ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/90) TRA
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, (di seguito denominata ARSIAL), C.F./P.I. n. 04838391003, con sede legale in Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 38, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a (omissis) che agisce in qualità di Presidente della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia. Indirizzo pec: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (di seguito denominato DAFNE), dell’Università degli Studi della Tuscia,
C.F. 80029030568 Partita IVA 00575560560, con sede legale in Viterbo, Via x. Xxxxxxx xx Xxxxxx, rappresentato dal direttore del Dipartimento, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a (omissis) e domiciliato per la carica come sopra.
Indirizzo pec: xxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PREMESSO CHE
− ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa,
economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare:
✓ all’art. 2 c.1 lett. “e) studi, ricerche, progetti ed
interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell'assetto produttivo dei terreni delle università agrarie e delle proprietà pubbliche in genere;”
✓ all’art. 2 c.1 lett. “g) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche; a tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attività agricole a tutti gli effetti”;
✓ all’art. 2 c.1 lett. “n) gestione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (SIARL), di cui alla legge regionale 9 ottobre 1996, n. 40, concernente: “Istituzione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (S.I.A.R.L.)”, nella cui legge si affida all’Agenzia tra altro la realizzazione e tenuta della carta agro-pedologica;
✓ all’art. 2 c.3 lett. “c) coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi di interesse
agricolo e cura l’attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell’Unione europea”;
− ARSIAL, con DGR 594 del 2.8.2019 “Legge Regionale 22 dicembre 1999 n.38 "Norme sul governo del Territorio" e successive mm. e ii. – art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Approvazione degli indirizzi ed indicazioni programmatiche per la predisposizione della proposta del Piano Agricolo Regionale”, è stata individuata per dare supporto alla Direzione Regionale Agricoltura per la redazione della bozza del Piano Agricolo Regionale (PAR) e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, e per il successivo iter di approvazione, la medesima DGR definisce le linee guida per la redazione del PAR previsto all’art. 52 della Legge Regionale n.38 del 22 dicembre 1999 "Norme sul governo del Territorio", come modificata nel 2017 e successivamente integrata dalla L.R. 1/2020;
− la bozza del PAR, da realizzarsi in stretta collaborazione con la Cabina di Regia e la Commissione tecnica propositiva- consultiva attivate c/o la Direzione Regionale Agricoltura, attraverso le opportune sedi di consultazione, sarà oggetto di una prima valutazione a livello di settore agro-alimentare e, una volta approvata dalla Giunta Regionale, sarà oggetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rivolta a tutti gli altri settori interessati, come meglio precisato dalla L.R. 1/2020 di modifica della L.R. 38/99, per la definitiva approvazione in Consiglio Regionale;
− per quanto sopra detto, risulta pertanto necessario approfondire le metodologie di pianificazione territoriale e di valutazione delle informazioni territoriali ritenute significative dalla normativa citata e necessarie per il completamento del quadro conoscitivo, al fine di acquisire metodi e modelli più idonei alla definizione di un sistema informativo dedicato al pianificazione agricola regionale, come richiesto dalla normativa vigente;
− il Dipartimento DAFNE, dell’Università degli Studi della
Tuscia, svolge attività con “…funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative...”, e “…promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente...“, e “…assicura le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche...”, che si svolgono sul territorio ed anche in collaborazione con altri enti e in particolare il DAFNE o i docenti in esso confluiti, ha svolto numerose attività in materia di pianificazione territoriale;
− per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento
delle finalità istituzionali sopra descritte, ARSIAL e DAFNE possono stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
− ARSIAL e DAFNE, intendono concludere un accordo di
collaborazione, con ricadute di pubblico interesse, per la
realizzazione di studi legati alla pianificazione territoriale agricola regionale e alle metodologie di valutazione del quadro conoscitivo necessario e per l’approfondimento della ricerca relativa alla definizione di strumenti di realizzazione di una piattaforma destinata alla redazione del Piano Agricolo Regionale, in fase esclusivamente di pre-pubblicazione, mettendo in sinergia le proprie diverse competenze istituzionali, le loro strutture, il loro personale tecnico e scientifico, la puntuale conoscenza del territorio della Regione Lazio;
− l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
− l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei
contratti pubblici - prevede che gli accordi conclusi tra due o più Amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’Accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle
attività oggetto della cooperazione;
− conformemente alle finalità ed agli obiettivi definiti nella DGR 594/2019, il presente Accordo si propone il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse pubblico di pianificazione territoriale;
− il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non
possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza, e devono essere di comune accordo resi pubblici tramite anche pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico;
− gli oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni
non costituiscono pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità;
− l’oggetto del presente Accordo rientra nelle pubbliche finalità
affidate dal Legislatore statale e regionale alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di pianificazione agricola territoriale;
− il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le
parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni Operative ed ulteriormente attuative; per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo.
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.
Art. 2 Finalità
ARSIAL e DAFNE con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto in premessa, si propongono di approfondire le seguenti attività:
- censimento del quadro conoscitivo a supporto della redazione del PAR e definizione delle necessità di adeguamento delle informazioni territoriali collazionate;
- metodologie di valutazione delle informazioni raccolte e determinazione delle modalità di realizzazione del processo di pianificazione proposto e della sua documentazione e rappresentazione geografica;
- analisi delle programmazioni e regolamentazioni di settore che già disciplinano l’uso del territorio agricolo per effetto di norme regionali, statali e dell’Unione europea;
- individuare criteri e definire materiali e metodi per la caratterizzazione delle aree a destinazione, vocazione,
potenzialità e conduzione agricola diversificate a livello regionale secondo le attitudini territoriali;
- progettazione ed allestimento di un sistema informativo idoneo alla predisposizione della bozza del PAR che possa essere utilizzato in fase di concertazione presso la D.R. Agricoltura, per la tempestiva implementazione delle richieste di valutazione formulate;
e collaborazione alla redazione di documenti di sintesi delle medesime.
Art. 3
Modalità operative e relazioni
Lo sviluppo delle attività indicate in maniera non esaustiva nel precedente art. 2 verrà definito a mezzo di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti .
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:
a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare;
c) termini e condizioni di svolgimento;
d) tempi di attuazione;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Art. 4
Struttura di gestione dell’accordo quadro
Il coordinamento delle attività previste verrà svolto dai responsabili individuati delle rispettive strutture, che verranno coinvolte nelle attività delle convenzioni che saranno sottoscritte durante il periodo di validità del presente Accordo.
Art. 5
Spese e rendicontazione
In relazione all’esecuzione delle attività di cui all’Accordo verrà riconosciuto al DAFNE, a titolo di rimborso spese e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo che sarà definito nell’ambito di ogni convenzione operativa di cui all’art. 3.
Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle Convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.
I costi relativi alle attività individuate e disciplinate nelle Convenzioni Operative, dovranno essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell’ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte
del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.
Art. 6 Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Art.7
Tutela del background
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Art. 8
Proprietà e utilizzazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Art. 9
Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e scadrà il 31 dicembre 2022. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.
L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 10 Trattamento dati personali
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si
impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.
Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Art.11 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art.12 Diritto di recesso
Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in
corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.
Inoltre, ARSIAL si impegna a corrispondere al DAFNE l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 13
Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
Art. 14 Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 15 Oneri fiscali
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso (artt. 1 e 4 della Tariffa, Parte seconda –
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e
integrazioni). Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2 della Tariffa Allegato A, Parte prima - D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni), che sarà assolta dal DAFNE tramite apposizione di contrassegno telematico.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, Viterbo, _
Per ARSIAL | Per il DAFNE |
Il Presidente | Il Direttore |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |