CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Sede Legale: Palazzo Broletto – Via Xxxxx Xxxxxxxx 61 – 06124 PERUGIA Telefono: 075/00.00.000 075/00.00.000 – Fax: 075/00.00.000
Legge regionale 23 febbraio 2005 n. 17 come modificata ed integrata dalla Legge regionale 16 maggio 2007 n. 16
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Fornitura dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria.
Sede operativa presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale n.3: Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx Telefono: 0742/33.94.68 0742/33.94.80 - Fax: 0742/35.09.02
Cod. Fisc. e Part. IVA 03001640543
INDICE:
DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Art.1 Definizioni 5
Art.2 Oggetto dell’appalto 9
Art.3 Descrizione dell’ appalto 10
Art.4 Apparecchiature oggetto dell’appalto 10
Art.5 Servizi esclusi dall’appalto 13
Art.6 Ammontare e durata dell’appalto 13
Art.7 Manutenzione – prescrizioni generali e definizioni 14
7.1 Manutenzione
7.2 Fornitura delle parti di ricambio e dei materiali necessari
Art.8 Manutenzione preventiva 16
Art.9 Manutenzione correttiva 17
9.1 Tempo di intervento e di risoluzione del guasto
9.2 Apparecchiature temporaneamente sostitutive
9.3 Interventi di riparazione di eccessiva onerosità rispetto al valore dell’apparecchiatura
9.4 Apparecchiature non riparabili
Art.10 Servizio di reperibilità 21
Art.11 Manutenzione straordinaria 21
11.1 Aggiornamento e potenziamento tecnologico
11.2 Trasferimento apparecchiature
Art.12 Verifiche di sicurezza 22
12.1 Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza
Art.13 Verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali ad uso medico 24
13.1 Misure elettriche
13.2 Registrazione delle verifiche
Art.14 Controlli funzionali 25
Art.15 Xxxxxxxx e accettazione 27
Art.16 Servizi accessori finalizzati alla gestione delle apparecchiature sanitarie 28
16.1 Gestione informatizzata dei servizi oggetto dell’appalto
16.2 Gestione degli adempimenti finalizzati all’Accreditamento – Fascicolo macchina
16.3 Formazione dei tecnici delle Aziende Sanitarie sulla gestione e la manutenzione delle apparecchiature
16.4 Formazione degli utilizzatori e degli operatori sull’utilizzo delle apparecchiature
16.5 Supervisione e controllo delle attività delle ditte esterne
16.6 Consulenza tecnico specialistica su richiesta delle strutture Aziendali
16.7 Sviluppo di un sistema di indicatori di Risultato e di Livelli Prestazionali
Art.17 Prestazioni migliorative comprese nel canone 33
Art.18 Prestazioni aggiuntive non comprese nel canone 33
Art.19 Formulazione dell’ Offerta Tecnica 34
Art.20 Orario di servizio 35
Art.21 Laboratori 36
Art.22 Centrale Operativa 37
Art.23 Struttura organizzativa e requisiti del personale impiegato 37
Art.24 Inizio e conclusione dei servizi 39
24.1 Consegna dei beni ed inizio del servizio
24.2 Fase di avviamento del contratto
24.3 Riconsegna dei beni
ONERI E OBBLIGHI DELLE PARTI DI CONTRAENTI
Art.25 Variazione delle prestazioni 40
Art.26 Oneri ed obblighi della Ditta 40
Art.27 Documentazione dei servizi svolti 43
Art.28 Norme di sicurezza 45
Art.29 Osservanza dei contratti durante la vigenza contrattuale 46
Art.30 Modalità di pagamento 46
Art.31 Penali 47
Art.32 Danni 48
Art.33 Cauzione provvisoria 48
Art.34 Garanzia fidejussoria e cauzione definitiva 49
Art.35 Assicurazione e responsabilità della Ditta 50
Art.36 Obblighi di informazione a carico del contraente 50
Art.37 Obblighi di informazione a carico dell’Azienda 50
Art.38 Nuovi prezzi 51
Art.39 Revisione prezzi 51
Art.40 Forza maggiore 51
Art.41 Controversie e clausola risolutiva espressa 51
Art.42 Esecuzione d’Ufficio 52
Art.43 Divieto di cessione del contratto 53
Art.44 Stipula del contratto e consegna dell’Appalto 53
Art.45 Subappalto 53
Art.46 Spese di contratto, di registro ed accessorie 54
Art.47 Osservanza di leggi e di norme 54
Art.48 Domicilio legale 54
Art.49 Foro competente 54
ALLEGATI:
• Allegato 1.a: Elenco delle apparecchiature oggetto del servizio per l’Azienda Ospedaliera di Perugia.
• Allegato 1.b: Elenco delle apparecchiature oggetto del servizio per l’Azienda Ospedaliera di Terni.
• Allegato 1.c: Elenco delle apparecchiature oggetto del servizio per l’Azienda USL 1 di Città di Castello.
• Allegato 1.d: Elenco delle apparecchiature oggetto del servizio per l’Azienda USL 2 di Perugia.
• Allegato 1.e: Elenco delle apparecchiature oggetto del servizio per l’Azienda USL 3 di Foligno.
• Allegato 1.f: Elenco delle apparecchiature oggetto del servizio per l’Azienda USL 4 di Terni.
• Allegato 2.a: Elenco delle strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Perugia presso cui vengono utilizzate le apparecchiature oggetto del servizio
• Allegato 2.b: Elenco delle strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera di Terni presso cui vengono utilizzate le apparecchiature oggetto del servizio
• Allegato 2.c: Elenco delle strutture sanitarie dell’Azienda USL 1 di Città di Castello presso cui vengono utilizzate le apparecchiature oggetto del servizio
• Allegato 2.d: Elenco delle strutture sanitarie dell’Azienda USL 2 di Perugia presso cui vengono utilizzate le apparecchiature oggetto del servizio
• Allegato 2.e: Elenco delle strutture sanitarie dell’Azienda USL 3 di Foligno presso cui vengono utilizzate le apparecchiature oggetto del servizio
• Allegato 2.f: Elenco delle strutture sanitarie dell’Azienda USL 4 di Terni presso cui vengono utilizzate le apparecchiature oggetto del servizio
• Allegato 3: Elenco delle classi di apparecchiature suddivise per gruppo ad onerosità manutentiva omogenea
• Allegato 4: Elenco esemplificativo dei materiali e degli accessori la cui usura è legata all’utilizzo e dei materiali di consumo compresi nel contratto
• Allegato 5: Elenco dei materiali di consumo esclusi dal contratto
• Allegato 6.a: Documenti sicurezza 81/08 dell’Azienda Ospedaliera di Perugia;
• Allegato 6.b: Documenti sicurezza 81/08 dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
• Allegato 6.c: Documenti sicurezza 81/08 dell’Azienda USL1 di Città di Castello;
• Allegato 6.d: Documenti sicurezza 81/08 dell’Azienda USL 2 di Perugia;
• Allegato 6.e: Documenti sicurezza 81/08 dell’Azienda USL 3 di Foligno;
• Allegato 6.f: Documenti sicurezza 81/08 dell’Azienda USL 4 di Terni.
• Allegato 7 : Numero indicativo e/o spesa storica per la manutenzione dello strumentario chirurgico;
• Allegato 8 : Descrizione dei sistemi informativi in uso presso le singole Aziende sanitarie;
Art.1 Definizioni
Nel testo che segue, oltre che alle definizioni contenute nelle norme UNI 9910 “Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio” e UNI EN 13306 “Manutenzione-Terminologia”, viene fatto riferimento alle seguenti denominazioni e definizioni:
− A.U.S. Agenzia Umbria Sanità: Agenzia regionale che provvede ad espletare le procedure di aggiudicazione dell’appalto dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie per le seguenti Aziende Sanitarie della Regione Umbria:
• Azienda Ospedaliera di Perugia;
• Azienda Ospedaliera di Terni;
• Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxx xx0 xx Xxxxx xx Xxxxxxxx;
• Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxx xx0 xx Xxxxxxx;
• Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxx xx0 xx Xxxxxxx;
• Azienda Sanitaria Locale n°4 di Terni;
− Azienda Sanitaria, Azienda Ospedaliera, Committente: Le aziende sanitarie della Regione Umbria che usufruiscono dei servizi oggetto dell’appalto e che stipuleranno i relativi contratti di appalto a seguito dell’aggiudicazione effettuata dall’AUS.
− Apparecchiature ad elevata complessità manutentiva Apparecchiature che, in considerazione delle loro caratteristiche costruttive e funzionali, necessitano di particolari conoscenze e strumentazioni per l’effettuazione degli interventi di manutenzione.
− Apparecchiatura elettromedicale: Dispositivo medico (v. definizione della Direttiva 93/42 integrata dalla Direttiva 2007/47 relativa ai dispositivi medici integrata dalla Direttiva 2007/47/CEE e la Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medici per la diagnosi in vitro), munito di non più di una connessione ad una particolare sorgente di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente e che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. Il dispositivo comprende anche quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l’uso normale del dispositivo. Sono compresi anche i sistemi elettromedicali ossia quei sistemi che comprendono apparecchi elettromedicali ed eventualmente anche apparecchi non elettromedicali, interconnessi permanentemente o temporaneamente a scopo diagnostico o di trattamento del paziente (CEI EN 60601-1, 3a edizione Maggio 2007).
− Apparecchiatura critica: Apparecchiatura biomedicale che per vincoli tecnico/economico/legislativi (sicurezza, ambientali, di benessere fisiologico delle persone ecc.) richiede appropriate analisi o attenzioni e per la quale devono essere ottimizzate affidabilità e disponibilità.
− Apparecchiatura non critica: Apparecchiatura biomedicale non classificabile né come vitale né come critica.
− Apparecchiatura vitale: Apparecchiatura sanitaria al cui funzionamento è legata la vita del paziente (massimo livello di criticità).
− Apparecchiature sanitarie, apparecchiature biomedicali: Le apparecchiature elettromedicali e più in generale tutte le apparecchiature utilizzate a fini sanitari (comprese quindi apparecchiature da laboratorio, apparecchiature da radiodiagnostica, strumenti di misura ecc.) ed i relativi
accessori. Nella definizione di apparecchiatura biomedicale (o sanitaria) come bene oggetto dei servizi in appalto sono ricomprese anche tutte le apparecchiature collegate a sistema con la stessa, incluse le apparecchiature informatiche ed i relativi software.
- Assuntore, Affidatario, Aggiudicataria, Xxxxx aggiudicataria, Xxxxx appaltatrice, Ditta contraente, Contraente: Il fornitore aggiudicatario, che ha sottoscritto il contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto nei confronti dell’Azienda. Esso può identificarsi anche con il capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese.
− Canone: Corrispettivo economico relativo ai servizi oggetto dell’appalto.
− Centrale Operativa (CO): Luogo fisico, adeguatamente organizzato a cura dell’Assuntore, dal quale saranno gestite tutte le richieste di intervento relative alle attività oggetto dell’appalto per la singola azienda.
− Certificato di collaudo: Documento in cui sono riportati i dati identificativi dell’apparecchiatura, il risultato delle prove di accettazione, dell’esame visivo, delle prove strumentali e delle verifiche amministrative effettuate e l’esito finale del collaudo.
− Classe dell’apparecchiatura: classe di appartenenza dell’apparecchiatura biomedicale secondo la codifica CIVAB.
− Coefficiente di costo manutentivo: valore percentuale che, moltiplicato per il valore convenzionale dell’apparecchiatura ai fini dell’appalto, consente di determinare il canone onnicomprensivo associato alla stessa necessario per l’aggiornamento periodico dell’importo contrattuale.
− Consegnatario responsabile dell’apparecchiatura (CA), consegnatario dell’apparecchiatura, consegnatario: Dipendente individuato dall’Azienda Sanitaria come responsabile dell’apparecchiatura biomedicale (Responsabile dell’U.O. utilizzatrice dell’apparecchiatura o suo delegato).
− Data di attivazione del servizio: La data a partire dalla quale l’Assuntore prenderà in carico la gestione dei servizi relativi alle apparecchiature sanitarie oggetto dell’appalto.
− Direttore Tecnico (DT): Xxxxxxxx individuato dall’Assuntore cui è demandato il compito di gestire e coordinare le attività oggetto dell’appalto e di rappresentare l’interfaccia unica ed il rappresentante dell’Assuntore nei confronti dell’Azienda.
− Ditta concorrente, Ditta offerente: Impresa singola, raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, consorzio o altro soggetto partecipante alla gara.
− Esecutore (EA): Personale operativo individuato dall’Assuntore che esegue materialmente le attività oggetto dell’appalto.
− Fascia a copertura manutentiva omogenea: insieme di apparecchiature per le quali viene richiesta all’interno dell’appalto l’esecuzione delle stesse tipologie di servizi manutentivi.
− Fascicolo macchina, libro macchina: Registro cartaceo e/o elettronico in cui sono riportati tutti i dati significativi relativi all’apparecchiatura ed al suo ciclo di vita operativo e manutentivo.
− Fase di avviamento: Periodo di tempo in cui l’Assuntore può assimilare le cognizioni gestionali e tecnico-operative del Committente ed entrambe le parti possono monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionarle di comune accordo o rescindere il contratto senza necessariamente essere soggetti ad alcun obbligo ed onere.
− Gruppo ad onerosità manutentiva omogenea: insieme di classi di apparecchiature per le quali viene prevista all’interno dell’appalto la stessa incidenza del costo di manutenzione sul valore convenzionale ai fini dell’appalto.
− Intervento ordinario: Intervento indifferibile che ha necessità di essere effettuato in tempi brevi.
− Intervento prioritario: Intervento indifferibile che ha necessità di essere effettuato in tempi molto brevi, in quanto relativo a guasti non bloccanti inerenti apparecchiature utilizzate nei servizi prioritari o a guasti relativi ad apparecchiature vitali utilizzate in servizi diversi dai servizi
prioritari.
− Intervento urgente: Intervento indifferibile che ha necessità di essere effettuato nel più breve tempo possibile, in quanto esiste un’oggettiva situazione di criticità legata alla presenza di un elevato rischio di interruzione dei servizi sanitari con effetto diretto sull’utenza, di potenziali effetti sulla sicurezza dei pazienti e/o degli operatori o comunque di altre equivalenti situazioni di rischio grave e/o imminente; rientrano in tale categoria gli interventi relativi a guasti bloccanti inerenti apparecchiature utilizzate nei servizi prioritari o a guasti relativi ad apparecchiature vitali utilizzate parimenti negli stessi servizi prioritari.
− Laboratorio: Luogo fisico, adeguatamente organizzato a cura dell’Assuntore, dotato degli strumenti, delle attrezzature e dei materiali necessari per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
− Laboratorio interno: Laboratorio dislocato presso locali messi a disposizione dall’Azienda.
− Materiali di consumo: Materiali la cui quantità consumata è riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o che hanno una data di scadenza prefissata.
− Materiali ed accessori soggetti ad usura: Materiali ed accessori la cui usura è legata all’utilizzo, ossia la cui vita media può essere significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiatura e può variare in funzione dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità.
− Parti di ricambio: Materiali per i quali non è prevedibile una vita media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui eventuale sostituzione non è esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell’apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.
− Personale esterno: Dipendenti dell’Assuntore utilizzati ad integrazione del personale interno e in via non continuativa per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
− Personale interno: Dipendenti dell’Assuntore preposti in via continuativa (a tempo pieno) all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto ed aventi sede di assegnazione nelle strutture ubicate nei locali forniti dalle Aziende (laboratori e centrale operativa).
− Progetto Offerta: Progetto presentato dall’offerente contenente i piani operativi predisposti secondo le prescrizioni contenute negli articoli del capitolato speciale e nella lettera di invito. Tale Progetto costituisce la descrizione più esaustiva possibile delle politiche, delle strategie e dei piani di manutenzione che il contraente intende applicare, insieme all’organizzazione che intende darsi ai fini dell’espletamento e della gestione operativa dei servizi oggetto dell’appalto.
− Quota residua di ammortamento di un’apparecchiatura: Valore residuo dell’apparecchiatura iscritto in inventario al netto delle quote di ammortamento.
− Rapporto di lavoro (RdL): Documento redatto dall’Assuntore a fronte di ogni intervento effettuato dallo stesso per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
− Referente Operativo per la gestione dell’appalto (RO): Dipendente o dipendenti individuato/i dal Responsabile Aziendale per la gestione dell’appalto, a cui quest’ultimo assegna la funzione di gestire e coordinare, dal punto di vista operativo, parte dei servizi oggetto dell’appalto.
− Responsabile Aziendale per la gestione dell’appalto (RA): Soggetto individuato dall’Azienda cui è demandato il compito di interfaccia unica e rappresentante dell’Azienda nei confronti dell’Assuntore.
− Responsabile di Laboratorio (RL): Soggetto individuato dall’Assuntore cui è demandato il compito di gestire e coordinare le attività oggetto dell’appalto svolte presso il Laboratorio interessato.
− Richiesta di intervento (RdI): Documento cartaceo o informatico con il quale si richiede l’effettuazione di un intervento di manutenzione (UNI EN 13306); il documento può essere anche informatico.
− Risoluzione del guasto: ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità
dell’apparecchiatura.
− Servizi essenziali: servizi ospedalieri che rivestono particolare importanza per la criticità della funzione clinico-assistenziale svolta.
− Sistema informativo/informatico: Insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie, delle modalità in cui le informazioni stesse sono gestite e dalle risorse, sia umane che tecnologiche, coinvolte. Il sistema informatico ( Hardware e Software ) costituisce parte del sistema informativo.
− Tempo di intervento: Intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale s’inizia l’intervento di manutenzione (UNI 10144). Ai fini dell’appalto è il tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta di intervento da parte della Ditta appaltatrice e l’inizio dell’intervento da parte dell’esecutore.
− Tempo di risoluzione del guasto: Intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale si è provveduto al ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’apparecchiatura. Ai fini dell’appalto è il tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta di intervento da parte della Ditta appaltatrice e l’ultimazione dell’intervento con esito risolutivo da parte dell’esecutore.
− Unità Operativa (UO): Struttura organizzativa dell’Azienda titolare di proprio budget assegnato.
− Valore di rinnovo di un’apparecchiatura: Costo di mercato di un’apparecchiatura nuova di livello tecnologico e prestazioni equivalenti a quella oggetto di valutazione.
- Valore convenzionale ai fini dell’appalto di un’apparecchiatura: Costo di acquisto, al netto dell’IVA dell’apparecchiatura risultante dalla fattura emessa dal fornitore e liquidata dall’Azienda. Qualora non siano rintracciabili i riferimenti della fattura di acquisto oppure l’importo riportato in fattura non risulti significativo ai fini della determinazione del valore convenzionale, in quanto riferito alla sola quota di riscatto di apparecchiature in leasing, si assume come valore convenzionale ai fini dell’appalto il valore di rinnovo dell’apparecchiatura.
− Verbale annuale di servizio: Documento con il quale si formalizzano preventivamente tutti gli elementi gestionali e tecnico-operativi necessari alla prosecuzione delle attività dei Servizi Integrati per ogni anno di vigenza contrattuale.
− Verbale di avvio servizio: Documento con il quale, al termine della fase di avviamento, si formalizzano tutti gli elementi gestionali e tecnico-operativi necessari alla prosecuzione delle attività dei Servizi Integrati.
− Verbale di consegna: Documento con il quale, si formalizza la consegna all’Assuntore dei beni oggetto dell’appalto (apparecchiature sanitarie) e dei beni eventualmente resi disponibili dall’Azienda per l’espletamento dei servizi (locali, impianti, ecc.).
− Verbale di controllo funzionale: Documento in cui sono riportati i dati identificativi dell’apparecchiatura, il risultato dell’esame visivo e delle prove strumentali e l’esito del controllo funzionale.
− Verifica di sicurezza di un’apparecchiatura: Atto inteso a garantire un livello di sicurezza accettabile, costituito sia da tutti quei controlli visivi dello stato di integrità dell’apparecchiatura che dall’individuazione e misura di uno o più parametri.
− Verbale di verifica: Documento in cui sono riportati i dati identificativi dell’apparecchiatura, il risultato dell’esame visivo e delle prove strumentali e l’esito della verifica.
− Verifica di sicurezza degli impianti elettrici: Insieme dei controlli atti a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi e dei collegamenti elettrici che costituiscono l’impianto;
− Verbale di funzionamento delle protezioni differenziali : Documento dove vengono riportati i dati identificativi del dispositivo installato nel locale,il codice della stanza, il risultato della verifica, la data di esecuzione della verifica.
− Verbale di verifica dell’ equalizzazione del potenziale : Documento dove vengono riportate le
misure effettuate sul dispositivo installato nel locale,il codice della stanza, il risultato della verifica, la data di esecuzione della verifica.
− Verbale di verifica di funzionamento dei dispositivi di allarme e sicurezza : Documento dove vengono riportate le caratteristiche del sistema di isolamento installato nel locale, i test di allarmi l’ubicazione, la data di esecuzione della verifica.
Art.2 Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’Appalto è il Servizio Integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle 2 Aziende Xxxxxxxxxxx x xxxxx 0 Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx:
• Azienda Ospedaliera di Perugia;
• Azienda Ospedaliera di Terni;
• Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxx xx0 xx Xxxxx xx Xxxxxxxx;
• Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxx xx0 xx Xxxxxxx;
• Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxx xx0 xx Xxxxxxx;
• Azienda Sanitaria Locale n°4 di Terni;
L’appalto si configura come servizio di gestione e di manutenzione di tipo Full Risk ed è concepito come obbligazione di risultato. Ha pertanto come obiettivo, alla luce del quale dovrà essere interpretata ogni clausola e prescrizione contrattuale, quello di assicurare i migliori risultati in termini di efficacia, efficienza e sicurezza delle prestazioni delle apparecchiature sanitarie.
In particolare, ogni Azienda persegue i seguenti obiettivi specifici:
− aumento del grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all’utilizzo delle apparecchiature sanitarie;
− miglioramento della continuità di esercizio delle apparecchiature e dei servizi sanitari in cui sono utilizzate;
− aumento del livello di funzionalità e di sicurezza delle apparecchiature sanitarie;
− miglioramento della capacità di adeguamento alle variazioni normative;
− possibilità di operare a costi certi e programmabili;
− realizzazione di economie di risorse sia finanziarie sia umane;
− miglioramento della capacità di gestione del Processo Apparecchiature Sanitarie da parte delle strutture aziendali deputate, con conseguente miglioramento in termini di efficienza complessiva;
− garanzia del rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici ai fini dell’Accreditamento;
− miglioramento organizzativo e logistico derivante dall’affidamento ad un unico referente di numerose attività ausiliarie legate alla gestione del parco apparecchiature sanitarie;
− possibilità di usufruire della competenza dell’Assuntore.
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto l’Assuntore dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le norme tecniche e giuridiche applicabili.
L’integrazione dei servizi oggetto dell’appalto si basa sull’organizzazione e sull’esecuzione delle attività programmate al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, tecniche e finanziarie e di massimizzare il livello del servizio e deve soddisfare i requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici, generali e specifici per l’Accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Le attività oggetto dell’appalto sono integrative e/o di supporto alle funzioni svolte dalle strutture organizzative delle Aziende sanitarie deputate alla gestione delle apparecchiature sanitarie ed alle
funzioni svolte dalle strutture organizzative utilizzatrici delle stesse apparecchiature.
Art.3 Descrizione dell’ Appalto
Le principali attività dell’Appalto incluse nel canone sono le seguenti:
1. Manutenzione preventiva sulle apparecchiature;
2. Manutenzione correttiva sulle apparecchiature;
3. Fornitura di tutte le parti di ricambio;
4. Fornitura di tutti i materiali di consumo di cui all’allegato 4;
5. Verifica periodica della sicurezza delle apparecchiature di cui agli allegati 1a,1b,1c,1d,1e,1f;
6. Verifica periodica degli impianti elettrici nei locali ad uso medico ( ove previsto );
7. Interventi di adeguamento normativo delle apparecchiature;
8. Supporto tecnico/amministrativo per il collaudo ed accettazione di tutte le apparecchiature di nuova acquisizione;
9. Servizi accessori inerenti la gestione integrata del parco apparecchiature sanitarie:
a) Gestione informatizzata dei servizi in oggetto;
b).Gestione degli adempimenti formali inerenti i servizi oggetto dell’appalto ai fini dell’Accreditamento – Fascicolo macchina;
c) Formazione dei tecnici dell’Azienda sulla gestione e la manutenzione delle apparecchiature;
d) Formazione degli utilizzatori e degli operatori sull’utilizzo delle apparecchiature;
e) Supporto tecnico/amministrativo per il controllo delle attività delle ditte esterne fornitrici di apparecchiature acquisite con forme contrattuali quali leasing operativo, locazione, comodato d’uso gratuito, service che prevedano al loro interno la copertura manutentiva di tipo Full-Risk;
f) Consulenza tecnico specialistica su richiesta delle Aziende Sanitarie;
h) Sviluppo di un sistema di Indicatori di Risultato e di Livelli Prestazionali;
10. Controlli funzionali delle apparecchiature di cui al successivo Art.14 escluse le apparecchiature RX di competenza dell’esperto di Fisica Medica, come previsto dal D.Lgs 187 del 26.05.2000;
11. Attività connesse con la gestione dei beni mobili delle Aziende Sanitarie ( ove previsto );
12. Attività di consulenza tecnica e formazione del personale;
13. Operazioni di convalida e di controllo dei processi di sterilizzazione a vapore;
14. Manutenzione ed affilatura dei ferri chirurgici.
Art.4 Apparecchiature oggetto dell’Appalto.
Le apparecchiature oggetto del presente appalto sono quelle specificate negli elenchi di cui agli Allegati 1a,1b,1c,1d,1e,1f, suddivisi per singola Azienda di appartenenza.
Per le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni sono comprese anche le apparecchiature dell’Università degli Studi di Perugia utilizzate a fini assistenziali.
Dal punto di vista della copertura contrattuale richiesta le apparecchiature vengono distinte in “due fasce, aventi copertura manutentiva omogenea come di seguito indicato”:
Fascia 1
Apparecchiature di proprietà, per le quali l’assuntore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni previste all’art. 3.
Fascia 2
Apparecchiature per le quali l’assuntore dovrà garantire l’esecuzione delle sole prestazioni previste ai punti 5,8 e 9a, 9b, 9e, 9h dell’Art.3.
Si tratta di apparecchiature non di proprietà, acquisite con forme contrattuali quali leasing operativo, locazione operativa, service, comodato d’uso con manutenzione, che prevedano la copertura manutentiva totale tipo Full-Risk.
Tali apparecchiature non concorrono alla determinazione dell’importo annuo del canone.
I testa letto sono ricompresi nelle apparecchiature incluse nell’appalto limitatamente al servizio di cui all’Art.12 ( verifiche di sicurezza ).
Negli Allegati 2a,2b,2c,2d,2e,2f, sono invece riportati, suddivisi per Azienda sanitaria, gli elenchi delle strutture sanitarie presso cui le stesse apparecchiature vengono utilizzate.
Nell’Allegato 3 del presente Capitolato sono elencate le classi di apparecchiature suddivise per Aziende sanitarie, appartenenti a ciascuno dei gruppi ad onerosità manutentiva omogenea come specificato al successivo punto 4.1.
4.1 Modifiche per variazioni del parco apparecchiature in corso di vigenza dell’Appalto Tenuto conto, che nel periodo di vigenza contrattuale, il parco apparecchiature sanitarie in uso
potrà essere soggetto a variazioni al verificarsi di eventi, quali quelli di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- acquisizione di nuove apparecchiature che le Aziende sanitarie , a propria insindacabile scelta, decidono di affidare in gestione all’Assuntore;
- messa fuori uso di apparecchiature;
- scadenza o risoluzione di precedenti contratti di manutenzione su apparecchiature che le Aziende sanitarie decidono di affidare in gestione all’Assuntore,risulta necessario prevedere un meccanismo di aggiornamento periodico del canone, in funzione dell’effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto del servizio.
In particolare viene stabilito quanto segue:
a) Ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto:
− Le variazioni del parco in aumento saranno attuate, a seguito di esplicita richiesta dell’Azienda sanitaria:
1. nel caso di apparecchiature di nuova acquisizione, a collaudo avvenuto, con decorrenza immediata;
2. nel caso di apparecchiature già in uso e precedentemente escluse dal contratto, dalla data indicata nella richiesta dell’Azienda sanitaria, con decorrenza immediata.
− Le variazioni in diminuzione saranno attuate, sempre con decorrenza immediata, al momento dell’avvenuta comunicazione della messa fuori uso da parte dell’Azienda sanitaria.
b) ai fini dell’aggiornamento del canone dell’appalto:
− Nel caso in cui le variazioni del parco comportino un aggiornamento dell’importo contrattuale del canone, questo sarà attuato in dodicesimi dell’annualità a partire dalla data di inizio del mese successivo a quello in cui sono avvenute e, quindi, mediante revisione annuale del canone al 1° gennaio dell’anno successivo, con variazione ed eventuale corresponsione del conguaglio, se dovuto;
− Per le apparecchiature di nuova acquisizione che l’Azienda intende inserire nel contratto la variazione del parco ai fini della revisione del canone si considera avvenuta alla data di scadenza del periodo di garanzia. Pertanto per tali apparecchiature non sarà corrisposto alcun canone durante il periodo di garanzia.
L’Assuntore sarà tenuto, durante il periodo di garanzia e indipendentemente dalla fascia di appartenenza, all’effettuazione delle prestazioni di cui ai punti 5, 8, , 9a, 9b, 9e , 9h dell’ Art.3 su tutte le apparecchiature di nuova acquisizione, senza che ciò dia luogo ad aggiornamento del canone.
In aggiunta, sulle apparecchiature di nuova acquisizione, l’Assuntore sarà tenuto, sempre durante il periodo di garanzia, all’effettuazione della prestazione di cui al punto 4 dell’ Art.3, qualora non prevista all’interno della copertura in garanzia assicurata dalla ditta fornitrice.
Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’importo contrattuale, le apparecchiature vengono suddivise in cinque gruppi in base al criterio dell’incidenza del costo di manutenzione sul valore convenzionale ai fini dell’appalto delle apparecchiature stesse (definiti “gruppi ad onerosità manutentiva omogenea”).
La variazione dell’incidenza del costo di manutenzione sul valore convenzionale ai fini dell’appalto è stata effettuata in funzione dei seguenti elementi:
Presenza di materiali di consumo di natura tecnica e/o accessori soggetti ad usura di rilevante valore/costo, elevato livello tecnologico dell’apparecchiatura, presenza di parti di ricambio di elevato valore/costo, frequenza degli interventi di manutenzione preventiva, ecc..
Ai fini dell’appalto sono individuati i seguenti cinque gruppi:
Gruppo 1 - altissima incidenza del costo di manutenzione; Gruppo 2 - alta incidenza del costo di manutenzione; Gruppo 3 – medio/alta incidenza del costo di manutenzione;
Gruppo 4 – medio/bassa incidenza del costo di manutenzione;
Gruppo 5 – bassa incidenza del costo di manutenzione.
Nel documento Allegato 3 del presente capitolato sono elencate le classi di apparecchiature appartenenti a ciascuno dei gruppi di cui sopra. L’aggiornamento dell’importo contrattuale avverrà in funzione dei valori convenzionali ai fini dell’appalto delle apparecchiature e dei “coefficienti di costo manutentivo” associati ai singoli gruppi a onerosità manutentiva omogenea sotto specificati, ai quali sarà applicato il ribasso percentuale risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario:
• Gruppo 1 11%
• Gruppo 2 9%
• Gruppo 3 6%
• Gruppo 4 4%
• Gruppo 5 2%
La variazione del canone derivante dalla variazione del valore convenzionale ai fini dell’appalto delle apparecchiature associate a ciascun gruppo sarà determinata come prodotto della variazione di valore stessa per il coefficiente di costo manutentivo associato e sarà in aumento o diminuzione a seconda del segno della variazione del valore.
I valori convenzionali complessivi relativi alle apparecchiature appartenenti ai diversi gruppi ad onerosità manutentiva omogenea saranno riportati nel verbale annuale di servizio sottoscritto tra le parti e costituiranno il riferimento per la determinazione del canone relativo all’anno successivo.
L’Azienda sanitaria, nel caso di acquisizione di nuove tecnologie, si riserva di non avvalersi dell’Affidatario, qualora non lo ritenga economicamente conveniente, per l’effettuazione dei servizi di cui all’Art.3 punti 1,2,3,4,7,10.
Art.5 Servizi esclusi dall’appalto
Sono esclusi dall’appalto i seguenti servizi inerenti il parco apparecchiature sanitarie :
a) Fornitura e sostituzione dei materiali di consumo specificati nell’Allegato 5;
b) Prestazioni già incluse nei contratti relativi ad apparecchiature non di proprietà dell’Azienda acquisite con forme contrattuali che prevedano al loro interno la copertura manutentiva totale di tipo Full-Risk (quali leasing operativo,locazione operativa,comodato d’uso con manutenzione compresa, service), fatto salvo quanto specificato all’Art.4 per le apparecchiature di Fascia 2.
Art.6 Ammontare e durata dell’appalto
L'importo annuo dell'appalto posto a base d’asta è stimato in Euro IVA esclusa,
risultante dalla sommatoria dei canoni annuali delle Aziende sanitarie della Regione Umbria, compresi gli oneri relativi alla sicurezza per la eliminazione delle interferenze, che non sono soggetti a ribasso, come riportato nella seguente tabella:
AZIENDA SANITARIA REGIONE UMBRIA | CANONE ANNUO ESCLUSO GLI ONERI PER LA SICUREZZA (1) | ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (2) | CANONE ANNUO (1) + (2) |
Azienda Ospedaliera di Perugia | |||
Azienda Ospedaliera di Terni | |||
Azienda Sanitaria Locale n°1 | |||
Azienda Sanitaria Locale n°2 | |||
Azienda Sanitaria Locale n°3 | |||
Azienda Sanitaria Locale n°4 | |||
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo annuo posto a base d’asta e né offerte che prevedano aumenti dei canoni annui delle singole Aziende Sanitarie.
Le attività oggetto del presente capitolato costituiscono un unico appalto e, pertanto, non sono ammesse offerte parziali.
La durata dell’appalto è pari a 4 ( quattro ) anni, con possibilità di rinnovo da parte dell’ AUS Agenzia Umbria Sanità per ulteriori anni 2.
L’importo complessivo dell’appalto, determinato tenendo conto della sua durata, viene quindi stimato in Euro IVA esclusa.
L'importo effettivo del contratto sarà quello risultante dall'aggiudicazione definitiva secondo i criteri specificati nei documenti di gara.
L’appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui, la AUS Agenzia Umbria Sanità, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritenga di non procedere al rinnovo del contratto per ulteriori due anni.
Alla scadenza del contratto o, qualora l’A.U.S si sia avvalsa della facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, del secondo periodo contrattuale, a semplice richiesta dell’Azienda sanitaria, l’Appaltatore è obbligato a proseguire l’esecuzione del contratto senza soluzione di continuità per il tempo strettamente necessario all’esperimento delle procedure di appalto e, comunque, per un
periodo massimo di 12 mesi, alle medesime condizioni del contratto principale, con importo proporzionalmente ragguagliato al periodo di proroga.
Art.7 Manutenzione - prescrizioni generali e definizioni
7.1 Manutenzione
La presentazione dell’offerta da parte della Ditta concorrente vale come implicita dichiarazione di conoscenza della tecnologia di costruzione di tutte le apparecchiature a cui l’offerta si riferisce e di capacità di mantenerle o riportarle in efficienza senza modificarne le caratteristiche di origine, con particolare riferimento alle apparecchiature soggette a marcatura CE.
Nel caso in cui la Ditta concorrente ritenga di non possedere, in tutto o in parte, tali requisiti per alcune apparecchiature oggetto dell’appalto, dovrà esplicitamente dichiararlo nel progetto-offerta e fornire l’elenco dettagliato delle apparecchiature interessate, per le quali dovrà ricorrere all’intervento diretto del costruttore o comunque di ditte delegate dal costruttore all’assistenza tecnica autorizzata, specificando la formula contrattuale adottata. Per tutte le altre apparecchiature, in quanto non specificate nel predetto elenco, la presentazione dell’offerta tecnica da parte della Ditta concorrente costituisce esplicita dichiarazione del possesso del necessario know-how e della conoscenza dei protocolli di intervento del costruttore.
Per tutte le apparecchiature il servizio di manutenzione dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione del costruttore, obbligatori ai sensi delle direttive CEE applicabili (Direttiva 93/42 integrata dalla Direttiva 2007/47 per i dispositivi medici, Direttiva 98/79 per i diagnostici in vitro ecc.) e tener conto del livello di criticità (vitale, critica, non critica) associato ad ogni singola apparecchiatura.
Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell’entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite per apparecchiature di identica classe dai costruttori o da associazioni riconosciute a livello internazionale. In tal caso la Ditta concorrente dovrà fornire, unitamente al Piano di Operativo di Manutenzione, precise indicazioni in merito alle procedure operative ed ai protocolli che intenderà adottare.
Qualora la Ditta, per alcune apparecchiature, rilevi l’impossibilità di individuare le modalità manutentive nel rispetto dei criteri di cui sopra, dovrà esplicitamente dichiararlo nel Piano Operativo, fornendo l’elenco delle apparecchiature interessate, per ciascuna delle quali dovranno essere evidenziate le problematiche riscontrate e le modalità di manutenzione che la Ditta intende comunque adottare.
7.2 Fornitura delle parti di ricambio e dei materiali necessari al servizio in oggetto
L’Assuntore provvederà alla fornitura delle parti di ricambio, dei materiali ed accessori la cui usura è legata all’utilizzo e dei materiali di consumo (ad esclusione dei soli materiali di consumo specificati nell’Allegato 5 ) necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
Nel caso in cui si verifichi la necessità di provvedere alla sostituzione di componenti “pluriuso” che possono essere commercializzati anche in modalità “monouso/monopaziente” (sonde, sensori, trasduttori, ecc.), l’Assuntore dovrà mantenerne la stessa natura pluriuso, salvo esplicita richiesta formalmente avanzata da parte dell’Azienda sanitaria interessata.
Le parti di ricambio, i materiali e gli accessori impiegati per l’effettuazione di ognuna delle tipologie di intervento dovranno essere nuovi, originali (e quindi approvati dal costruttore nel pieno rispetto delle Direttive CEE applicabili) e garantiti.
E’ consentito, previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria, l’utilizzo di parti di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali nei seguenti casi:
a) parti di ricambio, materiali ed accessori muniti di marcatura CE e commercializzate esplicitamente per l’impiego sulla tipologia di apparecchiatura oggetto dell’intervento di manutenzione, con indicazione dei modelli con esse compatibili;
b) minuteria e componentistica di base acquisite da reti di distribuzione certificate e sottoposte a sistema di qualità ISO 9000;
e, solo per cause di forza maggiore:
c) fallimento della Ditta produttrice dell’apparecchiatura e/o della Ditta produttrice della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
d) apparecchiatura fuori produzione per la quale la Ditta produttrice non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori.
In caso di non reperibilità per cause di forza maggiore la Ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a reperire parti di ricambio, materiali o accessori alternativi compatibili di qualità garantita come sopra specificato.
Se ciò non fosse possibile, l’Assuntore dovrà documentare all’Azienda sanitaria l'impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità.
La scelta delle parti di ricambio, dei materiali e degli accessori dovrà tenere conto della necessità di evitare al massimo le interruzioni di servizio. L’approvvigionamento ed il reintegro del magazzino saranno a cura e carico della Ditta aggiudicataria, come la loro sostituzione e saranno da intendersi compensati nel canone.
Proprio per evitare ritardo nel loro reperimento infatti, la Ditta aggiudicataria potrà costituire presso i laboratori interni il magazzino delle parti più importanti, sulla base della propria conoscenza ed esperienza del mercato e della propria autonoma capacità organizzativa, tenendo conto di quanto previsto nel progetto-offerta presentato e della qualità del servizio progettata.
Nel caso di esplicito e documentato rifiuto alla fornitura di parti di ricambio, materiali ed accessori da parte della ditta produttrice/fornitrice, l’Assuntore potrà richiedere all’Azienda sanitaria di procedere direttamente all’acquisto.
In quest’ultimo caso non potrà essere imputato all’Azienda sanitaria il ritardo nella consegna dei materiali richiesti, dovendo comunque la Ditta aggiudicataria predisporre un piano di manutenzione e di sostituzione delle parti principali in modo da evitare “fermi macchina”, anche in funzione dei tempi di approvvigionamento dei materiali e dei componenti.
In tutti i casi in cui le Aziende sanitarie provvedano autonomamente all’acquisto delle parti di ricambio, il costo delle stesse, maggiorato del 10% per il recupero dei costi amministrativi sostenuti, sarà comunque addebitato alla Ditta aggiudicataria.
In tutti i casi in cui la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria, dovesse utilizzare parti di ricambio, materiali o accessori non originali, dovrà produrre opportuna documentazione attestante l’equivalenza degli stessi ai rispettivi originali. Tale documentazione dovrà essere allegata al rapporto di lavoro. La Ditta Aggiudicataria rimarrà comunque l’unica responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati.
L’Assuntore dovrà provvedere, nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico in quanto compresi nel canone, allo smaltimento delle parti di ricambio, dei materiali di consumo e dei materiali ed accessori soggetti ad usura sostituiti nell’ambito delle attività previste dall’appalto, compresi i materiali classificati come rifiuti speciali.
Qualora il materiale sostituito risulti inventariato l’Assuntore, prima di provvederne allo smaltimento, dovrà richiedere all’Azienda sanitaria interessata l’autorizzazione per la relativa
dismissione.
Art.8 Manutenzione preventiva
Gli interventi di manutenzione preventiva oggetto dell’Appalto hanno lo scopo di:
- prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature ed all’usura delle parti componenti;
- mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
- garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;
- garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di funzionalità e di sicurezza;
- verificare la corretta installazione di ciascuna apparecchiatura (riguardo alle alimentazioni e alla idoneità dei locali dove è impiegata);
- evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni.
Tutte le apparecchiature oggetto del contratto dovranno essere sottoposte a Manutenzione Preventiva (MP). La Ditta dovrà specificare per ogni classe di apparecchiature la tipologia di interventi di MP che intende adottare.
Nel caso della manutenzione programmata dovrà essere inoltre indicata la periodicità.
Nel caso in cui le apparecchiature da sottoporre a manutenzione preventiva siano installate in ambienti dove l’attività sanitaria non consenta l’esecuzione degli interventi manutentivi durante il normale orario di servizio dei tecnici, (vedi Art.20), l’Assuntore dovrà effettuare interventi al di fuori del normale orario di servizio senza diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.
La MP dovrà comprendere anche la manutenzione ordinaria intesa nella pulizia dell’involucro esterno degli apparecchi per il necessario decoro con prodotti, materiali e metodi appropriati, descritti nella documentazione o nei manuali d’uso.
Entro 90 giorni naturali consecutivi a partire dalla Data di attivazione del servizio, l’Assuntore dovrà redigere il piano degli interventi di manutenzione preventiva dettagliato, per ogni apparecchiatura e regolarmente inserito nel software di gestione.
Gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere pianificati nel tempo a scadenze periodiche contraddistinte da intervalli uguali tra loro.
Nel caso di interventi di manutenzione preventiva non programmata la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal produttore anche per quanto riguarda la tolleranza prevista per il tempo di esecuzione dell’intervento. Tale tolleranza non dovrà comunque superare i 30 giorni.
Qualora nel corso di vigenza dell’appalto vengano ravvisate criticità nel Programma di Manutenzione Preventiva, con particolare riferimento ad apparecchiature vitali e/o critiche, che possano comportare mal funzionamenti tali da fare emergere dubbi sulla efficacia dello stesso, la Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di rimodulare il piano,anche mediante scadenze periodiche di durata ed operatività manutentive inizialmente non previste, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l’Azienda sanitaria.
In ogni caso, anche nel caso in cui l’Azienda sanitaria abbia fornito la nuova autorizzazione, la Ditta Aggiudicataria, è l’unica responsabile degli eventuali danni nei confronti sia dell’Azienda sanitaria, sia dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, sia dei terzi, qualora il piano di manutenzione risulti inadeguato.
Qualora in occasione di operazioni di manutenzione preventiva si riscontrino guasti o qualunque carenza di funzionamento o malfunzionamenti, l’Aggiudicataria dovrà provvedere alla riparazione immediatamente, se possibile, e comunque non oltre il termine per la soluzione guasti previsto per la manutenzione correttiva.
Ogni prestazione necessaria è a totale carico della ditta Aggiudicataria.
In occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro. Dovrà inoltre registrare i relativi dati nel sistema informatizzato.
Art.9 Manutenzione correttiva
Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino della originale funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura.
In occasione di riparazioni di rilevante impegno, qualora il guasto possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura, oltre che in occasione delle revisioni generali (Guida CEI 62-122) dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica ed il controllo di funzionalità, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili.
La ditta Aggiudicataria provvederà alla fornitura delle parti di ricambio e degli accessori necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto. Le parti di ricambio impiegate dovranno essere nuove, originali o comunque equivalenti e compatibili con quelle indicate dal costruttore, nel pieno rispetto delle Direttive CEE applicabili. Nei casi in cui la ditta Aggiudicataria dovesse utilizzare parti di ricambio, materiali o accessori non originali, dovrà produrre opportuna documentazione attestante l’equivalenza degli stessi ai rispettivi originali. La ditta Aggiudicataria, anche dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’Azienda sanitaria, rimarrà comunque l’unica responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i ricambi saranno a carico della ditta Aggiudicataria che si farà carico della gestione del relativo magazzino e degli eventuali programmi di gestione informatizzata ad esso relativi.
Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato. Tutti i costi diretti e indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, ecc.) saranno a totale carico della ditta Aggiudicataria.
In occasione di ogni intervento di manutenzione correttiva la Xxxxx dovrà redigere il rapporto di lavoro.
Dovrà inoltre registrare in tempo reale i relativi dati nel sistema informativo.
Quando, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione di un’apparecchiatura e/o sue componenti presso l'officina della Ditta, il trasporto dalla sede di impianto all'officina e ritorno, sia esso sul territorio nazionale o estero, sarà sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta e le spese relative, comprese quelle per l'imballo e la spedizione, saranno a suo carico.
In caso di impossibilità ad effettuare la riparazione entro le condizioni temporali e/o operative richieste nel presente capitolato la Ditta aggiudicataria potrà ricorrere a Ditte esterne, purché produttrici o delegate dal produttore all’assistenza tecnica autorizzata dell’apparecchiatura. Tutti gli oneri di manodopera, trasferta, parti di ricambio, diritto di chiamata, costi di viaggio ecc., derivanti dalla chiamata a Ditte terze e ogni altro onere relativo all’intervento, inclusi gli eventuali materiali soggetti ad usura e/o di consumo rientranti tra le tipologie indicate all’Allegato 4 saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. Unico responsabile del servizio è in ogni caso la Ditta aggiudicataria.
In tutti i casi in cui un’apparecchiatura in avaria non sia riparabile nei tempi richiesti ad assicurare la continuità d’esercizio del servizio con essa svolto dovrà essere informato il consegnatario e il R.A. per concordare modalità operative transitorie ed eventuali interventi tampone.
9.1Tempo di intervento e Tempo di risoluzione guasto
Le richieste di intervento, contenenti i dati identificativi delle apparecchiature, saranno di norma effettuate alla Ditta aggiudicataria direttamente da parte dei consegnatari delle apparecchiature, fatte salve diverse disposizioni organizzative delle singole Aziende sanitarie, attraverso l’invio tramite posta elettronica o via fax di un apposito modello di richiesta oppure, qualora il sistema informativo lo consenta, direttamente attraverso di esso. In caso di impossibilità di inviare tempestivamente la richiesta con i mezzi sopra indicati, la richiesta stessa potrà essere anticipata telefonicamente, purché venga seguita dall’inoltro in una delle forme predette.
La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di registrare con precisione ed affidabilità la data e l’ora di ricezione della richiesta. Ai fini della determinazione dell’ora di ricezione non saranno computati eventuali ritardi imputabili alla Ditta.
Preliminarmente ed in via generale sono poste le seguenti condizioni:
− I termini indicati nel seguito si computano dalla comunicazione all’Aggiudicataria dell’evento, con i mezzi sopraindicati;
− I tempi di risoluzione del guasto includono i tempi d’intervento;
− L’intervento ha luogo nel momento in cui giunge sul posto un tecnico, per provvedere alla individuazione ed alla riparazione del guasto;
− Per risoluzione del guasto si intende il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura in condizioni di sicurezza;
− I tempi possono essere espressi in ore o giorni lavorativi o giorni solari;
− In ipotesi di scioperi o di conflitti sindacali o di altri eventi prevedibili che determinino la momentanea assenza di personale, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunque garantire l’espletamento delle attività di reperibilità e manutenzione correttiva secondo le prescrizioni del presente Capitolato e nel rispetto delle leggi vigenti sui servizi pubblici essenziali.
Sono considerati urgenti i guasti ad apparecchiature che comportino:
a) il blocco del servizio nell’ambito della struttura interessata.
b)il blocco di un’apparecchiatura vitale utilizzata in uno dei seguenti servizi ospedalieri essenziali:
Anestesia e Rianimazione, UTIC, Pronto Soccorso, Servizio 118, Sale ooeratorie (inclusa neonatologia, sale travaglio e parto), Diagnostiche per Immagini, Camera Iperbarica, Laboratori ( limitatamente alle apparecchiature necessarie per assicurare la gestione dei pazienti critici), Centro Trasfusionale ed eventuali ulteriori servizi ritenuti essenziali dall’Azienda sanitaria e comunicati dal R.A.
Per la gestione degli interventi urgenti l’Assuntore, attraverso un servizio di pronta disponibilità in orari di servizio e, ove previsto, anche in reperibilità, deve garantire:
a) Tecnici, in numero e professionalità adeguate, in grado di assicurare capacità di intervento sulle apparecchiature in dotazione ai servizi essenziali;
b) Tempi massimi di intervento entro 1 ora solare dalla chiamata.
Qualora non sia possibile riparare il danno entro il tempo massimo di risoluzione del guasto, l’Assuntore dovrà fornire apparecchiature sostitutive della tipologia di cui al successivo punto 9.2.
Sono considerati prioritari i guasti alle apparecchiature:
1) utilizzate nei servizi essenziali, ma che non comportano il blocco del servizio.
2) vitali, utilizzate in servizi non indicati come essenziali.
Sono considerati ordinari gli interventi su tutte le apparecchiature che non rientrano nelle categorie sopra individuate.
La Ditta dovrà intervenire secondo la propria autonoma organizzazione ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio.
La Ditta dovrà in ogni caso rispettare, i tempi massimi di intervento indicati nella tabella sottostante.
TABELLA 9.1- A - TEMPI MASSIMI DI INTERVENTO
Interventi urgenti | Interventi prioritari | Interventi ordinari |
1 ora solare | 4 ore lavorative | 8 ore lavorative |
Ai fini del raggiungimento di un’adeguata qualità del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire percentuali di risoluzione guasti (calcolate trimestralmente tramite reports estratti dal software gestionale) non inferiori a quelle indicate nella seguente tabella:
TABELLA 9.1- B - PERCENTUALE DI RISOLUZIONE DEI GUASTI
Entro 2 giorni solari | Entro 5 giorni solari | |
Interventi urgenti | 70% | 90% |
Interventi prioritari | 60% | 80% |
Interventi ordinari | 50% | 70% |
Per ciascun tipo di intervento, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare tempi massimi di risoluzione dei guasti non superiori a quelli indicati nella seguente tabella:
TABELLA 9.1 - C - TEMPI MASSIMI DI RISOLUZIONE DEI GUASTI
Interventi urgenti | 7 giorni lavorativi |
Interventi prioritari | 10 giorni lavorativi |
Interventi ordinari | 20 giorni lavorativi |
Ogni qual volta la Ditta Assuntrice non riesca a ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura nei tempi massimi indicati nella precedente tabella 9.1-C, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Azienda sanitaria e motivare adeguatamente le cause del ritardo. L’Azienda sanitaria procederà alla applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale, fatte salve le ulteriori azioni ritenute più opportune in relazione al danno subito.
9.2Apparecchiature temporaneamente sostitutive
Ai fini del miglioramento del livello qualitativo del servizio, qualora per esigenze dell’Azienda sanitaria non sia possibile attendere il tempo previsto per la risoluzione del guasto, anche se inferiori ai valori massimi stabiliti nella tabella 9.1-C, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di ciascuna Azienda sanitaria, almeno un esemplare sostitutivo compatibile ed integrabile con i sistemi in possesso della stessa, per ciascuna, delle seguenti tipologie di apparecchiature:
- Apparecchio per anestesia;
- Aspiratore;
- Apparecchiatura di videoendoscopia flessibile (videogastroscopio);
- Defibrillatore semiautomatico con monitor cardiaco;
- Elettrocardiografo a 12 derivazioni 3/6 canali;
- Elettrobisturi;
- Monitor multiparametrico (ECG, NiBP, SpO2, capnometro);
- Ottiche endoscopiche rigide;
- Pulsossimetro;
- Sistema telemetrico cardiologico;
- Trapano e fresa per ortopedia;
- Ventilatore polmonare.
L’eventuale disponibilità della Ditta alla concessione in uso di apparecchiature temporaneamente sostitutive in aggiunta a quelle obbligatorie sopra specificate dovrà essere esplicitamente indicata nell’offerta tecnica.
Nel corso di esecuzione del contratto l’Azienda sanitaria, previa comunicazione scritta, potrà richiedere la messa a disposizione di un’apparecchiatura sostitutiva (o più apparecchiature) di altra classe, purché tecnicamente e funzionalmente equivalenti a quello di una o più delle apparecchiature di cui sopra e munite di documentazione comprovante la regolare manutenzione delle stesse.
Le apparecchiature sostitutive dovranno essere consegnate all’utente, su esplicita richiesta, in sostituzione provvisoria di analoga apparecchiatura in riparazione, per permettere l’erogazione del servizio sanitario senza interruzioni.
Di tali sostituzioni dovrà essere tenuta traccia nei Rapporti di lavoro.
A partire dal momento di installazione e messa in esercizio dell’apparecchiatura sostitutiva, il guasto dell’analoga apparecchiatura in riparazione sarà considerato risolto, fermo restando l’obbligo per la Ditta aggiudicataria di riparare l’apparecchiatura guasta e riconsegnarla presso il Reparto prima possibile.
Per garantire l’uso corretto delle apparecchiature sostitutive da parte del personale sanitario la Ditta dovrà provvedere alla preventiva formazione dell’utilizzatore ed alla formale consegna del manuale d’uso.
9.3 Interventi di riparazione di elevata onerosità rispetto al valore dell’apparecchiatura
L’onere di provvedere all’intervento sussiste anche nei casi in cui questo non dovesse risultare economico rispetto al valore reale, al costo di sostituzione, alla residua quota d’ammortamento, ecc. La Ditta contraente, nel caso in cui sia tenuta all’effettuazione di interventi di riparazione di elevata onerosità rispetto al valore residuo dell’apparecchiatura interessata, può proporre l’adozione
di soluzioni che ritiene migliorative per l’Azienda sanitaria.
La Ditta potrà avanzare all’Azienda sanitaria la proposta di cui sopra solamente nel caso in cui abbia valutato che la spesa da sostenere per l’effettuazione dell’intervento di riparazione risulta superiore al valore della quota residua di ammortamento dell’apparecchiatura e, comunque:
• Sia non inferiore al 50% del suo valore convenzionale ai fini dell’appalto, per apparecchiature che non abbiano superato 10 anni la vita tecnica;
• Sia non inferiore al 20% del suo valore convenzionale ai fini dell’appalto, per apparecchiature la cui vita tecnica abbia superato i 10 anni.
L’Azienda sanitaria, a suo insindacabile giudizio, avrà piena facoltà di:
a) Non accettare la proposta della Ditta e pertanto la Ditta dovrà procedere all’effettuazione dell’intervento di riparazione. In tal caso ai fini del computo del tempo di risoluzione del guasto non si terrà conto dei tempi di valutazione della proposta da parte dell’Azienda sanitaria .
b) Accettare la proposta della Ditta procedendo per proprio conto all’acquisto della nuova apparecchiatura: in tal caso la Ditta, dovrà riconoscere all’Azienda sanitaria l’importo che avrebbe dovuto sostenere per la riparazione.
9.4Apparecchiature non riparabili
Nel caso in cui la Ditta ritenga un’apparecchiatura non riparabile per motivi tecnici, per impossibilità di reperire le parti di ricambio o perché non è possibile procedere all’adeguamento normativo, dovrà comunicarlo formalmente all’Azienda sanitaria, fornendo adeguata documentazione al riguardo.
L’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dalla Ditta.
Nel caso in cui l’Azienda sanitaria dimostri e documenti la fattibilità dell’intervento (con personale interno o incaricando altra Ditta specializzata e/o di assistenza tecnica autorizzata), dovrà informare l’Assuntore.
In tal caso l’Assuntore sarà tenuto ad effettuare l’intervento di riparazione.
Qualora l’Assuntore non intervenga e la funzionalità dell’apparecchiatura venga ripristinata solo a seguito dell’intervento diretto dell’Azienda, gli sarà addebitato l’intero importo della riparazione, comprensivo dei costi di gestione amministrativa sostenuti, maggiorato del 20%, a titolo di penale, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Art.10 Servizio di reperibilità
Il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di servizio di cui all’Art 20, deve garantire l’esecuzione degli interventi urgenti tutti i giorni dell’anno, inclusi prefestivi e festivi.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Azienda sanitaria un numero telefonico e di Fax, attraverso i quali assicurare la reperibilità dei tecnici.
La chiamata verrà effettuata dal personale individuato in base all’organizzazione interna di ciascuna Azienda sanitaria, direttamente al personale indicato come reperibile da parte della Ditta Aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni previste per la gestione degli interventi urgenti eseguiti nel normale orario di servizio.
Se l’intervento eseguito non è risolutivo del guasto, la Ditta Aggiudicataria provvederà a comunicarlo tempestivamente all’Azienda sanitaria.
Art 11 Manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria, non compresi nel canone, consistono in quegli interventi non riconducibili alle attività descritte per la manutenzione preventiva e correttiva, destinati ad operare una miglioria funzionale delle apparecchiature tramite integrazioni e/o aggiunte alle configurazioni originarie delle stesse. I suddetti interventi possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in modo non esaustivo nelle seguenti categorie:
1. Aggiornamento e potenziamento tecnologico hardware e software delle apparecchiature a seguito di modifiche e/o introduzione di disposizioni legislative o tecniche in materia o finalizzate al conseguimento di migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeudico;
2. Trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale;
11.1 Aggiornamento e potenziamento tecnologico
Qualora si riscontri la necessità di procedere all’aggiornamento tecnico delle apparecchiature oggetto dell’appalto a seguito di nuove disposizioni legislative o di opportunità individuate dalla Direzione Aziendale atte a conseguire migliori risultati dal punto di vista diagnostico, terapeutico ed assistenziale, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare la gestione degli interventi tramite studi di fattibilità tecnica seguiti da mirate relazioni e la predisposizione di preventivi di spesa dettagliati.
11.2 Trasferimento delle apparecchiature .
Qualora si rendesse necessario effettuare trasferimento di apparecchiature fra le strutture sanitarie dell’Azienda, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la gestione ed il coordinamento dei lavori tramite la stesura di relazioni mirate e la predisposizione di preventivi ed idonee proposte esecutive, nonché di eventuali sopralluoghi a cui faranno seguito idonee indicazioni operative.
Sono comprese nell’appalto, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda sanitaria:
- l’esecuzione di studi di fattibilità tecnica;
- stesura di preventivi di spesa dettagliati.
Nell’ipotesi in cui lo studio di fattibilità fosse condiviso ed il preventivo di spesa sia ritenuto congruo dall’Azienda, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare l’intervento, entro i termini stabiliti.
Saranno a totale carico dell’Azienda sanitaria i costi e gli oneri riferiti a materiali, noli, trasporti e manodopera risultanti dal preventivo di spesa accettato.
Il diritto al pagamento del corrispettivo matura al momento del collaudo positivo dell’apparecchiatura, incluse, se necessario, la verifica della sicurezza ed i controlli funzionali.
Il collaudo avrà luogo entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dell’intervento; salvo diversi termini concordati con l’Azienda sanitaria.
Art.12 Verifiche di sicurezza
Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature sanitarie rappresentano un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario.
L’obiettivo finale della verifica periodica di sicurezza è quello di valutare se l’apparecchiatura garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi se può continuare ad essere utilizzata o se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità) per continuare ad essere utilizzata.
Ciascuna apparecchiatura oggetto dell’appalto dovrà essere sottoposta dall’Assuntore alle verifiche di sicurezza nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente, all’interno della quale, nel caso delle apparecchiature elettromedicali, assume particolare rilievo a carattere generale la Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione”.
Per le apparecchiature sanitarie non elettromedicali e laddove non esistano specifici riferimenti alle norme CEI ed UNI, l’Assuntore dovrà provvedere alla verifica di sicurezza mediante l’effettuazione di un esame visivo e di un controllo sulla continuità tra la connessione di terra e le parti metalliche accessibili con periodicità almeno biennale.
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, di rendere noto all’Azienda il calendario delle verifiche di sicurezza (Programma delle verifiche di sicurezza) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche.
Le scadenze indicate nel programma dovranno essere rispettate con una tolleranza massima di
+/-30 giorni. Nella valutazione della tolleranza sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l’apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico della Ditta aggiudicataria dal Reparto utilizzatore.
In ogni caso la prima verifica delle apparecchiature sanitarie in dotazione all’Azienda sanitaria dovrà essere effettuata entro i primi 12 mesi dalla data di Attivazione del Servizio.
Oltre alle scadenze previste dal Calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente paragrafo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:
• a seguito di interventi di manutenzione correttiva, nei casi specificati al precedente Art.8;
• a seguito di interventi di rimozione delle non conformità;
• in caso di trasporto e/o reinstallazione dell’apparecchiatura;
• contestualmente al collaudo di apparecchiature di nuova acquisizione.
In occasione della verifica di sicurezza la Ditta dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di verifica. Dovrà inoltre registrare i dati del RdL ed i risultati e gli esiti delle verifiche di sicurezza nel sistema informatizzato.
Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo finale della verifica, precedentemente indicato, è necessario che il rapporto di lavoro ed il verbale di verifica riportino in maniera chiara e facilmente comprensibile al consegnatario l’esito della verifica. In particolare la Ditta dovrà indicare i seguenti due tipi di esito:
- Favorevole: se l’apparecchiatura garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi può continuare ad essere utilizzata;
- Non favorevole: se l’apparecchiatura non garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi deve essere messa temporaneamente fuori servizio (in attesa dell’intervento di rimozione delle non conformità riscontrate).
In caso di esito non favorevole della verifica la Ditta dovrà segnalare al consegnatario (al momento della consegna del RdL) la necessità di mettere immediatamente fuori servizio in via temporanea l’apparecchiatura. Dovrà inoltre informare prima possibile dell’avvenuto anche il RO.
Al termine di ogni verifica di sicurezza conclusa con esito favorevole dovrà essere posta sull’apparecchiatura apposita etichetta adesiva di colore verde con indicazione indelebile dell’ESITO FAVOREVOLE della verifica svolta, della data di esecuzione e della data della prossima verifica prevista a scadenza.
Qualora, durante lo svolgimento delle verifiche, a giudizio dei tecnici esecutori, vengano riscontrate delle “ gravi anomalie “, tali da causare situazioni di rischio per la sicurezza dei pazienti e degli operatori, sull’apparecchiatura dovrà essere posta apposita etichetta adesiva di colore rosso con indicazione indelebile dell’ESITO NON FAVOREVOLE della verifica svolta, in attesa dell’intervento di adeguamento e della successiva verifica straordinaria.
In caso di esito non favorevole della verifica, la Ditta dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza mediante la tempestiva effettuazione dell’intervento di rimozione delle non conformità riscontrate, che dovrà avvenire prima possibile.
Il tempo di fermo macchina sarà comunque assimilato al tempo di risoluzione guasti di cui al precedente Art.9 ai fini dell’applicazione dei valori limite e delle penali. A seguito dell’effettuazione dell’intervento di rimozione delle non conformità la Ditta dovrà ripetere
l’effettuazione della verifica di sicurezza.
Qualora le motivazioni delle non conformità risiedano nella necessità di adeguare l’apparecchiatura a prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione e quindi la loro rimozione non sia compresa nelle prestazioni di cui al presente contratto, la Ditta dovrà tempestivamente informare l’Azienda sanitaria perché questa possa procedere agli adempimenti di sua competenza ai fini dell’adeguamento.
12.1 Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza
Per interventi di rimozione delle non conformità si intendono gli interventi di manutenzione finalizzati all’adeguamento normativo delle apparecchiature ed effettuati di norma a seguito dell’esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza e/o dei controlli funzionali.
L’Assuntore è tenuto ad effettuare, in quanto compresi nel canone, tutti gli interventi di rimozione delle non conformità che si renderanno necessari nel corso di esecuzione dell’appalto sulle apparecchiature oggetto dello stesso.
Sono esclusi da tali interventi quelli di adeguamento a prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione, entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, in quanto assimilati ad interventi di manutenzione straordinaria.
Art.13 Verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali ad uso medico
L’attività di verifica e controllo degli impianti elettrici, in accordo alle prescrizioni dettate dalle norme CEI, consiste nella effettuazione programmata delle misure e dei controlli dei singoli elementi dell’impianto e nella trascrizione dei dati negli appositi “ REGISTRI DEI CONTROLLI “ di tutti i locali ad uso medico dei Presidi Ospedalieri e delle strutture sanitarie periferiche delle Aziende Sanitarie.
I lavori riguarderanno gli impianti dei locali ad uso medico secondo le procedure di seguito descritte e si potranno distinguere :
• Verifiche visive e strumentali di tutti i componenti dell’impianto elettrico in accordo alle norme di sicurezza CEI 64-8/7 V2 art. 710.62;
• Elaborazione dei dati e forniture delle schede di impianto relative al “ REGISTRO DEI CONTROLLI “;
• Individuazione degli eventuali interventi correttivi e darne comunicazione agli Uffici di riferimento delle stazioni appaltanti.
13.1 Misure elettriche
Il servizio deve prevedere l’esecuzione di tutti i controlli funzionali e di tutte le misure strumentali previste dai diversi articoli della NORMA CEI 64-8/7 V2 art.710.62, alle scadenze dettate dalla stessa norma.
Operazioni da eseguire:
• Etichettatura dei principali componenti dell’impianto:
Quadri elettrici,interruttori differenziali, dispositivi di allarme ecc….;
• Rilevazione delle caratteristiche funzionali di ciascun componente;
• Prove semestrali di funzionamento dei dispositivi di allarme e di sicurezza ( art.710.62 – Norme CEI 64-8/7 V2 ).
• Misure semestrali del collegamento equipotenziale dei trasformatori di isolamento al nodo (art.710.62 –Norme CEI 64-8/7 V2 ).
• Misura triennale della resistenza di isolamento dei circuiti verso terra (art.710.62 –Norme CEI 64-8/7 V2 ).
• Misura triennale dell’equalizzazione del potenziale (art.710.62 –Norme CEI 64-8/7 V2 ).
• Prove annuali di funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale (art.710.62 –Norme CEI 64-8/7 V2 ).
• Verifiche semestrali delle alimentazioni di sicurezza.
Qualora nel corso delle verifiche si dovessero verificare delle violazioni alle norme CEI la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria, affinché possa procedere all’adeguamento.
13.2 Registrazione delle verifiche
Tutti i dati rilevati e gli esiti delle misure e controlli verranno inoltrati agli uffici preposti delle varie Aziende sanitarie sottoforma di schede tecniche:
• Schede Tecniche distinte per ciascuna misura con l’indicazione dei codici, locali di ubicazione dell’impianto, caratteristiche del componente, esito delle misure e delle prove, data della misura, firma del tecnico esecutore;
• Scheda dei provvedimenti riferiti alle violazioni riscontrate nell’effettuazione delle misure;
Tutta la documentazione dovrà essere raccolta per singolo locale in modo da costituire il “ REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE “ previsto dalle vigenti normative .
Art 14 Controlli funzionali
Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature sanitarie oggetto dell’appalto, che dovranno essere svolte dall’Assuntore nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente.
L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l’effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI ecc.) disponibile e vigente in materia. Laddove non esistano riferimenti specifici nelle norme tecniche, l’Assuntore dovrà proporre all’Azienda opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature, in particolare nel caso di apparecchiature classificate come critiche o come vitali.
L’effettuazione del controllo funzionale dovrà di norma avvenire contestualmente all’effettuazione delle verifiche di sicurezza.
Le prestazioni di controllo funzionale dovranno essere eseguite da personale dell’Assuntore con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione.
Dovranno essere obbligatoriamente oggetto dell’attività di controllo funzionale le seguenti tipologie di apparecchiature elettromedicali:
− Apparecchi per monitoraggio
(Monitor multiparametrici con e senza SaO2 e capnometria, Monitor fetali, Monitor gas respiratori ecc.);
− Apparecchi per anestesia;
− Apparecchi per audiometria;
− Cappe chimiche;
− Cappe a flusso laminare;
− Celle frigorifere biologiche;
− Centrifughe refrigerate e non;
− Citoflorimetri;
− Defibrillatori;
− Ecografi per misure statiche;
− Elettrobisturi;
− Elettrocardiografi;
− Elettroencefalografi;
− Frigoemoteche;
− Incubatrici neonatali;
− Pompe infusione;
− Ventilatori polmonari.
Nel progetto-offerta la Ditta potrà dichiarare la disponibilità ad ampliare il numero di tipologie di apparecchiature oggetto dei controlli funzionali. Di tale eventuale disponibilità si terrà conto nella valutazione dell’offerta.
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, di rendere noto all’Azienda il calendario dei controlli funzionali (Programma dei controlli funzionali) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche.
Le scadenze indicate nel programma dovranno essere rispettate con una tolleranza massima di
+/-30 giorni. Nella valutazione della tolleranza sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l’apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico della Ditta aggiudicataria dal Reparto utilizzatore.
In ogni caso il primo controllo delle apparecchiature sanitarie in dotazione all’Azienda dovrà essere effettuato entro i primi 12 mesi dalla data di Attivazione del Servizio.
Oltre alle scadenze previste dal Calendario di controllo funzionale, il servizio di cui al presente paragrafo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:
• a seguito di interventi di manutenzione correttiva;
• a seguito di rimozione delle non conformità;
• in caso di trasporto e/o reinstallazione dell’apparecchiatura;
• contestualmente al collaudo di apparecchiature di nuova acquisizione.
In occasione del controllo funzionale la Ditta dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di controllo funzionale.
Dovrà inoltre registrare i dati del RdL ed i risultati e gli esiti del controllo funzionale nel sistema informatizzato.
Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo finale controllo è necessario che il rapporto di lavoro ed il verbale di verifica riportino in maniera chiara e facilmente comprensibile al consegnatario l’esito dello stesso. In particolare la Ditta dovrà indicare i seguenti due tipi di esito:
- Favorevole: se l’apparecchiatura garantisce un livello di qualità accettabile e quindi può continuare ad essere utilizzata;
- Non favorevole: se l’apparecchiatura non garantisce un livello di qualità accettabile e quindi deve essere messa temporaneamente fuori servizio (in attesa dell’intervento di rimozione delle non conformità riscontrate).
In caso di esito non favorevole del controllo la Ditta dovrà segnalare al consegnatario (al momento della consegna del RdL) la necessità di mettere immediatamente fuori servizio in via temporanea l’apparecchiatura. Dovrà inoltre informare prima possibile dell’avvenuto anche il RO.
In caso di esito non favorevole del controllo la Ditta dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di qualità mediante la tempestiva effettuazione dell’intervento di rimozione delle non conformità riscontrate, che dovrà avvenire prima possibile. Tale tempo sarà comunque assimilato al tempo di risoluzione guasti di cui al precedente Art.9 ai fini dell’applicazione dei vincoli e delle penali. A seguito dell’effettuazione dell’intervento di rimozione delle non conformità la Ditta dovrà ripetere l’effettuazione del controllo funzionale.
Qualora le motivazioni delle non conformità risiedano nella necessità di adeguare l’apparecchiatura a prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione e quindi la loro rimozione non sia ricompresa nelle prestazioni di cui al presente contratto, la Ditta dovrà tempestivamente informare il RO perché questi possa procedere agli adempimenti di sua competenza ai fini dell’adeguamento.
Art.15 Collaudi e accettazione
Il servizio consiste nell'esecuzione delle prove di accettazione e collaudo sulle apparecchiature sanitarie che, a qualsiasi titolo, vengano messe in funzione per la prima volta presso le Aziende sanitarie interessate dall’appalto e coinvolge aspetti di natura amministrativa, tecnica e funzionale.
I collaudi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI 62- 122.
Le prove di accettazione e collaudo verranno eseguite da un gruppo tecnico costituito da:
− R.A. o suo delegato ( Coordinatore del gruppo tecnico );
− Consegnatario dell’apparecchiatura o suo delegato;
− Tecnici della Ditta fornitrice dell’apparecchiatura sanitaria;
− Tecnici della Ditta assuntrice del servizio ( supporto tecnico/amministrativo al R.A. per l’esecuzione delle operazioni di collaudo di competenza dell’Azienda sanitaria).
Le prove di accettazione e collaudo delle apparecchiature sanitarie dovranno essere eseguite entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta consegna presso la struttura destinataria, salvo diversi termini stabiliti dall’Azienda sanitaria. (R.A.)
Per l’espletamento delle prove di accettazione e collaudo saranno effettuate le seguenti attività. Per quanto attiene gli aspetti di natura amministrativa:
1. verifica dell’integrità dell’imballo;
2. apertura degli imballi ed ispezione esterna dell’apparecchiatura per verificare che l’apparecchiatura sia nuova di fabbrica e che non abbia subito danneggiamenti durante le operazioni di imballo, consegna e trasporto;
3. verifica della rispondenza di quanto ordinato con quanto consegnato (accessori compresi);
4. controllo della presenza nella documentazione di corredo; più precisamente:
a. manuale d’uso in lingua italiana (direttiva 93/42/CE);
b. manuale di manutenzione con allegati tecnici (se espressamente richiesto nella documentazione di acquisto);
c. copia della dichiarazione di conformità, classificazione, ente notificato, procedura seguita per l’ottenimento della marcatura CE;
d. dichiarazione di installazione a regola d’arte (qualora prevista);
5. rilievo e memorizzazione dei dati di targa sul Sistema Informatico dell’Azienda;
6. accertamento della presenza del materiale consumabile che consenta l’attivazione della apparecchiatura per l’effettuazione delle prove di collaudo; qualora non sia presente la seduta di prova ha termine e viene rinviata;
Per quanto attiene gli aspetti di natura tecnica:
7. verifica della compatibilità delle alimentazioni (elettriche, pneumatiche, idrauliche, ecc.) disponibili, basandosi con quanto specificato nelle istruzioni d’uso;
8. verifica della rispondenza tra i valori nominali dei fusibili, se accessibili, ed i dati di targa;
9. esecuzione dell’installazione in accordo con quanto indicato nel manuale d’uso;
10. effettuazione della verifica di sicurezza (vedi precedente Art.11).
11. effettuazione del controllo funzionale (vedi precedente Art.13)completo di effettuazione delle verifiche strumentali secondo le specifiche contenute nel manuale d’uso e secondo le modalità previste da guide esistenti;
12. memorizzazione sul Sistema Informatico degli esiti delle prove strumentali con indicazione delle apparecchiature utilizzate.
Per quanto attiene gli aspetti di natura funzionale:
13.verifica della funzionalità da parte del consegnatario dell’apparecchiatura.
In occasione del collaudo la Ditta assuntrice dovrà redigere il rapporto di lavoro ed, ove richiesto, predisporre il certificato di collaudo.
Dovrà inoltre registrare i dati del RdL ed i risultati e gli esiti del collaudo nel sistema informatizzato ( ove richiesto ).
Il rapporto di lavoro ed il certificato di collaudo dovranno riportare in maniera chiara e facilmente comprensibile al consegnatario l’esito del collaudo, che potrà essere:
- Favorevole: se l’apparecchiatura ha superato il collaudo riguardo a tutti e tre gli aspetti precedentemente elencati (amministrativi, tecnici e funzionali) e quindi può essere “accettata” e, conseguentemente, inventariata in maniera definitiva e messa in esercizio;
- Non favorevole: se l’apparecchiatura non ha superato il collaudo e quindi non può essere “accettata”.
Il certificato di collaudo deve essere firmato da tutti i soggetti del gruppo tecnico.
Art.16 Servizi accessori finalizzati alla gestione delle apparecchiature sanitarie
16.1 Gestione informatizzata dei servizi oggetto dell’appalto
L’Assuntore dovrà provvedere al corretto e tempestivo inserimento nel software di gestione del parco apparecchiature sanitarie di tutti i dati inerenti le attività relative ai servizi oggetto dell’appalto, tra cui:
- la classificazione di tutte le apparecchiature sanitarie secondo i criteri e le indicazioni emanate a livello regionale, nazionale e comunitario;
- i dati relativi ai collaudi, agli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, alle verifica periodica di sicurezza, ai controlli funzionali, agli adeguamenti normativi ecc.;
- i dati inerenti le informazioni economiche relative ai costi gestionali, con specifico riferimento alla contabilità analitica aziendale;
- i dati che consentono di elaborare e fornire tutti i parametri gestionali richiesti dalle procedure di Accreditamento dell’Azienda sanitaria;
- i dati che consentono di elaborare e fornire tutti i parametri inerenti la reportistica periodica necessaria per la valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi forniti, con particolare riferimento agli standard di servizio indicati negli Art.7,8,9,10,11,12,13 e 14.
Il software utilizzato dovrà inoltre consentire l’elaborazione periodica della reportistica relativa agli standard di servizio sopra indicati.
La Ditta dovrà mettere in condizione il personale dell’Azienda sanitaria di visionare e estrarre autonomamente in ogni momento dal sistema tale reportistica.
Il sistema informativo (software e relative apparecchiature informatiche), dovrà essere in grado di assicurare almeno la gestione delle seguenti funzionalità operative:
- la classificazione di tutte le apparecchiature biomedicali secondo i criteri e le indicazioni emanate a livello regionale, nazionale e comunitario;
- l’inventariazione di tutte le apparecchiature biomedicali, con particolare riferimento alla corretta identificazione dell’ubicazione, del centro di costo, del valore patrimoniale e del relativo ammortamento;
- la raccolta delle informazioni tecniche relative ai collaudi, agli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, di verifica periodica di sicurezza, di controllo funzionale ecc.;
- la raccolta delle informazioni economiche relative ai costi gestionali, con specifico riferimento alla contabilità analitica aziendale;
- la possibilità di elaborare e fornire tutti i parametri gestionali richiesti dalle procedure di Accreditamento previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- la possibilità di fornire elaborazioni aggregate a livello di AUS Regionale relativamente ai dati del parco apparecchiature installato ed utilizzato nelle 6 Aziende Sanitarie.
Il sistema proposto dovrà garantire la comunicazione ed il trasferimento dei dati con le altre procedure informatiche utilizzate dalle singole Aziende sanitarie e comunque, sarà in ogni caso facoltà insindacabile di ciascuna delle Aziende sanitarie utilizzare il software già in uso o il sistema proposto dall’Aggiudicatario.
Nel caso in cui le Aziende decidano di accettare la proposta, alla scadenza del contratto il software e le apparecchiature informatiche fornite ed installate rimarranno di sua proprietà senza pagamento di alcun corrispettivo. Il contraente dovrà essere altresì disponibile ad effettuare appositi corsi di formazione per l’utilizzo del proprio sistema informatizzato al personale individuato dall’Azienda.
16.2 Gestione degli adempimenti formali finalizzati all’Accreditamento - Fascicolo macchina L’Assuntore dovrà provvedere alla gestione di tutti gli adempimenti formali inerenti i servizi
oggetto dell’appalto e necessari a soddisfare i requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici, generali e specifici per l’Accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia
Ai fini del rispetto della normativa regionale sull’accreditamento, per ciascuna apparecchiatura l’Assuntore dovrà costituire e mantenere costantemente aggiornato il fascicolo macchina, di cui dovrà garantire la consultazione al R.A. ed ai consegnatari, anche tramite accesso informatico.
Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata:
• certificato di collaudo;
• dichiarazione di conformità alle Direttive CEE applicabili;
• dichiarazione di installazione a regola d’arte, qualora prevista;
• manuale d’uso;
• manuale tecnico;
• richieste di intervento;
• rapporti di lavoro;
• verbali di verifica di sicurezza e di controllo funzionale;
• verbale di dismissione.
Con l’aggiudicazione dell’appalto viene affidata all’Assuntore la competenza sulla costituzione e la corretta tenuta dei fascicoli di macchina di azienda, fatte salve diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria , dei quali dovrà provvedere all’aggiornamento continuo (almeno ogni trimestre).
L’Assuntore dovrà provvedere a fornire alle strutture aziendali deputate alla gestione dell’inventario il supporto tecnico operativo necessario per il corretto inserimento dei dati caratteristici delle apparecchiature sanitarie di nuova introduzione e/o per la modifica e l’aggiornamento dei dati relativi a quelle già in uso.
Sono fatte salve diverse disposizioni del R.A. dell’ Azienda sanitaria in merito alle modalità di gestione dei fascicoli e di inserimento dei dati.
16.3 Formazione dei tecnici dell’Azienda sulla gestione e la manutenzione delle apparecchiature La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a svolgere, con modalità da proporre in sede di offerta, dei
corsi di formazione e di aggiornamento per il personale tecnico dipendente dell’Azienda.
Il numero complessivo di tecnici da formare risulta presuntivamente pari a 5 per ogni anno di vigenza del contratto.
I corsi avranno carattere teorico e pratico.
La proposta avanzata dalla Ditta verrà valutata in sede di offerta tecnica, in base al programma di formazione indicato nel Progetto Offerta.
Obiettivo dei corsi è formare tecnici in grado di:
− eseguire interventi di manutenzione preventiva;
− eseguire riparazioni di primo intervento ( relative a guasti di lieve entità );
− verificare la sicurezza delle apparecchiature;
− eseguire il controllo degli interventi effettuati da Ditte terze di manutenzione;
− eseguire verifiche di sicurezza degli impianti elettrici nei locali ad uso medico;
− eseguire i collaudi di accettazione;
− condurre prove funzionali, almeno sulle seguenti classi di apparecchiature: Apparecchi per monitoraggio (Monitor multiparametrici con e senza SaO2 e capnometria, Monitor fetali, Monitor gas respiratori ecc.), Apparecchi per anestesia, Cappe chimiche, Cappe a flusso laminare, Celle frigorifere biologiche, Centrifughe refrigerate e non, Defibrillatori, Ecografi per misure statiche, Elettrobisturi, Elettrocardiografi, Elettroencefalografi, Frigoemoteche, Incubatrici neonatali, Pompe infusione, Ventilatori polmonari.
La Ditta aggiudicataria, entro 2 mesi dalla data di attivazione del Servizio, dovrà definire in accordo con le Aziende il Calendario dei corsi che intende svolgere nei successivi 10 mesi.
Detta pianificazione dovrà essere ripetuta per gli anni di validità del contratto.
Resta facoltà delle Aziende sanitarie di richiedere alla Ditta aggiudicataria, durante la pianificazione dei corsi degli anni successivi, che siano approfonditi gli argomenti già trattati o che siano tenute lezioni su argomenti inerenti altri servizi.
I programmi potranno inoltre essere modificati in funzione delle esigenze formative che emergeranno durante il corso di vigenza dell’appalto.
L’Assuntore dovrà redigere i programmi di formazione in relazione al livello di preparazione dei tecnici.
L’attività di formazione dovrà essere supportata da materiale didattico appropriato (manuali, dispense, normative, ecc.).
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale didattico e mettere a disposizione la strumentazione didattica necessaria allo svolgimento dei corsi.
I docenti che terranno i corsi dovranno avere comprovata esperienza. In particolare per la sicurezza elettrica delle apparecchiature e le modalità di effettuazione dei collaudi di accettazione dovranno essere ingegneri con titoli professionali pari almeno a quelli indicati all’Art.22 del presente Capitolato e con esperienza minima nel settore di tre anni.
In caso di nuove assunzioni di tecnici la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ed erogare corsi integrativi di recupero al fine di allineare, per quanto possibile, il livello di preparazione di tutto il personale.
16.4 Formazione degli utilizzatori e degli operatori sull’utilizzo delle apparecchiature
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a svolgere, con modalità da proporre ed indicare nel Progetto Offerta, dei corsi di formazione e di aggiornamento sull’uso corretto ed in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali, destinati agli utilizzatori ed agli operatori delle apparecchiature.
Gli utenti da formare per ogni Azienda sanitaria, in numero complessivo presunto pari a 100 per anno, saranno suddivisi in gruppi; ciascun gruppo sarà formato da un numero di persone non superiore a 30. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad svolgere i corsi tenendo conto della suddivisione in gruppi degli utenti.
I corsi avranno carattere teorico e pratico e la loro formulazione dovrà rispettare criteri che consentano l’acquisizione di crediti formativi ECM.
Obiettivo dei corsi è formare il personale medico, infermieristico e sanitario in genere su:
• sicurezza in ambiente ospedaliero;
• corretto utilizzo dei defibrillatori; diagnosi e risoluzioni di guasti lieve entità;
• corretto utilizzo delle apparecchiature critiche; diagnosi e risoluzioni di guasti lieve entità;
La Ditta aggiudicataria, entro 2 mesi dalla data di attivazione del Servizio, dovrà definire in accordo con l’Azienda il Calendario dei corsi che intende svolgere nei successivi 10 mesi. Detta pianificazione dovrà essere ripetuta per gli anni di validità del contratto.
Resta facoltà delle Aziende di richiedere alla Ditta aggiudicataria, durante la pianificazione dei corsi degli anni successivi, che siano approfonditi gli argomenti già trattati o che siano tenute lezioni su altri argomenti.
Tali programmi di formazione andranno sottoposti per la relativa approvazione all’ Azienda sanitaria, che avrà la facoltà di richiedere le modifiche e le integrazioni che dovesse ritenere opportune.
I programmi potranno inoltre essere modificati in funzione delle esigenze formative che emergeranno durante il corso di vigenza dell’appalto.
L’attività di formazione dovrà essere supportata da materiale didattico appropriato (manuali, dispense, normative, ecc.) fornito dalla Ditta Aggiudicataria.
I docenti che terranno i corsi dovranno avere comprovata esperienza. In caso di nuove assunzioni la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ed erogare corsi integrativi di recupero al fine di allineare, per quanto possibile, il livello di preparazione di tutto il personale.
16.5 Supervisione e controllo delle attività delle ditte esterne
L’Assuntore dovrà provvedere a supervisionare le attività delle ditte esterne fornitrici di apparecchiature acquisite con forme contrattuali quali leasing operativo, locazione operativa,
comodato con manutenzione compresa, service, che prevedano al loro interno la copertura manutentiva totale di tipo Full-Risk ed in generale di tutte le ditte produttrici o delegate all’assistenza tecnica autorizzata che operino in Azienda, anche su apparecchiature di proprietà. L’attività dovrà ricomprendere il riscontro delle prestazioni previste, il controllo degli impegni contrattuali assunti e la gestione informatizzata degli interventi effettuati, compreso l’inserimento dei dati nel software aziendale.
La Ditta dovrà presentare all’Azienda un resoconto semestrale dell’attività svolta.
La Ditta concorrente, all’interno del Progetto Offerta, dovrà presentare e descrivere le modalità ed i mezzi utilizzati per attuare i controlli richiesti e per rendicontare correttamente all’Azienda quanto rilevato.
16.6 Consulenza tecnico specialistica su richiesta delle Strutture Aziendali
L’Assuntore dovrà provvedere a fornire, in caso di richiesta delle strutture aziendali, il supporto tecnico specialistico sulle materie attinenti l’oggetto dell’appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- consulenza per la predisposizione dei programmi di dismissione e rinnovo , con cadenza di xxxxx xxxxxxxxxx;
- consulenza per la valutazione tecnica e gestionale (rapporto benefici/costi) delle nuove tecnologie ai fini della loro introduzione in Azienda;
- consulenza per la predisposizione dei capitolati tecnici per l’acquisto;
- consulenza per la valutazione delle offerte tecniche per l’acquisto;
- consulenza per il trasferimento dei singoli reparti o intere strutture ospedaliere a seguito di apertura di nuove sedi o ristrutturazioni ( fino a 500 ore );
- predisposizione documentazione per le comunicazioni periodiche dei dati inerenti gli acquisti e le manutenzioni alla Regione Umbria;
- consulenza e supporto tecnico per l’inserimento periodico dei dati inerenti gli acquisti e le manutenzioni nell’Osservatorio Prezzi delle tecnologie Sanitarie istituito dalla Regione Umbria.
Il personale tecnico destinato alle attività di consulenza tecnica specialistica non dovrà essere dipendente di ditte produttrici o distributrici di apparecchiature.
16.7 Sviluppo di un Sistema di Indicatori di Risultato e di Livelli Prestazionali
La Ditta è chiamata a formulare all’interno dell’offerta tecnica anche una proposta di sistema di controllo delle proprie attività e dei livelli prestazionali del servizio fornito, secondo le proprie capacità e conoscenze specifiche ed in coerenza a quanto previsto nello stesso progetto-offerta.
La proposta avanzata dalla Ditta verrà valutata in sede di offerta tecnica.
Gli indicatori di risultato ed i livelli prestazionali progettati dovranno avere l’obiettivo di raggiungere il massimo grado di controllo dei beni soggetti al servizio e rispondere quanto più possibile ai seguenti requisiti di base:
- fare riferimento alle norme di qualità e di settore;
- prevedere livelli di prestazione dei beni suddivisi per fasce di criticità degli stessi;
- prevedere la revisione periodica dei livelli stabiliti ed un meccanismo di accettazione da parte dell’Azienda sanitaria di tali livelli;
- prevedere indicazioni su parametri di controllo il più possibile oggettivi e semplicemente misurabili;
- prevedere tra gli altri il parametro di “disponibilità” di funzionamento dei beni, inteso come periodo espresso in ore durante il quale un apparecchio fornisce o è capace di fornire le
prestazioni di progetto;
- prevedere la gestione tendenzialmente in “tempo reale” degli indicatori e dei livelli prestazionali;
- prevedere l’implementazione di un sistema di rilevazione della “customer satisfaction” basato sulla compilazione periodica da parte dei CA di appositi questionari;
- individuare a fini sperimentali un meccanismo premiante in caso di miglioramento e penalizzante in caso di peggioramento dei livelli di qualità previsti;
- prevedere l’assegnazione di un punteggio in centesimi che xxxxxxxxxx il livello di risultato raggiunto.
Dovranno comunque essere adottati all’interno del progetto opportuni accorgimenti per escludere dal computo delle prestazioni gli eventi che abbiano le seguenti cause:
- errori di manovra o danni causati da terzi o da personale dell’Azienda sanitaria;
- eventi eccezionali esterni che condizionano i beni a funzionare in limiti obbligati.
- i periodi di fuori servizio imposti dall’Azienda sanitaria per proprie esigenze funzionali;
- i tempi di interruzione programmati con l’Azienda sanitaria per l’effettuazione di manutenzioni migliorative;
- i tempi tecnici necessari all’effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva definiti nel progetto-offerta.
La verifica degli indicatori di risultato e dei livelli prestazionali progettati verrà effettuata al termine di ogni periodo di esercizio annuale.
Art.17 Prestazioni migliorative comprese nel canone
Nell’offerta tecnica la Ditta può offrire, per il miglioramento qualitativo dei servizi a canone e senza ulteriori compensi, eventuali prestazioni aggiuntive o integrative rispetto a quelle richieste dal capitolato come obbligatorie.
Tali prestazioni aggiuntive o integrative, verranno valutate in sede di offerta tecnica, a condizione che:
a) siano conformi a specifiche esigenze delle Aziende sanitarie e/o dell’AUS ;
b) consentano una più completa e migliore erogazione dei servizi richiesti;
c) i relativi costi siano inclusi nel canone d’appalto.
Art.18 Prestazioni aggiuntive non comprese nel canone
La Ditta dovrà essere in grado di garantire, qualora richiesto l’effettuazione delle seguenti prestazioni aggiuntive, non comprese nel canone:
1. Verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali ad uso medico, limitatamente alla Azienda Ospedaliera di Perugia, alla Azienda Ospedaliera di Terni ed alla Azienda Sanitaria n°2 di Perugia, (per le altre Aziende sanitarie le verifiche periodiche sono comprese nel canone);
2. Servizio di reperibilità di cui all’Art.10, limitatamente all’Azienda Ospedaliera di Perugia, in quanto la stessa provvede direttamente con personale interno;
3. Attività connesse alla gestione dei beni mobili, diversi dalle apparecchiature sanitarie, quale supporto operativo all’ufficio dell’Azienda sanitaria preposto all’inventario, di seguito sinteticamente elencate:
a) Riscontro fisico dei cespiti, relativamente a nuovi acquisti, dismissioni e trasferimenti;
b) Verifica ed etichettatura dei locali;
c) Verifica ed etichettatura dei beni acquistati;
d) Compilazione dei verbali di presa in carico e delle schede anagrafiche;
e) Trasmissione dei verbali di presa in carico all’Ufficio preposto all’inventario ed ai consegnatari.
L’esecuzione di tali attività deve essere effettuata con le modalità stabilite nel Capitolato per le apparecchiature sanitarie.
Le suddette attività non sono comprese nel canone e dovranno essere quotate singolarmente e separatamente.
Tali prestazioni aggiuntive, pertanto, non saranno valutate ai fini dell’aggiudicazione, ma dovranno essere descritte separatamente nell’offerta tecnica e saranno vincolanti per l’offerente, mentre le singole Azienda sanitarie potranno affidare tali servizi in ogni momento durante l’esecuzione dell’appalto, ragguagliando il relativo importo al periodo di effettiva esecuzione.
L’appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui le singole Aziende sanitarie ritengano, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, di non procedere all’affidamento di uno o più dei tali servizi aggiuntivi.
Art.19 Formulazione dell’ Offerta Tecnica
Le Ditte concorrenti dovranno redigere l’offerta tecnica secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella lettera di invito.
I servizi oggetto dell’appalto e compresi nel canone sono riassunti nella seguente tabella :
TIPO SERVIZIO | A.O. PERUGIA | A.O. TERNI | ASL1 | ASL2 | ASL3 | ASL4 | |
1 | Manutenzione preventiva | si | si | si | si | si | si |
2 | Manutenzione correttiva | si | si | si | si | si | si |
3 | Servizio di reperibilità | no | si | si | si | si | si |
4 | Fornitura parti di ricambio | si | si | si | si | si | si |
5 | Fornitura materiali di consumo | si | si | si | si | si | si |
6 | Verifica periodica di sicurezza delle apparecchiature | si | si | si | si | si | si |
7 | Verifica periodica degli impianti elettrici nei locali ad uso medico | no | no | si | no | si | si |
8 | Adeguamento normativo delle apparecchiature | si | si | si | si | si | si |
9 | Collaudo e accettazione delle apparecchiature | si | si | si | si | si | si |
10 | Servizi accessori inerenti la gestione delle apparecchiature | si | si | si | si | si | si |
11 | Controlli funzionali delle apparecchiature | si | si | si | si | si | si |
12 | Attività connesse con la gestione dei beni mobili | no | no | no | no | no | no |
13 | Attività di consulenza tecnica e formazione del personale | si | si | si | si | si | si |
14 | Operazioni di convalida e di controllo dei processi di controllo delle autoclavi a vapore | si | si | si | si | si | si |
15 | Manutenzione e affilatura dei ferri chirurgici | si | si | si | si | si | si |