CONTRATTO di SERVIZIO
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CONTRATTO di SERVIZIO
tra il COMUNE di SELVINO e la AMIAS SERVIZI SRL
- per il servizio di FOGNATURA -
CONTRATTO di SERVIZIO
tra il COMUNE di SELVINO e la AMIAS SERVIZI SRL
- per il Servizio di FOGNATURA -
SOMMARIO
Art. 1 – Stipulazione, riferimenti normativi e deliberativi Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Modalità di espletamento dei Servizi
Art. 4 – Aspetti strategici del rapporto tra Comune/i socio/i e AMIAS Servizi Srl
Art. 5 – Tempi di approvazione
Art. 6 – Aspetti tecnico - operativi del rapporto tra Comune/i socio/i e AMIAS Servizi Srl
Art. 7 – Aspetti economici del rapporto tra Comune/i socio/i e AMIAS Servizi Srl
Art. 8 – Assicurazioni
Art. 9 – Pari opportunità di accesso e diritti degli utenti
Art. 10 – Controlli, verifiche, interventi del/i Comune/i socio/i Art. 11 – Recesso
Art. 12 – Controversie
Art. 13 – Forma dell’atto, spese e tasse
Art. 14 – Decorrenza e durata
Art. 1 * STIPULAZIONE, RIFERIMENTI NORMATIVI E DELIBERATIVI
0. Solo dopo l’assenso della Conferenza dell’Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) di Bergamo.
1. Tra il Comune di SELVINO (C.F. ),
rappresentato da ……………………, e la AMIAS Servizi Srl, rappresentata da …...………………., a ciò rispettivamente autorizzati dalle Delibere n. … del …/…/… del Consiglio Comunale - di Trasformazione con Scissione della Azienda Speciale A.M.I.A.S. in Società - e n. … del
…/…/… del Consiglio di Amministrazione della Società, si
conviene e si stipula il presente Contratto di Servizio.
2. Il presente documento è redatto e sottoscritto ai sensi: della Legge n. 95/1995, del D.Lgs. 286/99, del Testo Unico di riordino della normativa in materia di Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/00, dello Statuto Comunale (di ciascun Comune); da ultimo dal comma 11 dell’art. 113/267/00 e s.m.i. dopo la riforma con l’art. 35 della Legge Finanziaria 2002 n. 448/01.
3. Si fa riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Selvino n. … del …/.../…, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla Trasformazione con procedura semplificata di
A.M.I.A.S. – Azienda Speciale – in AMIAS Servizi Srl ed alla contestuale costituzione, con Scissione del ramo di Azienda Speciale A.M.I.A.S., della AMIAS Infrastrutture Srl.
4. Si fa inoltre riferimento ai Contratti di Servizio stipulati:
- tra il Comune socio e la AMIAS Infrastrutture Srl;
- tra la AMIAS Servizi Srl e la AMIAS Infrastrutture Srl.
- tra il Comune socio e la AMIAS Servizi Srl per i Servizi di Acquedotto ed Energia Elettrica (inclusa la I. Pubblica)
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto trovano applicazione le norme generali e speciali regolanti le materie trattate.
Art. 2 * OGGETTO
1. Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra il Comune di SELVINO e la AMIAS Servizi Srl relativamente alla gestione da parte della stessa, in affidamento dal Comune, dei Servizi di FOGNATURA quale attività INDUSTRIALE ex art. 113, comma 1, come da art. 3 dello Statuto societario
2. Il presente Contratto di Servizio dovrà essere interamente riformulato oppure integrato, e comunque risottoscritto dalle parti qualora, ferme restando le competenze dell’Assemblea della Società (pareri sull’assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati; modificazioni dell’oggetto sociale), il Comune Socio deliberasse:
- la gestione a mezzo della AMIAS Servizi Srl di servizi Fognari, con riferimento a nuovi beni, diversi da quelli di cui all’Allegato C (Impianti Fognari in comodato d’uso gratuito dal Comune) al presente Contratto di Servizio tra Comune Socio e AMIAS Servizi Srl;
- la gestione a mezzo della AMIAS Servizi Srl di servizi diversi da quelli sopra indicati purché di tipo INDUSTRIALE ex I comma art. 113/267/00 + 35/448/01;
- la gestione, attraverso altre forme, di servizi già svolti dalla AMIAS Servizi Srl.
Art. 3 * MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
1. I servizi di cui all’art. 2, c. 1 possono essere gestiti dalla
Società attraverso:
a) le proprie risorse umane e materiali;
b) il ricorso a risorse umane e materiali di terzi, mediante contratti di: appalto, consulenza, lavoro interinale e di ogni altra fattispecie consentita, nel rispetto della normativa vigente.
2. Indipendentemente dall’esercizio in forma diretta o indiretta di fasi di attività da parte della Società, rimane in ogni caso in capo a quest’ultima la responsabilità della qualità, dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità dei servizi gestiti.
Art. 4 * ASPETTI STRATEGICI DEL RAPPORTO TRA COMUNE SOCIO E AMIAS SERVIZI SRL
1. Gli aspetti strategici del rapporto tra AMIAS Servizi Srl e Comune, nel rispetto degli equilibri economici, attengono:
• la definizione degli obiettivi qualitativi di interesse collettivo e nel rapporto con gli utenti della Fognatura civica, da perseguirsi da parte della Società nel corso della gestione;
• la definizione dei programmi degli investimenti per la gestione della AMIAS Servizi Srl e da realizzarsi da parte della Società stessa, per conto del Comune medesimo, atteso che, per le proprie immobilizzazioni operative, la AMIAS Servizi Srl provvede con mezzi propri o dei Soci;
• la definizione dei programmi degli investimenti del Comune in reti, impianti ed altre dotazioni Fognarie di proprietà della stessa Amministrazione Civica e da realizzarsi da parte della AMIAS Servizi Srl, secondo le modalità stabilite di volta in volta con apposite Convenzioni di estendimento R/I/D in forza del presente Contratto di Servizio fra il Comune e la AMIAS Servizi Srl;
• tali investimenti di estensione o sviluppo rete, saranno finanziati con propri fondi (o da mutui) del/dal Comune, contro Fatturazione della Società a S.A.L. intermedi ed a completa esecuzione dell’opera. A pagamento avvenuto gli stessi X/X/X xxxxxxx in Proprietà al Comune che li affida in Comodato d’uso gratuito alla Società, con apposito, suplettivo Verbale di Consistenza
• la verifica di realizzazione di detti obiettivi e programmi;
• la materia tariffaria;
• i contributi in conto esercizio dovuti eventualmente dai
(singoli) Comuni per fasi del Servizio Fognario semmai gestite dalla Società non per tutti i Comuni soci affidanti i servizi;
• i contributi in conto esercizio a fronte di Costi Sociali od
impropri, di cui all’art. 7, comma 5, dopo.
2. Gli aspetti strategici sono regolati attraverso:
a) le previsioni dello Statuto della Società;
b) gli indirizzi assembleari,
c) il Piano pluriennale degli Investimenti (e relativi mezzi di finanziamento) in: Dotazioni operative di Cespiti per la gestione Fognaria della AMIAS Servizi Srl;
d) il Piano pluriennale degli Investimenti (e relativi mezzi di finanziamento) in: Reti, Impianti ed altre Dotazioni di Fognatura di proprietà del Comune e semmai da realizzarsi da parte della AMIAS Servizi Srl, di cui al quarto items (•)del precedente comma 1;
e) le decisioni in materia tariffaria, su indirizzo assembleare e deliberazione del Consiglio d’Amministrazione della AMIAS Servizi Srl (si veda al proposito il seguente art. 7,
c. 3), di concerto con l’Amministrazione Comunale.
f) le decisioni in materia di contributi d’esercizio richiesti a (singoli) Comuni, come da art. 4, c. 1, ultimo punto (si veda al proposito il seguente art. 7, c. 4).
Art. 5 * TEMPI DI APPROVAZIONE
Ai fini dell’utile recepimento, nei bilanci comunali di previsione, di quanto indicato all’art. 4, c. 2, punto c), d), e), f), le relative decisioni societarie sono prese entro il ……………… di ogni anno per l’esercizio successivo.
Art. 6 * ASPETTI TECNICO-OPERATIVI DEL RAPPORTO TRA COMUNE SOCIO E AMIAS SERVIZI SRL
1. L’utilizzo, da parte della AMIAS Servizi Srl, degli impianti
operativi ad essa attribuiti in proprietà in sede di Scissione di
A.M.I.A.S. (impianti già a Bilancio A.M.I.A.S.), nonché di quelli successivamente acquisiti, è strettamente correlato al permanere in capo alla Società dell’affidamento, da parte dei Comuni, della gestione del Servizio Fognario come da art. 3 dello Statuto, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 (rispetto agli impianti in questione si rinvia all’Allegato F ed al successivo art. 7, c. 1); da ultimo come previsto dai commi 2 et 13 del novellato art. 113 T.U.E.L. con le modifiche dell’art. 35/448/01 Legge Finanziaria 2002 e dal suo comma IX.
2. Il venir meno dell’affidamento di cui al precedente comma 1 comporta l’immediato termine dell’utilizzo degli Impianti, Reti e Dotazioni da parte della AMIAS Servizi Srl sia propri che affidati in Comodato gratuito dal Comune, anche prima della scadenza di cui all’art. 14.
3. La Società, relativamente agli impianti ed ai beni di cui al precedente comma 1, mantiene il funzionamento e l’idoneità anche tecnologica dei medesimi, atta allo svolgimento regolare del Servizio Fognario.
4. Oltre al caso di cui al presente Contratto di Servizio tra il Comune e la Società, la AMIAS Servizi Srl può essere affidataria da terzi di beni immobili e mobili, a fronte di partecipazione a gare, o a qualsiasi altro titolo previsto dalla normativa vigente.
5. La Società si impegna a collaborare con il/i Comune/i, in relazione all’attività caratteristica svolta dalla stessa, per approntare ogni documentazione tecnico-economica a qualsiasi fine, e ad assistere il/i Comune/i stesso/i nelle sedi in cui l’esperienza e la conoscenza proprie della Società
risultassero utili, a fronte di compenso da concordare di volta in volta.
6. La Società s’impegna alla rilevazione di informazioni elementari per (singolo) Comune, in relazione a dati - obiettivo di sintesi (standard) di qualità, quantità e tempi dei servizi resi, da definirsi congiuntamente tra il/i Comune/i e la Società. A condivisa ed avvenuta definizione degli standards, le rilevazioni e le determinazioni a consuntivo, nonché i confronti con gli stessi, sono effettuati dalla Società ed allegati al suo Bilancio d’esercizio.
Art. 7 * ASPETTI ECONOMICI DEL RAPPORTO TRA COMUNE SOCIO E AMIAS SERVIZI SRL
1. Alla sottoscrizione del presente contratto di servizio, la Società è proprietaria degli immobilizzi tecnici operativi (già iscritti a bilancio A.M.I.A.S.) esposti nell’allegato F per la svolta attività a carattere INDUSTRIALE di Fognatura.
2. La AMIAS Servizi Srl non deve al Comune alcun interesse o canone per l’utilizzo dei beni di capitale fisso, di tipo operativo, già di proprietà dell’Azienda Speciale A.M.I.A.S.; né per la Concessione dell’uso di Reti/Impianti/Dotazioni per la Gestione Industriale ed Utenziale delle Fognature: operata in comodato gratuito.
Al termine del presente contratto, sono restituiti ai soci della AMIAS Servizi Srl in forma fisica e/o con eventuali conguagli in denaro, con riferimento al valore netto contabile, nelle percentuali di composizione del capitale sociale alla scadenza dello stesso:
- i beni di cui all’Allegato F (cespiti operativi);
- i beni (operativi) originariamente di proprietà comunale, e successivamente conferiti a titolo di capitale sociale in proprietà o concessione.
Al termine del contratto, sono altresì restituiti nella disponibilità del Comune i beni strumentali di Fognatura di
cui al periodo precedente, ossia: Reti/Impianti/Dotazioni – (dallo stesso già acquistati) e affidati in esercizio alla AMIAS Servizi Srl. Saranno invece acquistati dal Comune - al costo sino ad allora sostenuto dalla AMIAS Servizi Srl - i beni in costruzione per lavori, affidati dal Comune alla Società stessa.
Alla cessazione del contratto, i beni – operativi ed/od strumentali alla Gestione del Servizio Fognario - messi a disposizione della AMIAS Servizi Srl da parte dei soci, in comodato non oneroso od a qualsiasi altro titolo gratuito: tornano, nel rispetto della normativa vigente, nella disponibilità del socio affidante.
3. Con riferimento all’art. 4, c. 2, ciascun Comune è tenuto a recepire nei propri bilanci in conto capitale gli eventuali aumenti di Capitale Sociale e gli altri interventi finanziari previsti all’interno del Piano; ciascun Comune è tenuto inoltre a recepire le decisioni societarie in materia tariffaria.
4. Ancora con riferimento all’art. 4, c. 2, i contributi in conto esercizio dovuti eventualmente dai (singoli) Comuni, per fasi del servizio Fognario gestite dalla Società non per tutti i Comuni soci affidanti i servizi del Ciclo Idrico Integrato, sono deliberati dal Consiglio d’Amministrazione in ambito di budget societario, e comunicati formalmente ai singoli Comuni in tempo utile per l’inserimento nel bilancio preventivo comunale. Sono fatte salve le determinazioni definitive in sede di successiva approvazione dei bilanci d’esercizio della Società.
5. Un contributo comunale d’esercizio è dovuto, nella misura da concordare fra il Comune e la Società, anche in corso d’esercizio, qualora il Comune imponga alla Società oneri sociali o impropri.
6. Fatti salvi gli obblighi previsti dal Codice Civile, non vi è onere immediato per il/i Comune/i socio/i di copertura di eventuali Perdite d’esercizio.
7. In caso di manifesto pericolo, o d’impossibilità di svolgimento regolare del Servizio Fognario, anche in deroga rispetto alle previsioni di cui all’art. 4:
- il singolo Comune può prescrivere alla Società la realizzazione di specifici interventi di manutenzione straordinaria, che la Società effettuerà senza indugio;
- in caso di inerzia, il Comune può eseguire direttamente gli interventi, addebitando alla Società la relativa spesa.
Art. 8 * ASSICURAZIONI
1. Il singolo Comune provvede a proprie spese alle assicurazioni degli immobili ed impianti non conferiti a titolo di proprietà alla Società, ma affidatile in Concessione d’uso di Comodato gratuito, contro i danni da incendio, fulmini, scoppio; per i beni di proprietà societaria, provvede la Società.
2. La Società è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi ed a cose, direttamente o indirettamente, mantenendo indenni il/i Comune/i da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibili alla conduzione delle strutture ed ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio. Essa deve perciò provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T., oltre alle assicurazioni previste per legge ed a tutte le coperture assicurative che non siano di stretta competenza del Comune in quanto proprietario dei beni, con massimali adeguati.
3. La Società risponde del comportamento dei suoi dipendenti, sia per l’esecuzione del servizio, sia nei riguardi di terzi. Nei confronti dei dipendenti, la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ex X.Xxx. 626/1994, D.Lgs. 242/1996 e s.i. ed in materia assistenziale e previdenziale.
Art. 9 * PARI OPPORTUNITA’ DI ACCESSO E DIRITTI
DEGLI UTENTI
La Società si impegna a promulgare e pubblicizzare Carte dei Servizi (per ciascuno dei servizi gestiti), ai fini della definizione nel merito dei rapporti con gli Utenti.
In termini generali, la Società uniforma l’erogazione dei servizi
ai seguenti principi:
1) Eguaglianza;
2) Imparzialità;
3) Continuità;
4) Partecipazione.
Circa il punto 1), le regole relative ai rapporti tra Utenti e Società ed all’accesso ai servizi sono uguali per tutti gli Utenti; nessuna distinzione o ingiustificata discriminazione nell’erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi relativi a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche.
Per il punto 2), i comportamenti del personale della Società devono essere ispirati ad obiettività, giustizia, imparzialità, anche nell’interpretazione delle condizioni generali e specifiche di erogazione.
Concernemente al punto 3), l’erogazione dei servizi, nell’ambito delle normative di settore, dev’essere continua, regolare, senza interruzioni; i casi di funzionamento non regolare e d’interruzioni debbono essere espressamente previsti nelle Carte dei Servizi; la Società adotta misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile.
Riguardo al punto 4), la partecipazione dei cittadini e degli Utenti alla definizione ed alla prestazione dei servizi è garantita, compatibilmente con le caratteristiche modalità di erogazione degli stessi. L’Utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano, secondo le modalità della Legge 241/90, e può produrre memorie, documenti,
osservazioni, suggerimenti per il miglioramento dell’erogazione, nel rispetto di quanto previsto dalle Carte dei Servizi. La Società dà riscontro all’Utente circa le segnalazioni proposte, e ne acquisisce periodicamente e sistematicamente la valutazione di qualità del servizio prestato.
La AMIAS Servizi Srl si fa carico di quanto ai commi precedenti del presente articolo, anche per quanto potesse riguardare direttamente beni e rapporti di cui la AMIAS Infrastrutture Srl fosse titolare.
Art. 10 * CONTROLLI, VERIFICHE E INTERVENTI DEI COMUNI SOCI
1. I Comuni soci possono effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali utilizzati dalla Società e nei luoghi in cui venga svolto il servizio o qualunque attività connessa.
2. In occasione delle ispezioni, i Comuni possono effettuare ogni operazione conoscitiva agli effetti dell’attività svolta, avvalendosi di personale esperto, anche esterno alla struttura comunale.
3. La Società presta ai Comuni ogni collaborazione per le attività sopra indicate, compatibilmente con la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi agli Utenti.
4. La Società sarà preventivamente invitata a partecipare alle attività di controllo sopra esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili.
5. Sono fatti salvi, in ogni caso, i poteri autoritativi del Comune, qualora intervengano esigenze di pubblico interesse.
Art. 11 * RECESSO
1. Qualora il servizio non fosse svolto regolarmente dalla Società per causa imputabile alla stessa, o qualora questa non osservasse la condizioni del presente Contratto, il/i Comune/i socio/i rappresentante/i almeno il 50% del Capitale Sociale potrà/potranno diffidare la Società affinché provveda alla regolarizzazione entro un congruo termine.
2. Scaduto tale termine senza che la Società abbia provveduto, il/i Comune/i diffidante/i potrà/potranno decidere il recesso dal Contratto di Servizio, previa deliberazione della nuova forma di gestione da adottare, con scioglimento o riduzione delle competenze della Società, in ambito Assembleare.
3. Alla Società è riconosciuto il diritto di recesso per fatti gravi ed eccezionali, che le rendano impossibile svolgere i servizi di cui al presente Contratto.
Art. 12 * CONTROVERSIE
1. Tutte le vertenze che potessero insorgere tra il/i Comune/i socio/i e la Società, sia in corso della gestione prevista nella durata dell’art. 14, sia al termine della stessa, saranno rimesse a giudizio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle due Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio peritale, di comune accordo fra i due primi arbitri o dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
2. La Commissione arbitrale deciderà anche a carico di chi ed in quale misura debbano essere attribuite le spese per il giudizio arbitrale.
Art. 13 * FORMA DELL’ATTO, SPESE E TASSE
1. Il presente Contratto di Servizio è stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto saranno a carico della Società.
3. La registrazione del Contratto è prevista in “caso d’uso” ed a “tassa fissa”, visto che le contro-prestazioni nello stesso contemplate rientrano nel campo applicativo IVA.
Art. 14 * DECORRENZA E DURATA
1. Il presente Contratto di Servizio decorre dal / / (bisogna attendere l’iscrizione della Società al Registro delle Imprese e l’assenso della Conferenza dell’ATO di Bergamo).
2. L’affidamento dei servizi alla Società ha una durata di
anni (vedere ATO di Bergamo).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
allegate: specifiche Tecniche