DISCIPLINARE DI GARA
ORGANISMO PAGATORE
DOMANDA UNICA e OCM
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 00.00000.000
DISCIPLINARE DI GARA
Bando n. 20877 del 28.07.2016 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato in aiuto alimentare agli indigenti nelle Regioni italiane:
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx.
CIG 676832132E
Premessa
In attuazione dell’art. 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3924 del 23 giugno 2016, l’Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – (di seguito denominata AGEA) emana un bando di gara europeo per la fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato destinata in aiuto alimentare agli indigenti nelle Regioni italiane del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA.
Il presente disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del bando di gara, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’AGEA, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento della fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato in aiuto alimentare agli indigenti nelle Regioni italiane del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx, come meglio specificato nel Capitolato tecnico prestazionale.
La gara in oggetto è stata indetta con Determinazione Dirigenziale del Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’Organismo Pagatore Agea n. 8508 del 28.07.2016 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) e con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b) e 5, del Codice.
Il bando di gara integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S147-266453 del 02.08.2016, sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. e sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quattro quotidiani nazionali.
CIG 676832132E
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara,
2) Disciplinare di gara e relativi allegati,
3) Capitolato tecnico prestazionale,
4) Schema di contratto di appalto.
Il Responsabile del procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Agea – Xxxxxxx Xxxxxxx unica e OCM – Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - tel. 00000000, fax 00000000, e-mail “x.xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx”).
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell’art. 111 del Codice, è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Agea – Ufficio Domanda unica e OCM – Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - tel. 00000000, fax 00000000, e-mail “x.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx”).
Sono indicate nel testo con le formule “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o similari ed evidenziate con il simbolo “►” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite.
I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara, sono evidenziati con il simbolo “■”.
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato, prodotto e confezionato nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, destinata in aiuto alimentare agli indigenti nelle Regioni italiane del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA, in unico lotto di gara. Com’è noto, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti “funzionali, ove possibile ed economicamente conveniente” e dare una motivazione circa la mancata suddivisione degli stessi (art. 51 del Codice); nel caso di specie, l’affidamento della fornitura oggetto d’appalto è caratterizzato da una assoluta omogeneità tecnico-operativa del bene richiesto alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione. In particolare, si evidenzia che quando l’Agenzia indice procedure di gara per la fornitura di un singolo prodotto alimentare su tutto il territorio nazionale, la suddivisione in lotti geografici è pari a tre/quattro e il lotto relativo all’Italia settentrionale corrisponde quasi esattamente alle Regioni interessate dalla presente procedura.
1.2. La descrizione del prodotto da fornire, delle caratteristiche chimiche e fisiche, delle caratteristiche merceologiche e di confezionamento, i termini e le modalità di esecuzione della fornitura, i controlli quali-quantitativi e il sistema delle penali sono riportati sul Capitolato tecnico prestazionale. L’appalto è comprensivo del servizio di consegna del prodotto nei tempi e nei luoghi prestabiliti presso le Organizzazioni partner accreditate.
1.3. La durata dell’appalto è di 110 giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
1.4. L’importo complessivo spendibile è pari a € 1.850.961,00 (unmilioneottocentocinquantamila novecentosessantuno/00), esclusa l’IVA 4%.
1.5. Il prezzo unitario per 1 (uno) litro di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato, prodotto e confezionato in contenitori da un litro, posto a base di gara è pari a € 0,70 (zerovirgolasettanta), IVA esclusa, in base al quale viene determinato il seguente quantitativo di base pari a litri 2.644.230. Pertanto, considerato che l’importo complessivo è da intendersi come importo contrattuale (massimale di spesa), ad un minor prezzo unitario per litro di prodotto corrisponderà una maggiore quantità di fornitura.
1.6. La fornitura dovrà essere eseguita, confezionata e consegnata, con cadenze temporali prefissate e conclusa entro 110 giorni lavorativi a partire dalla data di stipula del contratto.
1.7. A ciascuna Organizzazione partner, comunque, dovrà essere consegnato almeno il 30% del prodotto assegnato entro 60 giorni lavorativi a partire dalla data di stipula del contratto.
1.8. Le consegne andranno effettuate alle Organizzazioni partner secondo la ripartizione che sarà indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale l’aggiudicatario avrà l’abilitazione. Gli elenchi, provvisori, delle Organizzazioni partner destinatarie del prodotto finale sono riportati nell’Allegato 1.
1.9. Il finanziamento della fornitura in oggetto trova copertura nel fondo costituito, in attuazione dell’art. 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3924 del 23 giugno 2016, sulla base delle risorse messe a disposizione dall’art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
1.10. Non sono previsti rischi da interferenza e pertanto l’ammontare per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a 0 (zero) euro. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.
1.11. Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.
1.12. Il pagamento del corrispettivo della fornitura oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, sulla base di quanto stabilito dal Capitolato tecnico prestazionale e dallo Schema di contratto di appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici produttori e/o commercianti di prodotti derivati da latte crudo, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice.
2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
2.4. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione dell’AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7).
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) ►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
3.4. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
3.5. ► Resta inteso che gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara, ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 3924 del 23 giugno 2016, devono rispettare l’obbligo di garantire che almeno il 5% del quantitativo di latte crudo bovino da sottoporre a trattamento UHT provenga da allevatori che forniscano prova documentale del mancato rinnovo, nel 2016, del contratto con gli acquirenti stipulato nel 2015, ovvero da allevatori che abbiano ricevuto nel corso del 2016 (entro la data di presentazione delle offerte) disdetta per cause non imputabili agli allevatori medesimi.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avverrà, ai sensi dell’art. 81, comma 2, e dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità nazionale anticorruzione, già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con la delibera attuativa AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., da ultimo con delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
5. Pubblicazione della documentazione di gara
5.1. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx alla sezione “servizi di utilità/bandi di gara”.
6. Chiarimenti
6.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, per chiarimenti di natura tecnica e amministrativa, da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica, entro il 7 settembre 2016: xxx@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate insieme alle domande in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx alla sezione “servizi di utilità/bandi di gara”. Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente il sito di AGEA in fase di predisposizione dell’offerta, e comunque con congruo anticipo rispetto alla presentazione della stessa.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
7.2. Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 3 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
7.3 Le dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 15.2 devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all’Allegato 4 del presente disciplinare.
7.4. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, in carta semplice.
7.5. La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.P.R. n. 445/2000.
7.6. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
7.7. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.8. I modelli di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 sono messi a disposizione all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. alla sezione “servizi di utilità/bandi di gara”.
7.9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno
essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore di AGEA della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 1.851,00 (1 per mille del massimale contrattuale).
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
7.10. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.9, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
7.11. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.10, AGEA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
7.12. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, AGEA ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.
7.13. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’AGEA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxx@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9. Subappalto
9.1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’AGEA, purché:
a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta una terna di subappaltatori.
9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo.
9.3. L’AGEA procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’AGEA, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
10. Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno due offerte valide, sempre che siano ritenute congrue e convenienti ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
10.2. È facoltà di AGEA di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’AGEA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima AGEA e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice.
10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. Si avvisano i concorrenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto Crescita- bis”), a partire dal 1° gennaio 2013, sono posti a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese di pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. Inoltre, anche le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario. Pertanto, tali oneri dovranno essere versati ad AGEA entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti (art. 216, comma 11, del Codice). Le suddette spese sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione mediante quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato con vincolo di accredito sulla contabilità speciale
n. 1300, denominato “AGEA – Aiuti e Ammassi comunitari”, oppure in alternativa mediante bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN IT 73 W01 0000 0000 0000 0000 1300. La quietanza o il bonifico dovranno riportare la causale: “Rimborso spese di pubblicazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di latte crudo trasformato in UHT parzialmente scremato in aiuto alimentare agli indigenti”. Tali spese sono preventivamente quantificate in circa € 15.000,00 (quindicimila/00) complessivi per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara e dell’Avviso di esito di gara sulla GURI e sui quotidiani. Tali spese sono comprensive di diritti e IVA. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del prezzo suddetto, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti di AGEA. Sarà cura di AGEA comunicare all’aggiudicatario l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.
10.7. Nei casi indicati all’art. 110, comma 1, del Codice, l’AGEA provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
11. Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente a € 37.019,22 (euro trentasettemila diciannove/22). L’importo della cauzione non dovrà presentare arrotondamenti in difetto.
11.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AGEA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti con versamento, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con vincolo di accredito sulla contabilità speciale n. 1300, denominato “AGEA – Aiuti e Ammassi comunitari”, oppure in alternativa mediante bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN IT 73 W01 0000 0000 0000 0000 1300. La quietanza o il bonifico dovranno riportare la causale: “Cauzione provvisoria: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di latte crudo trasformato in UHT parzialmente scremato in aiuto alimentare agli indigenti”. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’AGEA dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, in favore dell’AGEA.
11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) riportare l’autentica della sottoscrizione;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’AGEA, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
7) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’AGEA;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore dell’AGEA valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
11.5 Ai fini della validità della cauzione provvisoria costituita sotto forma di fideiussione, non è necessaria l’autentica notarile della firma del garante. Nel caso si presenti la cauzione in forma digitale è ammessa la firma digitale del garante, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In particolare, l’autenticità della firma digitale deve essere verificabile tramite le procedure previste dal citato D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che dovranno essere indicate all’interno della fideiussione stessa.
11.6. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.7. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
11.8. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi di riduzione previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
11.9. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
12. Pagamento a favore dell’ANAC
12.1 ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, di cui alla Delibera dell’Autorità stessa n. 163 del 22 dicembre 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara); il pagamento dovrà essere conforme all’avviso dell’ANAC riguardante “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015”.
12.2 Per il presente appalto la contribuzione in argomento è pari a € 140,00.
12.3 Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 676832132E che identifica la presente procedura.
12.4 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento (da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa) potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento all’AGEA della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.9 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
12.5 ►In caso di mancata sanatoria l’AGEA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
13. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
13.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1► iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis), per attività connesse all’oggetto dell’appalto (lavorazione e confezionamento e/o commercializzazione di latte e prodotti derivati) (art. 83, comma 3, del Codice). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;
2► avere conseguito, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), un fatturato globale almeno pari a due volte l’importo complessivo dell’appalto (art. 83, comma 4, lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice), XXX xxxxxxx, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
3► avere conseguito, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), un fatturato nel settore oggetto dell’appalto (lavorazione e confezionamento e/o commercializzazione di latte e prodotti derivati) almeno pari a 1,5 volte l’importo complessivo dell’appalto (art. 83, comma 4, lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
4► avere una idonea dichiarazione bancaria (art. 83, comma 4, lettera c, e Allegato XVII, parte I, lettera a, del Codice);
5► avere eseguito, negli ultimi tre anni, almeno un contratto analogo di fornitura del tipo specificato (lavorazione e confezionamento e/o commercializzazione di latte e prodotti derivati), stipulato con un unico committente pubblico o privato, di importo pari ad almeno 600.000,00 euro (IVA esclusa), oppure aver eseguito almeno due contratti analoghi di fornitura del tipo specificato, stipulati con due committenti pubblici o privati, ciascuno di importo pari ad almeno 400.000,00 euro (IVA esclusa) (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera a, punto ii);
6► garantire la disponibilità di almeno un tecnico o organismo tecnico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera b);
7► garantire la disponibilità e l’utilizzo di attrezzature tecniche adeguate, nonché l’adozione di misure per garantire la qualità, con disponibilità di strumenti di studio e ricerca (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera c);
8► garantire la disponibilità e l’utilizzo di sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera d);
9► garantire la disponibilità e l’utilizzo di una capacità di produzione adeguata (centro di raccolta, lavorazione e confezionamento del latte), di strumenti di studio e ricerca e di misure adottate per garantire la qualità durante l’esecuzione dell’appalto, che saranno oggetto di apposita verifica sul posto eseguita da AGEA o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera e);
10► garantire la disponibilità e l’utilizzo di attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera i);
11► garantire il possesso di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità di riconosciuta competenza o in mancanza la disponibilità di altri mezzi di prova (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera k, punto ii).
13.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (avvalimento), il quale ultimo deve avere nell’oggetto sociale anche la lavorazione e confezionamento e/o commercializzazione di latte e prodotti derivati oggetto di gara. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di AGEA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. A tal fine, in conformità al citato articolo 89 del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la specifica documentazione ivi prevista (fra cui il DGUE e le dichiarazioni sostitutive dell’impresa ausiliaria, compilate nella parti pertinenti e dalla medesima regolarmente sottoscritte).
13.3. ►Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa ausiliata.
13.4. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del Codice, si precisa che i requisiti di fatturato globale e specifico sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva dei servizi operativi forniti dall’AGEA nel settore degli aiuti agli indigenti e alla tutela della salute. Inoltre, tali requisiti sono richiesti in quanto ritenuti indispensabili alla dimostrazione del possesso, in capo all’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa, funzionale all’assolvimento della fornitura.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
13.5. Il requisito di cui al paragrafo 13.1. numero 1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
b. nell’ipotesi di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
13.6. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 2 (fatturato globale) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria o dall’impresa indicata come tale.
13.7. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 3 (fatturato specifico) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria o dall’impresa indicata come tale.
13.8. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 4 (dichiarazione bancaria) deve essere soddisfatto dalla mandataria/delegataria o dall’impresa indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete.
13.9. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. numero 5 (contratto/i analogo/hi) deve essere soddisfatto dalla mandataria/delegataria o dall’impresa indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete.
13.10. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 6 (tecnico o organismo tecnico) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
13.11. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 7 (attrezzature tecniche adeguate e misure per garantire la qualità) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
13.12. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 8 (sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
13.13. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 9 (capacità di produzione adeguata, strumenti di studio e ricerca e misure per garantire la qualità) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
13.14. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 10 (attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
13.15. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1. n. 11 (certificati controllo della qualità o disponibilità di altri mezzi di prova) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
13.16. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1. numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati indicati come esecutori.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. ► Il plico, contenente le due buste interne con l’offerta economica e la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato e deve pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 21 settembre 2016 esclusivamente all’AGEA - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
14.2. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il recapito del plico entro il suddetto termine perentorio previsto dal bando di gara resterà ad esclusivo rischio del mittente, qualunque sia il motivo per il quale essa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Il plico potrà essere fatto pervenire, oltre che per mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato o corriere espresso), anche mediante consegna diretta, o tramite corriere od agenzia di recapito autorizzata.
14.3. La consegna a mano del plico può essere effettuata, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi presso l’Ufficio accettazione dell’AGEA - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.4. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
“RISERVATA – NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI LATTE UHT CIG n. 676832132E
DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 21/09/2016”.
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.5. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) Busta A - Documentazione amministrativa;
2) Busta B - Offerta economica.
14.6. Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della Procedura, i concorrenti sono invitati, a titolo facoltativo, senza che il mancato rispetto dell’indicazione che segue possa costituire causa di esclusione, a presentare, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 97 del Codice, le spiegazioni relative all’offerta economica presentata, inserite in una separata busta chiusa cui sarà apposta la seguente dicitura: “SPIEGAZIONI ex art. 97 del Codice”. Tale Xxxxx dovrà essere inserita nella Busta “B” contenente l’Offerta Economica. La Busta contenente le citate spiegazioni sarà aperta dal RUP solo nel caso in cui dovesse avviarsi la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del citato art. 97 del Codice.
14.7. ►Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al prezzo unitario posto a base di gara.
15. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:
15.1. Domanda di partecipazione - redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Si precisa che:
15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
15.1.3 La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà, altresì, contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla fornitura e sulla determinazione della propria offerta.
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
3. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
4. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, dell’obbligo di garantire che almeno il 5% del quantitativo di latte crudo bovino da sottoporre a trattamento UHT provenga da allevatori che forniscano prova documentale del mancato rinnovo, nel 2016, del contratto con gli acquirenti
stipulato nel 2015 ovvero che abbiano ricevuto nel corso del 2016 (entro la data di presentazione delle offerte) disdetta per cause non imputabili agli allevatori medesimi (ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 3924 del 23 giugno 2016): a tal proposito, dichiara la percentuale minima che sarà garantita dallo stesso (pari o superiore al 5%);
5. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
6. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
8. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) dichiara la parte di fornitura che verrà resa da ciascun componente;
9. (nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare parte della fornitura a terzi) indica la descrizione e la percentuale di fornitura che verrà reso da ciascun subappaltatore, nel limite complessivo del 30% (pari a € 555.288,30, quale valore complessivo massimo di tutti gli eventuali contratti di subappalto), nonché la terna di subappaltatori per ciascuna attività.
15.2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 - redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 - con la quale il concorrente dichiara:
1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
2. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
5. di essere eventualmente in possesso, con riferimento all’art. 93, comma 7, del Codice, delle certificazioni e attestazioni necessarie ai fini della riduzione della cauzione provvisoria;
6. l’Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;
7. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;
15.3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (parte II lettere A e B e parte III lettere A), di cui all’Allegato 3, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, con la quale il concorrente fornisce informazioni e attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice, con indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare nel caso di impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.
Inoltre, nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, occorre produrre:
1. ►dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato/a autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario/a di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati);
2. ►dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice;
(oppure)
2. ►nel caso in cui ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice:
a. ►dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
b. ►dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE, di cui all’Allegato 3, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto;
c. dichiarazione sostitutiva, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’AGEA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
d. ►dichiarazione sostitutiva, con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
e. ►originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
15.4. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il DGUE (parte II lettere A e B e parte III lettere A, B, C e D) di cui all’Allegato 3, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, con la quale il concorrente dichiara:
a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 80, comma 5, lett. a));
b. che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (art. 80, comma 5, lett. b));
c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c));
d. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d));
e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e));
f. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));
g. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g));
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h));
i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i));
l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice;
m. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, in alternativa dichiara:
1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
n. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).
Si precisa che:
1. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
2. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
3. ■ le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, commi 1, 2 e comma 5, lettera l), del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti in carica: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. ■ l’attestazione del requisito di cui di cui di cui all’art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo , direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
5. ■ in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la
richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Le attestazioni di cui sopra devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3, del Codice), oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
15.5. ■ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il DGUE (parte IV lettere A, B e C) di cui all’Allegato 3, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti al precedente paragrafo 13.1.;
15.6. ■ (in caso di ricorso ad avvalimento) dichiarazione sostitutiva, resa dal concorrente ausiliato utilizzando il DGUE (parte II lettera C) di cui all’Allegato 3, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, attestante il ricorso all’avvalimento, nonché la seguente documentazione:
a. ►dichiarazione di avvalimento, resa dal concorrente ausiliato ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 prima parte, con la specifica documentazione a questo effetto richiesta, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del Codice, fermo rimanendo che anche l’impresa ausiliaria dovrà soddisfare i medesimi requisiti di idoneità professionale e di capacità generale richiesti per i concorrenti, con la quale dichiara:
1. ■ i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali prescritti dal bando di gara di cui l’impresa ausiliata è carente e dei quali si avvale per poter essere ammessa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 89 del Codice;
2. ■ le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore per tutta la durata dell’appalto;
b. ►dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (parte II lettere A e B, parte III lettere A, B e C e parte IV lettere A, B e C), di cui all’Allegato 3, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, nonché il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti per l’affidamento dell’appalto dei quali il concorrente ausiliato è carente, insieme alla seguente documentazione:
c. ►dichiarazione sostitutiva, resa dall’impresa ausiliaria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 seconda parte, con cui l’impresa ausiliaria:
1. dichiara di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, oltre ai requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti dal bando di gara, dei quali l’impresa ausiliata risulta carente e oggetto di avvalimento;
2. si obbliga verso il concorrente e verso l’AGEA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
3. dichiara di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del Codice, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente alla gara;
4. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
5. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
6. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
7. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
8. l’Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;
9. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;
10. che per l’impresa non ricorre alcuna situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
11. che l’impresa esprime, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ad AGEA, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura;
d. ►originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (il contratto di avvalimento deve essere dettagliato e rispettare l’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, nonché l’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore - dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara);
15.6. Il Patto di Integrità tra il concorrente e l’AGEA, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, in conformità al modello di cui all’Allegato 7, compilato e sottoscritto dal concorrente;
15.7. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP e delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente, come indicato al successivo paragrafo 17; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, occorre presentare anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
15.8. documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice.
15.9. documento attestante il pagamento del contributo di gara dovuto all’ANAC, di cui al paragrafo 12;
15.10. ■ nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma
7 dell’art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva (riportata nell’Allegato 4) con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane:
15.11. ►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
15.12. ►dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
15.13. ►mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
15.14. ►dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
15.15. ►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
15.16. ►dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
15.17. ►dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
15.18. ►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
15.19. ►dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
15.20. ►dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
15.21. ►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
15.22. ►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
15.23. ►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. Contenuto della Busta B - Offerta economica
16.1. ►Nella busta “B – Offerta economica” deve essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta secondo il modello predisposto da questa Amministrazione di cui all’Allegato 5 e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) ► il prezzo unitario offerto, Iva esclusa, per un litro di latte crudo trasformato in UHT parzialmente scremato, espresso in cifre e in lettere;
b) ►il relativo ribasso unico percentuale da applicare sull’importo unitario posto a base di gara, IVA esclusa, di cui al punto 1.5 del presente disciplinare di gara, espresso in cifre e in lettere;
c) ► il quantitativo totale in litri offerto, ottenuto dal prezzo unitario offerto rapportato all’importo massimo spendibile, IVA esclusa, espresso in cifre e in lettere.
16.2. ► Il concorrente, inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, dovrà indicare i costi relativi alla sicurezza aziendale dell’Impresa, afferenti sul totale del valore del contratto.
16.3. In caso di discordanza tra prezzo unitario e ribasso unico percentuale, prevale il ribasso unico percentuale. In caso di discordanza tra importi in cifre e in lettere, prevale l’importo indicato in lettere.
16.4. ►L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al precedente paragrafo 15.1.
16.5. ►Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo unitario a base d’asta.
16.6. Nella busta “B – Offerta economica” può essere inserita, a titolo facoltativo ed al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura di gara, una separata busta chiusa cui sarà apposta la dicitura: “SPIEGAZIONI ex art. 97 del Codice”, contenente le spiegazioni relative all’offerta economica presentata, necessarie ai fini della verifica di congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse. La Busta contenente le citate spiegazioni sarà aperta dal RUP solo nel caso in cui dovesse avviarsi la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi del citato art. 97 del Codice.
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, del requisito di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti al par. 13 avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la Delibera AVCP attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., da ultimo con delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
17.2. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti indicati al par. 13 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass. Resta ferma la facoltà dell’AGEA di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
17.3. L’art. 9 della suindicata Delibera attuativa, così come modificata dal comunicato del Presidente dell’allora AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass decorre “dal 1° gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”.
17.4. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx.
17.5. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo
stesso dovrà essere inserito nella “Busta A - Documentazione” contenente la documentazione amministrativa.
17.6. In adempimento a quanto previsto dalla citata Delibera attuativa, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP.
17.7. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PassOE”; non comportano, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura.
17.8. Per le indicazioni operative relative all’iscrizione al sistema AVCPass, al rilascio del PASSOE ed all’inserimento a sistema della documentazione di competenza dell’operatore economico, si rinvia a tutte le indicazioni fornite dall’ANAC sul proprio Portale. In caso di difficoltà operative relative al sistema AVCPass si prega di contattare il call center dell’ANAC.
18. Criterio di aggiudicazione
18.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, individuato quale minor prezzo unitario offerto per un litro di latte crudo trasformato in UHT parzialmente scremato.
18.2 Ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice, si evidenzia che la scelta del criterio del minor prezzo è motivata dal fatto che il presente appalto riguarda forniture con caratteristiche standardizzate, di cui all’art. 95, comma 4, lettera b), del Codice.
18.3. Nel caso in cui dovessero posizionarsi al primo posto della graduatoria definitiva di gara due o più offerte, la proposta di aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà dichiarato una percentuale, di cui al paragrafo 15.1.3 numero 5, più alta. Se anche dette percentuali fossero uguali, nella medesima seduta pubblica, si inviteranno i concorrenti a migliorare, eventualmente, le rispettive offerte e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del miglior prezzo. Se tale gara di miglioria non fosse possibile, si procederà mediante sorteggio.
19. Operazioni di gara
19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’AGEA sita in Xxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00, il giorno 21.09.2016, alle ore 14:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi con avviso pubblicato sul sito internet di AGEA.
19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet di AGEA fino al giorno antecedente la data fissata. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l’AGEA ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale dell’AGEA di procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella Busta A, il Responsabile unico del procedimento (RUP), nella prima seduta pubblica, procederà:
i. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice (consorzi cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione con avviso pubblicato sul sito internet di AGEA. Nella seduta pubblica successiva, il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
vi. ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, il RUP può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche il RUP provvede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
19.4. Al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica, il RUP procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi unitari e dei conseguenti ribassi offerti.
19.5. Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede all’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
19.6. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il RUP provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
19.7. Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
19.8. Nella medesima seduta pubblica, dopo aver redatto la graduatoria provvisoria di gara, il RUP procede al sorteggio, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, di uno dei seguenti metodi per l’individuazione della soglia di presunta anomalia:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente (sorteggiato dal RUP nella medesima seduta pubblica) tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
19.9. Individuato il metodo di calcolo, il RUP procede alla individuazione della soglia di anomalia. Nelle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, resta inteso che:
i) ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 2, lettere a) ed e) del Codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico (criterio assoluto). Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento (taglio delle ali) siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia (criterio relativo);
ii) per evidente impossibilità di calcolo, i metodi di individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 2, lettere a) ed e) del Codice, non si applicano quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso il RUP procederà ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice;
iii) eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando al fine di esplicitare i suddetti metodi di individuazione della soglia di presunta anomalia, troveranno diretta applicazione in sede di gara;
iv) esclusivamente in assenza delle predette norme interpretative, per esigenze di pianificazione, trasparenza del procedimento di gara e certezza del relativo esito, la locuzione “con esclusione del dieci per cento” di cui al metodo riportato all’art. 97, comma 2, lettera b), del Codice, sarà interpretata come espressione dal seguente tenore: “con esclusione del dieci per cento della media predetta”;
v) le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
19.10. Qualora il ribasso percentuale offerto sia pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, ovvero qualora il RUP ritenesse che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo (motivando la propria decisione di attivare una verifica di congruità facoltativa ed indicando gli “elementi specifici” posti alla base della sua decisione), il RUP chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e, successivamente, procede alla richiesta delle relative spiegazioni e alla verifica, in sedute riservate, di quanto presentato dai concorrenti sospetti di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi eventualmente degli Uffici di AGEA. Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
19.11. All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP convocherà apposita seduta pubblica con presentazione della graduatoria definitiva, trasmettendo alla stazione appaltante la relativa proposta di aggiudicazione.
20. Verifica di anomalia delle offerte
20.1. La verifica delle offerte sospette di essere anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice, attraverso la seguente procedura:
a) innanzitutto il RUP verifica se il concorrente da sottoporre a giudizio di congruità abbia presentato in sede di gara la busta, interna alla Busta B, contenente le SPIEGAZIONI circa gli elementi costitutivi della propria offerta;
c) il RUP, anche avvalendosi degli Uffici di AGEA, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite in sede di gara, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, procede come se il concorrente non avesse presentato alcun elemento in sede di gara (si ricorda che trattasi di una facoltà del concorrente, prevista ai soli fini acceleratori e di semplificazione del procedimento), come di seguito riportato;
a) il RUP richiede per iscritto all’offerente di presentare le spiegazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse e può invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, assegnando all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
b) il RUP, anche avvalendosi degli Uffici di AGEA, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta e ove ritenga effettivo il contraddittorio così effettuato, esclude il concorrente con adeguata motivazione;
c) se il RUP non dovesse ritenere sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta le spiegazioni fornite, al fine di rendere effettivo il contraddittorio, può chiedere ulteriori chiarimenti circa le spiegazioni fornite, consentendo al concorrente di poter conoscere tutti i rilievi di incongruità che la stazione appaltante intende formulare e, quindi, di essere in condizione di poter fornire le necessarie spiegazioni. Pertanto, il RUP può richiedere per iscritto all’offerente di presentare determinati chiarimenti alle spiegazioni fornite, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, dei chiarimenti;
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle spiegazioni o dai chiarimenti dell’offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o i chiarimenti richiesti entro il termine stabilito;
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni e gli eventuali chiarimenti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile;
f) il RUP procederà con il metodo c.d. “a scorrimento” nella valutazione delle offerte anomale, che inizia con la verifica della prima migliore offerta in graduatoria e, solo una volta completate le verifiche su questa, ad esito negativo, prosegue avviando il contraddittorio sulla successiva;
g) al termine delle verifiche, il RUP convocherà (con avviso sul sito internet di AGEA) apposita seduta pubblica, nel corso della quale dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
21. Stipula del contratto di appalto
21.1. Sulla base dello Schema di contratto allegato al Bando di gara, il contratto di appalto sarà stipulato con AGEA dopo l’aggiudicazione, trascorsi i 35 giorni previsti dalla clausola dello “Stand still” (art. 32, comma 9, del Codice) e non oltre 60 giorni a partire dalla data dell’aggiudicazione.
21.2. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto.
21.3. Ai fini delle stipula del contratto, a causa della deperibilità dei prodotti oggetto di fornitura e dei ristretti termini temporali per l’esecuzione del programma alimentare annuale, AGEA potrebbe non attendere il decorso del termine fissato all’art. 32, comma 9, del Codice.
22. Definizione delle controversie
22.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice).
23. Trattamento dei dati personali
23.1 Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), AGEA informa che i dati forniti dall’utente per la partecipazione alla gara in oggetto:
a) saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, all’aggiudicazione, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
b) saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
a. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
b. ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90;
c. il personale dipendente/collaboratore dell’Amministrazione incaricato del procedimento;
f) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione rivolgendosi all’Ufficio del Protocollo presso il Titolare del trattamento mediante la casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx con idonea comunicazione citando il Rif. Privacy;
g) titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di AGEA è in Vix Xxxxxxxx xx 00, 00000 XXXX. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx).
h) L’accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi e per gli effetti della legge n.241 del 7 agosto 1990, sarà consentito solo a conclusione della procedura stessa.
24. Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto
24.1. L’AGEA, provvederà all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
24.2. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
24.3. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione da parte dell’aggiudicatario:
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento – pari a € 185.096,10) del corrispettivo contrattuale, XXX xxxxxxx, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 1, del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, come richiamato dall’art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’AGEA;
- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o il subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione della fornitura;
- prova documentale con la quale dimostrare che almeno il 5% (o la maggiore percentuale dichiarata in sede di gara) del quantitativo di latte crudo bovino da sottoporre a trattamento UHT proviene da allevatori che abbiano subito il mancato rinnovo, nel 2016, del contratto con gli acquirenti stipulato nel 2015, ovvero da allevatori che abbiano ricevuto nel corso del 2016 (entro la data di presentazione delle offerte) disdetta per cause non imputabili agli allevatori medesimi (ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 3924 del 23 giugno 2016).
24.4. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dell’AGEA, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà di AGEA medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
24.5. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali, nonché le spese relative alla pubblicazione dell’estratto del Bando di gara e dell’Avviso di esito di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani.
24.6. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.