CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO- SOLVENDO” DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO- SOLVENDO” DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
DIPENDENTI PRIVATI
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI) Valido dal 01/01/2021
al 31/03/2021
1. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito | |
Finanziatore | Banca Popolare del Frusinate |
Indirizzo | Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx |
@pec | |
Sito Web |
2. Caratteristiche principali del prodotto del credito | |
Tipo di contratto di credito. | Prestito personale, non finalizzato, destinato a lavoratori dipendenti privati, che si attua mediante cessione pro-solvendo fino al quinto dello stipendio netto mensile, per un periodo massimo di 120 mesi. |
Importo totale del credito. Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore. | Euro 75.000€. |
Condizioni di prelievo. Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito. | Modalità Erogazione in unica soluzione mediante: • Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore; • Assegno circolare munito della clausola “non trasferibile” intestato al Consumatore. Tempistica • Il Prestito sarà erogato entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Benestare da parte del Datore di Lavoro. |
Durata del contratto di credito. | Da 24 a 120 mesi a partire dal mese di Decorrenza Effettiva comunicata in sede di erogazione del finanziamento. |
Rate e loro ordine di imputazione. | L’importo fisso della rata mensile è trattenuto dall’ente datoriale direttamente dallo stipendio. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 1. importo rate scadute o impagate; 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo pagamento; 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali); 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo pagamento; 5. spese esazione; 6. spese legali; 7. altri tipi di spese; 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero. Successivamente, saranno imputate le rate di competenza nel seguente ordine: a) Interessi; b) Capitale. La tabella di ammortamento, allegata al Contratto e disponibile su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, offre evidenza della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi. |
Società Cooperativa per Azioni – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
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Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il pagamento viene effettuato dal Datore di Lavoro mediante trattenuta mensile sulla busta paga | |
Importo totale dovuto dal Consumatore. Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. | Si calcola sommando l’Importo totale del credito e i Costi del credito e i Costi connessi descritti nella sez. 3 e 3.1 del SECCI. Si precisa che, nel caso in cui la Banca si avvalga di Intermediari del Credito, le eventuali Commissioni di Intermediazioni dovute a questi ultimi sono esclusivamente a carico della Banca. Il Cliente, dunque, non sostiene alcun costo relativo alle Commissioni di Intermediazione, le quali, pertanto, non sono parte dell'Importo Totale Dovuto dal Consumatore né dei costi di cui al Finanziamento. La provvigione massima che la Banca è eventualmente tenuta a corrispondere all'Intermediario del Credito è pari al 10% del Montante Lordo. |
Garanzie richieste. Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito. | È previsto per legge quanto segue. Cessione pro-solvendo. Il Consumatore è tenuto a restituire il Finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote della propria retribuzione mensile. Nel caso in cui l’Amministrazione non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Consumatore sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile ceduta in favore di Banca Popolare del Frusinate. Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza. Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la Cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al Cedente venga liquidato dal Datore di Lavoro o da Istituti di Previdenza o di Assicurazione. Per quanto sopra rappresentato il Cedente autorizza il Finanziatore a notificare la Cessione all’ente pensionistico competente affinché quest’ultimo operi sull’emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Previdenza complementare. In presenza di una forma di previdenza pensionistica complementare, il Finanziamento prevede l’assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge. Trattamento di fine rapporto (di seguito, "TFR"). Il TFR e qualsiasi altro emolumento dovuto al Cedente in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane vincolato per legge e per volontà contrattuale in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un Fondo di Previdenza Complementare. Per quanto rappresentato il Cedente, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui all’art. 2120, comma 6, del codice civile (anticipazione sul TFR) se non per la quota eccedente l’importo del debito residuo del prestito e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, comma 8, lett. a), del c.c. ed art. 11, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione). |
3. Costi del credito | |
Tasso di Interesse (T.A.N.). | Tan fisso minimo pari al: 8% Tan fisso massimo pari al: 10% per tutta la durata del finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento mensile c.d. alla “francese”. |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (T.A.E.G.). Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il T.A.E.G. consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. | È calcolato secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza bancaria e, in particolare, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”) e del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, come successivamente modificato recante "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" ("Disposizioni di Trasparenza"). Il TAEG è calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Cliente adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute TAEG massimo fino a €15.000,00: 17,9250% oltre €15.000,00: 13,6125% Esempio 1: Dipendente azienda privata di sesso maschile con 35 anni di età e 10 anni di anzianità di servizio: |
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Importo Totale dovuto dal consumatore | 16.200,00€ | |||
TAN | 8% | |||
Totale Costi Connessi | 333,29€ | |||
Rata | 270€ | |||
Durata (mesi) | 60 | |||
Importo totale del credito | 12.981,77€ | |||
TAEG | 9,47% | |||
Esempio 2: Dipendente azienda privata di sesso maschile con 35 anni di età e 10 anni di anzianità di servizio: Importo Totale dovuto dal consumatore 32.400,00€ TAN 8% Totale Costi Connessi 555,61€ Rata 270€ Durata (mesi) 120 Importo totale del credito 21.689,68€ TAEG 8,94% Dal calcolo del TAEG sono escluse le spese notarili, le eventuali penali e gli interessi di mora. L’importo degli Oneri Fiscali può variare in caso di modifica a norma di legge. Si precisa che, nel caso in cui la Banca si avvalga di Intermediari del Credito, le eventuali Commissioni di Intermediazioni dovute a questi ultimi sono esclusivamente a carico della Banca. Il Cliente, dunque, non sostiene alcun costo relativo alle Commissioni di Intermediazione, le quali, pertanto, non sono parte dell'Importo Totale Dovuto dal Consumatore né dei costi di cui al Finanziamento. La provvigione massima che la Banca è eventualmente tenuta a corrispondere all'Intermediario del Credito è pari al 10% del Montante Lordo. | ||||
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un’assicurazione che garantisca il credito; • un altro contratto per un servizio accessorio. Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | Assicurazione che garantisca il credito SI, i finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote di stipendio e/o di salario devono avere per legge la garanzia dell’assicurazione sulla vita (c.d. "rischio premorienza") e contro il rischio di impiego. La Banca, all’atto di perfezionamento del Contratto, stipulerà, con oneri a proprio carico, le polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e della perdita dell’occupazione di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Le polizze sono stipulate a garanzia dell’Importo Totale Dovuto dal Consumatore e sono di durata pari a quella del Finanziamento. La Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. Altro contratto per un servizio accessorio NO |
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito. | Spese di Istruttoria massime pari a 500,00€ (massimo 450,00€ in caso di rinnovo Banca Popolare del Frusinate) e Oneri Fiscali pari a 0,25% sull’importo totale dovuto dal consumatore, al netto degli interessi. |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati. | Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo, Banca Popolare del Frusinate potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. In tali casi, la Banca deve comunicare al Consumatore, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Consumatore, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Consumatore, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, Egli ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci per il Consumatore se sfavorevoli. |
Costi in caso di ritardo nel Pagamento. Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il | In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Consumatore interessi di mora nella misura del TAN, pari al Tasso di Interesse indicato al paragrafo 3 “Costi del Credito”, applicati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. |
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consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | Le Spese legali e stragiudiziali per il recupero del credito saranno addebitate al Consumatore nei limiti di quanto effettivamente sostenuto. La Banca ha facoltà di esigere un importo di Euro 15,00 per l'invio della comunicazione di richiesta di pagamento. Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato. Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del Finanziamento può avere gravi conseguenze per il Consumatore, quali a titolo esemplificativo: • la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto; • la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (banche dati pubbliche e private), nel caso il Cessionario vi aderisca, indicati puntualmente nell’informativa resa unitamente alla richiesta del Finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti; • la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia cui la Cessionaria debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti; • azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili; • applicazione degli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui lo stesso Xxxxxxxxxxx pur avendo subito dall’Amministrazione le trattenute delle rate del Prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate ovvero pervenute a Banca Popolare del Frusinate alle rispettive scadenze contrattuali. |
4. Altri importanti aspetti legali | |
Diritto di recesso. Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI. Il diritto di recesso del Cliente è esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge. Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate prima della scadenza del termine per l’esercizio del recesso, inviando alla stessa: a) raccomandata A.R. a Banca Popolare del Frusinate - Divisione CQS – Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxx; b) a mezzo fax al numero 0775/278354; c) a mezzo pec all’indirizzo xxx.xxx@xxxxxxxxx.xx; d) a mezzo mail all’indirizzo xxx@xxx.xx. (Nel caso in cui la comunicazione di recesso sia anticipata con le modalità di cui sopra, essa deve essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive). Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al TAN. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore. |
Rimborso anticipato. Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del Costo Totale del Credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, secondo i criteri e nella misura indicata nell'Allegato 2 del SECCI ("Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento"). In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Finanziamento, ivi compresa quella per volontà del Consumatore, questi dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri, anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. Ad eccezione degli "Oneri Fiscali" che non sono oggetto di riduzione, la porzione non maturata dei costi relativi alle "Spese di Istruttoria" e alle "Commissioni per Intermediazione" che dovrà essere oggetto di riduzione sarà calcolata secondo il criterio pro rata temporis. |
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Nel caso di rimborso anticipato del Finanziamento, Banca Popolare del Frusinate ha diritto a un indennizzo – equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito – pari all’1% (uno per cento) dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L’importo non è dovuto se: • il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000; • a seguito dell'estinzione anticipata, il Cliente accende un nuovo finanziamento rimborsabile mediante cessione (o delegazione di pagamento) di quote dello stipendio/pensione con la Banca. In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto. | |
Consultazione di una banca dati. Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | SI In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle banche dati pubbliche e private e nei sistemi di informazioni creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. |
Diritto a ricevere una copia del contratto. Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. | SI |
Reclami e ricorsi. | Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con il Finanziatore, il Consumatore può presentare reclamo scritto indirizzandolo alla Banca Popolare del Frusinate SCpA – Ufficio Reclami – Piazzale De Matthaeis, 55 – 00000 Xxxxxxxxx oppure, in alternativa, oppure tramite email all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx / xxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - che risponde entro 60 giorni dal ricevimento o 15 giorni in caso siano relativi a sistemi di pagamento. Per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria Banca Popolare del Frusinate e |
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il Consumatore concordano di sottoporre le controversie al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da Banca Popolare del Frusinate che dal Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Consumatore. Per sapere come rivolgersi al citato organismo si può consultare il relativo regolamento pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Banca Popolare del Frusinate e il Consumatore restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. |
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