FORNITURA DI “CONTENITORI PRERIEMPITI CON FORMALINA E CONTENITORI CON ACIDO CLORIDRICO”
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
FORNITURA DI “CONTENITORI PRERIEMPITI CON FORMALINA E CONTENITORI CON ACIDO CLORIDRICO”
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CAPITOLATO D’ONERI
Art. n. 1
Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura
Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura di CONTENITORI PRERIEMPITI CON FORMALINA AL 10% V/V (4% P/V) E CON ACIDO CLORIDRICO 6 ML/L (16%)”.
Le caratteristiche dei prodotti da fornire sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico, “Allegato A” al presente Capitolato d’Oneri.
Nello stesso Capitolato Tecnico è, altresì, fissato e indicato il prezzo a base di gara e i quantitativi da fornire.
Le quantità sono indicate solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno stimato sulla base del consumo normale di questa Azienda Sanitaria, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico- scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Sanitaria richiederà.
Le quantità indicate, pertanto, sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560 – 1°comma - del C.C.
Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.
In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare all’Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
Nel caso sia necessario il rinnovo parziale di forniture oggetto del presente contratto o l’ampliamento dello stesso, è consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria per forniture complementari, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006.
Art. n. 2 Durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà la durata massima di anni 3 .
Il periodo contrattuale è così suddiviso:
1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di anni _2_;
2. un periodo della durata massima di un anno, necessario per l’eventuale procedura di aggiudicazione del nuovo contratto, durante il quale la ditta, su apposita comunicazione dell’Amministrazione e per il periodo da questa stabilito, è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, per area vasta o Consip.
Art. n. 3
Deposito cauzionale definitivo
Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante
l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.
La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.
L’ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Si prescinde dal richiedere la costituzione della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00.
E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 37,5%.
Art. n. 4.
Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
Art. n. 5.
Revisione prezzi
I prezzi unitari dei prodotti offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di fornitura. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs 163/2006.
La revisione del prezzo avverrà d’ufficio o su richiesta del fornitore, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.
La variazione in aumento non potrà superare per ciascun anno in ogni caso il 75% dell’indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi riferito al mese antecedente la richiesta di variazione.
Art. n. 6.
Esecuzione del contratto – consegne
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato d’Oneri.
La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall’Azienda Sanitaria ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell’art. 1522 del C.C.
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.
Il fornitore deve effettuare le consegne presso la sede dell’azienda ordinante ed entro il termine indicato sull’ordine, esclusivamente su pallet a perdere x.xx 80 x 120 EUR per un’altezza massima da terra (bancale compreso) di cm 110.
In deroga all’articolo 1510, 2° comma del C.C. la c onsegna s’intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell’ambito di singole consegne.
I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda Sanitaria e l’esatta indicazione delle quantità, della tipologia di prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.
In situazioni di particolare necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. n. 7.
Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce.
Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.
L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile.
L’Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.
Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.
I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni.
In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
Art. n. 8.
Garanzia/scadenza
Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.
La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al fornitore avverrà, in deroga all’articolo 1495 del C.C., entro 20 giorni dalla scoperta.
Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.
Art. n. 9.
Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
Art. n. 10.
Pagamento del corrispettivo
L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria.
In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse.
L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Art. n. 11.
Contestazioni e controversie-Penali
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità:
In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l’Azienda Sanitaria respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 5% della merce non consegnata, con un minimo di €. 250,00= e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
La stessa penale potrà essere applicata, nel caso, non consentito, di consegna parziale o in acconto.
Nel caso, invece, di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti all’art. 6 del presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale di €. 100,00=, per i primi 30 giorni consecutivi e di €. 150,00=, per i successivi 15 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente.
Nel caso in cui il fornitore non provveda a ritirare il bene oggetto di un provvedimento di ritiro entro il termine indicato all’articolo 7, l’Azienda Sanitaria potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale di € 100,00 per i primi 30 giorni consecutivi e di € 150,00 per i successivi 15 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente. Al fornitore potranno inoltre essere addebitate le spese sostenute per lo smaltimento del materiale.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura
regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria stessa.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. n. 12.
Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa
L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010.
L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
• in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
• in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.
L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 13. Contratto
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. n. 14.
Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. n. 15.
Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. n. 16.
Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d’oneri, valgono le “Condizioni Generali di Contratto” visionabili sul sito aziendale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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