Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto : “Trade”
Assicurazione per le gallerie d’arte e le case d’asta
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto : “Trade”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza TRADE è un contratto a base “All risks” e assicura tutto ciò che è trattato sul mercato dell’arte e dell’antiquariato, comprese le collezioni speciali (escluse le raccolte filateliche e numismatiche) da parte di galleristi, antiquari, mercanti d’arte e case d’asta a tutti coloro, insomma, che vendono e acquistano opere d’arte
Che cosa è assicurato?
Garanzie sempre operanti
✓ Formula ALL RISKS. Vengono indennizzati i furti, i danni, l’eventuale deprezzamento o perdita di valore dello stock di oggetti di arte di proprietà o affidata a voi presso l'indirizzo (i) permanente che ci avete indicato.
✓ Lo stock è assicurato in base a un capitale globale in valore dichiarato, in conformità con il registro contabile.
Garanzie Opzionali:
✓ Garanzia di trasporto annuale Italia o Unione europea o In tutto il mondo (eccetto paesi sanzionati o a rischio).
✓ Garanzia temporanea presso altri galleristi, antiquari e/o restauratori.
✓ Su dichiarazione preventiva, permanenza dello stock presso fiere o mostre.
✓ Garanzie Catastrofali (terremoto – inondazione e alluvione) presso l’Ubicazione del rischio descritta in polizza.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.
Di seguito alcune delle principali Esclusioni:
🗶 Fabbricato e materiale professionale.
🗶 Dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
Ci sono limiti di copertura?
La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:
! La garanzia vale anche per cornici, specchi specchiere e vetri, semprechè essi stessi siano oggetti d'arte ed il relativo valore sia ricompresso nelle somme assicurate.
! Danni causati da una mancanza di conservazione.
! I deterioramenti causati da vetustà, usura, ruggine, termiti, vermi o dall’esposizione alla luce.
! I danni conseguenti ad operazioni di pulizia, riparazione o restauro.
! Il furto o il vandalismo se non sono state attivate le misure di protezione previste.
! I danni durante il trasporto risultanti da un imballaggio difettoso o insufficiente.
! Franchigia a carico dell’assicurato pari a 500,00=.
Dove vale la copertura?
✓ Tutte le garanzie sono valide sul territorio italiano e nei Paesi dell’Unione Europea (ad eccezione di Terremoto/Alluvione).
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore (è prevista l’eventuale esenzione d’imposte nei termini previsti dalla legge).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Assicurazione per le gallerie d’arte e le case d’asta
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA Art Versicherung AG Prodotto: “Trade”
Data ultima edizione: Gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l‘Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00 – XXX 00000; città Milano; tel. x00 00 0000000; sito internet: xxx.xxx-xxx.xx; e-mail: xxxx@xxx-xxx.xx ; PEC: xxx-xxx@xxxxxxxxx.xx
La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Xxxxxxx Xxxxx 00-00, 00000, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.
AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l‘Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all’Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico x00 00 0000000 – Fax x00 00 0000000; indirizzo internet: xxx.xxx-xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxx-xxx.xx .
In Italia l’Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l’assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l’esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.
Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.
Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xx/xxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Si precisa che l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
La polizza assicura tutto ciò che è trattato sul mercato dell’arte, dell’antiquariato e del modernariato, di proprietà o di terzi, presso l’indirizzo (i) permanente indicato/i in polizza. | |
La polizza prevede la formula “All Risks” (Tutti i Rischi) [ a titolo esemplificativo incendio, furto e rapina, restauro in seguito a danni accidentali, eventuale deprezzamento a seguito sinistro] che copre qualsiasi possibile rischio ad eccezione delle limitazioni / esclusioni espressamente elencate nel testo di polizza (articolo 14 – Esclusioni). | |
Lo stock è assicurato in base a un capitale globale in valore dichiarato, in conformità con il registro contabile. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Flottante | È possibile richiedere di assicurare altre somme fino ad un massimo di quanto concordato con il Contraente in aumento alla partita Fissa, al tasso annuo indicato in premessa previo versamento anticipato dell’acconto relativo |
Rischio Giacenza in ambito UE presso altri Galleristi/Restauratori | È possibile richiedere di assicurare la giacenza di opere d’arte in ambito UE mediante invio di Facility report del relativo luogo di Giacenza. |
Rischio Giacenza presso Fiere, Esposizioni e Mostre organizzate da terzi in ambito ITALIA/UE | È possibile richiedere di assicurare la giacenza di opere d’arte sia in ITALIA che in ambito UE mediante invio di Facility report almeno 15 giorni prima dell’inizio di garanzia del relativo luogo di Giacenza per Fiere, Esposizioni e Mostre organizzate da terzi. |
Trasporto a regolazione | È possibile richiedere di assicurare il trasporto per somme superiori dell’importo del Trasporto in automatico o in ambito territoriale diverso dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e di Città del Vaticano effettuati mediante veicoli su strada a motore aventi vani di carico senza finestrature (anche con finestrature per valori totali trasportati fino a Euro 100.000,00 purché gli oggetti siano alloggiarti in vani non visibili dall’esterno) interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste; oppure a mezzo ferrovia purché vengano adoperati vagoni chiusi . Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati; oppure a mezzo aereo, sono esclusi in questo caso i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate. |
Terremoto | È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d’arte assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene presso l’Ubicazione del rischio descritta in polizza. |
Alluvioni e Inondazioni | È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d’arte per effetto di inondazioni e alluvioni anche se originati da terremoto presso l’Ubicazione del rischio descritta in polizza. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO | |
Nessuna |
Che cosa non è assicurato? | |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto. | |
I danni causati da o dovuti a rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili. Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento dannoso coperto dall'assicurazione. I danni causati da o dovuti a a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria. I danni causati da o dovuti a esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione delle cose assicurate. I danni causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate. I danni causati da o dovuti a fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori. I danni causati da o dovuti a operazione di restauro - anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi I danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati. I danni causati da o dovuti a funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici; I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato |
Xxxxxx esclusi | non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili. I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell’Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere. I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il sinistro, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi. I danni causati da o dovuti a ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario. I danni causati da o dovuti a truffa, estorsione, appropriazione indebita. I danni causati da o dovuti a errata programmazione di un sistema informatico e/o apparato elettronico in genere e/o o da errate istruzioni date al sistema e/od all’apparato elettronico stesso. I danni causati da o dovuti a difetti, errori ed omissioni attribuibili all’Assicurato/Contraente o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica nel corso di un progetto, costruzione o manutenzione delle cose assicurate. I danni causati da o dovuti a mancata erogazione di energia in genere (solare, eolica, elettrica, idrica, termica e/o di altro tipo). I danni causati da o dovuti a atto di confisca. I danni causati da o dovuti a uso improprio delle cose assicurate. I danni causati da o dovuti a danno consequenziale e indiretto, cioè che non riguardi la materialità delle cose assicurate, anche se conseguente a danno materiale e diretto indennizzabile. I danni causati da o dovuti a rotture di climabox, teche e vetri/lastre protettive e cornici moderne. I danni verificatesi in occasione di: 1. furto, tentato o consumato, allorché l’autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti le cose assicurate o parte di essi: 1.1 senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiavi autentiche. 1.2 In modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato al punto 1.1. 2. trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dei locali o aree specificate e descritte in polizza; 3. atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; 4. di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; 5. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; 6. xxxxx, xxxxxxxx e slavine; 7. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta; 8. inondazioni e alluvioni; 9. terremoti. Nell’ambito del Trasporto, i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Trasporto a mezzo nave. |
Ci sono limiti di copertura? |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto. |
Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo. |
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. |
La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. |
La Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per ogni altro evento o danno restando a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dell’importo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. |
La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. |
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. “Assicurazione presso diversi assicuratori”, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto. | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: a) come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limi- tarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati; b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; c) ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a cono- scenza a mezzo raccomandata, telegramma o fax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo appros- simativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento previsto dalle norme di legge vigenti o utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell’indennizzo; e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa. Assistenza diretta/in convenzione: non sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza. |
Obblighi della Società | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale. A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o perdita totale, l’accettazione dell’importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all’indennizzo. Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà |
l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 6.000,00 euro. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore (salvo l’eventuale esenzione d’imposte nei termini di legge) |
Rimborso | Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall’assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia dalle h. 24:00 del giorno di pagamento. |
Sospensione | Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza (art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, delle Norme Generali). Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio (che regola il Flottante e il Traporto non in automatico). |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento. |
Risoluzione | È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all’Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, può recedere dall’assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. |
TRADE è un prodotto con formula “All risks” rivolto all’assicurazione di tutto ciò che è trattato sul mercato dell’arte e dell’antiquariato, comprese le collezioni speciali (escluse le raccolte filateliche e numismatiche) da parte di galleristi, antiquari, mercanti d’arte e case d’asta a tutti coloro che vendono e acquistano opere.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all’intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 18,58% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).
Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’intermediario per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’Impresa assicuratrice | Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a: AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Reclami Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/000.000.00 E-mail: XxxxxxxXxxxxxx@xxx-xxx.xx avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: • nome e cognome, xxxxxxxxx completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall’Impresa che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00000 XXXX (Fax 00.00000000 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx alla sezione “per i Consumatori – Reclami”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa assicuratrice. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxx.xx . |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato) | Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall’art. 19 - Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
TRADE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
Contratto di assicurazione all risk per le gallerie d’arte e le case d’asta
Edizione gennaio 2019
AXA Art Versicherung AG – Xxxxxxx Xxxxx 00-00 – 00000 Xxxx - Xxxxxxxx
Capitale Interamente versato Euro 14.637.000 – Sede Köln – Registro Imprese Xxxx XX X Xx. 00000 Rappresentanza Generale per L’Italia – Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Italia
Tel. (+39) 02.888.965.1 - Fax (x00) 00.000.000.00 – Internet: xxx.xxx-xxx.xx – E-mail: xxxx@xxx-xxx.xx
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 13199040158 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 1623881
Glossario / Definizioni
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
a) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
b) Assicurazione: il contratto di assicurazione costituente prova scritta ai sensi dell’art. 1888 C.C.
c) Contraente: il soggetto che stipula gli assicurazione e paga il premio.
d) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dalle cose assicurate colpite da sinistro, dopo il restauro e/o la ricostruzione effettuato/i con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva/no immediatamente prima del sinistro.
e) Facility Report: documento attestante le caratteristiche del fabbricato e dei locali contenenti gli oggetti assicurati per quanto concerne come minimo i mezzi di chiusura fisici (porte, finestre) ed elettronici (si- stemi di allarme antifurto e antincendio) e modalità di sorveglianza sia durante le ore di accesso al pubblico che nelle ore di chiusura delle stesse.
f) Franchigia: l’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall’importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
g) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato a seguito di sinistro liquidabile a termini di polizza.
h) Oggetti d’arte: quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici, arazzi, sculture, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto, esclusi gli orologi da polso, gioielli, oggetti di metallo prezioso (oro e platino) pietre dure o pre- ziose, tappeti, argenteria prodotta dopo il 1940, che sono prodotti dall’attività umana regolata da accorgi- menti tecnici fondati sullo studio e sull’esperienza e che con riguardo all’estetica, al modo ed ai risultati della realizzazione sono espressi secondo i canoni dell’arte e il cui mercato di riferimento è quello dell’arte e/o dell’antiquariato.
i) Polizza: il documento che prova l’assicurazione e il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici e/o allegati, durante il periodo di validità dello stesso.
j) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
k) Restauro: l'atto del restaurare a seguito di danni parziali, relativamente a oggetti d'arte, dei quali si intende curare la conservazione nella forma e nella struttura con la quale ci sono pervenuti, senza inter- venti di rifacimento che ne alterino l’autenticità.
l) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
m) Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicu- rata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
n) Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni o le perdite che si verifi- chino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro.
o) Società: Axa Art Versicherung AG - Rappresentanza generale per l’Italia.
p) Stima accettata: il valore commerciale attribuito alle cose assicurate di comune accordo fra le Parti contraenti la polizza (art. 1908 - 2° comma C.C.).
q) Valore commerciale: il valore che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito sul mer- cato compreso quello dell’arte/antiquariato.
r) Valore dichiarato: il valore delle cose assicurate indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale delle cose colpite da sinistro.
Trade – Ed. 01/2019 – Glossario e Definizioni – Pagina 1 di 1
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 3 - Modificazioni dell'assicurazione
Le modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Proroga del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 – Legge applicabile. Rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al
presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.
Art. 10 - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.
Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti
Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell’Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.
Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuato sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell’Assicurato.
Che cosa è assicurato
Art. 13 – Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti e nelle condizioni che seguono la Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi al successivo articolo 14 - Esclusioni, che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate e descritte nella polizza, anche se di proprietà di terzi.
Che cosa non è assicurato
Art.14 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per danni causati da o dovuti a:
a) rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili. Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento dannoso coperto dall'assicurazione;
b) a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria;
c) esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l’illu- minazione delle cose assicurate;
d) stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
e) fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
f) operazione di restauro - anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
g) funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
h) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano per- sone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
i) dolo o colpa grave di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell’Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
j) dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il sinistro, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi;
k) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
l) truffa, estorsione, appropriazione indebita;
m) errata programmazione di un sistema informatico e/o apparato elettronico in genere e/o o da errate istruzioni date al sistema e/od all’apparato elettronico stesso;
n) difetti, errori ed omissioni attribuibili all’Assicurato/Contraente o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica nel corso di un progetto, costruzione o manutenzione delle cose assicurate;
o) mancata erogazione di energia in genere (solare, eolica, elettrica, idrica, termica e/o di altro tipo);
p) atto di confisca;
q) uso improprio delle cose assicurate;
r) danno consequenziale e indiretto, cioè che non riguardi la materialità delle cose assicurate, anche se conseguente a danno materiale e diretto indennizzabile;
s) rotture di climabox, teche e vetri/lastre protettive e cornici moderne.
verificatesi in occasione di:
1. furto, tentato o consumato, allorché l’autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti le cose assicurate o parte di essi:
1.1 senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiavi autentiche.
1.2 In modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato al punto 1.1.
2. trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dei locali o aree specificate e descritte in polizza;
3. atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
4. di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
6. frane, valanghe e slavine;
7. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
8. inondazioni e alluvioni;
9. terremoti.
Art. 15 – Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese
Il Contraente e l’Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all’adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.
Art. 16 – Trasporto delle cose assicurate
L'assicurazione delle cose mobili vale esclusivamente per le ubicazioni specificate in polizza. Per- tanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società. Tuttavia, se entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o fax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento previsto dalle norme di legge vigenti o utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, viene effettuata mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito anno unico.
I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà all’As- sicurato, che conferisce alla Società la facoltà di pagare detta spesa detraendo l’importo da Lui dovuta dall’in- dennizzo spettantegli.
Art. 20 - Mandato dei Periti liquidatori
Il Perito deve:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Art. 21 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
Art. 22 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quelle assicurate.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro.
Art. 23 – Determinazione dell’Indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'og- getto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
♦ o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
♦ o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Art. 24 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di
impugnazione del verbale peritale di cui all’art. 20. A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o perdita totale, l’accettazione dell’importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvaler- sene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all’indennizzo. Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.
Art. 25 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’inden- nizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia inden- nizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 26 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre diritto ad ispezionare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni ed informazioni.
Art. 27 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessi- vamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Le seguenti “Condizioni” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
A1. GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA (sempre operante)
L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in per- fetto stato di funzionalità ed efficienza.
1) Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento degli stessi, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario. In caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e con- divisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Tali apparati devono essere perennemente in funzione, per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l’obbligo di sorveglianza e/o telesorveglianza se previsti.
2) Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i sistemi di rilevazione d’intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiu- sura delle ante a vetri è sempre obbligatoria;
3) Non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.
A2. ASSICURAZIONE FLUTTUANTE (opzionale)
La Società si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo di quanto indicato in premessa in aumento alla partita Fissa, al tasso annuo indicato in premessa previo versamento anticipato dell’ac- conto relativo.
Detto acconto rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al punto 5, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. ogni denuncia deve essere fatta anticipatamente mediante fax o e-mail;
2. la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di inoltro del fax o e-mail, salvo sia indicata data posteriore;
3. la denuncia è operante per il periodo indicato nella comunicazione, fermo restando la naturale scadenza del contratto;
4. la garanzia non è operante per le somme eccedenti i valori di massimo impegno;
5. il relativo premio è conteggiato alla scadenza di ciascuna rata, applicando alla somma dei valori assicurati in ciascun giorno 1/365 del tasso annuo sopraindicato;
6. la differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 5. e l'anticipo corrisposto, costi- tuirà il premio di liquidazione dovuto dal Contraente da pagare entro 30 giorni dall’invio dell’ap- pendice.
A3. SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI (sempre operante)
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che la chiusura annuale dell'esercizio non supera i 45 giorni all'anno, con un massimo di 30 giorni consecutivi. Il giorno di chiusura settimanale ed i giorni festivi non sono compresi nel limite dei 45 giorni.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni occorsi dopo il trentesimo giorno consecutivo di mancata presenza di personale nell'esercizio.
Presso restauratori, galleristi ed antiquari
A4. SOTTOLIMITE DI XXXXXXXX A VALERE IN ITALIA (sempre operante)
La garanzia è estesa senza sovrappremio agli oggetti di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi presso altri galleristi/antiquari, restauratori in località italiane a condizione che i fabbricati, e le protezioni siano analoghe a quelle previste per l’ubicazione del rischio. Per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste per l’ubicazione del rischio la garanzia è prestata solo dopo conferma scritta della Società mediante l’invio di Facility Report del luogo di giacenza. Le somme relative devono essere comprese in quelle dichiarate per la Sezione A - Giacenza, partita Fissa e se attivata per la Sezione A – Giacenza, partita Fluttuante.
A5. SOTTOLIMITE DI GIACENZA A VALERE IN AMBITO UE - ITALIA ESCLUSA (opzionale)
Per località all'estero, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società mediante invio di Facility Report del relativo luogo di giacenza.
Presso fiere, manifestazioni e mostre
A6. SOTTOLIMITE DI GIACENZA A VALERE IN AMBITO UE - ITALIA INCLUSA (opzionale)
E’ facoltà da parte del Contraente richiedere l’estensione della garanzia di polizza agli oggetti assicurati a Fiere, Esposizioni e Mostre organizzate da terzi. Il Contraente deve inviare alla Società elenco delle opere e del Facility Report e/o descrizione mezzi di chiusura del luogo espositivo almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio di garanzia.
E’ facoltà della Società acconsentire o meno a tale estensione di garanzia e questa troverà validità ed operatività solo dopo conferma scritta della Società.
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza:
PA1 - Variazioni climatiche (sempre operante)
,
A parziale deroga dell’art. 14 b, Esclusioni la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
PA2 - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato (sempre operante) Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società
corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%
che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. “Assicurazione presso diversi assicuratori”, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
PA3 – Terremoto (opzionale)
La Società risponde - in deroga dell'art. 14 n / o delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommo- vimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia:
- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizza- bile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari all’1% della somma assicurata con il minimo di Euro (da definire di volta in volta) ed il massimo di Euro (da definire di volta in volta);
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% della somma assicurata.
PA4 – Inondazione e alluvione (opzionale)
La Società risponde - in deroga dell'art. 14) m / n delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se originati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) a enti mobili all'aperto;
b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavi- mento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchi- gia assoluta pari all’1% della somma assicurata con il minimo di Euro (da definire divolta in volta) ed il massimo di Euro (da definire di volta in volta);
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.
Le seguenti “Condizioni” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza: B1. Condizioni per la garanzia Trasporto (sempre operanti)
La garanzia è prestata a condizione che:
1) Tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato.
2) L'imballaggio sia di tipo professionale e idoneo alla tipologia delle opere d’arte traspor- tate e atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato.
3) Nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli a motore aventi vani di carico senza finestrature (anche con finestrature per valori totali trasportati fino a Euro 100.000,00 purché gli oggetti siano alloggiarti in vani non visibili dall’esterno) intera- mente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono es- sere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste.
4) Nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi . Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati.
5) Sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche
/ motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia
gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da pos- sibili spruzzi d’acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / im- barcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specia- lizzato per il trasporto di opere d’arte e beneviso ad AXA Art) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti
dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell’ob- bligo di sorveglianza continua.
Ai fini dell’operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
6) Nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
7) Durante la giacenza in corso di transito, per valori trasportati fino a Euro 100.000,00.=, i veicoli a motore devono essere riposti in aree di parcheggio custodite; da Euro 100.000,01 a Euro 1.000.000,00.=, in locali chiusi protetti da sistema di allarme colle- gato con ponte radio bidirezionale o sistema GSM a Istituto di vigilanza e/o Forze dell’ordine.
B2. Esclusioni (sempre operanti)
Sono sempre esclusi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio od insuffi- cienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma comunque la facoltà di surroga (rivalsa) da parte della Società verso il fornitore di detti materiali.
B3. Trasporti in automatico (sempre operanti)
Sono assicurati senza obbligo di dichiarazione preventiva tutti i trasporti effettuati dal Contraente anche tramite proprio personale di fiducia, in ambito territoriale Italiano, della Repubblica di San marino e di Città del Vaticano, con veicoli e/o furgoni a motore non telonati, purché la somma
assicurata sia pari o inferiore a Euro 100.000,00 (euro centomila/00).
La garanzia è prestata a condizione che tutte le operazioni siano effettuate secondo quanto disposto nella clausola B1) sopra indicata.
Il trasporto di oggetti per somme superiori è escluso dalla presente garanzia.
B4. Trasporti a regolazione (opzionale)
È facoltà del Contraente richiedere, per somme superiori di cui al punto B3) o in ambito territoriale diverso dal territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e di Città del Va- ticano, l'estensione della garanzia ai trasporti delle opere assicurate.
I trasporti devono essere effettuati da terzi specializzati nel trasporto di opere d'arte e il Contraente dovrà segnalare alla Società le opere interessate, le modalità di trasporto, nonché il luogo di partenza e destinazione delle opere medesime.
La garanzia è prestata a condizione che tutte le operazioni siano effettuate secondo quanto disposto nella clausola B1) sopra indicata.
Per singolo viaggio si applicherà un tasso dello (da definirsi caso per caso):
ITALIA | EUROPA | |
Quadri e sculture | ||
non fragili | ‰ | ‰ |
Mobili | ‰ | ‰ |
Oggetti fragili | ‰ | ‰ |
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono operanti solo se espressamente indicate in polizza: PB1 - Esclusioni (sempre operanti)
Sono esclusi dalla garanzia tutti i tipi di danni causati alle opere dalla rottura delle lastre
di vetro, materiali sintetici diafani e simili, posti a protezione delle stesse.
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono sempre operanti ed espressamente indicate in polizza:
I. Determinazione valore assicurato
Il valore assicurato viene determinato in base ai seguenti criteri:
a) oggetti di proprietà del Contraente, riportati nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza o da altra documentazione fiscalmente valida, in base al valore di mercato da accertare al momento del sinistro;
b) oggetti in conto vendita, in base al ricavo minimo accettato dall’Assicurato, al netto di XXX, come attestato da accordo scritto tra le Parti (Contraente/Assicurato);
c) oggetti in deposito diversi da a) e b) in base al valore commerciale;
d) il valore assicurato come sopra determinato ai punti a) e c) include l'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e che non sia fiscalmente recuperabile dal Contraente / Assicurato.
La garanzia è prestata su base di “valore dichiarato”.
II. Cornici, specchiere e vetri
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per cornici, specchi, specchiere e vetri, sempreché essi stessi siano oggetti d'arte ed il relativo valore sia ricompresso nelle somme assicurate.
III. Precisazioni (sempre operante)
i) Scioperi, sommosse, atti di vandalismo
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da:
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di vandalismo o sabotaggio.
ii) Atti di terrorismo
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malva- gità e per terrorismo.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s’intende un atto che com- prende, ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo o commesso per finalità politiche, reli- giose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
IV. Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici (sempre operante)
i) fermo restando quanto previsto dal successivo punto ii), in nessun caso la seguente assicu- razione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clau- sola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer , sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qual- siasi arma o missile.
X. Xxxxxxxx istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (sempre operante)
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese diretta- mente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra rea- zione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, traspor- tati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
VI. Opere costituite da oggetti di produzione industriale
Ferme le esclusioni tutte previste dall'articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno ad elementi delle opere costituiti da oggetti di produzione industriale, l'indennizzo è limitato ai costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari, restando comunque escluso il deprezzamento dell'opera medesima.
Sono comunque esclusi i danni subiti da dispositivi, circuiti e componenti di natura mecca- nica, elettrica ed elettronica.
VII. Rottura accidentale dei fragili
Premesso che le somme assicurate alle partite indicate in polizza sono i limiti massimi a cui la Società è obbligata, la stessa si obbliga a indennizzare, fino ad un massimo del 5% delle rispettive somme assicurate alle partite Fissa usque Trasporti, i danni indennizzabili a termini della presente polizza cau- sati agli oggetti fragili, intendendosi per tali quegli oggetti d’arte di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione e forma pre- sentino analoghe caratteristiche di fragilità e premesso inoltre, che non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
A parziale deroga dell’art. 14 a) - Esclusioni delle Norme Comuni, la garanzia è estesa alle rotture accidentali degli oggetti fragili a condizione che:
- durante i trasporti vengano imballati, maneggiati, caricati e scaricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura;
- durante la giacenza siano riposti in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti o basamenti o siano collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio.
Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla polizza.
VIII. Regolazione premio
La regolazione del premio avverrà a mezzo appendici che verranno emesse alla scadenza di ogni rata, conteggiando i premi pattuiti sulla base dei tassi applicati alle somme assicurate per l’attivazione della partita Fluttuante e partita Trasporti a regolazione e deducendo l’importo versato a titolo di acconto. L’acconto costituisce il premio minimo che resterà acquisito dalla Società anche in caso di conguaglio negativo. Il premio di regolazione dovrà essere pagato entro 30 giorni dal ricevi- mento dell’appendice altrimenti l’assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. In caso di appendice con premio lordo uguale o inferiore a Euro 100,00:0, la stessa non verrà emessa dalla So- cietà, rinunciando così alla riscossione del premio di conguaglio.
IX. Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Con- traente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
X. Franchigia a carico dell’Assicurato
La Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto
detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per ogni evento o danno, restando a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad in- dennizzo, farli assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità sarà determinata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dell’importo di franchi- gia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro con- traente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero- ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formu- lario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore
(…) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (…)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (…)
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal con- tratto (…).
1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di con- servazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse cono- sciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma prece- dente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal con- tratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposi- zioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’as- sicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’as- sicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggrava- mento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscos- sione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicu- ratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’in- dennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’ar- ticolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicura- tore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta cono- scenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del con- tratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro am- montare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è rag- giunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha di- ritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
624 C.P. Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo
(…).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…).
628 C.P. Rapina
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o mi- naccia s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…).
629 C.P. Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (…).
635 C.P. Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o im- mobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (…).
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: (…)
3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (…).
639 C.P. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (…) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d’ufficio.
640 C.P. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
646 C.P. Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (…).
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− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente inerente lo specifico rapporto assicurativo intercorrente tra Lei e AXA ART, secondo i casi in virtù delle basi giuridiche di cui sotto, i Suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero
- come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Nel caso di dati sensibili la eventuale comunicazione a destinatari individuati avverrà sulla base del Suo esplicito consenso, se verrà fornito.
Precisiamo che, senza i Suoi dati, non saremo in grado di fornirLe, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi relativi al contratto di cui Lei è parte. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei Suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: rispetto alle finalità assicurative sopradescritte, il titolare del trattamento potrà trattare i Suoi dati personali senza consenso, essendo questi necessari per dare esecuzione al contratto di cui Xxx è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. E', invece, legittimo interesse del titolare valutare la convenienza economica e le condizioni che permettono di definire la prosecuzione del rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza e trattare i dati per agire o difendersi in giudizio e per prevenire frodi assicurative; come anche poter disporre di dati per analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno e attività statistiche, anche a fini di tariffazione.
Rispetto ai dati sensibili la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il Suo consenso.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, quindi, il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari alla esecuzione del contratto e il cui utilizzo sarà, in ogni caso, strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate, il cui trattamento è ammesso dalla autorizzazione n. 5/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 15 dicembre 2016 della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per i dati giudiziari, la base giuridica è l'autorizzazione 7/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016 della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali, di marketing, di profilazione e statistiche
In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di nostri servizi e/o prodotti. In particolare, i dati con il Suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre, i dati, con il Suo ulteriore separato consenso potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.
Base giuridica del trattamento: per le finalità commerciali, di marketing e di profilazione sopra descritte, il trattamento sarà effettuato dal titolare esclusivamente sulla base dello specifico consenso espresso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità.
Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.
Modalità d’ uso dei Suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc.) per le valutazioni relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza
- Istituti Bancari per la liquidazione del danno;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.
L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare.
Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, ovvero sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA (disponibili al link xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx), sull’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un giudizio di adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati
Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.
I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi.
I Suoi diritti
Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l’esercizio di specifici diritti.
L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate.
Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.
Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l’Italia - Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – c.a. Data Protection Officer - email a xxxxxxx@xxx-xxx.xx
Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx
Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento d'identità.
Reclamo
Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.