Contract
Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma
3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
Capo I disposizioni generali Art. 1 oggetto e finalità Art. 2 servizi competenti
Capo II indirizzi operativi al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata
Art. 3 soggetti destinatari Art. 4 servizi e interventi
Art. 5 patto di servizio personalizzato
Capo III avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni Art. 6 campo di applicazione
Art. 7 procedure per la richiesta di personale Art. 8 procedura di reclutamento
Art. 9 soggetti interessati Art. 10 requisiti
Art. 11 graduatoria
Art. 12 selezione
Art. 13 assunzioni per motivi d’urgenza
Capo IV formazione delle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 Art. 14 elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie
Art. 15 valutazione degli elementi della graduatoria Art. 16 formazione delle graduatorie
Capo V disposizioni finali Art. 17 abrogazione
Art. 18 disposizioni transitorie Art. 19 entrata in vigore
capo I disposizioni generali
art. 1 oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro):
a) definisce, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183), gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;
b) disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell’inserimento lavorativo;
c) definisce i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
art. 2 servizi competenti
1. Nell’ambito del presente regolamento per servizi competenti si intendono i Centri per l’impiego di cui all’articolo 21 della legge regionale 18/2005 nonché le altre strutture della Direzione centrale competente in materia di lavoro che svolgono funzioni rivolte a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare i servizi del collocamento mirato e i servizi alle imprese.
2. Rientrano altresì tra i servizi di cui al comma 1 i soggetti accreditati per la fornitura di servizi al lavoro di cui all’articolo 24 della legge regionale 18/2005, allorché siano affidatari del compito di svolgere servizi al lavoro ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
capo II indirizzi operativi al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata
art. 3 soggetti destinatari
1. I servizi competenti forniscono le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro i soggetti disoccupati, ivi compresi i percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione.
3. Le persone occupate in cerca di altra occupazione possono rivolgersi ai servizi competenti per accedere ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Non vengono erogati servizi nei confronti delle persone per le quali le competenti commissioni di accertamento di cui alla legge 68/1999 abbiano espresso un giudizio di non collocabilità.
art. 4 servizi e interventi
1. I Servizi competenti attuano, per quanto di competenza, i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo 150/2015.
2. I Servizi competenti partecipano all’attuazione di misure e politiche predisposte, a livello nazionale o regionale, anche per specifiche fasce di destinatari, al fine di
favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro fornisce ai Servizi competenti indirizzi applicativi in materia di procedure di attuazione degli interventi o dei servizi erogati.
art. 5 patto di servizio personalizzato
1. Il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 150/2015 è uno strumento di natura negoziale finalizzato all’inserimento lavorativo dei soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 1 del medesimo, fermo restando quanto previsto con riferimento ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito dall’articolo 22, comma 1, del decreto medesimo.
2. La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato impegna, rispettivamente, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai colloqui e a svolgere le azioni in esso concordate, e il Centro per l’impiego a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro, anche attraverso attività complementari di miglioramento dell’occupabilità attuate da altri soggetti della rete regionale dei servizi per il lavoro.
3. Il mancato rispetto da parte del soggetto degli impegni assunti nel patto di servizio costituisce, ai sensi dell’articolo 21, commi 7 e 10, del decreto legislativo 150/2015, motivo di applicazione di sanzioni, tra cui la decadenza dallo stato disoccupazione.
4. I lavoratori in stato di disoccupazione che nel corso di un anno solare non risultino aver effettuato almeno un’azione di ricerca attiva di lavoro, secondo modalità definite con il Centro per l’impiego ai sensi del presente articolo, o nei cui confronti non risulti essere stata effettuata almeno una comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti obbligati, sono tenuti a confermare entro il 31 dicembre dell’anno successivo l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La conferma può essere effettuata anche in via telematica.
5. La mancata conferma nel termine di cui al comma 4 comporta la decadenza dallo stato di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio successivo.
6. Il Centro per l’impiego rende noto mediante pubblicazione all’albo l’elenco dei lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione per mancata conferma annuale di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, il Centro per l’impiego, qualora in possesso dei riferimenti e tenendo anche conto delle difficoltà soggettive delle persone con disabilità, può inviare agli interessati comunicazioni personalizzate con modalità semplificate quali messaggi di posta elettronica o messaggistica.
capo III avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni
art. 6 campo di applicazione
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), effettuano secondo le modalità previste dal presente regolamento le assunzioni di
personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l’accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità.
2. Su istanza della pubblica amministrazione interessata e previo accordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro, di seguito denominata Direzione centrale, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla pubblica amministrazione interessata, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
art. 7 procedure per la richiesta di personale
1 Le pubbliche amministrazioni interessate presentano la richiesta dei soggetti da assumere trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione centrale, sulla base di un modello definito della Direzione stessa.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
a) il numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
b) la qualifica, il profilo professionale e il relativo inquadramento contrattuale;
c) il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
d) le mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;
e) la tipologia contrattuale prevista, con l’indicazione, in caso di contratti a tempo determinato, della durata del contratto stesso e in caso di prestazioni a tempo parziale dell’articolazione oraria, giornaliera e settimanale;
f) la durata del periodo di prova;
g) i requisiti professionali richiesti previsti per la specifica mansione da svolgere in base alle declaratorie dei contratti collettivi di riferimento, da indicare a cura della pubblica amministrazione richiedente;
h) le eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;
i) le modalità di svolgimento della prova selettiva, con l’indicazione delle modalità di convocazione degli interessati, del luogo di svolgimento della stessa e dei suoi contenuti.
art. 8 procedura di reclutamento
1. La Direzione centrale che riceve la richiesta fissa il termine entro cui i soggetti interessati all’offerta di lavoro devono fornire l’adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell’offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione mediante avviso pubblico. Il termine minimo per la presentazione delle adesioni è di quindici giorni consecutivi, con l’esclusione delle offerte di lavoro a tempo determinato che per comprovate esigenze della pubblica amministrazione richiedente rivestano carattere di urgenza.
2. Le adesioni sono raccolte presso i Centri per l’impiego competenti per l’ambito territoriale della circoscrizione amministrativa della pubblica amministrazione richiedente. Su motivata richiesta della pubblica amministrazione interessata, la Direzione centrale può disporre che la raccolta delle adesioni avvenga anche in Centri per l’impiego diversi.
3. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano personalmente presso i Centri per l’impiego individuati nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.
art. 9 soggetti interessati
1. Possono aderire alla richiesta, nei termini e con le modalità stabilite dall’avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici, la non sussistenza delle ipotesi di esclusione, il possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti nonché dei requisiti che danno titolo a beneficiare di eventuali riserve normativamente previste.
art. 10 requisiti
1. I requisiti professionali eventualmente richiesti dalle pubbliche amministrazioni nonché i requisiti che danno titolo a beneficiare di una riserva stabilita con legge eventualmente applicata dalle amministrazioni stesse, devono essere posseduti dai soggetti interessati all’offerta di lavoro in data anteriore alla data di ricezione della richiesta di cui all’articolo 7.
2. La Direzione centrale verifica d’ufficio il contenuto delle domande di adesione e delle dichiarazioni di cui all’articolo 11, comma 4, relativamente ai seguenti aspetti:
a) condizione occupazionale del richiedente;
b) validità della certificazione della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Le verifiche sul possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e dei requisiti professionali eventualmente richiesti sono effettuate a cura dalle pubbliche amministrazioni richiedenti.
art. 11 graduatoria
1. La Direzione centrale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, formula la graduatoria. Nel caso in cui le adesioni siano raccolte presso più Centri per l’impiego, viene elaborata una graduatoria unica integrata.
2. Il punteggio per l’elaborazione della graduatoria è determinato dal concorso dei seguenti elementi, valutati secondo quanto previsto dal comma 3:
a) condizione economica e patrimoniale, ricavata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato indicatore ISEE);
b) condizione occupazionale;
c) carico familiare.
3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:
a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;
b) ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;
c) al punteggio iniziale viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall’indicatore ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. Nell’effettuazione del calcolo, l’indicatore ISEE viene arrotondato trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro;
d) ai soggetti che al momento della adesione sono in possesso dello stato di disoccupazione è attribuito un incremento di 30 punti;
e) ai genitori nel cui nucleo familiare, quale risultante dall’attestazione ISEE, siano presenti uno o più figli minori è attribuito un incremento di 5 punti per ciascun figlio minore;
f) nei casi di parità di punteggio, ha precedenza il soggetto più anziano in età; in caso di eventuale ulteriore parità il soggetto con maggiore anzianità di disoccupazione.
4. È onere del lavoratore dichiarare, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso di una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e i relativi dati, ivi compresa la composizione del nucleo familiare, pena l’esclusione dalla graduatoria.
5. La graduatoria è pubblicata presso i Centri per l’impiego interessati ed è trasmessa all’amministrazione richiedente, la quale provvede a convocare i candidati per l’effettuazione delle prove selettive.
6. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione da parte della pubblica amministrazione richiedente dei soggetti alle prove selettive.
7. Per gli avviamenti a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla ricezione da parte del Centro per l’impiego competente della comunicazione effettuata dalla pubblica amministrazione relativamente all’avvenuta conclusione della procedura di assunzione, tenuto conto del superamento del periodo di prova. Per gli avviamenti a tempo determinato la graduatoria ha validità per l’intera durata del rapporto di lavoro.
art. 12 selezione
1. La selezione effettuata dalla pubblica amministrazione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.
2. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.
3. Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.
4. Entro trenta giorni dall’effettuazione delle prove selettive, la pubblica amministrazione comunica al Centro per l’impiego competente:
a) l’idoneità o la non idoneità dei soggetti sottoposti alle prove selettive;
b) i nominativi dei soggetti convocati che non si sono presentati alle prove, allegando copia della documentazione attestante l’avvenuta convocazione.
5. La pubblica amministrazione comunica altresì al Centro per l’Impiego competente i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assunzione.
6. Restano ferme le valutazioni in materia di applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti da disposizioni di legge nei confronti di coloro che, in assenza di giustificato motivo oggettivo, non hanno risposto alla convocazione o hanno rifiutato l’assunzione.
art. 13 assunzioni per motivi d’urgenza
1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la pubblica amministrazione interessata può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a venti giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione al Centro per l’impiego nell’ambito del quale è avvenuta l’assunzione.
2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione preveda che le ragioni che determinano l’urgenza si protraggano oltre venti giorni, richiede alla Direzione centrale il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 8.
capo IV formazione delle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 68/1999
art. 14 elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie
1. Gli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 68/1999, degli aventi diritto al collocamento mirato, sono i seguenti:
a) condizione economica e patrimoniale, rilevata dall’indicatore ISEE;
b) carico familiare;
c) età anagrafica;
d) grado di invalidità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici).
2. Il grado di invalidità di cui al comma 1, lettera d), concorre alla determinazione del punteggio esclusivamente per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici.
3. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18 della legge 68/1999, in attesa di una disciplina organica che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati al comma 1 con esclusione di quelli specifici riferiti al grado di invalidità.
art. 15 valutazione degli elementi della graduatoria
1. A tutte le persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 viene attribuito un punteggio base di 50 punti. Su tale punteggio base si operano le seguenti variazioni:
a) in relazione alla condizione economica e patrimoniale, rilevata dall’indicatore ISEE:
1) per ISEE compresi tra euro 0 e 16.000: viene sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di indicatore;
2) per ISEE compresi tra 16.001 e 32.000 euro: vengono sottratti 16 punti più 2 punti ogni 1000 euro superiori a 16.001 di indicatore;
3) per ISEE superiori a euro 32.001 e per coloro che non dichiarano la situazione economica equivalente (ISEE) non vengono attribuiti i 50 punti del punteggio base;
b) in relazione al carico familiare, per i genitori nel cui nucleo familiare, quale risultante dall’attestazione ISEE, siano presenti uno o più figli minori vengono aggiunti 3 punti per ciascun figlio;
c) in relazione all’età anagrafica:
1) da 18 a 30 anni compiuti: vengono aggiunti 6 punti;
2) da 31 a 50 anni compiuti: vengono aggiunti 4 punti;
3) oltre i 50 anni: vengono aggiunti 8 punti;
d) in relazione al grado di invalidità, viene aggiunto un punteggio pari al valore della percentuale di invalidità, come indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 246/1997, considerato quale valore assoluto.
2. La sottrazione dei punti di cui al comma 1, lettera a), ha effetto sino al raggiungimento di zero punti e non vengono attribuiti punteggi negativi; nell’effettuazione del calcolo, l’indicatore ISEE viene arrotondato trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro.
3. Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui al comma 1, lettera d), le persone sorde e le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad
un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione, vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell’80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti Commissioni di accertamento della disabilità.