INDICE
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI E
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
INDICE
IL SERVIZIO DI TAXI 6
CAPO I 6
IL SERVIZIO TAXI 6
Art. 1 6
Definizione del servizio 6
Art. 2 6
Disciplina del servizio 6
Art. 3 6
Licenza d’esercizio e figure giuridiche di gestione 6
Art. 4 6
Condizioni d’esercizio 6
Art. 5 7
Numero delle licenze 7
Art. 6 7
Riconoscibilità delle autovetture 7
Art. 7 7
Autovetture di scorta 7
Art. 8 8
Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi 8
Art. 9 8
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 8
Art. 10 9
Operativita’ del servizio 9
CAPO II 9
LA PROFESSIONE DI TASSISTA 9
Art. 11 9
Requisiti per l’esercizio della professione di tassista 9
Art. 12 9
Accesso alla professione di tassista 9
CAPO III 9
LA LICENZA D’ESERCIZIO 9
Art. 13 9
Concorso per l’assegnazione delle licenze 9
Art. 14 9
Contenuti del bando 9
Art. 15 10
Titoli oggetto di valutazione. 10
Art. 16 10
Assegnazione e rilascio della licenza 10
Art. 17 10
Validità della licenza 10
Art. 18 10
Trasferibilita’ della licenza 10
CAPO IV 11
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 11
Art. 19 11
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio 11
Art. 20 11
Turni di servizio ed acquisizione della corsa 11
Art. 21 11
Comportamento del tassista durante il servizio 11
Art. 22 12
Comportamento degli utenti 12
Art. 23 12
Sostituzione e collaborazione alla guida 12
Art. 24 13
Interruzione del trasporto 13
Art. 25 13
Trasporto portatori di handicap 13
Art. 26 13
Tariffe 13
Art. 27 13
Tassametro 13
Art. 28 13
Contachilometri 13
Art. 29 14
Impiego di tecnologie innovative 14
Art. 30 14
Responsabilità nell’esercizio del servizio 14
Art. 31 14
Pubblicità sulle autovetture 14
Art. 32 14
Reclami 14
XXXX X 00
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 14
Art. 33 14
Addetti alla Vigilanza 14
Art. 34 14
Sanzioni 14
Art. 35 15
Rinuncia alla licenza 15
Art. 36 15
Sospensione della licenza 15
Art. 37 15
Revoca della licenza 15
Art. 38 16
Decadenza della licenza 16
Art. 39 16
Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza 16
Art. 40 16
Irrogazione delle sanzioni 16
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA 16
CAPO I 16
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA 16
Art. 41 16
Definizione del Servizio 16
Art. 42 16
Disciplina del Servizio 16
Art. 43 17
Caratteristiche dei veicoli 17
Art. 44 17
Caratteristiche delle autovetture 17
Art. 45 17
Contrassegni per le autovetture 17
Art. 46 18
Titolo e figure giuridiche di gestione 18
Art. 47 18
Condizioni di esercizio 18
Art. 48 18
Ambito di validità 18
Art. 49 18
Servizio Sostitutivo o integrativo del trasporto di linea 18
Art. 50 18
Modalità di svolgimento del servizio 18
Art. 51 19
Numero delle autorizzazioni 19
CAPO II 19
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 19
Art. 52 19
Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore con conducente mediante autovettura 19
CAPO III 19
LA LICENZA D’ESERCIZIO 19
Art. 53 19
Bando di concorso 19
Art. 54 21
Titoli oggetto di valutazione. 21
Art. 55 21
Formazione della graduatoria e rilascio dell’autorizzazione 21
Art. 56 22
Rilascio dell’autorizzazione 22
Art. 57 22
Trasferimento dell’autorizzazione 22
CAPO IV 22
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 22
Art. 58 22
Inizio e sospensione del servizio 22
Art. 59 22
Acquisizione della corsa e informazione all’utenza 22
Art. 60 23
Caratteristiche della rimessa 23
Art. 61 23
Collaborazione alla guida 23
Art. 62 23
Portatori di handicap 23
Art. 63 23
Contachilometri 23
Art. 64 23
Tariffe per noleggio con autovettura 23
Art. 65 23
Sostituzione del veicolo 23
Art. 66 24
Locazione temporanea dei veicoli 24
CAPO V 24
VIGILANZA SUL SERVIZIO 24
Art. 67 24
Norme di comportamento 24
Art. 68 25
Sanzioni 25
Art. 69 25
Addetti alla Vigilanza 25
Art. 70 25
Rinuncia alla autorizzazione 25
Art. 71 26
Sospensione dell’autorizzazione 26
Art. 72 26
Revoca della autorizzazione 26
Art. 73 27
Decadenza della autorizzazione 27
Art. 74 27
Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione 27
Art. 75 27
Irrogazione delle sanzioni 27
Il Servizio di Taxi
Capo I
IL SERVIZIO TAXI
Art. 1
Definizione del servizio
Il servizio taxi così come definito dall’articolo 1, comma 1 della LEGGE 21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccolo gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.
Art. 2
Disciplina del servizio
Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.
La Giunta detta le eventuali disposizioni di attuazione del presente regolamento nonchè le eventuali disposizioni interpretative che si dovessero rendere necessarie in viurtù dell’entrata in vigore di nuove disposizioni.
Art. 3
Licenza d’esercizio e figure giuridiche di gestione
L’esercizio del servizio taxi è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992, n.21, articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8.8.1985, n 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
d) Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall’articolo 7 comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 4
Condizioni d’esercizio
In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.
La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio taxi.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
Il titolare della licenza trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.
L’elenco è allegato alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.
In ogni caso, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, i documenti ufficiali relativi alla posizione del titolare di licenza sono quelli risultanti dall’archivio presente presso il Comune di San Xxxxxxxx Valdarno.
Art. 5
Numero delle licenze
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 lettera a), della legge 21/1992, la Giunta, sentite le associazioni di categoria stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
Art. 6
Riconoscibilità delle autovetture
Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta “taxi”. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l’autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un’altezza di mm. 10, la scritta “servizio pubblico” in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Toscana sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20;
b) al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autoadesiva di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta “taxi” affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Toscana e lo stemma del Comune entrambi di mm. 100 di base per 80 di altezza.
Art. 7
Autovetture di scorta
Su istanza dei soggetti elencati all’articolo 3 comma 3, è concessa una o più licenze per l’immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all’utilizzo della propria autovettura per:
a) guasto meccanico;
b) incidente;
c) furto o incendio.
L’Ufficio comunale competente concede l’autorizzazione preventiva all’utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a),b) e c). L’autorizzazione contiene i seguenti dati:
a) generalità del richiedente;
b) generalità o la ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta;
c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
e) periodo di validità
L’autorizzazione deve essere custodita sull’autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.
Il concessionario del taxi di scorta assegna l’autovettura nel rigoroso rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L’annotazione consiste nell’indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di validità dell’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del comma 2.
La tariffa per l’uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa è approvata dalla Giunta.
Al tassista a cui sia stata assegnata un’auto di scorta è vietato l’uso della propria vettura.
Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a) della Legge 21/1992, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell’articolo 9 della predetta legge e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 85 del DPR n. 616/1977. Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla “A.S.”. Unitamente ai segni distintivi di cui all’articolo 6, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione “Auto di Scorta” con caratteri alti mm. 40.
Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall’assegnazione del titolo;
b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell’assicurazione dell’autovettura destinata a taxi di scorta;
c) mancato rispetto dell’ordine di precedenza nell’assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 4;
e) violazione del divieto di commercializzare e trasferire licenze per auto di scorta così come previsto dal comma 6.
Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
Art. 8
Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi
Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:
a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell’organico definito dal Comune ai sensi dell’articolo 5;
b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno;
L’autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d’esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
d) il periodo di validità;
Art. 9
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
Previa autorizzazione del Comune, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa dal dirigente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.
Art. 10
Operativita’ del servizio
Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale o comprensoriale. Il prolevamento dell’utenza avviene all’interno dell’area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Arezzo servite da strade asfaltate.
Capo II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 11
Requisiti per l’esercizio della professione di tassista
L’esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b) idoneità professionale;
Non soddisfa al requisito dell’idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. L’idoneità professionale è acquisita a norma della delibera regionale 1 marzo 1995, n. 131.
Sono fatte salve le disposizioni normative più favorevoli previste dalla normativa vigente.
Art. 12
Accesso alla professione di tassista
L’accesso alla professione di tassistaè consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio.
Capo III
LA LICENZA D’ESERCIZIO
Art. 13
Concorso per l’assegnazione delle licenze
Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, ad altro titolo, del veicolo.
Il bando è predisposto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o piu licenze.
Art. 14
Contenuti del bando
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo;.
Art. 15
Titoli oggetto di valutazione
Al fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio di taxi, si procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui assegnare il punteggio a fianco indicato:
a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente normativa regionale, punti “6”;
b) laurea, punti “1,5”,
c) diploma di maturità, punti “0,5”,
d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituito o dipendente da un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea “punti 2” a semestre fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx;
e) conoscenza lingua inglese, punti 2;
f) conoscenza altra lingua straniera, punti 1;
g) autovettura dotata di particolari servizi per portatori di handicap punti 1,0
h) autovettura dotata di alimentazione ecologica (metano, gpl, elettricità) punti 1,5
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata per sorteggio.
Art. 16
Assegnazione e rilascio della licenza
Approvata la graduatoria di merito si provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di tassista.
Art. 17
Validità della licenza
La licenza d’esercizio ha validità illimitata salvo i casi di revoca, rinuncia o decadenza previsti dal presente regolamento.
Art. 18
Trasferibilita’ della licenza
Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d’esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant’anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Il trasferimento della licenza comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, al licenza è revocata e messa a concorso.
Il Dirigente del Settore dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni, che sono autocertificate ai sensi della vigente normativa:
a) contratto di cessione fra le parti;
b) la dichiarazione di successione;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11;
Il titolare che abbia trasferito la licenza non può essere intestatario, a pena di decadenza, di una nuova licenza di taxi, anche per subingresso, prima dei 5 anni.
Capo IV
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 19
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio Comunale.
Art. 20
Turni di servizio ed acquisizione della corsa
I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune e resi pubblici. Nell’ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle zone di sosta e carico definite con atto dell’Amministrazione Comunale;
b) mediante sistemi di chiamata via radio;
c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l’acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.
Art. 21
Comportamento del tassista durante il servizio
Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
d) rispettare i turni di servizio, l’ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
k) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse; Xxxx’esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (salvo quanto previsto dall’art. 9.
c) portare animali propri in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
h) di fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
Art. 22
Comportamento degli utenti
Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a) fumare;
b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell’ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente;
c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;
e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
Art. 23
Sostituzione e collaborazione alla guida
I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiugimento della maggiore età.
Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l’erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 e dell’iscrizione al Ruolo di cui all’articolo 13.
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa (art. 10 della legge 21/1992) che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e dell’iscrizione al Ruolo di cui all’articolo 12;
Art. 24
Interruzione del trasporto
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo. I rapporti contrattuali sono regolati dalle norme del codice civile.
Art. 25
Trasporto portatori di handicap
Il tassista ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità; i mezzi sono trasportati gratuitamente;
La prestazione dei servizi di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
Il rifiuto di trasporto di persone portatori di handicap, accertato con provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile (contestazione immediata, ordinanza - ingiunzione ecc...), comporta la revoca immediata dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di taxi.
Art. 26
Tariffe
Le tariffe del servizio di taxi sono definite con atto del Comune, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc..), sulla base delle eventuali normative in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi degli articoli 7-8-9 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea, corrispondenti alla rispettiva destinazione.
La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
In nessun caso è ammesso:
- pagamento della corsa di ritorno alle aree di stazionamento;
- determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordato tra l’utente ed il vettore;.
Art. 27
Tassametro
Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l’omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l’efficienza e l’idoneità all’impiego.
Tutti i tassametri installati a norma di legge sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.
I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui sopra.
Art. 28
Contachilometri
I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
Art. 29
Impiego di tecnologie innovative
Nell’organizzazione del servizio è consentito l’impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d’attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell’offerta di trasporto in tutto l’ambito urbano.
Art. 30
Responsabilità nell’esercizio del servizio
Eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.
Art. 31
Pubblicità sulle autovetture
La pubblicità sulle autovetture adibite al servizio di taxi è regolata secondo quanto stabilito dall’art. 23 del Decreto Legislativo n.285/1992 e dagli artt. 47 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione.
Art. 32
Reclami
Eventuali reclami sulla svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la giunta sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l’adozione.
All’interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.
Capo V
VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 33
Addetti alla Vigilanza
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in generale sul servizio di taxi è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
La polizia municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.
Art. 34
Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno sanzionate per quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 16 della Legge n.3/2003, applicando la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, con la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981. Gli interessati possono presentare scritti difensivi, al Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.
Art. 35
Rinuncia alla licenza
Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.
Art. 36
Sospensione della licenza
La licenza è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c) violazione dei predetti di cui all’articolo 22 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall’articolo 4, comma 4 e dall’articolo 25;
e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all’articolo 27;
f) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 36, commi 2,4, e 5;
g) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di taxi;
Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
La sospensione viene comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore ai 60 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 60 giorni, il provvedimento di archiviazione o sospensione.
Art. 37
Revoca della licenza
Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l’autorizzazione per il servizio da noleggio ;
b) per la violazione dell’articolo 7, comma 5, che vieta al tassista a cui sia stata assegnata un’auto di scorta l’utilizzo diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura;
c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3,12 e 13;
d) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall’articolo 7, comma 8 e dall0articolo 19;
f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi dell’articolo 37;
g) sospensione di 30 giorni, nell’arco di un anno solare, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
h) per motivi di pubblico interesse.
i) nel caso previsto dall’art. 26 del presente regolamento;
La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore
ai 60 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 60 giorni, il provvedimento di archiviazione o di revoca.
Art. 38
Decadenza della licenza
Il Comune dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’articolo 20, comma 1;
La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore ai 30 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 30 giorni, il provvedimento di archiviazione o di revoca.
Art. 39
Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.
Art. 40
Irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Il Servizio di noleggio con autovettura
Capo I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
Art. 41
Definizione del Servizio
Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è uno degli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, a richiesta dei trasportati.
L’utente avanza richiesta di una determinata prestazione, a tempo e/o a viaggio, presso la sede del vettore, concordando direttamente con lo stesso l’importo del trasporto.
Art. 42
Disciplina del Servizio
Il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovetture è svolto con l’impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dal presente regolamento. In particolare la legislazione vigente fa riferimento:
a) D.M. 20.12.1991, n.448 (Regolamento per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
b) Alla Legge 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
c) D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);
d) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento del Codice della Strada);
e) D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
f) L.R. 06.09.1993, n. 67, L.R. 08.02.1994, N. 18 e L.R. 31.07.1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto di persone);
g) Delibera C.R. del 01.03.1995, n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti);
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie ed alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.
Si applicano le ulteriori disposizioni normative entrate in vigore successivamente all’approvazione del presente regolamento.
Art. 43
Caratteristiche dei veicoli
I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono avere le caratteristiche definite dall’ art. 85 del D. Lgs n. 285/1992 e dall’art. 244, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc…)
Art. 44
Caratteristiche delle autovetture
Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
In caso di sostituzione dell’autovettura, il titolare deve comunicare all’ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L’ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all’art. 57.
Art. 45
Contrassegni per le autovetture
Tutti i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione ben visibile dall’esterno un contrassegno adesivo policromo di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 6,00 di altezza per cm. 16,00 di lunghezza, recante le seguenti scritte:
“Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx” ,x caratteri neri. Lo stemma del Comune
Il numero della autorizzazione, a caratteri neri “N.C.C.” di colore rosso
I veicoli devono, altresì, essere dotati di una targhetta metallica di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
- sulla parte superiore, la scritta “Comune di San Xxxxxxxx Valdarno” e N.C.C.;
- al centro lo stemma del Comune;
- nella parte inferiore, il numero dell’autorizzazione;
La targhetta deve essere fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo vicino alla targa di immatricolazione.
I contrassegni di cui sopra devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli depositati presso l’ufficio comunale competente.
Sulle autovetture è vietata l’apposizione di adesivi di qualsiasi tipo, scritte o insegne pubblicitarie.
Art. 46
Titolo e figure giuridiche di gestione
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune.
I titolari dell’autorizzazione possono:
a) essere iscritti nell’Albo delle imprese artigiane, quali titolari di impresa artigiana di trasporto, ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443;
b) essere soci di cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal codice civile.
Art. 47
Condizioni di esercizio
L’autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo.
Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E’ invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Art. 48
Ambito di validità
L’autorizzazione abilita al servizio di trasporto di persone su chiamata, anche fuori dell’ambito comunale. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
Nessun titolare di autorizzazione rilasciata da altro Comune può stazionare stabilmente sul territorio comunale. Il Comune può operare le verifiche del caso e disporre l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Art. 49
Servizio Sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore.
Art. 50
Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati dell’Unione Europea è consentita l’acquisizione di servizi nel territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell’ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di noleggio.
Art. 51
Numero delle autorizzazioni
L’Amministrazione Comunale, tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio (numero di abitanti, presenza di attività produttive e turistiche, di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi, livello di offerta del trasporto pubblico), determina il numero delle autorizzazioni da rilasciare, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione e dai rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
Capo II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
Art. 52
Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore con conducente mediante autovettura
L’esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
c) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa
d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio, di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992, n.21 e della L.R. 6.9.1993, n. 67;
e) non essere stato assoggettato a procedure fallimentari, salva la riabilitazione;
f) avere a disposizione una rimessa nel Comune di San Xxxxxxxx Valdarno, idonea allo svolgimento dell’attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
g) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
Capo III
LA LICENZA D’ESERCIZIO
Art. 53
Bando di concorso
Con apposito bando di concorso, da affiggersi all’Albo Pretorio, dandone adeguata pubblicità, il Dirigente competente rende nota la disponibilità di una o più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
Della emanazione del bando di concorso viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per estratto.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data indicata nel bando stesso ovvero, in caso di mancanza, dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Il bando di concorso deve contenere:
a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) l’elenco dei titoli oggetto di valutazione;
c) i criteri di valutazione dei titoli;
d) il termine per la presentazione delle domande;
e) lo schema di domanda;
Nella domanda il titolare della Ditta ovvero il legale rappresentante della Società deve specificare:
a) generalità complete e codice fiscale se trattasi di impresa individuale; se trattasi di società: Ragione Sociale, sede legale, partita IVA, generalità complete del legale rappresentante;
b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773;
c) dichiarazione di avere adempiuto all’obbligo dell’istruzione scolastica dei figli e di saper leggere e scrivere (art. 12 T.U.L.P.S.);
d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 92 e 123 del T.U.L.P.S.;
e) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all’art. 10, commi 2,3,4,5 bis e ter della Legge 575/65, né che risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 490/94;
f) la titolarità o meno di altre autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni;
g) il tipo di autovettura che si intende adibire al servizio; Nella domanda devono essere dichiarati:
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dall’art. 116, comma 8, del Codice della Strada;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di persone con autovettura, di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992, n.21 e della L.R. 6.9.1993, n. 67, ed eventuale iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443;
c) impegno del titolare della Ditta a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio;
d) il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 52;
e) il possesso di ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse; Alla domanda devono essere allegati:
a) documentazione, ovvero relativa autocertificazione, circa l’ubicazione e l’idoneità della rimessa del veicolo;
b) eventuali planimetrie in scala adeguata e titolo di disponibilità (es. proprietà, locazione, comodato)
c) ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse;
Al momento della presentazione della domanda è consentito di partecipare al concorso anche in assenza di piena disponibilità del mezzo e della relativa rimessa, purchè entro e non oltre 90 giorni (improrogabili anche per cause non imputabili e di forza maggiore), dalla comunicazione dell’aggiudicazione comunichino di avere ottenuto la proprietà, o la piena disponibilità, del mezzo e della rimessa; trascorso inutilmente detto termine l’aggiudicatario sarà considerato decaduto e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una cooperativa, oltre alla documentazione prevista per le società dovranno essere prodotti i seguenti documenti o relative autocertificazioni (anche a sola firma dell’interessato richiedente):
a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della società;
b) elenco dei soci;
c) elenco dei soci abilitati all’esercizio della professione di cui trattasi;
d) dichiarazione circa l’abilitazione professionale dichiarazione che i soci non espletino altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e specificatamente dallo statuto;
e) – C.A.P. – dei soci assegnati alla guida di autovetture.
Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti i seguenti documenti o relative autocertificazioni (anche a sola firma dell’interessato richiedente):
a) statuto e dell’atto costitutivo;
b) elenco dei consorziati;
c) la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.
Nel caso in cui il medesimo soggetto richieda più di una autorizzazione, si procederà nel seguente modo:
- L’Amministrazione Comunale assegnerà prima una autorizzazione per ogni candidato risultato idoneo;
- Qualora restino ancora autorizzazioni disponibili, si procederà ad assegnarle, sempre non più di una per candidato risultato idoneo, seguendo sempre l’ordine della graduatoria.
Art. 54
Titoli oggetto di valutazione
Al fine di assegnare le autorizzazioni per il noleggio di autovettura con conducente si procede alla valutazione dei seguenti titoli, cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persone con autovetture: per ogni anno punti 0,5 fino ad un massimo di 2 punti;
b) possesso di altra autorizzazione nel Bacino di traffico del Comune da almeno due anni, intendendo come Bacino di traffico il territorio dello stesso Comune e il territorio dei Comuni confinanti: punti 1 per ogni autorizzazione, con un massimo di 3 punti
c) il numero dei dipendenti (compreso il titolare e collaboratori familiari) regolarmente iscritti e l’organizzazione aziendale in funzione delle autorizzazioni: punti 0,10 per ogni dipendente addetto, con un massimo di 1 punto
d) Residenza:
- nel Comune di San Xxxxxxxx Valdarno da almeno mesi 6 punti 1,5
- nei Comuni del Valdarno Aretino punti 1,0
- nella Provincia di Arezzo punti 0,5
e) autovettura dotata di particolari servizi per portatori di handicap punti 1,0
f) autovettura dotata di alimentazione ecologica (metano, gpl, elettricità) punti 1,5
g) conoscenza lingua inglese punti 2
h) conoscenza altra lingua straniera punti 1
i) diploma di maturità punti 0,5
l) diploma di laurea punti 1,5
In caso di parità fra i titoli si procederà mediante sorteggio.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Art. 55
Formazione della graduatoria e rilascio dell’autorizzazione
Il Comune entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) esamina le domande di partecipazione;
b) valuta i titoli;
c) forma e approva la graduatoria di merito.
Il Dirigente del Settore, nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria, entro i successivi trenta giorni, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede all’assegnazione dell’autorizzazione. Nel provvedimento di assegnazione dovranno essere riportate le indicazioni del tipo e delle caratteristiche per il mezzo da immatricolare per il servizio, nonché l’attestazione della dimostrazione circa la proprietà dello stesso o la disponibilità attraverso locazione finanziaria ovvero contratto di acquisto e la disponibilità di apposita rimessa nel territorio comunale.
La graduatoria di cui al comma 1 è valida per due anni, dalla data di approvazione.
I posti in organico che nel corso dell’anno successivo alla sua approvazione si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.
Art. 56
Rilascio dell’autorizzazione
Il Dirigente del Settore rilascia l’autorizzazione sulla base delle autocertificazioni e delle verifiche effettuate. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dal suo manifestarsi.
Art. 57
Trasferimento dell’autorizzazione
Il titolare può trasferire l’autorizzazione a persona da lui designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti. La designazione avviene mediante presentazione al Comune dell’atto, debitamente registrato, dell’avvenuta cessione. Al cedente non potrà essere assegnata altra autorizzazione per concorso pubblico o per volturazione se non dopo cinque anni dal trasferimento del titolo a lui intestato.
In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, entro il termine massimo di due anni, o ad altra persona designata dai suddetti eredi. In entrambi i casi, il trasferimento è subordinato al possesso dei requisiti prescritti.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso se il bando è già scaduto.
Capo IV
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 58
Inizio e sospensione del servizio
L’assegnatario dell’autorizzazione deve iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio o di valutazione del titolo.
Tale termine potrà essere prorogato per altri novanta giorni soltanto nel caso in cui egli non abbia disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.
Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all’ufficio comunale nel termine perentorio di quindici giorni dall’inizio della stessa.
Art. 59
Acquisizione della corsa e informazione all’utenza
Il servizio è offerto all’utente presso la rimessa del vettore e/o presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 21/1992. La sosta dei veicoli agli scali d’arrivo e di partenza dei servizi di linea è consentita solo nell’attesa di coloro per i quali sia stato ingaggiato il servizio, che però deve essere stato contrattato preventivamente.
L’assegnatario è autorizzato ad offrire il servizio in un locale adibito ad ufficio solo nei casi in cui la rimessa sia situata in località del Comune difficilmente accessibile agli utenti.
Il Comune, per garantire un’adeguata informazione, esporrà, in luoghi pubblici, carte comunali riportanti l’elenco dei noleggiatori con relativo numero telefonico, tariffe in vigore e luogo di stazionamento dei veicoli.
Art. 60
Caratteristiche della rimessa
I locali adibiti a rimessa devono possedere le stesse caratteristiche, disposte dal Regolamento Edilizio Comunale, per quelli sede di attività produttive e nei quali sia prevista anche l’accoglienza della clientela.
Art. 61
Collaborazione alla guida
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, come previsto dall’art. 10, comma 4, della Legge 21/1992.
Il titolare ha l’obbligo di comunicare all’ufficio comunale i nominativi di eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, dei dipendenti e dei loro sostituti, al fine di consentire la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale.
Art. 62
Portatori di handicap
Il noleggiatore è obbligato a prestare assistenza ai soggetti portatori di handicap. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee alla salita ed alla discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. Il trasporto dei supporti necessari alla loro mobilità non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari
Art. 63
Contachilometri.
I veicoli adibiti al servizio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati; qualora la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, cliente ed ufficio comunale ne devono essere informati.
Art. 64
Tariffe per noleggio con autovettura
I criteri della determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente risultano definiti dal Ministro dei Trasporti, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della Legge 15.01.1992, n. 21, ovvero secondo le indicazioni del
D.M. 20.04.1993. Nuove disposizioni normative nazionali o regionali sono recepite automaticamente, anche senza apportare alcuna modifica al presente regolamento.
Sulla base delle procedure di calcolo previste dalla sopra riportata normativa, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
L’importo del trasporto è concordato direttamente tra utente e vettore, tenendo conto della tariffa minami e massima. Le tariffe devono essere tenute a disposizione del pubblico all’interno dell’autovettura e della rimessa e/o ufficio e depositate entro il 31 gennaio di ogni anno c7O l’ufficio comunale competente.
Qualora il trasporto si interompa per avaria della vettura o per altre cause di forza maggiore, senza che sia possibile al noleggiatore organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando soltanto l’importo corrispondente al percorso effettuato.
L’Ufficio di Polizia Minicipale, qualora riscontri disapplicazioni delle tariffe, richiama gli assegnatari inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al Dirigente del Settore l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.
Art. 65
Sostituzione del veicolo
Il titolare può, con l’autorizzazione del Dirigente del Settore, sostituire il veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività.
Sull’autorizzazione d’esercizio deve essere apposta l’annotazione della modifica intervenuta, previa documentazione dell’avvenuta riconsegna del libretto di circolazione del precedente mezzo all’Ufficio della Motorizzazione o della sua cessione a terzi.
Art. 66
Locazione temporanea dei veicoli
Il Dirigente del Settore può autorizzare la locazione temporanea di veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente per sostituire veicoli guasti o che abbiano subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) è consentita solo tra Ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente;
b) il veicolo locato e quello sostituito appartengono entrambi al contingente definito dal Comune;
c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo ragionevolmente necessario per la riparazione;
d) l’autorizzazione alla locazione deve contenere il numero di targa del veicolo guasto e di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.
Capo V
VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 67
Norme di comportamento
1. Obblighi per il conducente:
- tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’utenza;
- prestare all’evenienza assistenza e soccorso ai passeggeri trasportati;
- garantire tutta l’assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap ed ai supporti necessari alla loro mobilità;
- presentare e mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- consegnare al competente ufficio comunale entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
- mantenere in perfetta efficienza il contachilometri del veicolo;
- predisporre servizi di trasporto sostitutivi in caso di impossibilità a terminare il viaggio per cause di forza maggiore;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento per esibirlo a chiunque ne abbia titolo;
- far salire sul veicolo solo le persone che hanno ordinato la corsa;
- portare a termine il servizio prenotato anche nel caso sia scaduto l’orario di servizio.
2. Obblighi per il titolare:
- comunicare entro 10 giorni gli eventuali cambi di indirizzo propri, della rimessa o della sede all’ufficio comunale competente;
- comunicare, prima possibile, le modifiche alle caratteristiche costruttive o ai dati identificativi dei veicoli all’ufficio comunale competente;
- provvedere, in caso di nuove assunzioni o di sostituzioni di personale, all’aggiornamento dell’elenco dei dipendenti e dei collaboratori familiari, depositato presso l’ufficio comunale competente;
- tenere a disposizione del cliente, presso la sede o la rimessa, l’estratto delle condizioni tariffarie praticate;
- rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura relativa al prezzo pagato.
3. Divieti per il conducente:
- portare animali propri in vettura;
- fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti della capienza dell’apposito vano del veicolo;
- rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- stazionare il veicolo su spazi o aree pubblica quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
4. Divieti per gli utenti:
- fumare durante il trasporto;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal codice della strada.
Art. 68
Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno sanzionate per quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 16 della Legge n.3/2003, applicando la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, con la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.
Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l’attività di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00.
Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente con l’autorizzazione sospesa è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione.
Gli interessati possono presentare scritti difensivi, al Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.
Art. 69
Addetti alla Vigilanza
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in generale sul servizio di noleggio con conducente è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
La polizia municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell’autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.
Art. 70
Rinuncia alla autorizzazione
Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio della autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.
Art. 71
Sospensione dell’autorizzazione
La autorizzazione è sospesa dal Dirigente del Settore per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) autorizzazione non vidimata;
b) terza recidiva, nell’arco di un anno, di una violazione che preveda sanzione pecuniaria;
c) adibire, senza autorizzazione, un veicolo al servizio di noleggio con conducente;
d) tenere un comportamento ingiurioso o minaccioso nei confronti dell’utente, del personale di vigilanza o degli altri colleghi;
e) far salire a bordo persone estranee a quelli che hanno richiesto il servizio;
f) interrompere o modificare il servizio concordato di propria iniziativa, salvo i casi imprevisti di forza maggiore;
g) rifiutare il trasporto di bagagli, nei limiti di capienza del vano bagagli;
h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
i) offrire il servizio su area pubblica anziché presso la rimessa;
j) omettere, senza giustificato motivo, di comunicare le tariffe minime e massime praticate;
k) non rilasciare la ricevuta o la fattura al cliente;
l) quando un alterco con un cliente, collega o agente di polizia, dia luogo a vie di fatto;
m) chiedere compensi aggiuntivi e non dovuti rispetto a quelli concordati;
Ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore ai 60 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 60 giorni, il provvedimento di archiviazione o di sospensione.
Art. 72
Revoca della autorizzazione
Il Dirigente del Settore dispone la revoca della autorizzazione, dando preventivo avviso all’interessato dell’avvio del procedimento, nei seguenti casi:
a) cumuli l’autorizzazione di noleggio con conducente con quella di taxi, anche se rilasciata da un altro Comune;
b) svolga attività giudicate incompatibili con l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c) non sottoponga il veicolo alla revisione periodica prevista dal vigente codice della strada;
d) svolga il servizio con l’autorizzazione sospesa;
e) svolga il servizio avvalendosi di personale non regolarmente assunto o per il quale non fossero stati versati i contributi assicurativi e previdenziali;
f) abbia commesso o favorito attività illegali utilizzando il veicolo o l’autorizzazione;
g) eserciti l’attività di noleggio con conducente privo di uno dei requisiti previsti anche collaborando nell’ambito di un’impresa familiare regolarmente costituita;
h) guidi durante il servizio in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
i) ometta l’assistenza o il soccorso ai passeggeri;
j) al raggiungimento della terza recidiva, nell’arco di un anno, di una violazione che preveda la sospensione dell’autorizzazione.
f) rifiutare senza giustificato motivo il trasporto di persone handicappate o dei supporti necessari alla loro mobilità.
La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore ai 60 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 60 giorni, il provvedimento di archiviazione o di revoca.
Art. 73
Decadenza della autorizzazione
Il Dirigente del Settore dispone la decadenza della autorizzazione, dando preventivo avviso all’interessato dell’avvio del procedimento, nel caso il titolare:
a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l’esercizio della professione;
b) incorra, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) interrompa in giustificatamente il servizio per due mesi continui e comunque per tre mesi nell’arco di un anno;
d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore ai 60 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 60 giorni, il provvedimento di archiviazione o di decadenza.
Art. 74
Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della autorizzazione.
Art. 75
Irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.