Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 2187
18/12/2022 - 06:06
Indice
1. DDL S. 2187 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2187 5
1.3. Trattazione in Commissione 11
1.3.1. Sedute 12
1.3.2. Resoconti sommari 13
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 14
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021 15
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021 20
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022 23
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022 36
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318 (pom.) del 10/05/2022 39
1. DDL S. 2187 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 2187 XVIII Legislatura
Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
Titolo breve: Salario minimo orario
Iter
10 maggio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.2187 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare Xxxxxx Xxxxxxx ( M5S ) Cofirmatari
Xxxx Xxxxxxxxxxx ( M5S ), Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx ( M5S ), Xxxxxxx Xxxxxxxx ( M5S ), Xxxxxx Xxxxxxxxx ( M5S ), Xxxxxxxx Xxxxxxx ( M5S ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( M5S ), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx ( M5S )
Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 ottobre 2021)
Xxxxxxx Xxxx ( M5S ) (aggiunge firma in data 28 ottobre 2021)
Xxxxxxx Xxxxx ( M5S ) (aggiunge firma in data 9 giugno 2022)
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 22 aprile 2021; annunciato nella seduta n. 319 del 22 aprile 2021. Classificazione TESEO
RETRIBUZIONE , MINIMI SALARIALI
Articoli
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Artt.2,3,4,5,9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2,8), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2,8), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.2,5,8), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.5), ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ( ISTAT ) (Art.5), ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (Art.5), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.1), DIRITTO CIVILE (Art.1), SINDACATI (Art.7)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxx Xxxxxxxxxxx (M5S) (dato conto della nomina il 19 ottobre 2021) .
Assegnazione
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente il 14 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 327 del 18 maggio 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria)
Nuovamente assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 19 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 2187
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori XXXXXXX , XXXXXXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXXXXX
, XXXXXXX , CAMPAGNA e NOCERINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2021
Onorevoli Senatori. - In Italia il fenomeno dei working poors - lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, magari perché lavorano a tempo parziale, pur essendo regolarmente occupati
- è in crescita così come è in crescita la distanza che li separa dal resto dei lavoratori, come ci ha mostrato il rapporto Eurostat In-work poverty in the EU del 16 marzo 2018.
Secondo quell'analisi in Italia 11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali, dato questo ben al di sopra della media dell'Unione europea, che si attesta al 9,6 per cento. Ma quello che allarma di più è l'aumento record, oltre il 23 per cento, registrato tra il 2015 e il 2016 nel nostro Paese. A ciò si aggiungono i dati sulle prospettive di vita: stando ai dati attuali (fonte Censis) ben 5,7 milioni di giovani (precari, cosiddetti neet, working poor e in « lavoro gabbia ») rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà.
Come ci hanno dimostrato illustri economisti, la misura che più è idonea a contrastare il fenomeno è la fissazione legislativa dei minimi salariali.
Tale fenomeno ha una portata non solo nazionale ma europea come dimostra la recente proposta di direttiva sui salari minimi della Commissione europea. Come peraltro ribadito dagli studi economici allegati alla proposta di direttiva, l'introduzione di una disciplina legale sul salario minimo costituirebbe un ulteriore e indispensabile tassello al raggiungimento degli obiettivi ispiratori che dovranno essere perseguiti dagli Stati membri nella redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza nell'ambito del programma straordinario di investimento denominato Next Generation EU. La garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori, infatti, favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (gender pay gap).
La necessità di interventi nazionali sul salario minimo in un contesto di garanzia europea di adeguatezza delle retribuzioni è avvertita con maggior urgenza anche alla luce della crisi prodotta dalla emergenza epidemiologica in atto, che ha colpito in modo particolare proprio i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario, quali, a titolo esemplificativo, quello agricolo, del commercio al dettaglio, dei servizi e del turismo.
Se è innegabile che l'introduzione di un minimo salariale per legge potrebbe comportare, almeno in una prima fase, un incremento dei costi del lavoro per le imprese, specialmente per quelle rientranti nei settori in cui attualmente si applica un trattamento retributivo non adeguato, con possibili effetti pregiudizievoli anche sull'occupazione, tali rischi sembrano tuttavia contenuti.
In base agli studi condotti dalla stessa Commissione europea, l'aumento dei costi del lavoro verrebbe infatti in gran parte compensato da un incremento dei consumi da parte dei lavoratori a basso salario, così da sostenere la domanda interna. Inoltre, sempre in base alle richiamate stime dell'Unione europea, l'eventuale impatto negativo sull'occupazione sarebbe di scarso rilievo, rimanendo nella
maggior parte dei casi al di sotto dello 0,5 per cento del tasso di occupazione totale, raggiungendo l'1 per cento in soli tre Stati membri.
Inoltre, nonostante nel nostro Paese si registri una copertura quasi totale della contrattazione collettiva (che si attesta al 98 per cento della forza lavoro impiegata nel settore privato e riguarda oltre il 99 per cento delle aziende private), purtroppo un consistente numero di lavoratori percepisce salari non dignitosi. Ciò è quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, ipotizzando diversi importi del salario minimo regolato dalla legge, individua:
2.596.201 lavoratori « sotto soglia », se si considera un salario minimo tabellare (e un importo minimo pari a 8 euro) e 2.840.893 lavoratori se si includono nella nozione di salario minimo anche le mensilità aggiuntive (e il salario minimo ammonta a 9 euro).
L'insufficienza dei salari percepiti dai lavoratori italiani risulta inequivocabilmente confermata anche dalle stime relative al numero di soggetti che, pur essendo titolari di un rapporto di lavoro, percepiscono il Reddito di cittadinanza (RdC). Più precisamente, in base alle informazioni in nostro possesso, sono 365.436 i beneficiari della misura che, alla data dell'8 gennaio 2021, risultano titolari di un rapporto di lavoro attivo. Ciò significa che almeno 365.436 individui percepiscono un trattamento economico che non consente loro di superare la soglia di povertà.
Interessante è, poi, analizzare il dato dei lavoratori percettori del RdC per settori produttivi:
• 16.722 nel settore agricolo;
• 37.007 nel settore dell'industria in senso stretto;
• 33.640 nel settore delle costruzioni;
• 278.067 nel settore dei servizi.
Da una verifica dei dati disponibili sui minimi contrattuali applicati in concreto emerge come sia certamente necessario individuare dei criteri affidabili di selettività dei soggetti collettivi abilitati a fissarli, fondati su trasparenti riscontri in termini di rappresentatività e, al tempo stesso, offrire direttive orientative agli stessi agenti negoziali sui limiti che in ogni caso si devono garantire; un doppio sostegno alla contrattazione senza il quale la realtà ci mostra che, nonostante gli sforzi e l'impegno di parte sindacale, i risultati possono essere deludenti.
In alcuni settori, infatti, i minimi salariali fissati nei cosiddetti contratti leader non sembrano adeguati,
« sufficienti », alla luce delle disposizioni costituzionali e degli indicatori internazionali. Per citare solo alcuni esempi, soffermandoci sui contratti collettivi tra i più applicati secondo i dati forniti dall'INPS, si possono richiamare: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore del turismo (dove il trattamento orario minimo è pari a 7,48 euro), quello delle cooperative nei servizi socio-assistenziali (in cui l'importo orario minimo ammonta a 7,18 euro), il CCNL per le aziende dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo (che stabilisce il minimo orario contrattuale in euro 7,28) e il CCNL del settore tessile e dell'abbigliamento che stabilisce una retribuzione minima pari ad euro 7,09 per il comparto abbigliamento.
In alcuni casi la retribuzione scende addirittura al di sotto della soglia dei 7 euro: è quanto si osserva per il CCNL per i servizi socio-assistenziali, in cui il minimo retributivo è fissato in euro 6,68 o per il CCNL relativo alle imprese di pulizia e dei servizi integrati o dei multiservizi che prevede un minimo retributivo orario pari a 6,52 euro e non viene inoltre rinnovato da oltre sette anni.
Infine, anche se non rientra tra i CCNL maggiormente applicati, occorre ricordare che il CCNL della vigilanza e dei servizi fiduciari, anche esso non rinnovato dal 2015, prevede un minimo salariale di soli 4,60 euro all'ora per il comparto dei servizi fiduciari e un importo di poco superiore a 6 euro per i servizi di vigilanza privata.
Molteplici sono le ragioni che ostacolano l'effettività del diritto a percepire una giusta retribuzione. Tra di esse, particolare rilievo deve certamente riconoscersi al proliferare dei cosiddetti contratti collettivi
« pirata », ossia quei contratti collettivi - diffusi soprattutto in alcuni settori - stipulati da soggetti dotati di scarsa o inesistente forza rappresentativa, finalizzati a fissare condizioni normative ed economiche peggiorative per i lavoratori rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dando vita a dannosi fenomeni di distorsione della concorrenza.
Quali concause possono inoltre individuarsi: la frammentazione dei settori prevalentemente collegata ai mutamenti economici, organizzativi e tecnologici; la proliferazione di forme di lavoro atipico, che sfuggono ad un immediato inquadramento nell'ambito del lavoro autonomo o subordinato; il massiccio ricorso delle aziende alle esternalizzazioni.
Dal quadro sopra delineato si può agevolmente concludere che l'attuale assetto della contrattazione collettiva necessita di essere sostenuto e promosso dall'ordinamento statuale al fine di garantire a tutti i lavoratori italiani l'applicazione di trattamenti retributivi dignitosi.
Il presente disegno di legge si muove in questa direzione conservando e rafforzando la centralità della contrattazione collettiva nazionale dei sindacati più rappresentativi quale fonte principale di determinazione del trattamento economico dei lavoratori.
L'introduzione di una disciplina sul salario minimo che valorizzi il ruolo della contrattazione collettiva deve però tenere conto di alcuni ostacoli. Infatti, i contratti collettivi non sono dotati di una efficacia erga omnes, attesa la mancata attuazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione, ma la giurisprudenza utilizza, nella stragrande maggioranza dei casi, i trattamenti minimi fissati dal contratto collettivo quale parametro per l'individuazione della retribuzione sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Tuttavia, proprio in virtù del pluralismo sindacale che caratterizza il nostro sistema, attualmente si contano nel nostro ordinamento oltre 900 contratti collettivi. Pertanto, nella piena consapevolezza della massiccia presenza dei contratti cosiddetti al ribasso nel provvedimento su cui stiamo lavorando, in dialogo con le altre forze politiche della maggioranza, verranno individuate le soluzioni più idonee a circoscrivere la cerchia dei contratti collettivi che possano fungere da parametro per la determinazione del salario minimo.
Proprio per questo il presente disegno di legge:
- valorizza i contratti collettivi « leader », ossia quelli siglati dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che presentino maggiore connessione, in senso qualitativo, all'attività esercitata dal datore;
- definisce specifici criteri atti a « pesare » il grado di rappresentatività sia delle organizzazioni sindacali che datoriali, valorizzando i criteri autoprodotti dall'ordinamento intersindacale negli accordi interconfederali stipulati delle confederazioni maggiormente rappresentative;
- sancisce il principio secondo il quale le parti sociali sono abilitate a stabilire il trattamento minimo complessivo;
- ferma restando l'applicazione generalizzata del CCNL, a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, introduce una sorta di prova di resistenza o di test di « dignità », una soglia minima inderogabile (9 euro all'ora), in linea con i parametri di adeguatezza indicati dalla Commissione europea nella proposta di direttiva citata (il 60 per cento del salario lordo mediano). L'applicabilità di questa « soglia » è del tutto eventuale e riguarda i soli « minimi retributivi » ai fini del raggiungimento del parametro dell'adeguatezza e della sufficienza della retribuzione alla luce dell'articolo 36 della Costituzione. I contratti collettivi sarebbero in tal modo rafforzati in quanto la soglia opererebbe solo sulle clausole relative ai « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;
- conformemente a quanto previsto anche nella proposta di direttiva, istituisce una Commissione tripartita composta dalle parti sociali maggiormente rappresentative che avrà il compito di aggiornamento e controllo dell'osservanza del trattamento economico proporzionato e sufficiente, così da garantire effettivamente ai lavoratori una giusta retribuzione, che si conservi tale nel tempo;
- infine introduce apposita procedura giudiziale, di matrice collettiva, volta a garantire l'effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e campo di applicazione)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
Art. 2.
(Definizione)
1. Per « retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente » si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.
Art. 3.
(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)
1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.
2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 4.
(Contratti collettivi scaduti o disdettati)
1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
Art. 5.
(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)
1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata « Commissione ». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
3. La Commissione:
a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2;
c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 3.
4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici
e concessioni)
1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 7.
(Repressione di condotte elusive)
1. Xxxxx restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il
decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 8.
(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge.
Art. 9.
(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:
« 182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182 ».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 10.
(Disposizione transitoria)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 2187 XVIII Legislatura
Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
Titolo breve: Salario minimo orario
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente N. 270 (pom.)
19 ottobre 2021
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente N. 274 (ant.)
10 novembre 2021
12 gennaio 2022
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)
4 maggio 2022
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente N. 318 (pom.)
10 maggio 2022
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
270ª Seduta
Presidenza della Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15,10.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
La presidente XXXXXXXXXXX comunica che è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 2418, in tema di parità retributiva, approvato dalla Camera dei deputati. La trattazione del provvedimento avverrà a partire dalla seduta antimeridiana di domani.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(2367) XXXXXXX ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.
Delega al Governo in materia di cammini
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice XXXXXXXXXXXX (L-SP-PSd'Az), nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, in primo luogo con riferimento agli articoli 2 e 3, riguardanti la promozione dei cammini, segnala le misure volte alla tutela e all'inclusione delle persone con disabilità.
Fa quindi presente che l'articolo 5, istitutivo del tavolo permanente per i cammini, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore e delle associazioni a tutela dei disabili e che l'articolo 9, comma 2, prevede la realizzazione di campagne informative calibrate per persone con disabilità o mobilità ridotta.
Riguardo ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 10, segnala il riconoscimento ai datori di lavoro, in riferimento ad attività localizzate nei comuni attraversati dai
cammini e la cui attività sia connessa ai cammini stessi, di un esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi previdenziali.
In conclusione, richiama il clima di fruttuosa collaborazione con cui si è finora svolta la trattazione del disegno di legge presso la Commissione di merito e propone di esprimere parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
IN SEDE REDIGENTE
(2187) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
(Discussione e rimessione all'Assemblea)
La presidente relatrice XXXXXXXXXXX (M5S) specifica innanzitutto la finalità del disegno di legge in titolo, consistente nel disporre l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, ove è inoltre puntualizzato che il trattamento economico orario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi, mentre il successivo comma 2 disciplina la procedura per stabilire il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche.
Prosegue illustrando l'articolo 3, comma 1, che delinea la disciplina del caso in cui sussista una pluralità di contratti collettivi applicabili, basata sul ricorso al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e definisce i criteri relativi al computo comparativo della rappresentatività.
Rileva poi che in caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile l'articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di riferimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.
Dà quindi conto delle disposizioni concernenti la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, di cui l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Dopo aver osservato che ai sensi dell'articolo 6 resta fermo quanto previsto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, illustra l'articolo 7, il quale definisce la procedura giudiziaria relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro.
Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 8, riguardante il deposito dei contratti collettivi, e sull'articolo 9, recante una misura di detassazione degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Fa infine presente che l'articolo 10 fa salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.
Al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative riguardanti la medesima materia già all'esame in sede referente (nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259), propone di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.
La Commissione unanime consente.
La PRESIDENTE avverte quindi che la trattazione del disegno di legge n. 2187 proseguirà in sede
referente e che si procederà pertanto a un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.
(1618) COMINCINI ed altri. - Disposizioni in materia di start-up sociali
(Discussione e rinvio)
La relatrice XXXXXXXX (M5S) dà conto in primo luogo della definizione di start-up a vocazione sociale recata dall'articolo 1, riferita a organizzazioni che, almeno per un anno, impieghino a qualsiasi titolo lavoratori con disturbi dello spettro autistico in proporzione non inferiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.
Illustra quindi l'articolo 2, recante misure di agevolazione fiscale, e l'articolo 3, riguardante la retribuzione dei lavoratori, che prevede tra l'altro l'adozione di una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
Dopo aver segnalato le detrazioni d'imposta in favore degli investitori previste dall'articolo 4, si sofferma sull'articolo 5, volto a stabilire incentivi specifici per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.
Osserva quindi che gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5 sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il quale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, può essere alimentato da versamenti volontari da parte di soggetti privati.
Rileva infine che l'articolo 6 estende alle start-up a vocazione sociale l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la riserva in materia di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto. Dopo aver ricordato la comune sensibilità della Commissione riguardo alla materia oggetto del provvedimento, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
La senatrice CATALFO (M5S) segnala l'utilità di procedere anzitutto all'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La senatrice DRAGO (FdI) condivide la proposta di svolgimento di audizioni e sottolinea l'ampiezza dell'interesse sociale connesso alla materia.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) pone in evidenza la generale importanza della questione dell'inclusione dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro, anche riguardo al persistente problema della presenza di barriere architettoniche. Ritiene quindi essenziale l'audizione dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la disabilità.
Si esprimono successivamente a favore dello svolgimento di un ciclo di audizioni i senatori ROMANO (M5S), LAUS (PD), CARBONE (IV-PSI) e FLORIS (FIBP-UDC), il quale manifesta
infine condivisione relativamente alle finalità del disegno di legge in titolo.
La presidente XXXXXXXXXXX fa presente la rilevanza dell'inclusione lavorativa anche ai fini dell'attuazione del PNRR e richiama l'attenzione sull'opportunità di un impegno specifico riguardo la questione delle disabilità cognitive.
Propone quindi di porre alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1419) Xxxxx XXXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile (Discussione e rinvio)
Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) nota innanzitutto che l'articolo 1 modifica l'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel senso di prevedere gli esami del fondo oculare e della retina nell'ambito delle visite di controllo per i lavoratori operanti presso postazioni con videoterminali.
Osserva quindi che l'articolo 2 prevede l'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3, ai sensi del quale la relativa diagnosi è eseguita da uno specialista operante presso un centro accreditato. Richiama infine l'articolo 4, recante la copertura finanziaria.
Avviandosi alla conclusione, fornisce alcuni dati in merito all'incidenza delle maculopatie, tale da comportare notevoli oneri finanziari. Fa peraltro presente il carattere di multifattorialità della patologia, non necessariamente determinata dalla sola attività al videoterminale. Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni, indicando l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro quali soggetti da audire.
Il senatore XXXXXX (M5S) si associa alla proposta del relatore Xxxxxx, con particolare riguardo all'opportunità di audire rappresentanti dell'INAIL.
La presidente XXXXXXXXXXX propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 13 di giovedì 21 ottobre.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(934) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti
(2347) Xxxxxxx XXXXXXXX ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore LAUS (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, tesi a modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di consentire agli operatori socio-sanitari di esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in ragione del carattere gravoso delle mansioni svolte. Dà quindi conto in particolare della modifica di cui al disegno di legge n. 2347, la quale estende la medesima disciplina al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e reca specificazioni concernenti l'individuazione delle strutture nelle quali viene svolta l'attività lavorativa. Successivamente segnala le disposizioni di coordinamento e di copertura degli oneri finanziari recate da entrambi i disegni di legge.
Suggerisce infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro giovedì 21 ottobre, alle ore 13.
La Commissione conviene con tale proposta.
La presidente XXXXXXXXXXX, in considerazione della maggiore ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propone di adottare fin d'ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
274ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario
(658) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale
(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(1259) XXXXXXXX. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(2187) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2187 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 2019.
La presidente relatrice XXXXXXXXXXX (M5S) segnala l'abbinamento del disegno di legge n. 2187 agli altri disegni di legge in titolo, in conseguenza della riassegnazione in sede referente di tale proposta, precedentemente assegnata in sede redigente, secondo quanto convenuto dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre. Rammenta quindi che entro il termine del 6 maggio 2019 sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base.
Ritiene peraltro che la maturazione della riflessione politica sul tema consentita dal tempo trascorso, di cui è sintomatico anche l'avanzamento dell'iter delle iniziative legislative sull'equo compenso, giustifichi la fissazione di un nuovo termine, fermo restando che eventuali nuove proposte emendative non potranno che essere riferite al summenzionato testo base. Propone quindi di porre il nuovo termine
alle ore 12 del 13 dicembre.
La senatrice FEDELI (PD) giudica congruo il termine proposto. Riconosce inoltre che l'intervento legislativo sulla materia del salario minimo e della rappresentanza costituisce un passaggio fondamentale al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno del dumping contrattuale.
Il senatore XXXX (PD) chiede ragguagli sui tempi dell'iter.
La presidente XXXXXXXXXXX precisa che, anche in considerazione degli aspetti finanziari presenti, l'esame congiunto potrà riprendere successivamente al termine della trattazione parlamentare della manovra di bilancio.
Il senatore XXXX (PD) specifica che il proprio Gruppo attribuisce carattere prioritario al tema del salario minimo, riguardo al quale fa presente la centralità della certezza del diritto, a fronte dell'apertura di margini di discrezionalità eccessivamente ampi a disposizione dell'autorità giudiziaria, risultando quindi fondamentale riflettere sulla definizione giuridica delle situazioni di sfruttamento, caratterizzate oltretutto dalla possibile rilevanza penale. Rileva che la questione della certezza, fondamentale per le imprese, è resa evidente dalle pronunce giudiziarie riguardanti l'illegittimità, alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, di diversi contratti collettivi sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali nazionali. Nota inoltre che la richiamata questione della certezza giuridica riguarda, oltre il sistema imprenditoriale, il complesso delle amministrazioni pubbliche e propone di valutare la possibilità di coinvolgere nell'esame della materia la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.
Il senatore XXXXXX (M5S) si associa alla senatrice Xxxxxx riguardo alle finalità fondamentali dei disegni di legge in esame. Rileva quindi la sussistenza di disposizioni penali riguardanti lo sfruttamento del lavoro e l'opportunità di una definizione accurata di retribuzione adeguata nel rispetto dei principi espressi dall'articolo 36 della Costituzione.
Il senatore XXXXXX (FIBP-UDC) suggerisce di individuare forme adeguate di raccordo con la 2a Commissione, in quanto la materia dell'equo compenso è connessa con quella dei disegni di legge in esame. Osserva peraltro che l'intervento legislativo in materia di retribuzione minima, che verosimilmente determinerebbe un generale aumento del costo del lavoro, può cagionare conseguenze gravi sui rapporti contrattuali in essere tra le imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, tali da tradursi in una crisi dell'intero sistema imprenditoriale.
La senatrice DRAGO (FdI) ritiene che l'aumento delle retribuzioni conseguente all'introduzione del salario minimo determinerebbe un aumento della domanda, con effetti sistemici positivi. Propone quindi una valutazione circa l'individuazione del testo base, tenendo conto in particolare dell'apporto costituito dal disegno di legge n. 1232 e della paternità di tale iniziativa. Suggerisce inoltre di individuare modalità adeguate a un percorso comune con la 2a Commissione, in quanto impegnata nella trattazione dei disegni di legge in materia di equo compenso, e con la 10a Commissione, in ragione dell'importanza del tema della retribuzione minima rispetto al complesso delle imprese private. Chiede infine ragguagli in merito allo svolgimento di audizioni.
La presidente XXXXXXXXXXX sottolinea l'importanza della questione della retribuzione minima per famiglie, giovani e donne, attesa la necessità di assicurare livelli di vita dignitosi, nonché migliori prospettive circa il futuro trattamento pensionistico. Rileva poi che i percorsi di trattazione delle proposte legislative assegnate alle diverse Commissioni sono determinati dalle scelte compiute in sede di assegnazione. Nel riservarsi una valutazione in merito alle riflessioni del senatore Xxxx riguardanti la Commissione di inchiesta, ricorda lo svolgimento del ciclo di audizioni già compiuto e specifica
l'esigenza di recuperare e riprendere il lavoro già svolto sui disegni di legge in titolo, alla luce della congiunzione con il disegno di legge n. 2187 e del mutato contesto politico ed economico, segnato anche dalle conseguenze della pandemia, ribadendo infine le determinazioni già assunte in merito all'adozione del testo base.
La Commissione conviene infine in ordine alla proposta precedentemente formulata dalla presidente Xxxxxxxxxxx riguardo il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022
285ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) illustra preliminarmente le disposizioni di proroga relative allo stato di emergenza epidemiologica recate dal decreto-legge in esame, nonché le misure in materia di validità della certificazione verde e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, recate dagli articoli 1, 3 e 4.
Passa quindi all'articolo 5 e all'articolo 8, comma 1, che estendono l'ambito delle attività e dei servizi il cui accesso o fruizione è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione, mentre il comma 2 dello stesso articolo 8 inserisce i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19.
Dà poi conto dell'articolo 6, volto a vietare eventi che implichino assembramenti in spazi aperti e le attività in sale da ballo e discoteche, nonché dell'articolo 7, che pone condizioni particolari per l'accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
Dopo aver segnalato gli articoli 10, 12 e 15, recanti disposizioni di proroga, e l'articolo 11, relativo ai controlli dei viaggiatori in entrata nel territorio nazionale, richiama l'attenzione sugli articoli 13 e 14, concernenti il coinvolgimento del Ministero della difesa nelle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nonché di stoccaggio e conservazione delle dosi vaccinali.
Passa quindi all'illustrazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, i quali recano una disciplina transitoria
per lo svolgimento di lavoro agile da parte dei lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022, mentre il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le misure di cui all'articolo 9 del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, relative all'astensione dal lavoro con indennità per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli.
Dà conto infine delle misure di proroga di competenza della Commissione disposte dall'articolo 16, comma 1, e indicate nell'allegato A.
In considerazione della possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, propone infine di proseguire l'esame successivamente allo svolgimento delle audizioni programmate presso la Commissione di merito.
La presidente XXXXXXXXXXX prende atto della proposta del relatore.
La senatrice CATALFO (M5S) ritiene insufficiente la previsione della possibilità di astensione dal lavoro con indennità per i genitori con figli al di sotto dei quattordici anni limitatamente al periodo fino al 31 marzo. Rileva inoltre l'opportunità di prevedere una copertura adeguata relativamente ai lavoratori posti in quarantena, in quanto condizione equiparabile alla malattia.
Auspicato che la Commissione di merito proceda all'audizione del Ministro dell'istruzione, la senatrice FEDELI (PD) paventa il rischio di discriminazione insito nell'ipotesi di non consentire la didattica in presenza per gli studenti non vaccinati e sottolinea la priorità da accordare alla conciliazione del diritto alla salute con il diritto allo studio.
Il senatore XXXX (PD) osserva che l'equiparazione del periodo di quarantena con la malattia pone un serio problema di costi a carico dei datori di lavoro, in particolare in riferimento alle piccole e medie imprese e agli artigiani.
In risposta a una sollecitazione della senatrice CATALFO (M5S), prosegue rilevando che solo una sufficiente chiarezza normativa può consentire comportamenti univoci da parte dei medici responsabili delle certificazioni.
La senatrice CATALFO (M5S) conviene, ribadendo l'esigenza di disporre di coperture finanziarie idonee a garantire la tutela per i casi di quarantena.
Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) auspica un impegno comune finalizzato all'approfondimento dei temi oggetto degli interventi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(658) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario
(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale
(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(1259) XXXXXXXX. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(2187) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.
La presidente XXXXXXXXXXX ricorda che il 13 dicembre è scaduto il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658. Fa quindi presente che entro tale termine sono state presentate nuove proposte emendative, pubblicate in allegato, mentre altre, presentate in precedenza, sono state ritirate. Preannuncia conclusivamente la messa a disposizione della Commissione di un nuovo fascicolo degli emendamenti.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ( n. COM(2021) 762 definitivo ) (Esame e rinvio)
Riferisce sul provvedimento in esame il relatore XXXXXXXX (Misto-LeU-Eco), il quale in relazione all'articolo 1 rileva che scopo della proposta di direttiva è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro e migliorando la trasparenza del lavoro, favorendo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme.
Dato conto delle definizioni recate dall'articolo 2, osserva che l'articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre procedure adeguate per verificare la corretta determinazione della situazione contrattuale, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore.
Rileva poi che l'articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualora la piattaforma suddetta controlli l'esecuzione del lavoro, mentre l'articolo 5 garantisce la possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con onere della prova a carico della piattaforma di lavoro digitale.
Riferito in merito all'articolo 6, il quale impone alle piattaforme di lavoro digitali la trasparenza sull'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, nota che l'articolo 7 dispone che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, mentre l'articolo 8 stabilisce il diritto dei lavoratori di ottenere dalla piattaforma una spiegazione per una decisione presa o sostenuta da sistemi automatizzati che incida significativamente sulle condizioni di lavoro.
Osserva successivamente che l'articolo 9 reca disposizioni sulle procedure di informazione e consultazione per le decisioni che possano comportare l'introduzione o modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati e che ai sensi dell'articolo 10 le precedenti disposizioni in materia di trasparenza sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati e di "riesame umano" si applicano anche alle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto o un rapporto di lavoro.
Quanto all'articolo 11, rileva che esso stabilisce che le piattaforme dovranno dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro e
condividere i dati pertinenti con tali autorità. Inoltre, in base all'articolo 12, gli Stati dovranno provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano una serie di informazioni a disposizione delle autorità in materia di lavoro e protezione sociale e dei rappresentanti dei lavoratori.
Richiama infine l'attenzione sul Capo V, concernente i mezzi di ricorso e gli strumenti di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori, e sulle disposizioni finali.
Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza dell'intervento del legislatore nazionale rispetto a una parte del mondo del lavoro destinata ad acquisire importanza sempre maggiore, al fine di garantire le necessarie tutele ai lavoratori.
Il senatore XXXXXX (FIBP-UDC) suggerisce una riflessione in merito all'opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni.
La senatrice FEDELI (PD) e il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) si esprimono a favore dello svolgimento di audizioni, con particolare riferimento all'apporto delle parti sociali.
La presidente XXXXXXXXXXX si riserva di valutare in proposito eventuali, opportune modalità di raccordo con la 14a Commissione, mettendo a sua volta in evidenza che l'esame del provvedimento in titolo costituisce un'occasione preziosa per estendere le tutele in una fase di profonda trasformazione delle modalità di lavoro.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI
La presidente XXXXXXXXXXX avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 12 gennaio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 658
Art. 1
1.9
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».
1.10
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.»
Conseguentemente:
a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e campo di applicazione»;
b) all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
Art. 2
2.27
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Definizione) - 1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.»
Conseguentemente:
a) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.
2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.»
b) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il comma 1;
2) al comma 2, sostituire le parole: «fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.», con le seguenti: «prevalente fino al suo rinnovo.»;
3) sopprimere il comma 3.
2.28
De Vecchis, Alessandrini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».
2.29
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;
b) sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «. Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».
2.30
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».
2.31
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro».
2.32
Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali», con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
2.33
Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».
2.34
Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».
2.35
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».
2.36
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» con le seguenti: «della categoria di riferimento».
2.37
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».
2.38
De Vecchis, Alessandrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».
2.39
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.».
Art. 3
3.8
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».
3.9
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».
3.10
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL», con le seguenti: «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».
3.11
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2», sono soppresse;
b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» con le seguenti: «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».
3.12
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2», sono soppresse;
b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» con le seguenti: «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
c) alla fine del comma 2, dopo le parole: «lavoratori impiegati nelle stesse» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».
3.13
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2».
3.14
De Vecchis, Alessandrini Sopprimere il comma 2. 3.0.3
De Vecchis, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)
1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».
Art. 4
4.13
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».
4.14
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».
4.15
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».
4.16
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».
4.17
Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».
4.18
Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».
4.19
Le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2», ovunque ricorrono, sono soppresse.
4.20
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».
4.21
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».
4.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, mediante violenza o minaccia, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione di un trattamento retributivo non proporzionato e sufficiente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non in linea con quanto disposto dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 15.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa.».
4.0.10
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)
1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
3. La Commissione:
a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2;
c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 3.
4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
4.0.11
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)
1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
4.0.12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Repressione di condotte elusive)
1. Xxxxx restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.»
4.0.13
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge.»
4.0.14
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti
al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti
all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182?".
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Art. 5
5.6
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «contratti collettivi nazionali e territoriali», con le seguenti: «trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;
b) sopprimere la seguente parola: «vigenti».
5.7
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» con la seguente: «maggiormente».
5.8
De Vecchis, Alessandrini
Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» con le seguenti: «fino al loro successivo rinnovo».
5.0.4
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)
1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.
2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.
3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.
5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Entro sei mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:
a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.
7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.
8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.»
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
317ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxx. La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente XXXXXXXX comunica che la 3a Commissione permanente ha concluso ieri l'esame del disegno di legge n. 2561, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo, illustrato nella seduta del 26 aprile dal relatore Xx Xxxxxxx. Fa quindi presente che pertanto non si procederà al previsto seguito dell'esame.
La Commissione prende atto.
Il senatore XXXX (PD) osserva preliminarmente che l'attività della Commissione è stata sempre caratterizzata dal contributo costruttivo e responsabile di tutte le sue componenti, comprese le forze di opposizione; manifesta perciò amarezza e sorpresa per talune recentissime dichiarazioni alla stampa in cui il capo politico del Movimento 5 Stelle ha attribuito al Partito Democratico la responsabilità della stasi dell'iter dei disegni di legge in materia di salario minimo, facendo riferimento ai rappresentanti di esso nella Commissione lavoro del Senato. Sottolinea l'infondatezza di tali critiche, rivendicando l'impegno sul tema del proprio Gruppo, reso evidente dalla presentazione in Senato del primo disegno di legge in materia e dalle ripetute sollecitazioni in Commissione volte alla pronta ripresa dell'iter.
Osservato che l'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle avrebbe potuto in passato, nella sua veste di Presidente del Consiglio, contribuire in modo determinante all'introduzione dell'auspicata disciplina sul salario minimo, indicandola come priorità nell'agenda politica, rileva che si pone una questione di difesa dell'onorabilità delle istituzioni; auspica pertanto che la Presidenza della Commissione ripristini in tempi ravvicinati un quadro di chiarezza attraverso un comunicato ufficiale, che ricapitoli l'effettivo andamento della trattazione dei richiamati disegni di legge. Su di essi, ricorda, è stato già notevole l'impegno della Commissione, che, oltre a procedere a un dibattito approfondito, ha svolto un ampio ciclo di audizioni, mentre sono stati da tempo depositati gli emendamenti riferiti al testo base; ricapitola con l'occasione le fasi puntuali dell'iter. Considera necessario che l'Ufficio di Presidenza
provveda a definire il prosieguo dell'esame congiunto, con la finalità di pervenire a un esito positivo, che, anche tenendo conto dell'esigenza di operare una sintesi delle diverse istanze, fornisca risposta alle aspettative dei numerosi lavoratori sottopagati. Dopo aver espresso l'auspicio dello svolgimento di una riflessione, la prossima settimana, su quanto avvenuto, annuncia che il proprio Gruppo non garantirà nel frattempo la presenza del numero legale per deliberare e abbandona i lavori.
Si unisce a tali considerazioni la senatrice FEDELI (PD), la quale pure esce dall'Aula della Commissione.
La senatrice CATALFO (M5S) conviene in merito alla centralità del tema richiamato dal senatore Xxxx. Sottolinea quindi l'impegno concreto dimostrato dal precedente Governo riguardo alla necessità della fissazione di un salario minimo, come dimostrato anche dai contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, specificando che le forze che costituivano quella maggioranza condividevano l'obiettivo dell'approvazione dell'auspicata disciplina legislativa.
Ricorda quindi la permanente urgenza di dotare l'ordinamento di una legge in materia di salario minimo, anche alla luce dei dati più recenti sull'Italia diffusi dalle competenti istituzioni internazionali, che evidenziano la progressiva diminuzione del livello delle retribuzioni e l'aumento del numero di lavoratori al di sotto della soglia di povertà, pari ormai al 13 per cento. La pesantezza della situazione è resa evidente anche dalla recente vertenza degli addetti alla sicurezza, gravemente sottopagati.
Constata che tali fattori sono particolarmente gravi, in quanto deprimono la domanda interna, la quale pure è elemento fondamentale per la tenuta del sistema economico italiano. Auspica pertanto una pronta rispesa del confronto nel merito, sottolineando l'avvenuta presentazione di diversi emendamenti soppressivi e sostitutivi di parti del testo base. Sottolinea infine che le finalità fondamentali delle iniziative in esame investono la stessa dignità del lavoro, senza trascurare le esigenze di tutela del sistema imprenditoriale, per mezzo di opportuni interventi di sostegno.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S) si unisce all'auspicio di una ripresa in tempi rapidi dell'iter dei disegni di legge sul salario minimo, nella prospettiva di un superamento delle divergenze di merito.
La senatrice XXXXXXXX (M5S) osserva che le responsabilità a livello di Governo relativamente alla definizione dell'agenda in materia di lavoro riguardano direttamente, oltre al Presidente del Consiglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente espressione della stessa parte politica del senatore Xxxx. Si esprime quindi favorevolmente riguardo all'opportunità di una ripresa in tempi rapidi dell'esame congiunto dei disegni di legge in tema di salario minimo.
Il senatore XXXXXXXX (Misto-LeU-Eco), osservato che sarebbe stato più appropriato affrontare la questione in presenza della presidente Xxxxxxxxxxx, rammenta che la questione dell'introduzione della legge sul salario minimo, particolarmente promossa dalla senatrice Catalfo in qualità di Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel precedente Governo, ha risentito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, mantenendo tuttavia le sue caratteristiche di attualità. Condivide pertanto le osservazioni relative all'urgenza della ripresa dell'esame da parte della Commissione. Rileva peraltro che risulta pregiudizialmente di assoluta necessità il conseguimento di un quadro di chiarezza in merito ai concreti intendimenti a livello di vertice delle diverse forze politiche, al fine di rendere effettiva in sede istituzionale quella condivisione di finalità che pure traspare nel dibattito pubblico.
A integrazione del precedente intervento, il senatore XXXXXXXXX (M5S), associandosi ai rilievi del senatore Xxxxxxxx, fa presente che un intervento del legislatore in materia di salario minimo contribuirebbe al generale miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in relazione alla prevenzione delle morti e degli infortuni, sul cui peggioramento incide anche l'aumento del tasso di precarietà.
Il presidente XXXXXXXX condivide l'assoluta rilevanza della questione del salario minimo e conferma il suo personale impegno al fine di una ripresa dell'iter in tempi rapidi. Assicura inoltre che rappresenterà alla presidente Xxxxxxxxxxx quanto rappresentato nel dibattito odierno.
IN SEDE CONSULTIVA
(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice XXXXXXXX (M5S) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, volto a riconoscere e sostenere le imprese sociali di comunità, in particolare apportando modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale.
Dà quindi conto dei criteri previsti dall'articolo 1 per la definizione di impresa sociale di comunità, riguardanti l'aspetto territoriale e le caratteristiche dell'attività.
Osserva poi che l'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, nel senso di prevedere che le legislazioni regionali possano estendere le categorie di persone svantaggiate, ai fini dell'inserimento lavorativo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,10.
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318 (pom.) del 10/05/2022
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
318ª Seduta
Presidenza della Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(658) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario
(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale
(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(1259) XXXXXXXX. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(2187) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio scorso.
La presidente XXXXXXXXXXX specifica che la 1a Commissione ha già espresso parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso parere.
Il senatore XXXX (PD) ricorda le motivazioni dell'intervento svolto nella seduta precedente, relative alle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 Stelle, che sono apparse in contrasto con la volontà comune di tutti i componenti della Commissione al fine di trovare una soluzione legislativa alla questione dei numerosi lavoratori che percepiscono retribuzioni insufficienti. Si rammarica di essere stato costretto a puntualizzare la situazione nel corso della precedente seduta, all'unico scopo di
ristabilire la verità dei fatti, in assenza della presidente Xxxxxxxxxxx, che auspica individui le forme di comunicazione più adeguate a porre in evidenza l'impegno della Commissione in ordine all'iter dei disegni di legge in titolo. Osserva inoltre che i lavori possono giovarsi di ogni possibile confronto, al fine di trarre profitto dai numerosi elementi di riflessione derivanti anche dalle numerose e qualificate audizioni svolte.
La presidente XXXXXXXXXXX osserva che l'andamento e lo stato dell'iter sono stati costantemente al centro dell'attenzione della Presidenza. Xxxxxx peraltro favorevolmente la condivisa intenzione di procedere speditamente con i lavori e conviene in merito alla possibilità offerta dalla fase dell'illustrazione degli emendamenti allo scopo di procedere a un'ulteriore riflessione di merito.
Avverte quindi che si procederà a illustrare gli emendamenti compresi nel fascicolo aggiornato in base alla scadenza del 13 dicembre scorso.
Il senatore XXXXXXXXX (PD) specifica che la richiesta di rendere più spedito l'andamento dell'esame congiunto non è disgiunta dalla consapevolezza di dedicare attenzione alla qualità e alla chiarezza del processo decisionale. Indica quindi quali particolari obiettivi l'adeguamento delle retribuzioni e la valorizzazione della contrattazione collettiva, nell'ottica del rispetto del dettato dell'articolo 36 della Costituzione. Fa presente inoltre l'aumentata necessità dell'intervento del legislatore in una fase nella quale il potere di acquisto dei lavoratori è ulteriormente minacciato dalla ripresa delle spinte inflazionistiche. Soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, sottolinea le finalità dell'estensione erga omnes dell'efficacia della contrattazione collettiva, necessariamente collegata con un adeguato sistema di valutazione dell'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Specifica inoltre che, oltre a rafforzare la centralità della contrattazione collettiva, l'emendamento prevede il ricorso a un salario minimo di garanzia, stabilito sulla base del confronto con le rappresentanze e esperti della materia. Sottolinea quindi la presenza di previsioni volte a garantire l'effettiva rappresentatività e a prevenire la sottoscrizione di contratti di comodo, nonché incentivare la partecipazione dei lavoratori nell'ambito delle aziende.
Interviene quindi brevemente la senatrice FEDELI (PD), che, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1, pone la questione della centralità della rappresentatività e della partecipazione rispetto all'obiettivo di prevenire fenomeni di dumping contrattuale e abusi, come già rilevato dall'Organizzazione internazionale del lavoro.
Il senatore XXXX (PD) illustra l'emendamento 1.2, ricapitolando l'evoluzione del suo pensiero in relazione alla determinazione del salario minimo orario, a partire dalla presentazione del disegno di legge n. 310 e rammentando gli interventi delle persone esperte audite successivamente dalla Commissione. Specifica in particolare il carattere fondamentale della definizione giuridica della rappresentatività, la quale richiede un idoneo meccanismo di certificazione onde prevenire i fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto, richiama specificamente le finalità della proposta istituzione della Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività. Fa inoltre presente l'esigenza di disporre un sistema idoneo a intervenire a garanzia del livello retributivo in assenza di contrattazione collettiva, per cui risulta necessario l'apporto di Commissioni di esperti. Il ricorso al salario minimo avrebbe inoltre effetti generali postivi in conseguenza della prevedibile estensione della sua applicazione disposta in sede giurisdizionale.
Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) richiama l'attenzione sulla rilevanza della contrattazione territoriale.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore XXXXXXXX (Misto-LeU-Eco) considera prioritaria una definizione del tema della retribuzione minima ai più alti livelli nelle singole forze politiche, tenuto conto delle opinioni favorevoli al riguardo espresse pubblicamente e della finalità di
individuare soluzioni legislative adeguate, superando le divergenze.
La presidente XXXXXXXXXXX sottolinea la valenza dei lavori della Commissione quale sede propria del confronto politico.
Il senatore ROMANO (M5S) osserva l'utilità dell'illustrazione degli emendamenti, che non preclude in alcun modo ulteriori eventuali momenti di confronto politico.
Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) pone in evidenza la responsabilità delle forze di maggioranza al fine di individuare la necessaria sintesi, finora resa difficile dalle divisioni tra le sue componenti.
La senatrice CATALFO (M5S) fa presente che la questione della disciplina legislativa in materia di retribuzione minima è stata al centro dell'attenzione di tutte le maggioranze di Governo succedutesi dall'inizio della legislatura, mentre la sua attualità è accentuata dalla ripresa dell'inflazione. Auspica pertanto una comune ed equilibrata riflessione con la finalità di tutelare il potere d'acquisto dei salari.
La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive l'emendamento 2.1.
La senatrice CATALFO (M5S) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 2.27, soffermandosi in primo luogo sulla definizione di retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ivi recata, accompagnata dalla previsione secondo la quale il trattamento economico minimo orario non può essere inferiore a 9 euro lordi, e facendo presente la finalità di contrastare il fenomeno delle retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. Tale obiettivo è altresì alla base dei casi di pluralità di contratti collettivi, sulla base di specifici criteri per la definizione della rappresentatività.
Conclude formulando l'auspicio del massimo impegno per la definizione di soluzioni condivise.
I senatori ROMANO (M5S) e CARBONE (IV-PSI), nonché la senatrice XXXXXXXXX (CAL-Pc- Idv), aggiungono le rispettive firme alla proposta emendativa 2.27.
Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) illustra l'emendamento 2.28, volto a garantire la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 2.32.
Sull'emendamento 3.0.3 interviene il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU), specificando che la proposta mira a garantire equità nel trattamento nel settore del trasporto aereo, caratterizzato dalla pluralità di fonti contrattuali, di diverse origini nazionali.
La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive l'emendamento 3.0.2.
Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.18.
Illustra l'emendamento 4.0.9 il senatore ROMANO (M5S), il quale osserva che la proposta introduce sanzioni penali specifiche per le condotte elusive della legislazione in materia di salario minimo.
La senatrice CATALFO (M5S) illustra l'emendamento 4.0.10, teso all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, della quale specifica la composizione e i compiti.
L'emendamento 4.0.10 è quindi sottoscritto dal senatore ROMANO (M5S).
Il senatore XXXXXXX (IV-PSI) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.12.
La senatrice CATALFO (M5S) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.14, che prevede misure di detassazione degli incrementi retributivi determinati dai rinnovi contrattuali, ricordando il complessivo arretramento, nell'ultimo trentennio, delle retribuzioni in Italia, il quale costituisce un elemento determinante della contrazione della domanda interna e quindi di depressione del sistema imprenditoriale.
Il senatore XXXXXX (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.14.
La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive gli emendamenti 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8.
Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.4, ponendo in evidenza l'opportunità di un intervento di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.
Prosegue richiamando l'attenzione sull'emendamento 4.0.5, volto alla garanzia della trasparenza in materia di parità retributiva.
In relazione all'emendamento 4.0.6, sostiene l'esigenza di prevedere il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per le imprese che attuano comportamenti in violazione della normativa sui minimi retributivi, così da ottenere il massimo effetto deterrente.
Dopo aver rilevato l'opportunità di un adeguamento in materia di tutele riguardo al lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto della proposta emendativa 4.0.7, sottolinea il carattere innovativo delle previsioni recate dall'emendamento 4.0.8, in materia di informazione e consultazione aziendale, sul piano della cultura delle relazioni industriali.
Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8 sono sottoscritti dal senatore CARBONE (IV-PSI). Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) aggiunge la firma agli emendamenti 5.1 e 5.0.3.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle.
I senatori RUFA (L-SP-PSd'Az) e DE ANGELIS (L-SP-PSd'Az) sottoscrivono tutte le proposte emendative delle quali è firmataria la senatrice Xxxxxxxxxxxx.
La presidente XXXXXXXXXXX dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti, avvertendo che tutte le proposte di modifica che non sono state oggetto di intervento sono date per illustrate.
In risposta a un quesito del senatore XXXX (PD), che chiede ragguagli in merito all'esame in sede consultiva della 5a Commissione, fa quindi presente che tale Commissione ha richiesto la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri sul disegno di legge n. 658.
Interviene nuovamente il senatore XXXX (PD), sottolineando l'utilità di una richiesta all'INPS finalizzata a disporre di dati aggiornati sui livelli retributivi.
La presidente XXXXXXXXXXX prende atto della richiesta e si riserva di valutarla. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ( n. 377 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021,
n.53. Esame e rinvio)
Intervenendo in sostituzione del relatore designato, senatore Xxxxxx, il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC
), dopo aver fornito ragguagli in merito alla disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, riferisce sul contenuto del provvedimento, a partire dall'articolo 1, volto a specificare che il complesso delle disposizioni recate concerne il diritto del lavoratore all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, nonché la tutela dei medesimi rapporti e condizioni, e che tali norme si applicano a tutti i rapporti di lavoro, ad esclusione delle fattispecie individuate dal comma 4.
Osserva poi che l'articolo 2 reca alcune definizioni, mentre l'articolo 3 disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro.
Dà successivamente conto dell'articolo 4, a partire dal comma 1, lettera a), che opera una revisione della disciplina generale degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro. La successiva lettera b) introduce alcuni obblighi aggiuntivi di informazione preventiva in caso di utilizzo di determinati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. La lettera c) modifica la disciplina degli obblighi aggiuntivi di informazione relativi alle prestazioni di lavoro all'estero. La lettera d) modifica il termine entro il quale deve essere comunicata al lavoratore la modifica degli elementi oggetto degli obblighi informativi. La lettera e) e l'articolo 5, comma 4, riformulano le disposizioni sanzionatorie relative agli obblighi informativi, mentre gli altri commi dell'articolo 5 sono volti al coordinamento con atti legislativi vigenti.
Rilevato che ai sensi dell'articolo 6 le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano al personale in regime di diritto pubblico, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti di settore, dà conto dell'articolo 7, riguardante la durata massima dell'eventuale periodo di prova del lavoratore, e dell'articolo 8, teso a escludere, nel settore privato, la possibilità di divieto di svolgimento, per il lavoratore, di altra attività lavorativa in orario non rientrante nell'ambito della programmazione dell'attività lavorativa concordata.
Passa quindi all'articolo 9, il quale definisce le condizioni in base alle quali, nelle tipologie di rapporto di lavoro in cui non siano predeterminati l'orario di lavoro e la sua collocazione temporale, il datore di lavoro può esigere lo svolgimento dell'attività lavorativa. Dispone altresì che, nell'ambito di tali rapporti, in caso di revoca di incarico o di prestazione senza un ragionevole periodo di preavviso, al lavoratore sia riconosciuta la retribuzione corrispondente o una somma a titolo di compensazione.
Osserva che in base all'articolo 10 il lavoratore con almeno sei mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale periodo di prova può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, con obbligo di una risposta scritta motivata.
Illustra l'articolo 11, il quale dispone che le attività di formazione, relativa allo svolgimento del lavoro e prevista in via obbligatoria da norme di legge o da disposizioni di contratti collettivi di lavoro, siano considerate come ore di lavoro.
Segnala successivamente l'articolo 12, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, nonché l'articolo 13, in materia di sanzione amministrativa pecuniaria relativamente a casi di discriminazione a danni dei lavoratori conseguenti alla presentazione di reclami o alla promozione di un procedimento.
Si sofferma poi sull'articolo 14, che reca il divieto di licenziamento in conseguenza dell'esercizio dei diritti contemplati dallo schema di decreto e a tale riguardo attribuisce al datore di lavoro convenuto in giudizio l'onere della prova, oltre a prevedere la possibilità per i lavoratori di richiedere motivazioni scritte nei casi di licenziamento.
Dopo aver richiamato l'articolo 15, volto specificare che per il personale in regime di diritto pubblico trovano applicazione le misure di tutela di cui agli ordinamenti di settore in luogo delle norme di cui agli articoli da 12 a 14, segnala che l'articolo 16 definisce modalità di applicazione dei nuovi obblighi informativi, mentre l'articolo 17 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica.
La senatrice FEDELI (PD) suggerisce di tenere in particolare considerazione, nel prosieguo dell'esame, dei rilievi della 14a Commissione.
In considerazione dell'imminente termine per l'espressione del parere, la presidente XXXXXXXXXXX propone di trasmettere al relatore eventuali proposte concernenti il parere entro le ore 20 di oggi.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1785) Xxxxxxx XXXXXXX ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
In riferimento ai principi alla base della disciplina posta dal disegno di legge in esame, espressi dall'articolo 1, la relatrice XXXXXXXXXXXX (L-SP-PSd'Az) segnala, per quanto di competenza, che il comma 2 attribuisce alla Repubblica il compito di favorire l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini.
Si sofferma poi sui criteri di equilibrio di genere recati dall'articolo 3 con riguardo alla composizione del CNEL e dall'articolo 7 relativamente alla composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La senatrice FEDELI (PD) suggerisce una riflessione riguardo il criterio dell'equilibrio in relazione alle attribuzioni delle autorità indipendenti.
La presidente XXXXXXXXXXX propone le ore 20 di oggi quale termine entro il quale trasmettere alla relatrice proposte relative alla redazione del parere.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE ( n. 378 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021,
n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.
La presidente XXXXXXXXXXX rammenta che non risultano trasmesse proposte relative alla redazione dello schema di parere entro il termine precedentemente fissato.
La relatrice CATALFO (M5S) ritiene che si possa utilmente procedere alla votazione del parere nella giornata di domani.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Xxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxx Xxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Nel riferire sugli aspetti di competenza, il relatore CARBONE (IV-PSI) specifica inizialmente che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le disposizioni recate dal disegno di legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Rileva successivamente che l'articolo 7 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduto da un membro del CNEL. Nota inoltre che per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di sorveglianza si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Si sofferma quindi sull'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato disposto dall'articolo 12.
Intervenendo in riferimento all'articolo 7, la senatrice XXXXX (FdI) suggerisce di includere nel parere un'osservazione volta a specificare le responsabilità relative alla designazione dei magistrati chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza.
Il relatore CARBONE (IV-PSI) esprime la propria disponibilità ad accogliere l'osservazione proposta.
La presidente XXXXXXXXXXX ritiene che ulteriori proposte di osservazioni possono essere trasmesse al relatore entro le ore 20 di oggi.
La Commissione conviene.
La senatrice DRAGO (FdI) specifica di non intendere fruire di tale possibilità, avendo preferito formulare la propria proposta nel corso della seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Ferrari e altri; Xxxxxx e altri; Xxxxxxxx Xxxxx e altri; Xxx Xxxxxx e altri; Xxx Xxxxxx e altri;
Ferrari e altri
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ROMANO (M5S), specificato che il disegno di legge in esame reca una serie di modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di adeguamento degli organici, dà conto dell'articolo 1, volto a differire il termine per il raggiungimento dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e per l'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, nonché delle disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata recate dall'articolo 3.
Dopo aver osservato che per quanto riguarda la disciplina delle riserve di posti per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco vengono confermate le percentuali attualmente previste, illustra le previsioni concernenti il meccanismo delle rafferme.
Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 4 relative alla retribuzione dei volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati e dei volontari in ferma prefissata triennale, nonché, successivamente, sull'articolo 5, recante la disciplina transitoria relativa alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata fino al loro esaurimento, mentre l'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del Codice, l'applicazione delle disposizioni vigenti alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata. Quanto all'articolo 9, comma 1, recante i principi e criteri direttivi della delega legislativa volta alla revisione dello strumento militare, segnala in particolare le lettere c) - che prevede un incremento organico in soprannumero di personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione -, e) - riguardante la previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero l'introduzione o l'incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi -, f) - relativa alla previsione di iniziative per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, includendo attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro -, g) - la quale contempla al numero 2)la possibilità per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria - e h) - riguardante l'istituzione di fascicoli relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata.
Anticipa quindi la propria intenzione di proporre l'espressione di un parere non ostativo.
Il senatore XXXXXXX (FdI) chiede di non procedere immediatamente alla votazione, al fine di poter compiere ulteriori approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA VERTENZA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETA' COVISIAN
La senatrice CATALFO (M5S) rileva che le audizioni svolte oggi in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni 8a e 11a riunite hanno reso evidente la complessità della situazione di rischio di perdita dei posti di lavoro degli addetti della società Covisian, rendendo necessario mantenere elevato il livello di attenzione sulla vertenza.
La senatrice FEDELI (PD) fa presente l'urgenza dell'avvio di uno specifico tavolo interministeriale.
Il senatore XXXX (PD) chiede che le Commissioni possano disporre della documentazione necessaria.
Il senatore ROMANO (M5S) si associa alle considerazioni espresse.
Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) segnala il rischio di numerosi licenziamenti a partire dal 2 giugno in conseguenza del subentro di altro operatore per il servizio di catering connesso alle attività di ITA Airways.
La seduta termina alle ore 16,25.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.