SETTEMBRE 2017: NOVITÀ 2
Como, ottobre 2017
Circolare Mensile
A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI
SETTEMBRE 2017: NOVITÀ 2
1 Controllo delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017 - Invio di “avvisi bonari” -
Preclusione del ravvedimento operoso 2
2 Approvazione degli indici di affidabilità fiscale 3
3 Ravvedimento operoso per gli adempimenti successivi alla registrazione del contratto
di locazione con “cedolare secca” 3
4 “Split payment” - Società controllate - Seconda rettifica degli elenchi definitivi
pubblicati per il 2017 4
5 Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere - Cumulabilità
con il “super-ammortamento” 5
6 Agevolazioni per la “Zona Franca Urbana” dell’Italia centrale colpita dal terremoto -
Chiarimenti e nuovo modello di istanza 6
7 Concessione di contributi tramite “voucher” per l’internazionalizzazione delle PMI -
Disposizioni attuative 7
8 Incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori residenti all’estero - Regime degli “impatriati” - Applicabilità ai lavoratori autonomi 10
9 Soggetti editori di quotidiani e periodici - Concessione di contributi - Disposizioni attuative 11
10 Abbonamenti a banche dati bibliografiche on line - Applicabilità dell’aliquota IVA del 4% 12
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1 | CONTROLLO DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2017 - INVIO DI “AVVISI BONARI” - PRECLUSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO |
L’Agenzia delle Entrate sta notificando comunicazioni di irregolarità ex art. 54-bis del DPR 633/72 (c.d. “avvisi bonari”) ai contribuenti per i quali, a seguito di controlli automatici, i risultati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2017, sulla base dei dati inviati entro il 12.6.2017, non coincidono con i versamenti effettuati. La notifica di tali “avvisi bonari” preclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare i versamenti periodici IVA relativi al primo trimestre 2017. | |
1.1 | INTRODUZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA L’art. 4 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha inserito l’art. 21-bis nel DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, introducendo l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, per ogni trimestre, i dati delle liquidazioni perio- diche IVA. I dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2017 dovevano essere inviati entro il 12.6.2017. |
1.2 | CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI E DEI VERSA- MENTI PERIODICI IVA L’art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010 stabilisce che: • l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell’esame dei dati inviati relativi alle liquidazioni periodiche IVA con i versamenti effettuati, ai sensi dell’art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014, mediante apposite “comunicazioni di irregolarità” (c.d. “lettere di invito alla compliance”); • successivamente, l’Agenzia delle Entrate può emettere “avvisi bonari”, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72, per contestare gli omessi o insufficienti versa- menti dell’IVA periodica e procedere alla relativa iscrizione a ruolo, a prescin- dere sia dall’avvenuta presentazione della dichiarazione annuale IVA, sia dal fondato pericolo per la riscossione. |
1.3 | EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO Il ricevimento delle suddette “lettere di invito alla compliance” non preclude la possibi- lità di avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni: • all’1,67% (un nono della sanzione del 15%), se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del versamento; • al 3,75% (un ottavo della sanzione del 30%), se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza del versamento ma entro il termine per la presen- tazione della relativa dichiarazione IVA annuale. |
1.4 | PRECLUSIONE DEL RAVVEDIMENTO E DEFINIZIONE DELL’“AVVISO BONARIO” La notifica dei suddetti “avvisi bonari” costituisce invece una causa ostativa alla possi- bilità di avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse. Gli “avvisi bonari” possono essere definiti, ma beneficiando della riduzione delle sanzioni solo ad un terzo, quindi al 10% invece del 30% in relazione agli omessi o insufficienti versamenti. La sanzione ridotta del 10% è quindi molto più elevata rispetto a quella applicabile per effetto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno già ricevuto una “lettera di invito alla compliance” in relazione ai versamenti periodici IVA del primo trimestre 2017, ma non ancora il relativo “avviso bonario”, devono pertanto valutare la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante il ravvedimento operoso, prima che venga precluso dal ricevimento dell’“avviso bonario”. |
Rateizzazione degli importi da “avviso bonario” Per beneficiare dalla riduzione delle sanzioni ad un terzo (10% invece del 30%), le somme richieste mediante l’“avviso bonario” devono essere versate in un’unica solu- zione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. A differenza del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97, in alternativa al versamento in unica soluzione entro 30 giorni, le somme richieste con l’“avviso bonario”, comprese le sanzioni ridotte al 10%, possono essere rateizzate: • fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, se il debito è superiore a 5.000,00 euro; • ovvero fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, se il debito non è superiore a 5.000,00 euro. In tal caso, solo la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento dell’“avviso bonario”. Pertanto, se non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, si può valutare la possibilità di rateizzare le somme derivanti dall’“avviso bonario”. | |
1.5 | ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME NON VERSATE Se le somme richieste con l’“avviso bonario” non vengono versate, neppure in forma rateale, si procede alla loro iscrizione a ruolo con applicazione della sanzione “piena” del 30% e degli oneri di riscossione. |
2 | APPROVAZIONE DEGLI INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2017 n. 191552, sono state individuate le attività per le quali saranno approvati con decreto ministeriale i primi 70 indici sintetici di affida- bilità fiscale (ISA), che sostituiranno i corrispondenti studi di settore e parametri contabili. Tali indici saranno applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2017 (modelli REDDITI 2018). | |
2.1 | ATTIVITÀ COINVOLTE Gli ISA che saranno elaborati per ciascun settore economico sono così suddivisi: • 29 indici per il settore del commercio (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili, ecc.); • 17 indici per il comparto dei servizi (carrozzieri e meccanici, parrucchieri e bar- bieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici, ecc.); • 15 indici per il settore delle manifatture (fabbricazione di articoli da viaggio, borse, fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma, ecc.); • 9 indici per i professionisti (disegnatori grafici, ingegneri, geometri, amministra- tori di condomini, fisioterapisti ed esercenti altre attività paramediche, psicologi, studi legali, ecc.). |
2.2 | APPROVAZIONE DI ULTERIORI INDICI Entro il mese di gennaio 2018, saranno individuate ulteriori attività relativamente alle quali saranno approvati i relativi ISA nel corso del 2018, con la finalità di coinvolgere, a regime, l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore. |
3 | RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA REGI- STRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON “CEDOLARE SECCA” |
Con la ris. 1.9.2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in rela- zione alla tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”. | |
3.1 | PROROGA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON “CEDOLARE SECCA” Ai sensi dell’art. 17 del DPR 131/86, la proroga (anche tacita) e la risoluzione (nonché |
la cessione) del contratto di locazione devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal loro verificarsi. Inoltre, con specifico riferimento ai contratti in regime di “cedolare secca”, l’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011 prevede che, in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con “cedolare secca”, siano dovute le seguenti sanzioni: • 50,00 euro, se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni; • 100,00 euro, se la comunicazione è presentata con un ritardo superiore a 30 giorni. Inoltre, la medesima norma precisa che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con “cedolare secca” non comporta la revoca dell’opzione, se il contribuente mantiene un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della “cedolare secca”, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da “cedolare secca” nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. | |
3.2 | RAVVEDIMENTO OPEROSO La ris. 115/2017 chiarisce che le suddette sanzioni di 50,00 e 100,00 euro, previste per la tardiva presentazione della comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione, possono essere ridotte in applicazione della disciplina del ravve- dimento operoso. Infatti, tenuto conto dell’applicazione generalizzata del ravvedimento operoso (salvo esplicite esclusioni), esso trova applicazione anche in questi casi. Ne deriva che, in caso di ritardo nella comunicazione della proroga o della risoluzio- ne, ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso, troveranno applicazione le seguenti sanzioni in misura ridotta: • 5,56 euro (1/9 di 50,00 euro), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione; • 11,11 euro (1/9 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene tra 31 e 90 giorni dalla violazione; • 12,50 euro (1/8 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene dopo 90 giorni ed entro un anno dalla violazione; • 14,29 euro (1/7 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene oltre un anno, ma entro due anni dalla violazione; • 16,67 euro (1/6 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione. |
3.3 | RACCOMANDATA ALL’INQUILINO DI RINUNCIA ALL’AGGIORNAMENTO DEL CANONE La ris. 115/2017 afferma inoltre che, ove il contratto di locazione prorogato contenga già la rinuncia all’aggiornamento dei canoni, non è necessario inviare nuovamente la raccomandata all’inquilino, affinché sia valida l’opzione per la “cedolare secca” in relazione alla proroga. Nulla viene precisato, invece, per il caso – ben più frequente – in cui il contratto non contenga la rinuncia. Atteso che, come detto, l’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011 attualmente prevede che la mancata comunicazione della proroga “non comporta la revoca dell’opzione esercita- ta in sede di registrazione del contratto di locazione”, senza fare alcun riferimento alla raccomandata, si potrebbe ritenere che l’opzione sia salva anche in assenza di tale adempimento. |
4 | “SPLIT PAYMENT” - SOCIETÀ CONTROLLATE - SECONDA RETTIFICA DEGLI ELENCHI DEFINITIVI PUBBLICATI PER IL 2017 |
Il Dipartimento delle Finanze, in data 14.9.2017, alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute dopo la pubblicazione delle prime rettifiche in data 4.8.2017, ha reso disponibile sul proprio sito Internet istituzionale la versione rettificata di due dei quat- tro elenchi definitivi pubblicati in data 26.7.2017 contenenti i soggetti che, a partire |
dall’1.7.2017, sono tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei paga- menti (“split payment”) ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72. La pubblicazione degli elenchi, prevista dall’art. 5-ter del DM 23.1.2015, è stata pre- vista a fronte dell’estensione dell’ambito di applicazione del citato meccanismo avve- nuta con l’art. 1 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017). | |
4.1 | ELENCHI INTERESSATI DALLE ULTERIORI RETTIFICHE I due elenchi interessati dalle rettifiche, rispetto alla precedente versione rettificata pubblicata in data 4.8.2017, sono: • l’elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; • l’elenco delle società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropoli- tane, Comuni, Unioni di Comuni e delle società controllate da queste ultime. Le ulteriori rettifiche sono state rese necessarie, secondo quanto reso noto dal Dipar- timento delle Finanze, al fine di: • escludere due società con riferimento alle quali, sulla base della documen- tazione pervenuta, è stata accertata la mancanza dei requisiti soggettivi per l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; • includere otto società per le quali è stata invece verificata la sussistenza dei suddetti requisiti. |
4.2 | ELENCHI CONFERMATI NELLA VERSIONE PUBBLICATA IN DATA 26.7.2017 Sono stati invece confermati, senza variazioni rispetto alla versione pubblicata il 26.7.2017: • l’elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; • l’elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. |
4.3 | SOCIETÀ CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI O LOCALI Il Dipartimento delle Finanze ha inoltre precisato che le società controllate da Pub- bliche Amministrazioni centrali o locali: • sono in ogni caso tenute ad applicare la disciplina della scissione dei pagamenti se incluse nei suddetti elenchi delle società controllate di diritto o di fatto dalla Pubblica Amministrazione, anche se non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ovvero se iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”; • non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbli- gatoria se non rientrano fra i soggetti di cui all’art. 1 co. 209 della L. 24.12.2007 n. 244 e, pertanto, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. |
5 | CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE - CUMULABILITÀ CON IL “SUPER-AMMORTAMENTO” |
La ris. Agenzia delle Entrate 15.9.2017 n. 118 ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (di cui all’art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83, conv. L. 29.7.2014 n. 106) con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi prevista dall’art. 1 co. 91 - 94 della L. 28.12.2015 n. 208 (c.d. “super-ammortamento”). | |
5.1 | AMBITO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI CUMULO L’art. 3 co. 3 del DM 7.5.2015, provvedimento attuativo del credito d’imposta per la ri- qualificazione delle strutture ricettive, stabilisce infatti che il beneficio “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la suddetta previsione di non cumulabilità riguarda le misure agevolative: • in vigore al momento dell’emanazione del decreto attuativo (vale a dire, al |
7.5.2015); • aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta di cui all’art. 10 del DL 83/2014, nonché le stesse finalità di quest’ultimo. Tra di esse, rientra la detrazione del 65% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli immobili strumentali, riconosciuta anche in favore dei con- tribuenti titolari di reddito d’impresa (art. 1 co. 344 - 345 della L. 27.12.2006 n. 296). | |
5.2 | CUMULABILITÀ CON IL “SUPER-AMMORTAMENTO” Il c.d. “super-ammortamento” non rientra invece tra le agevolazioni fiscali oggetto del divieto di cumulo previsto dal citato art. 3 co. 3 del DM 7.5.2015, in quanto introdotto successivamente all’adozione del suddetto provvedimento; inoltre, tale agevolazione persegue finalità diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta per la riqualifi- cazione delle strutture ricettive, oltre ad avere diverse caratteristiche. Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive sia cumulabile con il “super- ammortamento” di cui all’art. 1 co. 91 - 94 della L. 208/2015, anche se le spese am- missibili alle due agevolazioni possano incidentalmente coincidere. |
6 | AGEVOLAZIONI PER LA “ZONA FRANCA URBANA” DELL’ITALIA CENTRALE COLPITA DAL TERREMOTO - CHIARIMENTI E NUOVO MODELLO DI ISTANZA |
L’art. 46 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24.8.2016. In relazione alle agevolazioni previste per le imprese e i lavoratori autonomi localizzati nella ZFU, il Ministero dello Sviluppo economico (MISE): • con la circ. 15.9.2017 n. 114735 ha modificato e integrato le indicazioni conte- nute nella precedente circ. 4.8.2017 n. 99473, in relazione alle modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, approvando altresì un nuovo modello; • ha fornito ulteriori chiarimenti nelle risposte alle FAQ del 22.9.2017. Di seguito si riportano i principali chiarimenti. Per approfondimenti sulla disciplina in esame, si veda la circ. Mensile di agosto 2017. | |
6.1 | SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI Possono beneficiare delle agevolazioni: • le imprese, di qualsiasi dimensione, alle quale sono applicabili tutte le previste agevolazioni fiscali e contributive; • i titolari di reddito di lavoro autonomo, che possono beneficiare esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Soggetti già costituiti alla data di presentazione dell’istanza I soggetti già costituiti, in possesso di tutti i requisiti richiesti, ma non attivi alla data di presentazione dell’istanza, possono accedere alle agevolazioni e beneficiare delle stesse a condizione che avviino l’attività, nella sede o nell’unità locale ubicata all’in- terno della ZFU, entro il 31.12.2017. Contribuenti “minimi” e “forfettari” Possono accedere alle agevolazioni per la ZFU anche coloro che hanno optato per: • il regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, • o il c.d. “regime forfettario”, di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014, a condizione che optino per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Soggetti iscritti solo al REA |
Pur esercitando un’attività economica, i soggetti iscritti solo al “Repertorio economico amministrativo” (REA) tenuto dalle Camere di commercio, ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e gli or- ganismi religiosi, non possono beneficiare delle agevolazioni previste per la ZFU in quanto non sono definibili “imprese”. | |
6.2 | ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA NELLA ZFU Possono accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autono- mo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento del Consiglio europeo 104/2000. Svolgimento congiunto di più attività Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. |
6.3 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Per fruire delle agevolazioni è necessario presentare un’apposita istanza. Tale istanza deve essere: • redatta sulla base del modello approvato dal Ministero dello Sviluppo economico; • firmata digitalmente dal soggetto che la compila e presenta; • presentata esclusivamente in via telematica, tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito Internet del Ministe- ro dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it); • presentata dalle ore 12.00 del 23.10.2017 alle ore 12.00 del 6.11.2017 (non rileva l’ordine cronologico di presentazione). L’accesso alla procedura informatica, inoltre: • prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servi- zi di cui all’art. 1 co. 1 lett. d) del DLgs. 82/2005; • è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal cer- tificato camerale, ovvero ai lavoratori autonomi. Indirizzo PEC per i lavoratori autonomi Per l’accesso alla piattaforma telematica, i titolari di reddito di lavoro autonomo devo- no disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva censita nell’In- dice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Nuovo modello da utilizzare Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato un nuovo modello di istanza per l’accesso alle agevolazioni. Il nuovo modello, allegato alla circ. 15.9.2017 n. 114735, sostituisce quello allegato alla circ. 4.8.2017 n. 99473. Indicazione dell’importo dell’agevolazione richiesta I potenziali beneficiari delle agevolazioni (imprese di qualsiasi dimensione e titolari di reddito di lavoro autonomo) devono indicare nell’istanza l’importo dell’agevolazione richiesta, in funzione dell’ammontare previsto di imposte e contributi relativo ai due periodi d’imposta agevolabili (2017 e 2018). |
7 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE “VOUCHER” PER L’INTERNAZIONA- LIZZAZIONE DELLE PMI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DM 17.7.2017 (pubblicato sulla G.U. 18.9.2017 n. 218) e il DM 18.9.2017 (pubbli- cato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico) sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher per l’acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle società di temporary export management attraverso la messa a disposizione di uno o più professionisti specializzati (TEM) e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti benefi- |
ciari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferi- mento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa. | |
7.1 | AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI Le agevolazioni sono concesse sotto forma di: • contributi “voucher early stage”, di importo pari a 10.000,00 euro, a fronte di un contratto di servizio con la società di temporary export management di importo almeno pari a 13.000,00 euro, al netto dell’IVA; il voucher è pari a 8.000,00 euro per i soggetti già beneficiari del precedente bando per l’internazionalizza- zione (di cui al DM 15.5.2015); • contributi “voucher advanced stage”, di importo pari a 15.000,00 euro, a fronte di un contratto di servizio con la società di temporary export management di importo almeno pari a 25.000,00 euro, al netto dell’IVA; è prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori 15.000,00 euro a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi in termini di volumi di vendita all’estero. |
7.2 | SOGGETTI BENEFICIARI Possono presentare domanda per la concessione del suddetto voucher: • le micro, piccole e medie imprese, rispondenti ai parametri dimensionali definiti dal DM 18.4.2005, costituite in qualsiasi forma societaria; • le reti di imprese di cui all’art. 3 co. 4-quater del DL 10.2.2009 n. 5, conv. L. 9.4.2009 n. 33, costituite dalle suddette micro, piccole e medie imprese. Ai fini della concessione del contributo, le PMI e le singole imprese delle reti d’impre- sa devono essere in possesso dei seguenti requisiti: • risultare iscritte al Registro delle imprese, in stato di attività; • non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sot- toposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta ammini- strativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; • risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; • avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari alme- no a 500.000,00 euro, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso; nel ca- so di reti di imprese, il limite di 500.000,00 euro si calcola in via cumulativa tra i soggetti che compongono la rete; la soglia minima di 500.000,00 euro non si ap- plica alle start-up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012, conv. L. 221/2012; • non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” (di cui al re- golamento della Commissione europea 1407/2013) che, unitamente alla misura in questione, superi i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada); • non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del regolamento della Commissione europea 1407/2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto regolamento; • non aver ricevuto, per le spese oggetto della concessione del voucher, altri contributi pubblici che si qualifichino quali aiuti di Stato; • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231. Riserve finanziarie Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva (pari a 26 milioni di euro) sono istituite tre differenti riserve finanziarie: • una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla con- cessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della pre- sentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità; • una quota pari al 10% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI |
che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevola- zioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI innovative; • una quota pari al 60% è destinata alla concessione dei voucher advanced stage. Inoltre, 6 milioni di euro sono destinati esclusivamente alle imprese aventi sede legale nella Regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. | |
7.3 | SPESE AMMISSIBILI Sono considerate ammissibili alle suddette agevolazioni le spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle società di temporary export management per il tramite della figura professionale del TEM e per effetto della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio. La data di sottoscrizione del contratto di servizio deve essere successiva alla pubbli- cazione dell’elenco delle società di temporary export management. Iscrizione nell’elenco delle società TEM Le domande per l’inserimento in tale elenco devono essere presentate dalle società di servizi: • tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Mini- stero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it), accessibile dalla sezione “Voucher per l’internazionalizzazione”; • dalle ore 10.00 del 16.10.2017 e fino alle ore 16.00 del 31.10.2017. |
7.4 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I VOUCHER Le domande di accesso ai voucher devono essere presentate: • esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it), accessibile dalla sezione “Voucher per l’internazionalizzazione”; • a partire dalle ore 10.00 del 28.11.2017 e fino alle ore 16.00 dell’1.12.2017. Per la compilazione della domanda, possibile dalle ore 10.00 del 21.11.2017, l’impre- sa deve disporre: • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, iscritto nel Registro delle imprese; • della firma digitale. Ciascun soggetto proponente può presentare un’unica domanda di accesso alle age- volazioni, pena l’esclusione di tutte le domande trasmesse dal medesimo soggetto. Chiusura anticipata dello sportello Il Ministero dello Sviluppo economico, tenuto conto delle istanze già pervenute e della dotazione finanziaria complessivamente disponibile, può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al suddetto termine ultimo. |
7.5 | ELENCO DEI BENEFICIARI Il Ministero dello Sviluppo economico procede alla concessione dei voucher, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione. L’assegnazione dei voucher avviene, entro il 29.12.2017, mediante pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul sito del Ministero (www.mise.gov.it). |
7.6 | EROGAZIONE DEL VOUCHER L’erogazione del voucher avviene in un’unica soluzione. Ai fini dell’erogazione del contributo, l’impresa beneficiaria dovrà presentare, median- te l’apposita procedura informatica, la documentazione necessaria alla rendicontazio- ne della spesa. |
7.7 | REVOCA Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi: |
• accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti per i sog- getti proponenti; • verifica, laddove il beneficiario sia un’impresa capofila di un contratto di rete senza soggettività giuridica, ovvero sia un contratto di rete avente soggettività giuridica, dell’insussistenza dei requisiti dimensionali e dei requisiti di ammissi- bilità previsti per le singole imprese costituenti la rete; • fallimento del beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale; • predisposizione del contratto di servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto; • erogazione di servizi consulenziali non riconducibili alle finalità dell’intervento e ai contenuti del contratto di servizio; • mancata rendicontazione delle spese entro i termini previsti; • in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento. Maggiorazione del “voucher advanced stage” Il contributo aggiuntivo del “voucher advanced stage” è revocato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita dei volumi di vendita all’estero. | |
8 | INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI RESIDENTI ALL’ESTERO - REGIME DEGLI “IMPATRIATI” - APPLICABILITÀ AI LAVORATORI AUTONOMI |
Con la risposta all’interrogazione parlamentare 14.9.2017 n. 5-12154, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che possono beneficiare del regime fiscale agevolato per i lavoratori “impatriati”, di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, soltanto i redditi di lavoro autonomo prodotti dai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2017. | |
8.1 | DECORRENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 L’art. 16 del DLgs. 147/2015 è stato modificato dall’art. 1 co. 150 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo, in particolare: • l’estensione delle agevolazioni ai redditi di lavoro autonomo, oltre a quelli di lavoro dipendente; • la riduzione dal 70% al 50% del reddito di lavoro dipendente o autonomo che concorre alla formazione del reddito imponibile (per il periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d’im- posta successivi). In relazione alla decorrenza di tali modifiche, l’art. 1 co. 151 della L. 232/2016 stabi- lisce che la riduzione dal 70% al 50% del reddito imponibile si applica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017”. Per le altre modifiche (inclusa, quindi, l’estensione dell’agevolazione ai lavoratori auto- nomi) occorre, invece, fare riferimento all’art. 1 co. 159 della L. 232/2016, il quale stabi- lisce che “le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” (avvenuta l’1.1.2017), vale a dire alle dichiarazioni dei redditi relative al 2017 (modelli REDDITI 2018). |
8.2 | LAVORATORI AUTONOMI GIÀ RESIDENTI Non possono quindi accedere al regime agevolato degli “impatriati” i lavoratori auto- nomi che risultino già fiscalmente residenti in Italia nei periodi d’imposta precedenti al 2017, posto che la norma non trovava applicazione per tale categoria di lavoratori. |
9 | SOGGETTI EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI - CONCESSIONE DI CONTRI- BUTI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DLgs. 15.5.2017 n. 70, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 26.10.2016 n. 198, è stata riformata la disciplina per la concessione di contributi ai soggetti che editano quotidiani e periodici. In attuazione di tale provvedimento, con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.7.2017 (pubblicati sulla G.U. 16.9.2017 n. 217) sono state stabilite le mo- dalità attuative per la concessione di contributi: • alle cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; • alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dal 15.11.2016 (data di entrata in vigore della suddetta L. 198/2016); | |
• agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti; • alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoran- ze linguistiche; • alle imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informa- tici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore; • alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco istituito dall’art. 137 del DLgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo), che editano periodici divul- gativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori. | |
9.1 | DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le nuove disposizioni, di cui ai suddetti DPCM 28.7.2017, si applicano a decorrere dai contributi relativi all’anno 2018. |
9.2 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE I soggetti rientranti nelle suddette categorie e aventi i requisiti previsti dal citato DLgs. 15.5.2017 n. 70 devono presentare le domande per l’ammissione ai contributi: • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante posta elettronica certificata; • corredate dalla prevista documentazione o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) ove ammessa. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a pubblicare nel sito istituzionale: • la modulistica relativa ai documenti istruttori richiesti; • ogni informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. |
9.3 | TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande per l’ammissione ai contributi in esame devono essere presentate, a pena di inammissibilità: • dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, da parte delle cooperative giornalistiche, delle imprese editrici e degli enti sen- za fini di lucro; • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, da parte delle imprese editrici, enti ed associazioni che operano nel settore degli utenti non vedenti ed ipovedenti, nonché da parte delle associazioni dei consu- matori e degli utenti. |
9.4 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI I contributi in esame: • sono determinati sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti dal citato DLgs. 15.5.2017 n. 70; • spettano nei limiti delle previste risorse, secondo quanto stabilito ogni anno (mediante apposito DPCM) in relazione a ciascuna tipologia. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi |
ridotti mediante riparto proporzionale. Termine per la conclusione del procedimento Il termine per la conclusione del procedimento di concessione del contributo è sta- bilito entro: • il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, in re- lazione alle richieste presentate da parte delle imprese editrici, enti ed associa- zioni che operano nel settore degli utenti non vedenti ed ipovedenti, nonché da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti; • il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, per le richieste presentate da parte delle cooperative giornalistiche, delle impre- se editrici e degli enti senza fini di lucro. | |
9.5 | EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Con riferimento alle cooperative giornalistiche, agli enti senza fini di lucro e alle im- prese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro, il contributo è erogato in due rate annuali così stabilite: • la prima rata, da erogare entro il 30 maggio successivo alla presentazione del- la domanda, consiste nell’anticipo di una somma pari al 50% del contributo erogato nell’anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate; la prima rata non è corrisposta se inferiore a 2.500,00 euro; • la seconda rata, a saldo, da erogare entro il termine di conclusione del proce- dimento per la concessione del contributo. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall’annualità successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo. |
10 | ABBONAMENTI A BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE ON LINE - APPLICABILITÀ DELL’ALIQUOTA IVA DEL 4% |
Con la ris. 28.9.2017 n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di abbona- mento a banche dati bibliografiche on line sono assoggettabili all’aliquota IVA del 4%. | |
10.1 | QUADRO NORMATIVO Il n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione dell’ali- quota IVA del 4% alle cessioni di prodotti editoriali (es. giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici). Inoltre, in base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1 co. 667 della L. 190/2014, l’aliquota ridotta in argomento deve ritenersi applicabile sia laddove i prodotti editoriali indicati al citato n. 18) siano ceduti in formato cartaceo, sia ove gli stessi siano ceduti in formato elettronico. |
10.2 | PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA DEL 4% Con la precedente circ. 18.5.2016 n. 20, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% per le operazioni di messa a disposizione on line di prodotti editoriali mediante siti web o piattaforme elettroniche, nonostante questi ultimi consentano la fruizione di servizi aggiuntivi (es. funzionalità di ricerca, inseri- mento di commenti, stampa, ecc.). La ris. 120/2017 conferma tale orientamento, chiarendo che l’aliquota IVA del 4% è applicabile anche a un servizio di abbonamento ad una banca dati digitale che preve- de, essenzialmente, la messa a disposizione di periodici in formato elettronico, iden- tificati con codice ISSN. Ciò in quanto la ragione economica del contratto di abbona- mento non risiede nella fruizione, da parte dell’utente, dei servizi aggiuntivi (che peraltro, nel caso di specie, sono utilizzabili gratuitamente), bensì nell’accesso al con- tenuto integrale di prodotti editoriali, posto che questi presentino i requisiti previsti dal n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72. |
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.
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