REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI
INDICE ARTICOLI
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari 3
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor 4
Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione 5
Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione 5
Art. 7 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni 6
Art. 8 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 6
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 7
Art.11 – Verifiche e controlli 7
Art. 12 – Riserva organizzativa 7
Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni di legge.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, purché in possesso dei requisiti di legge per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, per ricevere contributi economici, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa dell'ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 3 - Definizioni
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune di Brivio (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari, il nome, il logo, il marchio, i prodotti e/o servizi nei modi previsti dal contratto;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere il proprio nome, logo, marchio, prodotti e/o servizi;
c) per “sponsor”: il soggetto privato, l’associazione senza fine di lucro che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedure che assicurino la trasparenza e la più ampia partecipazione degli interessati (sponsor) preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato speciale di sponsorizzazione;
b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario e la durata della sponsorizzazione;
c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) il corrispettivo della sponsorizzazione;
c) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato speciale di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni che inibiscono la contrattazione con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio (solo se imprese)
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni, compresa la eventuale previsione di idonea copertura assicurativa.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Settore competente, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato speciale di sponsorizzazione dallo stesso predisposto.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Funzionario del Servizio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate, nel corso dell'anno, dalla Giunta Comunale.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’ente.
Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) il corrispettivo della sponsorizzazione;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
e) recesso unilaterale del Comune nel caso in cui lo sponsor ponga in essere comportamenti sconvenienti, non appropriati e che ledano l'immagine dell'Ente;
f) esclusione di ogni forma di indennizzo allo sponsor nel caso di cui alla precedente lettera f);
g) divieto di cessione del contratto di sponsorizzazione.
2. Il pagamento del corrispettivo, se previsto in denaro, dovrà aver luogo anticipatamente rispetto all’attuazione delle specifiche iniziative di sponsorizzazione.
Art. 7 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 costituiscono economie di bilancio.
Art. 8 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. Il Comune di Brivio, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
Art. 9 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dagli artt.7 e seguenti del D. Lgs. 30-06-03 n.196.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brivio in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici, tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art.11 – Verifiche e controlli
1. Le “sponsorizzazioni” sono soggette a periodiche verifiche da parte del Funzionario del servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 12 – Riserva organizzativa
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare totalmente o parzialmente in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 13 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 30/11/2006. E’ rimasto affisso all’Albo Pretorio del Comune di Brivio dal 20/02/2007 al 07/03/2007.