ACCORDO SENZA ONERI AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
ACCORDO SENZA ONERI AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
per la realizzazione dell’interoperabilità dei sistemi del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e degli sportelli unici per le attività produttive attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
tra
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, di seguito il Dipartimento, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00, codice fiscale 80188230587, in persona del Capo Dipartimento, Xxx. Xxxxx XXXXXXX,
e
il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito DVVFSPDC, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0, codice fiscale 80219290584, in persona del Capo Dipartimento, Prefetto Xxxxx XXXX,
di seguito, congiuntamente, anche indicate come “le Parti” o, singolarmente, quale “parte”; Alla presenza del Sottosegretario di Stato, Xx. Xxxxx Xxxxxxx,
● VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 15 che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra amministrazioni pubbliche;
● VISTO l’art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), che prevede la realizzazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo Codice, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente;
● VISTO l’art. 60 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che prevede che le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale, consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo Codice, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter;
● VISTE Le “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati”, adottate dall’AgID con la Determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 a seguito del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 433 del 16 dicembre 2021 e s.m.i.;
● VISTA la determinazione AGID n. 26 del 3 febbraio 2022 che provvede alla modifica delle “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.”;
● VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;
● VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
● VISTO il piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020;
● VISTO il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023 pubblicato il 10.12.2021 e in attesa dell’approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
● VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha provveduto ad adeguare la disciplina nazionale alle disposizioni contenute nel “Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
● VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, ove applicabile;
● VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni
● VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019 che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale con lo scopo di promuovere e coordinare le azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali, di dare attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicurare il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;
● VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2021, con cui il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx è stato nominato Ministro senza portafoglio;
● VISTO il D.P.C.M. 13 febbraio 2021, con il quale al già menzionato Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
● VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2021, con il quale sono state delegate al predetto Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana e europea e della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico e nel quale è altresì specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia;
● VISTO il D.P.C.M. 29 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx l’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;
● VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e s.m.i.;
● VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e, in particolare, l'art. 14, secondo il quale "La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale” e che in tale ambito, il Dipartimento cura le “[…]attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità”;
● VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, “regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, con particolare riferimento all’articolo 84;
● VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento agli articoli 9 e 18, e s.m.i.;
● VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;
● VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2019 n. 78, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente le funzioni e l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
● VISTO il D.P.R. 24 novembre 2020, con il quale il Prefetto Xxxx Xxxxx è stato destinato a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile;
● VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
● VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 12 gennaio 2018 recante norme in materia di Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
● CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.C.M. 19 giugno 2019, al Dipartimento è attribuita la specifica funzione di promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;
● CONSIDERATO che il Dipartimento svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
● CONSIDERATO che il DVVFSPDC per il tramite del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, è la struttura dello Stato con competenze specifiche in materia di soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi, protezione civile e difesa civile;
● CONSIDERATO che l’ordinamento del DVVFSPDC consente la sottoscrizione di Accordi quadro anche al fine precipuo di aumentare il livello formativo del proprio personale attraverso la collaborazione con Enti di ricerca nonché di potenziare le attività istituzionali attraverso adeguate attività di studio e ricerca scientifica congiuntamente ad altri Enti;
● TENUTO CONTO che il DVVFSPDC espone sul proprio portale, xxx.xxxxxxxxxx.xx, i servizi volti a facilitare l’accesso alle informazioni dei procedimenti di prevenzione incendi e che tali servizi sono accessibili da parte dei cittadini e dei professionisti interessati;
● CONSIDERATO che il DVVFSPDC dispone di informazioni inerenti le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che risultano di interesse per le Amministrazioni comunali del territorio nazionale, ai fini dell’espletamento delle relative attività di competenza, e per le forze dell’Ordine nell’ambito delle proprie attività di polizia amministrativa e giudiziaria (con particolare riguardo alle attività non riferibili a soggetti di impresa e con classificazione di rischio A, per i quali non vige l’obbligo di presentazione preventiva di progetto antincendio);
● CONSIDERATO che la sinergia tra il Dipartimento e il DVVFSPDC può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento su tematiche di snellimento, semplificazione e interoperabilità dei procedimenti tecnico-amministrativi di prevenzione incendi, anche a favore di altre Amministrazioni o cittadini ed imprese;
● RAVVISATO l’interesse comune delle Parti di definire proposte di carattere tecnico-amministrativo orientate a perseguire la standardizzazione dello scambio dati con gli Sportelli Unici per le attività produttive e gli Sportelli Unici per l’edilizia;
● CONSIDERATO che il Dipartimento cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l’implementazione della piattaforma PDND di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante la società di cui all’art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, (PagoPA S.p.A), anche al fine di supportare il processo di fruizione/erogazione di servizi informatici tra gli aderenti alla piattaforma, nell’ottica di dare seguito alla semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente (CAD art. 50- ter);
● CONSIDERATO che il DVVFSPDC intende ottimizzare e sistematizzare le modalità di erogazione dei procedimenti di prevenzione incendi, facilitandone l’accesso alle amministrazioni suindicate ed abbattendo le attività amministrative a carico degli uffici delle proprie strutture territoriali, con specifico riferimento alla disuniformità registrata sul territorio nazionale nei sistemi di invio e ricezione adottati dagli sportelli unici per le attività produttive;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue,
ART. 1
Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamati.
ART. 2
Oggetto
1. Oggetto del presente Accordo è la definizione delle modalità di collaborazione tra le Parti al fine di uniformare i sistemi di colloquio tra il DVVFSPDC e gli sportelli unici per le attività produttive, definire gli schemi normativi eventualmente necessari e agevolare il processo di adesione del DVVFSPDC alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’Interoperabilità (PDND).
2. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte.
ART 3
Obblighi delle Parti
1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2, anche mediante la partecipazione al Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all’art. 8 e allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e nel rispetto della tempistica concordata, assicurando, in particolare, quanto previsto dai commi successivi.
3. Le Parti si impegnano a collaborare per:
a) individuare gli impegni a carico delle Parti per uniformare i sistemi di colloquio tra il DVVFSPDC e gli sportelli unici per le attività produttive riguardo i servizi digitalizzati di prevenzione incendi;
b) definire gli schemi dei provvedimenti normativi eventualmente necessari per consentire l’erogazione dei servizi indicati in premessa secondo criteri di uniformità a livello nazionale;
c) agevolare il processo di adesione del DVVFSPDC alla PDND ed il relativo dispiegamento delle attività tecniche di sperimentazione.
3. Il DVVFSPDC si impegna a contribuire autonomamente ai costi necessari al dispiegamento delle attività suddette, senza alcun onere a carico del Dipartimento. Il DVVFSPDC si impegna, altresì, a rendere fruibile le informazioni contenute nelle proprie banche dati secondo le modalità tecniche definite dalle Linee Guida della PDND.
ART. 4
Oneri delle Parti
1. Il presente Accordo, considerate le finalità istituzionali della collaborazione, è da intendersi a titolo gratuito e non prevede l’erogazione di corrispettivi tra le parti. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione il proprio know how, le risorse non economiche e le proprie strutture al fine della realizzazione degli obiettivi prefissati.
2. Il DVVFSPDC si impegna altresì a intraprendere, sul territorio nazionale, iniziative di formazione ed informazione relative all’adesione del DVVFSPDC alla PDND, nella veste di erogatore di servizi, ed alle modalità di fruizione degli E-service della piattaforma da pubblicare a catalogo
ART. 5
Xxxxxx, efficacia e proroga
1. Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e acquista efficacia dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti uffici di controllo.
2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato, su concorde volontà delle Parti, prima della sua scadenza, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.
ART 6
Modifiche e/o integrazioni
1. Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato, nel corso del periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.
ART. 7
Trattamento dei dati personali e riservatezza
1. Nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d’ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR") nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
2. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli - per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
3. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni legate alle attività oggetto della collaborazione, compresi dati e documenti di carattere tecnico, a non divulgarle a terzi senza esplicita autorizzazione e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
ART. 8
Comitato di indirizzo e monitoraggio
1. È istituito un Comitato di indirizzo e monitoraggio, composto da tre rappresentanti del Dipartimento, di cui uno con funzioni di Presidente, e tre rappresentanti del DVVFSPDC.
2. Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni e competenze:
1. stabilire le priorità al fine della corretta realizzazione delle attività, in coerenza con quanto verrà previsto negli atti aggiuntivi, di cui all’Art. 6 del presente Accordo;
2. dettare linee guida e di indirizzo al fine dell’efficace e tempestiva realizzazione delle attività;
3. proporre alle Parti eventuali modifiche in coerenza con quanto verrà previsto negli atti aggiuntivi, di cui all’Art. 6 del presente Accordo;
4. curare la realizzazione delle attività, anche avvalendosi delle strutture di supporto delle Parti;
5. controllare la realizzazione delle attività in coerenza con quanto verrà previsto negli atti aggiuntivi, di cui all’Art. 6 del presente Accordo e con gli obiettivi comuni alle Parti;
6. garantire l’esecuzione delle attività nei tempi previsti, secondo quanto previsto in coerenza con quanto verrà previsto negli atti aggiuntivi, di cui all’Art. 6 del presente Accordo;
7. verificare periodicamente lo stato di attuazione complessivo del presente Accordo.
3. La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta alcun compenso o gettone di presenza a favore dei componenti del Comitato.
ART. 9
Controversie e foro competente
1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad una risoluzione bonaria, le Parti convengono la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – foro di Roma.
ART. 10
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo, composto da n. 10 articoli, è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 ed è trasmesso tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata.
2. Ai sensi dell’art. 16 della Tabella–Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il presente Accordo, è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo; ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente Accordo è esente dall’imposta di registrazione, salvo in caso d’uso.
3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice civile. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Data dell’ultima delle firme digitali.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Trasformazione Digitale
Il Capo Dipartimento Xxx. Xxxxx XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 01.06.2022 08:25:57 GMT+01:00
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Il Capo Dipartimento Pref. Xxxxx XXXX
Xxxxx Xxxx Ministero dell'Interno 31.05.2022
15:30:10
GMT+00:00
Alla presenza del Sottosegretario di Stato, Xx. Xxxxx Xxxxxxx