COMUNE DI MARINO
COMUNE DI MARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
INDICE
1 DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art 1. Oggetto del Regolamento 4
Art 2. Esclusioni 4
Art 3. Principi generali 5
Art 4. Priorità nella gestione dei rifiuti 5
Art 5. Obiettivi di recupero 5
Art 6. Definizioni 6
Art 7. Classificazione dei rifiuti 7
Art 8. Estensione territoriale del servizio 7
2 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI 9
Art 9. Principi generali 9
Art 10. Servizi di raccolta differenziata 10
Art 11. Compostaggio domestico 11
Art 12. Gestione dei rifiuti presso la singola utenza 12
Art 13. Prescrizioni generali per il conferimento dei rifiuti 14
Art 14. Conferimento delle matrici principali 15
Art 15. Conferimento di altri rifiuti differenziati 16
Art 16. Conferimento di Rifiuti Ingombranti, inerti “fai da te” e RAEE 17
Art 17. Conferimento dei rifiuti urbani vegetali 18
Art 18. Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani 18
Art 19. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani 18
Art 20. Mozziconi e rifiuti di piccolissime dimensioni 20
Art 21. Conferimento al Centro di Raccolta Comunale 20
Art 22. Raccolte differenziate a fini conoscitivi 21
Art 23. Rifiuti cimiteriali 21
Art 24. Rifiuti contenenti cemento-amianto 23
3 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 24
Art 25. Principi generali 24
Art 26. Divieto di abbandono e/o imbrattamento 25
Art 27. Attività di volantinaggio 26
Art 28. Conduzione di animali domestici 26
Art 29. Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale 27
Art 30. Aree di scarico, trasporto merci e de affissione di manifesti 27
Art 31. Aree pubbliche occupate da cantieri 27
Art 32. Pulizia dei fabbricati e aree contigue e dei terreni non edificati 28
Art 33. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici 28
Art 34. Pulizia delle aree di spettacoli viaggianti e manifestazioni varie 29
Art 35. Fiere e Mercati 30
Art 36. Cestini Portarifiuti 30
Art 37. Spazzamento strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico 31
Art 38. Lavaggio Stradale 32
Art 39. Pulizia accessi pozzetti stradali e caditoie stradali 32
Art 40. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico e/o uso pubblico 33
Art 41. Raccolta carcasse animali 33
Art 42. Altri servizi 33
4 DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI 35
Art 43. Divieti e obblighi generali 35
Art 44. Attività di controllo 36
Art 45. Sanzioni 37
5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 41
Art 46. Ordinanze contingibili ed urgenti e provvedimenti organizzativi 41
Art 47. Campagne di sensibilizzazione e di informazione 41
Art 48. Elementi di premialità 42
Art 49. Danni e risarcimenti 42
Art 50. Norme finali 42
Art 51. Validità del presente Regolamento 42
1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani così come definiti al successivo articolo 7 (classificazione rifiuti), prodotti nel territorio comunale di Marino.
2. Il Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 198, comma 2 del Decreto Legislativo
30 aprile 2006m n. 152 e ss.mm.ii., è predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti.
3. Il Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani destinati a riuso, riciclo, recupero o smaltimento, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.
4. Vengono inoltre stabilite le disposizioni per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale promuovendo, a tal fine, la partecipazione attiva dei cittadini in forma singola e/o associata e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
5. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, presso il Centro di Raccolta Comunale, prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
i quantitativi massimi conferibili dalle utenze non domestiche in riferimento ai criteri di determinazione della tariffa per il servizio
Art 2. Esclusioni
Le disposizioni del Regolamento non si applicano nei casi previsti dall’articolo 185 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
Art 3. Principi generali
1. L’intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani, disciplinato dal Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l’incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
devono essere valutate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
Art 4. Priorità nella gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia definita all’articolo 179 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
prevenzione;
preparazione per il riutilizzo;
riciclaggio;
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
smaltimento.
1. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.
Art 5. Obiettivi di recupero
1. Il Regolamento recepisce ed è coerente con quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica, approvato dal Consiglio Regionale;
2. L’obiettivo è di ridurre l’entropia dei sistemi produttivi e di consumo, limitando progressivamente la quantità di rifiuti prodotti e reimpiegati in forma degradata o smaltiti nell’ambiente.
3. In particolare il presente Regolamento in recepimento e attuazione di quanto previsto nel Piano regionale di cui al comma 1 precedente, si pone l’obiettivo di:
riduzione della produzione di rifiuti urbani in linea con la programmazione nazionale e quella regionale;
raccolta differenziata minimo al 70% dei rifiuti urbani prodotti nel 2025;
riduzione del 50% del fabbisogno di discarica con riduzione dei quantitativi di rifiuto urbano avviati a smaltimento;
rifiuti urbani avviati a riciclo minimo al 60% calcolato come 85% della raccolta differenziata stimando un 15% di scarti;
rifiuti urbani avviati a riciclo e/o recupero totale 80% compreso recupero energetico, calcolato come 85% della raccolta differenziata più 20% di rifiuti avviati a recupero energetico.
Art 6. Definizioni
1. Ai fini del Regolamento, si intendono richiamate le definizioni di cui all’articolo 183 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
2. Ai fini del Regolamento si intende per:
Gestore del servizio: il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta ed invio al trattamento dei rifiuti solidi urbani nonché delle attività accessorie;
Utenze domestiche UD: utenze domestiche residenti (da uno a sei componenti e maggiore di sei) come identificate dal D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii.; utenze domestiche non residenti;
Utenze non domestiche UND: le categorie di utenze come indentificate dall’Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 ;
Raccolta domiciliare e “porta a porta”: è la raccolta effettuata tramite contenitori affidati ai singoli utenti o ad utenti aggregati (condomini) ed è eseguita mediante svuotamento dei contenitori esposti dagli utenti su suolo pubblico o secondo le modalità previste dal presente regolamento;
Rifiuto urbano indifferenziato - RUI: la frazione residua non differenziata dei rifiuti urbani (anche detta RUR – rifiuto urbano residuo);
Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità; in particolare si intende per:
o Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche o non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto (compostaggio domestico);
o Compostatore domestico (compostiera): contenitore esclusivamente finalizzato all’uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l’areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
o Cassa di compostaggio: una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un’idonea
areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
o Compostaggio tradizionale (concimaia, fossa, cumulo): ammasso localizzato e controllato di materiale, a contatto con il terreno naturale, che consente un’idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
Abbandono: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento;
Riduzione interna: azioni finalizzate alla rimozione dei liquidi (organico e bottiglie) e alla riduzione del volume (in particolare imballaggi in cartone, plastica e alluminio) dei rifiuti urbani ;
Separazione interna: azioni finalizzate alla separazione, in alta qualità, delle cinque principali tipologie di rifiuti urbani (organico, carta e cartone, plastica e metalli, vetro, indifferenziato/residuo);
Travaso: travaso dei rifiuti urbani differenziati e RUI/RUR, dai contenitori interni ai contenitori di raccolta differenziata singola e/o condominiale;
Conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti differenziati e RUI/RUR da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
Eco punto condominiale: insieme strutturato di contenitori destinati a condomini, adibiti alla raccolta differenziata domiciliare singolo numero civico, delle principali tipologie di rifiuto urbano;
RAEE: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti dal Dlgs. 25 luglio 2005, n. 151. Si chiamano PAED le piccole apparecchiature elettriche domestiche;
Rifiuti ingombranti: beni di uso domestico avviabili a riuso o recupero con peso uguale/maggiore di kg 1, con altezza, larghezza e profondità uguale/maggiore di m 1;
Centro del riuso (o Ecoscambio): così come individuato al punto 2 del comma
3.3.1 dal DM 13 febbraio 2014 (CAM) “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Art 7. Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’applicazione del Regolamento si intendono richiamate le definizioni di cui al D.Lg.s 152/06 ed in particolare dell’art. 184 e ss.mm.ii.
Art 8. Estensione territoriale del servizio
1. L’area di riferimento per l’erogazione del Servizio è costituita dal territorio del Comune, inclusivo di:
tutta l’area avente carattere urbano e perimetrata dagli strumenti urbanistici e la sua periferia insediata;
tutti i centri frazionali;
tutti i nuclei abitativi sparsi;
2. Il perimetro di esercizio del Servizio di Ambito copre l’intero territorio comunale.
2 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI
Art 9. Principi generali
1. La gestione dei rifiuti urbani, così come individuati dall’articolo 184 del Dlgs. 152/2016 e ss.mm.ii., provenienti da locali e luoghi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche le cui superfici sono assoggettate alla tassa/tariffa rifiuti urbani, deve avere come primo elemento operativo l’attivazione di azioni di coinvolgimento dell’utenza finalizzate a:
Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani tramite consumo consapevole, allungamento ciclo di vita dei beni e in particolare la riduzione dello spreco di cibo;
Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani grazie a strategie di vendita mirate (riduzione degli imballaggi, vuoto a rendere, prodotti alla spina, …);
Recupero diretto dei rifiuti prodotti a partire dall’autocompostaggio e tecniche evolute di gestione/manutenzione dell’orto domestico e dei giardini;
Riduzione interna con azioni finalizzate alla rimozione dei liquidi (organico e bottiglie) e della riduzione del volume dei rifiuti (in particolare imballaggi in cartone, plastica e alluminio);
Separazione interna con azioni finalizzate alla separazione delle sei principali tipologie di rifiuti urbani (organico, carta e cartone, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e in metallo, imballaggi in vetro, frazione rifiuto indifferenziato/residuo);
Travaso dei rifiuti urbani differenziati e RUI/RUR dai contenitori interni (ove utilizzati) ai contenitori di raccolta differenziata domiciliare (singola e/o condominiale) concessi in comodato (mastelli, bidoni carrellati, cassonetti);
Collaborazione nello svolgimento delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi di riduzione dei rifiuti prodotti, di superamento degli obbiettivi di raccolta differenziata e di riciclo così come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
Responsabilizzazione anche economica delle singole utenze (domestiche e non domestiche) per i rifiuti urbani prodotti e per il loro livello di differenziazione, con attivazione della “tariffazione puntuale” secondo il principio per cui si debba “pagare per i rifiuti che si producono e conferiscono”
2. La raccolta dei rifiuti urbani viene organizzata al fine di attivare:
la raccolta differenziata della frazione organica di cucina (FORSU), nonché di quella biodegradabile da manutenzione verde domestico e da giardini relativa a utenze domestiche e utenze non domestiche, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio o di altri trattamenti di recupero comunque previsti dalla normativa vigente e a valle di compostaggio con recupero di materia
ammendante uso giardinaggio, florovivaistico, forestale, agricolo e altri trattamenti;
la raccolta delle frazioni carta e imballaggi in carta e cartone, plastica, metallo, vetro, per il successivo conferimento alla filiera del riciclo di materia;
la raccolta delle rimanenti frazioni differenziate dei rifiuti urbani per successivo avvio a trattamento/recupero;
la raccolta della frazione rifiuto indifferenziato/residuo, per successivo avvio a trattamento/smaltimento privilegiando impianti di selezione/trattamento con recupero di materia e successivamente di energia, con riduzione massima della frazione avviata a smaltimento in discarica.
3. In particolare, il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
diminuire il flusso dei rifiuti prodotti e da smaltire in particolare rifiuti urbani pericolosi;
favorire il recupero di materia a partire dalla fase della produzione, distribuzione, consumo, gestione interna all’utenza e raccolta;
ottimizzare le caratteristiche delle matrici raccolte per i successivi processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni e per favorire il massimo riciclo di materia;
ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando le maggiori garanzie di protezione ambientale;
favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
4. Ai sensi dell’articolo 222 del Dlgs. 152/2016 e ss.mm.ii. il Comune, o l’Ente di governo d’Ambito Territoriale ove costituito e operante, organizza, tramite il Gestore del servizio, sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all’utente di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi;
5. Nel regolamento edilizio devono essere previste le norme/strumenti minimi per la gestione iniziale dei rifiuti che avviene all’interno dei locali delle utenze domestiche (UD) e delle utenze non domestiche (UND); in particolare per i nuovi progetti edilizi e urbanistici (ad esempio i progetti di nuova sistemazione stradale, i nuovi insediamenti, così come sostanziali ristrutturazioni urbanistiche, sia di iniziativa pubblica che privata), ricadenti in aree dove è attuata la raccolta domiciliare singolo numero civico, devono garantire, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, adeguati spazi per i contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.
Art 10. Servizi di raccolta differenziata domiciliare
1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è effettuata con un mix integrato di azioni e interventi nelle diverse aree e zone omogenee comunali, con a base i servizi di raccolta differenziata di sei tipologie principali di rifiuti urbani (organico EER 20 01
08 e residui biodegradabili dai giardini EER 200201; imballaggi in carta e cartone EER 15 01 01 e carta e cartone EER 20 01 01; imballaggi in plastica e metallo EER
15 02 03 e 15 01 04 (15 01 06 se conferiti insieme); imballaggi in vetro EER 15 01
07; rifiuto residuo EER 20 03 01
2. La raccolta domiciliare avviene tramite svuotamento dei contenitori assegnati in comodato agli utenti come meglio specificato negli articoli seguenti. Non è consentito l’utilizzo di altri contenitori;
3. I contenitori possono essere “mastelli” per singola utenza o “bidoni carrellati” di diverse volumetrie e “cassonetti” per utenze aggregate (condomini). In presenza di particolari situazioni territoriali e urbanistiche possono essere individuate soluzioni alternative quali la raccolta stradale, per utenze assegnate, con contenitore (di superfice, semi interrato o interrato) posto su area accessibile al pubblico dotato di sistema di accesso personalizzato;
4. La raccolta domiciliare delle frazioni di cui al punto 1 è coadiuvata da servizi di raccolta per altre specifiche tipologie di rifiuti:
rifiuti ingombranti: raccolta effettuata a domicilio su chiamata e prenotazione tramite esposizione dei rifiuti su suolo pubblico o tramite consegna diretta da parte dell’utente presso il Centro di Raccolta Comunale o altre forme di raccolta stradale (Isole Ecologiche temporanee). La raccolta ed il conferimento sono gratuiti entro i limiti quantitativi stabiliti dal Comune;
rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di giardini: raccolta effettuata a domicilio su chiamata e prenotazione tramite esposizione dei rifiuti su suolo pubblico o tramite consegna diretta da parte dell’utente presso il Centro di Raccolta Comunale o altre forme di raccolta stradale (Isole Ecologiche temporanee);
Le raccolte domiciliari possono essere effettuate anche con mezzo di raccolta dotato di sistema informatizzato di identificazione singola utenza e di pesatura singole tipologie di rifiuto conferito o sua identificazione volumetrica o per tipologia di rifiuto;
raccolta differenziata stradale di altre tipologie di rifiuti quali pile e farmaci, oli esausti vegetali e abiti usati presso punti specifici del territorio comunale;
raccolta differenziata presso il Centro Comunale di Raccolta solo previo riconoscimento dell’utente iscritto al ruolo TARI nel comune di Marino;
La definizione delle tipologie di azioni per la raccolta sono definite dal Comune sulla base delle problematiche tecniche, urbanistiche e generali della specifica utenza.
Art 11. Compostaggio domestico
1. È consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione organica (scarti di cucina e scarti verdi della manutenzione del giardino), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:
ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione organica prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte;
il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l’utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, compostatori domestici statici e/o rotazionali) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;
non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione organica che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;
la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale;
durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
o provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale organico prima di immetterlo nella struttura specie potature verdi da manutenzione giardino;
o provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
o assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
o seguire le istruzioni del manuale di compostaggio e periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso;
o Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico devono seguire le indicazioni del “Regolamento Comunale per il compostaggio domestico e di Comunità”;
o I soggetti che effettuano il compostaggio domestico e sono iscritti all’Albo comunale dei Compostatori non possono conferire rifiuti compostabili al servizio pubblico. L’utenza è tenuta a restituire il mastello (se utenza singola) e a non conferire la frazione compostabile nei contenitori condominiali;
2. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato ed identificabile;
3. Il Comune ed il Gestore del servizio sono comunque esonerati da ogni responsabilità connessa alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.
Art 12. Gestione dei rifiuti presso la singola utenza
1. I rifiuti urbani devono essere ridotti e separati, per successivo conferimento ai servizi di raccolta differenziata, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
la gestione iniziale dei rifiuti all’interno dei locali delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, ove avviene la formazione del rifiuto stesso, è finalizzata alla sua riduzione in peso e/o volume e alla separazione in alta qualità per singola matrice di raccolta differenziata;
sei le tipologie principali di rifiuti urbani separate all’interno dell’edificato dell’utenza per il successivo conferimento, in alta qualità, ai servizi di raccolta domiciliare (DOM) e/o stradale - (ST) ove previsto:
o organico e rifiuti biodegradabili di cucina EER 20 01 08 e piccole quantità di scarti della manutenzione del verde EER 20 02 01;
o carta e cartone EER 20 01 01;
o imballaggi in carta e cartone EER 15 01 01 (solo UND specifiche);
o imballaggi in plastica e metallo XXX 00 00 00, XXX 15 01 04 ed EER 15 01 06 se conferiti misti;
o imballaggi in vetro EER 15 01 07;
o rifiuto indifferenziato/residuo EER 20 03 01.
nella gestione iniziale devono essere osservate modalità atte a favorire l’igienicità e il travaso nei contenitori di raccolta differenziata domiciliare (utenza singola e/o condominiale) e/o stradale (di superficie, semi interrati, interrati);
il travaso periodico dai contenitori di gestione interna ai contenitori di raccolta domiciliare (utenza singola e/o condominiale) e/o stradale (di superficie, semi interrati, interrati) è effettuato garantendo l’igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante;
il travaso dei propri rifiuti in quelli condominiali deve essere effettuato solamente negli orari prescritti per l’esposizione dei contenitori per la zona di appartenenza;
i rifiuti differenziati, ulteriori alle sei matrici principali, vengono separati per singola tipologia e ridotti di volume, ove possibile, per il successivo conferimento ai servizi di:
o raccolta dedicata a specifiche Utenze Non Domestiche;
o raccolta a chiamata (su prenotazione per rifiuti ingombranti, rifiuti da sfalci e potature e presso punti del territorio per rifiuti quali pile, farmaci, oli vegetali esausti domestici, etc.);
o raccolta dedicata con mezzi/attrezzature mobili specializzate tipo ecomobile (specializzato per raccolta rifiuti minori e rifiuti urbani pericolosi, ecc.);
o presso il Centro di Raccolta Comunale.
I beni domestici, gli indumenti e altri materiali di cui l’utenza si vuole disfare ma che hanno caratteristiche di potenziale riutilizzabilità vanno avviati ai circuiti del riuso o al Centro del Riuso nel rispetto delle seguenti avvertenze e condizioni minime di corretta gestione interna preliminare:
o non deve trattarsi di beni pericolosi;
o non devono contenere effetti personali e/o riconducibili all’utenza;
o non devono contenere rifiuti e/o esserne imbrattati;
o vanno separati per singola tipologia;
i beni durevoli voluminosi vanno puliti nel limite del possibile e smontati per tipologia di materiale (ferro, legno, tessili);
le suppellettili vanno lavate;
i vestiti e le stoffe vanno lavate e piegate;
libri giornali, riviste, etc. vanno posti ordinati, in scatole e/x xxxxxxxxx di carta;
in generale va attivata un’attenzione e cura nel conferimento, come se a riceverli fosse la stessa utenza conferitrice.
Art 13. Prescrizioni generali per il conferimento dei rifiuti
1. Il conferimento dei rifiuti urbani, provenienti da locali e luoghi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche le cui superfici sono assoggettate alla tassa rifiuti urbani deve essere improntato ai seguenti principi:
il conferimento dei rifiuti urbani deve rispettare i principi della raccolta differenziata;
nella fase di conferimento non si devono produrre dispersioni e/o imbrattamenti;
i coperchi dei contenitori devono rimanere sempre chiusi;
vanno preservati e non manomessi gli strumenti d’identificazione delle singole utenze;
l’esposizione di contenitori di raccolta domiciliare sul suolo pubblico e/o a uso pubblico deve rispettare i vincoli del codice della strada, con riferimento sia alla mobilità autoveicolare che a quella ciclopedonale;
l’esposizione dei contenitori della raccolta differenziata domiciliare deve rispettare i giorni e gli orari comunicati per le singole matrici di rifiuti urbani;
i contenitori di raccolta domiciliare (ove presenti), dopo il loro svuotamento da parte del personale del Gestore, devono essere ritirati all’interno della proprietà privata, nei tempi più ridotti possibile;
nel caso in cui la raccolta avvenga all’interno delle aree private, attività prevista esclusivamente previa richiesta dell’utente e successiva verifica e autorizzazione delle condizioni tecniche da parte del Comune e del gestore, il condominio ha l’obbligo di predisporre sistemi di apertura e/o di accesso a propria cura e spese;
2. L’esposizione di rifiuti differenziati privi di contenitori (ingombranti, giardinaggio o cartoni piegati) deve rispettare i vincoli del Codice della Strada con riferimento sia alla mobilità autoveicolare che a quella ciclopedonale;
3. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente Regolamento, ed è vietato ai soggetti che non sono iscritti al ruolo della tassa rifiuti comunale;
4. L’utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti urbani per i quali sono previste forme di raccolta differenziata;
5. È fatto divieto all’utente di conferire i propri rifiuti nei contenitori altrui;
6. È fatto divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
7. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto (nome, logo, colore) per cui è consentita l’introduzione;
8. È vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare pieni;
9. È vietato incendiare i rifiuti;
10. È vietato immettere nei contenitori di raccolta residui liquidi o semiliquidi;
11. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l’involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore;
12. In particolare è vietato immettere nei contenitori di raccolta, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all’articolo 6 del presente Regolamento:
rifiuti pericolosi;
rifiuti diversi dagli urbani;
rifiuti urbani per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;
materiali suscettibili di combustione spontanea;
ceneri calde e fuliggine;
ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi;
13. È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento e nelle Ordinanze comunali di attuazione.
Art 14. Conferimento delle matrici principali
1. Le diverse tipologie di rifiuti urbani conferite al servizio devono rispettare le seguenti condizioni minime specifiche:
i rifiuti urbani residui RUI (EER 20 03 01) devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi perfettamente chiusi, restando vietata l’immissione nei contenitori di rifiuti sciolti. Il conferimento deve avvenire esclusivamente in buste trasparenti o semitrasparenti che consentano l’eventuale controllo. Le buste devono essere contenute nel contenitore assegnato;
i rifiuti organici (di cucina e ridotte frazioni di verde domestico) (EER 20 02 01) devono essere contenuti in appositi sacchetti, biodegradabili, protettivi perfettamente chiusi, restando vietata l’immissione di rifiuti sciolti e avendo cura in fase di separazione interna di scolare i liquidi presenti;
la carta e cartone (EER 20 01 01), gli imballaggi in carta e cartone (EER 15 01 01), gli imballaggi in plastica (EER 15 01 02), gli imballaggi in metallo (acciaio o alluminio) (EER 15 01 04), gli imballaggi in vetro (EER 15 01 07), non contaminati, sono conferiti sfusi, ridotti di volume ad accezione di quelli in vetro, con i liquidi scolati e privi di altri rifiuti. Per il conferimento della plastica e metalli nei contenitori è ammesso l’uso di sacchi in plastica trasparenti o semi
trasparenti. Per il conferimento della carta nei contenitori è ammesso l’uso di sacchi in carta;
2. Non è consentito conferire rifiuti all’esterno dei contenitori. A tale norma è concessa una deroga per i rifiuti di “plastica e metalli” se conferiti in busta di plastica trasparente o semitrasparente vicino al proprio contenitore e per i cartoni da posizionare opportunamente piegati vicino al proprio contenitore;
3. Nel conferimento deve essere rivolta particolare cura in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità;
4. Nell’ambito della raccolta domiciliare, ove attivata, qualora i rifiuti conferiti non siano conformi, per natura, orario o giorno di conferimento, nonché per modalità di consegna a quanto disposto con apposita Ordinanza, il Gestore del servizio segnala il fatto sia all’utente (mediante adesivo apposto sul contenitore) che al Comune per i relativi provvedimenti;
5. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal Gestore stesso, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio;
6. È vietato il conferimento nei contenitori stradali quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o non consenta l’inserimento dei rifiuti stessi;
7. I cestini getta-rifiuti presenti sul territorio sono finalizzati al conferimento di piccoli rifiuti prodotti durante le attività all’aperto (consumo di alimenti da passeggio, fazzoletti, et.). È vietato conferire rifiuti prodotti nell’utenza domestica e altri rifiuti in sacchetti voluminosi.
Art 15. Conferimento di altri rifiuti differenziati
1. Il conferimento di altri rifiuti (pile, farmaci, abiti usati, oli esausti domestici, PAED) deve essere effettuato con le seguenti modalità specifiche per singole matrici:
le pile (EER 20 01 34) vanno conferite sciolte;
i farmaci (EER 20 01 32) vanno conferiti privi di scatole e fogli illustrativi che dovranno essere differenziati separatamente;
gli abiti usati (EER 20 01 10) vanno conferiti puliti e piegati;
gli oli di cucina di origine domestica (EER 20 01 25) vanno conferiti privi di morchie e acqua;
le piccole apparecchiature elettriche domestiche (PAED, CER 20 01 36) vanno conferite prive di pile e batterie, senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici;
altri rifiuti urbani differenziati minori (consumabili informatici, etc.) vanno conferiti con le modalità previste e comunicate dal Gestore del servizio generalmente riposte all’interno dell’imballo di acquisto.
Il Comune ed il Gestore informano gli utenti sui servizi di raccolta attivati e sulle modalità di conferimento.
Art 16. Conferimento di Rifiuti Ingombranti, inerti “fai da te” e XXXX
1. È vietato a chiunque di depositare rifiuti su suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali;
2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti e degli inerti del fai da te domestico ai servizi di raccolta deve essere effettuato con le seguenti modalità specifiche per singole matrici:
il vetro (EER 20 01 02) quali le lastre vetro piano, retinato, vetro multistrato, vetro temperato, specchi, vanno conferiti privi di cornici in legno, metallo, e possibilmente integri;
il legno (EER 20 01 38) quali mobilio e arredo della casa e del giardino, vanno conferiti privi di elementi in vetro, metallo e senza presenza di rifiuto o oggetti nei vani chiusi. Le parti suscettibili di aperture e chiusure repentine devono essere bloccate o separate;
il metallo (EER 20 01 40) quali reti letto, scaffalature, stufe legna, tavoli, altri beni metallici vanno conferiti senza altri elementi non metallici e se smontabili devono essere ridotti di volume;
gli ingombranti composti (EER 20 03 07) quali materassi, divani, poltrone vanno conferiti senza la presenza di rifiuto o oggetti nei vani chiusi e possibilmente ridotti di volume;
gli inerti da fai da te domestico (EER 17 01 07 e EER 17 09 04) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, prodotti da utenze domestiche, con il limite annuo previsto, e conferiti in sacchi evitando la dispersione di polveri e privi di rifiuti pericolosi;
3. Il conferimento dei rifiuti ingombranti RAEE ai servizi di raccolta deve essere effettuato con le seguenti modalità specifiche per singole matrici:
i RAEE apparecchi refrigeranti gruppo R1 (EER 20 01 23*) quali frigoriferi, surgelatori, condizionatori, deumidificatori, vanno conferiti privi di rifiuti e senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici;
i RAEE grandi bianchi R2 (EER 20 01 36*) quali lavatrici, lavapiatti asciugatrici, cucine elettriche vanno conferiti senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici;
4. i RAEE TV e monitor gruppo R3 (EER 20 01 35*) vanno conferiti senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici;
5. i RAEE dei gruppi R4 (PED, ITC, apparecchi illuminanti, altro (EER 20 01 36) ed R5 (Sorgenti luminose EER 20 01 21*) devono essere conferiti integri; È vietato abbandonare RAEE su suolo pubblico, anche adiacenti ai contenitori stradali.
6. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE provenienti da nucleo domestico o analogo nucleo domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente e comunque in accordo alla vigente normativa (c.d. “uno contro uno” e il c.d. “uno contro zero”), Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, recepita con Dlgs. 49/2014 e ss.mm.ii..
Art 17. Conferimento dei rifiuti urbani vegetali
1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio residui di potatura e potature verdi o di manutenzione (sfalci e foglie) di giardini, di orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere gestiti prevalentemente tramite compostaggio domestico in conformità all’articolo 11 del presente Regolamento, oppure mediante conferimento ai servizi di raccolta differenziata specifici ridotto in fascine di lunghezza massima 1 m o in sacchi con dimensioni massime di 70x110 cm;
2. I rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale nei limiti previsti. Può essere richiesto il ritiro a domicilio per ridotte quantità (max 5 sacchi) previa prenotazione e secondo le indicazioni impartite dal Comune e dal Gestore. Per la raccolta domiciliare potrà essere definita dal Comune una tariffa di conferimento quale contributo alle attività di prelievo;
3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori stradali adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti, fatte salve diverse disposizioni indicate dal Gestore.
Art 18. Conferimento dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche
1. I rifiuti conferibili al servizio pubblico sono esclusivamente quelli classificati urbani;
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione;
3. Le c.d. “grandi utenze”, quando produttrici di rifiuti urbani, devono concordare con il Gestore l’affidamento di “contenitori dedicati”; e devono riservare al loro interno adeguati spazi per il loro posizionamento;
4. I contenitori devono essere esposti a cura dell’utenza su suolo pubblico salvo diverse modalità di prelievo concordate con il Comune e con il gestore in base ad eventuali oggettive difficoltà o impedimenti;
5. I contenitori sistemati all’interno delle attività in cui si producono rifiuti urbani sono ad uso esclusivo delle singole utenze non domestiche a cui sono stati consegnati in comodato d’uso.
Art 19. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani
1. Le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sono disciplinate dai successivi commi in coerenza a quanto definito nel Capitolato Tecnico siglato tra Comune di Marino e gestore;
2. È possibile, conferire le principali frazioni prodotte secondo la modalità di raccolta domiciliare (DOM) già descritte;
3. Per le utenze domestiche condominiali (oltre 8 unità abitative) è prevista, di norma, la fornitura di bidoni carrellati la cui volumetria è stabilita dal gestore. Per agevolare lo svolgimento del servizio il gestore può accordare la fornitura di mastelli singoli (senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione comunale). Le altre
utenze sono fornite di mastelli. La pulizia periodica dei contenitori in dotazione è a cura dell’utenza;
4. I contenitori dovranno normalmente essere posizionati all’interno delle proprietà private, anche condominiali, ed esposti esclusivamente per permettere lo svuotamento nei giorni e negli orari previsti. In particolari situazioni ove per ragioni tecniche e/o di decoro e/o di sicurezza, il gestore può concordare con l’Amministratore del Condominio una diversa modalità di svuotamento. Tali accordi dovranno essere formalmente sottoscritti e saranno trasmessi all’Amministrazione comunale – Ufficio Ambiente - dal Gestore. Le diverse forme di gestione non devono comportare maggiori costi per il Comune e non devono comportare occupazione permanente di suolo pubblico salvo diversi accordi contrattuali scritti. Il servizio di raccolta in aree private si esplica solo dopo le opportune verifiche da parte del Comune e del Gestore e dopo sottoscrizione di apposita autorizzazione/liberatoria da parte dell’utente secondo gli schemi predisposti dal Comune;
5. Le utenze di un’area o una strada privata possono richiedere l’accesso in area privata o la raccolta domiciliare interna secondo lo schema e le modalità indicate nel modello di richiesta predisposto dal Comune e previa sottoscrizione dell’autorizzazione all’accesso e relativa liberatoria. Gli eventuali maggiori oneri restano disciplinati da accordi diretti con il Gestore e secondo le indicazioni del Comune;
6. Per la raccolta dei rifiuti urbani di piccole dimensioni prodotti durante le attività all’aperto e per le altre forme di raccolta differenziata possono essere utilizzati contenitori specifici stradali (cestini getta-rifiuti, pile, farmaci, abiti, etc.);
7. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta stradale dei rifiuti:
sono posizionati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione sia ciclopedonale che a quella autoveicolare;
sono puliti attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione a cura del Gestore del servizio;
8. La localizzazione di contenitori stradali per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della Strada.
9. I contenitori di raccolta stradale per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell’igienicità, dell’agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico;
10. È vietato spostare i contenitori stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso;
11. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, in adiacenza o all’interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che all’interno di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico;
12. I titolari delle attività di cui al precedente comma, nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
13. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e dei singoli lotti e nel caso di interventi di ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stazionamento per l’esposizione dei contenitori dei rifiuti urbani;
14. Tali strutture dovranno essere realizzate sulla base di standard predisposti in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio;
15. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione di principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità del recupero dei materiali, contenendo i costi di gestione.
Art 20. Mozziconi e rifiuti di piccolissime dimensioni
In base a quanto previsto dagli articoli 232-bis e 232-ter del Dlgs 152/06:
1. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
2. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
Art 21. Conferimento al Centro di Raccolta Comunale
1. È possibile per le utenze, sia domestiche, sia non domestiche, conferire i propri rifiuti urbani presso il Centro di Raccolta Comunale (o i Centri di Raccolta), purché le utenze siano iscritte e presenti nell’Albo conferitori abilitati che tiene conto dell’effettiva iscrizione al ruolo TARI;
2. Il Centro di Raccolta Comunale consiste in un’area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, conferiti dalle utenze domestiche e utenze non domestiche abilitate, con accesso in determinati orari e giorni, presidiata da personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sulle corrette modalità di conferimento rifiuti da parte degli utenti;
3. Nello specifico la raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale riguarda alcune tipologie di rifiuto urbani, tra cui quei rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative;
4. Per alcune tipologie di rifiuti urbani per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni;
5. Gli orari di apertura e i servizi del Centro di Raccolta Comunale sono comunicati alle utenze abilitate, tramite idonee forme di pubblicità comunicate dal gestore del servizio (sito internet gestore/Comune, APP, media sociali, giornali, ecc);
6. È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all’interno del Centro di Raccolta Comunale rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa;
7. È vietato depositare all’esterno del Centro di Raccolta Comunale qualsiasi tipo di rifiuto;
8. Con riferimento alla gerarchia dei rifiuti definita all’articolo 179 del Dlgs. 152/2016 e ss.mm.ii., e, più in dettaglio, per favorire operazioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, può essere previsto uno spazio detto “Centro del Riuso” o “Ecoscambio” all’interno nel quale possono essere conferiti materiali potenzialmente riutilizzabili prima di un loro successivo conferimento come rifiuti al Centro di Raccolta Comunale se non avviati a riuso;
9. Il Centro di Raccolta Comunale dovrà essere iscritto dal gestore al portale del Centro di Coordinamento RAEE nel rispetto della Convezione ANCI/Centro di Coordinamento RAEE.
Art 22. Raccolte differenziate a fini conoscitivi
1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in particolari ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto urbano prodotto;
2. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione del ciclo rifiuti urbani;
3. I dati delle analisi merceologiche delle raccolte campione, andranno ad alimentare la banca dati informativa finalizzata alla determinazione di:
produzione dei rifiuti presunta per categoria di utenza domestica e non domestica su aree e zone omogenee tipo;
potenzialità di conferimento differenziato per categoria di utenza domestica e non domestica su aree e zone omogenee tipo;
4. I dati delle analisi merceologiche delle raccolte campione andranno ad alimentare:
la banca dati della gestione servizi di raccolta differenziata e frazione indifferenziata RUI, al fine di ottimizzare i singoli servizi di raccolta;
la banca dati della gestione tassa/tariffa rifiuti, al fine di attivare il passaggio a tassa/tariffa corrispettivo per singola utenza in funzione del mix di calcolo dati rifiuti presunti attesi e dati rifiuti effettivamente conferiti.
Art 23. Rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero e/o allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 12 del
D.P.R. 15.07.2003, n. 254, nonché a quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.
2. Le attività di raccolta dei rifiuti urbani cimiteriali saranno programmate di concerto con gli uffici comunali preposti a seguito dell’attivazione di piani di esumazione e/o estumulazione.
3. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione e d’estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero, sono trasportati dal Gestore in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani o avviati al recupero.
6. Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera
f) del D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003, i seguenti rifiuti:
a. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
b. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
7. I rifiuti individuati al punto a) del comma precedente, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del Decreto, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. I rifiuti di cui al comma 6, nonché i rifiuti provenienti da attività ed aree cimiteriali di cui all’articolo 184 lettere b), c) ed e) del Decreto, a titolo esemplificativo sfalci, potature, fiori e piante, corone, ceri, pulizie dei viali, di aree di sosta e strutture, rifiuti provenienti da uffici o magazzini annessi, sono gestiti come gli altri rifiuti urbani.
Art 24. Rifiuti contenenti cemento-amianto
1. Chi intende disfarsi di beni in cemento-amianto deve rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto;
2. Le attività di incapsulamento, rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento devono osservare le normative vigenti.
3 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
Art 25. Principi generali
1. La gestione dei rifiuti urbani individuati da spazzamento, cosiddetti “esterni”, deve avere come primo elemento operativo l’attivazione di azioni di coinvolgimento dell’utenza finalizzate a:
preservazione e mantenimento della qualità urbana della città e ambientale dell’intero territorio comunale;
collaborazione nello svolgimento dei servizi di spazzamento;
segnalazione di punti critici di pulizia e/o abbandono di rifiuti su suolo pubblico e/o suolo privato ad uso pubblico;
responsabilizzazione delle singole utenze al rispetto del suolo pubblico e/o ad uso pubblico durante le attività private svolte su di esso e/o a contatto con esso;
al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti;
2. Lo spazzamento stradale si evolve con la collaborazione dell’utenza frontista e si specializza per servizi, periodi, aree, tempi della città;
3. Nella pulizia del territorio sono ricompresi un insieme di servizi e attività estremamente articolate e complesse, fondamentali per la qualità urbana e ambientale del territorio servito:
rifiuti sparsi - Un primo servizio/attività fa riferimento a quanto previsto al punto 4 della lettera bter) del comma 1 dell’articolo 183 del Dlgs. 152/2016 e ss.mm.ii.; in detto articolato non si parla solo di spazzamento delle strade, ma anche di rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
rifiuti vegetali - Un secondo servizio/attività è finalizzato alla raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
decoro - Un terzo servizio/attività è finalizzato all’innalzamento della qualità della città, del suo decoro e immagine (lavaggi di strade, marciapiedi, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, cestini stradali e arredo urbano), asportazione gomme da masticare in particolare nei punti di pregio del centro storico e alle strade, marciapiedi e piazze con pavimentazione in pietra;
idrico - Un quarto servizio/attività tratta degli interventi finalizzati al mantenimento in alta qualità del deflusso dell’acque superficiali (pulizia dei cordoli stradali e accessi rete fognaria), consentendo il miglioramento della captazione della pioggia da parte del reticolo idrico superficiale;
igiene - Un quinto servizio/attività comprende vari servizi d’igiene urbana (rimozione escrementi, siringhe);
aria – Il sesto servizio/attività prevede la gestione delle polveri e del particolato stradale, la loro rimozione dall’ambiente urbano, con gestione ottimale dei mezzi
di pulizia stradale in particolare spazzatrici aspiranti dotate di specifici sistemi di abbattimento e filtraggio dell’aria con contenimento del particolato volatile, compreso polveri sottili PM10;
infestanti - Il settimo servizio/attività prevede il contenimento delle erbe infestanti in ambito urbano prima di tutto, a seguito della rimozione sistematica di sabbie/terre e polveri (riduzione delle condizioni di attecchimento e diffusione) e con asportazione della possibile parte vegetativa per mezzo delle spazzole spazzatrici meccaniche e/o adibite in particolare ai servizi di pulizia programmata; nell’area centro città e punti specifici pavimentati ove non possono operare le spazzatrici si svolgono interventi da parte del personale con specifici raschiatoi;
pronto intervento – l’ottavo servizio/attività comprende interventi di pronto intervento finalizzati alla rimozione di elementi di pericolo con rimozione dei rifiuti sparsi, lavaggi radicali con idro-pulitrice e uso di materiali assorbenti degli oli sparsi;
4. I maggiori interventi si concentrano sul bordo strada (cordolo stradale, confini degli edifici e recinzioni, cunette stradali) dove si concentra la stragrande maggioranza dei rifiuti, delle sabbie/terre, del particolato stradale e ove maggiori sono presenti servizi di superficie della città, in particolare la rete di captazione della pioggia e la mobilità ciclo pedonale;
5. Si tende all’attivazione di un nuovo modello di azioni integrate, il mantenimento e la diffusione dello spazzamento meccanizzato con spazzatrici e/o squadre miste che operano su percorsi programmati comunicati all’utenza anche tramite modalità multimediali, APP, media sociali.
Art 26. Divieto di abbandono e/o imbrattamento
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria come previsto all’articolo 53 del presente Regolamento; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
2. Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune lo smaltimento, mediante il Gestore del servizio, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l’abuso;
3. È vietato altresì abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l’eventuale recupero di parti;
4. È vietato, inoltre, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
5. In caso di abbandono di rifiuti di cui ai commi 3 e 4 sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche;
6. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario;
7. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
8. Per quanto concerne la gestione degli pneumatici fuori uso si rimanda all’articolo 228 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni normative contenute nel D.M. 11/04/2011 n. 82;
9. Per quanto non previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si rimanda alle disposizioni normative contenute nel Dlgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e nel Dlgs. 152/2006 all’articolo 231;
10. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche, nonché il suolo pubblico;
11. È vietata l’apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune;
12. È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
Art 27. Attività di volantinaggio
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l’attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
è vietato il lancio su strade, vie e piazze pubbliche;
è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone;
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dell’intestatario della pubblicità in solido con l’autore materiale dell’infrazione.
Art 28. Conduzione di animali domestici
1. Le persone che conducono cani o altri animali domestici per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo ad adeguata pulizia, portando sempre al seguito l’idonea attrezzatura per la rimozione ed asportazione delle deiezioni;
2. Nel caso in cui le stesse vengano depositate nei cestini portarifiuti, devono essere utilizzati idonei contenitori x xxxxxxxxx.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di animali che abbiano palesi problemi di deambulazione o autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad es. persone ipovedenti).
Art 29. Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale
1. Chiunque, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia;
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati;
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto;
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l’autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.
Art 30. Aree di scarico, trasporto merci e di affissione di manifesti
1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali e de-affissione di manifesti, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate;
2. Lo stesso soggetto è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalla propria attività e a provvedere al corretto conferimento ai servizi raccolta rifiuti urbani, ovvero alla raccolta per successivo conferimento specifico a imprese con cui è convenzionato, nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali;
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso, come previsto dalla normativa vigente, ed eventualmente, in caso contrario, deve intervenire per rimuoverli;
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
Art 31. Aree pubbliche occupate da cantieri
1. I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l’accesso agli estranei e l’abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
2. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i suddetti siti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte dalla normativa attuale del settore igienico-sanitario;
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra, etc., è tenuto a mantenere pulite le aree
pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività rimuovendo terra, sabbia, ghiaia e altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere, e in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, né rifiuti.
Art 32. Pulizia dei fabbricati e aree contigue e dei terreni non edificati
1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di rifiuto, anche se abbandonati da terzi;
2. A tale scopo essi devono dotarle di eventuali recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
3. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo ai sensi dell’articolo 192, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi;
4. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell’igiene urbana e ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
Art 33. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, chioschi, alberghi, trattorie, ristoranti, piscine, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l’esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche intercettabili, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio;
2. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso, i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani;
3. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali, piscine e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc. risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc.), essendo il gestore dell’attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori; alla chiusura quotidiana dell’attività l’area dovrà risultare perfettamente ripulita;
4. I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, occupano il medesimo come spazio di attesa o di consumazione per i clienti sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiede antistante per un’ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l’attività;
5. È obbligo dei titolari e/o gestori di tali strutture informare la clientela ad incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili mediante appositi bollettini e adeguate indicazioni.
Art 34. Pulizia delle aree di spettacoli viaggianti e manifestazioni varie
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti, ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti o negli appositi contenitori per la raccolta delle principali frazioni merceologiche eventualmente in uso, o con diverse modalità concordate con l’Amministrazione Comunale e/o il Gestore;
2. Al momento della concessione d’uso del suolo pubblico il Comune può disporre che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia dell’area interessata.
3. Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive, ricreative o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare con un anticipo di almeno cinque giorni al competente Ufficio comunale il programma delle iniziative. Le aree concesse in uso devono essere restituite dopo adeguata pulizia a cura e spese dell’organizzatore. I rifiuti prodotti durante le iniziative di cui sopra devono essere raccolti e conferiti negli impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento a cura dell’organizzatore senza oneri a carico del Comune e privilegiando la raccolta differenziata. Per tale attività è permesso sottoscrivere appositi accordi con il soggetto gestore del servizio pubblico che dovrà rendicontare al Comune il servizio svolto con indicazione dei quantitativi di rifiuti raccolti, della loro tipologia e l’importo pattuito con il richiedente. Eventuali esclusioni dall’onere della gestione dei rifiuti prodotti a carico dell’organizzatore devono essere esplicitamente menzionate e motivate all’atto dell’affidamento delle aree;
4. I soggetti di cui sopra devono, a propria cura e spesa, rimuovere ed eventualmente smaltire qualora si tratti di oggetti/materiali non riutilizzabili, i cartelli indicatori o pubblicitari degli eventi e tutti gli allestimenti predisposti al termine della manifestazione;
5. La gestione (raccolta e recupero/smaltimento) dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune è affidata al gestore. Il servizio deve essere pianificato e concordato con il Comune con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell’Evento.
Art 35. Fiere e Mercati
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, così come i venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi;
2. Il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori deve essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento;
3. Per la raccolta, l’asporto e il trattamento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici ed eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione in area pubblica, è previsto un servizio apposito di raccolta dei rifiuti e di spazzamento immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione Comunale;
4. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni similari il conferimento a cura dei concessionari e la raccolta dei rifiuti da parte del gestore avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune;
5. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti in forma separata e suddivisi per frazioni merceologiche all’interno di appositi sacchetti, bidoni, cassonetti, contenitori dedicati, esposti secondo le modalità indicate, avendo cura di mantenere adeguate condizioni di pulizia del suolo;
6. Le frazioni merceologiche generalmente raccolte sono carta e cartone, legno, plastica, vetro, scarti compostabili (organico e verde) e indifferenziato;
7. Le modalità di conferimento specifiche dei rifiuti sono comunque indicate nel dettaglio ai commercianti ambulanti, agli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. dal Comune di concerto con il Gestore del servizio;
8. I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.
Art 36. Cestini Portarifiuti
1. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, sono installati, su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, appositi cestini o contenitori similari provvisti anche di portacenere;
2. Presso detti cestini vanno conferiti rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, mozziconi spenti di sigarette, deiezioni di animali da passeggio opportunamente inserite in busta) e gomme da masticare (chewing gum) di cui è previsto il divieto di abbandono così come normato dall’articolo 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Collegato Ambientale”;
3. È vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura;
4. Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti sul suolo.
Art 37. Spazzamento strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico
1. Il servizio di spazzamento consiste nelle operazioni di rimozione dei rifiuti in area pubblica e/o ad uso pubblico su strade e piazze compresi marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico, etc.
2. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, nonché dei livelli organizzativi conseguiti nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel contratto di servizio;
3. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
4. Il servizio su aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità precedentemente descritte salvo deroghe esplicite fissate dalla concessione stessa;
5. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali, oppure le disposizioni del competente Ufficio comunale;
6. Le operazioni si dividono in spazzamento manuale, misto e meccanizzato;
7. Lo spazzamento manuale consiste nella rimozione dei rifiuti realizzata da uno o più operatori ecologici con attrezzi manuali;
8. L’operatore ecologico “di zona” consente di conoscere nel dettaglio le esigenze d’intervento nelle diverse zone, periodi dell’anno e orari della giornata, nel rispetto dei tempi e orari della città, con particolare attenzione a interventi presso uffici pubblici, scuole, aree commerciali, prima del loro utilizzo, con diffusione della percezione del pulito e quindi maggiore attenzione al mantenimento del decoro e qualità urbana da parte di utenze, pendolari e turisti;
9. Lo spazzamento meccanico consiste nella rimozione dei rifiuti mediante una squadra d’intervento composta da autista con spazzatrice;
10. Lo spazzamento misto consiste in squadre d’intervento composte da autista con spazzatrice supportato da personale appiedato dotato di scope e/o soffiatori elettrici per la rimozione dei rifiuti dai luoghi non raggiungibili dalla spazzatrice;
11. Lo spazzamento effettuato mediante spazzatrici meccanico/aspiranti consente in particolare:
innalzamento della qualità urbana a seguito della rimozione totale dei rifiuti sparsi su tutte le superfici, anche quelle su cui sostano gli autoveicoli;
miglioramento del deflusso delle acque superficiali a seguito della rimozione di sabbie e polveri che andrebbero a limitare gli accessi della rete di captazione della pioggia;
miglioramento della qualità dell’aria in ambiente urbano tramite rimozione polveri stradali e particolato stradale anche PM10;
riduzione dell’inerbimento a seguito della asportazione di terre, sabbie e polveri (riduzione della possibilità di attecchimento) e il contenimento della parte vegetativa da parte delle spazzole di lavoro delle spazzatrici;
12. Il servizio di Spazzamento è svolto nel rispetto del Contratto di Servizio (Capitolato e Progetto dei Servizi Esecutivo);
13. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l’occupazione di spazi pubblici e ne viene data comunicazione mediante Ordinanza, l’apposizione di segnaletica stradale e/o coinvolgimento tramite strumenti tecnologici e mappe geo- localizzate;
14. Sono vietate altresì la sosta ed il transito nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia, e la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi;
15. Per particolari esigenze di pulizia possono essere effettuati interventi occasionali e mirati;
16. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade non comunali, hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.
Art 38. Lavaggio Stradale
1. Per lavaggio stradale si intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private a uso pubblico, lavaggio e disinfezione di portici, vicoli, scalinate soggetti permanentemente ad uso pubblico, secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all’utilizzo del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale, alle condizioni metereologiche e a quanto previsto dal contratto di servizio.
Art 39. Pulizia accessi pozzetti stradali e caditoie stradali
1. Sono mantenuti sgombri gli accessi dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso;
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, e simili o in prossimità di questi;
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Comune provvede a far effettuare la pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
Art 40. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico e/o uso pubblico
1. Il servizio consiste nella pulizia ordinaria con raccolta e trasporto a recupero o smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati su aree pubbliche del territorio comunale;
2. Primo elemento è la pronta individuazione e rimozione degli abbandoni, per evitare di compromettere l’immagine del pulito ed effetti di trascinamento di comportamenti difformi;
3. La rimozione viene eseguita di norma dopo l’accertamento della natura dei rifiuti abbandonati e l’accertamento circa l’individuazione di elementi che possano far risalire al responsabile dell’abbandono e consentire le successive sanzioni;
4. La pronta individuazione e superamento degli abbandoni transita per:
azioni di formazione e coinvolgimento personale operativo e di coordinamento dei servizi;
azioni di coinvolgimento dell’utenza in particolare residente nell’area extra urbana;
monitoraggio delle aree in cui più ricorrenti sono i fenomeni di abbandono dei rifiuti;
incontri con residenti delle aree coinvolte per illustrare i nuovi servizi gestione rifiuti urbani con informazione capillare, diffusa e persistente di illustrazione di tutti i servizi di raccolta differenziata integrata a supporto delle raccolte differenziate domiciliari e/o stradale, a chiamata rifiuti ingombranti, Centro di Raccolta Comunale;
5. Se il fenomeno persiste nello stesso sito occorrono indagini della Polizia Municipale (diffondono la percezione del controllo), attivazione del Servizio di Ispezione e Vigilanza Ambientale, posizionamento di “foto trappola” e sistemi di tele controllo.
Art 41. Raccolta carcasse animali
1. Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite da soggetto autorizzato secondo le disposizioni e le modalità previste dal Regolamento CE del 21.10.2009, n. 1069 e dalle linee guida per l’applicazione del medesimo predisposte da parte del Ministero della Salute.
2. Ai Responsabili inadempienti si applica il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
Art 42. Altri servizi
1. Nel territorio comunale possono essere svolti altri servizi connessi all’igiene ambientale:
lavaggio contenitori stradali e cestini portarifiuti;
raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
taglio dell’erba e diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
pulizia scritte murarie e de-affissione manifesti abusivi;
2. I servizi sono effettuati da parte di personale addetto, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed idonee all’esecuzione delle operazioni richieste, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere durante l’esecuzione dei servizi.
4 DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI
Art 43. Divieti e obblighi generali
1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento;
2. L’accesso ai servizi di raccolta dei rifiuti non differenziati e di raccolta dei rifiuti differenziati è riservato agli abitanti residenti o aventi dimora nel territorio Comunale (utenze domestiche) e alle utenze non domestiche con sede nel territorio comunale. Gli utenti hanno l’obbligo di iscriversi al relativo ruolo TARI;
3. Le utenze devono effettuare operazioni di riduzione e separazione dei rifiuti urbani prodotti e di conferimento differenziato negli appropriati contenitori di raccolta, con le modalità previste dal presente Regolamento, e comunque secondo le indicazioni fornite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio;
4. Sono vietati:
l’abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche, private ad uso pubblico e private, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;
la cernita, il rovistare e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori di raccolta;
consegnare i propri rifiuti urbani a persone che sostano fuori dal Centro di Raccolta Comunale;
l’esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sul suolo pubblico o sul suolo privato ad uso pubblico, in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti e comunicati alle singole utenze;
il conferimento di rifiuti nei contenitori altrui;
l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
l’utilizzo dei contenitori di raccolta quando il livello di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
la sosta permanente dei contenitori, per utenze singole e/o condominiali, su suolo pubblico senza preventiva autorizzazione formale da parte del Comune;
l’imbrattamento dei contenitori per la raccolta e l’affissione di manifesti sugli stessi;
conferimenti negli specifici contenitori di rifiuti difformi da quanto previsto dal presente Regolamento;
lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;
l’attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private senza averne dato preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale ed aver ottenuto l’approvazione;
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
il trattamento di rifiuti che possano recare danno all’ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito il gestore del servizio che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l’insediamento;
gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;
smaltire gli olii esausti di tipo animale, vegetale o minerale attraverso le fognature domestiche o stradali;
conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
Art 44. Attività di controllo
1. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale, qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria e anche personale all’uopo incaricato. Essi potranno procedere agli accertamenti sul territorio comunale anche attraverso l’ausilio di dispositivi elettronici di video controllo, nel rispetto delle norme previste per la tutela della Privacy, di cui al Dlgs 196/2003 e del Regolamento Comunale che disciplina il Videocontrollo (ove disponibile);
2. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva, anche attraverso le figure del servizio di Ispezione e Vigilanza Ambientale, la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal Regolamento stesso;
3. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l’accertamento dell’osservanza alle norme di cui al presente Regolamento;
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero, se e in quanto possibile altrimenti a smaltimento, con totali costi
a carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo avvio a recupero se e in quanto possibile, altrimenti a smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;
6. Nel caso in cui l’abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l’abbandono qualora quest’ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le autorità competenti;
7. Se ritenuto utile il Comune promuove, anche in forma associata con altri Enti Locali territoriali, un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari (come ad esempio l’istituzione e l’utilizzo delle guardie volontarie ambientali), secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.
Art 45. Sanzioni
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della strada, e suo Regolamento di attuazione; alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, per le violazioni al presente Regolamento.
Rif | Oggetto dell’Articolo | Violazione / Infrazione | Sanzione minima | Sanzione massima |
A | Prescrizioni generali per il Conferimento | Divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale; divieto di incendio dei rifiuti; divieto di immissione nei contenitori stradale di residui liquidi o semiliquidi. | € 150,00 (€ 600,00)* | € 900,00 (€ 6.000,00)* |
B | Divieto di abbandono e di imbrattamento | Divieto di abbandono dei veicoli fuori uso e loro parti. | € 150,00 (€ 600,00) * | € 900,00 (€ 6.000,00) * |
C | Prescrizioni generali per il Conferimento | Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate. | € 100,00 | € 500,00 |
Rif | Oggetto dell’Articolo | Violazione / Infrazione | Sanzione minima | Sanzione massima |
D | Divieto di abbandono e di imbrattamento | Divieti di imbrattamento. | € 100,00 | € 500,00 |
E | Conferimento dei Rifiuti Speciali nei rifiuti Urbani | Violazione dell’obbligo di conferimento dei rifiuti speciali nei rifiuti urbani secondo le modalità previste all’art. 7. | € 50,00 | € 300,00 |
F | Conferimento dei Rifiuti Urbani pericolosi | Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate. | € 50,00 | € 300,00 |
G | Conferimento di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche | Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate. | € 50,00 | € 300,00 |
H | Conferimento dei Rifiuti Urbani vegetali | Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate. | € 50,00 | € 300,00 |
I | Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta Comunali | Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate. | € 50,00 | € 300,00 |
L | Conferimento dei Rifiuti provenienti da Esumazioni ed Estumulazioni | Violazione dell’obbligo di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate. | € 50,00 | € 300,00 |
M | Conferimento dei Rifiuti Inerti | Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni. | € 50,00 | € 300,00 |
N | Fiere e Mercati | Violazione dell’obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate. | € 50,00 | € 300,00 |
O | Aree pubbliche occupate da Cantieri | Violazione dell’obbligo di pulizia di tali aree. (fermo restando l’obbligo di provvedere al servizio o al rimborso dei costi di pulizia, raccolta e smaltimento sostenuti dal Comune) | € 50,00 | € 300,00 |
P | Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici | Violazione dell’obbligo per i gestori dei pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate. (fermo restando l’obbligo di provvedere al servizio o al rimborso dei costi di pulizia, raccolta e smaltimento sostenuti dal Comune) | € 50,00 | € 300,00 |
Rif | Oggetto dell’Articolo | Violazione / Infrazione | Sanzione minima | Sanzione massima |
Q | Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie | Violazione dell’obbligo di pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate. (fermo restando l’obbligo di provvedere al servizio o al rimborso dei costi di pulizia, raccolta e smaltimento sostenuti dal Comune) | € 50,00 | € 300,00 |
R | Aree di scarico, Trasporto merci e Deaffissione manifesti | Violazione dell’obbligo per chi esegue tale attività di pulire l’area interessata, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate. | € 50,00 | € 300,00 |
S | Compostaggio domestico (Autocompostaggio) | Violazione dell’obbligo di corretta modalità di effettuazione del compostaggio domestico. | € 25,00 | € 150,00 |
T | Spazzamento e Lavaggio strade | Divieto di sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia; divieto di sosta negli spazi pubblici durante la pulizia stradale e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi. | € 25,00 | € 150,00 |
U | Cestini portarifiuti | Divieto di conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura sugli stessi. | € 25,00 | € 150,00 |
V | Conduzione di animali | Violazione dell’obbligo di corretta conduzione di animali domestici. | € 25,00 | € 150,00 |
Z | Pulizia dei fabbricati e aree contigue, e dei terreni non edificati | Violazione dell’obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da rifiuti. | € 25,00 | € 150,00 |
AA | Pozzetti stradali e fontane | Divieto di abbandono rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili. | € 25,00 | € 150,00 |
AB | Carogne di animali | Violazione dell’obbligo di conferimento secondo le modalità previste da ASL e/o da Leggi di settore. | € 25,00 | € 150,00 |
AC | Attività di volantinaggio | Divieto lancio volantini su strade, vie e piazze pubbliche, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli. | € 25,00 | € 150,00 |
AD | Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale | Violazione dell’obbligo di rimozione dei manufatti rotti posti su suolo pubblico. | € 25,00 | € 150,00 |
* nel caso si tratti di Rifiuti pericolosi
2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata al comma 1 è stabilita una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.
5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art 46. Ordinanze contingibili ed urgenti e provvedimenti organizzativi
1. Ai sensi della normativa vigente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell’ambito delle proprie competenze, Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l’ambiente.
2. Dette Ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente ed al Ministro della Salute entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il Sindaco può anche emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
4. L’organizzazione del servizio di igiene urbana (raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti, orari e modalità, sanzioni, ecc) è demandata, per quanto di competenza alla Giunta Comunale e alla Dirigenza Comunale,
Art 47. Campagne di sensibilizzazione e di informazione
1. Il Gestore attiva specifiche campagne di sensibilizzazione ed incentivazione finalizzate al coinvolgimento e alla collaborazione delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche e delle scuole (studenti, personale, genitori) e turisti ospiti;
2. In occasione della certificazione annuale della raccolta differenziata è data ampia pubblicità con mezzi efficaci dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell’anno precedente, in particolare per quanto attiene alle azioni di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti, di preservazione e mantenimento della qualità urbana e ambientale, alla riduzione, separazione e conferimento in alta qualità dei rifiuti prodotti, al fine di incrementare la partecipazione e migliorare gli obbiettivi di eco sostenibilità ed economicità della gestione.
3. Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo, o altro strumento (sito internet, APP specifica, strumenti multi mediali e media sociali), con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l’uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre sono fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
Art 48. Elementi di premialità
1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore del servizio, può predisporre e realizzare forme di incentivazione economica (c.d. elementi di premialità) per le utenze che apportino il proprio contributo annuale al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ambito comunale;
2. Le forme di incentivazione economica di cui al precedente comma nonché le modalità di incentivazione sono previste all’interno degli appositi Regolamenti comunali inerenti la tassa rifiuti urbani da applicare alle utenze.
Art 49. Danni e risarcimenti
1. In caso di manovre errate da parte dell’utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni agli strumenti, attrezzature o strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all’addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.
Art 50. Norme finali
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di trattamento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri Regolamenti comunali;
2. Il presente Regolamento abroga le precedenti versioni dello stesso documento approvate ed ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto in tale documento;
3. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché con i contenuti del contratto di servizio stipulato dal gestore;
4. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente Regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale, se consentito dallo Statuto del Comune.
Art 51. Validità del presente Regolamento
1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.