BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L’AVVIAMENTO DI COLLEGAMENTI AEREI DA/PER GLI AEROPORTI DI PISA E DI FIRENZE
BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L’AVVIAMENTO DI COLLEGAMENTI AEREI DA/PER GLI AEROPORTI DI PISA E DI FIRENZE
1 – OGGETTO DEL CONTRIBUTO E SOGGETTI BENEFICIARI
Il presente bando definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo per l’attivazione e lo sviluppo di rotte aeree nazionali e internazionali dagli aeroporti toscani di Pisa e Firenze, in coerenza ed in attuazione della Comunicazione della Commissione europea relativa agli “Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici per l’avvio dell’attività delle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali” (di seguito Orientamenti), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C 312/1 del 09/12/2005.
Gli aiuti concessi sulla base del regime di aiuti del presente bando sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE come comunicato dalla Commissione Europea con le Decisioni C(2012)/5273 e C(2012)/7014.
I destinatari del presente bando sono gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo 3.
1.1 – COLLEGAMENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Possono essere ammessi al contributo esclusivamente i nuovi collegamenti aerei, così come definiti dall’articolo 79, lettera c) degli Orientamenti, indicati nella tabella seguente.
Ai fini del presente bando, sono quindi definiti nuovi collegamenti aerei le nuove rotte rispetto a quelle esistenti alla data di pubblicazione del presente bando.
Si precisa che le informazioni (periodo di operatività, numero di voli settimanali) di seguito indicate rappresentano la situazione relativa alla summer season 2012, così come comunicata dalle società di gestione degli aeroporti di Firenze e Pisa, a seguito dell’esito della notifica alla Commissione Europea.
COLLEGAMENTI AMMISSIBILI E STATO RELATIVO ALLA SUMMER SEASON 2012 | ||||
Lotto | Aeroporto di partenza | Città di destinazione | Periodo di operatività (da data – a data) | Frequenza settimanale (numero di voli *) |
Lotto 1 | Pisa | Stoccarda | - Non operativo - | 0 |
Dusseldorf | - Non operativo - | 0 | ||
Hannover | - Non operativo - | 0 | ||
Alicante | - Non operativo - | 0 | ||
Stoccolma | - Non operativo - | 0 | ||
Xxxxxxxx de Compostela | - Non operativo - | 0 | ||
Nantes | - Non operativo - | 0 | ||
Bordeaux | - Non operativo - | 0 | ||
Helsinki | - Non operativo - | 0 | ||
Lisbona | - Non operativo - | 0 | ||
Bilbao | - Non operativo - | 0 | ||
Varsavia | - Non operativo - | 0 | ||
Napoli | - Non operativo - | 0 | ||
Santorini | - Non operativo - | 0 |
* 1 volo = 2 movimenti (andata e ritorno)
Lotto 2 | Firenze | Copenaghen | - Non operativo - | 0 |
Oslo | - Non operativo - | 0 | ||
Berlino | - Non operativo - | 0 | ||
Palermo | - Non operativo - | 0 | ||
Atene | - Non operativo - | 0 | ||
Stoccolma | - Non operativo - | 0 | ||
Bari | - Non operativo - | 0 | ||
Lamezia | - Non operativo - | 0 | ||
Amburgo | - Non operativo - | 0 | ||
Helsinki | - Non operativo - | 0 | ||
Praga | - Non operativo - | 0 | ||
Nantes | - Non operativo - | 0 | ||
Bordeaux | - Non operativo - | 0 | ||
Ibiza | - Non operativo - | 0 | ||
Palma di Maiorca | - Non operativo - | 0 |
1.2 – CALENDARIO E FREQUENZA DEI COLLEGAMENTI
È richiesto che i soggetti concorrenti presentino una proposta che rispetti i seguenti vincoli:
Lotto | Città di destinazione | Vincoli | |||
Codici IATA ammessi | Periodo minimo di operatività | Numero minimo di voli alla settimana | |||
Lotto 1 | Stoccarda | STR | stagionale | 3 | Tra tutte le possibili destinazioni elencate, dovranno essere attivate almeno: - 3 rotte stagionali oppure - 1 rotta annuale con una frequenza di almeno 3 voli settimanali. |
Dusseldorf | DUS | stagionale | 3 | ||
Hannover | HAJ | stagionale | 3 | ||
Alicante | ALC | stagionale | 3 | ||
Stoccolma | ARN | stagionale | 2 | ||
Xxxxxxxx de Compostela | SCQ | stagionale | 2 | ||
Nantes | NTE | stagionale | 2 | ||
Bordeaux | BOD | stagionale | 2 | ||
Helsinki | HEL | stagionale | 2 | ||
Lisbona | LIS | stagionale | 3 | ||
Bilbao | BIO | stagionale | 2 | ||
Varsavia | WAW | stagionale | 3 | ||
Napoli | NAP | stagionale | 3 | ||
Santorini | JTR | stagionale | 2 | ||
Lotto 2 | Copenaghen | CPH | stagionale | 2 | Tra tutte le possibili destinazioni elencate, dovranno essere attivate almeno 3 rotte, di cui 1 annuale e 2 stagionali. |
Oslo | OSL | stagionale | 2 | ||
Berlino | BER | stagionale | 3 | ||
Palermo | PMO | stagionale | 3 | ||
Atene | ATH | stagionale | 3 | ||
Stoccolma | ARN | stagionale | 3 | ||
Bari | BRI | stagionale | 3 | ||
Lamezia | SUF | stagionale | 2 | ||
Amburgo | HAM | stagionale | 2 | ||
Helsinki | HEL | stagionale | 2 | ||
Praga | PRG | stagionale | 2 | ||
Nantes | NTE | stagionale | 2 | ||
Bordeaux | XXX | xxxxxxxxxx | 0 | ||
Xxxxx | IBZ | stagionale | 2 | ||
Palma di Maiorca | PMI | stagionale | 2 |
Per ciascun collegamento vengono forniti uno o più codici IATA degli aeroporti di destinazione ammessi.
La compagnia aerea avrà la facoltà, nella fase di gestione successiva alla stipula della convenzione e previo accordo con l’Aeroporto di Partenza e la Regione Toscana, di:
− variare il periodo di operatività e/o la frequenza settimanale per le destinazioni all’interno di un singolo lotto nel rispetto dei vincoli sopra indicati;
− variare le destinazioni all’interno di un singolo lotto nel rispetto dei vincoli sopra indicati.
La sostituzione di un collegamento con una destinazione diversa da quelle elencate nella tabella “Collegamenti ammissibili” potrà essere attuata soltanto dopo esplicita autorizzazione da parte dell’Aeroporto di Partenza e della Regione Toscana, previa verifica del rispetto dei criteri indicati all’articolo 79, lettera c) degli Orientamenti, e comporterà una variante alla notifica da autorizzare nuovamente dalla Commissione Europea.
1.3 – NUMERO DI PASSEGGERI TRASPORTATI
Nella tabella seguente è indicato per ogni lotto il numero minimo di passeggeri ( PTmin ) da trasportare in ciascuno dei primi 3 anni di operatività.
Lotto | Numero minimo di passeggeri (in partenza e in arrivo) per anno | ||
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
Lotto 1 | 24.000 | 26.000 | 28.000 |
Lotto 2 | 24.000 | 26.000 | 28.000 |
La data di inizio per il conteggio dei passeggeri è la data di stipula della convenzione, ed il numero dei passeggeri trasportati è calcolato in valore assoluto rispetto a quelli trasportati nell’anno precedente alla stipula della convenzione.
Anche in relazione ad un solo anno, il contributo non viene erogato se il numero dei passeggeri annui è inferiore al numero minimo.
1.4 – NUMERO MINIMO DI ANNI DI OPERATIVITÀ
I nuovi collegamenti indicati ai paragrafi precedenti dovranno essere eserciti da parte del soggetto beneficiario per almeno cinque anni successivi alla data di stipula della convenzione.
2 – SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO PUBBLICO
2.1 – SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili ai contributi esclusivamente le spese effettuate a partire dalla data di stipula della convenzione.
Come specificato all’articolo 79 lettera e) degli Orientamenti sono ritenute ammissibili, in particolare, le spese iniziali di marketing e di pubblicità, necessarie per far conoscere al pubblico l’esistenza del nuovo collegamento aereo o della nuova frequenza e possono comprendere le spese di insediamento sostenute dalla compagnia aerea sul sito dell'aeroporto regionale per l'attivazione della rotta. Il contributo non può invece riguardare i normali costi operativi (locazione o ammortamento degli aerei, carburante, stipendi del personale di volo, oneri aeroportuali, servizi di catering). Le spese ammissibili accettate dovranno corrispondere a costi reali riscontrabili in condizioni normali di mercato.
2.2 – CONTRIBUTO PUBBLICO
Il contributo non può superare, ogni anno, il 50% dell’importo delle spese ammissibili dell’anno considerato e, per l’intera durata dell’aiuto, una media del 30% delle spese ammissibili.
Il contributo sarà quindi erogato con modalità decrescenti per le tre annualità successive alla data di stipula della convenzione secondo le seguenti percentuali rispetto all’importo delle spese ammissibili rendicontate:
- 40% per il primo anno;
- 30% per il secondo anno e comunque non superiore al contributo erogato nel primo anno;
- il contributo per il terzo anno è la quota parte per il raggiungimento del 30% delle spese ammissibili e comunque non superiore al contributo erogato nel secondo anno.
Fermo restando i limiti massimi annuali ed il limite massimo complessivo del 30%, nella tabella seguente per ciascun lotto vengono forniti i valori del contributo massimo erogabile. Rispetto a questi valori sarà possibile produrre delle offerte a ribasso secondo le modalità descritte al punto 5.5 del presente bando.
Lotto | Contributo massimo | |||
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Totale 3 anni | |
Lotto 1 | 288.000,00 | 188.000,00 | 88.000,00 | 564.000,00 |
Lotto 2 | 288.000,00 | 188.000,00 | 88.000,00 | 564.000,00 |
Pertanto, l’aiuto di avviamento sarà concesso per un periodo di tre anni ma il soggetto beneficiario dovrà gestire le nuove rotte per almeno cinque anni successivi alla data di stipula della convenzione.
3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ENTRAMBI I LOTTI DI CUI ALL’ART. 1 DEL BANDO
3.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non sono ammessi alla procedura per la concessione del contributo, le società o altri soggetti:
A - che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), g), i), l), m), m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
B - nei cui confronti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 sono stati adottati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e sono stati emanati dalle competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
C - che sono inserite nella c.d. “black list” europea relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxx/xxxxxx;
3.2 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Sono ammessi alla procedura per la concessione del contributo, le società o altri soggetti che sono in possesso:
A - della licenza aerea di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi del Regolamento CE n.
2407/92, in GUCE L. 240 del 24.8.92, ed aggiornato dal Regolamento CE n. 1008/2008;
B - del certificato di operatore aereo (COA) o di altro analogo certificato abilitativo all’esercizio dell’attività rilasciato dalle competenti autorità del paese di origine.
3.3 – REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA
Sono ammessi alla procedura per la concessione del contributo, le società che operano con voli commerciali di linea da almeno 3 mesi alla data di scadenza del bando.
4 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ENTRAMBI I LOTTI DI CUI ALL’ART. 1 DEL BANDO
4.1 - Non è concesso alcun contributo alla società o altro soggetto che per le nuove rotte da attivare indicate nella propria offerta tecnica di cui al successivo punto 5.4, non abbia l’assicurazione obbligatoria in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate e i terzi anche ai sensi del Regolamento CE n. 785/2004, in GUCE L 138 del 30.4.2004.
4.2 - Ai sensi dell’art. 80 degli Orientamenti, gli aiuti di avviamento di nuove attività non potranno cumularsi con altri tipi di aiuti erogati per lo sfruttamento di una linea, come gli aiuti a carattere sociale per certe categorie di passeggeri o le compensazioni per la prestazione di servizi pubblici. Gli aiuti non possono neppure essere concessi quando l’accesso ad una determinata rotta è riservato ad un unico vettore aereo a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, in particolare a norma del paragrafo 1, lettera d), del suddetto articolo. Né gli aiuti possono, in base alle regole di proporzionalità enunciate in precedenza, cumularsi con altri aiuti relativi agli stessi costi, neppure quando tali aiuti siano corrisposti in un altro Stato membro.
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per concorrere alla concessione dei contributi pubblici oggetto del presente bando, dovrà essere fatto pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del 14/02/2013, un plico chiuso sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantire l’integrità e la segretezza dell’offerta, controfirmato sui lembi stessi, recante l'indicazione “PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L’AVVIAMENTO DI COLLEGAMENTI AEREI DA/PER GLI AEROPORTI DI PISA E DI
FIRENZE” nonché l’indicazione della SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO CONCORRENTE.
Si fa presente che non è considerata idonea la chiusura con semplice incollatura dei lembi del plico.
Il plico deve pervenire in una delle seguenti forme:
a) consegnato a mano: in Firenze xxx Xxxxxxxx, 00/00 - Xxxxxxx “Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica” - piano 2 - stanza n. 205/B, nella fascia oraria 9,30 - 13,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
Qualora il concorrente per la consegna a mano si avvalga del servizio di un corriere, l’eventuale involucro esterno apposto dal corriere a protezione del plico deve comunque esser indirizzato al Settore “Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica” e riportare, oltre all’indicazione “PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L’AVVIAMENTO DI COLLEGAMENTI AEREI DA/PER GLI AEROPORTI DI PISA E DI FIRENZE” e
della SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO CONCORRENTE, anche, la dicitura INVOLUCRO ESTERNO A PROTEZIONE DEL PLICO.
b) inoltrato per posta esclusivamente a mezzo invio alla CASELLA POSTALE 3027 - SUCCURSALE 26 - INTESTATA ALL’XXXXXXXXX XXXXXXX - 00000 XXXXXXX.
Si fa presente che il servizio di posta celere non è compatibile con l’invio in casella postale.
Il suddetto plico deve contenere:
A) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE inserita in una apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno l’indicazione “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore della società o altro soggetto concorrente, con la specificazione se la società o altro soggetto concorre al
lotto n. 1 o al lotto n. 2 o a entrambi i lotti, deve recare anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 in relazione alle condizioni di ammissibilità di cui al punto 3 del presente bando.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del soggetto sottoscrittore della domanda stessa.
La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando l’apposito Modello allegato al presente bando.
B) L’OFFERTA TECNICA inserita in un’apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione “OFFERTA TECNICA”.
• L’OFFERTA TECNICA, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore della società o altro soggetto concorrente, deve essere prodotta secondo quanto indicato al punto 5.4 del presente bando, specificando quanto richiesto per ogni lotto al quale la società o altro soggetto concorre.
C) L’OFFERTA ECONOMICA, senza altri documenti, inserita in un’apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA”.
L’OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore della società o altro soggetto concorrente, deve essere prodotta secondo quanto indicato al punto 5.5 del presente bando e deve riportare, sotto forma di dichiarazione, i seguenti elementi:
• denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale del soggetto offerente;
• nominativo e qualità della persona che sottoscrive l’offerta;
• l'indicazione, in cifre ed in lettere, del contributo richiesto, specificandone l’entità per ogni lotto al quale la società o altro soggetto concorre.
C.1) L’offerta economica deve, altresì, contenere la dichiarazione di aver preso esatta e completa conoscenza del contenuto del presente bando e di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dell’entità del contributo richiesto.
5.1 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
I - il concorrente non sia in possesso di tutte le condizioni di ammissibilità di cui al punto 3 del presente bando;
II - il plico di cui al punto 5 del presente bando:
• non risulti pervenuto al Settore “Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica” in xxx Xxxxxxxx, 00/00 - Xxxxxxx o all’ufficiale rogante entro il termine stabilito nel presente bando, anche se sostitutivo o integrativo di plico precedente;
• non riporti l’indicazione del concorrente;
III - la domanda di partecipazione di cui al punto A:
• manchi;
• sia sottoscritta da una persona che non risulti dalla domanda di partecipazione stessa munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non rechi in allegato la fotocopia del documento d’identità del soggetto sottoscrittore della stessa;
IV - l’offerta tecnica di cui al punto B manchi o non risulti sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore della società o altro soggetto concorrente ovvero manchi anche uno solo degli elementi richiesti al successivo punto 5.4;
V - l’offerta economica di cui al punto C manchi o non sia contenuta in un’apposita busta chiusa, ovvero sia in aumento rispetto al contributo massimo totale pari ad Euro 564.000,00.
5.2 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA I - L’offerta economica di cui al punto C:
• non risulti sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
• non contenga l’indicazione del contributo richiesto e della dichiarazione di cui al punto C.1.
5.3 – CONTROLLI SUI REQUISITI
• Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione, prima di emanare il provvedimento di assegnazione del contributo, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti al punto 3 del presente bando.
L’Amministrazione effettua direttamente i controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale mentre per il controllo sui requisiti di capacità tecnica richiede alla società o altro soggetto di comprovarne il possesso, entro 15 giorni dalla data della richiesta medesima, mediante la presentazione dell’idonea documentazione.
L’esito favorevole dei controlli su tutti i suddetti requisiti è condizione per l’emanazione del provvedimento di assegnazione del contributo.
In caso di esito non favorevole dei controlli, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura, ed allo scorrimento della graduatoria.
5.4 – OFFERTA TECNICA
Per ogni lotto per il quale si presenta un’offerta sarà necessario predisporre un Business Plan di ciascuna rotta contenente le informazioni specificate di seguito.
a) Aeroporto di origine e di destinazione
Nel Business Plan di rotta dovrà essere indicato l’aeroporto di origine (Pisa per il Xxxxx 0, Xxxxxxx per il Lotto 2) e verso quale aeroporto, tra quelli indicati al paragrafo 1.1, viene proposto di attivare il nuovo collegamento.
b) Tempo necessario ad attivare il nuovo collegamento
Nel Business Plan di rotta dovrà essere fornito il tempo in numero di giorni entro cui il richiedente si impegna ad attivare il nuovo collegamento, a partire dalla data di stipula della Convenzione come di seguito definita.
c) Numero di posti offerti garantiti
Sono ammessi vettori che possano operare:
▪ con aeromobili Jet di capienza minima da 125 posti offerti a tratta per quanto concerne il Lotto 1;
▪ con aeromobili biturbo elica con capacità compresa tra 64 e 76 posti offerti a tratta, nonché aeromobili bigetto a corridoio singolo con capacità compresa tra 88 e 150 posti offerti a tratta per quanto concerne il Lotto 2.
Nel Business Plan di rotta dovranno essere indicati il numero di posti offerti garantiti in ciascun anno del piano (POt con t = 1, 2, 3, 4, 5).
Dovrà inoltre essere indicato il numero complessivo di posti offerti nel corso dei primi tre anni (POtot = PO1 + PO2 + PO3).
Lotto | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
Lotto x | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 |
Il numero di posti garantiti nel 4° e nel 5° anno dovrà essere pari o superiore al 95% dei posti offerti nel corso del 3° anno.
d) Calendario e frequenza dei collegamenti
Nel Business Plan di rotta dovranno essere indicati il periodo di operatività del nuovo collegamento e la frequenza settimanale, rispettando i vincoli indicati al paragrafo 1.2 del presente bando.
Lotto | Città di destinazione | Periodo di operatività (da data – a data) | Frequenza settimanale (numero di voli) |
Lotto 1 | Stoccarda | ||
Dusseldorf | |||
Hannover | |||
Alicante | |||
Xxxxxxxxx | |||
Xxxxxxxx de Compostela | |||
Nantes | |||
Bordeaux | |||
Helsinki | |||
Lisbona | |||
Bilbao | |||
Varsavia | |||
Napoli | |||
Santorini | |||
Lotto 2 | Copenaghen | ||
Oslo | |||
Berlino | |||
Palermo | |||
Atene | |||
Stoccolma | |||
Bari | |||
Lamezia | |||
Amburgo | |||
Helsinki | |||
Praga | |||
Nantes | |||
Bordeaux | |||
Ibiza | |||
Palma di Maiorca |
e) Redditività della linea
Il Business Plan di rotta dovrà contenere un piano economico-finanziario che:
− indichi il numero annuo di passeggeri al raggiungimento del quale la linea diventa redditizia;
− dimostri la redditività della linea per un periodo congruo dopo la cessazione del contributo pubblico.
5.5 – OFFERTA ECONOMICA
Per ciascun lotto per il quale si presenta un’offerta sarà necessario indicare il contributo richiesto:
Lotto | Contributo richiesto | |||
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Totale 3 anni | |
Lotto x | XXXX0 | XXXX0 | XXXX0 | XXXX |
I contributi richiesti (annuali e totale) devono essere minori od uguali a quelli massimi indicati nel paragrafo 2.2.
6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
6.1 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Punteggio Tecnico = A + B + C
n
⎛
⎞
⎜ ∑ POtotcj ⎟
A = ⎜ c=1 ⎟ * 40
dove:
⎜ n ⎟
⎜ max ∑ POtotcj ⎟
⎝ c=1 ⎠
POtotcj è il numero complessivo di posti offerti nei primi tre anni per il collegamento c dell’offerta j
n è il numero di collegamenti presenti nell’offerta j
n
⎛
⎞
⎜ ∑ NSOcj ⎟
B = ⎜ c=1 ⎟ *10 dove:
⎜ n ⎟
⎜ max ∑ NSOcj ⎟
⎝ c=1 ⎠
NSOcj è il numero di settimane di operatività del collegamento c presenti nell’offerta j
n è il numero di collegamenti presenti nell’offerta j
n
⎛
⎞
⎜ ∑ NVAcj ⎟
C = ⎜ c=1 ⎟ * 30 dove:
⎜ n ⎟
⎜ max ∑ NVAcj ⎟
⎝ c=1 ⎠
NVAcj è il numero di voli annuali del collegamento c (calcolato come numero di voli settimanali moltiplicato per il numero di settimane di operatività ) presenti nell’offerta j
n è il numero di collegamenti presenti nell’offerta j
6.2 – VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Punteggio Economico = dove:
CNTRmin * 20
CNTR
CNTR è il contributo richiesto per il lotto
CNTRmin
è il contributo minimo richiesto per il lotto tra tutte le offerte ricevute
7 – CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE
7.1 – CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della procedura di assegnazione del contributo si svolge come segue:
− ammissione alla procedura dei concorrenti ai sensi del precedente punto 3;
− eventuale non ammissione alla procedura dei concorrenti ai sensi del precedente punto 5.1;
− eventuale esclusione dalla procedura ai sensi del precedente punto 5.2;
− valutazione delle offerte e determinazione della graduatoria ai sensi dei precedenti punti 5.4, 5.5, 6.1 e 6.2;
− controllo sui requisiti del concorrente primo in graduatoria ai sensi del precedente punto 4 e 5.3;
− in caso di esito favorevole dei controlli su tutti i requisiti, emanazione del provvedimento di assegnazione definitiva del contributo;
− in caso di esito non favorevole dei controlli, esclusione del concorrente dalla procedura e scorrimento della graduatoria.
7.2 – TERMINI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE
La convenzione, che disciplina l’avvio e l’operatività dei collegamenti aerei da parte del soggetto beneficiario del contributo, deve essere sottoscritta entro 6 mesi dalla data di assegnazione definitiva del contributo pubblico.
La mancata sottoscrizione della suddetta convenzione entro i termini stabiliti, per cause imputabili al soggetto beneficiario, determina la decadenza dell’assegnazione del contributo e conseguentemente si procede con lo scorrimento della graduatoria.
7.3 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Regione Toscana si riserva la facoltà di non dare luogo al bando o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Regione Toscana ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del bando.
Regione Toscana si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Tutti i termini della convenzione sono validi indipendentemente da problemi operativi derivanti dai rapporti tra il soggetto beneficiario del contributo e le Società di gestione dell’Aeroporto.
Regione Toscana non si assume alcun impegno in merito a qualsivoglia autorizzazione necessaria inerente i rapporti con gli enti competenti e le società di gestione relativi ai voli da attivare impegnandosi a riconoscere il finanziamento solo a condizione del raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente bando in termini di passeggeri.
8 – RENDICONTAZIONE
8.1 – RENDICONTAZIONE SPESE
La rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e ammissibili avviene attraverso la presentazione dei relativi giustificativi di spesa da parte dei soggetti beneficiari.
8.2 – RENDICONTAZIONE DEI PASSEGGERI TRASPORTATI
La rendicontazione del numero effettivo di passeggeri è effettuata da parte dei soggetti beneficiari e validata dalle società di gestione dei due aeroporti di Pisa e Firenze al termine di ogni anno di esercizio.
9.1 – TEMPI DI PAGAMENTO
A partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra soggetto beneficiario e Regione Toscana, i contributi verranno erogati al termine di ciascuno dei primi 3 anni, entro 60 giorni dalla presentazione da parte del beneficiario di un rapporto sull’avanzamento dei lavori per l’attivazione dei nuovi collegamenti, sul numero di passeggeri effettivamente trasportati e sulle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 8.
9.2 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DEL CONTRIBUTO PER PASSEGGERI TRASPORTATI
Il contributo assegnato per ciascuno dei primi 3 anni è calcolato secondo i seguenti criteri:
▪ contributo = 0, se il numero effettivo di passeggeri trasportati è minore di
PTmin
▪ contributo = CNTRt , se il numero effettivo di passeggeri trasportati è maggiore di dove:
PTmin
PTmin
è il numero minimo di passeggeri da trasportare (come indicato al paragrafo 1.3)
CNTRt è il contributo richiesto dal vettore (come indicato nell’offerta economica presentata in risposta al presente bando) per l’anno t (con t = 1, 2, 3).
L’erogazione del contributo viene interrotta non appena saranno raggiunti gli obiettivi in termini di passeggeri ovvero non appena la linea diventi redditizia (come indicato nel piano economico-finanziario del Business Plan presentato in risposta al presente bando).
9.3 – CAUSE DI MANCATA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo non viene erogato nei seguenti casi:
nel caso non sia raggiunto il numero minimo di passeggeri per ciascuno dei primi 3 anni di operatività | Per ogni anno di mancato raggiungimento del numero minimo di passeggeri di cui al paragrafo 1.3, non erogazione del contributo previsto per l’anno stesso |
nel caso non sia rispettato, per ciascuno dei primi 3 anni di operatività, uno dei seguenti dati indicati nel Business Plan: - Tipo di aeromobile - Numero di posti resi disponibili in ciascuno anno - Calendario e frequenza delle rotte | Per ciascun anno, non erogazione: - del contributo previsto per l’anno in esame in misura proporzionale al numero annuo di voli effettuati con un aeromobile diverso rispetto a quello indicato nel Business Plan - in misura pari ad un quinto del contributo totale, nel caso in cui sia reso disponibile un numero annuo di posti inferiore rispetto a quelli indicati nel Business Plan - del contributo previsto per l’anno in esame in misura proporzionale al numero annuo di voli non effettuati rispetto al numero annuo di voli indicati nel Business Plan |
nel caso in cui un collegamento sia interrotto nei primi 3 anni di operatività | Non erogazione del contributo a partire dall’anno di interruzione del collegamento e revoca del contributo già erogato secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 10 |
Il contributo è revocato nei seguenti casi:
nel caso non sia rispettato, per ciascuno del quarto e quinto anno di operatività, uno dei seguenti dati indicati nel Business Plan: - Tipo di aeromobile - Numero di posti resi disponibili in ciascuno anno - Calendario e frequenza delle rotte | Per ciascun anno, revoca parziale: - in misura proporzionale al numero annuo di voli effettuati con un aeromobile diverso rispetto a quello indicato nel Business Plan - in misura pari ad un quinto del contributo totale, nel caso in cui sia reso disponibile un numero annuo di posti inferiore rispetto a quelli indicati nel Business Plan - in misura proporzionale al numero annuo di voli non effettuati rispetto al numero annuo di voli indicati nel Business Plan |
nel caso in cui un collegamento sia | Revoca parziale in misura proporzionale al numero di |
interrotto durante i 5 anni di | settimane non operative rispetto a quelle indicate nel |
operatività richiesti | Business Plan |
Nel caso di revoca totale o parziale dei contributi concessi, si procederà al recupero delle eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.
11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La convenzione è risolta nei seguenti casi:
− la maggioranza dei collegamenti non siano attivati entro 6 mesi dalla stipula della convenzione;
− la maggioranza dei collegamenti attivati siano interrotti, durante i 5 anni di operatività richiesti, per un periodo superiore a 12 mesi.
In caso di risoluzione della convenzione, il contributo è non erogato e/o revocato ai sensi dei precedenti paragrafi 9.3 e 10.
12 – POLIZZA FIDEUSSORIA
In relazione a ciascun lotto l’Amministrazione richiede al beneficiario del contributo di presentare apposita garanzia fideiussoria. La garanzia deve essere sempre di importo pari al totale del contributo concesso e deve avere una durata di 5 anni. L’importo della garanzia può essere integrato in relazione all’entità del contributo concesso annualmente.
La garanzia viene svincolata, anche in misura parziale, a seguito della verifica positiva da parte dell’Amministrazione della rendicontazione di cui al punto 8 del presente bando.
La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia fideiussoria deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all´articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l´operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
13 – FORME DI PUBBLICITÀ
Regione Toscana pubblicherà ogni anno sul proprio sito web, per ogni aeroporto, l’elenco delle rotte sovvenzionate indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento pubblico, la compagnia beneficiaria, l’importo degli aiuti erogati e il numero di passeggeri trasportati.
14 – PROCEDURE DI RICORSO
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
La presentazione di ricorsi è ammessa nei seguenti termini:
▪ 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
oppure
▪ 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di non ammissione alla procedura; oppure
▪ 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di esclusione dalla procedura; oppure
▪ 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di assegnazione definitiva del contributo.