell’Impresa ed il nome e cognome del dipendente e la fotografia e assicurarsi che tale divisa sia sempre in condizioni igieniche e di decoro;
- rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite, nel rispetto del presente Capitolato, della normativa vigente e attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni operative (orari, percorsi, tempi) impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’ASL Roma 1 e rispettare le disposizioni fissate nel Codice di Comportamento;
- curare l’igiene personale in modo conforme al luogo di cura in cui si opera e in rispetto dell’utenza e del personale della ASL.
L’organizzazione dell’Impresa dovrà tendere, inoltre, a ridurre al minimo possibile il turn-over o la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali/presidi, delle esigenze e delle specificità di ogni zona.
Nello svolgimento del servizio l’Impresa deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività sanitaria o amministrativa e, a questo scopo, gli operatori dovranno essere ben addestrati, specializzati e destinati in modo coerente alle aree loro assegnate.
L’ASL Roma 1 si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all’Impresa la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.
Dovere di Riservatezza
I dipendenti dell'Impresa devono mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti o dell'ASL Roma 1 delle quali abbiano avuto notizia durante lo svolgimento del servizio e garantire quanto previsto dalla normativa sulla privacy dei dati personali dei pazienti.
L’Impresa garantisce che impartirà ordini al proprio personale e attiverà i dovuti controlli ai fini di garantire il rispetto dell’art. 622 del C.P. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza di tale occupazione.
L’ASL Roma 1 si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento dal servizio degli operatori dell’Impresa per i quali sia stata accertata violazione del segreto d’ufficio e di applicare, previa comunicazione, le eventuali penali.
Diritto di Sciopero
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l’Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l’adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall’attribuzione della sua responsabilità. E’ fatto obbligo per l’Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’Impresa dovrà concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l’Impresa sospendesse il servizio l’ASL Roma1 potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Spese ed Oneri Accessori
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la assunzione, gestione, formazione ed amministrazione del personale necessario al servizio, come pure l’assistenza sanitaria, le assicurazioni obbligatorie, l’invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del personale medesimo.
Obblighi previdenziali ed Assicurativi ed in materia di Lavoro
L’Impresa è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
L’Impresa è comunque obbligata a:
− ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché quelli di previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
− non impiegare personale non direttamente assunto.
Norme di Prevenzione e Sicurezza sul luogo di lavoro – D.U.V.R.I.
L’Impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. L’Impresa, e per esso il suo personale dipendente dovrà svolgere la propria attività lavorativa nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza. L’Impresa dovrà informare i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi all’attività svolta in generale e
procedere alla formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del servizio. L’ASL Roma 1 potrà richiedere la sostituzione del personale dipendente dell’Impresa che non si sia comportato nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione per la sicurezza e salute dei propri luoghi di lavoro.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/08, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/09, è stato redatto un Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenza - D.U.V.R.I. - che viene allegato al presente capitolato. Qualora durante lo svolgimento dell’appalto dovessero emergere rischi di natura diversa da quelli già considerati si procederà all’aggiornamento del D.U.V.R.I.
La ditta è obbligata nei termini di cui sopra a presentare per l’intero servizio un Piano Operativo di Sicurezza, ed eventuali aggiornamenti che saranno consegnati al Direttore per l’esecuzione del contratto.
ART. 7 CONTROLLI, CONTESTAZIONI E PENALI
L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta riuscita del servizio e dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti.
L’ASL Roma 1 individuerà all’interno della propria struttura un Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), oltre ad eventuali assistenti, cui è attribuita la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, e con le modalità che riterrà opportune, controlli atti a verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle normative vigenti. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L’Impresa deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile. I controlli saranno effettuati sempre in contraddittorio e quindi con la presenza del referente dell’Impresa o, in sua assenza, di un operatore in servizio. Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici della ASL Roma 1 al Direttore dell’Esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell’esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all’adempimento delle disposizioni contrattuali. Al termine del controllo verrà stilato un verbale copia del quale verrà rilasciata all’operatore presente al termine della verifica. Il referente dell’Impresa, deve adottare immediatamente o entro la tempistica definita i provvedimenti richiesti a seguito della rilevazione di eventuali non conformità del servizio.
La violazione degli obblighi contrattuali e degli interventi operativi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo esplicati, determinerà l’applicazione di penali. La tabella che segue considera e quantifica l'importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro d'inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste.
Tabella delle Penalità lotto 1
Tipo di inadempienza | Penale | Numero di inadempienze soggette a raddoppio della penale | Massimo di inadempienze consentite |
Ritardato avvio del servizio rispetto alla data di avvio concordata | € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo | ||
Non disponibilità anche di un’ambulanza per un tempo superiore a 60’ | € 500,00 per ogni evento | Superiore a 10 eventi | 20 eventi |
Presenza di personale in misura inferiore a quella prevista a bordo | € 500,00 per ogni unità di personale /giorno | Superiore a 3 eventi | 5 eventi |
Condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure della stazione appaltante (ad es. dispositivi di sicurezza del personale e del mezzo, divise etc.) | € 1.000,00 per ogni contestazione | Superiore a 3 eventi | 5 eventi |
Violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati in special modo di quelli riguardanti i pazienti assistiti e di ogni altra notizia inerente i servizi svolti | € 500,00 per ogni contestazione | Superiore a 10 eventi | 20 eventi |
Inottemperanza anche parziale delle disposizioni impartite dalla ASL entro il termine assegnato | € 500,00 per ogni giorno di ritardo | Superiore a 10 eventi | 20 eventi |
Omissione o ritardo nell'intervento di oltre 30' dall'attivazione del mezzo | € 500,00 per ogni contestazione | Superiore a 3 eventi | 5 eventi |
Inadempienze sulla regolare tenuta degli automezzi di trasporto e ritardi nell’applicazione del piano di manutenzione degli automezzi e nei programmi di sanificazione | € 200,00 per ogni contestazione | Superiore a 3 eventi | 5 eventi |
Mancato rispetto dei tempi per la sostituzione del personale entro il termine fissato dall’ASL Roma 1 Mancata comunicazione delle variazioni di personale nei tempi stabiliti dalla ASL | € 500,00 per ogni contestazione € 200,00 per ogni contestazione | Superiore a 3 eventi Superiore a 3 eventi | 5 eventi 5 eventi |
Tabella delle Penalità lotto 2
Tipo di inadempienza | Penale | Numero di inadempienze soggette a raddoppio della penale | Massimo di inadempienze consentite |
Ritardi superiori a minuti 15 rispetto ai tempi stimati di percorrenza | € 50,00 a ritardo | Superiore a 10 ritardi | 20 ritardi |
Mancato rispetto del range delle temperature nel trasporto | € 100,00 a evento | Superiore a 10 eventi | 20 eventi |
Non corretta conservazione del campione, risultato deteriorato, scongelato o non correttamente conservato | € 300,00 a evento | Superiore a 10 eventi | 20 eventi |
Mancato intervento e sospensione del servizio | € 500,00 per ogni tratta non coperta | Superiore a 2 eventi | 3 eventi |
Inadempienze sulla regolare tenuta degli automezzi di trasporto e ritardi nell’applicazione del piano di manutenzione degli automezzi e nei programmi di sanificazione | € 200,00 a evento | Superiore a 3 eventi | 5 eventi |
Mancato rispetto dei tempi per la sostituzione del personale entro il termine fissato dall’ASL Roma 1; Mancata comunicazione delle variazioni di personale nei tempi stabiliti dalla ASl | € 500,00 a evento € 200,00 a evento | Superiore a 3 eventi Superiore a 3 eventi | 5 eventi 5 eventi |
Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'ASL Roma 1 per cause di forza maggiore non imputabili all’Impresa. L'eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione di una penalità di importo raddoppiato, secondo le modalità indicate nella "Tabella delle penalità" sopra indicata. Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce "Massimo di inadempienze consentite" è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno. In caso di interruzione del servizio la ASL Roma 1, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’Impresa abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL Roma 1 in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta per mezzo pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dall’Impresa nonché delle ragioni per cui la ASL Roma 1 ritiene di disattenderle.
Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice comunicazione scritta del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale.
ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’Impresa non adempia in tutto o in parte agli obblighi illustrati nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell’ASL Roma 1 risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.
La ASL Roma 1 si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
c) mancata stipulazione di polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al presente capitolato;
d) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
e) grave inadempimento contrattuale;
f) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alle misure riportate nella tabella delle penalità;
g) fallimento dell’Impresa;
h) subappalto non espressamente autorizzato;
i) cessione totale o parziale del contratto;
j) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; qualora l’ammontare delle penali applicate all’appaltatore abbia superato il 10% del valore del contratto.
k) mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m. e i., in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge.
l) mancata stipula delle polizze assicurative;
m)intervenuta Convenzione Consip e/o gara centralizzata da parte della Regione Lazio, avente identico oggetto del contratto.
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante pec, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. La medesima sarà tenuta in tal caso a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l’Impresa dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova Impresa aggiudicataria dell’appalto.
Per tutta la durata del contratto sarà costantemente verificata la qualità del servizio che dovrà essere conforme a quanto richiesto nel presente capitolato e a quanto indicato nell’offerta della Impresa aggiudicataria. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti. In caso di risoluzione del contratto per colpa, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.
ART. 9 ASSICURAZIONE
L’ ASL Roma 1 è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovesse accadere a terzi od al personale dell’Impresa nell’esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto sottoscritto.
L’Impresa risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili direttamente od indirettamente ad essa od ai suoi dipendenti. L’Impresa del servizio di cui trattasi, dovrà comprovare di essere in possesso di garanzia a copertura del rischio di responsabilità civile per danno a terzi causato da negligenza e/o errori professionali dei propri dipendenti, con specificazione della Compagnia e del massimale assicurativo, che non potrà essere inferiore ad €. 3.000.000,00 (tremilioni,00).
ART. 10 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo aggiudicato, IVA esclusa riferito all'intero periodo di appalto e versata a garanzia del servizio, deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della ASL. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'ASL Roma 1 per conto della ditta inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso che l'ASL Roma 1 lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.
L'Impresa è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'ASL Roma 1 a integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASL Roma 1 che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 11 PREZZO
Il prezzo formulato in sede di aggiudicazione s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, malgrado le eventuali variazioni che potessero comunque verificarsi durante il suo corso.
I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese ed oneri accessori e necessari per effettuare il servizio in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato, inclusi gli oneri di natura fiscale, esclusa l'I.V.A. che sarà indicata in fattura a norma di Legge.
ART. 12 FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO
Al termine di ciascun mese solare, l’Impresa dovrà presentare alla ASL Roma 1 Borgo S. Spirito n.3 -00193- Roma la fattura relativa al servizio di che trattasi, redatta in base al canone contrattuale. Le fatture saranno rimesse all'UOC Contabilità e Bilancio dalla UOC Logistica e Patrimonio, previa verifica del regolare svolgimento del servizio da parte del direttore dell’esecuzione del Contratto, che ne dispone la liquidazione del relativo importo. In sede di liquidazione del canone saranno detratte, previa comunicazione, le eventuali penali applicate. In caso di fatture irregolari, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'ASL Roma 1.
ART. 13 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 c. 8 della Legge 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Aggiudicataria, in caso di subappalto, si impegna dare immediata comunicazione all’ASL Roma 1 ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi della citata normativa, l’Impresa dovrà comunicare a all’ASL Roma 1 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alle forniture pubbliche di servizi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n.
136 del 13.08.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture che verranno emesse per l'espletamento del servizio dovranno riportare il seguente numero di CIG della gara (lotto).
ART. 14 ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE
L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
ART. 15 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto ai sensi ed in conformità a quanto previsto all’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che qualora l’Impresa aggiudicataria non si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Fatto salvo il disposto di cui all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l’ASL Roma 1 non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’ASL Roma 1, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
È esclusa la cessione del credito, derivante dal presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1. E’ vietata la cessione del contratto. L’Impresa è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.