POLIZZA COLLETTIVA SULLE RESE
POLIZZA COLLETTIVA SULLE RESE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2019
RISCHI AGEVOLATI
SOMMARIO:
Riferimenti Normativi del Codice Civile 11
Art 1) Oggetto dell’assicurazione 12
Art 3) Quantitativi Assicurabili 13
Art 4) Prezzi Unitari massimi delle produzioni assicurabili 13
Art 5) Decorrenza della garanzia – Termine di accettazione delle richieste di adesione 13
Art 6) Cessazione delle Garanzie 14
Art 7) Notifica delle richieste di adesione 14
Art 9) Franchigia e Limiti di Indennizzo - OPZIONE DELUXE 15
Art 10) Franchigia e Limiti di Indennizzo - OPZIONE SIMPLY 15
Art 11) Dati agrometeorologici 16
Art 12) Ispezione dei prodotti assicurati 16
Art 13) Xxxxx verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio) 16
Art 14) Riduzioni della resa assicurata 17
Art 15) Modifiche dell’assicurazione 18
Art 16) Obblighi dell’assicurato 18
Art 17) Esagerazione dolosa del danno 18
Art 18) Computo e pagamento dei premi 19
Art 19) Insolvenza dei Soci 19
SEZ. LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 20
Art 20) Modalità per la valutazione del danno 20
Art 22) Norme per l’esecuzione della perizia e della quantificazione del danno 20
Art 23) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta 21
Art 25) Norme particolari della perizia d’appello 21
Art 26) Modalità della perizia d’appello 22
Art 27) Determinazione dell’indennizzo 22
Art 28) Risoluzione anticipata del contratto 22
Art 29) Pagamento dei risarcimenti 22
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE
N° «NR_POLIZZE_COLLETTIVE_ESTIVA_AGE»
Ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82 del 2008, del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020, degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014C 204/01), del Reg.(UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, del Reg (UE) 1308/2013 art. 49, del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015, del Decreto Mipaaf Piano Gestione dei Rischi in agricoltura 2019 n. 642 del 21.01.2019.
NET INSURANCE S.p.A. (in seguito denominata Società o Compagnia) ed il Contraente Consorzio di Difesa
«Codice» - «Condifesa» sottoscrivono la presente Polizza Collettiva con decorrenza dalle ore 00:00 del 04 Marzo 2019 e termine alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2019, per la copertura dei rischi agevolati sulle rese a seguito di avversità atmosferiche.
NORME COMUNI CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA
La presente Polizza Collettiva è stipulata per la copertura dei rischi agevolati sulle rese a seguito di avversità atmosferiche sulle colture agricole di seguito definite.
Eventi atmosferici
Grandine, Vento Forte, Gelo, Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Alluvione, Colpo di Sole, Sbalzo Termico, Vento Caldo ed Eccesso di Neve.
Per le avversità atmosferiche assicurabili faranno fede le combinazioni riportate nei singoli certificati convalidati dal Contraente, notificati ed approvati dalla Società ai sensi del Piano Gestione dei Rischi in agricoltura dell’anno in corso.
Limiti alla capacità assuntiva della Società
Il Contraente prende atto che la Società, fatto salvo ogni altro limite e/o condizione prevista dalla presente Polizza, dispone di capacità assuntiva limitata. La Società pertanto non garantisce di disporre di capacità sufficiente per tutti i soci del Contraente: la Società si riserva il diritto di rifiutare le richieste di adesione che non fossero accoglibili.
Clausole oggetto di negoziazione
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole sono state oggetto di specifica trattativa tra le Parti stesse e sono il frutto di una intesa raggiunta con la reciproca collaborazione.
Informativa precontrattuale
Il Contraente dà atto di aver ricevuto dalla Società, ai sensi della normativa vigente il set informativo rappresentato dalla seguente documentazione:
• Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni);
• Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni);
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
• Richiesta di adesione;
• Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell’Assicurato ex art. 58 del Regolamento Ivass n. 40/2018.
Il Contraente si impegna a consegnare ai soci richiedenti, prima della adesione alla copertura assicurativa, copia della documentazione sopra indicata costituente il set informativo ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Ivass n. 41/2018
.
Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Il Contraente «Codice» - «Condifesa»
COASSICURATRICI PARTECIPANTI E LORO QUOTE
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società di seguito indicate:
Net Insurance S.p.A. | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXX | 31% |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | VIA STALINGRADO, 45 – 00000 XXXXXXX | 35% |
Reale Mutua Assicurazioni | Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXX | 25% |
Italiana Assicurazioni S.p.A. | Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00- 00000 Xxxxxx | 9% |
Ciascuna delle suddette Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota sopra indicata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall’una all’altra Parte unicamente per il tramite della Società NET INSURANCE S.p.A., all’uopo designata quale Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto anche delle Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto (ivi compresa l’emissione dei documenti e la sottoscrizione degli stessi anche in nome e per conto delle Coassicuratrici), l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare gli esperti del caso (periti, consulenti, ecc.).
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del contratto, ciascuna Società concorre al pagamento del risarcimento liquidato in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. La Delegataria rilascerà quietanza unica per l’ammontare complessivo dell’indennizzo spettante a ciascun Assicurato e chiederà direttamente alle Coassicuratrici il rimborso della quota di pertinenza delle stesse.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.
Ciascuna Società provvederà direttamente, in proporzione della rispettiva quota sopra indicata, al versamento delle imposte dovute. A tale proposito la Società delegataria si impegna a trasmettere entro la data del 20 dicembre 2019, il conto di conguaglio finale che riporterà – pro quota – anche la somma da versare a titolo di imposta.
Le spese di perizia/attività di supervisione sono ripartite tra le Società in relazione alla rispettiva quota di partecipazione. La fattura emessa dalla Società peritale per l’importo pro quota dovrà dare indicazione o essere accompagnata da un dettaglio dell’importo al 100%.
Emessa a Roma in data 01/03/2019
Xxxxx, approvata e sottoscritta fra le Parti.
NET INSURANCE S.p.A.
Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici
Il Contraente «Codice» - «Condifesa»
li / /
Nel testo che segue si intendono per:
ANTERISCHIO: il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia prima
della decorrenza del rischio.
APPEZZAMENTO: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata con confini fisici e
dati catastali propri indicati nel Certificato di Assicurazione, senza soluzione di continuità, coltivato con il medesimo prodotto ed il medesimo Gruppo Varietale all’interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi come appezzamenti a sé stanti quelli dotati di impianti di difesa attiva (reti antigrandine).
ASSICURATO: il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, socio del Contraente, che ha sottoscritto il Certificato di Assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO: risultato positivo dell’operazione di Trapianto sul terreno di una coltura,
che garantisce il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA: unità tecno-economica costituita da poderi o appezzamenti anche non
contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità a quanto disposto dall’art. 2135 c.c. e successive modifiche e integrazioni.
CERTIFICATO
DI ASSICURAZIONE: documento sottoscritto dall’Assicurato comprovante la volontà dello
stesso di aderire alla Polizza Collettiva, convalidato dal Contraente e notificato dalla Società contenente:
- la dichiarazione delle Produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l’indicazione della Resa Assicurata, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli Appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale , di cui all’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999 e con il Piano Assicurativo Individuale;
- indicazione di eventuali coperture integrative non agevolate in applicazione a quanto disposto dal PGR del corrente anno art. 6 comma 1.
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche e al relativo PGR. (L’indicazione presente nel Certificato del “tasso Socio”, del “costo a carico del Socio” e della eventuale agevolazione sono inserite ad uso del Contraente e non hanno alcuna rilevanza rispetto alla Società).
COLTURA IRRIGUA: Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione, in terreno
classificato con tale indicazione catastale nel piano colturale del fascicolo aziendale: se tale indicazione non fosse presente farà fede la realtà delle cose accertata dai periti in caso di sinistro. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo secondo le corrette pratiche agronomiche.
CONTRAENTE: l’Organismo Associativo abilitato legalmente a stipulare la Polizza
Collettiva con le Società di Assicurazione per conto dell’Assicurato socio.
CONVALIDA: attestazione, apportata sul Certificato di Assicurazione da parte del Contraente, della qualità di Socio dell’Assicurato ed approvazione del documento di richiesta di adesione.
DANNO COMBINATO: l’avvenimento concomitante e/o consecutivo di due o più eventi
garantiti tale da provocare un danno percentualizzabile e superiore a 0%.
DIRADAMENTO: pratica agronomica applicata generalmente alle colture arboree eseguita
in forma chimica o manuale atta a ridurre il numero di fiori, frutti, bacche e/o grappoli.
EMERGENZA: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FASCICOLO AZIENDALE: documentazione cartacea ed elettronica, costituita ai sensi dell’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1999 n. 503, obbligatoria per poter beneficiare di contributi e aiuti comunitari e/o nazionali, riepilogativa dei dati aziendali, finalizzata all’aggiornamento delle informazioni anagrafiche, di consistenza, di produzione ed altre previste dalle leggi di ciascuna azienda.
FOGLIE COTILEDONARI: foglie embrionali carnose, con struttura semplificata e, in generale, con
funzione di nutrimento dell'embrione dall'inizio della germinazione al momento in cui si sviluppano la radice e le prime foglie.
FRANCHIGIA: le centesime parti del Prodotto in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall’Indennizzo.
GRUPPO VARIETALE: insieme di piante produttive appartenenti alla medesima specie,
sottospecie, classe o linea e nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico o per epoca di trapianto/semina, epoca di raccolta (precoci, medio/tardive). Per l’uva da vino costituisce gruppo varietale la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO: soggetto addetto alla intermediazione assicurativa, ai sensi delle leggi
vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all’Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE: pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportarne la quantità necessaria alla produzione.
LIMITE DI INDENNIZZO: la percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica
l’importo massimo indennizzabile al netto della franchigia.
MATURAZIONE COMMERCIALE: il raggiungimento dello stadio fenologico delle produzioni antecedente la
maturazione di consumo, corrispondente allo stadio in cui i frutti o i prodotti vengono raccolti ma non risultano ancora eduli o pronti al consumo.
MATURAZIONE (di consumo): stadio di crescita per cui una pianta o parte di essa, i frutti e/o i prodotti
possiedono i prerequisiti per essere eduli o pronti al consumo.
NOTIFICA: la conferma di accettazione da parte della Società al Contraente
dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni di questo, a cura
dell’Intermediario autorizzata dalla stessa Società, avvenuta con trasmissione telematica.
ORGANISMO ASSOCIATIVO: il Consorzio di Difesa o la Cooperativa, ufficialmente riconosciuti ai sensi
del D.Lgs. 102/2004.
PAI
(Piano Assicurativo Individuale): documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da Ismea
nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall’agricoltore nell’ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da Ismea ed il cui modello relativo alle produzioni vegetali è allegato alla Circolare di AGEA del 2 luglio 2015 e di cui al DM 162 del 12/01/0000.Xx PAI deve obbligatoriamente essere allegato al Certificato di Assicurazione.
PGR: il Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura approvato con Decreto Ministeriale delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
PERIODO DI ELABORAZIONE
RICHIESTA: è pari alla differenza assoluta fra la data di richiesta di adesione e la data di notifica stampata sul Certificato.
POLIZZA COLLETTIVA: il documento che prova l’assicurazione in forma collettiva di più assicurati
nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi Certificati di Assicurazione a beneficio degli aderenti.
POLIZZA RIEPILOGATIVA: documento che prova l’assicurazione, emesso dalla Società, sottoscritto
dal Contraente e da quest’ultima in conformità alla Polizza Collettiva, contenente il calcolo del premio sulla base di certificati di assicurazione emessi e convalidati dal Contraente.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell’assunzione di uno o più rischi per i certificati emessi.
XXXXXX XXXXXXX (unitario): il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art. 5 ter del
D.Lgs. 102/04 modificato dal D.Lgs. 82/08, stabilito annualmente con apposito Decreto Ministeriale MIPAAFT.
PRODOTTO
(Tipologia Colturale): le singole specie e sottospecie botaniche, assicurabili in base al PGR
dell’anno vigente.
PRODUZIONE: il risultato (resa) espresso in chilogrammi e/o quintali o in numero di pezzi o piante dell’intera azienda agricola, relativo al Prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune nel medesimo ciclo colturale.
RELAZIONE DI PERIZIA
(Bollettino di Campagna): il documento che riporta i risultati di perizia.
RESA ASSICURATA: il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la
superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della Produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, negli ultimi tre anni o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se inferiore. La resa così determinata deve essere contenuta entro le
produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale individuate dalle Regioni e Province autonome ed ai sensi dell’art.7) comma 2 del PGR del corrente anno.
RICHIESTA DI ADESIONE: la comunicazione da parte del Contraente alla Società e all’intermediario
della volontà del proprio Socio di aderire alla presente Polizza Collettiva, riportante i dati previsti dal Certificato di Assicurazione.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi un evento che, se assicurato, può generare un sinistro.
SEMINA: l’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preventivamente preparato per riceverlo.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, denunciato al fine di valutarne il diritto al risarcimento.
SOCIETÀ’: l'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici che presta/prestano la garanzia.
SOGLIA: limite di danno risarcibile a termini di polizza espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all’indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nell’art. 3 comma 6 del PGR vigente e calcolato come indicato all’art.1 comma 3 del DM. del 13 Ottobre 2008 e nel Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.
TRAPIANTO: l’avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI
(Per le avversità atmosferiche assicurabili faranno fede le combinazioni riportate nei singoli certificati convalidati dal Contraente, notificati ed approvati dalla Società e sempre ai sensi del PGR dell’anno in corso)
ALLUVIONE: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
COLPO DI SOLE: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con
temperature di almeno 40°C.
ECCESSO DI PIOGGIA: eccesso di disponibilità idrica che vada oltre la capacità di assorbimento
del terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali, le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o precipitazioni di particolare intensità intendendo per tali la caduta di pioggia pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora.
GELO abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
GRANDINE: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
SBALZO TERMICO: variazione brusca e repentina della temperatura (almeno 10°C),
comunque superiore a 0°C che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario (distinto e non paragonabile all’escursione termica notte-giorno) deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei quattro (4) giorni che precedono e dei quattro (4) che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.
SICCITA’: straordinaria carenza di precipitazioni (con una durata di almeno 15 giorni consecutivi), pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo di riferimento calcolate sull’arco temporale intercorso fra l’ultimo evento piovoso e la data di denuncia che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso.
VENTO CALDO
(Scirocco o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra Sud-
Est e Sud-Ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C.
VENTO FORTE: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort,
(velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala Beaufort.
ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata
e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
Con esclusione dell’evento grandine, in caso di sinistro sono da considerarsi compresi nella garanzia, e quindi liquidabili, esclusivamente i danni imputabili alle avversità come precedentemente descritte, purché siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe e con effetti riscontrabili sullo stesso gruppo varietale su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- abbiano prodotto effetti determinanti sulla fisiologia e sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione e/o grave compromissione della produzione.
Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni.
RIFERIMENTI NORMATIVI del Codice Civile
ART. 1338: Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto .
ART. 1382: Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1892: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1910: Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. Art. 2135: Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: “È' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse .Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
Art 1) Oggetto dell’assicurazione
La Società al fine di garantire la resa relativa al prodotto assicurato, si obbliga a risarcire la mancata o diminuita resa quantitativa o quanti/qualitativa della produzione a causa delle avversità atmosferiche elencate all’articolo 3 comma 1 del Piano Gestione dei Rischi in agricoltura del corrente anno qui elencate: Grandine, Gelo, Brina, Vento Forte, Siccità, Eccesso di Pioggia, Alluvione, Colpo di Sole e Vento Caldo, Sbalzo Termico, Eccesso di Neve, nelle combinazioni previste dal PGR secondo quanto riportato nei singoli certificati ed in particolare:
• grandine: per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa sul prodotto assicurato;
• vento forte: per gli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall’abbattimento dell’impianto arboreo;
• gelo e brina: per gli effetti negativi diretti, come necrosi, allessature, morte di gemme, fiori, organi erbacei, formazione di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
• eccesso di pioggia: per gli effetti negativi diretti, da ristagno idrico, con conseguente moria di piante per quanto riguarda le produzioni erbacee dovuta ad asfissia radicale, o spaccatura degli acini per quanto riguarda l’uva. Come da Art 2) Esclusioni punto 13 non saranno risarciti tutti i danni indiretti come ad esempio Marciume acido, Botrytis, o altre fitopatie, né i danni da prolungata bagnatura dei frutti, tranne i casi già indicati nelle definizioni.
La pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:
• appassimento diffuso dell’apparato fogliare;
• presenza di evidenti sofferenze all’apparato radicale;
• evidente alterazione nell’accrescimento del prodotto assicurato.
• alluvione: per gli effetti provocati dall’asfissia radicale e i danni diretti da accumulo di materiale solido e incoerente;
• colpo di sole: per effetti negativi dovuti all’incidenza diretta dei raggi solari tali da provocare scottature al prodotto assicurato.
• Siccità: per gli effetti negativi diretti con conseguente moria di piante per quanto riguarda le produzioni erbacee, La pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:
• appassimento diffuso dell’apparato fogliare;
• presenza di evidenti sofferenze all’apparato radicale;
• evidente alterazione nell’accrescimento del prodotto assicurato.
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue (salvo eventuali deroghe concesse dalla Compagnia).
Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:
• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
• sbalzo termico: per gli effetti negativi diretti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.
• eccesso di neve: per i soli effetti meccanici determinanti sulla pianta;
• vento caldo: per gli effetti negativi diretti effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune di ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica non coperta dall’oggetto dell’assicurazione, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l’evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti dall’oggetto dell’assicurazione che possa conseguirne.
La Società non è altresì obbligata in alcun caso per:
1. danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2. i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
3. i danni conseguenti a siccità su orticole non irrigue;
4. xxxxx xxxxxxxxx (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
5. xxxxx conseguenti ad eccesso di umidità (Es. cracking delle ciliegie);
6. formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
7. innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
8. abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
9. i danni dovuti alla matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
10. xxxxx xxxxxx a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
11. danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
12. danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es. atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
13. danni diretti ed indiretti dovuti a fitopatie;
14. danni causati all’inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
15. danni alle colture, per la garanzia Eccesso di Pioggia e Alluvione coltivati su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena.
16. Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.
17. Incendio;
18. La mancata o diminuita resa quanti/qualitativa se inferiore o uguale alla soglia del 30% o 20% a seconda di quanto indicato nel Certificato di Assicurazione.
Art 3) Quantitativi Assicurabili
Con il presente contratto l’assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale del singolo prodotto in garanzia, dell’impresa agricola insistente sul medesimo comune e si impegna:
• a dichiarare sul Certificato di Assicurazione le effettive rese per i singoli gruppi varietali corrispondenti a quelle riportate nel P.A.I. relativo al Piano Colturale dell’anno in corso e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità di queste;
• a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale;
• a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno.
Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l’assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste ai sensi dell’art.7) comma 2 del PGR del corrente anno e che le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Qualora questi obblighi non venissero rispettati, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso.
Art 4) Prezzi Unitari massimi delle produzioni assicurabili
Sono indicati dall’Assicurato nei limiti massimi stabiliti per i medesimi prodotti dall’annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Art 5) Decorrenza della garanzia – Termine di accettazione delle richieste di adesione
La garanzia ha inizio, sempre a condizione che si sia verificato quanto previsto dalle condizioni generali o speciali per il singolo prodotto:
• per grandine e vento forte dalle ore 12:00 del 3° giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta;
• per la siccità, vento caldo e colpo di sole, su tutte le coperture sottoscritte entro il 31 marzo (compreso), dalle ore 12:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta; dal 1° aprile al 31 Maggio (compreso) dalle ore 12:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta; successivamente al 31 maggio la garanzia ha inizio dal 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta. Per prodotti in cui il danno da colpo di sole è chiaramente distinguibile da quello da siccità (es. melanzane, pomodori ecc.), la decorrenza del colpo di sole ha inizio dalle 12:00 del 12° (dodicesimo) giorno successivo alla notifica; Riguardo l'avversità siccità si precisa che la mancata resa stimata in sede di perizia verrà riparametrata qualora l’evento siccitoso si sia verificato prima o a cavallo della data di decorrenza e pertanto non sono risarcibile.
• per tutte le altre avversità dalle ore 12:00 del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della notifica e del periodo di elaborazione richiesta.
Resta inteso che la copertura avrà efficacia soltanto nel caso in cui il Certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall’Assicurato, convalidato dal Contraente ed accettato dalla Società. I Certificati di Assicurazione firmati e convalidati, come sopra detto, dovranno pervenire alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della garanzia, pena la decadenza del diritto all’eventuale risarcimento.
Il termine inderogabile di accettazione delle richieste di messa in copertura scadrà:
a) Per le colture a ciclo autunno-primaverile, primaverile e le colture permanenti il 31 Maggio;
b) Per le colture a ciclo estivo il 30 Giugno;
c) Per i soli prodotti di secondo raccolto il 15 luglio ad esclusione di Cocomeri, Meloni, Peperoni, Melanzane, Zucchine, Pomodoro, Tabacco, fermo restando che siano stati assicurati con la Società quelli di 1° (primo): tutte le richieste per tale tipo di prodotto dovranno essere di volta in volta evidenziate dal richiedente e saranno valutate dalla Compagnia.
d) Per le colture che appartengono al gruppo b) seminate o trapiantate successivamente alla scadenza indicata, vale la data del 30 giugno.
e) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere b) e c) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
Si specifica che:
a) I prodotti di secondo raccolto, per poter essere assicurati dovranno necessariamente essere già seminati o trapiantati entro la data del 15 luglio;
b) limitatamente al prodotto Mais possono essere definiti di secondo raccolto i soli gruppi varietali non superiori alla “Classe Fao 400”;
c) limitatamente al prodotto Soia possono essere definiti di secondo raccolto i soli gruppi varietali non superiori al “Gruppo di maturazione 1”.
Art 6) Cessazione delle Garanzie
Tutte le garanzie cessano alla maturazione commerciale del prodotto e comunque entro e non oltre il 20 Novembre, salvo:
• la garanzia Eccesso di Neve che cessa alle ore 24:00 del 30 settembre;
• le garanzie Xxxx e Xxxxx che cessano al 20 maggio;
• la garanzia Vento Forte che cessa 10 giorni prima della maturazione commerciale;
• la garanzia Alluvione che cessa al 31 ottobre;
e fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Polizza per singoli prodotti.
Art 7) Notifica delle richieste di adesione
La Società, per il tramite dell’Intermediario, si riserva il diritto di valutare ed accettare le richieste di adesione inviando al Contraente una notifica di copertura entro 24 ore (con l’esclusione dei giorni sabato, domenica e festivi) dalla richiesta di adesione; trascorso tale termine, qualora il Contraente non abbia ricevuto alcuna comunicazione la richiesta è da considerarsi come notificata. Qualsiasi richiesta che perverrà successivamente alle ore 17:00 di ogni giorno lavorativo verrà elaborata nell’arco di 24 ore a partire dalle 09:00 del giorno lavorativo successivo.
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia indicata nel Certificato di Assicurazione.
Art 9) Franchigia e Limiti di Indennizzo - OPZIONE DELUXE
L’assicurazione, salvo quanto previsto per i singoli prodotti nelle Condizioni Speciali, è prestata con l’applicazione delle seguenti aliquote di franchigia minime:
1. Franchigia 10% fissa, applicata alla resa risarcibile del singolo appezzamento in caso di mancata resa dovuta alle avversità atmosferiche Grandine e Vento Forte in forma singola, elevata a 15% per i soli prodotti Frutta, Pomodori, Melanzane, Peperoni, Peperoncini, Tabacco, Vivai, Zucchine, Cetrioli , Piante officinali, Piccoli Frutti (Fragole, More, Lamponi, Mirtilli, ecc.), elevata a 20% per i soli prodotti Cocomeri, Meloni, Zucche, Patate, Pistacchi e prodotti in Guscio e tutte le sementiere (Orticole);
E’ facoltà dell’assicurato scegliere aliquote di franchigia superiori a quelle minime sopra evidenziate al primo punto con le seguenti opzioni:
- 15%;
- 20%;
- 30%;
2. Franchigia 30% fissa, in caso di mancata resa dovuta a qualsiasi altro evento atmosferico, applicata alla resa risarcibile del singolo appezzamento. In caso di evento combinato grandine e/o vento con altre avversità prevarrà la franchigia maggiore.
In nessun caso al subentrare di ulteriori sinistri potrà corrispondere una diminuzione dell’indennizzo spettante rispetto a quanto verrebbe corrisposto qualora questi non si fossero verificati: tale clausola di salvaguardia non si applica alle opzioni per i danni da Grandine e Vento Forte, con differente franchigia, combinati.
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l’importo superiore ai seguenti limiti di indennizzo al netto della franchigia:
• 80% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per l’evento Vento Forte in forma singola;
• 85% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per la combinazione di eventi Grandine e Vento Forte;
• 50% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per eventi assicurati diversi da Grandine e Vento Forte;
• 65% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, per eventi assicurati combinati dovuti a Grandine e/o Vento Forte con le altre avversità previste dal presente contratto;
salvo quanto previsto nelle condizioni Speciali per i diversi prodotti.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi (ove previsto dalle Condizioni Speciali del singolo prodotto), – ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono considerati appezzamenti a sé stanti.
Art 10) Franchigia e Limiti di Indennizzo - OPZIONE SIMPLY
L’assicurazione, salvo quanto previsto per i singoli prodotti nelle Condizioni Speciali, è prestata con l’applicazione delle seguenti aliquote di franchigia minime:
1. Franchigia 10% fissa, in caso di mancata resa dovuta a Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata fra loro (fatto salvo quanto previsto nelle condizioni speciali), applicata alla resa risarcibile del singolo appezzamento, elevata a 15% per i soli prodotti Frutta, Pomodori, Melanzane, Peperoni, Peperoncini, Tabacco, Vivai, Zucchine, Cetrioli, Ciliegie, Piante officinali, Piccoli Frutti (Fragole, More, Lamponi, Mirtilli, ecc.), elevata a 20% per i soli prodotti Cocomeri, Meloni, Zucche, Patate, Pistacchi e prodotti in Guscio e tutte le sementiere (Orticole).
E’ facoltà dell’assicurato scegliere aliquote di franchigia superiori a quelle minime sopra evidenziate al primo punto con le seguenti opzioni:
- 15%;
- 20%;
- 30%.
2. Franchigia 30% fissa, in caso di mancata resa dovuta a qualsiasi altro evento atmosferico, applicata alla resa risarcibile dell’insieme di tutti gli appezzamenti della medesima azienda situati nel medesimo comune. In caso di evento combinato grandine e/o vento con altre avversità prevarrà la franchigia maggiore.
In nessun caso al subentrare di ulteriori sinistri potrà corrispondere una diminuzione dell’indennizzo spettante rispetto a quanto verrebbe corrisposto qualora questi non si fossero verificati: tale clausola di salvaguardia non
si applica alle opzioni per i danni da Xxxxxxxx e Vento Forte, con differente franchigia, combinati.
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l’importo superiore ai seguenti limiti di indennizzo al netto della franchigia:
• per l’evento Vento Forte in forma singola 80% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, ad eccezione dei prodotti Melanzane, Peperoni, Peperoncini, Tabacco, Vivai, Zucchine, Cetrioli, Ciliegie, Piante officinali, Piccoli Frutti (Fragole, More, Lamponi, Mirtilli, ecc.), Cocomeri, Meloni, Zucche, Patate, Pistacchi, prodotti in Guscio e tutte le sementiere (Orticole), cui il limite applicato sarà pari al 65% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento;
• per la combinazione di eventi Grandine e Vento Forte 85% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento, ad eccezione dei prodotti Melanzane, Peperoni, Peperoncini, Tabacco, Vivai, Zucchine, Cetrioli, Ciliegie, Piante officinali, Piccoli Frutti (Fragole, More, Lamponi, Mirtilli, ecc.), Cocomeri, Meloni, Zucche, Patate, Pistacchi, prodotti in Guscio e tutte le sementiere (Orticole), cui il limite applicato sarà pari al 70% del valore della resa risarcibile del singolo appezzamento;
• per eventi assicurati diversi da Grandine e Vento Forte o con queste combinati 50% del valore della resa risarcibile dell’insieme di tutti gli appezzamenti della medesima azienda situati nel medesimo comune;
salvo quanto previsto nelle condizioni Speciali per i diversi prodotti.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi (ove previsto dalle Condizioni Speciali del singolo prodotto), – ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono considerati appezzamenti a sé stanti.
Per certificati costituiti da una partita unica non è prevista la possibilità di scelta per l’opzione di tipo Simply.
Art 11) Dati agrometeorologici
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento nell’area geografica su cui insiste l’appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 20 km2, su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione; i dati meteorologici e le immagini satellitari fornite dalle Società Radar Meteo e/x Xxxxx Triangle ove presenti, vengono equiparati a quelli ufficiali di cui sopra.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino:
• al 10% dell’evento ECCESSO DI PIOGGIA;
• al 5% dell’evento COLPO DI SOLE;
rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Art 12) Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative agli appezzamenti assicurati.
Art 13) Xxxxx verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da eventi assicurati prima della notifica.
Qualora l’evento si verifichi tra la data in cui è stata effettuata la notifica e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società secondo quanto disposto alla lettera a) dell’Art 16)Obblighi dell’assicurato, affinché la stessa possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell’eventualità di un ulteriore sinistro. In questo caso la Società, su richiesta dell’assicurato potrà ridurre l’ammontare del premio complessivo.
Qualora l’evento si sia verificato prima della data di notifica la Società potrà autorizzare la copertura ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società secondo quanto disposto alla lettera a) dell’Art 16)Obblighi dell’assicurato, affinché la stessa possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell’eventualità di un ulteriore sinistro.
Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione); la mancata o ritardata denuncia, ai sensi degli artt. 1338 C.C. e 1382 C.C., potrà comunque determinare l’annullamento del Certificato di Assicurazione e la Società ha facoltà di trattenere il 50% del premio percepito, a ristoro dei danni derivanti dalla stipula di un contratto avvenuto nella consapevolezza della sua invalidità.
L’Assicurando, qualora intenda evitare tale effetto di inassicurabilità, dovrà sottoscrivere il Certificato di Assicurazione apponendo la seguente clausola, da considerarsi, se sottoscritta, parte integrante delle Condizioni Generali.
“L’Assicurato dichiara che gli appezzamenti di cui ai fogli di mappa n. e particelle catastali n. sono state colpite da evento del precedente alla decorrenza della garanzia, che ha provocato danni in misura pari all’ % del prodotto in relazione alla resa. Resta salva la facoltà per l’assicuratore di accertare che i danni anterischio siano di entità diversa da quella dichiarata dall’Assicurato e fermo il disposto dell’Art 21) e Art 22) C.G.A.
Resta inteso che l’indicazione dell’entità del danno al prodotto è condizione essenziale per l’operatività della presente estensione di garanzia.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che i danni anterischio dichiarati restano comunque esclusi dalla copertura nel caso in cui si verifichino eventi successivi alla decorrenza della garanzia, ma il premio sarà ridotto in proporzione alla percentuale di prodotto esclusa da indennizzo.
L’Assicurato prende atto che la Società si riserva di recedere dal contratto, entro 10 gg. dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, in presenza di danni anterischio di rilevante gravità o di peculiare natura. Nelle more il contratto è comunque operante; nel caso di recesso il premio sarà commisurato ai giorni di efficacia della garanzia”.
Data
Firma
Art 14) Riduzioni della resa assicurata
Quando si verifichi sopra un appezzamento assicurato la perdita di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso dagli eventi assicurati, l’assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione della resa indicata nel Certificato di Assicurazione per detto appezzamento, con conseguente riduzione proporzionale del premio complessivo, a partire dalla notifica fino alla data presumibile di maturazione commerciale del prodotto.
La riduzione può essere accordata anche in caso di sinistro, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risultasse fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato ed al Contraente.
Con le medesime regole di cui sopra sarà possibile presentare domande di riduzione all’origine per le sole produzioni frutticole entro e non oltre:
• 10 Maggio per Drupacee medio-tardive;
• 31 Maggio per Uva;
• 12 Giugno per Pomacee ed Actinidia;
• 10 Luglio per le Olive;
• 30 Giugno per tutte le altre frutticole;
Non sono consentite domande di riduzione all’origine per frutta precoce.
Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente e Società per via telematica, posta elettronica.
L’eventuale rifiuto parziale o totale della domanda di riduzione sarà comunicato dalla Società al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della domanda stessa: con le medesime modalità dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.
Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.
Art 15) Modifiche dell’assicurazione
Le richieste di modifica dell’assicurazione devono essere comunicate alla Società che si riserva di accettarle. Eventuali modifiche relative a dati quali prodotti (tipologie colturali), ubicazione, quintali, dimensioni appezzamenti, confini devono trovare corrispondenza nel fascicolo aziendale: nel caso in cui i prodotti, quantitativi, prezzi o appezzamenti siano stati colpiti da eventi assicurati prima della richiesta di modifica, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società secondo quanto disposto alla lettera a) dell’Art 16)Obblighi dell’assicurato, affinché la Società possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell’eventualità di un ulteriore sinistro. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 16) Obblighi dell’assicurato
L’assicurato è obbligato ad assicurare l’intera resa aziendale con la stessa Società assicuratrice con sottoscrizione della sotto riportata dichiarazione da inserire nelle singole richieste di adesione: “l’assicurato dichiara che gli appezzamenti nella/e presente/i richiesta/e, unitamente a quelle eventualmente assicurate con la/e richiesta/e n. del …/…/……,costituiscono il totale della propria resa assicurabile nel Comune indicato,
consapevole che in caso di mendace dichiarazione non si darà luogo ad alcuna liquidazione del danno ai sensi dell’art. 1892 e 1893 del Codice Civile”, salvo nel caso previsto all’art. 3 punto 12 del PGR del corrente anno di coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie coassicuratrici sul modello del Certificato di Assicurazione. Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo Comune, considerando anche la parte di prodotto assicurato con altri assicuratori. Qualora l’assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la società non sarà tenuta al pagamento dell’indennizzo (art. 1910 C.C.).
L’assicurato è obbligato a dichiarare sul Certificato di Assicurazione se trattasi di coltivazioni irrigue o non irrigue.
Al verificarsi di uno o più degli eventi assicurati l’Assicurato deve:
a) presentare denuncia con trasmissione telematica o posta elettronica entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata impedita, al Contraente, che a sua volta dovrà comunicarlo il medesimo giorno all’Intermediario ed alla Società, con l’eccezione:
• per l’evento Siccità per il quale l’Assicurato è tenuto a notificare sempre alla Società, come denuncia “per memoria”, ogni circostanza di siccità che potrebbe danneggiare le produzioni assicurate; sempre per la Siccità la denuncia di danno deve essere invece notificata per tutti i prodotti, ad eccezione delle produzioni arboree entro e non oltre 30 giorni prima della raccolta e comunque non oltre il 30 agosto, al fine di consentire ai periti di verificare il diritto al risarcimento. In riferimento al solo depauperamento delle fonti di approvvigionamento l’assicurato può richiedere l’uscita del perito per verificare ed accertare tale condizione.
• Per gli eventi Gelo e Xxxxx per cui deve presentare denuncia entro 24 ore successive all’evento.
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall’ Art 23) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare la produzione.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall’Art 13) Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio).
L’assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita entro trenta giorni dalla data della denuncia stessa e fino a venti giorni prima dell’epoca di maturazione commerciale del prodotto.
Art 17) Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’assicurazione, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto di risarcimento.
Eventuali colture lasciate in stato di abbandono totale o parziale a seguito del verificarsi di un evento dannoso, verranno risarcite solamente per il danno arrecato dal medesimo evento, escludendo ogni
successivo evento assicurato ed ogni eventuale aggravamento, dovuto alla mancata applicazione delle corrette pratiche agronomiche.
Art 18) Computo e pagamento dei premi
Il premio sarà calcolato in base alla resa assicurata, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.
La Società prende atto dell’impegno del singolo Contraente a versare con data di pagamento entro il 30 Novembre del corrente anno per tutti gli altri prodotti sul seguente C/C intestato a Net Insurance S.p.A. IBAN IT 46 C 02008 05074 000103581280, Banca Unicredit S.p.A., l’importo del premio da calcolarsi come sopra detto, previa presentazione della appendice di regolazione premio da parte della Società stessa.
Il contraente ha facoltà di anticipare tali pagamenti per uniformarli a quanto concordato con gli altri principali assicuratori.
Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà a ciascun Contraente la relativa quietanza.
Il parziale o mancato pagamento del premio di ciascuna appendice di regolazione premio nei termini concordati determinerà necessariamente l’irrisarcibilità di tutti i danni coperti da detta polizza collettiva.
Il Contraente è tenuto a segnalare entro il 5 dicembre del corrente anno eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.
La Società effettuerà il pagamento dei risarcimenti agli spettanti diritto, ivi inclusi eventuali risarcimenti dovuti a soci insolventi, previa presentazione di cessioni di credito e deleghe all’incasso dei singoli debitamente firmate da ciascun assicurato ed accompagnate da fotocopia del documento identificativo del medesimo. Al fine di quanto sopra la Società accetta le Clausole di Morosità presentate dai Contraenti che reciteranno il seguente testo:
“A sensi dell’art. 1891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2019 con il , in caso di morosità nel pagamento di
quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l’anno ,
espressamente autorizzo il …………………….. a comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente al …………………….. l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.”
A garanzia dell’autenticità della firma farà fede la firma dell’Agente/Intermediario di Assicurazione o in mancanza di questa l’autocertificazione dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro leggibile della carta d’identità valida del socio dichiarante.
La Società si riserva di valutare l’accettazione, previo controllo preventivo, di eventuali clausole di morosità contenute nelle Autocertificazioni sottoscritte dagli Assicurati, riportanti formule differenti da quella sopra prevista, che devono comunque essere sempre accompagnate da fotocopia del documento identificativo dei medesimi.
In entrambi i casi il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.
SEZ. LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art 20) Modalità per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società, o da un perito da essa incaricato, con l’Assicurato o con persona da lui autorizzata. I periti designati dovranno essere in possesso di Laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Perito Agrario o di Geometra od altro titolo equipollente ed essere autorizzati all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. I periti potranno avvalersi di immagini satellitari e droni per la valutazione e stima dei danni.
I Periti di cui all’Art 20) Modalità per la valutazione del danno devono:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi, atti a dimostrare la produzione, che l’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertarsi del rispetto degli obblighi dell’assicurato ai sensi dell’Art 16).
d) accertare al momento dei\dell’ evento\i, la effettiva produzione in garanzia;
e) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia ed ai sensi dell’Art 11) Dati agrometeorologici nonché l’esistenza del nesso di causalità tra l’avversità assicurata ed il danno;
f) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
g) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’assicurato in relazione al disposto dell’Art 23) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
h) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
j) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art 22) Norme per l’esecuzione della perizia e della quantificazione del danno;
Qualora un evento in garanzia non venga denunciato dall’assicurato, la Società, su segnalazione del perito, potrà aprire d’ufficio il sinistro. Il perito dopo aver quantificato la mancata resa dovrà riportare una apposita riserva sul bollettino di perizia. La società non sarà tenuta al pagamento dell’indennizzo qualora si configurino le casistiche previste all’Art 17) Esagerazione dolosa del danno.
Art 22) Norme per l’esecuzione della perizia e della quantificazione del danno
La quantificazione del danno, deve essere eseguita per l’intera resa assicurata di ciascun prodotto denunciato ubicato nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita resa quanti/qualitativa, come segue:
a) il valore della resa risarcibile si ottiene detraendo dalla resa assicurata:
• le quantità eccedenti quanto effettivamente dimostrabile con documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione rispetto alla quantità assicurata;
• le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’Art 21) Mandato dei Periti punto i);
e moltiplicando tale risultato per il prezzo riportato nel Certificato;
b) al valore della resa risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della resa risarcibile e la resa effettivamente ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.);
• le centesime parti del danno di qualità relativi alle avversità atmosferiche ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle previste dalle Condizioni speciali per i singoli prodotti.
La somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’Art 13) Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio) e quelle relative agli Art 9) Art 10) Franchigia e Limiti di Xxxxxxxxxx. Qualora il danno non fosse espresso in numero interi, quest’ultimo verrà arrotondato per eccesso o difetto al numero intero più vicino.
Le riserve espresse dai periti in fase di stesura dei bollettini potranno comportare perdita totale o parziale del diritto al risarcimento in funzione delle motivazioni espresse nel bollettino stesso.
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più gruppi varietali), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire per appezzamento il danno ad esso relativo: il perito redigerà un apposito bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato dovrà sottoscrivere, accettando quanto riportato nel documento stesso: la stima indicata dal bollettino di constatazione non è vincolante per la Compagnia ai fini della valutazione finale del danno. La quantificazione complessiva del danno alla resa assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.
I risultati di ogni perizia definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicurato. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al contraente tramite raccomandata entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, Art
24) Perizia d’Appello, il bollettino viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’Art 24) Perizia d’Appello, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Art 23) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società per il tramite dell’Intermediario ed il Contraente per posta elettronica e deve lasciare su ogni appezzamento denunciato i campioni per la stima del danno. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, pari almeno al 3% dell’appezzamento assicurato e così disposti:
• per tutti i prodotti, 2 file di piante passanti per la parte centrale dell’appezzamento o, in caso le file siano superiori a quaranta, 1 fila ogni 20;
• 4 file di piante passanti per la parte centrale dell’appezzamento per produzioni cerealicole e tabacco;
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all’Art 20) Modalità per la valutazione del danno e secondo le norme di cui all’Art 22) Norme per l’esecuzione della perizia e della quantificazione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia alla Società a mezzo lettera raccomandata entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall’Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, l’Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione alla Società mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all’Art 21) Mandato dei Periti.
Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, esclusi il sabato ed i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato.
Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto tra i nominativi indicati nell’Allegato n. 3 alla presente Polizza. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.
Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nell’Allegato n. 3 alla presente Polizza nei termini stabiliti nel comma precedente.
Art 25) Norme particolari della perizia d’appello
L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, è in obbligo di informare la Società ed il Contraente per posta elettronica e può iniziare o
continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art 23) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Qualora l'assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art 16) Obblighi dell’assicurato..
Art 26) Modalità della perizia d’appello
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art 27) Determinazione dell’indennizzo
Solo qualora la quantificazione del danno risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente la Società provvederà a determinare l’indennizzo sulla base della quantificazione della mancata e/o diminuita resa quanti/qualitativa.
Art 28) Risoluzione anticipata del contratto
Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno o più degli eventi in copertura, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l’assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione del contratto telegraficamente o con altri mezzi informatici (posta elettronica) alla Società per il tramite dell’Intermediario, questa potrà, fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell’offerta di indennizzo da parte dell’assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato, il contratto si intende risolto.
Art 29) Pagamento dei risarcimenti
Entro il 1 dicembre del corrente anno la Società deposita presso il Contraente l’elenco dei Soci aventi diritto al risarcimento.
Verificata l’operatività della garanzia e accertato il pagamento del premio, provvede al pagamento del risarcimento a partire dal 18 dicembre.
Alla firma della presente polizza collettiva il contraente comunicherà alla Società per il tramite dell’Intermediario la modalità prescelta per il pagamento dei sinistri fra le opzioni alternative qui elencate:
• al Socio avente diritto tramite bonifico o assegno;
• al contraente tramite bonifico previa presentazione di cessioni di credito e deleghe all’incasso dei singoli debitamente firmate da ciascun assicurato ed accompagnate da fotocopia del documento identificativo del medesimo. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.
Emessa a Roma in data 01/03/2019
Xxxxx, approvata e sottoscritta fra le Parti.
NET INSURANCE S.p.A.
Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici
Il Contraente «Codice» - «Condifesa»
FAC – SIMILE RICHIESTA DI ADESIONE («Modelli_certificati_AG»)
«Modelli_certificati_AG»