Spazio per bollo da € 16,00
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art. 2 DPR 642/72
a carico del soggetto privato ospitante
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 X.000/00, XXXX'XXX.0 XXXXXXX MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98) PER STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
tra:
L’Università degli studi dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia con sede legale in L’Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia Università degli Studi dell’Aquila Prof. Xxxxxx X’Xxxxxxxx nato a nato a Vallecorsa (FR) il 02/06/1959, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Università, autorizzato e delegato alla stipula della presente Convenzione dal Rettore dell’Università con con D.R n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05.07.2012.
e
L’Ente/Azienda , con sede legale in (indirizzo)
, Codice Fiscale (o Partita IVA)
rappresentato da .
Premesso:
• che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142.;
• che il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
• che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;
si conviene quanto segue:
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 1 Oggetto
1.1 L'Ente/l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.l96 , in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.
Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti e anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila.
1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l’ Ente/l'Azienda mette a disposizione del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia Università degli Studi dell’Aquila le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell’Ente/Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.
Art. 2 Rapporti con i tirocinanti
2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Ente/l'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila in veste di responsabile didattico-organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall’ Ente/l'Azienda (risultante dal predetto Progetto)
2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Ente/Azienda ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da ALLEGATO 1, contenente:
a) le generalità del tirocinante;
b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'Ente/l'Azienda ospitante ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n. 2.3 che precede, sottoscritto dall’Ente/l'Azienda, dal Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia Università degli Studi dell’Aquila e dallo stagista per adesione ed accettazione.
2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dall'Ente/Azienda, secondo le norme e le procedure interne all'Ente/Azienda stessa.
Art. 3 Svolgimento e durata del tirocinio
3.1 Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 12 mesi. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 18 mesi.
La durata viene specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede relativo ad ogni tirocinante.
La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi indicati dall'art. 7 del decreto n. 142/98.
3.2 È consentita, per giustificati motivi, la richiesta da parte del tirocinante di una interruzione temporanea dello stage, comunque non superiore a n.° 2 settimane consecutive, previa comunicazione all’Ente/Azienda ospitante, ferma restando la durata complessiva del tirocinio come prevista nel progetto formativo individuale.
3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 “Obblighi del lavoratore”;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell’Ente/l'Azienda (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- inviare al Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia dell’ Università degli Studi dell’Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l’Ente/Azienda, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.
3.4 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell’ Ente/l'Azienda essa potrà, previa informazione al tutore incaricato del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia dell’
Università degli Studi dell’Aquila , sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3.5 La realizzazione del tirocinio non comporta per l’ Ente/l'Azienda e per il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.
L’Ente/l'Azienda potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel progetto formativo), secondo le norme e le procedure interne all’ Ente/l'Azienda stesso, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza della ricerca svolta e dei risultati raggiunti.
3.6 L’Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. 81del 9 Aprile 2008. L’Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV “Formazione, informazione e addestramento”, sezione V “Sorveglianza sanitaria” per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuali”.
Art. 4 Coperture assicurative
4.1 L’Università degli studi dell’Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.
4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’Ente/l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento) e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall’Università degli studi dell’Aquila e all’Università stessa .
Art. 5 Comunicazioni
Il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia dell’ Università degli Studi dell’Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.
L’ Ente/l'Azienda per delega che L’Università le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 Risoluzione delle controversie
Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Xxxx.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di …………………..
Art. 7 Trattamento dati
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art.13 dello stesso decreto.
Art. 8 Richiami
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Art. 9 Decorrenza della presente Convenzione
La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di. e si intenderà rinnovata
tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti alla data di scadenza.
Art. 10 Referenti per la Convenzione
Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:
per il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia Università degli Studi dell’Aquila:
per l’ Ente/l'Azienda:
Art. 11 Registrazione e spese
La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del
D.P.R. 131 del 26.4.86.
L'Aquila, lì
Il Direttore del Dipartimento Di Ingegneria Industriale Il Rappresentante legale e dell’informazione dell’Azienda
e di Economia Timbro e firma
(Prof. Xxxxxx X’Xxxxxxxx)
Spazio per bollo da € 16,00
art. 2 DPR 642/72
a carico del soggetto privato ospitante