ALLEGATO 2) CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
ALLEGATO 2) CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E
AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL XXXXXXXX SRL
PER L’ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI ANNUALITÀ 2022-2023-2024
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 nella del Direttore della SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati, Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx, alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 13.05.2022
E
AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL XXXXXXXX srl, di seguito denominata “Struttura”, partita C.F/P.IVA. 06208920485 con sede legale in Firenze, xxx Xxxxxxxxxx 0/X, nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Firenze (FI) il 07/07/1949 e domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992 e ss. mm.ii.;
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;
- che la Struttura AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL XXXXXXXX srl è in possesso di autorizzazione nr. 2019/DD/04628 rilasciata dal Comune di Firenze ed è accreditata con Decreto GRT n.18461 del 21/10/2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro n.156 del 10 febbraio 2022 è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici ambito territoriale Firenze Xxxxxxxx;
- che con deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro n. 543 del 13.05.2022, sono indicati gli esiti dell’Avviso di cui alla delibera n.156/2022, AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL XXXXXXXX srl quale Struttura deputata all’erogazione di prestazioni di
prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici nel Comune di Firenze loc Xxxxxxxx per la percentuale del 100% delle prestazioni con un budget max annuo previsto dall’Avviso stesso, pari ad € 30.000,00 annuo,
RICHIAMATI
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni
L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione, da parte della Struttura di prelievi ematici e consegna campioni biologici a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL XXXXXXXX SRL effettuerà le prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici presso il punto prelievo decentrato sito in Firenze, xxx Xxxxxxxxxx 0/X,.
Nel punto prelievo decentrato è previsto che la Struttura esegua un numero massimo annuo complessivo stimato in n. 6.420 prestazioni annue di cui circa 5.820 prelievi venosi, cod. 91.49.2, nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì (escluso festivi) dalle ore 7,00 alle ore 10,00 per un budget annuale economico pari a € 29.100,00. Inoltre la Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero annuo di circa. 600 ritiri materiali biologici nei giorni da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all’art. 11 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì (escluso festivi) dalle ore 7,00 alle ore 10,00 per un budget annuale economico pari a € 900,00.
La Struttura dovrà provvedere all’esecuzione dei prelievi venosi ed al ritiro dei materiali biologici come sopra indicato nonché:
- indicazioni ai pazienti sulle modalità di compartecipazione alla spesa
- accettazione dell’utente con personale addetto e inserimento dati su apposito software dell’Azienda
- verifica dell’avvenuto pagamento della compartecipazione alla spesa
- consegna del referto e ritiro ticket pagato, come indicato nella Delibera GRT n. 823/2020
Il tetto economico complessivo annuo per prelievi venosi e ritiro materiali biologici è fissato in complessivi € 30.000,00, di seguito suddiviso:
- per il periodo 01/05/2022-30/12/2022 € 20.000,00;
- per il periodo anno 2023 € 30.000,00;
- per il periodo anno 2024 € 30.000,00;
I volumi sopra definiti sono caricati almeno per l’80% sul Sistema ZEROCODE aziendale.
Art. 3 – Modalità di accesso
Considerato quanto indicato dalla procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02”, consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l’accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale e diretto con una prenotazione delle richieste a cura della Struttura medesima. ??
Al momento della prenotazione/accettazione verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative al giorno e all’ora dell’appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-,(ZEROCODE) il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto. Il pagamento da parte degli utenti dovrà essere effettuato a favore dell’Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest’ultima, di seguito specificate:
- Portale Regionale IRIS xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx
- APP SmartSST
- TOTEM riscuotitori PAGO SI
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA.
Il pagamento del ticket dovrà avvenire prima dell’effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico e comunque prima della consegna del referto.
La verifica del pagamento deve essere svolta dalla Struttura ove l’utente si rivolge prima della prestazione stessa.
Qualora l’Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare alla Struttura stessa.
Potrà essere previsto l’accesso diretto per urgenze, in percentuale non superiore al 20% del totale del budget stabilito.
I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l’invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell’utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l’apposito programma Aziendale dedicato.
Art. 4 – Adempimenti delle parti
4.1. Per l’espletamento del servizio la Struttura assicura:
-idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.79/r del 17.11.2016 e s.m.i.;
- personale addetto all’accettazione dell’utente e all’inserimento dei dati anagrafici e di tutte le
prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante apposito software aziendale e al ritiro dei campioni biologici;
- personale sanitario addetto all’attività di prelievo;
- l’osservanza, nell’espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell’Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero Nuovo San Xxxxxxxx xx Xxx di Firenze.
- la consegna delle ricette mediche al presidio aziendale territoriale di riferimento che ne curerà l’archiviazione.
- fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- la verifica dell’avvenuto pagamento del ticket e fascia economica, se dovuti, al momento dell’effettuazione dell’esame/consegna materiale biologico o, in via eccezionale, al momento della restituzione del referto/ Per ritiro referto tramite posta o FSE, il pagamento è necessariamente effettuato all’atto del prelievo/consegna materiale biologico. Le copie attestanti l’avvenuto pagamento devono essere spillate ad ogni singola ricetta. Qualora l’utente non abbia provveduto al pagamento, la Struttura potrà in ogni caso consegnare il referto all’interessato, ma dovrà inoltrare tutta la necessaria documentazione al Presidio aziendale territoriale di riferimento affinché possa procedere al recupero del credito. Inoltre la Struttura deve verificare i referti non ritirati entro 30 gg. dalla data prevista per la consegna della risposta. Dopo tale termine deve recapitare tutta la relativa documentazione al Presidio aziendale territoriale di riferimento comunicando che trattasi di “mancato ritiro referto”.
La Struttura dovrà inoltre dotare l’ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:
- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell’Azienda;
- computer per l’accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.
Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D.L. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L’Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.
4.2 L’Azienda provvede:
- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratorio branca K e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell’Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori xxxx, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici.;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell’attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.
La Struttura dovrà richiedere all’Azienda l’approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo -almeno un mese prima- direttamente alla Struttura aziendale di riferimento tramite email o secondo modalità che saranno comunicate dalla Struttura aziendale competente.
Art.5 – Personale e codice di comportamento
La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria sede regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali
– atti generali”.
Art.6 – Incompatibilità
La Struttura prende atto che, ai sensi dell’art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall’art. 1 co. 5 della
L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità. La Struttura ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Società, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l’indicazione di ogni Società del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.
La Struttura prende atto che è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro o comunque incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione all’art.53, co.16-ter, del D. Lgs.165/2001.
Art. 7 - Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B.1
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 3 al contratto tra Azienda e “AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL XXXXXXXX srl” di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento
L’Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti.
La tariffa comprende l’accettazione, il prelievo, la consegna del campione e le procedure per l’acquisizione e la consegna del referto, ed ogni altra attività come previsto dalla Delibera GRT n.823/2020.
Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto.
Tale rimborso comprende la prenotazione, l’accettazione, il prelievo, l’eventuale ritiro del campione biologico e la consegna del referto.
Ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate farà fede il report mensile riepilogativo, predisposto dalla SOC Patologia Clinica di riferimento e/o dalla SOC CUP Call Center, oppure da ogni altra modalità che l’Azienda intenderà adottare.
La Struttura si impegna ad utilizzare ulteriori software gestionali che l’Azienda deciderà di implementare per il monitoraggio dell’attività oggetto della presente convenzione.
Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all’articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l’obbligo per l’utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione .La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione “NSO Nodo di Smistamento degli Ordini”, al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l’acquisizione delle prestazioni effettuate.
Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:
1. dalla data di ricevimento della fattura elettronica alla SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI - il codice univoco BGAYDC;
2. dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
L’Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo, in difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi/campioni biologici eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto. L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Art. 9 – Polizze Assicurative
Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l’Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall’immobile e sue pertinenze.
Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all’art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La Struttura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.
Art. 10 – Verifiche
La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.
Art. 11 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto
La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale fino al 31 dicembre 2024. I rapporti intercorsi dal 01 maggio 2022 e fino alla data di apposizione dell’ultima firma digitale sono regolati dalla presente convenzione.
Essa è peraltro rinnovabile per un’ ulteriore annualità ad insindacabile giudizio della Azienda e previo accordo tra le parti, entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie
È consentita all’Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova convenzione, la possibilità di attivare un’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.
L’Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
Cause di risoluzione della convenzione sono anche:
- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e smi.
È fatta salva la facoltà dell’Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto.
Per le predette cause di risoluzione l’Azienda dovrà darne comunicazione all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.
In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all’Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 addebitabile a responsabilità della Società;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 12 – Responsabili della convenzione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile della Zona Distretto o suo delegato per quanto attiene la gestione, l’organizzazione del servizio e la programmazione delle attività o suo delegato:
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio per gli aspetti tecnico-professionali o suo delegato:
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o altra Struttura aziendale competente per l’approvvigionamento del materiale o suo delegato:
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi
b) per il soggetto contraente:
- il rappresentanti legale della Struttura Dr Xxxxxxxx Xxxxxxx
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale Art. 14 – Adempimenti
La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Art. 15 – Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n 10 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02” consegnata alla Struttura all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore
SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
per
“AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DEL XXXXXXXX srl”
Il Rappresentante Legale
Dr Xxxxxxxx Xxxxxxx .
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