INVALSI
INVALSI
Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020.
Art. | 1 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | Pag. | 2 | |
Art. | 2 | OBIETTIVI | Pag. | 2 | |
Art. | 3 | OGGETTO | Pag. | 3 | |
Art. | 4 | CONTENUTO DEL SERVIZIO | Pag. | 3 | |
Par. | 4.1 | SUPPORTO AI COMPITI DI GESTIONE | Pag. | 3 | |
Par. | 4.2 | SUPPORTO AI COMPITI DI CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE | Pag. | 4 | |
Art. | 5 | COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO | Pag. | 4 | |
Art. | 6 | OBBLIGO DI RISERVATEZZA | Pag. | 5 | |
Art. | 7 | TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI | Pag. | 5 | |
Art. | 8 | RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON XXXXX | Xxx. | 6 | |
Art. | 9 | RESPONSABILITA’ | Pag. | 6 | |
Art. | 10 | PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Pag. | 6 | |
Par. | 10.1 | PENALI | Pag. | 6 | |
Par. | 10.2 | INADEMPIMENTI E PENALITÀ | Pag. | 7 | |
Par. | 10.3 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | Pag. | 7 | |
Art. | 11 | SOSPENSIONE DEL SERVIZIO | Pag. | 8 | |
Art. | 12 | RECESSO DAL CONTRATTO | Pag. | 8 | |
Art. | 13 | VARIAZIONE DEL QUANTITATIVO DELLE DOTAZIONI RICHIESTE | Pag. | 8 | |
Art. | 14 | FATTURAZIONE E PAGAMENTI | Pag. | 9 | |
Art. | 15 | OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | Pag. | 10 | |
Art. | 16 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | Pag. | 11 | |
Art. | 17 | SUBAPPALTO | Pag. | 11 | |
Art. | 18 | DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE | Pag. | 12 | |
Art. | 19 | RESPONSABILE DELLA FORNITURA E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESECUZIONE | Pag. | 12 | |
Art. | 20 | FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI SPECIFICI CONTRATTI | Pag. | 12 | |
Art. | 21 | CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA | Pag. | 12 | |
Art. | 22 | LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE | Pag. | 12 |
L’INVALSI, sulla base di quanto disposto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 allegata al verbale del 13 aprile 2015 e nella Determinazione n. 47 del 29 marzo 2016,intende procedere alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020.
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006.
• Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29/10/2014.
• Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
• Normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
• Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
• Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
• D.Lgs. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni (Codice del processo amministrativo).
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.
2. OBIETTIVI
L’INVALSI, sia in qualità di ente in house del MIUR che attraverso apposita Convenzione o altro eventuale atto con altri enti e Istituzioni, sarà affidatario di progetti nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020.
Nell’ambito della programmazione per i Fondi Strutturali Europei 2014-2020 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", di seguito PON "Per la Scuola" giusta decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014, a titolarità del MIUR.
In relazione a tale programma sono stati affidati all'INVALSI i progetti "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti" e "Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta)", approvati con note
prot. n. AOODGEFID/23772 e AOODGEFID/23773 del 15/12/2015 e relative Convenzioni sottoscritte il 16/12/2015.
Si rende, pertanto, necessario strutturare l'Istituto di adeguate soluzioni organizzative e di supporto consulenziale al fine di dare attuazione ai progetti affidati rispettando i criteri di efficienza ed efficacia gestionale propri degli interventi di riferimento.
A tal fine, l’Amministrazione scrivente intende giungere alla stipula di un accordo quadro, con un unico operatore economico avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi ai servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse alla Programmazione UE2014- 2020.
3. OGGETTO
Oggetto della gara è la stipula di un accordo quadro, con un unico operatore economico avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi ai servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse ai progetti finanziati a valere sulla Programmazione europea 2014-2020., alle condizioni tutte di seguito descritte.
In particolare, costituiscono oggetto dell'Accordo Quadro i seguenti servizi:
• supporto ai compiti di gestione;
• supporto ai compiti di certificazione;
• supporto alla rendicontazione;
Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico. I menzionati servizi, in relazione a ciascun progetto di ricerca, saranno richiesti dall'INVALSI all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro mediante l'attivazione di singoli contratti, conforme allo Schema di cui all’allegato 4A del Disciplinare di gara.
Le figure professionali previste sono le seguenti: “Manager”, “Consulente Senior” e “Consulente Junior”.
Il prezzo unitario (tariffa giornaliera) delle suddette figure professionali è omnicomprensivo e oggetto di offerta e non potrà superare l’importo posto a base d’asta di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.
Le attività oggetto del presente appalto saranno svolte di norma presso la sede dell'INVALSI.
4. CONTENUTO DEL SERVIZIO
4.1 SUPPORTO AI COMPITI DI GESTIONE
Le attività richieste a beneficio dei compiti di Gestione sono le seguenti:
• Supporto specialistico tecnico per la definizione e predisposizione del sistema organizzativo di gestione del progetto;
• Supporto specialistico tecnico nella definizione e predisposizione degli strumenti attuativi inerenti le operazioni finanziare;
• Supporto all'alimentazione del sistema informativo e monitoraggio preposto alla gestione, certificazione e rendicontazione della spesa;
• Supporto specialistico tecnico nella progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure di gestione finanziaria dei singoli progetti, volti al governo dell’avanzamento della spesa, ai fini del rispetto della Regola N+3 (art. 136 Regolamento CE 1303/2013) e del raggiungimento dell'eventuale obiettivo di performance;
• Supporto specialistico tecnico alle verifiche relative ai controlli di primo livello e successivi;
• Supporto tecnico nella predisposizione della documentazione per eventuali riprogrammazioni del Progetto;
• Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regolamentari previsti per l'attuazione delle attività del progetto;
• Supporto specialistico tecnico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del progetto.
4.2 SUPPORTO AI COMPITI DI CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE
Con riferimento ai compiti di Certificazione e rendicontazione, i servizi richiesti sono finalizzati al supporto nelle fasi del processo di elaborazione, esposizione e trasmissione delle certificazioni di spesa nonché tutte le relative imputazioni di dati sui sistemi informatici preposti.
I citati servizi riguardano le seguenti attività:
a) Attività di verifica dell’ammissibilità dei costi, nonché di raccolta della documentazione e inserimento in apposite piattaforme:
• supporto e implementazione predisposizione delle procedure per la certificazione della spesa effettuata con i fondi PON;
• verifica dell’ammissibilità dei costi;
• raccolta, catalogazione, verifica, archiviazione cartacea ed elettronica di tutta la documentazione amministrativa e finanziaria dei progetti in vista della certificazione e distribuzione interna della medesima;
• inserimento dei dati inerenti le certificazioni e rendicontazione sulle piattaforme;
• supporto e assistenza alla certificazione e rendicontazione della spesa;
• raccolta moduli per la reportistica mensile del lavoro svolto da ciascun collaboratore dei progetti e consolidamento dei dati a livello mensile e annuale.
b) Attività di verifica periodica dello stato della spesa e rimodulazione periodica dei costi:
• supporto alla predisposizione del budget annuale di progetto;
• supporto alla verifica periodica dello stato della spesa;
• supporto alla rimodulazione dei costi delle iniziative in corso di attuazione;
c) Attività di simulazione e supporto alla realizzazione dei rendiconti finali, inclusiva di servizi accessori come risposta a quesiti e supporto alla reportistica finale:
• supporto alla realizzazione delle relazioni periodiche;
• risposta a quesiti;
• partecipazione a riunioni di coordinamento generale con il personale interno dell'Istituto o di impostazione ed analisi dei rendiconti.
d) Attività di supporto per la rendicontazione finale dei progetti.
Il servizio di supporto di cui al presente articolo non sarà in sostituzione del personale dell’Amministrazione ma sarà in affiancamento e in supporto alle attività svolte dallo stesso in modo tale da garantire il trasferimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per assicurare l'ottimale esecuzione della spesa dei progetti. Allo stesso tempo, il servizio di supporto deve essere finalizzato ad adeguare e potenziare le competenze degli uffici impegnati nella gestione dei progetti ed a promuovere il rafforzamento della “capacity building” al fine di conseguire elevati livelli di efficacia ed efficienza amministrativa.
5. COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO
Le attività di supporto le cui finalità sono state descritte all'art. 4 del presente Capitolato saranno realizzate dal soggetto aggiudicatario attraverso l’utilizzo di specifiche professionalità con competenze in:
a) programmazione, gestione e controllo dei progetti finanziati con fondi europei;
b) valutazione ex-ante e monitoraggio per lo svolgimento delle attività di istruttoria, raccolta, inserimento e aggiornamento dei dati;
c) conoscenza specifica dei sistemi di gestione, controllo e valutazione dei progetti;
d) conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regolamentare di riferimento;
e) conoscenza specifica nell’utilizzo dei sistemi informativi;
f) certificazioni e rendicontazione delle di spesa.
Per tale finalità l’aggiudicatario renderà disponibile un apposito gruppo di lavoro, modulabile in base alle specifiche esigenze di volta in volta indicate dall'Istituto, i cui profili dovranno avere i seguenti requisiti professionali:
a) manager, con almeno otto anni di esperienza in attività di supporto analoghe a quelle oggetto della gara, di cui almeno cinque anni di supporto specialistico in attività finanziate da fondi U.E.;
b) consulenti senior, con almeno cinque anni di esperienza in attività di programmazione, gestione e controllo amministrativo-contabile, verifica della conformità alle procedure e alle norme legislative, certificazione delle spese e rendicontazione, di cui almeno tre anni in attività di assistenza tecnica e supporto specialistico in attività finanziate da fondi U.E.;
c) consulenti junior, con almeno tre anni di esperienza in attività di programmazione, gestione e controllo amministrativo-contabile, verifica della conformità alle procedure e alle norme legislative, certificazione delle spese e rendicontazione.
Il gruppo di lavoro dovrà assicurare, per l’esecuzione del servizio richiesto, un numero giornate/uomo per profilo professionale così come verrà specificato dalla richiesta di attivazione del singolo contratto, considerando una giornata tipo della durata di 8 ore, nel rispetto dei profili elencati in precedenza.
L'Aggiudicatario è tenuto ad inviare all'INVALSI i curriculum vitae del personale che dovrà rendere il supporto alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, qualora differenti da quelli forniti in sede di offerta tecnica.
L'INVALSI si riserva in ogni caso il diritto di chiedere la sostituzione del personale inviato dall'Aggiudicatario mediante l'attivazione dei singoli contratti, qualora non ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di affidamento.
6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si obbliga a osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.
7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Aggiudicatario si impegna a garantire la sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al
minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adottare le misure minime individuate nel citato D. Lgs. 196/2003, volte ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali.
8. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON XXXXX
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’INVALSI, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub- appaltatore), si provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’INVALSI direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’INVALSI pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
9. RESPONSABILITA’
I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
10. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
10.1 PENALI
Sarà applicata una penale pari all'1% della somma determinata dalle giornate/uomo previste dal singolo contratto attivato per ciascun giorno in cui non sia garantita la fornitura del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o di preventivo accordo con i referenti indicati dall'INVALSI.
L’eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato non può eccedere la misura del 10% del valore dell’importo di ciascun singolo contratto, ai sensi della normativa vigente, e non esclude l’esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell’INVALSI ex art. 1382 Cod. Civ..
Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le modalità e nei termini sopra indicati, l’INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 D.P.R. 20.08.2001, n. 384).
10.2 INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Responsabile dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10.1 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione di ciascun singolo contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
10.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’INVALSI si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dei singoli specifici contratti, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e i singoli specifici contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi: obblighi di riservatezza (art. 6); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); sospensione dei servizi (art. 11); divieto di cessione del contratto; (art. 16); subappalto (art. 17).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti l’Aggiudicatario si impegnerà a fornire all’INVALSI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e smi l’INVALSI risolverà, altresì, l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti nei casi e con le modalità ivi previste.
L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi singoli specifici contratti ed è causa di risoluzione dei singoli specifici contratti di fornitura già affidati, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
L'INVALSI, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.
11. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario non può sospendere i servizi oggetto del presente Capitolato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’INVALSI.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’INVALSI procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’INVALSI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
12. RECESSO DAL CONTRATTO
L’Amministrazione può, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni solari, recedere dall'Accordo Quadro e dal singolo contratto stipulato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, in caso di interruzione dei trasferimenti destinati al finanziamento dell’appalto o in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze dell'INVALSI. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e da ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di recedere dal contratto.
13. VARIAZIONE DEL QUANTITATIVO DELLE DOTAZIONI RICHIESTE
I dati relativi ai servizi oggetto del presente capitolato potranno subire delle variazioni (in aumento o in diminuzione). L’INVALSI potrà richiedere all’Aggiudicatario, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo offerto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo offerto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti.
L’INVALSI, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo offerto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo offerto, l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la presentazione dell’offerta, l’Aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’INVALSI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Aggiudicatario se non è stata approvata dal Responsabile dell'esecuzione di ciascun singolo specifico contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ai fini del pagamento dei corrispettivi offerti, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura bimestralmente.
Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia della fornitura/servizio;
- CIG;
- CUP;
- Codice Nazionale del Progetto.
Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse.
L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.
15. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Aggiudicatario, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’INVALSI e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’INVALSI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Aggiudicatario si obbliga a trasmettere all’INVALSI, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’INVALSI, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010,
l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il numero CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Aggiudicatario medesimo riportando il numero CIG dallo stesso comunicato.
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’INVALSI al risarcimento del danno, l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti oggetto del presente appalto si intenderanno risolti di diritto.
17. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso a condizione che l’Aggiudicatario indichi in sede di offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L’INVALSI provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente all’Aggiudicatario l’importo dovuto per le prestazioni eseguite, con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario stesso di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
Qualora l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’INVALSI sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’INVALSI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto oggetto del presente appalto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Aggiudicatario si impegna a depositare presso l’INVALSI, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’INVALSI non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’INVALSI procederà a richiedere all’Aggiudicatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’INVALSI, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’INVALSI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’INVALSI inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di
rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’INVALSI; in tal caso l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’INVALSI né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’INVALSI può risolvere il contratto oggetto del presente appalto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’INVALSI revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
18. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’INVALSI nominerà un Responsabile dell’esecuzione per ciascun singolo contratto oggetto del presente appalto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente Capitolato e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
19. RESPONSABILE DELLA FORNITURA E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESECUZIONE
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di indicare un responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Aggiudicatario medesimo, in ordine all’esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti di cui trattasi.
Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dal Capitolato e dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
L’Aggiudicatario, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, fornendo il relativo elenco al Responsabile dell’esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
20. FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI SPECIFICI CONTRATTI
L'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti verranno stipulati, in duplice copia, mediante scrittura privata e saranno soggetti a registrazione soltanto in caso d’uso.