Timbri e firme:
Timbri e firme:
ADEGUAMENTO SISMICO E RIUSO CAPANNONE
A IMPIANTO SPORTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
data: 16/01/2018 visto: GI/ET documento n°:
d02
Progetto:
Arch. Gian Lorenzo Ingrami (n°417/MO) Arch. Mauro Pifferi (n°692/MO) Collaboratori:
Geom. Enrico Turrini (n°1836/RE)
Dott. Agr. Alessandro Bertani (n°170/RE)
STUDIO SULLA VIA DELLA PACE
Via del Pretorio, 51 41049 SASSUOLO (MO)
tel/fax 0536 883 872 studio@sullaviadellapace.it www.sullaviadellapace.it
Committente:
COMUNE DI RUBIERA
via Emilia Est, 5 42048 Rubiera (RE)
Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Sabrina Bocedi
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
C.U.P.: J21E17000320006
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DEI MAGAZZINI COMUNALI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PARZIALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA COMUNE DI RUBIERA
Indice generale
TITOLO 1 – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI 4
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1. Oggetto dell’appalto 4
Art. 2. Ammontare dell’appalto 4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 4. Categorie dei lavori 5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 5
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 5
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 6
Art. 8. Fallimento dell’appaltatore 6
Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore
di cantiere 6
Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 6
Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini 7
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 7
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori 7
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori 7
Art. 14. Proroghe 7
Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 8
Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P 8
Art. 17. Penali in caso di ritardo 8
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 9
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione 9
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 10
Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo 18
Art. 43. Piano operativo di sicurezza 19
Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 19
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 19
Art. 45. Subappalto 19
Art. 46. Responsabilità in materia di subappalto 21
Art. 47. Pagamento dei subappaltatori 21
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 22
Art. 48. Accordo bonario e transazione 22
Art. 49. Definizione delle controversie 22
Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 22
Art. 51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
.............................................................................................. 23
Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 23
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 25
Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 25
Art. 54. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 25
Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati 25
CAPO 12. NORME FINALI 26
Art. 56. Oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore 26
Art. 57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 28
Art. 58 Custodia dei cantieri 28
Art. 59 Cartello di cantiere 28
Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti 28
Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse 29
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 10TITOLO 2 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 21. Lavori a corpo..........................................................10 30
Art. 22. Lavori a misura 10
Art. 23. Eventuali lavori in economia 10
Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
.............................................................................................. 11
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 11
Art. 25. Anticipazione 11
Art 26. Pagamenti in acconto, ritenute e pagamenti a saldo 11
Art. 27. Pagamenti a saldo 12
Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
.............................................................................................. 12
Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 12
Art. 30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 13
Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti 13
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 13
Art. 32. Garanzia provvisoria 13
Art. 33. Garanzia definitiva 13
Art. 34. Riduzione delle garanzie 14
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 14
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 16
Art. 36. Variazione dei lavori 16
Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali 16
Art. 38. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 16
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 17
Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 17
Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
.............................................................................................. 18
Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo 18
A. OPERE EDILI 30
A.1. Norme di misurazione 30
A.1.1. Demolizioni e rimozioni 30
A.1.2. Scavi in genere 30
A.1.3. Rilevati e rinterri 30
A.1.4. Riempimento con misto granulare 30
A.1.5. Opere Murarie 30
A.1.6. Calcestruzzi 31
A.1.7. Conglomerato cementizio armato 31
A.1.8. Murature in genere 31
A.1.9. Controsoffitti 32
A.1.10. Intonaci 32
A.1.11. Opere da falegname 32
A.1.12. Opere in ferro e in alluminio 32
A.1.13. Opere da pittore 32
A.1.14. Pavimentazioni 32
A.1.15. Rivestimenti di pareti 33
A.1.16. Opere in pietra 33
A.1.17. Manodopera 33
A.1.18. Noleggi 33
A.1.19. Trasporti 34
A.2. Tracciamento dell'opera ed individuazione dei sottoservizi 34
A.3. Qualità dei componenti 34
A.3.1. Materiali in genere 34
A.3.2. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, inerti 35
1. Acqua 35
2. Calci aeree 35
3. Calci Idrauliche 35
4. Cementi 35
5. Pozzolane 35
6. Gesso 35
7. Ghiaie, i pietrischi e sabbie 35
8. Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati 36
9. Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio 37
A.3.3. Materiali per pavimentazioni stradali 37
1. Misto granulometricamente stabilizzato 37
2. Leganti bituminosi e loro modificati 38
3. Attivanti chimici funzionali (ACF) 42
4. Conglomerati bituminosi 42
A.3.4. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
.............................................................................................. 45
A.3.5. Elementi di laterizio e calcestruzzo 46
A.3.6. Armature per calcestruzzo 47
A.3.7. Elementi e strutture in acciaio 47
A.3.8. Prodotti per pavimentazione 47
A.3.9. Infissi 48
A.3.10. Prodotti pareti esterne e partizioni interne 50
A.3.11. Prodotti diversi (sigillanti, adesivi) 51
1.Sigillanti 51
2. Adesivi 51
A.3.12. Opere da Pittore e verniciature 51
1. fondo fissante ai silicati 51
2. tinteggio per interni a tempera 52
3. tinteggio per interni a base di pitture acriliche lavabili. 52
4. verniciature di opere metalliche con smalto sintetico 52
A.3.13. Tubazioni 53
1. Tubi di acciaio 53
2. Tubi di cemento 53
3. Tubi di cloruro di polivinile (PVC) 53
4. Tubi di polietilene (PE) 53
5. Tubi drenanti in PVC 53
A.4. Modalità di esecuzione 53
A.4.1. Scavi in genere 53
A.4.2. Scavi di sbancamento 54
A.4.3. Scavi di Fondazione od in trincea 54
A.4.5. Scavi subacquei e prosciugamento 55
A.4.6. Presenza di gas negli scavi 55
A.4.7. Demolizioni e rimozioni 55
1. Demolizione di murature e tramezzature 56
2. Demolizione di intonaci 56
3. Demolizione di controsoffittature 56
4. Demolizione e rimozione dei pavimenti 56
5. Rimozione di impianto idro-sanitario e di riscaldamento
........................................................................................ 56
A.4.8. Opere e strutture di muratura 56
1. Malte per murature 56
2. Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione 56
3. Murature portanti 57
A.4.9. Rilevati e rinterri 58
1. Formazione di piani di posa dei rilevati 58
2. Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea 59
3. Formazione rilevati 60
A.4.10. Murature e riempimenti in pietrame a secco - vespai 61 1. Murature in pietrame a secco[...] 61
2. Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) 61
3. Vespai e intercapedini[...] 61
A.4.11. Opere e strutture in calcestruzzo 61
1. Impasti di conglomerato cementizio 61
2. Controlli sul conglomerato cementizio 61
3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale. 62
A.4.12. Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso 63
1. Definizione 63
2. Posa in opera 63
3. Unioni e giunti 63
4. Appoggi 63
5. Montaggio 63
6. Accettazione 64
7. Trasporto e montaggio 64
A.4.13. Strutture di acciaio 64
1. Generalità 64
2. Collaudo tecnologico dei materiali 64
3. Controlli durante la lavorazione 65
4. Montaggio 65
5. Prove di carico e collaudo statico 66
A.4.14. Opere in ferro 66
A.4.15. Opere in vetrazione e serramentistica 66
A.4.16. Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne 67
A.4.17. Impianto di scarico acque meteoriche 68
A.4.18. Pavimentazione sintetica elastica drenante 69
A.4.19. Pavimentazioni stradali 72
1) Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 72
2) Leganti bituminosi 73
3) Conglomerati bituminosi 73
A.4.20. Opere da pittore e verniciature 75
1. fondo fissante ai silicati 75
2. tinteggio per interni a tempera 75
3. tinteggio per interni a base di pitture acriliche lavabili. 75
4. verniciature di opere metalliche con smalto sintetico 75
B. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 76
B.1. Norme di misurazione 76
B.1.1. Canalizzazioni e cavi 76
B.1.2. Apparecchiature in generale e quadri elettrici 76
B.1.3. Opere di assistenza agli impianti 76
B.2. Qualità dei componenti 77
B.2.1. Normativa di riferimento 77
B.3. Modalità di esecuzione 79
B.3.1. Esecuzione dei lavori 79
B.3.2. Prescrizioni tecniche aggiuntive 79
B.3.3. Lavori supplementari 79
B.3.4. Classificazione dei locali 79
B.3.5. Sistema esistente di alimentazione e distribuzione principale energia elettrica 80
Il sistema elettrico di B.T. 80
B.3.6. Protezioni elettriche 80
La protezione dai contatti indiretti 80
Protezione mediante doppio isolamento 81
Protezione delle condutture elettriche 81
Protezione di circuiti particolari 81
Materiali di rispetto 82
Maggiorazioni Dimensionali rispetto ai Valori Minori consentiti dalle Norme CEI e di Legge 82
B.3.7. Definizione degli impianti elettrici da installare 82
1) Distribuzione principale 82
2) Impianti illuminazione locali 82
3) Prese di servizio 82
4) Impianti speciali 82
5) Posa tubazioni 82
6) Posa passerelle portacavi 83
7) Cavi e conduttori 84
a) isolamento dei cavi 84
b) colori distintivi dei cavi 84
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse 84
d) sezione minima dei conduttori neutri 84
e) sezione dei conduttori di terra e protezione 84
f) Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 85
g) Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, od in cunicoli non praticabili 85
h) Identificazione cavi e conduttori 85
i) Collegamento conduttori elettrici 86
8) Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Muffole stagne 86
9) Scatole di giunzione 86
10) Impianti di messa a terra 87
11) Montaggio quadri elettrici 87
12) Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione
........................................................................................ 88
Assegnazione dei valori di illuminazione 88
Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti) 88
Apparecchiature illuminanti 88
C. IMPIANTI TERMO-MECCANICI 89
C.1. Norme di misurazione 89
C.1.1. Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, irrigazione 89
1) Tubazioni e canalizzazioni 89
2) Apparecchiature 89
C.2. Tracciamento dell'opera ed individuazione dei sottoservizi 90
C.3. Qualità dei componenti 91
C.3.1. Impianti idrici saniari 91
C.3.1.1. Prescrizioni tecniche generali 91
C.3.1.2. Alimentazione e distribuzione acqua fredda 92
Alimentazione 92
Distribuzione 92
C.3.1.3. Produzione e distribuzione acqua calda 93
Produzione 93
Distribuzione 93
C.3.1.4. Componenti delle reti di distribuzione 93
Tubazioni 93
Valvole ed Accessori 94
Contatori d'acqua 94
Trattamenti dell'acqua 94
Sistemi di sopraelevazione della pressione 94
C.3.1.5. Reti di scarico acque usate e meteoriche 94
Recapiti acque usate 94
Ventilazione 94
Reti di scarico acque meteoriche 95
C.3.1.6. Componenti reti di scarico 95
Tubazioni 95
C.3.1.7. Apparecchi sanitari e rubinetteria 97
Vasi 97
Orinatoi 97
Lavabi 97
Lavelli e pilozzi 97
Vasche da bagno 97
Bidet 98
Rubinetti di erogazione e miscelazione 98
Scarichi 98
Sifoni 98
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria) 98
Rubinetti a passo rapido, flussometri (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 98
Cassette per l'acqua di pulizia (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 98
C.3.2. Impianto di adduzione gas metano 99
C.3.2.1. Reti di distribuzione del gas per potenze > 35 kw con pressione di alimentazione della rete fino a 0,5 bar compreso 99
Tubazioni 99
C.4. Modalità di esecuzione 100
C.4.1. Impianto di adduzione gas metano 100
C.4.2.Impianto di climatizzazione invernale a servizio palestra
............................................................................................ 100
C.4.3.Impianto di climatizzazione estiva a servizio spogliatoi
............................................................................................ 100
C.4.4.Impianto idrico sanitario e scarichi a servizio spogliatoi
............................................................................................ 101
1) Idrico-sanitario 101
2) Scarichi 101
C.4.5.Impianto di estrazione aria a servizio spogliatoi 101
TITOLO 1 – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione “a misura” ai sensi dell’art. 3 D. L.gs. n. 50/2016 (in seguito denominato Codice dei contratti) di tutte le opere, i lavori e le provviste occorrenti per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) RIUSO DI UN CAPANNONE ESISTENTE AD IMPIANTO SPORTIVO;
b) descrizione sommaria: L'intervento in progetto riguarda due aspetti principali: 1) la realizzazione delle opere strutturali per il conseguimento dell'adeguamento sismico dell'intero fabbricato composto dai due magazzini; 2) la realizzazione delle opere di ristrutturazione finalizzate al cambio d'uso parziale del solo magazzino a ovest, per trasformarlo in una struttura sportiva per l'allenamento di atletica leggera;
c) ubicazione: gli immobili oggetto di intervento sono i capannoni destinati attualmente a magazzini comunali nell'area “ex Tetra Pak” che sorge a sud dell'abitato di Rubiera capoluogo, a ridosso del fiume Tresinaro, con accesso da via della Chiusa.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Le aree oggetto d’intervento sono di proprietà comunale.
6. L'appalto rientra nell’ipotesi prevista dall’Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “procedura aperta”.
7. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) J21E17000320006
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso 402.505,74
2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 13.439,34
TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1+2) 415.945,08
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione dei lavori a misura.
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi Capo 4.
5. I prezzi contrattuali, risultanti dall’”elenco prezzi unitari” al netto del ribasso unico percentuale presentato dall’aggiudicatario in fase di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice dei contratti.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 / dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato
«A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali/specializzate «OG1» che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
lavorazione | Cat. | Class. | qualificazione obbligatoria (si/no) | sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 | % |
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Importo € 415.945,08 | OG1 | 2 | SI | SI | 100,00% |
2. Non sono previste categorie scorporabili.
3. La somma degli importi delle categorie di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Stante l'abrogazione del D. Lgs. 163/2006 e l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti Pubblici D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni, in pendenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi relativi, si intendono qui richiamate le norme, ancorché non esplicitamente abrogate, contenute nel Regolamento DPR 207/2010.
5. Le disposizioni indicate in contratto prevalgono su ogni disposizione del presente Capitolato Speciale.
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la eventuale perizia geologica, come elencati nell’allegato «A»;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
h) le polizze di garanzia di cui al CAPO 6.;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 8. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 101 comma 3 del Codice dei contratti e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice degli Appalti; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è previsto in contratto pari a 247 giorni naturali consecutivi.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 14. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 13, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 13.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 13, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 e 149 del Codice degli Appalti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2, 4, 7, 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 17. Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice degli Appalti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’Art. 12., comma 2 oppure comma 3;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede certificato di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art. 20., in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 17, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 20.
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 ( novanta) giorni naturali consecutivi produce, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 21. Lavori a corpo
[...]
Art. 22. Lavori a misura
1. In caso di variazioni in corso d'opera, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 23. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 39;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25. Anticipazione
1. Per l'erogazione di anticipazioni, trova applicazione l'art. 35 comma 1 e 18 del Codice degli Appalti D. Lgs.
50/2016.
Art. 26. Pagamenti in acconto, ritenute e pagamenti a saldo
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (quaranta per cento) dell’importo contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice degli Appalti, sull’importo netto progressivo dei lavori, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, è operata una trattenuta corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, salvo la disponibilità del contributo erogato dalla regione come meglio specificato all'Art. 28 comma 8 del presente capitolato.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 51;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 60 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 30 del Codice.
Art. 27. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art. 26., comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’Art. 26., commi 6 e 7.
Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’Art. 26. e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere adire al foro territorialmente competente per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
6. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 106 del Codice degli Appalti, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. La compensazione dei prezzi di cui all'articolo 106 del Codice degli Appalti, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del Codice degli Appalti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 93, commi 3 e 4, del Codice degli Appalti.
3. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
4. Sono vietate forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la garanzia prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Art. 33. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice degli Appalti, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. In conformità all’articolo 93 commi 3 e 4, del Codice degli Appalti, la garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice degli Appalti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. In conformità all’articolo 103, comma 5 del Codice degli Appalti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi degli articoli 48 e 103 comma 10 del Codice degli Appalti.
8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 34. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 93 comma 7 del Codice degli Appalti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice degli Appalti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del
D.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 .
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice degli Appalti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractor's All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00), cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 400.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dagli articoli 48 e 103 comma 10 del Codice degli Appalti., la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
10. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36. Variazione dei lavori
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8 del D.P.R.
n. 207 del 2010 e dagli articoli 106 e 149 del Codice degli Appalti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a rprevenire e ridurre i rischi di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% (venti per cento) del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante, come da art. 149 comma 1 del Codice.
5. Sono ammesse, nel limite del 20% (venti per cento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro, come da art. 149 comma 2 del Codice.
6. In tutti i casi è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 44.
8. Una nuova procedura d'appalto si rende necessaria nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.
Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 38. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. Le modifiche ai prezzi non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 41, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 42;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 44.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice degli Appalti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice degli Appalti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice degli Appalti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice degli Appalti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 44, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.
Le gravi e ripetute violazioni alle norme di sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art. 42.
Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 43. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 45, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonchè a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 39, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105 comma 8 del Codice degli Appalti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 45. Subappalto
1. Le lavorazioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto stipulato, come da art. 105 comma 2 del Codice.
2. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 60, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R.;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti;
3) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 51, comma 2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso
D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice degli Appalti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 40 e 43 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ai sensi dell'art. 105 comma 19 del Codice.
Art. 46. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 45 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 45 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 50, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 47. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti, come da art. 105 comma 13 del Codice.
2. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 48. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice degli Appalti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
2. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice degli Appalti.
Art. 49. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda alla transazione ai sensi dell’articolo 48 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Emilia ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili);
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati
di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 60, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. L’appaltatore rinuncia fin d’ora ad ogni opposizione o eccezione in merito alla riconsegna o presa in possesso da parte della Stazione appaltante del cantiere, autorizzando pertanto fin d’ora la Stazione appaltante ad entrare nel cantiere, a prendere possesso e a provvedere a sua discrezione a sostituire o smontare e rimuovere eventuali opere provvisionali e attrezzature di proprietà dell’appaltatore depositandole in apposito luogo a spese dell’appaltatore.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 54. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 56. Oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato, nonché un prelievo di campioni di ogni tipologia di profilo metallico utilizzato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 108 del Codice.
Art. 57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati secondo quanto disposto dall’autorità competente del Ministero dei Beni Culturali , a cura e spese dell’appaltatore, che rinuncia ad ogni richiesta di rimborso alla Stazione appaltante.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 58 Custodia dei cantieri
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 59 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 70cm di base e 100cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonchè i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. Esclusa.
TITOLO 2 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
A. OPERE EDILI
A.1. Norme di misurazione
A.1.1. Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la misurazione sarà anche a metro lineare o a cadauno.
A.1.2. Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
–per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
–per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;
–per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
–per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
–per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
–per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
–per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
–il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
–gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.
A.1.3. Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
A.1.4. Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
A.1.5. Opere Murarie
In generale le opere murarie vengono misurate “al vivo”, cioè escludendo lo spessore degli intonaci, con l’applicazione di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci.
Nelle murature di spessore superiore a 15 cm, da misurarsi a volume, si detraggono i vuoti, per:
a) incassi larghi 40 cm per qualsiasi profondità e lunghezza, intendendosi così compensati gli oneri e magisteri per eventuale chiusura con qualsiasi tipo di muratura, anche di laterizi in coltello;
b) incassi o vuoti a tutto spessore, la cui sezione verticale retta abbia superficie superiore a 1 m².
Le murature di spessore fino a 15 cm si misurano secondo la superficie effettiva, con la sola detrazione di vuoti aventi superficie superiore a un metro quadrato.
Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.
A.1.6. Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
A.1.7. Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
A.1.8. Murature in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al
rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
A.1.9. Controsoffitti
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte l’orditura portante principale.
A.1.10. Intonaci
Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano, intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli oggetti, delle lesene, ecc., le cui superfici non vengono sviluppate; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie dei vani, ma si valuta la riquadratura.
Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.
Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole, ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.
A.1.11. Opere da falegname
Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia in base alle dimensioni esterne dei telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le superfici effettive geometriche; nelle misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare per il fissaggio dei singoli serramenti.
Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura sul perimetro esterno (linea di massimo sviluppo).
A.1.12. Opere in ferro e in alluminio
Le opere ed i serramenti metallici vengono valutati a superficie su una sola faccia in base alle dimensioni esterne dei telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente oppure a peso come indicato nelle singole voci.
Per tutti gli elementi da valutare a peso questo si intende riferito all’elemento finito in opera, con esclusione di qualsiasi
sfrido.
Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch’esse come
superficie effettiva.
A.1.13. Opere da pittore
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc., si misurano secondo le superfici effettive senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm. Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate si valutano , o compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00 m² cadauno, computando a parte le relative riquadrature. Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le relative riquadrature.
Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano con gli stessi criteri sopra indicati per le tinteggiature; sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso, s’intendono eseguite su ambo le facce e misurate in proiezione retta, cioè senza tenere conto di spessori, scorniciature, ecc.
a) opere metalliche di tipo semplice (grandi vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a maglia e simili): 0,75;
b) opere metalliche normali (cancelli anche riducibili, ringhiere, parapetti, inferriate, ecc.): 1,0;
c) opere metalliche armate: 1,5;
d) serramenti vetrati normali (finestre, porte finestre, porte a vetri, sportelli a vetri, ecc.): 1,0;
e) persiane “alla romana” e cassettone, serrande avvolgibili in lamiera: 3,0;
f) persiane avvolgibili: 2,5;
g) lamiere ondulate, serrande metalliche e simili: 2,5;
h) porte, bussole, sportelli, controsportelli, ecc.: 2,0.
Con l’anzidetta misurazione si intende compensata la verniciatura degli elementi accessori come guide, apparecchi a sporgere e di manovra, sostegni, grappe e in genere piccole opere di ancoraggio, sostegno, ecc. Per i serramenti le superfici a cui si applicano i sovraindicati coefficienti sono quelle misurate, caso per caso, secondo le norme riportate ai capitoli dei serramenti in legno e dei serramenti metallici.
A.1.14. Pavimentazioni
La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 m² ciascuna.
A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.
A.1.15. Rivestimenti di pareti
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l’onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
A.1.16. Opere in pietra
Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.
Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.
Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.
A.1.17. Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
A.1.18. Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento nonché dei libretti tecnici.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
A.1.19. Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
A.2. Tracciamento dell'opera ed individuazione dei sottoservizi
Prima di iniziare i lavori, l'Impresa dovrà individuare con opportuni rilievi e tracciamenti le opere da realizzare e le loro aree di pertinenza; le dimensioni geometriche risultano dalle tavole di progetto.
Ove l'Impresa avesse a riscontrare discordanze fra i dati dei rilievi e tracciamenti e quelli degli elaborati progettuali, dovrà darne immediato avviso alla Direzione Lavori.
L'Impresa è comunque tenuta all’esecuzione di tutti i rilievi e sondaggi necessari per la corretta esecuzione delle opere ed in particolare, prima dell’inizio di ciascuna delle fasi di cantiere in cui è articolato l’appalto, dovrà insieme ai vari responsabili dei vari servizi di manutenzione dei diversi impianti:
• rintracciare i sottoservizi presenti sull’area e nel sedime ed interferenti con i lavori, accertando che gli Enti erogatori abbiano già provveduto alla loro dismissione, in modo che sia garantita la continuità dei servizi erogati e l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori;
• individuare quei sottoservizi ancora in funzione ed interferenti con le opere in appalto e per i quali è onere dell’Appaltatore procedere alla loro ricollocazione e quindi alla dismissione dei tratti non più utilizzati
• individuare quei sottoservizi ancora in funzione che, per la loro accertata ubicazione, non interferiscono con le opere in appalto;
• individuare quei sottoservizi ancora in funzione che, per la loro accertata ubicazione, interferiscono con le opere in appalto e sono da mantenere in funzione durante i lavori;
• rimuovere tutti i sottoservizi dismessi ed interferenti con i lavori;
• installare l’area di cantiere secondo quanto previsto sulle tavole di progetto, con le dotazioni e le caratteristiche indicate, secondo la tempistica operativa in esse specificate e nel seguito illustrate;
• montare la recinzione di cantiere, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento contrattuale, attenendosi alle prescrizioni in esso contenute ed alle eventuali successive disposizioni della Stazione Appaltante, prevedendo, ove necessario, le modifiche ai percorsi viabili e pedonali necessarie a garantire l’accesso pedonale e veicolare alle zone non recintate.
L’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi danno che potesse verificarsi nella movimentazione di quanto rimosso e per l’incompleta o poco diligente individuazione dei sottoservizi.
A.3. Qualità dei componenti
A.3.1. Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato Speciale può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
A.3.2. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, inerti
1. Acqua
L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.
2. Calci aeree
Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Calci Idrauliche
Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
4. Cementi
I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Pozzolane
Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.
6. Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sul setaccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.
L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 3 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”).
7. Ghiaie, i pietrischi e sabbie
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi alle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per lavori di notevole importanza l'impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla direzione dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno; da mm 40 a mm 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. E passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratti di volti, di getti di un certo spessore; da mm 25 a mm 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato
spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee (1). Sono escluse le rocce marmose.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alla norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71
U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 millimetri ovvero da 40 a 60 millimetri se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 millimetri (eccezionalmente da 15 a 30 millimetri granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 millimetri per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 millimetri per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bituminati;
5) graniglia normale da 5 a 10 millimetri per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 millimetri di impiego eccezionale e previo specifico consenso della direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
8. Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati
Questi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 millimetri n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di
fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenza fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.). Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con casi similiari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza. Salvo più specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 millimetri: ed essere almeno passante per il 65% al setacio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al
n. 20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 millimetri: ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 millimetri dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al setaccio n. 200;
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;
4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia -- argilla valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1) (i materiali silicei che hanno in generale scarso potere legante dovranno impiegarsi per le massicciate da trattare successivamente con bitume, catrame o loro composti, mentre per i semplici macadam all'acqua occorreranno materiali duri, ma con forte potere legante);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 millimetri ed almeno il 65% al setaccio da 10 millimetri dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setacio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4 il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al numero 40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 millimetri in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione, e sottoposto ad un sovraccarico di 9 chilogrammi dovrà risultare per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5 per cento.
9. Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio.
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo strato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri. Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 centimetri.
A.3.3. Materiali per pavimentazioni stradali
1. Misto granulometricamente stabilizzato
Il materiale da impiegare, dopo l’eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà rispondere alle caratteristiche seguenti:
a) dimensioni non superiori a mm. 71, nè forma appiattita, allungata o lenticolare;
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso Crivelli 71 100
“ 40 75 - 100
“ | 25 | 60 - | 87 |
“ | 10 | 35 - | 67 |
“ | 5 | 25 - | 55 |
Setaccio | 2 | 15 - | 40 |
“ | 0,4 | 7 - | 22 |
“ 0,075 2 - 10
c) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
d) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
e) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4 compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo comma;
f) indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47:2006) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di + 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento.
g) il limite liquido, valutato sulla parte di materiale passante al setaccio 0,4 e da eseguirsi con coppella rugosa, dovrà essere inferiore a 25;
h) l’indice di plasticità, misurato anch’esso sulla parte di materiale passante al setaccio 0,4, dovrà essere inferiore a 5. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura e spese dell’Impresa, mediante prove di laboratorio sui campioni che l’Impresa stessa dovrà presentare alla Direzione Lavori a tempo opportuno, prima dell’inizio delle lavorazioni, indicando per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati dalla Direzione Lavori con controlli in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il costipamento.
Per il materiale proveniente da cave l’Impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la Direzione Lavori si riserva di accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli in corso d’opera.
Questo materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione Lavori riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non possa essere reso idoneo mediante opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell’Impresa, dovrà essere allontanato dal cantiere.
2. Leganti bituminosi e loro modificati
Leganti bituminosi semisolidi di base:
Questi leganti, denominati rispettivamente legante “A” e legante “B” sono quei leganti bituminosi di normale produzione impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali ed aventi le caratteristiche riportate in tabella 33/a.
I leganti bituminosi di base che non rientrano nelle specifiche dei leganti “A” e “B” potranno essere corretti a cura e spese dell’Impresa mediante addittivazione con attivanti chimici funzionali - ACF -, di cui al successivo punto 3), da aggiungere in misura non eccedente il 6% in peso del legante bituminoso da correggere.
L’impiego di tali attivanti chimici funzionali è subordinato al preventivo benestare della Direzione Lavori che dovrà accertare mediante prove di qualificazione da effettuarsi a cura e spese dell’Impresa i requisiti di accettazione degli ACF nonchè il raggiungimento delle caratteristiche prescritte per i leganti.
La tabella 33/a riporta:
- nella prima parte le caratteristiche dei leganti “A” e “B” da impiegare per il confezionamento dei conglomerati bituminosi;
- nella seconda parte le caratteristiche dei campioni di legante bituminoso sottoposti ad invecchiamento artificiale per lo studio della loro affidabilità di impiego.
TABELLA 33/a - LEGANTI SEMISOLIDI DI BASE (Legante “A” - Legante “B”)
Leganti modificati:
I leganti di base di tipo “B” potranno essere modificati in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l’aggiunta di polimeri (plastomeri, elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni delle miscele.
Le modifiche vengono effettuate in due modi distinti:
- modo SOFT: modifica di facile tecnologia, con le caratteristiche riportate nella tabella 33/b delle presenti Norme;
- modo HARD: modifiche di tecnologia complessa, con le caratteristiche riportate nelle tabelle 33/c-d-e-f-g-h-i delle presenti Norme.
I leganti di base e quelli modificati in modo SOFT potranno essere impiegati entrambi nelle miscele normali per base, binder e usura, secondo le indicazioni di progetto. I leganti modificati in modo HARD dovranno essere tassativamente impiegati nelle miscele speciali, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.
Leganti modificati SOFT:
Da impiegare nella confezione dei conglomerati bituminosi normali per strati di base, binder e usura, al fine di aumentarne la vita utile. Le caratteristiche dei leganti modificati SOFT sono riportate nella tabella che segue:
TABELLA 33/b - LEGANTI MODIFICATI SOFT
Legante BS1: legante “B” + 6% polietilene cavi
Legante BS2: LEGANTE “B” + 6% etilene vinilacetato + 2% polimeri
Leganti modificati HARD:
Da impiegare nella confezione delle miscele speciali: conglomerati bituminosi drenanti, trattamenti superficiali a caldo ed a freddo, mani di attacco per il collegamento tra membrane sintetiche e pavimentazioni sulle opere d’arte, ecc.
Indicativamente il contenuto di polimero nei leganti modificati HARD deve essere compreso tra il 6% e l’8% in peso del
bitume.
Nelle tabelle che seguono sono riportate le caratteristiche dei leganti modificati HARD.
TABELLA 33/c - LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER MANI DI ATTACCO (Legante “C”)
Legante “B” + 6% stirene butadiene stirene a struttura radiale
TABELLA 33/d - LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER MANI DI ATTACCO (Legante “D”)
Legante “B” + 8% stirene butadiene stirene a struttura radiale
TABELLA 33/e - LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER CONGLOMERATI BITUMINOSI DRENANTI (Legante
“E”) (*) Legante “B” + 2% polietilene a bassa densità + 6% stirene butadiene stirene a struttura radiale
TABELLA 33/g - LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO E SLURRY SEAL
(Legante “G”) (*) Legante “B” + polimeri
TABELLA 33/h - LEGANTI MODIFICATI “HARD” PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO E SLURRY SEAL
(Legante “H”) (*) Legante “B” + 5% stirene butadiene stirene
TABELLA 33/i - LEGANTI, MODIFICATI “HARD” PER SIGILLATURE, TAMPONI, MANI DI ATTACCO PER
PAVIMENTAZIONI COMPOSITE POLIFUNZIONALI (Legante “I”) Bitume 180/200 + granuli di gomma rigenerata
Emulsioni bituminose:
Le emulsioni bituminose cationiche per mano di attacco saranno dei tipi a rapida rottura ed a media rottura. Nella tabella che segue sono riportati i valori delle rispettive caratteristiche.
TABELLA 33/l - Emulsioni bituminose cationiche
Normative per la deterninazione delle caratteristiche dei leganti bituminosi Leganti bituminosi semisolidi:
Norme per l’accettazione dei leganti
bituminosi per usi stradali Normative CNR - fasc. 2/1951 Penetrazione Normativa CNR - B.U. n. 24 (29.12.71)
Punto di rammollimento Normativa CNR - B.U. n. 35 (22.11.73) Punto di rottura Normativa CNR - B.U. n. 43 (06.06.74)
Duttilità Normativa CNR - B.U. n. 44 (29.10.74)
Solubil. in solv. organici Normativa CNR - B.U. n. 48 (24.02.75) Perdita per riscaldamento Normativa CNR - B.U. n. 50 (17.03.76)
Perdita per riscaldamento in strato sottile (RTFOT) Normativa CNR - B.U. n. 54 (10.03.77) Contenuto di paraffina Normativa CNR - B.U. n. 66 (20.05.78)
Viscosità dinamica Normativa SN - 67.1722 a (02.1985)
Polietilene a bassa densità Melt index (grado) Normativa ASTM - D 1238/65 cond. E Massa volumica Normativa ASTM - D 1505/63 T
Punto di fragilità Normativa ASTM - D 746/84 T
Emulsioni bituminose:
Contenuto di bitume (residuo per distillazione) Normativa CNR - B.U. n. 100 (31.05.84)
Viscosità Engler Normativa CNR - B.U. n. 102 (23.07.84) Carica delle particelle Normativa CNR - B.U. n. 99 (29.05.84)
3. Attivanti chimici funzionali (ACF):
Detti composti chimici sono da utilizzare come additivi per leganti tipo “A” e “B” oppure con percentuali diverse, quali rigeneranti le caratteristiche del legante bituminoso invecchiato proveniente dalla fresatura di pavimentazioni bituminose e rappresentano quei formulati studiati appositamente per migliorare la tecnologia del riciclaggio.
In particolare gli ACF devono svolgere le seguenti funzioni:
• una energica azione quale attivante di adesione;
• peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecchiato ancora legato alle superfici degli elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato;
• plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante la sua vita;
• disperdente al fine di ottimizzare l’omogeneizzazione del legante nel conglomerato finale;
• antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovuti ai raggi ultravioletti ed alle condizioni termiche della pavimentazione.
Gli ACF dovranno avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:
• densità a 25°C. (ASTM D - 1298) : 0,900 - 0,950
• punto di infiammabilità v.a. (ASTM D - 92) : > 200°C.
• viscosità dinamica a 60°C. ((SNV 671908/74) : 0,03 – 0,05 Pa x s
• solubilità in tricloroetilene (ASTM D - 2042) : > 99,5% in peso
• numero di neutralizzazione (IP 213) : 1,5 - 2,5 mg/KOH/g
• contenuto di acqua (ASTM D - 95) : < 1% in volume
• contenuto di azoto (ASTM D - 3228) : 0,8 -1,0% in peso
4. Conglomerati bituminosi
a) Leganti bituminosi: Potranno essere impiegati leganti bituminosi semisolidi di base - legante “A” e legante “B” - oppure leganti bituminosi modificati SOFT - legante “BS1” e legante ”BS2” -, aventi le caratteristiche sopra riportate.
b) Materiali inerti: Dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polveri e da materiali estranei, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui alle Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953.
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
La miscela degli aggregati è costituita dall’insieme degli “aggregati grossi”, degli “agg regati fini” e degli additivi (filler) secondo la definizione dell’art. 1 delle citate Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953.
L’aggregato grosso dovrà essere costituito da frantumati, ghiaie, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purchè alle prove di seguito elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:
Strati di base - Per questo strato potrà essere impiegata ghiaia non frantumata nella percentuale stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori, ma che comunque non potrà essere superiore al 50% in peso della miscela. La perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 34 del 28.3.73, dovrà essere inferiore al 25%. Strato di collegamento (binder) - Per questo strato potranno essere impiegate graniglie ricavate dalla frantumazione delle ghiaie, con una perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973, inferiore al 25%. L’indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le Norme CNR – Fascicolo n. 4/1953 dovrà essere inferiore a 0,70. Il coefficiente di imbibizione, secondo le Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953,
dovrà essere inferiore a 0,015.
Strato di usura - Per questo strato dovranno essere impiegati esclusivamente frantumati di cava, con una perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973, inferiore al 20%. Almeno il 10% della miscela dovrà essere costituita da frantumati di natura basaltica (Norma CNR n. 104 del 27.11.1984).
L’indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le Norme CNR fascicolo n. 4/1953, dovrà essere inferiore a 0,085. Il coefficiente d’imbibizione, secondo le Norme CNR - Fascicolo n. 4/1953, dovrà essere inferiore a 0,015.
L’idrofilia dovrà rispondere ai valori indicati nelle Norme CNR - fascicolo n. 4/1953.
Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovrà essere maggiore od uguale a 0,43 (Norme CNR 140/92).
La Direzione Lavori si riserva di effettuare sugli inerti preparati su cubetto di malta reoplastica la prova di durezza Vickers (Galileo mod. SA-200/V) con punta piramidale, carico di Kg. 30 e tempo di permanenza di 15 secondi (Norme UNI 1955 2^ Ed. Marzo 1981); il valore “HV” dovrà essere superiore a 300 Kg./mm² (media su 9 penetrazioni a cubetto), su almeno tre cubetti.
L’aggregato fino di tutte le miscele dovrà essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume. La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di
stabilità e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si intendono raggiungere; comunque non dovrà essere inferiore al 70% della miscela delle sabbie.
In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è ricavata per frantumazione la sabbia, dovrà avere alla prova “Los Angeles” (Norme CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973 - Prova C), eseguita su granulato dalla stessa provenienza, una perdita in peso non superiore al 25%.
L’equivalente in sabbia, determinato secondo la prova di cui alla Norma CNR B.U. n. 27 del 30.3.1972, dovrà essere superiore od uguale al 70%.
c) Addittivi: Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
• alla prova CNR B.U. 23/71 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi: Setaccio ASTM n. 30 Passante in peso a secco 100%
Setaccio ASTM n. 100 Passante in peso a secco 90% Setaccio ASTM n. 200 Passante in peso a secco 65%
• della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio ASTM n. 200, più del 50% deve passare a tale setaccio anche a secco.
Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio ASTM n.
200.
Le miscele dovranno avere una composizioni granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati e una percentuale di legante bituminoso, riferita al peso totale degli inerti, compresa tra gli intervalli indicati per ciascun tipo di conglomerato:
Conglomerato bituminoso per strato di base Aggregati:
Serie crivelli e setacci UNI: | Passante totale in peso %: |
crivello 30 | 100 |
crivello 25 | 70-95 |
crivello 15 | 45-70 |
crivello 10 | 35-60 |
crivello 5 | 25-50 |
setaccio 2 | 18-38 |
setaccio 0,4 | 6-20 |
setaccio 0,18 | 4-14 |
setaccio 0,075 | 4-8 |
Legante bituminoso: |
Tipo “A” o “B” (oppure SOFT “BS1” o “BS2”) nella misura del 4% - 5% riferita al peso totale degli aggregati (Norme CNR B.U. n. 38 del 21.3.1973).
Per strati di spessore non superiore a 10÷12 cm., misurato dopo il costipamento, dovranno essere adottate composizioni granulometriche prossime alla curva limite superiore.
Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) Aggregati:
Serie crivelli e setacci UNI: | Passante totale in peso % |
crivello 25 | 100 |
crivello 15 | 65-100 |
crivello 10 | 50-80 |
crivelle 5 | 30-60 |
setaccio 2 | 20-45 |
setaccio 0,4 | 7-25 |
setaccio 0,18 | 5-15 |
setaccio 0,075 | 4-8 |
Legante bituminoso:
Tipo “A” o “B” (oppure SOFT “BS1” o “BS2”) nella misura del 4,5% - 5,5% riferita al peso totale degli aggregati (Norme CNR B.U. n. 38 del 21.3.1973).
Conglomerati bituminoso per strato di usura
Aggregati: Serie crivelli e setacci UNI: | Passante totale in peso Fuso tipo “A” | % Fuso tipo “B” |
crivello 20 | 100 | - |
crivello 15 | 90-100 | 100 |
crivello 10 | 70-90 | 70-90 |
crivello 5 | 40-55 | 40-60 |
setaccio 2 | 25-38 | 25-38 |
setaccio 0,4 | 11-20 | 11-20 |
setaccio 0,18 | 8-15 | 8-15 |
setaccio 0,075 | 6-10 | 6-10 |
Legante bituminoso:
Tipo “A” o “B” (oppure SOFT “BS1” O BS2”) nella misura del 4,5% - 6,0% riferito al peso totale degli aggregati (Norme CNR B.U. n. 38 del 21.3.1973).
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra cm. 4 e cm. 6. Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di cm. 3.
confezione del conglomerato bituminoso
Il conglomerato bituminoso sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.
L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del legante bituminoso alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della mescolazione nonchè il perfetto dosaggio sia del legante stesso che dell’additivo.
La zona destinata all’ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che ne possono compromettere la pulizia. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento dei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160°C. e 180°C. e quella del legante tra 150°C. e 180°C. Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di legante impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso.
Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati saranno impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione legante bituminoso-aggregato (agenti tensioattivi di adesività).
Esse saranno impiegate sempre negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate a cura della Direzione Lavori e a spese dell’Impresa avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. La presenza degli agenti tensioattivi nel legante bituminoso verrà accertata mediant prova di separazione cromatografica su strato sottile.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra il 3 ed il 6%o, riferito al peso del legante bituminoso.
I tipi, i dosaggi e le tecniche d’impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori.
L’immissione delle sostanze tensioattive nel legante bituminoso dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la loro perfetta dispersione e l’esatto dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del bitume attraverso la pompa apposita prevista in ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli operatori.
Per verificare che detto attivante l’adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente aggiunto al bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori potrà prelevare, in contraddittorio con l’Impresa, un campione del bitume additivato, che dovrà essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti, silicei, etc.) od artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata, “sinopal” od altro) con esito favorevole mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume - aggregato), la quale sarà eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. - D 1664/80.
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed aggregati in presenza di acqua prevista dal Fascicolo C.N.R.
B.U. n. 138 del 15.10.1992 per determinare l’attitudine dell’aggregato a legarsi in modo stabile al tipo di legante che verrà impiegato in opera.
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente raccomandata la verifica dei valori di rigidezza e stabilità Marshall.
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste dal B.U. del C.N.R. Fascicolo n. 149 in data 15.12.1992 per la valutazione dell’effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per determinare la riduzione (Δ%) del valore di resistenza meccanica a rottura e di rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in acqua (facendo ricorso alla prova Marshall come da norma B.U. del C.N.R. n. 30/1973, ovvero alla prova di frazione indiretta “Brasiliana” prevista dalla norma B.U. del C.N.R. n. 134/1991).
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso (base, binder ed usura) l’autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il dispositivo per lo scarico dei gas combusti di tipo verticale al fine di evitare le dirette emissioni del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori suddetti.
I conglomerati bituminosi dovranno presentare elevata resistenza meccanica (intesa come capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli) oltre ai requisiti elencati di seguito, che sono specifici per ciascuno strato:
- Strato di base: Dovrà presentare sufficiente flessibilità per poter seguire sotto carico qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (Norme CNR B.U. n. 30 del 15.3.1973) eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 800 Kg.; inoltre il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore a 250.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% ed il 7% (Norme CNR B.U. n. 39 del 23.3.1973).
- Strato di collegamento (binder): Il valore della stabilità Marshall eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso superiore a Kg. 1.000; inoltre il valore del modulo di rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere compreso tra 300 e 450.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 3% ed il 6%.
- Strato di usura: Dovrà presentare elevata rugosità superficiale. Il valore della stabilità Marshall eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in tutti i casi di almeno Kg. 1.100; inoltre il valore del modulo di rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso compreso tra 300 e 450.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% ed il 6%.
- Tutti i conglomerati bituminosi confezionati con leganti modificati SOFT, di cui alla tabella 33.1.2.1, dovranno presentare un valore della stabilità Marshall, (Norme CNR B.U. n. 30 del 15.3.1973) eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, superiore di almeno il 10% rispetto a quello indicato per ciascuno strato così come sopra riportato.
A.3.4. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab. 11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi DM 14 gennaio 2008).
2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.
Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV del mezionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:
– essere ben assortite in grossezza;
– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;
– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);
– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;
– essere scricchiolanti alla mano;
– non lasciare traccia di sporco;
– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee;
– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.
4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:
– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;
– ben assortita;
– priva di parti friabili;
– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.
Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc…
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto;
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.
In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.
5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.
6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.
7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformità). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale.
A.3.5. Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008 e nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
“Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni”. In particolare - ai sensi dell’art. 11.1, punto A, del DM 14 gennaio 2008 - devono recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella
11.10.1 dell’art. 11.10.1 dello stesso decreto.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento.
Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”.
Ai sensi dell’art. 11.10.1.1 del DM 14 gennaio 2008, oltre a quanto previsto al punto A del summenzionato art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.
Si precisa che per tutte le pareti REI, la ditta installatrice dovrà fornire apposita dichiarazione di conformità, dichiarazione di posa in opera 2004 e Rapporto di Classificazione ed eventuali estensioni e/o fascicoli tecnici. Inoltre dovrà essere prodotto da tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 apposito documento denominato Certificato REI 2012 (CERT. REI. 2012)
Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180, densità 600 kg/m³, con sistema ad incastro su 2 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti: muratura al piano di campagna: spessore 20 cm, trasmittanza 0,66 W/m² K, fonoisolamento 44 dB.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
A.3.6. Armature per calcestruzzo
1. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente DM 14 gennaio 2008 ai punti 11.3.2.1 e 11.3.2.2e.
2. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.
A.3.7. Elementi e strutture in acciaio
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate e successive modificazioni della serie UNI EN 10025 per i laminati, UNI EN 10210 per i tubi senza saldatura, UNI EN 10219-1 per i tubi saldati recanti marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, le saldature devono essere conformi a normativa vigente e in particolare al cap. 11.34.5 del DM 14/1/2008, e per i collegamenti bullonati dovranno essere conformi a normativa vigente e in particolare al cap 11.3.4.6.1 del DM14/1/2008 e al C11.3.4.6 della circolare e della UNI EN 1090:2012.
A.3.8. Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411-2007.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni:
– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;
– resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
– coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411- 2007), per cui:
– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
3. Pavimentazione sintetica elastica drenante per attività di per atletica, colato in opera , avente spessore totale pari a mm 13 , il manto dovrà essere rispondente alle seguenti caratteristiche fisico‐meccaniche minime , certificate da prove effettuate da laboratorio autorizzato dalla FIDAL, come richiesto dalla ultima “CIRCOLARE TECNICA F.I.D.A.L. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ATLETICA LEGGERA” richiamante la normativa I.A.A.F. “Performance Specifications for Synthetic Surfaced Athletics Tracks”.
Il tutto per rendere il manto omologabile da parte della FIDAL :
RESISTENZA A TRAZIONE (UNI 7032) = minimo 0,4 Mpa ALLUNGAMENTO PERCENTUALE A ROTTURA (UNI 9547) = minimo 40%
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (DIN 18035‐6) = ³ 0,5 ASSORBIMENTO DI ENERGIA (IAAF) = 35‐50% DEFORMAZIONE VERTICALE (IAAF) = 0,6 - 2,2 mm
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera resa a regola d'arte.
Tipo “OLIMPIC PLAST SWD” (sistema CONIPUR SP) della ditta Olimpia Costruzioni o equivalente da sottoporre preventivamente all'approvazione della DL.
4. I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate:
• “mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata” – “mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta” – “marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata” devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire secondo il comma 1 del presente articolo avendo il RD sopracitato quale riferimento;
• “masselli di calcestruzzo per pavimentazioni”: sono definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica e devono rispondere oltre che alle prescrizioni del progetto a quanto prescritto dalla norma UNI 1338 del 2004.
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel comma 1 del presente articolo.
I prodotti saranno forniti su appositi pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni per movimentazione, sicurezza e posa.
5. I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:
– contenuto di legante in %, misurato secondo la norma UNI EN 12697-1- 2006;
– granulometria misurata secondo la norma UNI EN 12697-2-2010;
– massa volumica massima misurata secondo la norma UNI EN 12697-5-2010;
– compattabilità misurata secondo la norma UNI EN 12697-10-2002;
Il campionamento è effettuato secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 12697-27/28-2002.
A.3.9. Infissi
1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. I prodotti di seguito indicati sono considerati al momento della loro fornitura e le loro modalità di posa sono sviluppate nell’art. 44 del presente Capitolato Speciale relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc… Le
prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
– mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc…)
– mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. (comma 3 del presente articolo, punto b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (comma 3).
3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari)
devono essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.
a. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti;
– il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori;
– il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
1) Finestre:
– isolamento acustico, classe ;
– tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurate rispettivamente secondo le norme UNI EN 1027 – UNI EN 12208; UNI EN 1026 – UNI EN 12207 e UNI EN 12210/1), classi...................;. ...................; ;
– resistenza meccanica (secondo la norma UNI EN 107-1983);
– …………………….
2) Porte interne:
– tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità …………….. (misurate secondo norma UNI EN 1529); planarità (misurata secondo norma UNI EN 1530);
– resistenza all’urto corpo molle, corpo d’urto............ kg, altezza di caduta cm;
– resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634) classe ;
– resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe ;
– ………………
3) Porte esterne:
– tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità (misurate secondo norma UNI
EN 1529); planarità (secondo norma UNI EN 1530);
– tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208; UNI EN 1026 e UNI EN 12210);
– resistenza all’antintrusione (secondo la norma UNI 9569) classe ;
– …………………….
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;
– il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra;
– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla norma UNI 8772.
A.3.10. Prodotti pareti esterne e partizioni interne
1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e delle partizioni interne si rinvia all’art. 45 del presente Capitolato Speciale che tratta queste opere. Detti prodotti sono di seguito considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni e le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti perimetrali: UNI 8369, UNI 7959, UNI 8979, UNI EN 12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087, UNI 10700, UNI 10820, UNI 11004) e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere A.3.4. e A.3.5.), ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;
c) gli elementi di calcio silicato (UNI EN 771; UNI EN 772-9/10/18), pietra ricostruita e pietra naturale (UNI EN 771-6, UNI EN 772-4/13), saranno accettati in base alle loro:
– caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;
– caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc...);
– caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione;
– caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle seguenti prescrizioni:
– gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante e resistere alle corrosioni e alle azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno;
– gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono: essere compatibili chimicamente e fisicamente con l’ossatura, resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.), resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell’ambiente esterno e a quelle chimiche degli agenti inquinanti;
– le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
– i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
– le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI (UNI EN 12152; UNI EN 12154; UNI EN 13051; UNI EN 13116; UNI EN 12179; UNI
EN 949; etc…) per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica, gli elementi metallici e i loro trattamenti superficiali e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni suddette.
Nota: Completare, se necessario, l’elenco delle norme UNI con ulteriori norme UNI specifiche del caso in oggetto.
4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1.
5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni seguenti:
– spessore con tolleranze ± 0,5 mm;
– lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm;
– resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);
– a seconda della destinazione d’uso, basso assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore);
– resistenza all’incendio dichiarata;
– isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
A.3.11. Prodotti diversi (sigillanti, adesivi)
I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1.Sigillanti
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048
e/o in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
2. Adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;
– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle seguenti norme
UNI:
– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti di
pavimentazioni e di pareti;
– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle;
– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.
In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
A.3.12. Opere da Pittore e verniciature
1. fondo fissante ai silicati
Impregnante all’acqua trasparente ai silicati per interni ed esterni ad alta penetrazione a base di una combinazione tra sol di silice e hydrosol avente le seguenti caratteristiche:
- legante a base di hydrosol e sol di silice
- uniformante
- elevata capacità consolidante
- promotore di adesione
- elevata capacità di penetrazione
- traspirante, microporoso
- silicizzante
- esente da solventi
- inodore Dati tecnici:
- Peso specifico : ca. 1,03
- Sd: < 0,01 m
- Valore pH: ca. 9
- Additivazione organica: < 5%
2. tinteggio per interni a tempera
Caratterictiche tecniche:
Base Chimica Soluzione di copolimero vinilversatato
Additivi Bagnanti-Disperdenti-Antischiuma
Peso specifico (ASTM D1475-60) 1,7 kg/lt ± 0,02 %
Viscosità cinematica ( Brookfied RVT) (girante n°6) 30.000-35.000 cps
Finezza di macinazione 33 ± 10 mm
Contenuto secco in massa 70% ± 0,5%
pH al confezionamento (ASTM E70-69) 11,5± 0,2%
Aspetto del film essiccato Opaco
Potere coprente su strato secco 82± 5% ( spessore 30mm)
Adesione su intonaco cementizio >0,6MPa a 7 giorni
Resistenza Al passaggio del vapore acqueo m= <110
Alcalinità massima per supporti murali PH 12
Tempi di essiccazione 2 ore (al tatto)- 24 ore (totale)
Temperatura di applicazione Relativa all’ambiente (+5° + 35°)
Temperatura di applicazione Relativa al supporto (+5° + 40°)
Spessore per mano 32 micron umidi
Primer per uniformare gli assorbimenti (una mano data a pennello)
Applicazione a pennello (Diluizione) (30 - 33 % acqua) con acqua pulita
Applicazione a rullo (Diluizione) (30 - 35 % acqua) con acqua pulita
Applicazione a spruzzo (Diluizione) (30 % acqua) con acqua pulita
Applicazione a spatola Senza diluizione
Direttive per la posa in opera Richiedere DPO-DEX-TEMP
Reazione al fuoco (UNI ISO 1182) Classe A1 (se applicato su fondi ininfiammabili)
Nocività secondo CEE88/379 Non nocivo
3. tinteggio per interni a base di pitture acriliche lavabili
Pitturazione interna con idropittura lavabile in fase acquosa a base di resine acriliche, di facile applicazione. Peso specifico: 1,50 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C): 62% ±2
Viscosità (Brookfield): 550-700 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica:8 - 10 m2/l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:Secco al tatto: 1 ora; Ricopribile: 4 - 6 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto): 12 mesi (teme il gelo) Punto d’infiammabilità (DIN 53213) : Non rilevante
4. verniciature di opere metalliche con smalto sintetico
Smalto di impiego generale per esterni/interni, a base di resine alchidiche e pigmenti stabili alla luce, in grado di offrire buone prestazioni generali, quali copertura,resistenza all'esterno e facilità d'applicazione. Il film depositato offre una efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. In tal senso lo smalto può essere utilizzato all'esterno, applicato sia su legno che su metallo preventivamente trattati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
-Natura del Legante: resine alchidiche
-Solvente: miscela di idrocarburi alifatici
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00 -1,15 kg/l. (secondo le tinte)
-Viscosità UNI 8902: 600 ± 50 cps (viscosimetro rotazionale Rotothinner, a 25 °C).
-Brillantezza UNI EN ISO 2813: >85, angolo lettura di 60°
-Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 3 ore; al tatto in 7 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.
A.3.13. Tubazioni
1. Tubi di acciaio
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
2. Tubi di cemento
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
3. Tubi di cloruro di polivinile (PVC)
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l’indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:
1) tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
2) tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;
3) tipo 313, per acqua potabile in pressione;
4) tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;
5) tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
6) tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché‚ messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
4. Tubi di polietilene (PE)
I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme U.N.I. 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
5. Tubi drenanti in PVC
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.I.N.
16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza (d.e. mm da 50 a 200);
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza (d.i. mm da 100 a 250);
3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
A.4. Modalità di esecuzione
A.4.1. Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DMLLPP dell’11 marzo 1988 (d’ora in poi DMLLPP 11.03.88), integrato
dalle istruzioni applicative di cui alla CMLLPP n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell’art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00.
A.4.2. Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, ma non escludendo l’impiego di rampe provvisorie, etc…
Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo “in loco”. Le misurazioni verranno effettuate in contraddittorio con l’appaltatore all’atto della consegna.
A.4.3. Scavi di Fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Nell’esecuzione di detti scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di quanto specificato nel DMLLPP 11.03.88 al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro materiale idoneo.
Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalità esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono, infatti, di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
A.4.5. Scavi subacquei e prosciugamento
Se l’Appaltatore, malgrado l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 23, non potesse, in caso di acque sorgive o filtrazioni, far defluire l’acqua naturalmente dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, è facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Appaltatore, se richiesto, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
A.4.6. Presenza di gas negli scavi
Durante l’esecuzione degli scavi, ai sensi di quanto previsto dal DMLLPP 11.03.88, devono essere adottate misure idonee contro i pericoli derivanti dall’eventuale presenza di gas o vapori tossici.
A.4.7. Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione.
Le operazioni di demolizione particolarmente rumorose (pareti, controsoffitti, pavimenti ecc) devono essere concordate con il dirigente sanitario, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.
È assolutamente vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2m dal piano raccolta.
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato Speciale.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso.
Ai fini della incolumità degli addetti occorre prima di ogni operazione di demolizione coordinarsi con tutte le maestranze presenti in cantiere al fine che tutti siano formati ed informati sui rischi di ogni lavorazione, occorre inoltre rispettare le
prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché le istruzioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
1. Demolizione di murature e tramezzature
La demolizione delle murature di qualsiasi genere esse siano, dovrà essere eseguita, oltre alle modalità di esecuzione della demolizione dei solai, con la pulizia finale delle teste di muro restanti sia per un’eventuale ripresa che per la finitura ad intonaco.
2. Demolizione di intonaci
La demolizione degli intonaci interni dovrà essere eseguita asportando accuratamente dalla superficie ammalorata tutto l’intonaco fino ad arrivare alla parte superficiale e fino a quando si presenti un’adeguata consistenza. Nel caso in cui si incontrino dei particolari decorativi da rifare, vanno sempre eseguiti dei calchi e dei rilievi prima della demolizione.
3. Demolizione di controsoffittature
La demolizione dei controsoffitti dovrà essere realizzata approntando ponti di lavori di protezione e le necessarie puntellature per evitare la caduta di grosse superfici e procedendo con ordine si dovranno rimuovere tutte le eventuali travature, cornici, guide, profilati, ecc., effettuando sempre immediatamente lo scarico a pie’ d’opera dei materiale di risulta per evitare pericolosi accumuli.
4. Demolizione e rimozione dei pavimenti
La rimozione dovrà essere limitata al solo pavimento ed alla malta di allettamento. Il restante sottofondo sarà spianato accuratamente eliminando qualsiasi irregolarità. Bisognerà inoltre prestare molta attenzione agli impianti posti sotto il pavimento e si dovrà curarne il ripristino nel caso di rottura causata durante le demolizioni. Il prezzo della rimozione dei pavimenti o dei rivestimenti in marmo, granito, ceramica, ecc. sarà suscettibile di maggiorazioni a seconda della percentuale di materiale che il committente richiederà di “salvare”
5. Rimozione di impianto idro-sanitario e di riscaldamento
La rimozione degli impianti idrici e di riscaldamento dovrà essere eseguita con la massima cura per il recupero degli apparecchi utilizzabili, per la conservazione delle tubazioni con eventuali ripristini e la protezione degli attacchi relativi.
A.4.8. Opere e strutture di muratura
1. Malte per murature
Le malte per muratura devono rispondere ai requisiti fissati dall’art. 11.10.2 del DM 14 gennaio 2008.
2. Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
–ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
–il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
–per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
–le imposte delle volte e degli archi;
–gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc… Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnarole e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca intorno e riempia tutte le commessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col
ferro.
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra
i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle commessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
3. Murature portanti
a) Tipologie e caratteristiche tecniche
Per le murature portanti si dovrà fare riferimento alle seguenti prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008. Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
Ai sensi dell’art. 4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008 detta muratura deve essere costituita da elementi artificiali resistenti rispondenti alle prescrizioni riportate all’art. 11.10.1 del DM 14 gennaio 2008, ossia conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.I.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratura verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di cui all’art. 11.10 del DM 14 gennaio 2008.
Gli elementi sono classificati in base alla percentuale di foratura ϕ ed all’area media della sezione normale di ogni singolo foro f.
Per la classificazione degli elementi in laterizio e calcestruzzo si fa riferimento alle tabelle 4.5.Ia - b contenute all’art.
4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008.
Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
Detta muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi naturali sono ricavati da materiale lapideo non friabile o sfaldabile, e resistente al gelo; essi non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili, o residui organici e devono essere integri, senza zone alterate o rimovibili.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza e adesività alle malte determinati secondo le modalità descritte dall’art. 11.10.3 del DM 14 gennaio 2008.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
•muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
•muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
regolari.
•muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati
b) Particolari costruttivi
L’edificio a uno o più piani in muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita da
singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
Dovranno, pertanto, essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
• Collegamenti
I sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. A tal fine tutti i muri saranno collegati:
– al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti;
– tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura.
Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di
collegare tra loro i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremità devono essere efficacemente ancorate ai cordoli.
Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso.
Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio.
Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente realizzato mediante cordolo in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti.
È possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione.
• Spessori minimi dei muri
Lo spessore dei muri non potrà essere inferiore ai seguenti valori:
– muratura in elementi resistenti artificiali pieni 15 cm;
– muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
– muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
– muratura di pietra squadrata 24 cm;
– muratura listata 40 cm;
– muratura di pietra non squadrata 50 cm.
A.4.9. Rilevati e rinterri
1. Formazione di piani di posa dei rilevati
Tali piani avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui o opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione lavori in relazione alle pendenze dei siti d’impianto.
I piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione lavori in corso d’opera. I cigli degli scavi saranno diligentemente profilati e la loro pendenza di progetto o necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenuti praticando gli scavi necessari di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d’impianto preventivamente accertate, anche con l’ausilio di prove di portanza.
La quota dei piani di posa dei rilevati si dovrà approfondire, come minimo, fino alla completa rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle lavorazioni agricole praticate nella zona ricadente l’impianto dei rilevati.
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento.
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi A4, A5, A6 e A7 (classifica
C.N.R. – U.N.I. 10006), la Direzione lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, l’approfondimento degli scavi, fino a profondità non superiore a 1,5 - 2,0 m dal piano di campagna, o approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilevamenti geognostici, per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A1, A2 e A3
Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHTO modificata e ove la Direzione lavori lo rende necessario si dovrà compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.
Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a 2,00 ml) è opportuno che l’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo- argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che rappresentano ammassi molto compressibili, occorrerà prendere provvedimenti più impegnativi per accelerare l’assestamento, ovvero sostituire l’opera in terra (rilevato) con altra più idonea alla portanza dell’ammasso.
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto. È categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.
Circa i mezzi costipanti e l’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei rilevati. Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.
Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il livello di falda è superficiale.
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l’ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione lavori con ordine scritto, portando il sovrappiù a discarico a cura e spese dell’Impresa.
Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalità per la posa in opera, compresa la compattazione.
Per individuare la natura meccanica dei terreni dell’ammasso si consiglia di eseguire, dapprima, semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:
• umidità propria del terreno;
• analisi granulometrica;
• limiti e indici di Atterberg;
• classificazione secondo la norma C.N.R. – U.N.I. 10006;
• prova di costipamento AASHTO modificata.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilità Me (N/mm²) determinato con piastra circolare avente diametro da 30 cm (C.N.R. - B.U. n.146 del 14/12/1992).
Si definisce il valore di Me pari a:
Me = f0 × Δp × D / Δs dove si ha:
• f0: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);
•
esame);
Δp: incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm²) (variabile in relazione alla struttura in
• D: diametro della piastra in mm;
• Δs: corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm).
Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:
• fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,05 a 0,15 N/mm²;
• da 4 m a 10 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,15 a 0,25 N/mm².
In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico non dovrà essere inferiore a 30 N/mm².
Si rimanda all’appendice A per le operazioni da eseguirsi in presenza di terreni contaminati da materiali ferrosi e da idrocarburi.
2. Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea
Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovrà provvedere alla preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verrà eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:
a) quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) si procederà alla compattazione dello strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95% della densità di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto;
b) quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A7 e A8 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) la Direzione dei lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondità al di sotto del piano di cassonetto, che verrà stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti in trincea mediante misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm², non dovrà essere inferiore a 50 N/mm².
Si rimanda all’appendice A per le operazioni da eseguirsi in presenza di terreni contaminati da materiali ferrosi e da idrocarburi.
3. Formazione rilevati
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), con l’avvertenza che l’ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovrà essere costituito da terre dei gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 se reperibili negli scavi; altrimenti deciderà la Direzione lavori se ordinare l’esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del loro impiego potrà ordinare l’eventuale correzione.
Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla Direzione lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compresa tra 5 e 20 cm) non superiore del 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale percentuale abbia granulometria sufficientemente assortita. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.
Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 e A7 si esaminerà di volta in volta l’eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori solo quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell’Impresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazione necessarie da parte degli enti preposti alla tutela del territorio.
Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione lavori. È fatto obbligo all’Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione lavori che si riserverà la facoltà di fare analizzare tali materiali da laboratori ufficiali ma sempre a spese dell’Impresa. Solo dopo che vi sarà l’assenso della Direzione lavori per l’utilizzazione della cava, l’Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:
• non inferiore al 95% negli strati inferiori;
• non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).
La Direzione lavori provvederà al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte e per tutta l’estensione del rilevato; il numero di controlli dovrà essere commisurato all’entità dell’opera: orientativamente dovrà prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m³.
Per i controlli può usarsi l’apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente tarato.
Durante le operazioni di costipamento dovrà accertarsi l’umidità propria del materiale; non potrà procedersi alla stesa e perciò dovrà attendersi la naturale deumidificazione se il contenuto d’acqua è elevato; si eseguirà, invece, il costipamento previo innaffiamento se il terreno è secco, in modo da ottenere, in ogni caso, una umidità prossima a quella ottima predeterminata in laboratorio (AASHTO modificata), la quale dovrà risultare sempre inferiore al limite di ritiro.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell’ultimo strato del rilevato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm² non dovrà essere inferiore a 50 N/mm².
Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera finita così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.
Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Impresa ma dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densità prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro.
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.
L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.
Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli.
Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale.
In alcuni casi la Direzione lavori potrà, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale, ordinare la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue opportunamente sovrapposta nei bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni riportate dall’elenco prezzi o dalle indicazioni del presente Capitolato Speciale.
A.4.10. Murature e riempimenti in pietrame a secco - vespai
È possibile distinguere:
1. Murature in pietrame a secco[...]
2. Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
3. Vespai e intercapedini[...]
A.4.11. Opere e strutture in calcestruzzo
1. Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nel DM 14 gennaio 2008 all’art. 11.2.9.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
2. Controlli sul conglomerato cementizio
I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5,
11.2.6 e 11.2.7 del DM 14 gennaio 2008 ed avranno lo scopo di accertare che il conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. Il prelievo dei campioni necessari avviene, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia. Il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini deve essere prelevato dagli impasti, al momento della posa in opera e alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia.
3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Per l’esecuzione di opere in cemento armato normale, è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008.
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.2 del summenzionato decreto.
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
– saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
– manicotto filettato;
– sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nell’esecuzione delle opere di cemento armato precompresso è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008.
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.3 del summenzionato decreto.
a) Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi
b) Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre- tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo.
c) Dietro gli apparecchi di ancoraggio deve disporsi un’armatura tridirezionale atta ad assorbire, con largo margine, gli sforzi di trazione e di taglio derivanti dalla diffusione delle forze concentrate, ivi comprese le eventuali reazioni vincolari.
d) Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio con intagli, pieghe,
etc…
e) Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di
approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All’atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento conseguito; i due dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito.
L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.
5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore deve attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle leggi n. 1086/71 e n. 64/1974, , così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e nell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.
Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa vigente e in particolare alle specifiche indicate nel summenzionato decreto ai capitoli 7 e 11.9 nonché negli allegati A e B dello stesso.
L’esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
A.4.12. Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso
1. Definizione
Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l’associazione e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’opera. La progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel DMLLPP del 3 dicembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture prefabbricate” (d’ora in poi DM 3.12.87) e nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” nonché da ogni altra disposizione in materia. Gli elementi prefabbricati utilizzati e montati dall’impresa costruttrice dovranno essere “manufatti prodotti in serie”, ossia manufatti il cui impiego, singolo o insieme ad altri componenti, è ripetitivo. Sono previste per detti manufatti due categorie di produzione a “serie controllata” ed a “serie dichiarata” (vedi comma 6 del presente articolo).
2. Posa in opera
Durante la fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi ed evitare forti concentrazioni di sforzo. I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione dell’unione. Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa, se lasciati definitivamente in sito, non devono alterare il corretto funzionamento dell’unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.
3. Unioni e giunti
Per «unioni» si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni. Per «giunti» si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire spostamenti mutui senza trasmissione di sollecitazioni.
I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilità, resistenza al fuoco e protezione, almeno pari a quella degli elementi da collegare. Ove queste condizioni non fossero rispettate i limiti dell’intera struttura vanno definiti con riguardo all’elemento significativo più debole.
I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici medesime per consentire i movimenti prevedibili.
Il Direttore dei lavori dovrà verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero funzionamento del
giunto.
4. Appoggi
Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell’elemento appoggiato, dell’eventuale
apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti.
Per elementi di solaio o simili deve essere garantita una profondità dell’appoggio, a posa avvenuta, non inferiore a 3 cm, se è prevista in opera la formazione della continuità dell’unione, e non inferiore a 5 cm, se definitivo.
Per appoggi discontinui (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.
Per le travi, la profondità minima dell’appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8 + l/300) cm, essendo «l» la luce netta della trave in centimetri.
In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito. Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni orizzontali; l’appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche.
5. Montaggio
Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche i mezzi di sollevamento dovranno essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio. Nella fase di messa in opera dell’elemento prefabbricato fino al
contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell’elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto.
Gli elementi vanno posizionati dove e come indicato in progetto.
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto.
L’elemento può essere svincolato dall’apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la sua stabilità. L’elemento deve essere stabile di fronte all’azione del:
– peso proprio;
– vento;
– azioni di successive operazioni di montaggio;
– azioni orizzontali convenzionali.
L’attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo completamento dell’opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell’elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell’attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi.
Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.
La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei Lavori, che escluderà l’impiego di manufatti non rispondenti.
6. Accettazione
Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di conformità alle norme di cui al comma 1 rilasciata dal produttore.
7. Trasporto e montaggio
Il trasporto ed il montaggio saranno eseguiti con attrezzature e mano d’opera specializzata.
A.4.13. Strutture di acciaio
1. Generalità
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal DM 14 gennaio 2008 emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. nonché dalle seguenti norme: UNI EN 1992-1-1 – 2005, (Eurocodice 2); UNI EN 1993-1-1 – 2005 (Eurocodice 3); UNI EN 1994-1-1 – 2005; ed UNI EN 1090 – 2008.
L’Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed all’approvazione della Direzione dei Lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore.
2. Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l’Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
– attestato di controllo;
– dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’Impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal DM 14 gennaio 2008 e dalle norme vigenti a seconda del tipo di metallo in esame.
3. Controlli durante la lavorazione
L’Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d’arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l’Impresa informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
4. Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l’impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.
Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, l’Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:
–per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;
–per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
–per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.
I profili di ferro saranno tagliati, forati, lavorati perfettamente decapati e sottoposti a ciclo di zincatura a caldo secondo norme UNI.
Si intende integralmente compreso l'onere per la formazione della sede per l'alloggiamento dei profili, ed il successivo ripristino delle parti e l'ancoraggio della struttura alle strutture in c.a. o muratura.
Fissaggio in opera mediante bulloni e viti.
È fatto tassativo divieto di fissare le parti in opera tramite saldatura, poiché sulle superfici stesse, nel caso siano trattate con zincatura e siano lasciate a vista, la zincatura a caldo di protezione subirebbe un danneggiamento.
Nel prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per elaborazione disegni esecutivi cantierabili, distinte di taglio, rilievo dello stato di fatto e verifica in loco delle dimensioni di progetto, forniture ed accessori, per lavorazioni, montature, posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte di cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura.
In particolare i prezzi dei travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.
Essi compensano oltre il tiro e trasporto in alto ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazione, etc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature, etc e tutte le opere
per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più travi tra loro, etc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
5. Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori, quando prevista, un’accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture.
La produzione e la esecuzione delle opere di carpenteria deve essere fatta in conformità con quanto indicato dalla normativa vigente per zona sismica, in particolare cap. 11.3.1 del DM14/01/2008 e UNI EN 1090:2012, pertanto si considerano inclusi tutti gli oneri per i controlli di legge, le prove sui materiali, la fornitura di tutti documenti necessari perché l'opera possa essere certificata e collaudata.
Compreso ogni altro onere per opere, forniture e assistenze comunque connesse e necessarie, anche se non espressamente richiamate sopra.
Compresi ponteggi di servizio a qualunque piano e altezza, opere di puntellamento provvisionale, tiri in quota, ogni assistenza muraria e da fabbro, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica, pulizie finali e tutto quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.
A.4.14. Opere in ferro
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni dei progetto, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con trapano, le chiodature, ribaditure, ecc., dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio d’imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d’opera colorita a minio.
Se sarà necessario effettuare saldature in loco, dovrà essere posta particolare attenzione per proteggere tutte le parti deteriorabili, come vetri, ceramiche, linoleum, piastrelle resilienti ecc.;
Vale inoltre quanto già riportato nel precedente punto A.4.13. Strutture di acciaio
A.4.15. Opere in vetrazione e serramentistica
1. Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte.
Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
2. La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto; ove quest’ultimo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l’isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI EN 12758 del 2004 e UNI 7697 del 2002). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 (“Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione. Materiali e posa in opera”) potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato Speciale nei limiti di validità della norma stessa.
3. La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e, qualora non precisato, secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
b) Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
– assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico;
– gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
– il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento od i carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre).
c) la posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
– assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
– sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli,
ecc.;
la malta.
– curando l’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con
d) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le
altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del Capitolato Speciale e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc...
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
A.4.16. Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
1. Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema rispetto all’esterno; per partizione interna si intende un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2. Quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) ciascuna delle categorie di parete sopra citata si intende composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente Capitolato Speciale (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono
lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell’elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc...) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc..., sarà effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, all’aria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc… La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell’art. 44 del presente Capitolato Speciale a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell’art. 39 del presente Capitolato Speciale relativo alle opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell’art. 40 del presente Capitolato Speciale relativo alle coperture piane.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all’art. 16 del presente Capitolato Speciale sull’esecuzione di queste opere. Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell’esecuzione si curerà la completa esecuzione dell’opera con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d’aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell’art. 18 del presente Capitolato Speciale relativo ai prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell’esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l’utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l’adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l’interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc... che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc...
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc…
3. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del Capitolato Speciale e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, allineamenti, ecc… Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc...
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
A.4.17. Impianto di scarico acque meteoriche
1. In conformità alla legge del 26 febbraio 2007 n. 17 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2. Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l’insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, sistemi di dispersione nel terreno); detto impianto. L’acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all’aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico - artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
– converse di convogliamento e canali di gronda;
– punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc...);
– tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori);
– punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc…).
3. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel progetto o, a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc…;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato nell’art. 49 del presente Capitolato Speciale relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10216 – 5 del 2005 e UNI EN 10088-2 del 2005;
d) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.
4. Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) per l’esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell’art. 49 del presente Capitolato Speciale relativo agli impianti di scarico acque usate. I pluviali montati all’esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto e di materiale compatibile con quello del tubo.
b) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Quando l’impianto acque meteoriche è collegato all’impianto di scarico acque usate deve essere interposto un sifone. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
c) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all’edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc…) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di adduzione dell’acqua opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
b) Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all’acqua come riportato nell’art. 49 del presente Capitolato Speciale sull’impianto di scarico acque usate.
c) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell’opera e si farà rilasciare dall’esecutore una dichiarazione di conformità dell’opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato Speciale e di altre eventuali prescrizioni concordate. Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle
operazioni.
A.4.18. Pavimentazione sintetica elastica drenante
1. Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
terreno).
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (se la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del
2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dai seguenti strati funzionali1:
a) Pavimentazione su strato portante:
– lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
– lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
– lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
– lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
– lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
– strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi ed ai
vapori;
– strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
– strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
– strato di compensazione con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed eventualmente di
incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
b) Pavimentazione su terreno:
– il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
– strato impermeabilizzante (o drenante);
– lo strato ripartitore;
– strati di compensazione e/o pendenza;
– il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste possono essere previsti altri strati complementari.
3. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente Capitolato Speciale su strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, strutture miste acciaio e calcestruzzo, strutture di legno, ecc…
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l’esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
d) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
e) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nell’art. 10 del presente Capitolato Speciale sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
f) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all’art. 12 del presente Capitolato Speciale sulle coperture continue.
g) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’art. 17 del presente Capitolato Speciale sulle coperture piane.
h) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell’art. 20 del presente Capitolato Speciale. Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
i) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
4. Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove la stessa non sia specificata in dettaglio nel progetto o a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, etc... si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua, ecc… In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
b) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni, già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc…, indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti non-tessuti (geotessili). Per l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc… In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali2.
c) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
d) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che lo stesso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o, comunque, scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell’esecuzione.
e) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’art. 10 del presente Capitolato Speciale sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc...). Durante l’esecuzione si cureranno, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e, in particolare, la continuità e la regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), l’esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l’impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
5. Pavimentazione sintetica elastica drenante per attività di per atletica, colato in opera, avente spessore totale pari a mm 13 , costituito da :
a) mano di attacco mediante stesura con apposita macchina airless di PRIMER in ragione di 0,15 kg/mq;
b) primo strato composto da un conglomerato di granuli di gomma SBR neri, granulometria variabile da mm 1 a 4 legati con resina poliuretanica monocomponente, confezionato in apposita miscelatriceimpastatrice a produzione continua e dosatura automatica onde garantire la perfetta uniformità della miscelazione e quindi delle caratteristiche fisico‐meccaniche del manto. Il conglomerato sarà posto in opera mediante speciale macchina vibrofinitrice, onde permettere una perfetta compattazione del manto ed un controllo millimetrico dello spessore. Le giunzioni fra una strisciata e l’altra saranno effettuate fresco su fresco al
fine di ottenere una perfetta adesione ed eliminazione dei giunti.
c)secondo strato (manto di usura superficiale), eseguito mediante spruzzatura di una miscela con caratteristiche di alta resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici, costituita da 50% di resina poliuretanica monocomponente pigmentata rossa e 50% di granuli di gomma EPDM, colore rosso o verde in base alle indicazioni del progetto esecutivo, pezzatura mm 0.5 - 1.5. La miscela sarà applicata in due mani successive, uniformemente su tutta la superficie mediante l’utilizzo di speciale macchina
impastatrice‐spruzzatrice, per una quantità, dopo essiccazione , pari a 2 kg/m2. Misurato per metro quadrato di pavimentazione realmente realizzata.
6. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verificherà:
– il collegamento tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
– resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
– adesioni fra strati (o quando richiesto l’esistenza di completa separazione);
– tenute all’acqua, all’umidità, ecc…
b) A conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento (anche solo localizzate) formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc… che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. Avrà cura poi di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
6. Pavimentazione sintetica elastica drenante per attività di per atletica, colato in opera, avente spessore totale pari a mm 13 , costituito da :
a) mano di attacco mediante stesura con apposita macchina airless di PRIMER in ragione di 0,15 kg/mq;
b) primo strato composto da un conglomerato di granuli di gomma SBR neri, granulometria variabile da mm 1 a 4 legati con resina poliuretanica monocomponente, confezionato in apposita miscelatriceimpastatrice a produzione continua e dosatura automatica onde garantire la perfetta uniformità della miscelazione e quindi delle caratteristiche fisico‐meccaniche del manto. Il conglomerato sarà posto in opera mediante speciale macchina vibrofinitrice, onde permettere una perfetta compattazione del manto ed un controllo millimetrico dello spessore. Le giunzioni fra una strisciata e l’altra saranno effettuate fresco su fresco al
fine di ottenere una perfetta adesione ed eliminazione dei giunti.
c)secondo strato (manto di usura superficiale), eseguito mediante spruzzatura di una miscela con caratteristiche di alta resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici, costituita da 50% di resina poliuretanica monocomponente pigmentata rossa e 50% di granuli di gomma EPDM, colore rosso o verde in base alle indicazioni del progetto esecutivo, pezzatura mm 0.5 - 1.5. La miscela sarà applicata in due mani successive, uniformemente su tutta la superficie mediante l’utilizzo di speciale macchina impastatrice‐spruzzatrice, per una quantità, dopo essiccazione , pari a 2 kg/m2.
Misurato per metro quadrato di pavimentazione realmente realizzata.
A.4.19. Pavimentazioni stradali
1) Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato
La fondazione in oggetto è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tali miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.
La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all’impiego oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà quello fissato in progetto o dalla Direzione Lavori.
L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla difesa di tutti i pavimenti, come d’uso, mediante strato di segatura, piani di tavole od altre protezioni.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un congruo periodo dopo l’ultimazione di ciascun pavimento, l’appaltatore avrà l’obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria l’accesso di qualunque persona nei locali, e ciò anche per pavimenti costruiti da altre ditte.
Qualora i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l’appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti in progetto o prescritti dalla Direzione Lavori ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a cm. 20 e non inferiore a cm. 10, e dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. (AASHO T 180-57 metodo D) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4”. Il valore del modulo di compressibilità, misurato con il metodo di cui all’art. C/6 ma nell’intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg./cm². non dovrà essere inferiore a 1000 Kg./cm². La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. controllato a mezzo di un regolo di m. 4,00 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente. In caso contrario l’Impresa, a sua cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello spessore prescritto.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni sopra indicate, è buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato.
Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
2) Leganti bituminosi
I leganti bituminosi per uso stradale sono costituiti da leganti bituminosi di base e leganti bituminosi modificati nei modi “SOFT” e “HARD”. In sede di qualificazione dovranno essere sottoposti a verifica mediante prove di laboratorio su campioni che l’Impresa dovrà fornire a tempo opportuno, prima dell’inizio delle lavorazioni.
Su richiesta della Direzione Lavori tali prove potranno essere effettuate anche in corso d’opera mediante prelievi nei cantieri di confezionamento del conglomerato bituminoso. Tutte le spese per le prove sono a carico dell’Impresa.
3) Conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi per strati di base, binder e usura sono costituiti da una miscela di aggregati nuovi impastata a caldo in impianti automatici con leganti bituminosi semisolidi, posta in opera mediante macchine finitrici e costipata con rulli gommati con l’ausilio di rulli metallici.
L’Impresa dovrà indicare per iscritto, a tempo opportuno e prima dell’inizio delle lavorazioni, le fonti di approvvigionamento di tutti i materiali nonchè il tipo e la consistenza delle attrezzature di cantiere che verranno impiegate.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici, dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali perfettamente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa, avente le caratteristiche di cui al punto 33.1.3 delle presenti Norme, per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura, a cura e spese dell’Impresa.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e la formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni.
L’addensamento dovrà essere realizzato solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di t. 10 per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.
Per lo strato di base, a discrezione della Direzione Lavori, potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati.
Al termine della compattazione gli strati di collegamento (binder) e di usura dovranno avere un peso di volume uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quello Marshall dello stesso giorno riscontrato nei controlli all’impianto e/o alla stesa.
Per lo strato di base dovrà essere raggiunto un peso di volume superiore al 98% di quello Marshall.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.
Un’asta rettilinea lunga m. 4 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente; sarà tollerato uno scostamento di mm. 5.
Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato, per garantirne l’ancoraggio, dovrà essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo la stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere eventualmente interposta una mano d’attacco di emulsione bituminosa in ragione di Kg./m² 0,5.
Controllo delle caratteristiche dei conglomerati bituminosi - spessore degli strati:
L’Impresa a sua cura e spese, dovrà eseguire prove sperimentali su campioni di tutti i materiali (leganti bituminosi, aggregati, additivi) per la qualifica e la relativa accettazione.
Dovrà altresì presentare, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, la composizione delle miscele che intende adottare. Ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione sugli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
Dopo che la Direzione Lavori avrà accettato formalmente la composizione granulometrica della curva di progetto proposta dall’Impresa, quest’ultima dovrà attenervisi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri.
L’accettazione da parte della Direzione Lavori non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa circa il raggiungimento delle caratteristiche richieste per i conglomerati bituminosi in opera.
Non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di aggregato grosso di + 5 per lo strato di base e di + 3 per gli strati di collegamento (binder) ed usura.
Per gli strati di base, collegamento (binder) e di usura non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio 2) di + 2; per il passante al setaccio 0,075 di + 1,5.
Per la percentuale di legante bituminoso non sarà tollerato uno scostamento da quella di progetto + 0,25.
I valori di cui sopra dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dell’esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume di ancoraggio.
Lo spessore degli strati in conglomerato bituminoso costituenti la pavimentazione verrà verificato per tratte della lunghezza di Km. 1,000 o frazione di Km. 1,000 di ciascuna carreggiata.
Di norma per ciascuna tratta e per ogni strato dovranno essere prelevate almeno 5 carote ubicate casualmente in contraddittorio tra Direzione Lavori e Impresa; la Direzione Lavori si riserva comunque di ordinare un maggiore numero di prelievi qualora lo ritenga opportuno.
Per ciascuna carota dovrà essere determinato lo spessore medio effettuando due misure diametralmente opposte; non si dovrà tenere conto di eventuali maggiori spessori rispetto a quelli di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori.
Dalla media degli spessori medi delle carote prelevate da ciascuna tratta si ricaverà il valore dello spessore di ciascuno strato della pavimentazione.
Qualora tale valore non si discosti di oltre il 5% rispetto allo spessore di progetto lo strato verrà accettato, fatti salvi naturalmente gli effetti derivanti dalla verifica degli altri parametri.
Nel caso di scostamento superiore al 5% si applicheranno le seguenti decurtazioni sui prezzi di elenco della tratta interessata:
• scostamento > 5% < 10%: decurtazione 20%
• scostamento > 10% < 20%: decurtazione 35%.
Qualora lo scostamento fosse superiore al 20% l’Impresa, a sua totale cura e spese, dovrà provvedere alla fresatura ed al rifacimento dello strato per l’intera tratta interessata.
A.4.20. Opere da pittore e verniciature
1. fondo fissante ai silicati
Applicazione: applicato preferibilmente a pennello, senza diluizione. E’ possibile, sempre senza diluizione, l’applicazione anche a rullo o spruzzo, evitando la formazione di zone lucide, eventualmente diluire con acqua.
Nel caso di forte assorbimento del fondo può essere necessaria l’applicazione di una seconda mano bagnato su
bagnato.
2. tinteggio per interni a tempera
Tinteggiatura di pareti interne con PITTURA A TEMPERA per interni diluire con 30-50% di acqua pulita e applicare a
pennello, rullo, spruzzo e sistema airless.
Durante l’esecuzione delle opere sotto elencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. Preparazione dei supporti mediante spolveratura o spazzolatura per l’asportazione di vecchie pitture poco aderenti ed in fase di stacco, eventuale pulitura ad ottenimento di superfici opportunamente risanate e pronte ai vari cicli di finitura. Applicazione a pennello o a rullo di una prima mano di pittura coprente per interni a base di resine copolimeri in emulsione, cariche inerti e pigmenti organici selezionati PITTURA PER INTERNI A TEMPERA, seguita a strato completamente asciutto di una seconda mano dello stesso prodotto.
Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici compresa tra i +5°C ed i +-35.
Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia o in caso di presenza di vento con particelle in sospensione, di fumi o vapori inquinanti aggressivi. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Il prodotto è alcalino pertanto si consiglia l'uso dei guanti. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro dopo l’utilizzo. Evitare di aggiungere acqua quando la consistenza non permette più l'applicazione a pennello. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Modalità di applicazione" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.
3. tinteggio per interni a base di pitture acriliche lavabili
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti.
Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali. N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l’adesione con il sistema proposto.
Miscelare accuratamente il prodotto prima dell’uso
Applicazione: Diluente consigliato: | Pennello, rullo Acqua | Spruzzo Acqua | Airless Acqua |
Volume del diluente: | 10 -30% | 10 - 20% | 10 – 20 % |
Diametro ugello | - | 1 –1,5mm | 0,43 – 0,48 mm |
Pressione all’ugello | - | 3 –4 atm | 140 atm |
4. verniciature di opere metalliche con smalto sintetico
Preparazione del supporto:
- Superfici in metallo ferroso mai verniciato: Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine mediante sabbiatura di tipo commerciale (Grado SA2), oppure effettuare una pulizia meccanica o manuale. Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili
- Superfici nuove che non presentano calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il supporto con diluente di lavaggio.
- Dopo almeno 12 ore, applicare 2 strati di vernice Indicazioni di applicazione:
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C. Umidità relativa dell'ambiente: <75%.
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Supporto asciutto
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, rullo in lana a pelo corto.
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima della diluizione.
- Il prodotto è pronto all'uso o da diluire leggermente (ca.3%) con Acquaragia 5200010 o Dil. Sintetico 5210011.
- Nr strati: 2
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010 o Dil. Sintetico 5210011 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-8,5 mq/l a 2 strati, corrispondenti a 50 micron di spessore di film secco. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.
B. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
B.1. Norme di misurazione
B.1.1. Canalizzazioni e cavi
–I tubi di protezione, le canalette portacavi, il conduttore FS17 gialloverde per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera.
–Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
–I cavi multipolari o unipolari di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
–Nei cavi unipolari o multipolari di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi,
–I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
–Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
–Le scatole, le cassette di derivazione, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
–Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta.
B.1.2. Apparecchiature in generale e quadri elettrici
–Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
–I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori); comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione al quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.
–I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
–Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
–I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
B.1.3. Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
–scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
armato;
–apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo
–muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
–fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
–formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;
–manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
–i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
–il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
–scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
–ponteggi di servizio interni ed esterni;
–le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
B.2. Qualità dei componenti
B.2.1. Normativa di riferimento
Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti in osservanza delle vigenti norme, con relative varianti e integrazioni.
Nella redazione del presente progetto così come nella realizzazione degli impianti, sono state, e dovranno essere tenute come riferimento nella esecuzione dei lavori, le disposizioni di legge e le norme tecniche del CEI.
Le norme di riferimento nella redazione del presente documento, sono in generale quelle emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano il cui rispetto assicura l’assolvimento della legge 1/3/68 n.186 la quale prevede che tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
elettrici:
Si richiamano di seguito le principali norme o leggi che regolamentano la realizzazione di apparecchiature e di impianti
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonchè dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed in particolare essere conformi: alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF.;
alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
alle prescrizioni e indicazioni della Telecom o dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico. Disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente in materia di impianti elettrici.
Legge 1.3.1968 n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.
Direttiva CEE n. 73/23 del 19/02/1973 del Consiglio delle Comunità Europee relativa alle caratteristiche di determinati materiali elettrici e successive modificazioni;
Legge 8.10.1977 n. 791: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
DM 10.4.1984: “Eliminazione dei radio disturbi”;
Direttiva 93/68/CEE, recepita con D.Lgs 626/96 e D.Lgs 277/97: “Direttiva Bassa Tensione”; DPR n. 462 del 2 ottobre 2001
Direttiva CEE n. 89/336 del Consiglio delle Comunità Europee relativa alla compatibilità elettromagnetica e successive modificazioni;
D.M. 37/08: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) Direttiva 93/68/CEE, recepita con D. Lgs 626/96 e D. Lgs 277/97: “Direttiva Bassa Tensione”;
DLgs 09.04.2008 n. 81 “Testo unico sicurezza”, approvato ai sensi della Legge 123/07 CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” Norma CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”;
Ed altre normative e guide del CT 0.
CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”;
CEI 11-18: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni”;
CEI 11-25 “Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente alternata Norme CEI del CT 15.98 “Materiali isolanti - sistemi di isolamento”;
Norme CEI del CT 16 “Contrassegni dei terminali ed altre identificazioni”;
CEI 17-5: “Apparecchiature a bassa tensione – parte 2: interruttori automatici”
CEI 17-6 “Apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico per tensioni superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso “ CEI 17-11: “Apparecchiature a bassa tensione – parte 3: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-
sezionatori ed unità con fusibili”
CEI 17-113/1: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) regole generali” CEI 17-13/3: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT): Parte 3:
Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD)
CEI 17-52: “Determinazione della tenuta al cortocircuito”
CEI 20-11: “Caratteristiche tecniche e requisiti di prova delle mescole per isolanti e guaine dei cavi per energia” CEI 20-19 “Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V
CEI 20-20 “Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V. CEI 20-21 “Portata dei cavi in regime permanente.
CEI 20-22/1-2-3 “Prove d’incendio su cavi elettrici; CEI 20-24 “Giunzioni e terminazioni per cavi energia;
CEI 20-33 “Giunzioni e terminazioni per cavi energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1000 V in corrente alternata e 750V in corrente continua;
CEI 20-34 “Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici” CEI 20.35 “Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco ;
CEI 20.36 “Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici;
CEI 20.37 “Prove sui gas emessi durante la combustione dei cavi elettrici;
CEI 20.38 “Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi; CEI 20-40: “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione”
CEI 34-3” Lampade tubolari a fluorescenza per illuminazione generale; CEI 34-5 “Starter per lampade tubolari a fluorescenza;
CEI 34-6 “Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione;
CEI 34-14 “Portalampade per lampade tubolari a fluorescenza e porta starter;
CEI 34-21” Apparecchi di illuminazione - parte prima - prescrizioni generali e prove;
CEI 34-.22 “Apparecchi di illuminazione - parte seconda - requisiti particolari apparecchi per l'illuminazione di emergenza;
CEI 34-23 “Apparecchi d’illuminazione - parte seconda - requisiti particolari - apparecchi fissi per uso generale;
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con particolare riferimento a:
CEI 70-1 “Gradi di protezione degli involucri - classificazione; CEI 81-10/1 “Protezioni delle strutture contro i fulmini”
CEI 81-10/2 “Protezioni contro i fulmini parte 2 valutazione del rischio ”
CEI 81-10/3 “Protezioni contro i fulmini parte 3 danno materiale alle strutture e pericolo per le persone” CEI 81-10/4 “Protezioni contro i fulmini parte 4 impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”
Norme CEI del CT 210 “Compatibilità elettromagnetica”. Norme di unificazione UNI tra le quali citiamo:
UNI 9795 Sistemi fissi di segnalazione manuale e di allarme incendi UNI EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro
UNI 1838 Illuminazione di emergenza
Eventuali vincoli da rispettare, compresi quelli derivanti dal coordinamento con le altre discipline e/o attività coinvolte Caratteristiche generali dell’impianto elettrico, quali le condizioni di sicurezza, la disponibilità del servizio, la flessibilità
(es. per futuri ampliamenti), la manutenzione.
La rispondenza delle norme sopra citate sarà intesa nel senso più restrittivo e cioè non solo l'esecuzione dell'impianto sarà rispondente alle norme, ma bensì ogni singolo componente dell'impianto stesso. Ogni singolo componente dell’impianto elettrico dovrà essere conforme alle relative prescrizioni di legge e normative (nazionali ed armonizzate), nonché essere dotato di tutte le necessarie certificazioni attestanti tale stato di conformità.
I materiali impiegati saranno tutti di primarie case costruttrici e muniti, ove possibile, saranno completi dei marchi dell'Istituto Italiano di Qualità (I.M.Q.) o equivalente CEE. Tutte le apparecchiature per le quali è richiesto saranno dotate di marcatura CE. In assenza di marchio, di attestato o di relazione di conformità rilasciati da organismo autorizzato, i componenti elettrici dovranno essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore.
B.3. Modalità di esecuzione
B.3.1. Esecuzione dei lavori
I lavori saranno eseguiti a regola d'arte. Come sopra riportato, i lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in vigore alla data di esecuzione dei lavori. I materiali impiegati risponderanno inoltre alle norme UNI e alle tabelle CEI-UNEL. Per i cavi è richiesto il marchio IMQ.
I materiali dovranno essere tutti nuovi di fabbrica, esenti da qualsiasi difetto qualitativo o di lavorazione, saranno idonei all’ambiente in cui saranno installati e tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità ed eventuale atmosfera salina alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio; avranno caratteristiche, dimensioni rispondenti alle relative norme CEI, UNEL e alla Tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Tutti gli apparecchi riporteranno i dati di targa ed eventuali istruzioni d’uso utilizzando la simbologia CEI e la lingua
italiana.
Prima di procedere all’approvvigionamento di tutti i materiali, apparecchiature e componenti descritti nel seguente
capitolato, nell’elenco dei prezzi unitari o comunque da installarsi nell’impianto di che trattasi. L’Appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. le caratteristiche tecniche prestazionali o dimensionali dei componenti utilizzando il modello allegato e secondo la seguente procedura:
- compilazione del modello
- raccolta in allegato dei fogli tecnici del materiale o componente recanti in evidenza le caratteristiche tecniche:
- trasmissione alla D.L. del documento con gli allegati
-predisposizione di eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni fino alla completa approvazione da parte della D.L. Il materiale non approvato non potrà in nessun caso ritenersi idoneo per l’impiego.
L’approvazione del materiale non costituirà comunque accettazione, e non pregiudicherà in nessun caso i diritti dell’Amministrazione Appaltante in sede di Collaudo.
B.3.2. Prescrizioni tecniche aggiuntive
Al termine dei lavori, e comunque prima del collaudo provvisorio, la Ditta Appaltatrice è tenuta a :
-Verificare l'efficienza dell'impianto di terra, e compilare gli appositi moduli di denuncia alle competenti Autorità territoriali.
-Effettuare una verifica del dimensionamento dei cavi e delle tarature degli organi di protezione, in relazione alla situazione finale ed esecutiva degli impianti (lunghezze cavi effettive, ecc.) e in particolare riferimento alle prescrizioni della norma CEI 64-8 , CEI 11-8 ecc.
-Consegnare una autocertificazione controfirmata dalla impresa costruttrice, sulla conformità della esecuzione degli impianti alle norme tecniche e di legge che regolano tale materia oltre al progetto di cui questa relazione è parte integrante.
-Consegnare al Committente una completa documentazione sugli impianti elettrici realizzati. La documentazione comprenderà gli schemi unifilari degli impianti, i disegni in pianta ed alzata delle porzioni di edificio interessato, con l'indicazione delle posizioni dei quadri, dei passaggi cavi, delle apparecchiature ecc. Sugli schemi saranno riportate tutte le indicazioni (tipo e sezione di cavi, tipo dei materiali installati, numerazione dei conduttori ecc.) utili per la futura manutenzione degli impianti.
B.3.3. Lavori supplementari
A carico dell’Impresa appaltatrice sono anche le seguenti attività:
Rilievo in campo per definire l'interfaccia dei nuovi impianti con quanto esistente; Eseguire il tracciamento delle opere.
Fornire su richiesta della Direzione Lavori di tutta la certificazione di provenienza dei materiali impiegati;
Sono a carico dell'Impresa gli oneri derivanti dall'impianto di cantiere, dalla eventuale installazione di baracche, dei quadri elettrici, dei fari di illuminazione, ecc. Per le opere da eseguire, la Committenza non metterà a disposizione della Impresa appaltatrice locali per il deposito dei materiali.
Delimitazione dell'area di cantiere con recinzione in rete di plastica di colore rosso.
Nessun supplemento di costo potrà essere riconosciuto se non causato da modifiche e/o aggiunte espressamente richieste per iscritto dalla DL.
Non verranno accettate richieste di varianti e riserve di qualsiasi tipo ( tecnico, economiche, responsabilità ecc.) rispetto a quanto riportato sui documenti di appalto.
B.3.4. Classificazione dei locali
I locali in oggetto sono locali palestra per allenamento e spogliatoi con servizi igienici annessi e locale ripostiglio.
L’accesso ai locali in oggetto al cantiere è consentito a solo personale qualificato per le attività da svolgere all’interno Visto le classificazioni dei locali di cui sopra nell’esecuzione degli impianti saranno rispettate le prescrizioni tecniche specifiche per questi locali.
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, dalla Stazione Appaltante, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinchè le ditte concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonchè dalle norme CEI.
B.3.5. Sistema esistente di alimentazione e distribuzione principale energia elettrica
La fornitura di energia elettrica è realizzata in Bassa Tensione 400V da parte dell'ente distributore di energia elettrica
(ENEL).
Il sistema elettrico di Bassa Tensione sarà tipo TT, cioè con neutro del sistema elettrico collegato a terra in
corrispondenza del locale cabina e masse metalliche collegate all’impianto di terra di utente costituito da dispersore a croce infisso nel terreno, e conduttore neutro e di protezione distribuiti separatamente.
Il sistema d’alimentazione esistente e quello di nuova realizzazione sarà realizzato in Bassa Tensione con i seguenti valori nominali:
− tensione nominale: 400V
− frequenza nominale: 50Hz
− stato del neutro: a terra
− sistema trifase con neutro connesso a terra: TT
− corrente di corto circuito presunta : Icc= 16kA
Il sistema elettrico di B.T.:
- Tipo di alimentazione Bassa Tensione da Quadri elettrici esistenti (230/400V - 50Hz)
- Sistema di distribuzione TT ( 5 fili)
- Tensione di distribuzione 400V ± 5%
- Fattore di potenza maggiore di 0,95
- Caduta di tensione 4% dalla fornitura all'utilizzatore finale
- Grado di protezione degli involucri non inferiore a IP44
- Portata dei conduttori: secondo tabelle UNEL.
- Sostanze esplodenti Gas Metano solo esternamente
- Sostanze infiammabili Non presenti in quantità rilevanti
- Sostanze corrosive Non presenti
- Pericolo dovuto all’urto Urto di eventuali palloni o altri oggetti utilizzati nelle attività sportive
- Competenza del personale specializzato per manutenzione e gestione
B.3.6. Protezioni elettriche
La protezione contro le sovracorrenti delle singole linee è realizzata con interruttori automatici magnetotermici installati nel quadro elettrico.
La protezione contro i contatti diretti è ottenuta attraverso totale isolamento delle parti attive per quanto riguarda i cavi e i componenti di classe II, mentre per le parti attive delle varie apparecchiature la protezione è ottenuta con involucri barriere ostacoli e contenitori per le apparecchiature. Tutte le parti sotto tensione sono dotate di isolamento adeguato e/o di involucri con grado di protezione adeguato al luogo di installazione.
I circuiti di alimentazione degli utilizzi finali quali prese a spina apparecchi illuminanti ecc. sono dotati di interruttore differenziali, con soglia di intervento regolabile che sarà fissata ad un valore non superiore a 30mA, , quale protezione addizionale contro i contatti diretti.
In particolare, tutte le parti attive sono poste entro involucri aventi grado di protezione superiore al minimo richiesto dalla norma CE1 64-8 art. 412.2 e definito nella norma CE1 70-1 che è IP XXB per le superfici non orizzontali a portata di mano e IP XXD per le superfici orizzontali di involucri a portata di mano. Gli involucri sono tutti saldamente fissati in modo da impedirne la rimozione accidentale e potranno essere aperti solo con chiavi o attrezzi.
La protezione dai contatti indiretti
La protezione dai contatti indiretti avviene mediante interruzione automatica dell’alimentazione realizzata mediante interruttori automatici differenziali.
Tutte le masse dell’impianto protette dallo stesso dispositivo di interruzione sono collegate allo stesso impianto di terra.
La protezione dai contatti indiretti è assicurata in quanto le caratteristiche di intervento dei dispositivi di protezione (differenziali o di massima corrente) e le impedenze dei circuiti sono tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra un conduttore di fase ed un conduttore di protezione od una massa, l’interruzione automatica dell’alimentazione avviene entro il tempo specificato, soddisfacendo la seguente condizione:
RA ⋅ Ia ≤ 50
RA è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione in ohm;
Ia è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione in ampere; Nel caso di utilizzo di interruttori a corrente differenziale, Ia è la corrente differenziale nominale.
Sono stati utilizzati, al fine di ottenere la selettività, interruttori differenziali selettivi con tempo di ritardo massimo, per circuiti di distribuzione, non superiore ad 1s.
Per gli interruttori di massima corrente, se il dispositivo è a tempo inverso Ia è la corrente che provoca l’intervento entro 5s, se il dispositivo è a scatto istantaneo Ia è la corrente minima che provoca l’intervento istantaneo.
Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando:
✓ macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione: apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi a da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷
7.
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla
corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=Iz If<=1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e 60947-2.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione:
Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:
3.000 A nel caso di impianti monofasi;
4.500 A nel caso di impianti trifasi.
Protezione di circuiti particolari
✓ devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
✓ devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
Materiali di rispetto
La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
• fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di quelli in opera;
• bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo almeno di una unità;
• una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
• lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera.
Maggiorazioni Dimensionali rispetto ai Valori Minori consentiti dalle Norme CEI e di Legge
Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente capitolato speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
B.3.7. Definizione degli impianti elettrici da installare
I lavori prevedono principalmente le seguenti attività:
1) Distribuzione principale
L’alimentazione viene derivata dal quadro presente nel magazzino adiacente e posta in tubazione e canale fino al quadro QG.
Per le alimentazioni principali dei circuiti illuminazione, prese di servizio ed altre utenze saranno posate linee in cavo entro canale da posizionare a parete e tubazioni in PVC per raggiungere le utenze.
Per gli impianti speciali saranno utilizzati cavi adeguati alle caratteristiche degli impiantì e rispondenti alle norme tecniche e di legge che regolano tali impianti. Tali cavi saranno comunque posati in tubazioni dedicate o in setti dedicati del canale di distribuzione principale.
2) Impianti illuminazione locali
Tutti locali sono dotati di impianto di illuminazione derivati dal quadro elettrico. Saranno realizzati impianti di illuminazione normale e impianti di illuminazione di emergenza
Per l'illuminazione ordinaria verranno utilizzate plafoniere a LED di tipo con corpo in schermo in policarbonato (spogliatoi e servizi) o vetro infrangibile (sala polivalente) e grado di protezione IP 65 direttamente comandate da interruttori locali
All’esterno del fabbricato addossati a parete saranno installati corpi illuminanti per illuminazione area di accesso esterna, comandati da apposito interruttore installato sul quadro servizi.
Le corsia nella sua parte esterna viene alimentata con apparecchi a terra che illumineranno inidrettamente l’area in
oggetto.
L’impianto di illuminazione emergenza sarà realizzato con lampade del tipo autoalimentato complete di alimentatore
con batterie di accumulatori per illuminazione di sicurezza. Saranno normalmente spente e si attiveranno in caso di mancanza rete
3) Prese di servizio
Saranno installate prese di corrente serie civile in involucri IP40/I44. Esse saranno del tipo in materiale isolante autoestinguente con elevato grado di protezione fissate a parete. Le prese saranno derivate dal quadro QG.
4) Impianti speciali
Saranno realizzati gli impianti speciali di seguito elencati .
- Impianto telefono/trasmissione dati
- Impianto allarme manuale evacuazione completo di pulsanti, targhe ottico acustiche e sirena di allarme esterna;
- Impianto campanello con targhetta portanome e suoneria interna Saranno realizzate predisposizione per gli impianti di seguito elencati .
- Predisposizione per impianto diffusione sonora
Le predisposizioni consistono nella posa delle tubazioni a partire dalla posizione dove verrà posizionata la consolle e i vari diffusori.
5) Posa tubazioni
Quanto segue definisce le modalità di esecuzione e lavorazione di tubo utilizzato per la realizzazione di condotto portacavi elettrici.
Per una corretta posa delle tubazioni:
- I raggi di curvatura dei tubi non debbono essere inferiori a 12 volte il diametro esterno del tubo.
- Le giunzioni delle tubazioni portacavi in materiale isolante dovranno essere effettuate interponendo un composto di bloccaggio, in modo da raggiungere la tenuta stagna.
- Tutte le tubazioni posate all’esterno saranno piegate esclusivamente a freddo mediante l'uso di appropriate attrezzature.
- Le tubazioni portacavi non dovranno correre parallelamente a linee o superfici ad elevata temperatura
- Sarà mantenuta una distanza di almeno 30cm da esse, o saranno previsti mezzi adeguati per evitare il riscaldamento delle tubazioni.
- Le tubazioni che abbiano le estremità libere dovranno essere tappate adeguatamente per evitare infiltrazioni di acque o corpi estranei.
- Tutte le tubazioni posate a parete dovranno essere adeguatamente ancorate alle strutture o supporti adiacenti. Il fissaggio delle tubazioni sarà effettuato con collari fissatubo chiusi in acciaino zincato
- Nei tratti orizzontali la distanza tra i supporti delle tubazioni dovrà essere tale da evitare la flessione delle tubazioni
stesse.
- I lavori di staffaggio dovranno procedere di pari passo con i lavori di montaggio delle tubazioni onde rendere definitiva
la posa in opera delle tubazioni al momento della loro installazione.
- Non è ammesso il montaggio di manicotti scorrevoli.
- Raccordi a tre pezzi saranno provvisti onde permettere un agevole montaggio dell'impianto in caso di necessità.
- Onde facilitare la sfilabilità dei cavi e conduttori elettrici non è ammessa la posa di curve prefabbricate che non rispettino i raggi di curvatura minimi specificati.
- Le scatole di derivazione o infilaggio saranno orientate in modo che sia facile la rimozione dei coperchi e che questo sia in posizione tale da evitare l'infiltrazione di acqua e altri elementi.
6) Posa passerelle portacavi
Le passerelle, canalette, mensole e staffe dei percorsi principali dei cavi saranno dimensionate almeno per 80 kg/m di carico uniformemente distribuito.
I punti di sostegno sia delle passerelle che delle canalette saranno in quantità adeguata al carico ed alle sollecitazioni previste. Le passerelle portacavi dovranno essere supportate e/o rinforzate in modo tale da poter sopportare ovunque, senza piegarsi o deformarsi, un peso di 100 kg oltre al carico distribuito.
In nessun caso sarà ammesso la posa delle passerelle o canaline portacavi fissate direttamente alle strutture (pareti, pavimenti, pilastri ecc.) Per la posa delle passerelle e delle canalette portacavi sulle strutture dovranno sempre essere interposti appositi profilati di supporto in acciaio zincato.
Le curve e gli spostamenti delle passerelle e delle canalette saranno sempre dolci e tali da non sollecitare i cavi con curve più strette di quelle previste dal costruttore dei cavi. Ad eccezione di alcune situazioni concordate, i pezzi speciali quali curve, raccordi spostamenti ecc. saranno realizzati con pezzi originali del costruttore dei canali, non saranno accettati pezzi costruiti in opera.
Le passerelle e le canalette che corrono sovrapposte saranno tenute ad un distanza dipendente dalla larghezza delle stesse e comunque tale da garantire una facile posa dei cavi (min. 20 cm.).
Tutte le passerelle, salvo diverse disposizioni saranno provviste di coperchi adatti a proteggere i cavi da danneggiamenti meccanici, gocce di saldatura, ecc. Essi saranno fissati in modo tale da non essere rimossi dal vento o altri eventi; oltre al sistema di fissaggio previsto dal costruttore, essi saranno fissati, nelle parti esterne, con reggette di plastica avvolgente del tipo usato per i cablaggi. Nei percorsi verticali i coperchi saranno fissati con viti Le viti dovranno essere del tipo con punta arrotondata in modo da non danneggiare in nessun modo i cavi all’interno.
Nei percorsi verticali e in quelli a portata di mano tutte le passerelle, anche se non specificato, dovranno esser complete di coperchio.
Dove le passerelle che possono esser soggette a stillicidio di eventuali liquidi caldi o pericolosi per la natura dell’isolante, oltre alle passerelle istallate fuori dalle sale quadri a portata di mano, dovranno essere del tipo chiuso non asolate e complete di coperchio.
È prescritto l'uso di bulloneria zincata a caldo per l'accoppiamento delle parti componenti il sistema di distribuzione delle passerelle. E' preferibile l'uso di bulloni di acciaio inox. Non sono accettati bulloni privi di trattamento anticorrosivo.
Le parti tagliate a freddo sulle passerelle o canaline in acciaio zincato devono essere zincate a freddo con apposite vernici applicate a mano.
Posa e collegamento cavi elettrici
I cavi e conduttori elettrici devono essere posati, lavorati e terminati in accordo con le vigenti Norme, nonché in accordo con le prescrizioni e raccomandazioni del Fornitore. I materiali impiegati dovranno anche essere in accordo con tali istruzioni e prescrizioni e sarà effettuata verifica in tal senso prima della loro installazione.
Le modalità d’installazione riguardanti il tiro massimo, il raggio minimo di curvatura, la cura particolare da riservare ai cavi non provvisti di guaine resistenti, devono essere quelle descritte nelle istruzioni dei fornitori dei cavi.
I cavi saranno posati entro apposite canalizzazioni; le giunzioni saranno effettuate solo se previste sui disegni e se, in caso di necessità, approvate dalla Direzione lavori.
Eventuali muffole di giunzione per cavi saranno realizzate entro pozzetti e cassette, utilizzando metodi, mezzi ed accessori suggeriti dai fornitori dei cavi elettrici, ed opportunamente segnalate sia in campo che sugli elaborati grafici finali. Non sono ammesse giunzioni su cavi multiconduttori di comando e segnalazione. Quando necessario, queste saranno eseguite in opportune cassette di giunzione con morsettiere tipo componibili correttamente siglate cosi come i singoli conduttori nel punto di connessione. Questo salvo accordi con la Direzione lavori.
In corrispondenza di muffole o cassette di giunzione e derivazione, il cavo sarà posato lasciando lunghezza in eccesso su entrambi i lati per permettere l’eventuale rifacimento della giunzione in caso di necessità.
Il percorso dei cavi elettrici dovrà evitare per quanto possibile parallelismi ravvicinati con linee di processo calde o tubazioni di elementi infiammabili e mantenersi ad una distanza conveniente da esse per quanto possibile.
Ove impossibile, adeguate misure debbono essere poste in opera per evitare l’influenza negativa delle linee stesse.
Le estremità dei cavi rimasti sulle bobine debbono essere sempre protette con mezzi adeguati ad evitare infiltrazioni di acqua e deterioramento dei conduttori ed isolanti. I cavi con isolanti igroscopici debbono avere sempre le estremità sigillate con mezzi adeguati al tipo di cavo.
Le lunghezze dei cavi indicate sugli elaborati sono orientative quali misurabili sui disegni di progetto e solo a scopo d’approvvigionamento. L'Installatore è tenuto a misurare le lunghezze effettive lungo il percorso e solo dopo di ciò, dovendo effettuare tagli preventivi, provvedere al taglio dei cavi.
7) Cavi e conduttori
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore gialloverde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori:
nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti (affinchè la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono;
— 2,5 mm² per derivazione del punto luce su palo;
— 10,16,25 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8/1 ÷ 7:
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati:
Sezione minima (mm²)
— Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente: 16 (CU) 16 (FE)
— non protetto contro la corrosione: 25 (CU) 50 (FE)
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8.
f) Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o dei cavi) senza premere e senza fare affondare artificialmente nella sabbia;
- si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 20 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del corrugato; pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno cm 30 più il diametro del corrugato.
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere i corrugati posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. Per questo la profondità di scavo minima è pari a 0.80 m.
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17. Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria.
Per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa, il reinterro, ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
— ogni m. 30 circa se in rettilineo;
— ogni m. 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
— ogni m. 30 circa se in rettilineo;
— ogni m. 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
h) Identificazione cavi e conduttori
− Ogni cavo posato dovrà essere contrassegnato con la sigla risultante dalle tabelle cavi preparate dall’impresa installatrice. Detti contrassegni dovranno essere riportati su targhette metalliche o di plastica, dovranno essere indelebili e fissati al cavo in maniera permanente.
− Tipo di targhetta e modalità di fissaggio ai cavi dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.
− I contrassegni di cui sopra dovranno essere ubicati alle due estremità e dove necessario in ogni pozzetto di infilaggio eventuale
− E' richiesto il contrassegno del cavo in corrispondenza degli attacchi alle varie utenze, alle colonnine di comando, alle cassette di giunzione ecc.
− Nel collegamento dei conduttori deve essere rispettata la corrispondenza ed il codice dei colori in base alle Norme applicabili.
− Nelle terminazioni e giunzioni di cavi elettrici, ogni conduttore deve essere singolarmente contrassegnato cosi come riportato sui documenti tecnici.
− Il contrassegno dei singoli conduttori deve essere quello del morsetto a cui il filo è collegato. Il contrassegno deve essere realizzato mediante anellini in materiale plastico o mezzi simili del tipo indelebile e approvati dalla Direzione Lavori.
− Il contrassegno dei singoli conduttori deve essere quello del morsetto a cui il filo è collegato. Il contrassegno deve essere realizzato mediante anellini in materiale plastico o mezzi simili del tipo indelebile e approvati dalla Direzione Lavori.
i) Collegamento conduttori elettrici
− Conduttori flessibili da collegare a morsettiere debbono essere corredati da terminali a compressione con il corpo isolato o preisolato .
− Giunzioni volanti entro scatole di derivazione possono esser eseguite solamente sui circuiti di servizio quali illuminazione ecc. e solo per conduttori di piccola sezione, max 6 mm2 Le giunzioni volanti debbono essere eseguite mediante adeguati morsetti isolati. Non sono ammesse giunzioni isolate con nastri isolati.
− Sono proibite terminazioni di conduttori con capicorda a saldare con stagno o altre saldature dolci.
− Il capocorda o terminale deve essere adatto al tipo di cavo ed al tipo di connessione da realizzare. I capicorda sono generalmente del tipo a compressione con apposita pinza. Solo in casi eccezionali e con approvazione da parte della Direzione Lavori sono ammessi capicorda del tipo con serraggio del conduttore mediante bulloni.
− Prima del collegamento ogni conduttore deve essere provato per controllarne il grado di isolamento e la continuità.
8) Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Muffole stagne
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni, condotti o cunicoli ecc.
Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm.
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con pozzette di derivazione.
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite attraverso muffole stagne impiegando opportuni morsetti. Dette muffole devono essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta, resistere alle infiltrazioni di acqua o comunque umidità che potrebbe favorire dispersioni con il conseguente intrvento dell'interruttore differenziale. Le derivazioni delle dorsali andranno ad attestarsi entro conchiglia prevista in asola del palo. La conchiglia su palo deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.
I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità.
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc.
9) Scatole di giunzione
Le scatole di giunzione saranno generalmente salvo prescrizioni particolari e/o accordi con la DL, con grado di protezione IP55. I cavi vi entreranno a mezzo pressacavi che assicurino lo stesso tipo di protezione. Con cassette in materiale metallico i pressacavi saranno del tipo metallico, con cassette in materiale isolante i pressacavi saranno del tipo in materiale isolante
le scatole saranno installate in modo accessibile per manutenzione;
attorno ai punti di raccordo cavi utilizzati o di scorta non dovranno esserci ostruzioni, i cavi dovranno avere spazio adeguato per accedervi.
Il supporto delle scatole non dovranno trasmettere vibrazioni e sforzi di qualunque natura;
le scatole non dovranno essere installate in luoghi dove si possono verificare cascate d’acqua piovana, condensazioni,
ecc.;
La scatola saranno installate in posizione tale da assicurare l’accessibilità per la manutenzione e le verifiche
possibilmente senza uso di sistemi di sollevamento
ogni scatola sarà numerata e identificata con una targhetta in acc. inox da fissare con viti in acc. inox. Le scritte saranno stampigliate o incise, non saranno usate scritte a mano. L’identificazione della scatola e la relativa posizione di installazione sarà riportata sulla documentazione tecnica finale;
In caso di scatola in materiale conduttore e con coperchio incernierato, questi dovrà essere collegato al corpo con corda flessibile di rame di sezione non inferiore a 6mmq.;
All’interno delle cassette i cavi dovranno avere una certe eccedenza di lunghezza tale da permettere manutenzioni , quali cambio terminale e/o morsetto , oltre a eventuale cambio collegamento fino al morsetto più lontano.
10) Impianti di messa a terra
Gli elementi dell’impianto di terra sono:
il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5);
il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64- 8/5);
il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione;
il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità (norma CEI 64-8/5);
il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).
Modalità di esecuzione:
− E' compito dell'Installatore definire i percorsi e fare adeguata supervisione all'opera di scavo eseguita da terzi nei tratti interrati che non seguano il percorso dei cavidotti, in linea con le indicazioni ed i requisiti dei documenti di progetto.
− Durante la posa dei conduttori interrati dovranno essere realizzate delle anse di modesta ampiezza, onde evitare che eventuali assestamenti del terreno determinino la rottura dei conduttori di terra.
− L'Installatore provvederà a curare e controllare che tutti gli accessori interrati dell'impianto di terra vengano a trovarsi nelle condizioni di profondità previste dai documenti di progetto rispetto alla quota finale dei pavimenti o piano del
terreno. Sarà pure Sua cura provvedere a mezzi di protezione adeguati al tipo di pavimento finale, per tutti i tratti di conduttori in uscita dal terreno, in linea con le indicazioni ed i requisiti dei documenti di progetto.
− Le barre di terra dovranno essere installate, in accordo con i disegni di progetto, in modo da renderle facilmente visibili e raggiungibili che non possano essere oggetto di danneggiamento a causa di transito di mezzi e non dovranno costituire ingombro e/o pericoli per le attività di verifica e manutenzione entro i locali interessati
− Le barre di terra saranno complete di un minimo di n 2 fori di riserva per eventuali futuri collegamenti di cavi
11) Montaggio quadri elettrici
Quanto segue definisce le modalità da seguire per il montaggio di quadri di distribuzione di energia elettrica di tipo prefabbricato a qualsiasi livello di tensione e di qualsiasi tipo, e definisce i minimi requisiti che debbono essere soddisfatti durante l'esecuzione delle opere e per la conservazione delle stesse fino alla consegna definitiva dell'impianto.
Il montaggio non include mai modifiche di qualsiasi genere rispetto a quanto fornito dal Costruttore o eventuali riparazioni.
L'Installatore è responsabile della corretta esecuzione, delle opere di posa dei ferri di base dei quadri elettrici.
Tutti i componenti dei quadri spediti separatamente debbono essere identificati e riassiemati. Questo si applica a elementi verticali modulari ed a elementi di partenze e/o arrivi in esecuzione estraibile.
Dovrà essere eseguito un controllo a tappeto del serraggio di tutti i bulloni del sistema di barre e derivazioni. I bulloni e serraggi controllati dovranno essere marcati con opportune vernici.
Dovrà essere eseguito un controllo accurato del serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari interni al quadro. Dovrà essere controllata la presenza e la rispondenza di tutte le valvole fusibili ai requisiti dei documenti contrattuali.
Dovrà essere controllata la possibilità di eseguire normalmente tutte le operazioni successive necessarie a portare il quadro pronto alla messa in servizio quali, ad esempio, la terminazione e connessione dei cavi.
Tutti gli accessori ed attrezzi di manovra e manutenzione dei quadri debbono essere raccolti ed amministrati a cura dell'Installatore per essere consegnati a fine lavori.
Deve essere installato a cura dell'Installatore l'eventuale telaio di sostegno dei vari attrezzi fornito dal Costruttore.
Dovrà essere eseguita la sigillatura di tutte le asole di passaggio cavi tra interno ed esterno del quadro secondo le istruzioni fornite con i documenti di progetto.
12) Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione
Assegnazione dei valori di illuminazione
I valori medi di illuminazione devono risultare conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.
Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)
Il tipo di illuminazione sarà prescritto dalla Stazione Appaltante, scegliendo fra i sistemi più idonei, di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti:
— a LED;
— fluorescenti lineari e compatte).
Le ditte concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero più adatto, ma che dovrà comunque risultare conforme ai disposti normativi.
Gli apparecchi per l’illuminazione della sala saranno del tipo descritto di seguito:
Carattristiche meccaniche:
-Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a
cerniera.
-Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera.
-Guarnizioni di tenuta, ecologiche, antinvecchiamento, iniettate.
-Scrocchi in acciaio inox.
-Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di
iridescenza.
-Vetro trasparente VT o stampato anabbagliante VS, non combustibile, temprato.
-Schermo piano SP in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna.
-Staffa di fissaggio. Caratteristiche Illuminotecniche:
-Distribuzione ampia simmetrica.
-Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 60°C)
-Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tp 60°C)
-Durata utile (L75/B10): 80000 h. (Tp 60°C)
-Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471.
-Caratteristiche Elettriche Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz..
-Connessione rapida.
Gli altri apparecchi dovranno rispettare le caratteristiche descritte nelle voci dell’elenco prezzi unitari.
C. IMPIANTI TERMO-MECCANICI
C.1. Norme di misurazione
C.1.1. Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, irrigazione
1) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
–Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
–Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
–Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
–Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
–I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
2) Apparecchiature
–Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt ).
Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
–I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
–Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile.
Sono compresi l’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
–Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.
Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
–Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell’aria. È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
–Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i materiali di collegamento.
–Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
–I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica.
Sono compresi i materiali di collegamento.
–I gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
–Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
–I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
–I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente.
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
–Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
–Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
–I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente.
In ogni singola voce dell'elenco prezzi è specificato il criterio di misurazione.
C.2. Tracciamento dell'opera ed individuazione dei sottoservizi
Vale quanto indicato al punto A.2.
C.3. Qualità dei componenti
C.3.1. Impianti idrici saniari
C.3.1.1. Prescrizioni tecniche generali
Gli impianti idrico-sanitari e del gas dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato nelle rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento.
a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua dovranno essere assunte le portate e le pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito riportate:
Apparecchio | Portata l/s | Pressione minima kPa |
Lavabi | 0,10 | 50 |
Bidet | 0,10 | 50 |
Vasi a cassetta | 0,10 | 50 |
Vasi con passo rapido o | ||
flussometro f 3/4" | 1,50 | 150 |
Vasca da bagno | 0,20 | 50 |
Doccia | 0,15 | 50 |
Lavello di cucina | 0,20 | 50 |
Lavabiancheria | 0,10 | 50 |
Orinatoio comandato | 0,10 | 50 |
Vuotatoio con cassetta | 0,15 | 50 |
Beverino | 0,05 | 50 |
Idrantino f 1/2" | 0,40 | 100 |
Idrantino f 3/4" | 0,60 | 100 |
Idrantino f 1" | 0,80 | 100 |
Qualora la pressione disponibile non sia sufficiente a garantire le portate degli erogatori sopra indicate, dovrà essere previsto un sistema di sopraelevazione della pressione.
b) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate saranno assunti i seguenti valori di unità di scarico per apparecchio:
Apparecchio | Unità di scarico |
Vasca (con o senza doccia) | 2 |
Doccia (per un solo soffione) | 2 |
Doccia (per ogni soffione di installazione multipla) | 3 |
Lavabo | 1 |
Bidet | 2 |
Vaso con cassetta | 4 |
Vaso con flussometro | 8 |
Lavello di cucina | 2 |
Lavello con tritarifiuti | 3 |
Lavapiatti | 2 |
Lavabiancheria | 2 |
Lavabo con piletta di scarico f > 1 1/2" | 2 |
Lavabo clinico | 2 |
Lavabo da dentista | 2 |
Lavabo da barbiere | 2 |
Lavabo circolare (per ogni erogatore) | 2 |
Beverino | 1 |
Orinatoio (senza cassetta o flussometro) | 2 |
Piletta da pavimento | 1 |
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con cassetta | 7 |
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con flussometro | 10 |
Combinazione lavabo-vaso con cassetta | 4 |
Combinazione lavabo-vaso con flussometro | 8 |
Qualora non fosse possibile convogliare per gravità le acque di scarico nella fognatura comunale, dovrà essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto in cui sia possibile farle defluire per gravità.
Se espressamente richiesto dai regolamenti d'igiene dei singoli Comuni, dovrà essere previsto un sistema di depurazione con caratteristiche rispondenti alle indicazioni di detti regolamenti.
c) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere assunti i valori dell'altezza e della durata delle piogge, pubblicati nell'annuncio statistico meteorologico dell'Istat relativamente al luogo in cui è situato l'edificio.
Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nella norma UNI EN 12056-3.
Qualora non fosse possibile convogliare per gravità le acque di scarico nella fognatura comunale, dovrà essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto a partire dal quale sia possibile farle defluire per gravità.
È consentito, se non espressamente vietato dai regolamenti di igiene dei singoli Comuni, usare un sistema di accumulo e di sollevamento comune sia per le acque usate sia per quelle meteoriche.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
C.3.1.2. Alimentazione e distribuzione acqua fredda
L'alimentazione dell'acqua necessaria al fabbisogno dell'edificio dovrà derivare direttamente dall'acquedotto cittadino, a valle del contatore.
La Stazione Appaltante preciserà, in mancanza di acquedotto cittadino, o in presenza di acquedotto con pressione e portata molto variabili o insufficienti, se l'alimentazione dovrà avvenire attraverso serbatoi di accumulo per acqua potabile o pozzo.
Nel caso di alimentazione da serbatoi di accumulo, questi dovranno avere i requisiti richiesti dalla norma UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti; nel caso di alimentazione da pozzo, questo, oltre a contenere acqua ritenuta potabile dalle Autorità competenti, dovrà essere conforme alla succitata norma UNI 9182.
Dovrà essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di:
- garantire l'osservanza delle norme di igiene;
- assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze;
- limitare la produzione di rumori e vibrazioni.
La distribuzione dell'acqua dovrà essere realizzata con materiali e componenti idonei e deve avere le parti non in vista facilmente accessibili per la manutenzione.
Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere coibentate con materiale isolante, atto ad evitare il fenomeno di condensa superficiale.
È assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto che nella distribuzione di acqua potabile, mediante disconnettore idraulico.
Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovrà essere pulita e disinfettata come indicato nelle norme UNI 9182.
Le colonne montanti della rete di distribuzione dovranno essere munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in uno stesso ambiente, sarà installato un organo di intercettazione.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
C.3.1.3. Produzione e distribuzione acqua calda
Il fabbisogno di acqua calda sanitaria dovrà essere stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio, che ne caratterizzerà la durata del periodo di punta dei consumi.
I sistemi di produzione dell'acqua calda potranno essere del tipo ad accumulo od istantanei. I sistemi di accumulo potranno essere del tipo centralizzato o locali.
La distribuzione dell'acqua calda dovrà avere le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.
Per gli impianti con produzione di acqua calda centralizzata, dovrà essere realizzata una rete di ricircolo in grado di garantire la portata e la temperatura di progetto entro 15s dall'apertura dei rubinetti.
La rete di ricircolo può essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, o gli erogatori servono al riempimento complessivo inferiore a 50m.
La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non dovrà essere superiore a 48 °C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di distribuzione, come indicato nel D.P.R. 412/93 e s.m.i.
Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere coibentate con materiale isolante di spessore minimo come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i. sopra citato.
Come per la distribuzione dell'acqua fredda, le colonne montanti della rete di distribuzione dell'acqua calda saranno munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in uno stesso ambiente, dovrà essere installato un organo di intercettazione.
Le colonne di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere collegate nella parte più alta del circuito.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
C.3.1.4. Componenti delle reti di distribuzione
Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda potranno essere usati tubi:
- acciaio zincato;
- rame;
- PVC;
- polietilene ad alta densità. È vietato l'uso di tubi di piombo.
I tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle norme UNI 10255, UNI EN 10224. I tubi di rame dovranno essere conformi alla norme UNI EN 1057.
I tubi di PVC dovranno essere conformi alla norma UNI EN ISO 1452-2.
I tubi di polietilene ad alta densità dovranno essere conformi alla norma UNI 12201-1-2-3-4-5.
Il percorso delle tubazioni dovrà essere tale da consentirne il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria.
Se necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori di dilatazione e relativi punti fissi.
E' vietato collocare le tubazioni di adduzione acqua all'interno di cabine elettriche e sopra quadri e apparecchiature elettriche.
Nei tratti interrati, le tubazioni di adduzione dell'acqua dovranno essere collocate ad una distanza minima di 1m e ad un livello superiore rispetto ad eventuali tubazioni di scarico.
Le tubazioni metalliche interrate dovranno essere protette dalla azione corrosiva del terreno e da eventuali correnti
vaganti.
Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate entro controtubi in
materiale plastico o in acciaio zincato. I controtubi sporgeranno di 25mm dal filo esterno delle strutture e avranno diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il rivestimento coibente.
Lo spazio tra tubo e controtubo dovrà essere riempito con materiale incombustibile e le estremità dei controtubi dovranno essere sigillate con materiale adeguato.
Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature dovrà essere eseguito con flange o con bocchettoni a tre pezzi. Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto indicato nelle norme UNI
9182 e UNI EN 806 varie parti.
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi, secondo la norma UNI 5634.
Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, secondo l'uso specifico.
Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri nominali fino a 50mm, e flangiati per diametri superiori.
Ove sia necessaria una contabilizzazione del consumo d'acqua localizzata (nel caso di appartamenti, uffici, ecc.), dovranno essere installati contatori d'acqua, adatti al flusso previsto, rispondenti alla norma UNI 8349.
Quando le caratteristiche dell'acqua di alimentazione lo richiedano, dovranno essere previsti trattamenti in grado di garantire l'igienicità dell'acqua, eliminare depositi ed incrostazioni e proteggere le tubazioni e le apparecchiature dalla corrosione.
Sistemi di sopraelevazione della pressione
Il sistema di sopraelevazione dovrà essere in grado di fornire la portata massima di calcolo alla pressione richiesta. A tale scopo possono essere usati:
- autoclavi;
- idroaccumulatori;
- surpressori;
- serbatoi sopraelevati alimentati da pompe.
La scelta del tipo di sistema dovrà essere determinata dalla tipologia d'uso dell'edificio e dal tipo di alimentazione dell'acqua fredda.
Le caratteristiche dei sistemi di sopraelevazione sopra indicati sono riportate nelle norme UNI 9182 - UNI EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN 806-3.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
C.3.1.5. Reti di scarico acque usate e meteoriche
Il recapito delle acque usate dovrà essere realizzato in conformità al regolamento d'igiene del Comune in cui è situato
l'edificio.
In particolare, per scarichi con presenza di olii o di grassi, dovrà essere previsto un separatore prima del recapito.
In prossimità del recapito, lo scarico dovrà essere dotato, nel verso del flusso di scarico, di ispezione, sifone ventilato
con tubazione comunicante con l'esterno, e derivazione.
Le colonne di scarico, nelle quali confluiscono le acque usate degli apparecchi, attraverso le diramazioni, dovranno essere messe in comunicazione diretta con l'esterno, per realizzare la ventilazione primaria. In caso di necessità, è consentito riunire le colonne in uno o più collettori, aventi ciascuno una sezione maggiore o uguale alla somma delle colonne che vi affluiscono.
Per non generare sovrapressioni o depressioni superiori a 250Pa, nelle colonne e nelle diramazioni di scarico, l'acqua usata dovrà defluire per gravità e non dovrà occupare l'intera sezione dei tubi.
Dovrà essere realizzata una ventilazione secondaria per omogeneizzare le resistenze opposte al moto dell'aria dei vari componenti le reti di scarico, così come indicato nelle norme UNI EN 12056-1.
Reti di scarico acque meteoriche
Le reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere dimensionate tenendo conto dell'altezza di pioggia prevista nel luogo ove è situato l'edificio, la superficie da drenare, le caratteristiche dei materiali usati, la pendenza prevista per i tratti orizzontali, così come indicato nelle norme UNI EN 12056-3.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
C.3.1.6. Componenti reti di scarico
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate potranno essere usati tubi di:
- ghisa;
- piombo;
- grés;
- fibro cemento;
- calcestruzzo;
- materiale plastico.
I tubi di ghisa dovranno essere conformi alla norma UNI EN 877.
Le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 12056-1. I tubi di piombo dovranno essere conformi alle norme vigenti.
Le modalità di lavorazione e le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 12056-
1.
I tubi di grés dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295-1 e UNI EN 295-3.
I tubi di calcestruzzo dovranno essere conformi alle norme vigenti per i singoli materiali. I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente per:
- policroruro di vinile, per condotte all'interno dell'edificio, alle norme UNI EN 1329-1 e I.I.P. n. 8;
- policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3;
- polietilene ad alta densità per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11;
- polipropilene, alle norme UNI EN 1451-1;
- polietilene ad alta densità alle norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-2-3-4-5. Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985.
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione.
Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni con proprio drenaggio e connesso con la rete generale di scarico.
Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto per connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali.
La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi formanti angolo con la verticale vicino a 90°.
Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico dovranno essere utilizzate riduzioni eccentriche, così da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze massime indicate nelle norme UNI EN 12056-1.
Quando non hanno una connessione diretta con l'esterno, le colonne di ventilazione secondaria devono essere raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15cm al di sopra del bordo superiore del più alto troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di sotto del più basso raccordo di scarico.
I terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture dovranno avere il bordo inferiore a non meno di 0,15m oppure di 2,00m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse siano o non frequentate dalle persone.
Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00m da ogni finestra, a meno che non siano almeno 0,60m più alti del bordo superiore delle finestre.
Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro 100mm e del diametro di 100 mm per tubi di diametro superiore, nelle seguenti posizioni:
- al termine della rete interna di scarico, insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100mm ed ogni 30m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Tutte le ispezioni devono essere accessibili.
Nel caso di tubi interrati, con diametro uguale o superiore a 300mm, bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque almeno ogni 45m.
In linea generale, le tubazioni vanno supportate alle seguenti distanze:
- tubazioni orizzontali: sino al diametro 50mm ogni 0,50m sino al diametro 100mm ogni 0,80m
oltre il diametro 100mm ogni 1,00m
- tubazioni verticali: qualsiasi diametro ogni 2,50m
Le tubazioni di materiale plastico dovranno essere installate in modo da potersi dilatare o contrarre senza danneggiamenti.
In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o comunque a questi intervalli:
- 3m per le diramazioni orizzontali;
- 4m per le colonne verticali;
- 8m per i collettori sub-orizzontali.
Nell'intervallo fra due punti fissi, dovranno essere previsti giunti scorrevoli che consentano la massima dilatazione prevedibile.
In caso di montaggio in cavedi non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazioni di materiale plastico sono quelle per incollaggio o per saldatura e la massima distanza fra due punti fissi deve essere ridotta a 2m.
Gli attraversamenti di pavimenti e pareti potranno essere di tre tipi:
- per incasso diretto;
- con utilizzazione di un manicotto passante e materiale di riempimento fra tubazione e manicotto;
- liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni.
Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti dovranno sempre essere sifonati e con un secondo attacco. A quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, potranno essere collegati, se necessario, o lo scarico di un apparecchio oppure un'alimentazione diretta d'acqua intercettabile a mano.
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche potranno essere usati tubi di:
- ghisa;
- PVC;
- polietilene ad alta densità;
- fibro cemento;
- grés;
- acciaio inox.
I tubi di acciaio inox dovranno essere conformi alle norme UNI EN 10088-2 e UNI EN 10088-3. Le gronde potranno essere realizzate con i seguenti materiali:
- acciaio inox;
- rame;
- PVC;
- acciaio zincato.
Il PVC per le gronde dovrà essere conforme alle norme UNI EN 607, l'acciaio zincato alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 e il rame alle norme UNI EN 1057.
Per le tubazioni valgono le indicazioni riportate per i tubi delle reti di scarico delle acque usate.
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
I sifoni sulle reti di acque meteoriche sono necessari solo quando le reti stesse sono connesse a reti di acqua miste, convoglianti cioè altre acque oltre a quelle meteoriche.
Tutte le caditoie, però, anche se facenti capo a reti di sole acque meteoriche, dovranno essere sifonate.
Ogni raccordo orizzontale dovrà essere connesso ai collettori generali orizzontali ad una distanza non minore di 1,5m dal punto di innesto di una tubazione verticale.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
C.3.1.7. Apparecchi sanitari e rubinetteria
In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- robustezza meccanica;
- durabilità;
- assenza di difetti;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilità di tutte le parti;
- a resistenza alla corrosione (per usi specifici);
- adeguatezza alle prestazioni da fornire.
Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi.
- Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 997 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 se di resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm;
- superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque prodotto;
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
- sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttività termica relativamente bassa, con apertura frontale quando montati in servizi pubblici.
Se di materiale ceramico, dovranno essere conformi alle norme UNI 4543-1. Per le altre caratteristiche vale quanto indicato per i vasi.
Gli orinatoi dei servizi pubblici devono essere in grado di consentire anche l'evacuazione di materiali estranei di piccole dimensioni, quali mozziconi di sigarette, carte di caramelle e simili, senza provocare ostruzioni nei raccordi di scarico.
Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14688. Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il ristagno di acqua al suo interno a scarico aperto.
Dovranno avere le stesse caratteristiche dei lavabi e cioè: dimensioni delle vasche e collocazione della rubinetteria tali da consentire la maneggiabilità del più grosso oggetto da sottoporre a lavaggio.
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 198 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono:
- alimentazione di acqua tale da non contaminare, in ogni circostanza, la distribuzione dalla quale è derivata;
- conformazione del bacino di raccolta tale da impedire il ristagno di acqua al suo interno a scarico
aperto;
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia. Piatti doccia
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14527 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i criteri di
scelta sono:
- piatto doccia o, più genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non scivolosa;
- conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico aperto;
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14528, se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono:
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
- alimentazione d'acqua realizzata in modo tale da non contaminare la distribuzione dalla quale è derivata.
Rubinetti di erogazione e miscelazione
I rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI EN 200. Tutti i tipi non normati devono avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste;
- tenuta all'acqua nel tempo;
- conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per effetto dell'impatto sulla superficie di raccolta;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilità;
- tenuta fra otturatore e piletta;
- facile e sicura regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico).
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- autopulibilità;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm;
- facile accessibilità e smontabilità.
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria)
I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti. Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste;
- indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano i depositi;
- pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad una serie di norme, alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: UNI EN ISO 10147, UNI EN 580, UNI EN ISO 3501, UNI EN ISO 3503, UNI EN ISO 3458, UNI EN ISO 1167, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO 4671, UNI EN ISO 7686,
UNI EN ISO 15875. Tale rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di conformità.
Rubinetti a passo rapido, flussometri (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- erogazione con acqua di portata, energia e quantità sufficienti ad assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
Cassette per l'acqua di pulizia (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento;
- spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari.
Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
C.3.2. Impianto di adduzione gas metano
C.3.2.1. Reti di distribuzione del gas per potenze > 35 kw con pressione di alimentazione della rete fino a 0,5 bar compreso
Le reti di distribuzione del gas all'interno dell'edificio dovranno essere realizzate in conformità alle norme UNI 11528 e D.M. 12/04/1996.
In particolare il dimensionamento della rete di distribuzione dovrà essere effettuato in modo da garantire la portata di gas di progetto, contenendo la perdita di pressione tra il contatore e qualsiasi apparecchio utilizzatore a valori non superiori a quelli di seguito riportati: