DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
I. PROCEDURA DI GARA
L’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 3 lotti come dettagliato alla sezione V del presente Disciplinare, ai sensi dell’art. 60, comma 1, D. Lgs. 50/2016, per il giorno 04.07.2022 dalle ore 10:00, presso gli Uffici dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, Via San Carlo 26, 80133 – Napoli, per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, mediante bando trasmesso alla G.U.U.E. in data 09.05.2022, pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale - Contratti Pubblici n. 55 del 13.05.2022, sul profilo committente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
In applicazione dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani1 dovranno essere rimborsate all’Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
I singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro potranno essere stipulati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata, dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, dai Ministeri della Cultura e della Difesa e dalla Corte dei Conti.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Xxxx XXXXXXXX – xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
II. STAZIONE APPALTANTE DELL’ACCORDO QUADRO
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania – Via San Carlo n. 26 – 80133 – Napoli - Tel. 0000000000 – Faxmail 06/50516079 – E-mail: xxx.Xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
III. DEFINIZIONI:
- Centrale di Committenza per l’ambito territoriale della Regione Campania: Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio;
- Stazione Appaltante per l’ambito territoriale della Regione Campania: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti nell’ambito territoriale Campania (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Diges, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero della Cultura per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania, Corte dei Conti Sez. Regionale Campania);
- Accordi quadro: accordi di cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, stipulati con gli operatori selezionati mediante la presente procedura per la realizzazione degli interventi manutentivi di cui all’art. 12,
1 Le predette spese ammontano ad € 1.431,08 oltre IVA, comprensive di tutti i costi di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, ad eccezione di quello relativo all’avviso di aggiudicazione sulla GURI che verrà comunicato prontamente agli aggiudicatari. I suddetti costi verranno ripartiti, in parti uguali, tra tutti gli aggiudicatari della procedura.
comma 2, lett. a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011 come convertito con Legge 111/2011 e come modificato dalla Legge n.190/2014;
- Contratto/appalto: contratto attuativo stipulato dalla Stazione Appaltante per l’ambito territoriale della Regione Campania con gli operatori economici con i quali la Centrale di Committenza per l’ambito territoriale della Regione Campania ha sottoscritto Accordi Quadro.
IV. PIATTAFORMA TELEMATICA
IV.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’Agenzia (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• parità di trattamento tra gli operatori economici;
• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• standardizzazione dei documenti;
• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione", allegato A.
In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di
operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
IV.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
IV.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema. La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato.
L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2) tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
IV.4 GESTORE DEL SISTEMA
Xxxxx restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Direzione Regionale Campania, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
V. OGGETTO DELL’APPALTO
Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché di interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, commissionati mediante singoli contratti.
Gli interventi commissionabili nell’ambito della presente procedura attengono ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11 e prevalentemente riferite ad immobili destinati ad uffici.
L’individuazione degli interventi è basata sui fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potranno trovare realizzazione nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, suddiviso nei 3 lotti indicati nello schema riportato nel prosieguo.
La ripartizione dei lotti tiene conto del fabbisogno potenziale di interventi attivabili sugli immobili di
proprietà dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), del D.L. n. 98/2011, nonché sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo di cui alla lett. b) del predetto art. 12, che complessivamente sono distribuiti negli ambiti territoriali oggetto della presente procedura.
I lotti sono stati definiti coerentemente con le effettive esigenze riscontrate a livello territoriale e con l’obiettivo di favorire un maggior grado di omogeneità. Gli importi da porre a base gara sono stati determinati a partire dai fabbisogni manutentivi espressi dalle singole Amministrazioni, validati dai Provveditorati alle OO.PP. e quindi sulla base del numero e valore degli interventi attesi nel triennio per singolo ambito; il tutto nell’opportuna considerazione del vincolo di risorse finanziarie che si prevede saranno stanziate nel periodo oggetto dell’Accordo quadro. Gli importi individuati per singolo ambito sono stati infine divisi per valori soglia omogenei, fermo restando l’opportuna considerazione di alcune peculiarità territoriali, determinando quindi l’effettivo dimensionamento del lotto.
Tuttavia, essendo i fondi a disposizione limitati e assegnati secondo un ordine di priorità relativo a tutti gli interventi da realizzare sul territorio nazionale, in concreto è possibile che per uno o più lotti non verrà affidato alcun contratto.
Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l’offerta presentata per il lotto di maggior importo.
L’Accordo Quadro verrà stipulato con il numero di operatori di seguito indicato per ciascun lotto (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione ovvero di offerte valide e convenienti).
Lotto | Ambito | Lavori | Numero di Operatori | |
Range lavori affidabili | Categorie lavori affidabili | |||
Lotto 1 | Campania | lavori NO SOA (di importo pari o superiore ad € 40.000 e fino ad € 150.000) | OG2, OG11 e OG1 | 10 |
Lotto 2 | Campania | lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000) | OG2, OG11 e OG1 | 9 |
Lotto 3 | Campania | lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.582.000) | OG2, OG11 e OG1 | 4 |
VI. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Lotto | Ambito | Importo a base d’asta (oltre IVA) | Importo complessivo comprensivo dell’opzione (oltre IVA) | CIG |
Lotto 1 | Campania | € 7.300.000 | € 10.950.000 | 9224330DE9 |
Lotto 2 | Campania | € 12.600.000 | € 18.900.000 | 9224626231 |
Lotto 3 | Campania | € 12.000.000 | € 18.000.000 | 9224637B42 |
Gli importi massimi stimati, come sopra indicati, devono intendersi al netto dell’IVA e comprensivi di quanto sarà imputato nei successivi contratti attuativi a titolo di costi della sicurezza e costi della manodopera, entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi. Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente, i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La quantificazione di entrambe le voci è deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi.
L’importo di ciascun lotto rappresenta il valore stimato sulla scorta dei fabbisogni storicamente comunicati dalle Amministrazioni usuarie nel vincolo delle risorse finanziarie disponibili. Detto importo presunto comprende inoltre gli eventuali interventi finanziati con fondi del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e della Corte dei Conti, nonché con quelli ulteriormente gestiti dall’Agenzia del Demanio ai sensi del comma 5 del menzionato art. 12.
Al riguardo si precisa che la previsione di un intervento nel Piano Generale annuale non implica automaticamente che lo stesso verrà realizzato, e conseguentemente affidato ad uno degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, essendo lo stesso un documento programmatico. Inoltre, si specifica ulteriormente che il suddetto Piano potrà essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi già inseriti nel Piano, purché non già affidati ad uno degli operatori con cui l’Agenzia abbia stipulato l’Accordo Quadro.
I predetti importi devono considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti, trasporti, noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e le specifiche tecniche che saranno indicate nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità,
potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo ovvero, nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sino al 30 giugno 2023, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, conformemente a quanto disposto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera
a), legge n. 108 del 2021.
Si precisa che l’individuazione del lotto di riferimento ai fini dell’affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà tenendo conto dell’importo della categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento, ferme restando le specifiche indicazioni di cui al paragrafo XXIX.
VII. DURATA DELL’APPALTO
3 anni decorrenti dal 1 gennaio 2023. Ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata dell’Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione dei nuovi contraenti. L’Accordo Quadro cesserà in ogni caso di produrre effetti qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel paragrafo VIdel presente Disciplinare.
VII.1 OPZIONI
L’Agenzia del Demanio potrà modificare l’Accordo Quadro, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del valore complessivo presunto dell’Accordo Quadro, ferma restando la durata di cui al paragrafo VII, in uno dei seguenti casi:
- per avvenuto raggiungimento dell’importo complessivo presuntivamente stimato dell’Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto, così come quantificato nel precedente par. VI “Ammontare dell’Accordo Quadro”;
- laddove l’importo massimo residuo per ciascun operatore dell’Accordo Quadro, costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, non consenta in funzione dell’importo dell’intervento da affidare di procedere all’assegnazione dello stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’opzione sopra riportata è stata stimata nel valore complessivo della presente procedura di affidamento.
La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, qualora venga attivata dall’Agenzia del Demanio si rifletterà sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’eventuale attivazione dell’opzione comporterà quindi l’aggiornamento della soglia di affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le modalità e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 non è impegnativa per l’Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facoltà di incrementare l’importo dell’Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale massimo di tre anni di vigenza dell’Accordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica contrattuale, senza che l’eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’operatore economico si impegna, quindi, all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l’insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.
VIII. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione a base di gara, costituita dal bando di gara, dal presente disciplinare, dai relativi allegati e dal Capitolato Speciale d’Appalto può essere reperita sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).
IX. CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 15.06.2022 attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
X. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le sole comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipula del contratto avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e anche le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al par.
XXVI.1 avvengono presso il Sistema.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
XI. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale2. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti.
Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo.
Per ciascun lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del predetto decreto, laddove non partecipino in proprio, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 del codice penale.
Al fine di garantire la finalità pro-concorrenziale del vincolo di partecipazione ad un unico lotto di cui al precedente par. V, i suddetti divieti trovano applicazione anche con riferimento agli altri lotti. Pertanto, qualora un operatore presenti offerta in forma diversa (singola/associata) in più lotti verrà escluso dall’intera procedura.
Diversamente, qualora presenti offerta, nella medesima forma, per più lotti si applicherà il criterio di cui al paragrafo V.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
2 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per RTI/Consorzio di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
XII. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
XIII. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
XIII.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Relativamente categorie di lavori individuate al par. V, i requisiti di qualificazione sono i seguenti:
- per il lotto 1 “lavori NO SOA” (di importo pari o superiore ad € 40.000 e fino ad € 150.000): requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (norma vigente in virtù di quanto previsto all’art.
83 co. 2 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e all’art. 216 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. 50/2016) e all’art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154;
- per il lotto 2 “lavori SOA I e II classifica” (interventi manutentivi di importo superiore ad €
150.000 e non superiore ad € 516.000): OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II;
- per il lotto 3 “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore ad € 516.000 e non superiori ad € 2.582.000): OG1 classifica IV, OG2 classifica IV e OG11 classifica IV.
Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.
Da ciò consegue, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali3 di cui all’art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti4.
Come prescritto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alla categoria OG11 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, pertanto non si procederà alla stipula del contratto attuativo in mancanza del possesso di detto requisito.
XIV. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Relativamente ai lavori NO SOA, ciascun componente dovrà aver eseguito lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie individuate al par. VII, purché, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Relativamente al lotto 2 “lavori SOA I e II classifica” e al lotto 3 “lavori SOA III e IV classifica”, ciascun componente dovrà possedere l’attestazione SOA relativa a tutte le categorie individuate al par. V, purché, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
3 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, (applicabile in ragione di quanto previsto all’art. 216 co. 14 del D.Lgs. 50/2016) per Raggruppamento/Consorzio di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi (mandatario) realizza i lavori della categoria prevalente, mentre gli altri componenti (mandanti) realizzano i lavori delle categorie scorporabili.
4 Per Raggruppamento/Consorzio misto si intende una riunione di concorrenti che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell’associazione orizzontale con quelle dell’associazione verticale. In particolare, tale configurazione ricorre allorquando un’associazione di tipo verticale comprenda, rispetto ad una o più categorie di lavori un sub-raggruppamento orizzontale.
XV. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio.
Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.
XVI. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2006, il concorrente potrà partecipare alla presente gara ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, producendo la documentazione richiesta dalla predetta disposizione normativa.
Non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria:
- OG 11 in ragione di quanto previsto all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016
n. 248, adottato ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016;
- OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Al fine di garantire la finalità pro-concorrenziale del vincolo di partecipazione ad un unico lotto di cui al precedente par. V, il divieto di cui all’art. 89 comma 7 del D.lgs. 50/2016, troverà applicazione con riguardo alla gara complessivamente intesa, sicché verrà disposta l’esclusione di tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria, anche se concorrono in lotti diversi ovvero qualora, nella medesima gara anche se in lotti diversi, partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione ovvero presenti dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo X, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al paragrafo XXII.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
XVII. SUBAPPALTO
Il subappalto nei singoli interventi sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.
In particolare, relativamente alla categoria prevalente, individuata nell’ambito di ciascun contratto attuativo, sarà precluso l’affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti oggetto di subappalto. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Per la disciplina relativa al subappalto, si rinvia all’art. B.24 del Capitolato Speciale di Appalto.
Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In tema di subappalto troverà applicazione quanto previsto dall’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
XVIII. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare dell’Accordo Quadro, corrispondente al lotto per il quale si intende concorrere (cf. par. VI del presente Disciplinare Ammontare Accordo Quadro), diviso per il numero di operatori con cui verrà stipulato l’Accordo come individuato, per ciascun lotto dell’ambito prescelto, nella tabella di cui al par. V del presente Disciplinare Oggetto dell’Appalto. L’ammontare della cauzione dovrà essere pertanto pari a:
LOTTO | CAUZIONE |
1 | € 14.600 |
2 | € 28.000 |
3 | € 60.000 |
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato in favore di:
Banca d'Italia – Tesoreria di Napoli IBAN: XX00X0000000000000000000000
nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l’ordine di seguito indicato:
I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l’ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
II. codice IPA: XXX su un numero massimo di sei caratteri;
III. codice CIG: inserire il CIG del Lotto per il quale si partecipa, su un numero massimo di 15 caratteri;
IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Sistema in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23- bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
XIX. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo ANAC dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
LOTTO | IMPORTO CONTRIBUTO |
1 | € 70 |
2 | € 140 |
3 | € 140 |
Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato nel prospetto di cui al par. VI. Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l’avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C.” Per ogni ulteriore dettaglio, si fa rinvio all’indirizzo httphttp://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXx ntributi.
A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
XX. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta e per l’area comunicazioni del Sistema, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file o di comunicazioni con allegati file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file o in più comunicazioni.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L’OFFERTA deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.06.2022, a pena di
irricevibilità.
Il Sistema non accetta:
- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo IV.1.
I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.
XX.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo IV e nelle Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.
L’“OFFERTA” è composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta tecnica;
C. Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la
precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato
.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip
S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori
economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano quest’ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
XXI. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
XXII. CONTENUTO DELLA BUSTA A: la Documentazione amministrativa è costituita dalla
domanda di partecipazione, dal DGUE nonché dalla documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e gli ulteriori documenti di seguito indicati.
L’operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta Amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.
Documentazione amministrativa | |
Documento | Busta |
Domanda di partecipazione – All. I | Amministrativa |
DGUE concorrente – All. II | Amministrativa |
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III | Amministrativa |
Patto di integrità – All. IV | Amministrativa |
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. V | Amministrativa |
PASSOE | Amministrativa |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Amministrativa |
DGUE dell’ausiliaria | Amministrativa |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Amministrativa |
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 dell’ausiliaria – All. V | Amministrativa |
PASSOE dell’ausiliaria | Amministrativa |
DGUE dell’impresa cooptata | Amministrativa |
Dichiarazione integrativa dell’impresa cooptata | Amministrativa |
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 dell’impresa cooptata – All. V | Amministrativa |
Patto d’integrità dell’impresa cooptata | Amministrativa |
Procure | Amministrativa |
F24 attestante il pagamento del bollo | Amministrativa |
Garanzia provvisoria e impegno | Amministrativa |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Amministrativa |
Contributo ANAC | Amministrativa |
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva | Amministrativa |
XXII.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL DPR 642/1972 IN ORDINE ALL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. IL PAGAMENTO DELLA SUDDETTA IMPOSTA DEL VALORE DI EURO 16,00 DOVRÀ AVVENIRE TRAMITE IL MODELLO F24, IL CODICE TRIBUTO PER IL PAGAMENTO È IL CODICE 1552.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare, nell’apposito campo “comprova imposta di bollo” copia informatica del modello utilizzato ai fini dell’esecuzione dei pagamenti (mod. F24).
Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.
La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’All. I dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita busta, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo XXII ed essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.
In particolare, la domanda di partecipazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice che non partecipino in proprio, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) che partecipi in proprio la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.
Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all’originale della procura.
Nella domanda il concorrente dovrà indicare:
- il lotto per il quale si intende concorrere;
- la forma giuridica tra quelle previste all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
- (se pertinente: nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che non partecipino in proprio): per quali consorziati il consorzio concorre, nonchè le quote di esecuzione dei lavori assunte da ciascuna consorziata esecutrice; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto ai sensi dell’art. 48 comma 7 D.Lgs 50/2016 di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p.;
- (se pertinente: nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- (se pertinente: nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016):
• indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
• contenere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa designata “mandataria”, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- (se pertinente) la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 comma 5 del
D.P.R. 207/2010 (applicabile in ragione di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 D.Lgs. 50/2016) con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell’importo complessivo del singolo intervento manutentivo e fermo restando che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati;
- il CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;
► e dichiarare:
a) di essere a conoscenza che con l’accettazione dei singoli interventi si intenderanno accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni che verranno inserite nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;
b) che l’offerta tiene conto dei piani di sicurezza che potranno essere richiesti all’impresa ove necessari in ragione dell’intervento;
c) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i concorrenti aventi sede in altro Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria), al quale saranno trasmesse le comunicazioni espressamente indicate al par. X del disciplinare;
e) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero qualora venga esercitato il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.Lgs. 33/2013, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura;
ovvero, in alternativa,
di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. N.B.: tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del codice. L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
XXII.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: il concorrente compila il DGUE (All. II) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Nella Parte II, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come indicata nell’ambito della domanda di partecipazione.
Nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.
In caso di ricorso all’avvalimento (ammesso esclusivamente per la categoria OG 1)5, si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
5 Come già evidenziato nel paragrafo XVI Avvalimento, è esclusa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per la categoria OG2 (ai sensi dell’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016) e per la categoria OG 11 (in ragione di quanto previsti dal Decreto Ministeriale 248 del 10/11/2016, adottato ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016);
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta A:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui alla sezione XXII.3.1;
3) l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui alla sezione XXII.3.2;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto nei singoli contratti attuativi e fermo restando il limite di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del
D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, relativamente alle categorie prevalenti, indica le categorie di lavori che intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo XII del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti con le seguenti modalità:
⮚ “Lavori NO SOA”:
1) aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG16, OG27 e OG118, di importo non inferiore a 150.000 euro (Parte IV lettera C punto 1a);
2) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara e dichiarati al numero 1 (Parte IV lettera C punto 13);
3) essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con i singoli contratti
(Parte IV lettera C punto 1a);
ovvero
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di Attestazione, in ciascuna categoria individuata nel par. V del presente Disciplinare (Parte II lettera A).
- si precisa che gli operatori in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a € 150.000) di cui all’art. 84 non devono compilare le Sezioni B e C della Parte IV.
⮚ “Lavori SOA I e II classifica”:
6 In sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito dei lavori analoghi.
7 In sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito rilasciati dalle Autorità eventualmente preposte alla tutela degli stessi ovvero dall’amministrazione aggiudicatrice in caso di lavori di importo inferiore ad € 40.000 (cfr. art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154).
8 Cfr. nota 7.
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società di Organismi di Attestazione in ciascuna categoria individuata al paragrafo V del presente Disciplinare per classifica non inferiore alla II (Parte II lettera A).
- si precisa che gli operatori non devono compilare le Sezioni B e C della Parte IV;
- nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare (attestazione SOA), ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza;
⮚ “Lavori SOA III e IV classifica”:
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società di Organismi di Attestazione in ciascuna categoria individuata al paragrafo V del presente Disciplinare per classifica non inferiore alla IV (Parte II lettera A).
- si precisa che gli operatori non devono compilare le Sezioni B e C della Parte IV;
- nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare (attestazione SOA), ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di ricorso all’istituto della cooptazione, anche dall’impresa cooptata.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
1.1 XXII.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
XXII.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente dovrà rendere una dichiarazione integrativa (All. III), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal Legale rappresentante dell’operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all’originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:
I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.
Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx..ii. in particolare come modificato dal D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019:
a. in caso di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
b. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
c. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
d. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano
stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro9;
e. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
II. (ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l’operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali) che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionatasi anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 10 comma 1 della L. 238/2021);
III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019 e poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017);
IV. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato, allegando la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma lettera d) del R.D. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
Ovvero
(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 110 comma 410 del Codice appalti;
V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.L. 32/2019, convertito in
L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE.
9 Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.
10 Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
XXII.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo secondo le indicazioni di cui all’allegato modello F24;
- Patto di integrità, di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia, reso in conformità al modello allegato (All. IV);
- PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e, in caso di ricorso all’istituto della cooptazione, anche all’impresa cooptata che, ai fini del PASSOE, si dovrà qualificare come “mandante in RTI”;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
- Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo XXXI del presente Disciplinare in materia di “Trattamento dei dati personali” (All. V). L’allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE.
Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
XXII.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo XXII.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
Per le aggregazioni di rete:
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le quote dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
XXIII. OFFERTA TECNICA: Si precisa che, come risultante da quanto riportato nel prosieguo, il contenuto dell’offerta tecnica, nonché i relativi criteri di valutazione sono stati diversificati in ragione della partecipazione ai lotti NO SOA ovvero ad uno dei lotti per i quali è richiesto il possesso dell’Attestazione SOA.
In particolare, relativamente ai lotti SOA (lotto 2 e lotto 3), al fine di valorizzare l’apporto tecnico valutativo degli operatori economici, sono stati predisposti Progetti Tipo, allegati al presente disciplinare, che, nel contemplare le lavorazioni maggiormente ricorrenti, rientranti nel perimetro applicativo degli Accordi Quadro, consentirà di formulare un’offerta che sia coerente con i risultati attesi dalla Stazione Appaltante.
I Progetti Tipo e tutta la documentazione ad essi afferente è stata allocata in due diverse directory il cui accesso è già stato reso pubblico per consentire agli O.E. interessati di prendere visione e scaricare la documentazione in questione. In particolare per: il LOTTO 2 il link è: xxxxx://XXxxxXxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx?xxxxxx0000x0xx0x000xxxx000 il LOTTO 3 il link è: xxxxx://XXxxxXxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx?xxxxxx000x00x0000xxxx000xx
XXIII.1 OFFERTA TECNICA LOTTI NO SOA
Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:
Offerta tecnica | |
Documento | Busta B |
Relazione “Risposta Tecnica” – articolata secondo quanto precisato nel presente paragrafo e relativi allegati | Tecnica |
L’offerta tecnica, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
partecipazione di cui al paragrafo XXII.1, deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica denominata “Risposta Tecnica” secondo le specifiche più avanti indicate.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta tecnica è in ogni caso sottoscritta dal solo consorzio.
La relazione dovrà essere composta da 3 Parti (Parte A, Parte B, Parte C) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei criteri A, B, C di seguito meglio esplicitati.
La relazione dovrà essere redatta in non più di 20 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere Arial con corpo 12.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari, gli elenchie i documenti a comprova del possesso delle certificazioni eventualmente richiesti. Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dallaCommissione di gara.
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la Relazione “Risposta Tecnica” dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciateprescritte.
Quanto ai Criteri tecnici di valutazione, a cui dovrà essere data risposta nelle specifiche partidella relazione, essi sono così delineati:
- Criterio A (Parte A della relazione)
Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personaleda impiegare nell’esecuzione dei lavori
- Criterio B (Parte B della relazione) Produttività e monitoraggio consumi
- Criterio C (Parte C della relazione)
Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere.
La medesima relazione potrà essere accompagnata da un massimo di un elaborato integrativo in formato ISO A3 per ogni criterio, contenente gli elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere quanto specificamente proposto.
Ogni parte della relazione dovrà contenere uno specifico paragrafo di riepilogo sintetico in forma di elenco delle migliorie proposte per ogni singolo criterio.
La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.
“CRITERIO A” – Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori
I concorrenti dovranno redigere la Parte A della relazione tecnica, denominata “ Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori” in cui l’operatore economico descriverà l’organizzazione finalizzata al controllo ed alla gestione degli interventi, indicando ruoli e funzioni da svolgere in ordine alla informazione ed alla condivisione delle attività ( es. sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione delle criticità, informazione e comunicazione); inoltre con riferimento alle lavorazioni maggiormente ricorrenti e rientranti nel perimetro degli AA.QQ del manutentore Unico, la dotazione di mezzi attrezzature che saranno impiegate nell’esecuzione dei lavori .
La Parte A dovrà essere strutturata secondo le sezioni A1, A2 e A3 di seguito descritte
Sez.A1 – Organizzazione per controllo e gestione interventi
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà descrivere l’organizzazione per il controllo e la gestione degli interventi con l’indicazione dei ruoli e dellefunzioni che saranno svolte in ordine alla informazione ed alla condivisione delle attività quali sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione delle criticità, informazione e comunicazione.
Sez.A2 – Macchine e attrezzature a ridotto impatto
L’operatore economico dovrà illustrare i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità, e che intende utilizzare negli interventi affidati in forza dell’Accordo Quadro, con le relative
prestazioni ai fini del contenimento degli impatti generati dai lavori sull’ambiente e sull’individuo. Nello specifico, i mezzi dovranno contribuire al contenimento dell’emissione di polveri, fumie dell’inquinamento acustico dai cantieri.
Riguardo all’esposizione agli agenti fisici dei lavoratori, gli attrezzi dovranno contribuire al contenimento dell’esposizione degli stessi al rumore e alle vibrazioni.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare le schede tecniche e/o le certificazioni di conformità a comprova delle prestazioni dichiarate.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
Sez.A3 – Qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori L’operatore economico dovrà fornire un elenco nominativo delle figure tecnicamente qualificate tra il proprio personale, che abbiano una formazione superiore a quella obbligatoria, indicandone l’incidenza sull’organico complessivo.
Nello specifico dovrà essere puntualmente dimostrata la formazione e l’esperienza tecnica conseguita delle maestranze, nonché la/e qualifica/che del/i direttore/i tecnico/i di cantiere.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare gli elenchinominativi, le attestazioni e/o i curricula a comprova delle informazioni dichiarate.
Resta inteso che saranno valutate solo le qualificazioni superiori a quanto richiesto dagli specifici obblighi di legge.Gli elenchi, le attestazioni e i curricula riferiti al personale non saranno conteggiati nel computo delle pagine della relazione tecnica.
“CRITERIO B” – Produttività e monitoraggio consumi
I concorrenti dovranno redigere la Parte B della relazione tecnica, denominata “Produttivitàe monitoraggio consumi”, che dimostri l’incremento della produttività attraverso l’utilizzo di mezzi e/o attrezzature durante l’esecuzione lavori e l’offerta del concorrente sul monitoraggio dei consumi energetici.
La Parte B dovrà essere strutturata secondo le sezioni B1 e B2 di seguito descritte.
Sez.B1 – Incremento produttività per l’esecuzione lavori
L’operatore economico dovrà illustrare i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità, e che intende offrire al fine di aumentare la produttività durante l’esecuzione dei lavori negli interventi affidati in forza dell’Accordo Quadro.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare le schede tecnicheper dimostrare la qualità dei mezzi e delle attrezzature che intende impiegare per le lavorazioni.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
Sez.B2 – Monitoraggio e Consumi Energetici
L’operatore economico, in tutti i casi di interventi prevedenti il rifacimento minimo dell’impianto elettrico dovrà indicare nell’offerta l’istallazione di un sistema di monitoraggio sui consumi utili ad una gestione energetica efficiente dell’immobile.
“CRITERIO C” - Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere
I concorrenti dovranno redigere la Parte C della relazione tecnica, denominata “Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere” che illustri la capacità di conduzione del cantiere anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, di materiali ad alte prestazioni nonché la gestione delle interferenze e dei rifiuti di cantiere.
La Parte C dovrà essere strutturata secondo le sezioni C1, C2, C3 e C4 di seguito descritte.
Sez.C1 – Gestione digitale dell’intervento
L’operatore economico dovrà dimostrare, il possesso di strumentazione digitale (software, hardware) per la gestione digitale e la condivisione delle attività di cantiere dalla consegnadei lavori sino all’avvio delle opere.
Di particolare importanza la gestione digitale dell’intera documentazione.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente potrà allegare l’elenco delle strumentazioni in possesso, C.V. delle figure tecniche che eventualmente redigeranno l’AsBuilt di cantiere.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
Sez.C2 – Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni
L’operatore economico dovrà illustrare quali tipologie di materiali intenderà utilizzare per garantire alte prestazioni tecniche e di sostenibilità ambientale.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare le schede tecnichee/o certificazioni sui materiali.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
Sez.C3 – Coordinamento delle interferenze nel cantiere
L’operatore economico dovrà dimostrare la propria capacità di gestione di un cantiere finalizzato all’esecuzione di lavori di manutenzione all’interno/esterno di edifici in uso, con particolare riguardo alla gestione delle interferenze per assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza di tutti i lavoratori, ivicompresi quelli delle Amministrazioni usuarie.
Il concorrente dovrà illustrare le soluzioni operative che intende adottare nell’impiego delle maestranze e della logistica, al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione, garantire la sicurezza e salvaguardare la produttività di ciascuno dei soggetti coinvolti in particolare laddove si intervenga su edifici occupati e con la presenza di attività lavorative in corso.
Sez.C4 – Gestione e riuso dei rifiuti provenienti dal cantiere
L’operatore economico dovrà illustrarele procedure organizzative e le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, di qualsiasinatura essi siano, compresi quindi i rifiuti di natura sanitaria (es. emergenze sanitarie), arredie detriti in genere, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta e conferimento differenziato in discarica autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento.
Il concorrente dovrà inoltre indicare le misure di gestione ambientale adottate con lo scopodi minimizzare la produzione di rifiuti in sito ed incoraggiare la riduzione dei materiali di scarto mediante il riutilizzo e il riuso assicurando una vigilanza attenta sui materiali e sulledifferenti destinazioni.
XXIII.2 OFFERTA TECNICA - LOTTI SOA
Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:
Offerta tecnica | |
Documento | Busta B |
Relazione “Risposta Tecnica” - articolata secondo quanto precisato nel presente paragrafo – e relativi allegati | Tecnica |
L’offerta tecnica, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo XXII.1, deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica denominata “Risposta Tecnica” secondo le specifiche più avanti indicate.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta tecnica è in ogni caso sottoscritta dal solo consorzio.
La relazione dovrà essere composta da 3 Parti (Parte A, Parte B, Parte C) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei criteri A, B, C di seguito meglio esplicitati.
La relazione dovrà essere redatta in non più di 20 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere Arial con corpo 12.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari, gli elenchie i documenti a comprova del possesso delle certificazioni eventualmente richiesti. Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dallaCommissione di gara.
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la Relazione “Risposta Tecnica” dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciateprescritte.
Quanto ai Criteri tecnici di valutazione, a cui dovrà essere data risposta nelle specifiche partidella relazione, essi sono così delineati:
- Criterio A (Parte A della relazione)
Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personaleda impiegare nell’esecuzione dei lavori
- Criterio B (Parte B della relazione) Produttività e monitoraggio consumi
- Criterio C (Parte C della relazione)
Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere
La medesima relazione potrà essere accompagnata da un massimo di un elaboratointegrativo in formato ISO A3 per ogni criterio, contenente gli elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere quanto specificamente proposto.
Ogni parte della relazione dovrà contenere uno specifico paragrafo di riepilogo sintetico in forma di elenco delle migliorie proposte per ogni singolo criterio.
La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.
“CRITERIO A” – Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazionetecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori
I concorrenti dovranno redigere la Parte A della relazione tecnica, denominata “ Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori” in cui l’operatore economico descriverà l’organizzazione finalizzata al controllo ed alla gestione degli interventi, indicando ruoli e funzioni da svolgere in ordine alla informazione ed alla condivisione delle attività (es. sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione delle criticità, informazione e comunicazione); inoltre con riferimento alle lavorazioni maggiormente ricorrenti e rientranti nel perimetro degli AA.QQ del manutentore Unico, la dotazione di mezzi attrezzature che saranno impiegate nell’esecuzione dei lavori .
La Parte A dovrà essere strutturata secondo le sezioni A1, A2 e A3 di seguito descritte.
Sez.A1 – Organizzazione per controllo e gestione interventi
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà descrivere l’organizzazione per il controllo e la gestione degli interventi con l’indicazione dei ruoli e dellefunzioni che saranno svolte in ordine alla informazione ed alla condivisione delle attività quali sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione delle criticità, informazione e comunicazione.
Sez.A2 – Macchine e attrezzature a ridotto impatto
L’operatore economico dovrà illustrare i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità, e che intende utilizzare negli interventi affidati in forza dell’Accordo Quadro, con le relative prestazioni ai fini del contenimento degli impatti generati dai lavori sull’ambiente e sull’individuo. Nello specifico, i mezzi dovranno contribuire al contenimento dell’emissione di polveri, fumie dell’inquinamento acustico dai cantieri.
Riguardo all’esposizione agli agenti fisici dei lavoratori gli attrezzi dovranno contribuire al contenimento dell’esposizione degli stessi al rumore e alle vibrazioni.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare le schede tecniche e/o le certificazioni di conformità a comprova delle prestazioni dichiarate.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
Sez.A3 – Qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori L’operatore economico dovrà fornire un elenco nominativo delle figure tecnicamente qualificate tra il proprio personale, che abbiano una formazione superiore a quella obbligatoria, indicandone l’incidenza sull’organico complessivo.
Nello specifico dovrà essere puntualmente dimostrata la formazione e l’esperienza tecnica conseguita delle maestranze, nonché la/e qualifica/che del/i direttore/i tecnico/i di cantiere.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare gli elenchinominativi, le attestazioni e/o i curricula a comprova delle informazioni dichiarate.
Resta inteso che saranno valutate solo le qualificazioni superiori a quanto richiesto dagli specifici obblighi di legge.
Gli elenchi, le attestazioni e i curricula riferiti al personale non saranno conteggiati nel computo delle pagine della relazione tecnica.
“CRITERIO B” – Produttività e monitoraggio consumi
I concorrenti dovranno redigere la Parte B della relazione tecnica, denominata “Produttivitàe monitoraggio consumi”, che dimostri l’incremento della produttività attraverso l’utilizzo di mezzi e/o attrezzature durante l’esecuzione lavori e l’offerta del concorrente sul monitoraggio dei consumi energetici.
La Parte B dovrà essere strutturata secondo le sezioni B1 e B2 di seguito descritte.
Sez.B1 – Incremento produttività per l’esecuzione lavori
L’operatore economico dovrà illustrare i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità, e che intende offrire al fine di aumentare la produttività durante l’esecuzione dei lavori negli interventi affidati in forza dell’Accordo Quadro.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare le schede tecnicheper dimostrare la qualità dei mezzi e delle attrezzature che intende impiegare per le lavorazioni.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
Sez.B2 – Monitoraggio e Consumi Energetici
L’operatore economico, in tutti i casi di interventi prevedenti il rifacimento minimo dell’impianto elettrico dovrà indicare nell’offerta l’istallazione di un sistema di monitoraggio sui consumi utili ad una gestione energetica efficiente dell’immobile.
“CRITERIO C” - Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere.
I concorrenti dovranno redigere la Parte C della relazione tecnica, denominata “Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere” che illustri, sulla base del Progetto tipo di riferimento, la capacità di conduzione del cantiere anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, di materiali ad alte prestazioni nonché la gestione delle interferenze e dei rifiuti di cantiere.
La Parte C dovrà essere strutturata secondo le sezioni C1, C2, C3 e C4 di seguito descritte.
Sez.C1 – Gestione digitale dell’intervento
L’operatore economico dovrà dimostrare, il possesso di strumentazione digitale (software, hardware) per la gestione digitale e la condivisione delle attività di cantiere dalla consegnadei lavori sino all’avvio delle opere.
Di particolare importanza la gestione digitale dell’intera documentazione.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente potrà allegare l’elenco delle strumentazioni in possesso, C.V. delle figure tecniche che eventualmente redigeranno l’AsBuilt di cantiere.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.
Sez.C2 – Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni
L’operatore economico dovrà illustrare, facendo riferimento alle previsioni del Progetto tipo
l’impiego di materiali con alte prestazioni tecniche e di sostenibilità ambientale.
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare le schede tecnichee/o certificazioni sui materiali.
Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazionetecnica.
Sez.C3 – Coordinamento delle interferenze nel cantiere
L’operatore economico dovrà dimostrare, facendo anche riferimento alle previsioni del Progetto tipo, la propria capacità di gestione di un cantiere finalizzato all’esecuzione di lavori di manutenzione all’interno/esterno di edifici in uso, con particolare riguardo alla gestione delle interferenze per assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza di tutti i lavoratori, ivicompresi quelli delle Amministrazioni usuarie.
In relazione al Progetto tipo, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le
attività lavorative nel singolo cantiere e/o nell’ipotesi della presenza di attività in esserenell’edificio in uso, il concorrente dovrà illustrare le soluzioni operative che intende adottarenell’impiego delle maestranze e della logistica, al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione, garantire la sicurezza e salvaguardare la produttività di ciascuno dei soggetti coinvolti.
Sez.C4 – Gestione e riuso dei rifiuti provenienti dal cantiere
L’operatore economico dovrà illustrare, facendo riferimento alle previsioni del Progetto tipo,le procedure organizzative e le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, di qualsiasinatura essi siano, compresi quindi i rifiuti di natura sanitaria (es. emergenze sanitarie), arredie detriti in genere, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta e conferimento differenziato in discarica autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento.
Il concorrente dovrà inoltre indicare le misure di gestione ambientale adottate con lo scopodi minimizzare la produzione di rifiuti in sito ed incoraggiare la riduzione dei materiali di scarto mediante il riutilizzo e il riuso assicurando una vigilanza attenta sui materiali e sulledifferenti destinazioni.
XXIII.3 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:
Offerta economica | |
Documento | Busta |
Offerta economica (generata dal sistema) | Economica |
L’offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:
i. scaricata e salvata sul proprio PC;
ii. sottoscritta digitalmente.
L’”Offerta economica”, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo XXII.1, contiene, a pena di esclusione:
- ribasso percentuale unico, per tutte le categorie oggetto dell’Accordo Quadro, sul prezzario della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.
In relazione al ribasso offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.
Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.
NB. Ai fini della quantificazione dell’importo dei singoli contratti attuativi, si precisa che il ribasso offerto verrà applicato sul Prezziario e sarà determinato al netto dell’importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo XXII.1. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta economica è in ogni caso sottoscritta dal solo consorzio.
XXIV. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le offerte saranno giudicate da apposita Commissione, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante.
Le descrizioni e le indicazioni riportate nella relazione, nelle schede tecniche e in tutto quanto venga esibito a supporto dell’offerta tecnica, farà parte integrante e sostanziale dell’offerta e
pertanto l’operatore economico, qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, sarà tenuto a garantirle e fornirle in sede di esecuzione del contratto. In tal senso, l’offerta tecnica avanzata dal concorrente dovrà tener conto della congiuntura economica e dei tempi di durata dell’appalto previsti.
L’Accordo Quadro verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE | RIFERIMENTO | VALUTAZIONE | FATTORI PONDERALI | |
A | Organizzazione attività, macchine, attrezzature equalificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori | Relazione“Risposta Tecnica” Parte A | discrezionale e tabellare | Pa = 30 |
B | Produttività e monitoraggio consumi | “Risposta Tecnica” ParteB | discrezionale e tabellare | Pb = 12 |
C | Utilizzo dei materiali a alte prestazioni,gestione digitale,coordinamento delleinterferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere | Relazione “Risposta Tecnica” ParteC | discrezionale | Pc = 33 |
D | Ribasso percentuale unico | Offerta economica | quantitativa | Pd= 25 |
TOTALE | Pt = 100 |
XXIV.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica LOTTI NO SOA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale adire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1/2016 la Commissione applicherà ai criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, i relativi punteggi di seguito riportati:
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | |||||
Criterio A | Punti | Sub-criteri di valutazione | Punti D | PuntiT | |
Organizzazione attività, macchine,attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori | 30 | a.1 | Organizzazione per controllo e gestione interventi | 10 | 0 |
a.2 | Macchine e attrezzature a ridotto impatto | 13 | 0 | ||
a.3 | Qualificazione tecnica del personale da impiegare | 1 | 6 | ||
Criterio B | Punti | Sub-criteri di valutazione | Punti D | PuntiT | |
Produttività e monitoraggio consumi | 12 | b.1 | Incremento produttività per l’esecuzione dei lavori | 8 | 0 |
b.2 | Monitoraggio e consumi energetici | 0 | 4 |
Criterio C | Punti | Sub-criteri di valutazione | Punti D | Punti T | |
Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni,gestione digitale,coordinamento delle interferenze e organizzazione Sistema di rifiuti diicantiere | 33 | c.1 | Gestione digitale dell’intervento | 10 | 0 |
c.2 | Utilizzo di materiali ad alte prestazioni | 9 | 0 | ||
c.3 | Coordinamento delle interferenze nel cantiere | 6 | 0 | ||
c.4 | Gestione e riuso dei rifiuti provenienti dal cantiere | 8 | 0 |
A) Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori
L’adeguatezza e la qualità dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (Parte A della relazione tecnica, schede/certificazioni, C.V. e attestati di formazione, etc.) che descriva la dotazione di mezzi e attrezzature che saranno impiegate nell’esecuzione dei lavori e l’organizzazione finalizzata al controllo ed alla gestione degli interventi.
Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle tecnologie già impiegate dal concorrente, il quale potrà illustrare il grado di padronanza nell’utilizzo delle medesime indicando espressamente le esperienze pregresse.
Ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:
SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI | |||||
Sezione | Sub-criterio | Sub- peso totale | Sub-criterio motivazionale | PuntiD | Punti T |
A.1 | Organizzazione per il controllo e la gestione degli interventi | 30 | Sarà valutata positivamente l’organizzazione destinata al controllo ed alla gestione degli interventi con l’indicazione dei ruoli e delle funzioni che saranno svolte in ordine alla informazioneed alla condivisione delle attività quali sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione | 10 | 0 |
delle criticità, informazione e comunicazione. | |||||
A.2 | Macchine e attrezzature a ridotto impatto | a.2.1 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di macchine in grado di limitare la propagazione di polveri. Il concorrente, per dimostrare la qualità delle macchine di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell’attribuzione del punteggio. | 4 | 0 | |
a.2.2 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di macchine a basse emissioni di fumi. Il concorrente, per dimostrare la qualità delle macchine di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significativi ai fini dell’attribuzione del punteggio. | 3 | 0 | |||
a.2.3 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di macchine in grado di contenere l’inquinamento acustico. Il concorrente, per dimostrare la qualità delle macchine di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell’attribuzione del punteggio | 3 | 0 | |||
a.2.4 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di attrezzature a basso rumore e a basse vibrazioni. Il concorrente, per dimostrare la qualità delle attrezzature di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche. | 3 | 0 |
evidenziando i dati significati aifini dell’attribuzione del punteggio. | |||||
A.3 | Qualificazione tecnica del personale che l’operatore economico si obbliga ad impiegare nell’esecuzione dei lavori | a.3.1 Sarà valutata la presenza dialmeno il 15% del personale in organico che l’operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell’esecuzione dei lavori, con formazione tecnicasuperiore agli obblighi di legge. Per il conseguimento del relativo punteggio allegare elenco nominative corredato dei rispettivi attestati di formazione,con indicazione dell’incidenza sul personale complessivo | 0 | 3 | |
a.3.2 Sarà valutata la presenza dialmeno il 15% del personale in organico, che l’operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell’esecuzione dei lavori, con almeno 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni. Per il conseguimento del relativo punteggio allegare elenco nominativo corredato dei rispettivi C.V., con indicazione dell’incidenza sul personale complessivo | 0 | 3 | |||
a.3.3 Sarà valutato l’elenconominativo dei direttori tecnici di cantiere corredato dei rispettivi C.V. | 1 | 0 |
B) Produttività e monitoraggio Consumi: massimo 12 punti
L’adeguatezza e la qualità dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (Parte B della relazione tecnica e schede tecniche e/o certificazioni) che dimostri l’incremento della produttività attraverso l’utilizzo di mezzi e/o attrezzature durante l’esecuzione lavori e l’approccio del concorrente sul monitoraggio dei consumi energetici.
La relazione dovrà descrivere le attività e le iniziative che il concorrente intende offrire per il miglioramento delle prestazioni dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare, nonché per l’ottimizzazione della gestione del cantiere in termini produttivi e di sostenibilità ambientale.
Ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi saranno valutate schede tecniche e/o certificazioni dei mezzi e/o attrezzatture in possesso atte a dimostrare quanto soprariportato.
Per l’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenutoconto di quanto segue:
SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI | |||||
Sezione | Sub-criterio | Sub peso totale | Sub-criterio motivazionale | Punti D | Punti T |
B.1 | Incremento produttività per l’esecuzione dei lavori | 12 | Sarà valutato positivamente l’utilizzo di mezzi e/o attrezzatureche il concorrente intende offrire al fine di aumentare la produttivitàdurante l’esecuzione lavori. Il concorrente, per dimostrare la qualità dei mezzi e delle attrezzature che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell’attribuzione del punteggio. In tal senso è sufficiente offrire almeno tre mezzi e/o attrezzature finalizzate ad aumentare la produttività di cantiere. | 8 | 0 |
B.2 | Monitoraggio e Consumi Energetici | In tutti i casi di interventi prevedenti il rifacimento minimo dell’impianto elettrico, sarà valutata positivamente l’offerta di un impianto che consenta il monitoraggio dei consumi utili ad una gestione energetica efficiente dell’immobile. Nel caso in cui il concorrente offra il sistema di monitoraggio, si faràcarico di allegare la relativa scheda tecnica, descrivendone nella relazione le prestazioni. | 0 | 4 |
C) Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere: massimo 33 punti
L’adeguatezza e la qualità dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (Parte C della relazione tecnica, C.V. e attestati, schede tecniche e/o certificazioni sui materiali) che dimostri il livello di organizzazione del cantiere, l’utilizzo di materiali performanti nonché la capacità di eliminazione o riduzione delle interferenze conaltre attività.
La relazione dovrà descrivere le attività e le iniziative che il concorrente intende offrire per il miglioramento delle prestazioni dei materiali da utilizzare e per l’ottimizzazione della gestione del cantiere in termini produttivi, di sostenibilità ambientale, di sicurezza sui luoghidi lavoro, nonché di gestione digitale dell’intero processo esecutivo dell’opera.
Le proposte potranno essere valutate in rapporto ad opere già realizzate dal concorrente che possano esemplificare i casi richiesti.
Ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, saràtenuto conto di quanto segue:
SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI | |||||
Sezione | Sub-criterio | Sub peso totale | Sub-criterio motivazionale | Punti D | Punti T |
C.1 | Gestione digitale dell’intervento | 33 | Sarà valutata positivamente la gestione digitale dell’intervento inordine a: - attività e attrezzature (HW e SW) atte a consentire la gestione e il monitoraggio del corso dei lavori, al fine del rispetto dei tempi contrattuali in condivisione con i principali stakeholder (Provveditorato, Agenzia del Demanio, Amministrazione usuaria, etc.) - produzione digitale del modello e degli elaborati “as built” a supporto del fascicolo digitale al fine di ottenere elevati livelli di conoscenza delle opere costruite - Gestione digitale della documentazione(inparticolare delle certificazioni e delle schede tecniche dell’intervento dalla consegna dei lavori sino all’avvio dell’opera realizzata). Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente potrà allegare l’elenco delle strumentazioni in possesso, C.V. delle figure tecniche utilizzate perla gestione digitale. | 10 | 0 |
C.2 | Utilizzo di materiali ad alte prestazioni | Con riferimento anche ai punti 2.6.4 e 2.6.5 del DM dell’11.10.2017 (C.A.M), sarà valutato positivamente l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonchè lavorati ad una distanza massima di 150 km dal cantiere el’impiego di materiali edili con alte prestazioni tecniche, di sostenibilità ambientale e rinnovabili quali a tipo esemplificativo: | 9 | 0 |
- Isolanti; - Intonaci; - Vernici; - Ferro; - Cemento Il concorrente, per dimostrare la qualità dei materiali che intenderà sempre impiegare, allegherà le relative schede tecniche e/o certificazioni evidenziandone i dati significativi ai fini dell’attribuzione del punteggio. | |||||
C.3 | Coordinamento delle interferenze nel cantiere | Sarà valutata la modalità di gestione delle interferenze tra le attività del cantiere e nei confronti delle attività in essere nell’ipotesi di edificio in uso anche in relazione ad opere già realizzate dal concorrente. | 6 | 0 | |
C.4 | Gestione e riusodei rifiuti provenienti dal cantiere | c.4.1 Saranno valutate le metodologie operativefinalizzate alla tracciabilità, alla raccolta e al conferimento differenziato dei rifiuti di cantiere di qualsiasinatura anche in relazione ad opere già realizzate dal concorrente. | 5 | 0 | |
c.4.2 Saranno valutate le misure atte a minimizzare la produzione di rifiuti e a favorirne il riuso | 3 | 0 |
D) ribasso percentuale unico: massimo 25 punti
Ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sul prezziario della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.
Si tratta di un criterio volto a favorire l’offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico.
Sarà considerata migliore l’offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto, sulla base del peso contenuto nella tabella di seguito:
CRITERIO | PESO MAX | |
D) | Ribasso percentuale unico | 25 |
Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l’esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell’eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.
XXIV.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica LOTTI SOA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1/2016 la Commissione applicherà ai criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, i relativi punteggi di seguito riportati
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | |||||
Criterio A | Punti | Sub-criteri di valutazione | Punti D | Punti T | |
Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori | 30 | a.1 | Organizzazione per controllo e gestione interventi | 10 | 0 |
a.2 | Macchine e attrezzature a ridotto impatto | 13 | 0 | ||
a.3 | Qualificazione tecnica del personale da impiegare | 1 | 6 | ||
Criterio B | Punti | Sub-criteri di valutazione | Punti D | Punti T | |
Produttività e monitoraggio consumi | 12 | b.1 | Incremento produttività per l’esecuzione dei lavori | 8 | 0 |
b.2 | Monitoraggio e consumi energetici | 0 | 4 | ||
Criterio C | Punti | Sub-criteri di valutazione | Punti D | Punti T | |
Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema dirifiuti di cantiere | 33 | c.1 | Gestione digitale dell’intervento | 10 | 0 |
c.2 | Utilizzo dimateriali ad alte prestazioni | 9 | 0 | ||
c.3 | Coordinamento delle interferenze nel cantiere | 6 | 0 | ||
c.4 | Gestione e riuso dei rifiuti provenienti dal cantiere | 8 | 0 |
A) Organizzazione attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori
L’adeguatezza e la qualità dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (Parte A della relazione tecnica, schede/certificazioni, C.V. e attestati di formazione, etc.) che descriva la dotazione di mezzi e attrezzature che saranno impiegate nell’esecuzione dei lavori e l’organizzazione finalizzata al controllo ed alla gestione degli interventi.
Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle tecnologie già impiegate dal concorrente, il quale potrà illustrare il grado di padronanza nell’utilizzo delle medesime indicando espressamente le esperienze pregresse.
Ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:
SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI | |||||
Sezione | Sub-criterio | Sub- peso totale | Sub-criterio motivazionale | Punti D | Punti T |
A.1 | Organizzazione per il controllo e la gestione degli interventi | 30 | Sarà valutata positivamente l’organizzazione destinata al controllo ed alla gestione degli interventi con l’indicazione dei ruoli e delle funzioni che saranno svolte in ordine alla informazione ed alla condivisione delle attività quali sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione delle criticità, informazione e comunicazione. | 10 | 0 |
A.2 | Macchine e attrezzature a ridotto impatto | a.2.1 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di macchine in grado di limitare la propagazione di polveri. Il concorrente, per dimostrare la qualità delle macchine di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell’attribuzione del punteggio. | 4 | 0 | |
a.2.2 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di macchine a basse emissioni di fumi. Il concorrente, per dimostrare la qualità delle macchine di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell’attribuzione del punteggio.. | 3 | 0 | |||
a.2.3 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di macchine in grado di contenere l’inquinamento xxxxxxxx. Xx concorrente, per dimostrare la qualità delle macchine di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell’attribuzione del punteggio | 3 | 0 | |||
a.2.4 Sarà valutato positivamente l’utilizzo di attrezzature a basso rumore e a basse xxxxxxxxxx. Xx concorrente, per dimostrare la qualità delle attrezzature di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell’attribuzione del punteggio | 3 | 0 | |||
A.3 | Qualificazione tecnica del personale che | a.3.1 Sarà valutata la presenza di almeno il 20% del personale in organico, che l’operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell’esecuzione dei lavori, con formazione tecnica superiore agli obblighi di legge. Per il conseguimento del relativo punteggio allegare elenco nominativo corredato dei rispettivi attestati di formazione, con indicazione dell’incidenza sul personale complessivo. | 0 | 3 |
l’operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell’esecuzione dei lavori | a.3.2 Sarà valutata la presenza di almeno il 20% del personale in organico, che l’operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell’esecuzione dei lavori, con almeno 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni. Per il conseguimento del relativo punteggio allegare elenco nominativo corredato dei rispettivi C.V., con indicazione dell’incidenza sul personale complessivo | 0 | 3 | ||
a.3.3 Sarà valutato l’elenco nominativo dei direttori tecnici di cantiere corredato dei rispettivi C.V. | 1 | 0 |
B) Produttività e monitoraggio Consumi: massimo 12 punti
L’adeguatezza e la qualità dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (Parte B della relazione tecnica e schede tecniche e/o certificazioni) che dimostri l’incremento della produttività attraverso l’utilizzo di mezzi e/o attrezzature durante l’esecuzione lavori e l’approccio del concorrente sul monitoraggio dei consumi energetici.
La relazione dovrà descrivere le attività e le iniziative che il concorrente intende offrire per il miglioramento delle prestazioni dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare, nonché per l’ottimizzazione della gestione del cantiere in termini produttivi e di sostenibilità ambientale.
Ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi saranno valutate schede tecniche e/o certificazioni dei mezzi e/o attrezzatture in possesso atte a dimostrare quanto sopra riportato.
Per l’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:
SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI | |||||
Sezione | Sub-criterio | Sub peso totale | Sub-criterio motivazionale | Punti D | Punti T |
Sarà valutato positivamente l’utilizzo di | |||||
mezzi e/o attrezzature che il concorrente | |||||
intende offrire al fine di aumentare la | |||||
produttività durante l’esecuzione lavori. | |||||
Il concorrente, per dimostrare la qualità dei | |||||
mezzi e delle attrezzature che intenderà | |||||
Incremento produttività | sempre impiegare per le lavorazioni | ||||
per l’esecuzione dei | attinenti alle stesse, allegherà le relative | ||||
B.1 | lavori | schede tecniche evidenziando i dati | 8 | 0 | |
significati ai fini dell’attribuzione del | |||||
punteggio. | |||||
In tal senso è sufficiente offrire almeno | |||||
cinque mezzi e/o attrezzature finalizzate | |||||
ad aumentare la produttività di cantiere. | |||||
12 |
B.2 | Monitoraggio e Consumi Energetici | In tutti i casi di interventi prevedenti il rifacimento minimo dell’impianto elettrico, sarà valutata positivamente l’offerta di un impianto che consenta il monitoraggio dei consumi utili ad una gestione energetica efficiente dell’immobile. Nel caso in cui il concorrente offra il sistema di monitoraggio, si farà carico di allegare la relativa scheda tecnica, descrivendone nella relazione le prestazioni. | 0 | 4 |
C) Utilizzo dei materiali ad alte prestazioni, gestione digitale, coordinamento delle interferenze e organizzazione sistema di rifiuti di cantiere: massimo 33 punti
L’adeguatezza e la qualità dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (Parte C della relazione tecnica, C.V. e attestati, schede tecniche e/o certificazioni sui materiali) che dimostri il livello di organizzazione del cantiere, l’utilizzo di materiali performanti nonché la capacità di eliminazione o riduzione delle interferenze con altre attività.
La relazione dovrà descrivere le attività e le iniziative che il concorrente intende offrire per il miglioramento delle prestazioni dei materiali da utilizzare e per l’ottimizzazione della gestione del cantiere in termini produttivi, di sostenibilità ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di gestione digitale dell’intero processo esecutivo dell’opera.
Le proposte saranno valutate in rapporto alle previsioni del Progetto tipo posto a base di gara, che dovrà essere preso a riferimento nei casi richiesti.
Ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:
SUB-CRITERI MOTIVAZIONALI | |||||
Sezione | Sub-criterio | Sub peso totale | Sub-criterio motivazionale | Punti D | Punti T |
C.1 | Gestione digitale dell’intervento | 33 | Sarà valutata positivamente la gestione digitale dell’intervento in ordine a: - attività e attrezzature (HW e SW) atte a consentire la gestione e il monitoraggio del corso dei lavori, al fine del rispetto dei tempi contrattuali in condivisione con i principali stakeholder (Provveditorato, Agenzia del Demanio, Amministrazione usuaria, etc.) - produzione digitale del modello e degli elaborati “as built” a supporto del fascicolo digitale al fine di ottenere elevati livelli di conoscenza delle opere costruite - Gestione digitale della documentazione(in particolare delle certificazioni e delle schede tecniche dell’intervento dalla consegna dei lavori sino all’avvio dell’opera realizzata). Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente potrà allegare l’elenco delle strumentazioni in possesso, C.V. delle figure tecniche utilizzate per la gestione digitale. | 10 | 0 |
C.2 | Utilizzo di materiali ad alte prestazioni | Con riferimento anche ai punti 2.6.4 e 2.6.5 del DM dell’11.10.2017 (C.A.M), sarà valutato positivamente l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonchè lavorati ad una distanza massima di 150 km dal cantiere e l’impiego di materiali edili con alte prestazioni tecniche, di sostenibilità ambientale e rinnovabili rispetto a | 9 | 0 |
quelli indicati nel Progetto Tipo e di seguito riportati: | |||||
- Isolanti; | |||||
- Intonaci; | |||||
- Vernici; | |||||
- Ferro; | |||||
- Cemento Il concorrente, per dimostrare la qualità dei materiali che intenderà sempre impiegare allegherà le relative schede tecniche e/o certificazioni sui materiali, evidenziandone i dati significativi ai fini dell’attribuzione del punteggio. | |||||
C.3 | Coordinamento delle interferenze nel cantiere | In relazione al Progetto Tipo, sarà valutata la gestione delle interferenze tra le attività del cantiere e nei confronti delle attività in essere nell’ipotesi di edificio in uso | 6 | 0 | |
Gestione e riuso dei rifiuti provenienti dal cantiere | c 4.1 In riferimento al Progetto Tipo, saranno valutate le metodologie operative finalizzate alla tracciabilità, alla raccolta e al conferimento differenziato dei rifiuti di cantiere di qualsiasi natura | 5 | 0 | ||
C.4 | |||||
c 4.2 In riferimento al Progetto Tipo, saranno valutate le misure atte a minimizzare la produzione di rifiuti e favorirne il riuso | 3 | 0 |
D) ribasso percentuale unico: massimo 25 punti
Ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sul prezziario della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.
Si tratta di un criterio volto a favorire l’offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico.
Sarà considerata migliore l’offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto, sulla base del peso contenuto nella tabella di seguito:
CRITERIO | PESO MAX | |
D) | Ribasso percentuale unico | 25 |
Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l’esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell’eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.
XXIV.3 METODO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:
Ki = Ai *Pa + Bi *Pb + Ci *Pc + Di *Pd + Ti dove:
• Ki è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
• i è l’offerta i-esima;
• Ai, Bi, Ci sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo relativi ai “Punti D” discrezionali calcolati come di seguito;
• Pa, Pb e Pc sono i fattori ponderali (pesi) del criterio di valutazione di cui alle colonne “Punti D” delle tabelle precedenti;
• Di è il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimali, attribuito al concorrente i-esimo calcolati come di seguito;
• Pd è il peso relativo al criterio Ribasso percentuale unico di cui alla tabella precedente;
• Ti è la somma dei punteggi, relativi ai “Punti T” tabellari dei sub-criteri a.3.1, a.3.2 e b.2, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente ed attribuiti sulla base della presenza o assenza dell’elemento richiesto con i punti contenuti nella colonna “Punti T”.
XXIV.4 Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai, Bi e Ci relativi rispettivamente ai criteri di valutazione A, B e C delle precedenti tabelle, la Commissione utilizzerà la procedura descritta di seguito.
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2.
In particolare, l’attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così detti “discrezionali” indicati con le lettere a.1, a.2.1, a.2.2, a.2.3, a.2.4, a.3.3, b.1, c.1, c.2, c.3, c.4.1, c.4.2 della Tabella CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE sopra riportata, avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione:
• il coefficiente da 0,00 fino a 0,20 corrisponde a insufficiente/irrilevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto a quanto richiesto;
• il coefficiente da 0,21 fino a 0,40 corrisponde a mediocre: la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto a quanto richiesto;
• il coefficiente da 0,41 fino a 0,60 corrisponde a sufficiente: la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
• il coefficiente da 0,61 fino a 0,80 corrisponde a buono: la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
• il coefficiente da 0,81 fino a 1 corrisponde a ottimo: la soluzione proposta presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento degli interventi da eseguire.
Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all’unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale discrezionale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Tale punteggio verrà sommato agli altri punteggi per la determinazione del punteggio Ki calcolato per ciascun concorrente con la formula riportata in precedenza.
XXIV.5 Formule per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa
Ai fini della determinazione del coefficiente Di relativo all’elemento di valutazione D) della tabella dei criteri di valutazione, verranno utilizzate le seguenti formule:
Di (per Oi <= Osoglia) = X*Oi/Osoglia
Di (per Oi > Osoglia) = X + (1,00 - X) * [(Oi - Osoglia)/( Omax - Osoglia)] dove:
Di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Oi = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Osoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezziario) dei concorrenti
X = 0,90 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)
Omax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
XXV. COMMISSIONE GIUDICATRICE: La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione dedicata alla procedura.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
2. XXVI. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE: La Stazione Appaltante, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e pertanto procede prima alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, e successivamente all’esame della documentazione amministrativa secondo quanto previsto al paragrafo XXVI.2.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04.07.2022, alle ore 10:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 1 giorno prima della data fissata.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.
Si precisa che alla prima seduta di gara (e alle successive sedute pubbliche), i concorrenti, potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno tempestivamente comunicati mediante l’“Area comunicazioni” del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
XXVI.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione, in seduta pubblica, procederà, per ciascun lotto, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In tale fase, la Commissione procederà altresì, sulla base di quanto evincibile dall’esame delle offerte, alla verifica del rispetto del vincolo di partecipazione di cui al par. V, procedendo eventualmente all’apertura dell’offerta unicamente per il lotto di maggior importo, nonché dei divieti di cui al par. XI del presente disciplinare, prescritti a pena di esclusione.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo XXIV.4 del presente disciplinare.
La Commissione, per ciascun lotto, procede, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all’apertura e alla valutazione delle Offerte economiche e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
La Commissione rende visibile ai concorrenti:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) i prezzi offerti.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l’offerta tecnica e l’offerta economica, sarà accordata preferenza al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sull’offerta economica entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo X. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo X.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che, all’esito dell’attività di valutazione della documentazione amministrativa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo XXVI.3.
L’eventuale verifica di anomalia dell’offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare alla Stazione Appaltante i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
XXVI.2 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti e terminati quindi i lavori della Commissione, il Seggio di gara procederà, per ciascun lotto, all’esame della documentazione amministrativa degli operatori classificati utilmente in graduatoria, in relazione al numero di aggiudicatari previsti per il singolo lotto, e di quella relativa ai restanti concorrenti ammessi, in numero pari, ove esistenti, al 50% del numero di aggiudicatari previsti per il singolo lotto arrotondando per difetto (quindi 5 per il lotto 1 ovvero 4 per il lotto 2 ovvero 2 per il lotto 3), procedendo secondo l’ordine degli stessi in graduatoria.
Il Seggio quindi procede a:
a) verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Fermo restando il soccorso istruttorio, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 comma 9 del Codice (cfr. paragrafo XXI del presente Disciplinare), l’esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio verrà reso noto ai concorrenti anche mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell’Ente e tramite Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, provvedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione della specifica gara.
E’ fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
XXVI.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
3. XXVII. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
In esito alle operazioni di gara, verranno stilate 3 graduatorie, corrispondenti ai 3 lotti (Lotto 1: “Lavori NO SOA – Ambito Campania”, ovvero Lotto 2: “Lavori SOA I e II classifica”, ovvero Lotto 3: “Lavori SOA III e IV classifica”) di cui faranno parte i concorrenti che avranno presentato le offerte più convenienti sulla base del rapporto qualità /prezzo per l’Agenzia, in numero corrispondente a quello di operatori con i quali stipulare l’Accordo Quadro, come individuato nella tabella di cui al par. V.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di ordine generale11 e speciale dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari.
Si specifica che, qualora l’offerente, nella domanda di partecipazione abbia indicato imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5 D.P.R. 207/2010 la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di legge anche nei confronti della cooptata.
11 Si specifica che ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis della Legge n.190/2012, introdotto dall'art. 29, comma 1, legge 114/2014, l’iscrizione dell’operatore economico nella white list provinciale tiene luogo della comunicazione e informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle specifiche per le quali essa è stata disposta e di cui all’art.1, comma 53, della Legge n. 190/2012.
Nel caso in cui uno o più aggiudicatari non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all’aggiudicazione al/ai concorrente/i successivamente qualificati ma non ricompresi nella/e graduatoria/e originarie.
XXVIII. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
x. xxxxx restando quanto previsto al par. VII.1 “Opzioni”, agli operatori economici parti dell’Accordo Quadro potranno essere affidati anche interventi ulteriori da quelli delineati sub. VI), ove previsto in sopravvenute disposizioni normative o specifiche Convenzioni anche ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, all’uopo sottoscritte dall’Agenzia del Demanio;
b. l’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la gara e di revocare o sospendere l’incarico;
c. l’Agenzia intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016, interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla presente procedura, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte dell’Accordo Quadro, una volta esaurita la soglia massima loro affidabile;
d. qualora a seguito dei controlli svolti dalla Stazione appaltante (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso; segnalazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice; escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta;
e. qualora non si addivenga alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro nel termine fissato dall’Agenzia, per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni con escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta;
f. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;
g. gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea qualora espressi in un’altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
x. tutte le spese relative alla stipula dell’Accordo Quadro, che dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario;
i. ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, l’Agenzia del Demanio dovrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, che, tuttavia, resta subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
XXIX. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI
Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lotto 1: “Lavori NO SOA - Ambito Campania”, ovvero Lotto 2: “Lavori SOA I e II classifica”, ovvero Lotto 3: “Lavori SOA III e IV classifica”).
Come precisato al par. VI, in sede di affidamento del singolo contratto attuativo il lotto di riferimento sarà individuato tenendo conto dell’importo della categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento.
Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha presentato la migliore offerta. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.
Qualora non sia stato raggiunto l’importo massimo affidabile e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha presentato la migliore offerta salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza dell’importo massimo indicato.
In particolare tali soglie di importo sono rispettivamente in relazione al:
- lotto 1: € 730.000;
- lotto 2: € 1.400.000;
- lotto 3: € 3.000.000;
Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lotto 1: “Lavori NO SOA – Ambito Campania”, Lotto 2: “Lavori SOA I e II classifica”, Lotto 3: “Lavori SOA III e IV classifica”).
Il corrispettivo spettante per ciascun lotto verrà determinato applicando il ribasso offerto dall’aggiudicatario sul prezziario della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e, qualora l’intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario, si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe.
XXX. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive, ovvero nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Campania.
Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
XXXI. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
Si allega al riguardo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all’interno della Documentazione Amministrativa (Allegato Informativa trattamento dati personali – cfr. allegato V).
XXXII. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del d. lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 33/2013.
Il Direttore Regionale
X.xx Xxxxx XXXXXXXXXX