VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO 3 LUGLIO 1986
VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO 3 LUGLIO 1986
IPOTESI DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DEL PERSONALE INIDONEO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 1986 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE
Oggi 3 luglio 1986 presso la sede della Federtrasporti, le Associazioni datoriali Federtrasporti, Fenit ed Anac e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, si sono riunite per definire, nell'ambito del rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, le parti relative a:
a) disciplina personale inidoneo;
b) aumenti retributivi per l'anno 1986.
Si è raggiunta la seguente intesa:
1. Si allega il documento pattuito da tradursi in atto legislativo riguardante l'esodo degli attuali lavoratori inidonei.
2. Si allega il documento relativo alla disciplina contrattuale del personale che in futuro sarà dichiarato inidoneo.
3. Le parti inoltre chiedono all'Onorevole Ministro dei trasporti di promuovere, in breve tempo, una verifica tecnico-giuridica sulla disciplina dell'esodo degli attuali lavoratori inidonei, con i Dirigenti del Fondo Speciale di Previdenza autoferrotranvieri e con la partecipazione delle parti contraenti.
4. Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di categoria, in relazione agli aumenti retributivi relativi al 1986, hanno concordato sul seguente trattamento economico:
- una tantum per il periodo 1-1-1986/30-6-1986 di L. 180.000 da corrispondere entro il mese di agosto 1986;
- a regime dal 1° luglio 1986, L. 39.000 mensili quale incremento dei minimi tabellari (retribuzione conglobata);
- sia l'una tantum che l'aumento retributivo mensile si riferiscono al 7° livello della attuale scala parametrale;
- gli incrementi degli altri livelli sono proporzionati ai valori contrattuali della suddetta scala;
- il valore della somma una-tantum è comprensivo dell'aumento della quattordicesima mensilità;
- i compensi aziendali non presi in considerazione nella valutazione della incidenza degli oneri indotti (individuati esclusivamente nelle voci: straordinario, festivo, straordinario festivo, notturno, A.P.A., diaria ridotta, trasferta, ratei 13a e 14a, T.F.R.) devono essere riproporzionati e restano perciò fermi nei loro valori assoluti;
- al personale assunto o cessato dal servizio tra l'1-1-1986 ed il 30-6-1986 l'una-tantum sarà corrisposta pro- rata in proporzione ai mesi di servizio prestati.
AUMENTO RETRIBUTIVO DALL’1-7-1986
Livello 1 | L. 60.000 | Livello 6 | L. 40.800 |
Livello 2 | L. 55.200 | Livello 7 | L. 39.000 |
Livello 3 | L. 51.000 | Livello 8 | L. 35.100 |
Livello 4 | L. 45.900 | Livello 9 | L. 32.400 |
Livello 5 | L. 43.500 | Livello 10 | L. 30.000 |
UNA TANTUN | |||
Livello 1 | L. 276.920 | Livello 6 | L. 188.300 |
Livello 2 | L. 254.770 | Livello 7 | L. 180.000 |
Livello 3 | L. 235.380 | Livello 8 | L. 162.000 |
Livello 4 | L. 211.840 | Livello 9 | L. 149.540 |
Livello 5 | L. 200.770 | Livello 10 | L. 138.460 |
(La legge n. 270 del 1988 ha successivamente recepito gli articoli del presente accordo disciplinando la sola materia dell'esodo)
DISCIPLINA DELL'ESODO DEL PERSONALE INIDONEO
1. Ai fini dell'esodo sono considerati inidonei i lavoratori dichiarati tali rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza nei confronti dei quali ricorrano le condizioni del successivo punto 3.
2. Allo scopo di evitare con l'esodo squilibri nel "fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", e in particolare eccessivi aumenti di aliquota contributiva a carico delle aziende e dei lavoratori che rimangono in servizIo, si dovrà procedere attraverso apporti compensativi dello stato ed attraverso un accorto dosaggio delle politiche di rimpiazzo dei lavoratori inidonei collocati a riposo nonché articolando l'esodo su un periodo di cinque anni.
3. Per la durata del programma di esodo, i lavoratori considerati inidonei alla stregua del precedente punto
1. e dichiarati tali entro il 20 giugno 1986 che, indipendentemente dall'età, abbiano raggiunto o raggiungeranno, entro il termine del programma di esodo, almeno quindici anni di contribuzione al fondo, sono collocati obbligatoriamente in quiescenza con diritto a pensione, commisurata al periodo di contribuzione maturata maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di 36 anni di contribuzione e, comunque, non oltre il 60° anno di età.
Il versamento di contributi relativo al periodo mancante non potrà, in ogni caso, essere superiore a 10 anni di contribuzione. Le aziende e i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo verseranno mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di tempo riconosciuto al lavoratore collocato in quiescenza ai sensi di quanto specificato nel precedente comma.
I versamenti di pertinenza dei dipendenti saranno detratti dai ratei di pensione.
Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti sarà effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza e alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.
Sarà a carico dello Stato la copertura economica del valore tecnico delle mensilità di pensioni corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il 60° anno di età o i 36 anni di contribuzione; fermo restando che tale valore non potrà superare il periodo massimo di 10 anni.
4. Al termine del programma quinquennale i lavoratori inidonei che, in mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 3. primo capoverso, non siano stati collocati in quiescenza, ferme restando le norme di legge in vigore, compatibilmente con i posti in organico, potranno essere collocati nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni esercitate, attribuendo il relativo trattamento economico maggiorato di assegno ad personam pari alla differenza fra la retribuzione normale della qualifica di provenienza e quella della nuova qualifica assegnata.
Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno ad personam; l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali e al 100% di quelli conseguenti ad avanzamenti, o promozioni.
5. Le discipline e gli accordi aziendali sugli inidonei continuano ad applicarsi sino al termine del programma di esodo solo ai lavoratori dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986. Ai lavoratori interessati all'esodo di cui al presente accordo non possono cumularsi i benefici riconosciuti aziendalmente per agevolare provvedimenti di esodo.
6. Ai lavoratori divenuti inidonei dopo il 20 giugno 1986 sarà riconosciuto il trattamento in atto previsto dalle normative aziendali, con adeguamento alla nuova disciplina, al momento dell'entrata in vigore della legge abrogativa di tutti i regolamenti aziendali e accordi che regolano la materia degli inidonei.
7. Le norme sull'esodo degli inidonei saranno inserite nello stesso provvedimento legislativo relativo all'abrogazione della legge 1° febbraio 1978, n. 30, e degli altri provvedimenti previsti nell'ipotesi di accordo sottoscritto il 20 giugno 1986 presso il Ministero dei trasporti, ivi compresi quelli previsti al precedente punto 6.
Nel provvedimento di delegificazione della legge 1° febbraio 1978, n 30, dovrà essere inserito specifico articolo come di seguito:
"Per i passaggi di qualifica attuati nella fase di prima applicazione, in quanto non configurabili come provvedimenti di promozione, ma riferiti a provvedimenti di inquadramento tabellare, non opera la disciplina dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 889-1971".
DISCIPLINA NAZIONALE RELATIVA AL PERSONALE INIDONEO
1. Con provvedimento legislativo sarà dichiarata la cessazione di tutti i regolamenti aziendali e accordi relativi che regolano la materia degli inidonei (vedi art. 3 L. n. 270 del 1988).
2. A partire dall'entrata in vigore della legge, viene introdotta una disciplina uniforme delle visite mediche concernenti le assunzioni e la revisione, anche ai fini degli esoneri del personale autoferrotramviario ed internavigatore, demandate sulla base di convenzione unica nazionale tra le Associazioni delle aziende e l'Ente ferrovie dello Stato, al Servizio sanitario dell'Ente stesso.
Al fine di consentire l'emissione di giudizi aventi valore medico-legali, anche per fini pensionistici, la convenzione unica nazionale sarà stipulata anche dall'Inps e dagli organi del servizio Sanitario nazionale ai sensi dell'art. 75 della legge n. 833-1978 ovvero esplicitamente supportata da specifica norma legislativa.
Resta ferma la procedura di cui all'art. 29 dell'all. A) al R.D. n. 148-1931.
Il costo degli accertamenti sanitari di cui sopra resta in ogni caso a Carico delle aziende.
3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lett. c) dell'Accordo nazionale 12-7-1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile, l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo.
4. Al lavoratore che non abbia maturato 10 anni di anzianità nella qualifica rivestita, per la cui funzione è stato dichiarato inidoneo, sarà erogato il trattamento economico relativo alla nuova qualifica nella quale è stato collocato, seguendone da quel momento la dinamica.
5. Al lavoratore che ha maturato 10 anni nella qualifica per le cui mansioni è stato dichiarato inidoneo, sarà attribuito il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica assegnata.
Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell'indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L'assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell'intero ammontare dell'assegno ad personam; l'importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100% di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni.
6. Gli anni di anzianità maturati nelle qualifiche di cui alla legge 30 del 1978, si cumulano con quelli maturati nelle qualifiche stabilite contrattualmente, nelle quali dette qualifiche sono confluite a seguito di accordi tra le parti.
7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifiche ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l'orario di lavoro e la disciplina dei turni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA FEDERTRASPORTI, DELL’ANAC, DELLA FENIT, DELL’INTERSIND E DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI CGIL, CISL, UIL 3 LUGLIO 1986
Con riferimento al verbale di accordo economico siglato il 3 luglio 1986 presso la Federtrasporti e sottoscritto presso il Ministero dei trasporti il 4 luglio seguente, le parti si danno atto che – conformemente e in analogia a quanto convenuto con l’accordo nazionale 12 luglio 1985 – la somma di lire 180.000, riferita al 7° livello della legge n. 30/78, erogata per il periodo 1-1-1986/30-6-1986, è comprensiva dei ratei della 13^ e 14^ mensilità nonché della quota di trattamento di fine rapporto e pertanto non si procederà all’accantonamento di tale quota ai fini del predetto trattamento di fine rapporto.
Roma, 17 luglio 1986