CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di 17 centraline di monitoraggio del rateo dell'equivalente di dose ambientale, di cui 9 di tipo dosimetrico e 8 di tipo spettrometrico, da installare in sostituzione di altrettante centraline della Rete GAMMA dell'ISIN, e di un centro di controllo per la raccolta e l'archiviazione dei dati prodotti dalle nuove sonde di misura
C.I.G. | 8564767D4E | C.U.P. | G87G20000130005 |
Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016
TRA
L’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (nel seguito indicato
come ISIN), partita IVA e codice fiscale n. 97956490581 con sede e domicilio fiscale alla Via Capitan Bavastro n. 116 – 00000 XXXX, rappresentato dal Direttore Generale, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, giusta nomina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 15.11.2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 2017;
E
il Sig. nato a il , residente in , via
, n. in qualità di dell’impresa con sede in , via , n. Codice fiscale e Partita IVA , capitale sociale € , numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , [completare con i dati richiesti] che agisce
[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;
[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti con atto autenticato nelle firme per notaio in , rep.
/racc. in data , [completare con i dati richiesti]
tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti [completare la tabella con i dati richiesti]
1 | impresa con sede in , via , ; |
2 | impresa con sede in , via , ; |
3 | impresa con sede in , via , ; |
4 | impresa con sede in , via , ; |
(in seguito “Appaltatore” o anche “[RTI/RTP]”); (in seguito, congiuntamente “le Parti);
PREMESSO CHE
a) il Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche, approvato con D.P.C.M. del
19 marzo 2010, ha previsto che la rete automatica per il monitoraggio di pronto–allarme della radioattività ambientale denominata “Rete GAMMA” costituisca una componente fondamentale del sistema nazionale di allertamento in caso di incidenti in uno degli impianti nucleari collocati oltre frontiera;
b) la “Rete GAMMA” costituisce altresì componente fondamentale del sistema integrato di supporto alla gestione delle emergenze radiologiche realizzato dall’ISIN presso il proprio Centro Emergenze Nucleari e consente ad ISIN di svolgere la funzione di supporto al Centro di Elaborazione e Valutazione Dati, CEVaD, di cui all’art. 184 d.lgs.n. 101/2020, le cui attività, in caso di sua attivazione a seguito di un’emergenza
radiologica, vengono coordinate dall’Ispettorato stesso;
c) con la Convenzione quadro sottoscritta in data 1 dicembre 2020, tra l’ISIN e INVITALIA sono state definite le modalità di adesione dell’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE ad INVITALIA quale Centrale di committenza incaricata di svolgere le procedure di appalto della gara in questione;
d) la Centrale di Committenza, con determina prot. n. 0194631 del 4 dicembre 2020 ha provveduto alla nomina ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile Unico della Procedura dell’Appalto, come infra definito;
e) con delibera del Direttore Generale dell’ISIN n. 203 del 11.12.2020 si è provveduto alla nomina ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx quale Responsabile Unico della Procedura dell’Appalto, come infra definito;
f) con delibera del Direttore Generale dell’ISIN generale n. _ del -------[completare] si è stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 del Codice dei Contratti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
g) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. offerte [completare];
h) la procedura di gara aperta è stata indetta da Invitalia mediante pubblicazione del Bando (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del [completare], sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie speciale n. del [completare], sul profilo della Centrale di Committenza (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/), nonché su 4 quotidiani, di cui 2 a tiratura nazionale e due a tiratura locale;
i) all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale primo in graduatoria;
j) con provvedimento prot. n. del [completare], la Centrale di committenza INVITALIA ha provveduto ad adottare il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
k) la Centrale di committenza INVITALIA ha provveduto altresì a comunicare in data [completare] a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 76, co. 5, del Codice dei Contratti;
l) l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti nella lex specialis di gara e Invitalia ha provveduto a verificarne l’effettivo possesso ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
m) [se l’informazione antimafia liberatoria è stata acquisita] in data è stata acquisita [la comunicazione/l’informazione] antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di [completare]; [se l’informazione antimafia liberatoria non è stata ancora acquisita] il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di [completare], dell’informazione antimafia, richiesta in data [completare], ai sensi [dell’articolo 92, co. 3] del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, della informativa liberatoria provvisoria di cui all’articolo 3 del D.L. l decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, pertanto, troverà applicazione il disposto dell’articolo 94, co. 2 del citato D.lgs. n. 159/2011;
n) l’Appaltatore ha costituito in data con la compagnia [completare] una garanzia definitiva secondo quanto previsto disciplinare di gara e nell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, consegnando l’originale della polizza alla Stazione Appaltante;
o) l’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa, rilasciata dalla Compagnia a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell’esecuzione dell’appalto;
p) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto a base di gara;
q) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a [inserire denominazione Appaltatore], l’appalto avente ad oggetto
“l’affidamento della Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di 17 centraline di monitoraggio del rateo dell'equivalente di dose ambientale, di cui 9 di tipo dosimetrico e 8 di tipo spettrometrico, da installare in sostituzione di altrettante centraline della Rete GAMMA dell'ISIN, e di un centro di controllo per la raccolta e l'archiviazione dei dati prodotti dalle nuove sonde di misura”
TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - (Premesse ed allegati)
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
a) Il Bando e il Disciplinare di Xxxx;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
c) il DGUE dell’Appaltatore;
d) l’Offerta, come infra definita;
e) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
f) [nel caso in cui l’appaltatore sia un R.T./consorzio] l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio;
La “documentazione tecnica”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti dell’elenco che precede, sub lett. d), e), f), g) ed
[nel caso in cui l’appaltatore sia un R.T./consorzio aggiungere “h)”], nuovamente sottoscritti con firma
digitale da parte dell’Appaltatore [nel caso in cui l’appaltatore sia un R.T./consorzio, aggiungere: “e da parte dei componenti del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio”], nonché dalla Stazione Appaltante, solo ai fini della stipulazione del presente contratto.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Articolo 2 - (Definizioni)
Nell’ambito del presente contratto s’intende per:
▪ Appaltatore: l’operatore economico che è risultato affidatario della fornitura oggettodell’Appalto;
▪ Appalto: l’appalto dedotto nel presente contratto avente ad oggetto “l’affidamento della Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di 17 centraline di monitoraggio del rateo dell'equivalente di dose ambientale, di cui 9 di tipo dosimetrico e 8 di tipo spettrometrico, da installare in sostituzione di altrettante centraline della Rete GAMMA dell'ISIN, e di un centro di controllo per la raccolta e l'archiviazione dei dati prodotti dalle nuove sonde di misura” e le prestazioni tutte di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, come infra definiti;
▪ CAD: indica il “Codice dell’amministrazione digitale” emanato con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
▪ Capitolato Speciale d’Appalto (CSA): indica il documento contente le condizioni amministrative e giuridiche generali e tecniche, descrittive e prestazionali applicabili all'esecuzione dell’appalto fra la Stazione appaltante, come infra definita;
▪ Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
▪ Codice dell’Ambiente: indica “Le Norme in materia ambientale” emanate con X.Xxx. 3 aprile 2006, n. 152;
▪ Codice della Privacy: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ed il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
▪ Contratto: è il presente contratto ed i suoi allegati;
▪ Documenti Contrattuali: indicano i documenti allegati al Contratto;
▪ DEC: il Direttore dell’esecuzione del contratto incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei Contratti;
▪ DURC: il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del Regolamento;
▪ DUVRI: indica il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze redatto a cura della Stazione appaltante ex articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
▪ GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
▪ Intermediario Finanziario: indica Poste Italiane S.p.A. o una banca;
▪ Monitoraggio Finanziario: indica le attività di monitoraggio dei movimenti finanziari prescritte ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
▪ Offerta: si intende l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, sulla base della quale è stato aggiudicato l’appalto;
▪ Parti: indica la Stazione Appaltante e l’Appaltatore;
▪ Prestazioni: indicano complessivamente le attività, sia singolarmente che complessivamente considerate, oggetto dell’appalto indicate nel Contratto e meglio dettagliate nel Capitolato;
▪ Regolamento: indica il X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti;
▪ RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei Contratti;
▪ Stazione Appaltante: ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE
▪ Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Articolo 3 - (Xxxxxxx e finalità dell’appalto)
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, in base all’offerta presentata in sede di gara, la “l’affidamento della Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di 17 centraline di monitoraggio del rateo dell'equivalente di dose ambientale, di cui 9 di tipo dosimetrico e 8 di tipo spettrometrico, da installare in sostituzione di altrettante centraline della Rete GAMMA dell'ISIN, e di un centro di controllo per la raccolta e l'archiviazione dei dati prodotti dalle nuove sonde di misura”
Le caratteristiche della fornitura e dell’installazione sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Le forniture devono essere erogate con le caratteristiche tecniche ed eseguite secondo le modalità ivi meglio descritte, nonché alle condizioni migliorative contenute nell’offerta proposta.
L’eventuale svolgimento del servizio oggetto dell’Appalto da parte di soggetti non idonei comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di assistenza, manutenzione e supporto tecnico, ove occorrente, per il periodo indicato di durata del contratto. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto nell’ Offerta.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dell’appalto, in conformità al CSA posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.
La fornitura e posa in opera delle apparecchiature oggetto dell’appalto dovranno essere rese nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l’obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi dilavoro.
L’Appaltatore prima di dare esecuzione alle prestazioni contrattuali dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il DUVRI sottoscritto da entrambi le parti per accettazione.
Articolo 4 - (Caratteristiche della fornitura e installazione)
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 5 - (Termini e durata del Contratto)
Il Contratto avrà efficacia dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della comunicazione da parte della Stazione Appaltante della sua approvazione con deliberazione direttoriale. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere all’istituto dell’esecuzione anticipata nelle forme e nelle modalità prescritte dall’art. 32, co. 8, del Codice dei Contratti.
I termini previsti per l’esecuzione totale dell’appalto sono quantificati in 1460 giorni naturali e consecutivi, ripartiti tra le varie attività componenti l’appalto come di seguito specificato:
- la fornitura e installazione, comprensiva di attività di formazione del personale di tutte le strumentazioni oggetto dell’appalto dovrà essere ultimata entro 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione, come da apposito verbali di inizio attività;
- l’attività di manutenzione e assistenza, così come declinato nel del CSA, sarà svolto per 1095 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal certificato finale della verifica di conformità delle stazioni e degli apparati installati.
L'inizio della fornitura dovrà avvenire non oltre i 15 giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna delle attività
Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dell’esecuzione fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 giorni al massimo 15 giorni. Decorsi quest'ultimi termini la Stazione appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura
per l'affidamento degli stessi lavori.
L’inosservanza dei termini indicati nel CSA e sopra richiamati per la fornitura delle stazioni e per la loro installazione, determineranno l’applicazione delle penali nella misura prevista dal CSA.
Le sospensioni e le proroghe dei termini di esecuzione del contratto trovano disciplina nel Capitolato Speciale d’Appalto, cui si rinvia integralmente.
Articolo 6 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)
L’appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto nei siti indicati nel CSA.
Articolo 7 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)
I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente contratto sono: [completare]
- per l’Appaltatore:
- per la Stazione Appaltante: , in qualità di DEC.
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di direzione dell’esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alla fornitura oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le operazioni da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue:
.[completare]
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente Contratto e le fasi che ne costituiscono oggetto.
Articolo 8 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto, oneri fiscali esclusi, è di € ( /00), oltre IVA, in conseguenza del ribasso complessivo offerto del
%, rispetto alla base d’asta.
Ai sensi dell’articolo 59, co. 5-bis, il contratto sarà stipulato a corpo.
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati
dal CSA .
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di legge applicabili ex articolo 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Contratto.
L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le forniture, le installazioni e le manutenzioni affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
Rimangono altresì a carico dell’appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regola-menti, derivanti dall’esecuzione del contratto. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010: Numero c/c: , Banca: Gruppo , Agenzia: - , ABI: , CAB: , CIN: , IBAN: . [completare]
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
[completare]
Cognome e nome: Data e luogo di nascita: Indirizzo di residenza: Nazionalità: Codice fiscale: [aggiungere altre persone, ove necessario]
I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio . Le fatture elettroniche dovranno:
- essere intestate a: [ ];
- riportare il C.I.G., il C.U.P. e il numero di riferimento della gara che sarà indicato dalla Stazione Appaltante. [nel caso in cui l’aggiudicatario fosse un R.T.I.] I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante in favore della mandataria.
Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla L. 190/2014. I pagamenti saranno effettuati in accordo con quanto previsto dal CSA.
La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.
Articolo 9 - (Divieto di modifiche dell’appaltatore e varianti della Stazione Appaltante)
Salvo quanto specificato nel CSA e nei limiti ivi indicati, nessuna variazione o modifica al presente Contratto può essere introdotta dall’Appaltatore se non preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante e
qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
La Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Durante
il periodo di efficacia del contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente atto ed in ossequio a quanto previsto all’art. 106 del Codice dei contratti.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664 del codice civile.
In tal caso l’appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.
Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia di contribuzione, assistenza e previdenza) L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è soggetto. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro.
L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione Appaltante, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere la fornitura in oggetto del presente Contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.
Resta però salva la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione dei servizi sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a propri favore in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore dell’appaltatore.
L’Appaltatore prima di dare esecuzione alle Prestazioni Contrattuali dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il DUVRI sottoscritto in segno di accettazione, ovvero integrato come ritenuto dallo stesso
necessario.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
L’Appaltatore si obbliga altresì a:
- garantire che le forniture ed i servizi prestati siano effettuati sempre secondo le regole d'arte adottando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.
Articolo 11 - (Obblighi della Stazione Appaltante)
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o, se presente, del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal mandato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del Codice dei Contratti.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o collaboratori dell’appaltatore o, se presente, del subappaltatore, impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti.
Articolo 12 - (Responsabilità)
Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati.
L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
L’appaltatore inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 13 - (Garanzie ed Assicurazione)
A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti, conforme allo schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, costituita mediante fideiussione n. in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari a € , con durata fino a .[completare]
La fideiussione, escutibile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art. 1957 c.c., sarà progressivamente svincolata secondo le modalità e nei termini indicati nell’articolo 103 del Codice dei Contratti .
L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla scadenza del termine di durata del presente Contratto e, comunque, alla data di emissione del certificato attestante la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni tutte oggetto del Contratto stesso.
In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.
L’appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. , sottoscritta in
data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
, [completare] per un importo pari a € 500.000,00, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/ o subfornitore ovvero di terzi o di varianti), nell’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto.
Si precisa che l’appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.
Articolo 14 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)
In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché del CSA.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare il controllo delle attività previste nell’ambito della fornitura oggetto d’appalto, in qualunque fase della sua esecuzione.
L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali (dall’art.16 del presente contratto e dal CSA), nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l’applicazione delle penali previste nel Capitolato.
I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.
In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.
Resta inteso che per tutta la durata contrattuale sino all’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità come previsto nel CSA, le installazioni delle apparecchiature fornite sono sotto la responsabilità dell’Appaltatore.
Resta altresì inteso che la Stazione Appaltante ha la facoltà di utilizzare operativamente tutte le installazioni eseguite, ancor prima del rilascio della verifica di conformità di cui sopra senza che questo costituisca implicita accettazione della fornitura o sollevi dagli obblighi contrattuali l'Appaltatore.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati dal CSA.
Articolo 15 - (Subappalto - Contratti continuativi di cooperazione)
L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.
[ALTERNATIVA]
L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
[COMPLETARE].
Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla Lettera di Invito. Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
- l’Appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105 comma 18 del Co- dice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o colle - gamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa appaltatrice;
- contestualmente al deposito del contratto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza ai sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti.
È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art.105, co.2 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione appaltante:
- nome del subcontraente;
- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata; e dovrà trasmettere al DEC:
- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- elenco del personale autorizzato all’esecuzione delle forniture e posa in opera;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010.
L’Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l’esecuzione dell’appalto, dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto:
- [indicare estremi contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]
- [indicare estremi contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]
Articolo 16 - (Penali)
Trovano applicazione le penali secondo quanto previsto nel CSA cui si rinvia.
Articolo 17 - (Esecuzione in danno)
E’ facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l’appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’art. 1662 c.c. che ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura.
Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’appaltatore è eventualmente tenuto risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
Articolo 18 - (Verifica di conformità e consegna del sistema)
La verifica di conformità avviene con le modalità e nei termini stabiliti nel CSA
Articolo 19 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)
Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione
Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara.
Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante;
▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori
tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale;
▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante;
▪ cessione anche parziale del contratto;
▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto;
▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.
L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice.
Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo.
In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge.
Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
Articolo 20 - (Recesso)
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 del Codice Civile, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e ritenute regolari così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante, delle spese sostenute dall’appaltatore, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del
corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore.
Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell’appaltatore sopra individuato.
Articolo 21 - (Regolarità fiscale)
L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i sub- contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole che prevedano:
i. l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
ii. l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.
Articolo 22 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
La cessione si configura anche nel caso in cui l’appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui quest’ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione,
fusione e scissione relative all’impresa contraente, si applicano in analogia le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice dei contratti. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.
Articolo 23 - (Modifiche assetti proprietari)
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 25 - (Codice etico)
L’appaltatore si obbliga a svolgere l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti sia nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e il Patto d’integrità della Stazione Appaltante.
Articolo 26 - (Obblighi di riservatezza)
Fermo quanto previsto dal CSA l’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento della fornitura.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà della Stazione Appaltante o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti successivamente in relazione all’erogazione delle prestazioni rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno, eccezioni di sorta.
L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
Articolo 27 - (Brevetti e diritti d'autore)
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.
L’Appaltatore garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento dei prodotti, dei componenti utilizzati per l’esecuzione del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore diterzi.
Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un’azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d’uso fornite, l’Appaltatore manleva e tiene indenne fin d’ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione
Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.
La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente paragrafo. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.
Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali e tutte le spese di xxxxx e registro della copia del contratto e dei documenti di progetto;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle attività;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione delle attività;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusi.
Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero,
esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Articolo 30 - (Controversie e foro competente)
Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente saranno deferite all’autorità giudiziaria competente del foro di Roma.
Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.
È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.
Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)
Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d’Appalto.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Il presente contratto, composto da n. pagine [completare], sarà registrato solo in caso d’uso.
Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
ISIN
L’Appaltatore
Data e luogo
***
L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:
- Articolo 5 - (Termini e durata del Contratto)
- Articolo 8 -(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Articolo 9 -(Divieto di modifiche dell’appaltatore e varianti della Stazione Appaltante)
- Articolo 12 -(Responsabilità)
- Articolo 16 -(Penali)
- Articolo 17 -(Esecuzione in danno)
- Articolo 19 -(Risoluzione e clausola risolutiva espressa)
- Articolo 21 -(Regolarità fiscale)(Regolarità fiscale)
- Articolo 22 -(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
- Articolo 24 -(Tracciabilità dei flussi finanziari)
- Articolo 26 -(Obblighi di riservatezza)