DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Capitolato speciale d’appalto
SERVIZI DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI FIRENZE
CIG N.
8768228AA3
1
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Firenze, così come definito dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 “ Codice delle assicurazioni”.
ART.2 PRESTAZIONI RICHIESTE
L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire al Comune di Firenze, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.
In particolare, il Broker sì impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali il Comune di Firenze potrà avvalersi anche solo parzialmente, o affatto:
• Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività del Comune di Firenze;
• Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni con riferimento all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze del Comune di Firenze e alla situazione di sinistrosità che lo caratterizza;
• Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzalo dell'Ente;
• Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
• Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
• Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati\contratti\convenzioni\regolamenti. L'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;
• Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale. In particolare, il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva, con preavviso di almeno 45 giorni, della scadenza dei premi dovuti, nonché al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
• Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (passivi, attivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte
risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare:
o sinistri attivi supporto nella gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker riprodurre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
o sinistri passivi In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere tutta Ia documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
• Consulenza ed assistenza:
o a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria;
o relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Xxxxx, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
o nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxx Xxxxxx;
o nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
• Presentazione di report con frequenza semestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito ecc.) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
• Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
• Verifica e aggiornamento delle procedure di gestione sinistri, nonché commento di statistiche riguardanti la sinistrosità del Comune;
• Formazione del personale sia dell'Ufficio assicurazioni, sia di altri Settori, su argomenti e materie aventi attinenza alla materia assicurativa;
• Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee anche su richiesta delle Direzioni del Comune;
• Consulenza e assistenza riguardante ogni eventuale problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi;
• Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l'affidamento dei contratti assicurativi del Comune alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;
• Relativamente alla eventuale procedura di affidamento del Servizio di gestione dei sinistri sotto franchigia a società di Loss Adjuster: assistenza nella redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;
• Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
• Messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per:
o informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
o informazioni relative ai dati contabili dì ciascuna singola Polizza;
o elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.
Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità del Comune di Firenze tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto.
Il Broker si impegna, entro un mese dall'aggiudicazione, a costituire una sede operativa, nel Comune di Firenze.
Il Broker si impegna, altresì, all'atto della stipula del contratto, a individuare formalmente il Responsabile del servizio indicato in sede di offerta, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Firenze. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta. Il Responsabile, inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione.
Il Broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati almeno una volta ogni dieci giorni, su specifica richiesta del Comune di Firenze, presso la sede comunale.
Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Firenze né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Firenze (se non preventivamente autorizzato), al quale resta, quindi, ogni potere decisionale.
I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal competente responsabile del Comune di Firenze.
La Società affidataria è l'unica responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie a ottenere una buona riuscita del servizio.
ART. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA
Le polizze assicurative del Comune di Firenze, rilevanti ai finii del presente affidamento, in corso alla data di indizione della gara, sono le seguenti:
POLIZZA | SCADENZA | PREMIO ANNUO NETTO € |
RCT/O | 31/12/2023 | 566.699,38 |
ALL RISK PROPERTY | 31/12/2021 | 677.477,81 |
INFORTUNI | 31/12/2023 | 134.102,92 |
RCA | 31/12/2023 | 197.600,00 |
KASKO INCENDIO FURTO AUTOVEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI | 31/12/2023 | 3.964,75 |
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE | 29/07/2021 | 32.675,04 |
TUTELA LEGALE | 31/12/2021 | 119.579,00 |
I premi annui netti sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative a eventi di modesta entità.
Nella tabella di cui sopra non è compresa la polizza RC Professionale Progettisti interni, in scadenza al 31.12.2023.
Si precisa che il Comune di Firenze intende avvalersi: per la polizza All Risk Property in scadenza al 31.12.2021 della facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni due fino al 31.12.2023 e per la polizza di Tutela Legale in scadenza al 31.12.2021 della facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016, la ripetizione di servizi analoghi per una durata di anni uno fino al 31/12/2022. Per la polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale in scadenza al 29/07/2021 è in corso la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della nuova copertura assicurativa con decorrenza dal 29/07/2021 e fino al 31/12/2023 (importo annuo lordo a base di gara pari ad € 96.000,00).
L'andamento dei sinistri del Comune di Firenze è quello risultante dalle statistiche allegate al presente Capitolato, unitamente alle polizze assicurative in corso.
Si evidenzia che, dal 01.04.2012 i sinistri RCT sono gestiti dal Comune di Firenze, con il supporto di società di Lloss adjuster messa a disposizione dalla compagnia assicuratrice, fino ad un importo di € 25.000 per sinistro e dal 30/04/2021 fino ad un importo di € 15.000,00 per sinistro.
ART.4
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà durata di mesi 39 (trentanove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza.
Alla data di scadenza del contralto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di proroga tecnica, a semplice richiesta della stazione appaltante, nelle more delle ordinarie procedure di individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 120 giorni o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate a tale individuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo quantificato in un massimo di 24( ventiquattro) mesi.
Il servizio cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209/2005.
Dalla decorrenza del servizio il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale. Lo stesso obbligo è da considerarsi previsto anche qualora l’Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 5
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROWIGIONI
L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune di Firenze, presenti, futuri,
per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica, e inserite nei capitolati stessi.
Il Comune di Firenze non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione.
Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Firenze in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.
La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative.
L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale.
L'importo stimato dell'appalto per la durata di 39 mesi è quantificato in € 367.849,07=. Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (v. tabella art. 3) la percentuale ipotetica di provvigione del 7% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA e Kasko, incendio, furto autoveicoli Amministratori e dipendenti per le quali la percentuale ipotetica di provvigione è del 3%.
Il valore complessivo stimato dell'appalto, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all'art. 4 del capitolato, ex art. art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ed ex art. 106, comma 11 del Codice è pari ad € 631.945,84.=, risultante dall'importo stimato dell'appalto per il servizio di che trattasi per l'intero periodo contrattuale (39 mesi), oltre l'eventuale ulteriore periodo massimo di 24 mesi di ripetizione del servizio, nonchè di proroga tecnica di 120 gg.
Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori indicativi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste
dall'art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.
Il Broker si impegna a versare al Comune di Firenze, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo alla stipula del presente contratto, l'importo della sponsorizzazione eventualmente offerta in sede di gara (Criterio OE.3 Offerta economica), per ciascun anno di durata del contratto, ivi compresa l'ulteriore durata in caso di ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del capitolato.
ART.6 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Firenze autorizza il Broker a trattare, in relazione alle coperture assicurative di cui al precedente art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici.
E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Firenze l'assoluta autonomia
decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Firenze, né è in grado d'impegnare in alcun modo il Comune se non previa esplicita autorizzazione.
ART. 7
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Comune di Firenze, attraverso la competente Direzione, verserà direttamente alle Compagnie Assicuratrici i premi inerenti i contratti che verranno successivamente stipulati, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti.
ART.8 OBBLIGHI DEL BROKER
Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.
Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze.
La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze.
In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.
L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali dì settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale
stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.
Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna a:
• Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Firenze;
• Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
• Mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
• Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii Firenze;
• Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc.;
• Farsi carico di tutte Ie spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.
ART.9 RESPONSABILITA' DEL BROKER
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione Comunale e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento del servizio e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.
L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.
Il Broker risponde di eventuali danni causali anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.
ART. 10
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE
Il Comune di Firenze s'impegna a:
o Rendere noto, in occasione di procedure a evidenza pubblica per l'assunzione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente capitolato, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Xxxxxx, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Firenze, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contralto stesso e le relative polizze;
o Indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale massima della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
o Fornire al Broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti il servizio.
ART. 11
RISCHI DI INTERFERENZE
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. n. 9/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.
ART. 12
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell'importo contrattuale quale risultante dall'offerta economica, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ivi comprese l'esecuzione delle penali di cui all'art.15.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.
La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Il Comune di Firenze si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale.
Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE
La Società affidataria dovrà essere provvista, prima della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto,
nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale dedicato al Comune di Firenze non inferiore ad € 3.000.000,00= all'anno globalmente per tutti i sinistri e non inferiore ad € 2.000.000,00 per ciascun sinistro.
Ad inizio del rapporto la Società affidataria dovrà consegnare copia delle polizze, che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.
Nelle suddette polizze è riportato l’impegno della Compagnia assicuratrice a comunicare al Comune di Firenze eventuale mancato pagamento del premio da parte della Società affidataria o il recesso a qualsiasi titolo dall’assicurazione medesima.
ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale attraverso la competente Direzione effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.
ART. 15 PENALI
Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio si applicano le diverse penalità, in contraddittorio con l'aggiudicatario stesso, che vengono determinate dal Comune di Firenze in considerazione dei danni che derivano all'Amministrazione secondo le seguenti disposizioni:
o Per la mancanza del rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e/o dal relativo contratto nonché degli ulteriori termini indicati dal Comune di Firenze, il Comune di Firenze potrà applicare una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.
La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene a mezzo posta elettronica certificata, così come per la risoluzione contrattuale.
L'incameramento delle penali, nell'ammontare sopra specificato, avviene con prelievo diretto dalla cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.
ART. 16
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore
del Broker per il recesso.
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:
• in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
• in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
• in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti;
• qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria;
• per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
• in caso di subappalto non consentito;
• per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
• per perdita della personalità giuridica.
Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva Ia richiesta di risarcimento danni.
In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.
ART. 17
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di comunicazione da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni antimafia interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite.
L'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.
Non si procederà alla revoca o alla risoluzione, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui il servizio sia ritenuto essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che lo fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, determina in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto.
A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
ART. 18
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento Comune di Firenze" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.1.2021
pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-Xxxxxx- Firenze2021.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".
ART. 19
FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi della normativa vigente, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 20
CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica ed economica del Broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo posta elettronica certificata, assegnando al Broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro termine ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di cui all’articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (“sensibili”) di cui all’articolo 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.xx.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.xx.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’articolo20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.
Responsabile interno del trattamento dei dati: i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.
Responsabile esterno del trattamento dei dati: è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
ART. 22
CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016..
In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di formazione di cui all'art 2 del presente capitolato.
ART. 23
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
A tal fine, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 24 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti".
Ai sensi dell'art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.
L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e regolarità del lavoro di cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6 della L.RT n. 38/2007 e s.m.i..
ART. 25 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ART. 26 DOMICILIO DEI CONTRAENTI
Il Comune di Firenze ha domicilio presso la propria sede legale.
A tutti gli effetti l'aggiudicatario elegge, dall'avvio del servizio fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale se ubicata nel Comune di Firenze. Nel caso che la sede legale fosse ubicata fuori Comune, l'aggiudicatario elegge domicilio presso l'eventuale sede distaccata, se ubicata nel Comune di Firenze, o presso la residenza municipale.
ART. 27
STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato in modalità digitale, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Firenze.
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa, le lasse e contribuii di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
ART. 28
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi,alle norme del Codice Civile, al Regolamento Comunale dei Contratti nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.
Allegati:
- Polizze assicurative del Comune di Firenze Statistiche sinistri