Indice
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e dei connessi servizi informativi
Indice
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Durata dell’appalto
Art. 3 – Subappalto
Art. 4 – Responsabilità dell’Appaltatore
Art. 5 – Corrispettivo dell’appalto
Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione
Art. 7 – Vigilanza e controllo
Art. 8 – Penali
Art. 9 – Risoluzione del Contratto
Art. 10 – Esecuzione d’ufficio
Art. 11 – Divieto di cessione di contratto
Art. 12 – Comunicazioni di modificazioni soggettive
Art. 13 – Recessione unilaterale
Art. 14 – Subentro nel rapporto contrattuale
Art. 15 – Controversie
Art. 16 – Restituzione di beni strumentali
Art. 17 – Rinvio
In Giano Vetusto presso la sede del Comune, in via Municipio n. 4 in data _ __
PREMESSO CHE:
a) il Comune di Xxxxx Xxxxxxx (CE) con determina n. del (indicare gli estremi della determinazione a contrarre) ha determinato di indire una procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60, DEL d.Lgs. 50/2016, per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e dei connessi servizi informativi, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
b) il Comune di Xxxxx Xxxxxxx (CE) con determina n. del (indicare gli estremi della determinazione) ha approvato l’aggiudicazione definitiva pronunciata dal Ministero delle Infras trutture e dei Trasporti-Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sua di Caserta - Sub SUA3 in data ;
c) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell’aggiudicatario;
d) l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dal D.Lgs. 50/2016;
e) l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto per la sottoscrizione del contratto:
12) ccDo.lpgsia. ddeellleDpoocluizmzenatsosidciuVraatliuvteadzii ocnuieadlel’ai rrti.s8chc.i2dleeltlt’.Adz)iednedl aC,adpiitcouliaatoglSipaerctiiacloelid2’A8pepasletogu; enti del 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto;
3) copia dell’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento i n forma scritta e redatto dall’Appaltatore sotto la propria responsabilità dal quale si evince la presenza e il conferimento d’incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (indicare quali), comprensivi di nominativi e di recapiti, ai sensi dell’art. 9 c.5 lett.b) del Capitolato Speciale d’Appalto;
4) attestazione dell’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 9 c.5 l ett.c) del Capitolato Speciale d’Appalto;
5) copia del piano di formazione futuro inerente le attività riguardanti il presente appalto, ai sensi dell’art. 9 c.5 lett.a) del Capitolato Speciale d’Appalto;
6) notifica del nominativo del Responsabile dell’appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto;
7) attestazione del domicilio dell’Appaltatore corredato di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
8) attestazione della sede della sede operativa, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto;
9) attestazione delle posizioni assicurative del personale, copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, copia delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
Avanti a me, dott. ssa Xxxxxxxx XXXXXX, Ufficiale rogante degli atti nei quali è parte il Comune di Giano Vetusto (CE), si sono costituiti :
il Comune di Giano Vetusto (CE), nella persona del Responsabile dell’Area xxxx. Xxxxxxx XXXXX (nel prosieguo indicata con la dizione “Comune”):
e l’impresa con sede codice fiscale Partita IVA , R.E.A. , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di rappresentata da di seguito denominato Appaltatore.
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante, dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX sono certo, rinunciando con il mio consenso ai testimoni, stipulano e convengono quanto segue.
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del contratto
1. L’appalto ha per oggetto i servizi di seguito elencati.
a) Servizi e forniture ordinari relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani con corrispettivo a corpo:
a.1 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche;
a.2. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di carta e cartone per le utenze domestiche e non domestiche; a.3. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cartone per le utenze non domestiche;
a.4. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di imballaggi in plastica e metallici per l e utenze domestiche e non domestiche;
a.5. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di vetro per le utenze domestiche e non domestiche;
a.6. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche;
a.7. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di sfalci e potature;
a.8. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di pannolini e pannoloni; a.9. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
ingombranti;
a.10. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali costituiti da scarti vegetali e da rifiuti indifferenziati;
a.11. trasporto dei rifiuti raccolti ai siti o agli impianti di stoccaggio e di trattamento;
a.12 spazzamento stradale.
b) Servizi comunicativi ordinari con corrispettivo a corpo: b.1. servizio informativo telefonico tramite numero verde;
c) Servizi con corrispettivo a misura:
c.1. c.1 rimozione di rifiuti super abbandonati;
c.2. servizi e di spazzamento e lavaggio di strade e piazze e di raccolta e trasporto di rifiuti in occa sione di eventi.
2. L’Appaltatore è tenuto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani come definiti all’art. 184, comma 2, del D.l gs . 152/2006 e s. m. e i ed ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015. Nei rifiuti urbani rientrano anche i rifiuti speciali non pericolosi che il Comune ha assimilato o assimilerà ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. ed ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/20 15
3. Nel corso di vigenza del contratto, il Comune potrà richiedere all’Appaltatore l’esecuzione del servizio di gestione del centro comunale di raccolta secondo quanto previsto dagli atti di gara e dall’offerta dell’Appaltatore stesso presentata in sede di gara. Tale servizio è opzionale nel senso che il Comune potrà anche non richiederne l’esecuzione a proprio insindacabile e incensurabile giudizio. Il servizio dovrà essere prestato dall’Appaltatore s ol o se il Comune ne farà richiesta scritta e secondo il cronoprogramma dallo stesso individuato. Nel caso in cui il Comune non lo richieda, all’Appaltatore non spetteranno indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo. Qualora il Comune richieda tale servizio, il corrispettivo sarà commisurato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara e sarà riconosciuto solo a partire dall’inizio dell’esecuzione del servizio stess o e, qui ndi , proporzionato al periodo di tempo di effettivo svolgimento dello stesso.
4. Il Comune potrà richiedere variazioni di frequenze di singoli servizi di raccolta. Ciò determinerà la revi s i one del corrispettivo contrattuale, in aumento (nel caso di incremento delle frequenze) o in diminuzione (nel caso di decremento delle frequenze). La revisione del corrispettivo sarà calcolata sulla base dei parametri tecnici e economici contenuti nell’offerta presentata in sede di gara per i servizi interessati dalla variazione di frequenza. L’Appaltatore accetta sin d’ora tale possibilità.
5.
N. | Descrizione servizio | CPV | P(principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici | 90511000-2 | P | €. 98.000,94 |
2 | Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade | 90612000-2 | S | €. 52.225,12 |
Art. 2 – Durata dell’appalto
1. La durata dell’appalto è stabilita in due anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
Il contratto decade, senza alcuna pretesa dell’appaltatore, nel momento in cui entreranno in funzione gli ATO di cui alla Legge Regionale sul riordino del ciclo integrato dei rifiuti.
2. I servizi ordinari di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con corrispettivo a corpo devono essere compl eta mente avviati entro novanta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione. L’Appaltatore deve provvedere alla rimozione entro lo stesso termine dei contenitori e delle attrezzature già presenti sul territorio e presso le utenze per il precedente servizio e non più funzionali ai servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Tali contenitori dovranno essere collocati dall’Appaltatore nel deposito indicato dal Comune. Le spese di deposito e di smaltimento di tali contenitori sono a carico del Comune. I servizi
ordinari di spazzamento con corrispettivo a corpo devono essere completamente avviati entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione.
3. La carta dei servizi deve essere redatta entro quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto. Le campagne di comunicazione dovranno essere svolte in ciascun anno contrattuale successivo al primo come indicato nel cronoprogramma presentato dal concorrente in sede di gara, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere unilateralmente modifiche al predetto cronoprogramma sulla base di propri e autonome valutazioni connesse all’andamento della produzione di rifiuti urbani e alla raccolta differenziata degli stessi. Le richieste di modi fi ca del cronoprogramma saranno notificate dal Comune per iscritto con un anticipo di almeno quarantacinque giorni rispetto alla data dell’azione comunicativa da eseguire. L’Appaltatore accetta sin d’ora tali modifiche. Il servizio informativo telefonico tramite numero verde deve essere attivato entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione.
4. Il servizio di gestione del centro comunale di raccolta secondo quanto previsto dagli atti di gara e dall’offerta dell’Appaltatorestesso presentata in sede di gara, è stato oggetto di valutazione tecnica in sede di migliorie Bus ta B-Offerta Tecnica B1. Pertanto tale servizio non è quantizzato nell’imporro a base d’asta ma è oggetto di offerta migliorativa, a costo zero.
5. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall’Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta
scritta. In caso di richiesta, i predetti servizi devono essere prestati entro le scadenze indicate dal Comune. Il corrispettivo è determinato sulla base dell’impegno di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature concordato tra il Comune e l’Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati all’art. 4, comma 2. Il Comune ha la facoltà anche di non richiedere tali servizi. All’Appaltatore, in tale ca s o, non spettano compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
6. L’Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e lavaggio secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio dedotti nell’oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo. I servizi riferiti al precedente modello gestionale sono sinteticamente indicati nell’Allegato.
0.Xx durata del contratto di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 , del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 3 – Subappalto
0.Xx subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell’offerta, così come previsto dal comma 2 del suddetto articolo, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.
2. Il Comune paga all’Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore. E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nel caso di subappalto, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.
Art. 4 – Responsabilità dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è responsabile:
a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina dell’operato del proprio personale;
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione delle prestazioni.
2. L’Appaltatore è tenuto a:
a) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. ed ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015e per la predisposizione del
prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di inadempienze o di errori nelle comunicazioni dell’Appaltatore, sono allo stesso addebitati;
b) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
c) adottare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all’ambiente;
d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da presentare a l
Comune prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
1) verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l’Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere
riferita ai danni causati, nell’esecuzione dell’appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro;
2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parzia le di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all’Appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
3) verso prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massi male della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro;
4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento ( capitale, interessi e spese), per i quali l’Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione dell’appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estes a anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
L’Appaltatore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all’indice FOI dell’ISTAT.
Art. 5 – Corrispettivo contrattuale
1. Il Comune paga all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto il corrispettivo per i servizi a corpo risultante dall’importo dell’offerta economica oggetto di aggiudicazione oltre all’eventuale corrispettivo dovuto per i s ervi zi con corrispettivo a misura.
2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all’esecuzione dell’appalto.
3. Il corrispettivo per i servizi con corrispettivo a corpo è pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento previa determina di liquidazione da parte emessa dal Responsabile dell’Area, previa verifica da parte del delegato al settore Xxxxxx Xxxxxx. Il corrispettivo per i servizi a misura è fatturato separatamente dai servizi con corrispetti vo a corpo e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento da parte del Settore Finanziario.
4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento addetto alla liquidazione Xxxxxx Xxxxxx , della prestazione effettuata, in termi ni di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 13 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune i n meri to alla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore.
5. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002 , n.231.
6. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultino non eseguiti.
7. L’Appaltatore si impegna a presentare, entro il trenta settembre di ogni anno, il piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani.
8. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s .
m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziar i di cui a lla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.
Art. 6 – Invariabilità del corrispettivo e revisione
1. Il corrispettivo di cui all’art. 26 resta fisso e invariabile per tutta la durata del c ontratto.
Art. 7 – Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’appalto competono al Comune che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati. A questo proposito, il Comune potrà incaricare anche ispettori ambientali che saranno formati e nominati dallo stesso Comune e che coadiuveranno il direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Per l’esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettua re sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo a organismi esterni, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l’Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio del Comune e anche presso la sede operativa dell’Appaltatore e sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.
3. L’Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.
Art. 8 – Penali
1. Sono applicate le penali indicate nei successivi commi.
2. In caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni nei termini indicati all’art. 2, è applicata una pena l e pa r i allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall’offerta economica per ogni giorno di ritardo per ogni prestazione non attivata.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e è passibile delle penali appresso indicate:
n. | inadempi m e nto | penale |
1 | mancato raggiungimento, per fatto imputabile all’Appaltatore, degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all’art. 3 del capitolato d’appalto. | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione. |
2 | conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento senza adeguata e provata giustificazione | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
3 | miscelazione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
4 | contaminazione del suolo o versamento o abbandono di rifiuti sul suolo | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
5 | svolgimento delle prestazioni con personale in numero inferiore a quello indicato in sede di offerta | €uro 100,00 per ogni unità di personale in meno accertata per giorno |
6 | mancata comunicazione dellevariazioni del personale impiegato | euro 100,00 per ogni contestazione |
7 | utilizzo di personale privo di divise aziendali | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
8 | irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da parte del personale | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
9 | mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
10 | utilizzo di veicoli in quantità inferioreo con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento delle prestazioni | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
11 | inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
12 | mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento o trattamento o recupero o riciclaggio | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
13 | omessa raccolta di rifiuti | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
14 | omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
15 | mancato svuotamento o prelievo di singoli contenitori nei termini previsti | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
16 | mancata rimozione entro le 48 ore dalla segnalazione di scarichi abusivi | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
17 | mancata presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
19 | mancato svolgimento dei monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, organico (frazioneumida) previsti dall’art. 13, comma 5 | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
20 | mancata redazione o mancato aggiornamento della carta dei servizi | €uro 100,00 (cento/00)per ogni contestazione |
L’applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell’inadempimento che è inoltrata con raccomandata anticipata per fax o posta elettronica certificata all’Appaltatore dal direttore dell’esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell’inadempimento.
4. L’Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All’applicazione del l e penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le co ntrodeduzioni dell’Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
5. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Le penali sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale sono detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non è capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite sono trattenuti da quelli successivi, sino al completo recupero del credito.
7. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento
Art. 9 – Risoluzione del contratto
1. Il Comune, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a gi udi zi o dello stesso, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) ritardo di oltre quindici giorni nell’esecuzione delle prestazioni dai termini previsti dall’art. 2 del pres ente Capitolato con esclusione della carta dei servizi;
b)sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
c)mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non devono essere superiori a tre nell’arco di dodici mesi;
e) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale;
f) qualora l’inadempimento delle obbligazioni previste dal capitolato speciale d’appalto comporti in un anno l’applicazione di penali di cui all’art. 29, comma 2, dello stesso, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;
g) gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell’esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
h) abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la gravità e l a frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
i) revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazi onale dei Gestori Ambientali;
l) decadenza perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione allo stesso mancato rinnovo dell’iscrizione;
m) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
n) cessione totale o parziale del contratto;
o) subappalto in violazione di quanto disposto dall’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto;
p) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore di cui all’art. 33 del Capitolato Speciale d’appalto;
q) mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all’art. 33 del Capitolato Speciale d’appalto;
r) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell’appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
s) aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s. m. e i.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non a ppena il Comune dichiara all’Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
a) l’Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore dell’esec uzione del contratto, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
b) l’Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell’esecuzione del contratto;
c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
In tali casi, il Responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all’Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz’altro risolto.
6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:
a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il r imbors o delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per i l rimborso delle maggiori spese;
c) può avvalersi dell’organizzazione dell’Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere i n a l tro modo.
8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di es i xxxx l e penali di cui all’art. 29 del Capitolato speciale d’appalto.
9. Il Contratto si intende risolto, senza riconoscimento di alcun onere all’appaltatore, nel momento in cui entra in funzione il nuovo sistema di riordino della gestione dei rifiuti previsto dalla Regione Campania così come disciplinato dall’art. 40 della Legge Regionale n° 14 del 26/05/2016.
Art. 10 – Esecuzione d’ufficio
1. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, il Comune procede:
a) alla formale contestazione, chiedendo l’adempimento entro ventiquattro ore;
b) a ordinare, qualora l’Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l’esecuzione d’ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell’appalto;
c) a rivalersi sull’Appaltatore per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
d) a escutere la garanzia definitiva;
e) all’esercizio di ogni altra azione legale per il recupero delle spese sostenute e dei danni subiti.
2. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizza ta a tale risarcimento.
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.
Art. 12 – Comunicazione di modificazioni soggettive
1. Qualora l’Appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a i s ens i delle modifiche apportate dalla L. 221/2015 lo stesso è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, tali modificazioni
al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal riferimento normativo., può autorizzare la prosecuzione del rapporto in essere fino alla scadenza del contratto.
2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 1 è causa di risoluzione di diritto del contra tto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 13 – Recesso unilaterale
1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale anticipato dal contratto per ogni causa legittima. Il provvedimento di recesso dal contratto è notificato per iscritto all’Appaltatore con preavviso di sei mesi. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e del l e forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
2. Ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006 ed ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della Conferenza d’Ambito (L.R. Campania 03 aprile 2007, n. 4 come modificata e integrata dalla L.R. 24 gennaio 2014, n. 5), il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi, contenitori, opere e attrezzature di sua proprietà impiegati nell’esecuzione dell’appalto. E’ fatto salvo il pagamento:
a) del corrispettivo maturato per l’esecuzione delle prestazioni fino alla data del recesso (ove dovuto);
b) e del prezzo residuo, alla stessa data, dei contenitori (limitatamente a cassonetti, sacchi,mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà al Comune. Il prezzo residuo dei predetti contenitori è dato dalle quote di ammortamento (calcolate in rate costanti annual i sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature e commisurate al tempo trascorso alla data del recesso) non comprese nel corrispettivo d’appa l to sino a allora dallo stesso percepito. Il periodo di utilità di tali beni è assunto par i a sette anni per le predette rate costanti dell’ammortamento
Art. 14 – Subentro nel rapporto contrattuale
1. Ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della Conferenza d’Ambito (L.R. Campania 03 aprile 2007, n. 4 come modificata e integrata dalla L.R. 24 gennaio 2014, n. 5), l’Appaltatore è tenuto a accettare la eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune di Xxxxx Xxxxxxx con la predetta Conferenza d’Ambito. Tale subentro è solo eventuale in quanto la Conferenza d’Xxxxxx potrà anche non volerlo. E’ fatto salvo, inoltre, il diritto di recesso unilaterale dal contratto come previsto all’art. 11. Ciò senza possibilità per l’Appaltatore di richiedere r isarcimenti, indennizzi, compensi a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Controversie
1. Le controversie tra il Comune e l’Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria presso il foro di S.Xxxxx C.V.
Art. 16 – Restituzione di beni strumentali
1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali concessi in uso dal Comune all’Appaltatore devono essere restituiti gratuitamente, in condizioni di efficienza e in bu ono stato di conservazione.
Art. 17 – Rinvio
1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati e al presente Schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili dal Capitolato Speciale d’Appalto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA L’IMPRESA
xxxx. Xxxxxxx XXXXX
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX