CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
tra
La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS (nel seguito “AIRC”), con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx
x. 00, rappresentata per la firma della presente convenzione dal suo Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano, il 13 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede,
e
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR), in qualità di istituzione ospitante i progetti di ricerca finanziati da AIRC, avente sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato da suo Legale Rappresentante Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Pisa, il 16 settembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede,
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”
PREMESSO CHE
1. AIRC è un ente del terzo settore di diritto privato statutariamente volto a provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare, al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate alla formazione di giovani ricercatori, medici oncologi, inclusa la formazione universitaria e post- universitaria, attraverso l’erogazione di contributi liberali.
2. Il CNR è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, non economica, oncologica o di interesse oncologico e soddisfa i requisiti previsti per la “Hosting Istitution” indicati nei bandi AIRC. Per Organismo di Ricerca si intende un’entità (ad esempio, università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca non economica. Gli eventuali utili derivanti dall’attività di ricerca non economica devono essere reinvestiti in attività di ricerca non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
3. AIRC persegue il proprio scopo statutario attraverso la promozione e l’organizzazione di iniziative di raccolta fondi e attraverso i contributi del 5 per mille che le persone fisiche destinano ad AIRC attraverso le dichiarazioni fiscali dei redditi. L’entità della raccolta annuale di fondi e la possibilità per i contribuenti di devolvere il 5 per mille possono variare di anno in anno.
4. AIRC e l’Istituzione condividono l’interesse a rendere il cancro sempre più curabile. Si auspica quindi che l’Istituzione collabori alle iniziative di raccolta fondi promosse da AIRC, ove possibile, partecipando ad iniziative di comunicazione, mettendo a disposizione spazi e favorendo la partecipazione del proprio personale a tali iniziative.
5. AIRC pubblica ogni anno bandi diretti a finanziare progetti di ricerca presentati dai ricercatori affiliati a istituzioni di ricerca italiane aventi i requisiti dell’Organismo di Ricerca, così come definito al punto
2. Dette istituzioni svolgono attività di ricerca scientifica in campo oncologico con propria organizzazione di beni e servizi che mettono a disposizione dei ricercatori che hanno presentato i progetti di ricerca in risposta ai bandi emessi da AIRC.
6. Le richieste di contributo finanziario presentate ad AIRC dai ricercatori sono valutate tramite il metodo internazionale del peer review o valutazione da parte di pari: ogni progetto è sottoposto al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali revisori sono parte di un gruppo di oltre 600 esperti internazionali o sono membri del Comitato tecnico scientifico AIRC, e sono scelti per la loro expertise in campo oncologico.
7. Dal giudizio dei revisori emerge una graduatoria scientifica di merito dei progetti. In base a tale graduatoria la Direzione scientifica propone al Consiglio di Amministrazione di AIRC di deliberare il finanziamento dei progetti selezionati come meritevoli e delle richieste di rinnovo dei progetti in corso, scientificamente approvati negli anni precedenti. Il Consiglio di Amministrazione verifica la disponibilità finanziarie e delibera i finanziamenti.
8. AIRC, dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione, invia a ogni ricercatore selezionato (di seguito anche “P.I.” ossia Principal Investigator) e al CNR una lettera con cui comunica l’assegnazione dei fondi ai singoli progetti, con indicato l’importo del contributo finanziario attribuito, le modalità di erogazione e ogni altro elemento utile per un corretto svolgimento della ricerca sul piano amministrativo e contabile.
Il ricercatore selezionato, congiuntamente al CNR a seguito dell’approvazione del progetto, inviano ad AIRC una comunicazione di accettazione del contributo con la quale confermano, ciascuno per la
parte di propria competenza, la volontà di assumere su di sé gli obblighi indicati nella presente convenzione, nel bando di riferimento, nonché nelle Istruzioni per la gestione amministrativa del grant assegnato.
9. L’erogazione del contributo avviene su base annuale e in tranches anticipate sia per quanto attiene al contributo riferito alla prima annualità, sia per quanto riguarda le annualità successive il cui finanziamento è comunque condizionato alle disponibilità economiche in capo ad AIRC e al corretto espletamento delle procedure di rinnovo gravanti in capo al P.I. ed al CNR. In caso di rinnovo si applica quanto previsto alla precedente premessa 8.
10. Le Parti intendono quindi regolare i reciproci impegni derivanti dall’assegnazione dei contributi finanziari.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO
quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto
1. La presente convenzione disciplina la regolamentazione degli impegni che gravano in capo alle Parti a seguito dell’erogazione del contributo finanziario di AIRC ad un progetto di ricerca oncologica presentato da un ricercatore, selezionato con le modalità indicate nelle premesse ed ospitato dall’Istituzione.
2. Le Parti danno atto di condividere l’interesse a rendere il cancro sempre più curabile e convengono l’assenza di controprestazioni a favore di AIRC a fronte del contributo erogato.
Art. 3 – Presupposti e regole per l’erogazione del contributo finanziario
Il CNR prende atto ed accetta le seguenti condizioni:
(i) i progetti finanziati da AIRC sono condotti dai ricercatori selezionati in base alla procedura descritta nelle premesse; tali ricercatori (d’ora in poi “il/i P.I.”) sono gli unici responsabili sul piano scientifico della conduzione della ricerca e perciò gli unici referenti sul piano scientifico di AIRC;
(ii) il P.I. è l’unico responsabile dell’allocazione del budget, su cui deve poter operare con indipendenza per perseguire gli obiettivi del progetto, per esempio decidendo in autonomia i criteri di selezione del personale del progetto, i materiali e i reagenti da acquistare, etc .
(iii) congiuntamente al P.I., il CNR vigila sulla corretta gestione amministrativa del progetto e del relativo finanziamento;
(iv) il P.I. svolge il progetto selezionato presso l’Istituzione cui è affiliato utilizzando il complesso di beni e servizi (staff, apparecchiature, locali, infrastrutture, ecc.) messo a disposizione dal CNR medesimo, nei termini indicati nel progetto approvato;
(v) il contributo destinato a ciascun progetto è erogato da AIRC anticipatamente e su base annuale, secondo tranches deliberate di anno in anno. La tranche relativa all’annualità di progetto deliberata da AIRC è erogata previa sottoscrizione da parte del P.I. e del CNR della lettera di accettazione del finanziamento stesso che AIRC, come indicato alla premessa 7, invierà e/o renderà disponibile nell’apposita area riservata presente sul sito internet xxx.xxxx.xx. L’accredito delle successive tranches è, invece, condizionato all’espletamento delle procedure di rinnovo entro i termini indicati dal bando o comunque comunicati da AIRC; conformemente a quanto previsto dal bando, l’attribuzione delle tranches successive alla prima è altresì condizionata alla disponibilità in capo ad AIRC delle relative somme e al rispetto da parte del P.I. e dell’Istituzione dei rispettivi impegni e obblighi;
(vi) i contributi liberali erogati da AIRC dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della ricerca coordinata dal P.I., secondo quanto previsto da ogni singolo bando e descritto nel progetto stesso; i fondi non possono essere utilizzati per altri scopi.
Art. 4 – Regime dei contributi finanziari concessi da AIRC
1. Il P.I. e il CNR sono tenuti a gestire i contributi erogati anticipatamente da AIRC nel rispetto delle regole fissate dal bando e dalle Istruzioni per la gestione amministrativa del grant assegnato ai progetti di ricerca fornite da AIRC (di seguito “le Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati”).
2. L’erogazione del contributo finanziario di AIRC avverrà nei limiti dell’importo deliberato annualmente.
3. Xxxxx potrà essere imputato ad AIRC qualora la stessa si trovi nell’impossibilità di erogare il contributo per le annualità successive a quella deliberata.
4. Eventuali maggiori costi, incorsi nello svolgimento del progetto, non saranno sostenuti da AIRC.
5. I costi ammissibili sono indicati nei bandi, nelle AIRC Grant Management Guidelines e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati. I costi non previsti dal bando e nei suddetti documenti o riferiti ad attività vietate dalla normativa, non saranno finanziabili da AIRC.
6. L’importo deliberato per l’annualità in corso costituisce un’anticipazione dei costi che saranno sostenuti per lo svolgimento del progetto. Qualora il rendiconto di spesa (Administrative Report da presentare annualmente), dovesse differire dall’importo del contributo erogato, AIRC potrà richiedere la restituzione dei fondi non giustificati e non spesi.
7. Resta inteso che, ove il contributo finanziario venisse utilizzato per scopi diversi da quelli indicati al precedente art. 3, o non venisse o non potesse venire comunque - per qualunque motivo, ivi compresa la sottoposizione dell’Istituzione a procedura concorsuale - utilizzato o rendicontato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati, AIRC potrà
chiedere la restituzione di quanto già erogato, se non adeguatamente rendicontato, e rifiutare di procedere ad ulteriori erogazioni oppure, a suo insindacabile giudizio, erogare diversamente il contributo, chiedere supplementi di rendicontazione o domandare una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo e durata pari all’annualità di progetto.
8. È altresì obbligo dell’Istituzione restituire ad AIRC gli importi che dovessero essere oggetto di recupero, totale o parziale, anche da parte dei Ministeri di provenienza, qualora il progetto sia finanziato con fondi 5 per mille e siano rilevate omissioni o irregolarità nella rendicontazione.
Art. 5 – Proprietà intellettuale
1. I contributi erogati da AIRC potranno essere utilizzati per coprire i costi necessari per la richiesta di brevetto europeo, ma non per estendere l’efficacia di tali brevetti oltre i confini dell’Unione europea.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi agli esiti della ricerca finanziata da AIRC spetteranno al P.I. e all’Istituzione in base ai loro reciproci accordi o alla legge.
3. Resta fermo l’impegno dell’Istituzione a garantire ad AIRC la dovuta visibilità, dando atto del suo contributo finanziario in ogni dichiarazione pubblica sulla ricerca e i suoi esiti anche parziali, come anche nel caso in cui siano acquistati macchinari o altre attrezzature.
Art. 6 – Obbligo di rendicontazione
1. Il CNR si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati.
2. AIRC ha facoltà in qualsiasi momento di richiedere rendiconti finanziari parziali e di eseguire audit, direttamente o attraverso professionisti abilitati per verificare la corretta gestione finanziaria del progetto e l’ammontare delle spese ammissibili sostenute.
3. Qualora, dalla documentazione prodotta o dalle verifiche eseguite, si appuri l’esistenza di irregolarità o il venir meno dei requisiti prescritti dal singolo bando, AIRC ha facoltà di revocare il contributo deliberato prendendo ogni opportuna decisione, secondo quanto previsto al precedente art. 4, commi 7 e 8 e nella Procedura di controllo della rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca.
Art. 7 – Diritto d’accesso alle strutture di ricerca
AIRC si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento i necessari controlli scientifici e amministrativi sul corretto svolgimento dell’attività e di visitare i laboratori nei quali si svolge la ricerca, richiedendo la documentazione afferente al progetto finanziato oggetto di controllo.
Art. 8 – Responsabilità
1. Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto è a carico del P.I., che ne è il responsabile scientifico, e dell’Istituzione ospitante.
2. Il progetto sarà condotto nel rispetto della deontologia professionale e della pertinente normativa, in particolare quella in materia assicurativa, previdenziale, di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e garantendone la corretta gestione anche sul piano bioetico in caso di attività di ricerca e sperimentazione nell’uomo e negli animali. AIRC si riserva di richiedere copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in qualunque momento nel corso del progetto e nei dieci anni successivi alla sua conclusione.
3. AIRC resterà estranea ad ogni rapporto con terzi, siano essi personale dipendente, creditori, collaboratori interni o esterni, fornitori, eventuali volontari e/o pazienti o altri ancora, che possa originarsi dall’esecuzione della ricerca finanziata. AIRC resterà altresì estranea a ogni responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse con il progetto.
4. Il P.I. e l’Istituzione ospitante si impegnano a tenere AIRC indenne e manlevata da costi, oneri, risarcimenti e spese, ivi comprese quelle legali, che possano derivare dall'inadempimento all'obbligo di rendicontazione o dalla presenza di irregolarità nella rendicontazione stessa.
Art. 9 – Tempistica
1. L’Istituzione si impegna a rendere disponibili al P.I. i fondi erogati da AIRC entro il termine di 30 giorni dal relativo accredito.
2. Il progetto deve essere svolto nel rispetto dei tempi indicati nel bando, nella domanda di finanziamento presentata ad AIRC, nella lettera di assegnazione e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati.
3. Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei contratti con i membri dello staff di progetto, per i quali sia stato richiesto il sostegno finanziario nell’ambito del budget, dovranno essere attivate con la massima tempestività. Il reclutamento di tale personale sarà effettuato dall’Istituzione in accordo con il P.I., che dovrà avere autonomia e indipendenza nello stabilire i criteri di reclutamento, e secondo le modalità che saranno capaci di assicurare al meglio anche gli interessi economici del citato personale.
4. Con riferimento all’espletamento delle suddette procedure di reclutamento, le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione hanno inteso adempiere anche agli obblighi di convenzionamento prescritti dalla vigente legislazione in materia di finanziamento esterno del personale.
Art. 10 – Comunicazioni e obblighi di informativa in caso di sopravvenienze
1. Le domande di modifica e le comunicazioni previste dalla convenzione possono essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxx.xxx.xx, se indirizzate ad AIRC, possono essere inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: xxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxx.xx.
2. Il conto bancario dell’Istituzione sul quale devono essere effettuati tutti i pagamenti relativi a finanziamenti di progetti AIRC è il seguente:
Intestatario del conto: Consiglio Nazionale delle Ricerche Nome della banca: Banca Nazionale del Lavoro
Agenzia: presso sede CNR
Indirizzo Banca: P. le Xxxx Xxxx n. 7
IBAN: IT.75.N.01005.03392.000000218150
3. Le suddette coordinate dovranno essere altresì indicate nella lettera di accettazione di cui alla premessa 8 che dovrà essere compilata e firmata digitalmente, per ogni singolo contributo, dal P.I. e dal rappresentante legale del CNR.
Il P.I. e l’Istituzione sono tenuti a informare immediatamente AIRC di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del programma, in particolare di qualunque variazione del ruolo del P.I. nell’Istituzione o suo trasferimento.
In caso di trasferimento del P.I., quest’ultimo potrà richiedere di trasferire il progetto presso altro Istituto del CNR; la trasferibilità del progetto è però subordinata all’approvazione di AIRC, che dovrà verificare che l’Istituto del CNR soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando dal punto di vista amministrativo ed abbia le infrastrutture, la casistica e le competenze necessarie per consentire il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista scientifico.
Qualora i requisiti descritti non risultino soddisfatti, AIRC si riserva il diritto di concordare con l’Istituzione e il P.I. differenti modalità di prosecuzione del progetto o di terminarlo.
Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente ad AIRC le eventuali modifiche incorse nell’assetto societario (per esempio, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, l’insorgenza di procedure concorsuali, cessazione dell’attività) o qualunque altra variazione o evento che possa pregiudicare l’affidabilità economico-finanziaria dell’Istituzione.
4. Ogni anno, a seguito della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, AIRC invierà al CNR una lettera in cui saranno elencati i progetti attivi presso l’Istituzione che sono soggetti alla presente convenzione.
Art. 11 – Spese di registrazione della presente Convenzione
Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell’articolo 1, comma 354, della legge 266 del 23/12/2005 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Art. 12 – Portata normativa della presente Convenzione
1. Il presente accordo integra e non sostituisce i reciproci impegni derivanti dal bando (Call for proposals) e dalla relativa candidatura (Application).
2. Ogni eventuale e ulteriore intesa diretta ad integrare e/o modificare le clausole della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto.
Art. 13 – Indifferenza degli atti di tolleranza
1. La tolleranza di un’inadempienza rappresenta un’eccezione, non comporta una deroga definitiva alle regole contenute nella presente convenzione o nei documenti in essa citati.
2. I diritti derivanti dalla presente convenzione possono essere fatti valere in qualsiasi momento.
Art. 14 – Entrata in vigore della convenzione e durata dei progetti
1. La presente convenzione avrà efficacia quinquennale a far tempo dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto scritto tra le Parti.
2. L’assegnazione di ogni contributo in esito alla procedura selettiva descritta nelle premesse genera un autonomo rapporto di finanziamento che è integralmente soggetto alle prescrizioni della presente convenzione. Con riferimento a ciascun rapporto sorto nel suddetto periodo di efficacia ivi compresi i rinnovi annuali del finanziamento assegnato, la convenzione continuerà ad avere effetti fino a quando non si saranno estinte tutte le obbligazioni assunte dalle Parti e non saranno stati effettuati i controlli da parte dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza sull’utilizzo dei fondi derivanti dalla ripartizione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le verifiche amministrative contabili.
3. La presente convenzione sarà comunque valida ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti.
4. Quanto stabilito dalla presente convenzione si applica anche ai progetti in essere al momento della sua sottoscrizione.
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali.
Le parti si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati ed in particolare il regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Le parti si impegnano ad ottenere tutti i consensi necessari per la trasmissione di dati personali a parti terze per la durata e gli scopi della presente convenzione.
In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad assicurare:
• che è stata messa in atto una procedura per valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, in particolar modo per evitare il trattamento non autorizzato o illegale dei dati o per evitare lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento di dati sensibili;
• che tutto il personale che ha accesso ai dati o al loro trattamento è obbligato a considerare e trattare i dati come confidenziali;
• che i dati personali non verranno trasmessi al di fuori dell’Area Economica Europea a meno che non vengano rispettate le norme del regolamento sulla protezione dei dati;
• di collaborare per rispondere ad eventuali domande da parte dell’interessato che fornisce i dati e ad assicurare il rispetto dei termini di legge per quanto riguarda la sicurezza, notifiche di eventuali violazioni, valutazione dell’impatto e consultazioni con l’Autorità di Sorveglianza o di controllo;
• di notificare all’altra parte eventuali violazioni;
• di distruggere le copie del presente contratto entro i termini indicati dal Codice Civile;
• di mantenere una completa ed accurata raccolta di dati ed informazioni atte a dimostrare il rispetto di questa clausola;
• di non trasferire i dati a terzi senza l’autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Inoltre, i dati personali necessari per dare esecuzione agli accordi esistenti possono essere condivisi
• con i fornitori che le Parti utilizzano nello sviluppo e gestione delle attività previste dall’Accordo
• con i Revisori che possono svolgere attività di controllo
• con eventuali cofinanziatori (istituzioni quali Ministeri e UE, donatori che abbiano effettuato donazioni finalizzate, tribunale e famiglie di chi ha effettuati lasciti).
Resta inteso che le informazioni relative al progetto sono pubblicate sul sito di AIRC e possono condivise con i partner aderenti a ICRP.
I dati identificativi, di recapito e relativi all’attività del ricercatore, con il suo consenso, possono essere condivise con incaricati AIRC per il coinvolgimento del ricercatore in attività istituzionali e campagne di raccolta fondi.
Art. 16 – Risoluzione delle controversie e Legge applicabile
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall’interpretazione della presente convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge italiana. Se quanto stabilito al comma precedente non risultasse sufficiente a risolvere la vertenza, le Parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dalla presente convenzione o in relazione alla stessa.
2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Milano.
Articolo 17 – Sottoscrizione e Bollo
1. Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.
2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale a cura dell’Istituzione ospitante. L’istituzione con nota scritta chiederà ad AIRC il rimborso della quota di spettanza.
Art. 18 – Documenti che integrano la presente convenzione
1. Con riferimento ad ogni singolo rapporto di finanziamento, gli impegni tra le Parti sono disciplinati oltre che dalla presente convenzione anche dalla documentazione relativa ad ogni singolo progetto di ricerca, ossia il Bando, l’Application, la Lettera di Assegnazione, l’Accettazione del grant, le Istruzioni per la gestione amministrativa del grant o per la compilazione dei Reports e la Procedura di controllo della rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca.
2. I progetti dovranno essere condotti in conformità alle policies per la conduzione della ricerca pubblicate da AIRC, in particolare l’Istituzione conferma di ottemperare alle Policy sull’Integrità nella ricerca e sul Conflitto di Interesse pubblicate da AIRC (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx/Xxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx). L’accettazione del grant definisce le responsabilità dell’Istituzione nei confronti del P.I. e del singolo progetto.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
Il Presidente irmato digitalmente da: XXXXXX XXXXXX xxx: 20/06/2022 14:23:35 Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | La Presidente Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx |
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