UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
Servizio Sociale Integrato
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER SOGGETTI NON-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO SANITARIO DI CORREGGIO
Approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 18 del 27/04/2016
Decorrenza 01 LUGLIO 2016
DOCUMENTI CORRELATI
Delibera della Giunta dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana n. 37 del 29 Giugno 2016 “Definizione della quota sociale spese personali e della franchigia patrimonio mobiliare di cui al regolamento per la disciplina dei contributi economici finalizzati all’integrazione delle rette presso strutture residenziali a ciclo continuativo per soggetti non-autosufficienti residenti nell’ambito territoriale del Distretto Sanitario di Correggio”
1- MODULO CONTRIBUTO MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE
2- MODULO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER SOGGETTI NON-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO SANITARIO DI CORREGGIO
Sommario
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER SOGGETTI NON-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO SANITARIO DI CORREGGIO 1
TITOLO I 3
PRINCIPI GENERALI 3
1. Finalita’ e definizioni 3
2. Domiciliarità 3
3. Accertamento dello stato di necessità del ricovero 3
4. Nomina di Amministratore di sostegno 4
TITOLO II
INTEGRAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO ALLORQUANDO L’UTENTE NON SIA IN GRADO DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI OSPITALITA’ 4
5. Doveri dell’Utente ai fini del pagamento della retta di ospitalità 4
6. Requisiti dell’Utente e modalità di richiesta di contributo economico ai fini della integrazione della retta di ospitalità 4
7. Criteri per la definizione dell’integrazione retta di ospitalità 5
8. Dichiarazioni delle parti 6
9. Tempi e modalità di attuazione dell’intervento economico di integrazione della retta 7
10. Norme finali e transitorie 7
11. Lista di distribuzione 8
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
1. Finalita’ e definizioni
1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione di interventi di sostegno economico a carico dell’Amministrazione Comunale o Ente da essa delegato (denominata nel resto del documento “Comune”) a favore di persona in condizione di non autosufficienza inserita in strutture residenziali a ciclo continuativo (denominata nel resto del documento: “Utente”): anziani e disabili adulti, finalizzati alla copertura delle rette di ospitalità. In tali interventi l’Utente può essere rappresentato da chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ne rappresenta gli interessi (denominato nel seguito del documento “Rappresentante”).
2. In particolare il presente Regolamento si propone di assicurare idoneo intervento di assistenza e tutela al cittadino non autosufficiente, in applicazione del principio di responsabilità condivisa tra soggetti committenti pubblici e soggetti gestori del servizio sociosanitario accreditato ai sensi della DGR 514/2009 come modificata dalla DGR 715/2015.
2. Domiciliarità
1. 1. Il Servizio Assistenza Anziani (SAA) o altro Servizio competente in base alla disciplina specifica per la tipologia di non autosufficienza, si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero stabile di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l’utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita famigliare e domestico.
3. Accertamento dello stato di necessità del ricovero
1. Per le persone residenti nel Distretto Sanitario di Correggio in condizione di non autosufficienza, l’ inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo è subordinata alla verifica dello stato di necessità del ricovero;
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, la proposta di inserimento stabile in struttura residenziale è di competenza del Servizio Assistenza Anziani (SAA) o di altro Servizio competente in base alla disciplina specifica per la tipologia di non autosufficienza. Lo stato di necessità è accertato da una commissione multidisciplinare composta dalle necessarie professionalità sociali e sanitarie, in base alla disciplina specifica per le diverse tipologie di non autosufficienza.
3. La commissione multidisciplinare accerta la necessità del ricovero dopo aver escluso espressamente la possibilità, malgrado l’attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere a lungo termine la persona nel proprio domicilio.
4. Per l’accesso alle strutture residenziali autorizzate/accreditate si rinvia alle specifiche normative e Regolamenti di Settore.
4. Nomina di Amministratore di sostegno
1. In attuazione dell’art. 406, comma 3 del codice civile, il Servizio Sociale Territoriale, a tutela della persona rispetto la quale è stata accertata la necessità del ricovero ed in ragione dei rapporti giuridici ed economici da intrattenere con la stessa, provvede alla richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno laddove ne ravvisi la necessità e qualora ciò non venga attuato dai famigliari.
2. Considerando che la nomina dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, il Servizio Sociale Territoriale può chiedere al Xxxxxxx Xxxxxxxx di nominare una persona che non si trovi in situazione di conflitto di interessi.
TITOLO II
INTEGRAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO ALLORQUANDO L’UTENTE NON SIA IN GRADO DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI OSPITALITA’
5. Doveri dell’Utente ai fini del pagamento della retta di ospitalità
1. L’Utente è tenuto al pagamento integrale della retta di ospitalità, nei tempi, nei modi e secondo le tariffe predisposte dagli organi competenti. A tal fine l’Utente o il suo Rappresentante, stipula un contratto di ospitalità con la struttura che disciplina le reciproche obbligazioni.
2. L’Utente o il suo Rappresentante, ai fini del pagamento della retta di ospitalità, è tenuto a predisporre tutto quanto è in sua facoltà per garantire il corretto e puntuale pagamento, evitando di tenere comportamenti commissivi ovvero omissivi volti a occultare o non rendere disponibili, in tutto od in parte, le entrate patrimoniali di qualsiasi genere e specie.
3. In applicazione dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione, l’Utente o il suo Rappresentante acconsente a che ogni credito lui spettante, detratta la quota riservata per le spese personali (il cui valore è definito dalla Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana con proprio atto deliberativo) e fino a concorrenza del valore della retta, sia versato direttamente alla struttura ospitante, provvedendo direttamente o conferendo mandato in merito.
4. Qualora l’Utente e/o parenti in linea retta entro il primo grado (moglie e figli), tenuti alla compartecipazione ai sensi dell’art 6 comma 3 DPCM 159/2013, si trovassero nell’impossibilità di provvedere autonomamente al pagamento della retta di ospitalità, essi sono tenuti a presentare richiesta di “contributo economico ad integrazione della retta di ospitalità” secondo le modalità di seguito indicate.
6. Requisiti dell’Utente e modalità di richiesta di contributo economico ai fini della integrazione della retta di ospitalità
1. Il Comune, laddove l’Utente non sia in grado autonomamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, e fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, interviene ad integrare la medesima, sulla base di specifica richiesta.
2. I requisiti che l’Utente deve possedere per accedere all’istruttoria relativa all’integrazione della retta di ospitalità sono i seguenti:
a. Residenza anagrafica nei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Xxxxxxx in Rio al momento dell’inserimento stabile in struttura;
b. Accertamento dello stato di necessità del ricovero stabile in struttura come definito all’art. 3 del presente Regolamento;
c. Incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell’assistito, prendendo in considerazione l’insieme complessivo delle entrate, del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Utente.
3. Laddove l’Utente, facendo riferimento alla proprie entrate ed al proprio patrimonio, non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, ma abbia parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge e figli), questi sono tenuti a compartecipare, ai sensi del DPCM n. 159/213 art. 6 comma 3, in ragione della loro situazione economica desunta dall’ ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per prestazioni socio sanitarie residenziali dell’Utente e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU per prestazioni socio sanitarie residenziali).
In particolare i figli concorrono al pagamento della retta nei limiti della quota di compartecipazione calcolata con le modalità previste all’allegato 2 del DPCM 159/2013, ovvero ciascun figlio concorre fino al valore della propria componente aggiuntiva presente nell’ ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali dell’Utente; il coniuge partecipa in solido con i figli alla spesa dell’Utente per il valore della propria componente aggiuntiva, calcolata d’ufficio in base alle medesime modalità dell’allegato 2 del DPCM 159/2013 sulla base della DSU dell’Utente per prestazioni socio sanitarie residenziali dell’Utente.
Il coniuge o i figli in carico all’Utente che, a seguito dell’inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo del congiunto, si trovassero in condizioni di disagio economico potranno rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale per avvalersi di eventuali sostegni economici su specifica richiesta.
4. In deroga al disposto del comma 3 del presente articolo è previsto il caso in cui, se da apposita relazione del Servizio Sociale Territoriale competente emerga che il mero dato economico non è sufficiente a rappresentare la situazione famigliare complessiva, vengano proposti nella relazione medesima differenti modalità operative.
5. La richiesta di fruizione dell’intervento economico può essere presentata dall’Utente o dal suo Rappresentante, in forma scritta su modulo predisposto (allegato 1) e dovrà essere obbligatoriamente corredata da Attestazione ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali relativa all’anno per il quale è richiesto il contributo, ai sensi dell’art 6 comma 3 del DPCM 159/2013, al fine di includere la componente aggiuntiva di tutti i figli tenuti alla compartecipazione, inclusi i conviventi.
6. La richiesta di cui al punto 5, dovrà essere fatta in tempo utile ai fini dell’ingresso dell’Utente nei posti che si renderanno disponibili.
7. Nel caso di persona senza coniuge o parenti o alcun Rappresentante, la richiesta può essere presentata dall’Assistente Sociale.
7. Criteri per la definizione dell’integrazione retta di ospitalità
1. L’ammissibilità e la determinazione dei contributi economici finalizzati all’integrazione delle rette sono di competenza del Comune, che provvede secondo i criteri e le modalità del presente Regolamento, nei rispetto della normativa vigente.
2. L’importo della quota di integrazione della retta da corrispondere è stabilita con Determinazione dell’Ufficio competente, che erogherà direttamente alla struttura di accoglienza, previa istruttoria, la differenza tra il valore della retta di ospitalità dell’Utente e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale, detratto il valore spettante per le spese personali, prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio dell’Utente ivi compresa la capacità contributiva del parenti tenuti alla compartecipazione, così come definita al comma 3 dell’Art. 6.
3. L’Utente richiedente concorre alla copertura della retta con tutte le risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente e da chiunque erogate, al netto delle imposte dovute, presenti e future, desunti dalla autodichiarazione fatta e documentata alla data di presentazione della richiesta stessa di contributo.
4. L’Utente richiedente concorre alla copertura della retta altresì con il proprio patrimonio mobiliare, secondo la percentuale di possesso, pertanto l’integrazione retta verrà erogato solo a seguito dell’esaurita disponibilità del predetto patrimonio mobiliare, fatta salva una franchigia, il cui valore è definito dalla Giunta dell’Unione con proprio atto deliberativo.
5. Qualora l’Utente sia titolare di patrimonio immobiliare, tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire per l’integrazione della retta.
E’ prevista l'ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" garantito da ipoteca sull’immobile a favore del Comune, qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta. Tale contributo è calcolato nella medesima modalità del contributo economico ordinario ai fini della integrazione della retta di ospitalità, ma il Comune recupererà la somma anticipata al momento della vendita e/o del passaggio di titolarità dell’immobile oggetto dell’ipoteca.
La richiesta di contributo a titolo di anticipazione è fatta dall’Utente o dal suo Rappresentante, su modulo allegato 2, corredata da perizia estimativa dell’immobile che sarà oggetto di ipoteca. Si precisa che le spese accessorie della pratica sono a carico del richiedente.
6. In applicazione dell’art 2740 c.c. , qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravveniente attive verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune potrà aggiornare e ridefinire l’importo del contributo economico ad integrazione della retta alla luce delle sopravvenienze attive.
7. E’ fatto obbligo all’Utente o al suo Rappresentante comunicare tempestivamente al Comune novità riguardanti le proprie entrate e disponibilità patrimoniali, mobiliari e/o immobiliari, intervenute successivamente al conteggio del contributo.
8. Dichiarazioni delle parti
1. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere priva di efficacia giuridica la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall’art. 316 ter del c.p.
2. In sede di istruttoria delle richieste , l’Ufficio competente potrà inoltre acquisire d’ufficio ogni altra idonea documentazione ed elementi ritenuti utili, mediante servizi e uffici a ciò preposti.
3. In sede di istruttoria delle richieste , l’Ufficio competente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni sulla domanda stessa, i suoi allegati e sulla Dichiarazione Sostituita Unica di ISEE.
9. Tempi e modalità di attuazione dell’intervento economico di integrazione della retta
1. Il provvedimento di concessione o diniego dell’intervento economico è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell’istruttoria, sospende i termini di risposta. In caso di domande che presentino particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.
2. La richiesta di fruizione dell’intervento economico ha valenza dalla data di presentazione della stessa o di inserimento in struttura se successiva, salvo i casi di inserimento in struttura residenziale in via d’urgenza, per i quali si prevedono 45gg di tempo per presentare la richiesta di integrazione su apposito modulo. Nei casi di inserimento d’urgenza, il Servizio Assistenza Anziani o il Responsabile di altro Servizio competente si impegnano ad attivare tutte le strategie e le risorse disponibili per definire le modalità di pagamento della retta nel più breve tempo possibile.
3. Il Responsabile , a conclusione dell’istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione al richiedente e al suo eventuale Rappresentante, e/o ai nuclei interessati alla compartecipazione, oltre che alla struttura ospitante.
4. L’intervento economico ha validità sino al 31/12 di ciascun anno e viene aggiornato annualmente sulla base della documentazione (Consistenza Patrimoniale e Redditi dell’Utente, ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali dell’anno per cui è attivo in contributo) che l’Utente o chi lo Rappresenta è tenuto a produrre tempestivamente, e comunque entro il 31/03 di ciascun anno solare. Il Comune garantirà la continuità del sostegno economico, proseguendo l’erogazione a titolo di acconto dal 1 gennaio sino al completamento dell’istruttoria di aggiornamento del contributo.
5. Qualora il Servizio Assistenza Anziani o il Servizio Sociale Territoriale, verificasse l’esistenza di idonee condizioni per il trasferimento in una struttura CRA su posti letto Accreditati di un ospite beneficiario di Integrazione della retta, ricoverato inizialmente su un’altra struttura CRA privata o pubblica su posto non contrattualizzato, e non si verificasse la sua disponibilità al trasferimento, il Comune provvederà automaticamente a ricalcolare il contributo sulla base della documentazione acquisita, rapportandolo al costo del posto letto accreditato della struttura in cui si è resa tale disponibilità.
6. In caso di decesso dell’ospite, il contributo si intenderà sospeso dal giorno successivo alla data dell’ evento.
10. Norme finali e transitorie
1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Luglio 2016.
3. Il presente si applica alle richieste presentate successivamente a tale data. Per gli utenti che al 30.06.2016 beneficiano già di un contributo ad integrazione retta di mantenimento in struttura residenziale a ciclo continuo, si applica con decorrenza 1 Gennaio 2017.
11. Lista di distribuzione
Sindaci dei Comuni del distretto di Correggio, Direttore del Distretto Sanitario, Responsabile dell’Ufficio di Piano,
Responsabile di Area Dipartimento Cure Primarie Responsabile del Servizio Assistenza Anziani (SAA) Responsabile del Servizio Sociale Integrato (SSI)
Enti gestori Strutture accreditate socio sanitarie per Anziani e Disabili .
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 24/02/2020
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2020 DELL’IMPORTO RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE RISERVATA PER SPESE PERSONALI DI CUI ALL’ART. 5 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER SOGGETTI NON-AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL’AMBITO DEL DISTRETTO SANITARIO DI CORREGGIO, SULLA BASE DEGLI AGGIORNAMENTI INPS DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI
Richiamati
- l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art. 169 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
- il D.lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana del 19/07/2019 Prot. 0013132 con cui al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx sono state conferite le funzioni dirigenziali del Servizio Sociale Integrato dell’Unione dei Comuni “Pianura Reggiana”;
Richiamate
- la Delibera di Consiglio n. 21 del 27.12.2019 ad oggetto “Esame ed Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
- la Delibera di Giunta n. 72 del 30.12.2019 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ANNO 2020”;
Vista la deliberazione n. 11 del 22/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, del Consiglio dell’Unione avente per oggetto “Approvazione Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Xxxxxxx in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento delle funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale, sanitaria e sociosanitaria” e ss.mm.ii.;
Considerato che la Convenzione include per l’Area Anziani tra le funzioni da espletare l’erogazione di contributi economici per il mantenimento in casa protetta di anziani residenti nel Comune di Correggio, Fabbrico, Campagnola Emilia, Rio Saliceto e di Rolo;
Considerato che i Comuni di Correggio, di Fabbrico, di Campagnola Emilia, di Rolo e di Rio Saliceto, con la predetta Convenzione, hanno trasferito all’Unione Comuni Pianura Reggiana le competenze amministrative relative alla gestione di tali contributi;
Richiamata la Legge Regionale n. 24 del 22/12/2009 che modifica l’art. 49 della L.R. 2/2003 in base alla quale “per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione
economica; tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico; è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali”;
Visto il Regolamento Distrettuale approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 18 del 27/04/2016 avente per oggetto: “Approvazione regolamento per la disciplina dei contributi economici finalizzati all’integrazione delle rette presso strutture residenziali a ciclo continuativo per soggetti non-autosufficienti residenti nell’ambito territoriale del distretto sanitario di Correggio”;
Vista e richiamata la delibera n. 37 del 29/06/2016 di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana avente ad oggetto “Definizione della quota sociale spese personali e della franchigia patrimonio mobiliare di cui al regolamento per la disciplina dei contributi economici finalizzati all’integrazione delle rette presso strutture residenziali a ciclo continuativo per soggetti non- autosufficienti residenti nell’ambito territoriale del distretto sanitario di Correggio”;
Vista e richiamata la delibera n. 22 del 20/03/2019 di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana avente ad oggetto “Ridefinizione dei posti e delle ore di assistenza domiciliare da contrattualizzare nei servizi socio assistenziali e sociosanitari accreditati e relative tariffe utenti per l’anno 2019, ai sensi delle delibere G.R. 514/09 e 273/2016”, che integra la delibera n. 37 del 29/06/2016 di Giunta dell’Unione con il punto 1_bis), che dà mandato al Dirigente del Servizio sociale integrato di aggiornare annualmente l’importo della quota annuale riservata a spese personali, di cui all’art. 5 comma 3 del regolamento per la disciplina dei contributi economici all’integrazione delle rette presso strutture residenziali, sulla base degli aggiornamenti INPS del Trattamento minimo di Pensione Lavoratori Dipendenti, che dovrà corrispondere al 25% di tale trattamento pensionistico;
Vista la circolare n. 9 del 29/01/2020 dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Direzione Centrale Entrate, avente ad oggetto “Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti”;
Considerato che la predetta circolare definisce il Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPDL in € 515,58, che il relativo valore annuale, comprensivo di 13° mensilità, corrisponde a € 6.702,54, e considerato che la quota riservata alle spese personali coincide con il 25% di tale trattamento minimo di pensione, ossia € 1.675,63 annui, che, arrotondati per eccesso, corrispondono a € 1.676,00;
PRESO ATTO che sulla proposta della presente determinazione, il Responsabile Servizio Finanziario , per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs.
n. 267 del 18.08.2000, ha espresso parere favorevole; TUTTO ciò premesso
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell’art.3 della L. 241/90;
2. Di aggiornare la quota annuale riservata a spese personali, di cui all’art. 5 comma
3 del regolamento per la disciplina dei contributi economici finalizzati all’integrazione delle rette presso strutture residenziali a ciclo continuativo per soggetti non- autosufficienti residenti nell’ambito territoriale del distretto sanitario di Correggio, ad € 1.676,00 annui, ovvero € 139,66 mensili, corrispondenti al 25% del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, sulla base dell’aggiornamento INPS del trattamento minimo di pensione per i lavoratori dipendenti definito con la circolare INPS n. 9 del 29/01/2020;
3. Di dare atto che, come disposto dalla Determina n. 200 del 09/05/2019, l’aggiornamento di cui al x.xx 2 si applica, a partire dal 2020, alla totalità dei beneficiari di compartecipazioni dei Comuni al pagamento delle rette di ospitalità relative all’anno in corso;
4. Di trasmettere tale determinazione al Servizio Assistenza Anziani ed al Servizio Sociale Integrato del distretto di Correggio;
5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;
6. Di dare atto per completezza di informazione che la franchigia al patrimonio mobiliare di cui art. 7 comma 4 del richiamato regolamento, pari ad € 4.000,00 per far fronte a spese straordinarie ed impreviste rimane invariata, così come definita con delibera n. 37 del 29/06/2016 di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana.
Dirigente Servizi Sociali XXXXXXXXXXX XXXXXXX