COMUNE DI LA LOGGIA
COMUNE DI LA LOGGIA
Città Metropolitana di Torino
REGOLAMENTO
SU PROCEDURA DI RECLAMO-MEDIAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
AI SENSI DELL'ART. 17BIS D. LGS. 546/1992.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/02/2021
INDICE
Art. 1 DISPOSIZIONI PROCEDURALI Pag. 3
ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI PROCEDURALI
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l’esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l’istruttoria dell’atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all’Amministrazione.
2. A fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione.
3. A seguito della presentazione di ricorso contenente un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l’Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.
4. L’istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Xxxxxxx Xxxxxxx del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.
5. Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta, avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.
6. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l’Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di xxxxxxx deve essere espresso e deve contenere l’indicazione del giustificato motivo che ha determinato l’impossibilità o l’inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente.
7. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente,
ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
8. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l’indicazione espressa dell’intervenuto annullamento dell’atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, in quanto atto emesso nell’ambito di una procedura amministrativa.
9. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l’indicazione espressa dei termini in cui l’atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all’annullamento dell’atto reclamato ed all’emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l’indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
10. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l’indicazione espressa dell’intervenuta conferma dell’atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
11. Anche nell’ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell’ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
12. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto di riscossione, in cui il procedimento di reclamo/mediazione debba essere gestito dall’Agente della riscossione o dal concessionario locale cui il Comune abbia affidato la riscossione delle proprie entrate, ove oggetto di reclamo sia l’atto impositivo o l’avviso di accertamento emesso dal Comune, l’Ufficio Tributi del Comune è tenuto a trasmettere apposita relazione al soggetto chiamato a gestire la mediazione, al fine di controdedurre alle contestazioni sollevate dal contribuente e di evidenziare la non opponibilità di eventuali vizi relativi al merito della pretesa impositiva, ove la stessa sia stata correttamente e tempestivamente attivata da parte dell’Ufficio Tributi.
13. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.
14. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
15. In caso di intervenuto accordo di mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.
16. Salvo il raggiungimento di un accordo in mediazione con conseguente termine per il versamento dell’imposta nei venti giorni successivi, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l’esperimento della procedura.
17. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal vigente regolamento delle entrate comunali, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell’atto impositivo e sino all’effettivo versamento.