CONTRATTI DI SVILUPPO NELLE AREE INTERNE aprile 2021
r_emiro.Giunta - Prot. 04/05/2021.0419266.U
DIREZIONE RISORSE EUROPA INNOVAZIONE E ISTITUZIONI SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE EUROPEE
Nota
CONTRATTI DI SVILUPPO NELLE AREE INTERNE
aprile 2021
CONTRATTI DI SVILUPPO E AREE INTERNE
Il Contratto di sviluppo (articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni (programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche). Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
Con la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 84 a 87) la disciplina dei contratti di sviluppo è stata modificata per favorire il turismo nelle aree interne1 del Paese e valorizzare il patrimonio immobiliare dismesso, abbassando le soglie di investimento e stanziando 130 milioni di euro (100 milioni annualità 2021 e 30 milioni annualità 2022):
a) la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità
1 le aree interne del Paese sono quelle individuate dall’Accordo di partenariato approvato dalla Commissione
europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014
connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti;
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Con la Direttiva MISE del 19 marzo 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021) si rendono disponibili i 130 milioni per rafforzare e sviluppare nuovi investimenti nel settore del turismo e valorizzare il sistema di ricettività e ospitalità connesso al settore della trasformazione dei prodotti agricoli.
In definitiva, nelle aree interne del Paese per usufruire del regime agevolato dei contratti di sviluppo si possono proporre 2 tipi di programmi:
- programmi di sviluppo di attività turistiche con soglia ridotta a 7,5 milioni di euro di cui solo 3 oggetto di investimento del proponente (Format di proposta xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/-/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxx- investimenti/contratti-di-sviluppo/presenta-la-domanda/new-cds---proposta- contratto-sviluppo-turistico-7_5-milioni-di-euro.docx)
- programmi di sviluppo di Trasformazione dei Prodotti Agricoli con servizi turistici
(Format di proposta xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/-
/media/invitalia/documenti/sosteniamo-grandi-investimenti/contratti-di- sviluppo/presenta-la-domanda/new--cds---proposta-contratto-sviluppo-tpa-con- annesso-turismo.docx)
Requisito connesso al recupero e riqualificazione delle strutture edilizie dismesse
Per i programmi di sviluppo che prevedono investimenti per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse è prevista la verifica di:
- ultima attività esercitata nel sito interessato;
- data di dismissione;
- attuale proprietà e lo stato conservativo del sito.
Per i programmi di sviluppo che prevedono più di un progetto di investimento, ogni progetto deve essere realizzato in una delle Aree Interne o deve prevedere il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse.
Requisito per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con gli investimenti legati ai servizi di ospitalità:
- coincidenza dei soggetti proponenti o aderenti per la realizzazione dei servizi di ospitalità e quelli per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
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- dimensione significativa del programma di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza.
La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.
Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxx- investimenti/contratto-di-sviluppo/presenta-la-domanda
L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Per approfondire: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxx-xxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx-xx- sviluppo-130-milioni-per-investimenti-turismo