POLIZZA PROTEZIONE MUTUI IMPRESE
POLIZZA PROTEZIONE MUTUI IMPRESE
BANCO AZZOAGLIO
ASSICURAZIONE PPI – PAYMENT PROTECTION INSURANCE
MUTUI IMPRESE
Adesione facoltativa riservata ai clienti persone giuridiche di BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. (Contraente)
Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente assicurazione non è né obbligatoria né richiesta da Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. per ottenere un prodotto bancario / finanziario o per ottenerlo a condizioni diverse.
(Polizza Collettiva AXA FRANCE VIE N. 1-2019-00013) (mod. – AZD/AZE)
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo composto da:
• DIP VITA
• DIP DANNI
• DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
• MODULO DI ADESIONE (facsimile)
Ed inoltre:
• Nota informativa Privacy
Edizione 04/2021
AXA FRANCE VIE S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, v igilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx
x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
DIP VITA
Assicurazione PPI (Payment Protection Insurance)
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Impresa: AXA France VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia) Prodotto: PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO
Data Realizzazione: 01/04/2021
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti |
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? E’ una Polizza Collettiva stipulata da BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. (Contraente) per conto dei propri clienti persone giuridiche sottoscrittori di un Mutuo, che in qualità di Aderenti possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dei soggetti (sino ad un massimo di 4) che ricoprono all’interno dell’impresa Aderente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave all’interno dell’impresa Aderente (Assicurati) contro l’accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di rimborso del Mutuo da parte dell’impresa Aderente. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede l’offerta congiunta di una garanzia di ramo vita (cui il presente DIP Vita si riferisce) e di una garanzia di ramo danni (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Danni). |
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? | Che cosa NON è assicurato? | ||
✓ Decesso (con garanzia complementare Decesso da Infortunio) - Prestazione pari al al Debito Residuo del Mutuo alla data del Sinistro. In caso di Decesso derivante da Infortunio, la prestazione corrisponde ad un importo pari al doppio del Debito Residuo del Mutuo alla data del Sinistro. E’ assicurabile il soggetto che ricopra all’interno dell’impresa Aderente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave, fino ad un massimo di quattro Assicurati pro-quota; in tal caso il capitale assicurato e la relativa prestazione si intenderanno sempre come equamente ripartiti tra gli Assicurati. La sopra indicata garanzia di ramo vita è prestata congiuntamente alla garanzia di ramo danni Invalidità Totale Permanente. Il beneficiario della prestazione per Decesso è sempre l’impresa Aderente. | Non è assicurabile: 🗶 chi non sia residente in Italia. 🗶 chi non ricopra all’interno dell’impresa Aderente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave. 🗶 chi non soddisfi i requisiti di età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e di massimo 76 anni non compiuti alla scadenza del Mutuo. 🗶 chi è cittadino di Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o fa parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) | ||
Ci sono limiti di copertura? | |||
Principali esclusioni garanzia Decesso ! Suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa; ! Atti di autolesionismo; ! Pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi); ! Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove). |
Dove vale la copertura? | |
✓ La copertura vale in tutto il mondo. |
Che obblighi ho? | |
• Al momento della sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione ed il Questionario Medico oppure il Rapporto di Visita Medica. • L’Assicurato deve rendere, all’interno del Modulo di Adesione / Rapporto di Visita Medica, dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, pena la compromissione del diritto alla prestazione assicurativa. • Devono essere comunicati alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi. • Deve essere comunicata alla Compagnia la perdita, da parte dell’Assicurato, nel corso della durata dell’assicurazione, di uno o più requisiti di assicurabilità, nonchè la cessazione dell’attività d’impresa oppure la cessazione di rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Aderente. • Devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia eventuali Sinistri nel più breve tempo possibile dal loro accadimento, allegando tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa viene prestata dietro corresponsione alla Compagnia, da parte dell’Aderente: a) in caso di Mutuo di nuova erogazione, di un Premio unico anticipato versato dal Contraente. b) in caso di Mutuo già erogato (con durata residua non inferiore a 60 mesi), di un Premio annuale rinnovabile. Il Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente al soggetto (Aderente) richiedente il Mutuo. Il Contraente trattiene l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Mutuo, lo versa alla Compagnia, e lo addebita all’Aderente unitamente alle rate mensili di rimborso del Mutuo. Il Premio annuale rinnovabile è corrisposto dall’Aderente al Contraente - che lo incassa nella propria qualità di Intermediario e lo versa alla Compagnia - con le seguenti modalità: bonifico bancario o assegno bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
La copertura assicurativa: a) in caso di Mutui di nuova erogazione, ha durata pari a quella Mutuo (massimo 360 mesi); b) in caso di Mutui già erogati, ha durata pari alla durata residua del Mutuo. La copertura assicurativa cessa comunque, anche prima della sua naturale scadenza: a) in caso di scadenza del Mutuo; b) in caso di cessazione di attività dell’impresa Aderente; c) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente, nei casi di cui all’Art. 1.7; d) in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo, nei casi di cui all’Art. 1.9 (salvo che l’Aderente richieda la continuazione dell’assicurazione per l’/gli Assicurato/i); e) in caso di Decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data dell’evento; f) in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente, con effetto dalla data di liquidazione; g) in caso di cessazione del rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Aderente; h) in caso di perdita da parte dell’Assicurato di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità, come da Art. 2.1.1; i) se l’Assicurato acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione della sanzione. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
• L’Aderente può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di Ripensamento), con diritto alla restituzione del premio (al netto delle imposte). • Successivamente al Periodo di Ripensamento, si può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa, con diritto alla restituzione del premio non goduto (al netto delle imposte). • Per esercitare i diritti di recesso l’Aderente deve inviare al Contraente appositazione comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX). |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI | X | NO | |
• Il contratto NON prevede la sospesione del pagamento dei premi • Il contratto NON prevede il diritto di riscatto o di riduzione delle prestazioni |
DIP DANNI
Assicurazione PPI (Payment Protection Insurance)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AXA France VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia)
Autorizzata in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
Prodotto: PROTEZIONE MUTUI IMPRSE BANCO AZZOAGLIO
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
E’ una Polizza Collettiva stipulata da BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. (Contraente) per conto dei propri clienti persone giuridiche sottoscrittori di un Mutuo, che in qualità di Aderenti possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dei soggetti (sino ad un massimo di 4) che ricoprono all’interno dell’impresa Aderente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave (Assicurati) contro l’accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di rimborso del Mutuo da parte dell’impresa Aderente. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede l’offerta congiunta di una garanzia di ramo danni (cui il presente DIP Danni si riferisce) e di una garanzia di ramo vita (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Vita).
Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?
✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia pari o superiore al 60%, per qualsiasi causa (intesa come la perdita totale, definitiva ed irrimediabile della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili) - Indennizzo pari al al Debito Residuo del Mutuo alla data del Sinistro.
E’ assicurabile il soggetto che ricopra all’interno dell’impresa Aderente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave, fino ad un massimo di quattro Assicurati pro-quota; in tal caso il capitale assicurato ed il relativo indennizzo si intenderanno sempre come equamente ripartiti tra gli Assicurati.
La sopra indicata garanzia di ramo danni è prestata congiuntamente alla garanzia di ramo vita Decesso.
Il beneficiario dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente è sempre l’impresa Aderente.
Non è assicurabile:
🗶 chi non sia residente in Italia.
🗶 chi non ricopra all’interno dell’impresa Aderente un ruolo tra Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo
chiave.
🗶 chi non soddisfi i requisiti di età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di
Adesione, e di massimo 76 anni non compiuti alla scadenza del Mutuo.
🗶 chi è cittadino di Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o fa parte di liste di restrizione
all’operatività nazionali o internazionali (comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni garanzia Invalidità Totale Permanente
! Atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
! Pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
! Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive;
! Abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
• Al momento della sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione ed il Questionario Medico oppure il Rapporto di Visita Medica.
• L’Assicurato deve rendere, all’interno del Modulo di Adesione / Rapporto di Visita Medica, dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, pena la compromissione del diritto alla prestazione assicurativa.
• Devono essere comunicati alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione di
cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
• Deve essere comunicata alla Compagnia la perdita, nel corso della durata dell’assicurazione, di uno o più requisiti di assicurabilità, nonchè la cessazione dell’attività d’impresa oppure la cessazione di rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Aderente.
• Devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia eventuali Sinistri nel più breve tempo possibile dal loro accadimento, allegando tutta la documentazione richiesta.
Quando e come devo pagare?
Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa viene prestata dietro corresponsione alla Compagnia, da parte dell’Aderente:
a) in caso di Mutuo di nuova erogazione, di un Premio unico anticipato versato dal Contraente.
b) in caso di Mutuo già erogato (con durata residua non inferiore a 60 mesi), di un Premio annuale rinnovabile.
Il Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente al soggetto (Aderente) richiedente il Mutuo. Il Contraente trattiene l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Mutuo, lo versa alla Compagnia, e lo addebita all’Aderente unitamente alle rate mensili di rimborso del Mutuo.
Il Premio annuale rinnovabile è corrisposto dall’Aderente al Contraente - che lo incassa nella propria qualità di Intermediario e lo versa alla Compagnia - con le seguenti modalità: bonifico bancario o assegno bancario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa:
a) in caso di Mutui di nuova erogazione, ha durata pari a quella Mutuo (massimo 360 mesi);
b) in caso di Mutui già erogati, ha durata pari alla durata residua del Mutuo. La copertura assicurativa cessa comunque, anche prima della sua naturale scadenza:
a) in caso di scadenza del Mutuo;
b) in caso di cessazione di attività dell’impresa Aderente;
c) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente, nei casi di cui all’Art. 1.7;
d) in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo, nei casi di cui all’Art. 1.9 (salvo che l’Aderente richieda la continuazione dell’assicurazione per l’/gli Assicurato/i);
e) in caso di Decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data dell’evento;
f) in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente, con effetto dalla data di liquidazione;
g) in caso di cessazione del rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Aderente;
h) in caso di perdita da parte dell’Assicurato di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità, come da Art. 2.1.1;
i) se l’Assicurato acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione della sanzione.
Come posso disdire la polizza?
• L’Aderente può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di Ripensamento), con diritto alla restituzione del premio (al netto delle imposte).
• Successivamente al Periodo di Ripensamento, si può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa, con diritto alla restituzione del premio non goduto (al netto delle imposte).
• Per esercitare i diritti di recesso l’Aderente deve inviare al Contraente appositazione comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX).
DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
Assicurazione vita e danni connessa ai prestiti erogati
da BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Impresa: AXA France VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) Prodotto: PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO
Data Realizzazione: 01/04/2021
Il DIP Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. |
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
RAMO VITA (garanzia Decesso - inclusa la garanzia complementare Decesso da Infortunio che paga il doppio Indennizzo) – RAMO DANNI (garanzia Invalidità Totale Permanente) |
AXA FRANCE VIE (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149. |
Patrimonio netto di AXA France Vie: 9.384 milioni di euro di cui 487,7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 8.896,3 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2019). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali seguenti. Ramo vita • Decesso: massimo €1.000.000,00 (€2.000.000,00 in caso di Decesso da Infortunio). Ramo danni • Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: massimo €1.000.000,00. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ramo Vita Esclusioni garanzia Decesso (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Vita): - Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: • sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; • i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - Partecipazione attiva dell’Assicurato a risse, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale; - Rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che l’Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata; - Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - Effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - Guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - Atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - Conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx garanzia Invalidità Totale Permanente (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: • sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; • i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - Esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); - Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - Effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - Guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - Atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - Conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). Gli Indennizzi previsti per ciascuna copertura assicurativa non sono mai cumulabili in riferimento al medesimo periodo temporale. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I sinistri vanno denunciati alla società AXA PARTNERS nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità: - via posta (anche raccomandata): AXA Partners, Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx - via fax: 00.00000000 - Web (ad eccezione della garanzia Decesso): sito internet xxxxxxxxx.xxx/xx anche utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro (richiedibile ai contatti sopra indicati), allegando alla denuncia la seguente documentazione (in copia): DECESSO: - certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dal Comune, e certificato necroscopico rilasciato |
dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale del decesso; - relazione medica attestante le cause del decesso; Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio - Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE: - documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; - relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti) Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio/incidente stradale - Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro | |
Gestione da parte di altre Imprese: per la gestione dei Sinistri l’Impresa si avvale della società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa). | |
Prescrizione garanzia Decesso (inclusa la garanzia complementare Decesso da Infortunio): 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Prescrizione garanzia Invalidità Totale Permanente: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, le informazioni richieste all'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'assicurazione, raccolte nel Modulo di Adesione, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto, con particolare riferimento all’età ed allo stato di salute (Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Gli importi di premio sono comprensivi di imposte, qualora applicabili. |
Rimborso | L’Aderente ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: • in caso di pagamento tramite Premio unico anticipato, se recede dal contratto entro 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di ripensamento): in tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore e sarà rimborsato dalla Compagnia – per il tramite del Contraente – l’importo di Premio pagato (al netto delle imposte). • in caso di pagamento tramite Premio unico anticipato, se recede dal contratto con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso, e sarà rimborsato dalla Compagnia – per il tramite del Contraente – il Premio versato e non goduto (al netto delle imposte). • in caso di estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto la data di scadenza originaria, oppure di trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, in caso di pagamento tramite Premio unico anticipato sarà rimborsato dalla Compagnia - per il tramite del Contraente - il Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte). • in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo rispetto la data di scadenza originaria, in caso di pagamento tramite Premio unico anticipato, sarà rimborsato dalla Compagnia - per il tramite del |
Contraente - la parte di Premio pagato e non goduto relativa al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo. • in caso di cessazione del rapporto tra un Assicurato e l’impresa Aderente, la copertura assicurativa non sarà più operante a partire dal giorno di cessazione del rapporto tra Assicurato ed impresa Aderente, ed a quest’ultima sarà rimborsata la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per l’Assicurato che ha cessato il rapporto con l’impresa Aderente. La copertura assicurativa continuerà per gli eventuali altri Assicurati ai medesimi termini e condizioni. • in caso di cessazione di attività da parte dell’impresa Aderente, la copertura assicurativa non sarà più operante per tutti gli Assicurati a partire dal giorno di cessazione dell’attività da parte dell’impresa Aderente, ed alla stessa sarà rimborsata la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per ciascun Assicurato. | |
Sconti | Né l’Impresa né l’intermediario possono applicare sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie in corso di contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista. |
Recesso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Risoluzione | Non prevista. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è destinato ai clienti persone giuridiche del BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. a cui sia stato erogato un Mutuo. La polizza ha finalità di protezione dei soggetti (sino ad un massimo di 4) che ricoprono all’interno dell’impresa Aderente un ruolo tra Legale Rappresentante, Azionista, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente (Assicurati) contro l’accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di rimborso del Mutuo da parte dell’impresa Aderente. |
Quali costi devo sostenere? |
I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico: • costi di intermediazione (provvigioni riconosciute all’intermediario): 55% del premio imponibile • costi amministrativi dell’Impresa: 8,55% del premio imponibile |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Richiesta di Informazioni | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? |
All’impresa assicuratrice | E' possibile presentare i reclami alle Imprese scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (incaricata di gestire i reclami in nome e per conto delle Imprese) ai seguenti recapiti: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA Partners (Ufficio Reclami) - Xxxxx Xxxx 00 - 00000 Xxxxxx • Posta elettronica (e-mail): mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx • Fax: 02.23331247 I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx In alternativa, se sei domiciliato in Italia può presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente: La Médiation de l'Assurance XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00 O tramite la procedura sul sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante confermento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Trattamento fiscale dei premi Sui premi versati all’Impresa per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge. La parte di premio pagata per le coperture da infortuni è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%. I premi versati inerenti l’attività di impresa sono fiscalmente deducibili nei limiti della normativa vigente. Trattamento fiscale delle prestazioni Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato è esente dall’imposta sui redditi e non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciale concorrono a formare il reddito d’impresa e sono assoggettate all’ordinaria tassazione. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO MEDICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN TALE DOCUMENTO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AXA FRANCE VIE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA
“PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO”
Adesione facoltativa riservata ai clienti del Contraente BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.
(Persone Giuridiche)
Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente assicurazione non è né obbligatoria né richiesta da Banco di Credito
P. Azzoaglio S.p.A. per ottenere un prodotto bancario / finanziario o per ottenerlo a condizioni diverse.
Assicurazione PPI – Payment Protection Insurance (Mutui imprese)
(Polizza Collettiva AXA FRANCE VIE N. 1-2019-00013) (mod. – AZD/AZE)
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Xxxx
- Associazioni consumatori - Associazioni intermediari “Contratti semplici e chiari”
Data ultimo aggiornamento: 01/04/2021
PRESENTAZIONE
Gentile Cliente, il presente documento contiene le Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo
“PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO” della compagnia AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), dedicato ai clienti (Persone Xxxxxxxxxx) del Contraente BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO
S.p.A. che hanno stipulato un contratto di mutuo.
Prima della adesione alla Polizza Collettiva, ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni contrattuali che, unitamente al DIP Vita, al DIP Danni, ed al DIP Aggiuntivo Multirischi, costituiscono il Set Informativo del prodotto assicurativo.
Le Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per “Contratti semplici e chiari”, e sono suddivise in Sezioni e Capitoli. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, prima della sottoscrizione del contratto, rivolgiti all’intermediario assicurativo che ti offre il prodotto, il quale – ti ricordiamo – è comunque tenuto a valutare in fase precontrattuale che il prodotto assicurativo offerto sia coerente con le tue richieste ed esigenze assicurative.
Prima di aderire alla Polizza Collettiva, hai diritto di ricevere dall’intermediario copia dell’informativa precontrattuale prevista dalla vigente normativa sulla distribuzione assicurativa.
Se decidi di sottoscrivere il contratto, AXA PARTNERS (incaricata della gestione del presente contratto in nome e per conto delle Compagnie) sarà a tua completa disposizione per ogni richiesta relativa alla tua polizza, contattabile ai seguenti recapiti:
CONTATTI UTILI
PER INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA E SUI SINISTRI
NUMERO TELEFONICO - 02 – 87103548
(Orari - Da lunedi a giovedì H. 09:00 – 13:00 / 14.00 – 17.00 --- Venerdì H. 09:00 – 13:00)
PER DENUNCIARE UN SINISTRO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
PER INOLTRARE UN RECLAMO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
INDICE
Articolo | ARGOMENTO | Pagina |
GLOSSARIO | 3 | |
SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ||
1.1 | Dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze del rischio | 5 |
1.2 | Prescrizione dei diritti | 5 |
1.3 | Quando e come pagare il Premio – Come si calcola il Premio dovuto | 5 |
1.4 | Come si aderisce alla Polizza Collettiva | 5 |
1.5 | Quando comincia la copertura assicurativa | 6 |
1.6 | Quanto dura la copertura assicurativa e quando finisce | 6 |
1.7 | Cessazione di rapporto tra Assicurato ed impresa Aderente | 6 |
1.8 | Cessazione di attività dell’impresa Aderente | 6 |
1.9 | Come recedere dall’assicurazione | 7 |
1.10 | Cosa fare in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del Mutuo | 7 |
1.11 | Dove vale la copertura | 7 |
1.12 | Quali tasse ed imposte sono previste dal contratto | 8 |
1.13 | Assicurazioni presso diversi assicuratori | 8 |
1.14 | Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto | 8 |
1.15 | Cessione dei diritti | 8 |
1.16 | Quale legge si applica al contratto | 8 |
1.17 | Qual’è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | 8 |
1.18 | Rinvio alle norme di legge | 8 |
SEZIONE II NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE | ||
2.1 | Cosa è assicurato | 9 |
CAPITOLO 1 – NORME APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE | ||
2.1.1 | Chi è assicurabile | 9 |
2.1.2 | Chi non è possibile assicurare | 9 |
2.1.3 | Come la Compagnia si accerta dello stato di salute dell’Assicurato | 9 |
2.1.4 | Xxxxxxxx xxxxxxxx | 00 |
XXXXXXXX 0 – GARANZIA DECESSO | ||
2.2.1 | Cosa è assicurato | 10 |
2.2.2 | Qual’è la Prestazione | 10 |
2.2.3 | Qual’è l’ammontare massimo della Prestazione | 11 |
2.2.4 | Cosa non è assicurato (esclusioni) | 11 |
2.2.5 | Beneficiario | 11 |
CAPITOLO 3 – GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA | ||
2.3.1 | Cosa è assicurato | 11 |
2.3.2 | Cosa viene indennizzato | 12 |
2.3.3 | Qual’è l’ammontare massimo dell’Indennizzo | 12 |
2.3.4 | Cosa non è assicurato (esclusioni) | 12 |
2.3.5 | Beneficiario | 12 |
SEZIONE III NORME CHE REGOLANO I SINISTRI | ||
3.1 | Modalità di denuncia dei Sinistri | 13 |
3.2 | Documentazione da allegare alla denuncia di Xxxxxxxx | 13 |
3.3 | Individuazione della data del Sinistro | 14 |
3.4 | Termine per i pagamenti della Compagnia | 14 |
3.5 | Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica | 14 |
ALLEGATO 1 “Appendice Normativa” | 15 | |
ALLEGATO 2 “Formule di rimborso ed esempi” | 18 | |
ALLEGATO 3 “Tassi di Premio” | 19 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il Contraente BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. stipula il presente contratto di assicurazione in forma collettiva con la Compagnia AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia), per quanto riguarda la Garanzia Vita per il rischio Decesso (inclusa la garanzia complementare Decesso da Infortunio) e per quanto riguarda la Garanzia Danni per il rischio Invalidità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (Polizza Collettiva
n. 1-2019-00013), per conto dei propri clienti persone giuridiche che abbiano stipulato un Mutuo, i quali possono aderire alla Polizza Collettiva su base individuale e facoltativa, assumendo – ciascuno – la qualifica di Aderente, e sostenendo l’onere del pagamento del Premio.
CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara alla Compagnia di avere conferito alla società ASFALIA PRIME BROKER S.r.l. (il “Broker”),
con sede legale in 00000 Xxxxxxx (XX) – Xxxxxx Xx Xxxxxxx 00/00 – Codice Fiscale e num. Iscrizione Registro Imprese 03096010123 – R.E.A. di Varese n. 321849 – Intermediario Assicurativo iscritto alla Sez. B del RUI – Nr. B000311562, un mandato di brokeraggio avente ad oggetto il reperimento sul mercato di una compagnia specializzata nel settore delle polizze di payment protection insurance (sia nel ramo vita che nel ramo danni), con cui stipulare un contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione riservata ai clienti (persone giuridiche) sottoscrittori di un finanziamento (Mutuo) con il Contraente, nonché avente ad oggetto la collaborazione nella fase esecutiva dei contratti assicurativi stipulati.
Il Broker è autorizzato ad incassare i premi come da apposita autorizzazione della Compagnia.
GLOSSARIO
Aderente | Il soggetto (Persona Giuridica) che ha stipulato con il Contraente il Mutuo e che ha aderito alla Polizza Collettiva su base individuale e facoltativa. |
Assicurato | La persona fisica designata dall’impresa Aderente (sino ad un massimo di quattro) ed identificata/e nel relativo Modulo di Adesione (un Modulo per singolo Assicurato), in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, che copra all’interno dell’impresa Aderente uno dei seguenti ruoli: Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave all’interno dell’impresa Aderente e sulla/e quale/i operano le garanzie assicurative. |
Beneficiario | Il soggetto a cui la Compagnia paga l’Indennizzo / Prestazione. |
Capitale Assicurato Iniziale | Tale importo è indicato nel Modulo di Adesione e coincide: (i) in caso di Mutuo di nuova erogazione: con l’importo finanziato ed erogato dal Contraente all’Aderente; (ii) in caso di Mutuo già erogato: con l’importo del capitale residuo dovuto al Contraente in base al Mutuo. È possibile assicurare pro-quota sino ad un massimo di quattro Assicurati; in tal caso il capitale assicurato ed il relativo Indennizzo/Prestazione si intenderanno sempre come equamente ripartiti tra gli Assicurati. |
Compagnia / Impresa | AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) per la Garanzia Vita (Decesso) e la Garanzia Danni Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. |
Contraente | BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., che stipula la Polizza Collettiva per conto dei propri clienti imprese che stipulano un Mutuo. |
Debito Residuo | Il debito residuo del Mutuo in linea capitale esistente alla data del Sinistro, calcolato |
in base al piano di ammortamento originale concordato al momento della stipula del Mutuo oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. | |
Decesso / D | La morte dell’Assicurato. |
DIP Danni | Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo di ramo danni. |
DIP Aggiuntivo Multirischi | Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (che prevedono cioè sia garanzie di ramo danni che di ramo vita). |
DIP Vita | Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. |
Garanzia Vita | Copertura assicurativa classificata nei rami vita di cui all’Art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private). |
Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx assicurativa classificata nei rami danni di cui all’Art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private). |
Indennizzo / Prestazione | La somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario in caso di Sinistro. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono considerati Infortunio anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie. |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia / ITP | La perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - INDUSTRIA” - Allegato 1), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, ASL, ETC.). |
IVASS | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni xxx.xxxxx.xx. |
Malattia | L’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. |
Modulo di Adesione | Documento predisposto dalla Compagnia, sottoscritto dall’Aderente, che prova l’adesione alla Polizza Collettiva. |
Mutuo | Il contratto di Mutuo stipulato tra l’Aderente ed il Contraente, di importo erogato non superiore ad €1.000.000,00 e di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 360 mesi. Può trattarsi di Mutuo di nuova erogazione, oppure, in caso di erogazione già avvenuta, di Mutuo avente data di scadenza non inferiore a 60 mesi al momento dell’attivazione delle coperture assicurative. |
Polizza Collettiva | Contratto di Assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti. |
Premio | La somma dovuta alla Compagnia in relazione all'assicurazione prestata. |
Prescrizione | Estinzione del diritto al percepimento della Prestazione/Indennizzo, se non è fatto valere entro i termini di legge. |
Questionario Medico | Questionario costituito da domande a risposta SI/NO sullo stato di salute dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione, e le cui risposte sono rese in prima persona dall’Assicurato. |
Rapporto di Visita Medica | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato, che deve essere compilato dal medico curante dell’Assicurato, atto alla valutazione di assumibilità del rischio da parte della Compagnia. |
Set Informativo | L’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa, composto da: 1. DIP Vita 2. DIP Danni 3. DIP Aggiuntivo Multirischi 4. Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario 5. Modulo di Adesione (fac-simile) |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. |
SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.1 - Dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze del rischio
1. Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
2. In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, le informazioni richieste all'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'assicurazione, raccolte nel Modulo di Adesione, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto, con particolare riferimento all’età ed allo stato di salute.
3. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall’Assicurato, la Compagnia può pertanto avvalersi delle disposizioni normative sopra citate.
Art. 1.2 - Prescrizione dei diritti
1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (Decesso – inclusa la garanzia complementare Decesso da Infortunio);
b) in due anni in riferimento alla Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale Permanente).
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
Art. 1.3 - Quando e come pagare il Premio – Come si calcola il Premio dovuto
1. Per ciascun Aderente, la copertura assicurativa viene prestata dietro corresponsione alla Compagnia:
a) in caso di Mutuo di nuova erogazione, di un Premio unico anticipato versato dal Contraente, relativo a tutte le garanzie.
b) in caso di Mutuo già erogato (con durata residua non inferiore a 60 mesi), di un Premio annuale rinnovabile versato dal Contraente, relativo a tutte le garanzie.
2. Il Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente al soggetto (Aderente) richiedente il Mutuo. Il Contraente trattiene l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Mutuo, lo versa alla Compagnia, e lo addebita all’Aderente unitamente alle rate mensili di rimborso del Mutuo.
Il Premio annuale rinnovabile è corrisposto dall’Aderente al Contraente - che lo incassa nella propria qualità di Intermediario e lo versa alla Compagnia - con le seguenti modalità: bonifico bancario o assegno bancario.
3. L’ammontare totale del Premio (unico anticipato o annuale rinnovabile) dipende dall’importo e dalla durata del Mutuo, ovvero dall’importo e durata residua del Mutuo in caso di Mutuo già erogato, come da Allegato 3.
4. L’ammontare in Euro del Premio unico anticipato e/o del Premio annuale rinnovabile, comprensivo delle imposte assicurative, è indicato nel Modulo di Adesione.
Art. 1.4 - Come si aderisce alla Polizza Collettiva
1. L’adesione alla Polizza Collettiva avviene mediante sottoscrizione – da parte dell’Aderente – del Modulo di Adesione (un Modulo di Adesione per ciascun singolo Assicurato).
2. La Compagnia accetta automaticamente in copertura tutti gli Assicurati (sino ad un massimo di quattro per la medesima impresa Aderente) che sono in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità e che hanno prestato il proprio consenso ai sensi di quanto disposto dall’Art. 1919 c.c., a condizione che il Mutuo sia stato erogato. Rimane fermo quanto indicato all’Art. 2.1.3, cui si rimanda, circa le modalità di assunzione del rischio da parte della Compagnia.
3. Il Contraente comunicherà comunque all’Aderente la conferma di attivazione della copertura, mediante invio di apposita lettera di benvenuto (c.d. Welcome Letter).
Art. 1.5 - Quando comincia la copertura assicurativa
1. Per ciascun Assicurato l’assicurazione decorre:
a) in caso di Mutui di nuova erogazione: dalle ore 24:00 della data di erogazione del Mutuo;
b) in caso di Mutui già erogati: dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Art. 1.6 - Quanto dura la copertura assicurativa e quando finisce
1. Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa:
a) in caso di Mutui di nuova erogazione, ha durata pari a quella Mutuo, (massimo 360 mesi), e cessa quindi alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Mutuo;
b) in caso di Mutui già erogati (con durata residua non inferiore a 60 mesi), ha durata pari alla durata residua del Mutuo, e cessa quindi alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Mutuo.
2. L’assicurazione cessa comunque, anche prima della sua naturale scadenza:
a. in caso di scadenza del Mutuo;
b. in caso di cessazione di attività dell’impresa Aderente;
c. in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente, nei casi di cui all’Art. 1.7;
d. in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo, nei casi di cui all’Art. 1.9 (salvo che l’Aderente richieda la continuazione dell’assicurazione per l’/gli Assicurato/i);
e. in caso di Decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data dell’evento;
f. in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente, con effetto dalla data di liquidazione;
g. in caso di cessazione del rapporto tra l’Assicurato e l’impresa Aderente;
h. in caso di perdita da parte dell’Assicurato di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità, come da Art. 2.1.1;
i. se l’Assicurato acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione della sanzione.
3. Gli eventi di cui ai sopra indicati punti a), b), c) e d) comportano la cessazione della copertura per tutti gli Assicurati, mentre nei casi di cui ai sopra indicati punti e), f), g), h) ed i) la copertura assicurativa cessa per il solo soggetto Assicurato in relazione a cui l’evento si è verificato.
4. In caso di cessazione della copertura assicurativa in seguito a Decesso o Invalidità Totale Permanente di un Assicurato, la copertura assicurativa continuerà per gli eventuali altri Assicurati ai medesimi termini e condizioni.
Art. 1.7 - Cessazione di rapporto tra Assicurato ed impresa Aderente
1. In caso di cessazione del rapporto tra un Assicurato e l’impresa Aderente, quest’ultima dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia (anche per il tramite del Contraente). La copertura assicurativa non sarà più operante a partire dal giorno di cessazione del rapporto tra Assicurato ed impresa Aderente, ed all’impresa Aderente sarà rimborsata la parte di Premio (unico anticipato o annuale) relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per l’Assicurato che ha cessato il rapporto con l’impresa Aderente. La copertura assicurativa continuerà per gli eventuali altri Assicurati ai medesimi termini e condizioni.
Art. 1.8 - Cessazione di attività dell’impresa Aderente
1. In caso di cessazione di attività da parte dell’impresa Aderente, la stessa dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia (anche per il tramite del Contraente). La copertura assicurativa non sarà più operante per tutti gli Assicurati a partire dal giorno di cessazione dell’attività da parte dell’impresa Aderente, ed alla stessa sarà rimborsata la parte di Premio (unico anticipato o annuale) relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto per ciascun Assicurato.
Art. 1.9 - Come recedere dall’assicurazione
Diritto di recesso in pendenza del Periodo di Ripensamento
1. L’Aderente può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di Ripensamento). In tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio versato al netto delle imposte, ed il Contraente ridurrà all’Aderente le rate del Mutuo per un importo corrispondente.
Diritto di recesso al di fuori del Periodo di Ripensamento
2. Successivamente al Periodo di Ripensamento, l’Aderente può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso; in caso di pagamento con premio unico anticipato (Mutui di nuova erogazione) pertanto la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio versato e non goduto (al netto delle imposte) (calcolato applicando la formula di rimborso di cui all’Allegato 2 delle Condizioni di Assicurazione), e il Contraente ridurrà all’Aderente le rate residue del Mutuo per un importo corrispondente.
In caso di pagamento con Premio annuale rinnovabile (Mutui già erogati), in seguito al recesso annuale da parte dell’Aderente, le coperture cessano alla scadenza dell’annualità assicurativa e nessun ulteriore Premio annuale sarà richiesto all’Aderente.
3. L’Aderente è tenuto ad esercitare i diritti di recesso di cui alla presente clausola mediante invio al Contraente di una lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX).
4. Il recesso ha sempre effetto in riferimento a tutte le garanzie operanti sull’Assicurato/i. Non è prevista la possibilità di recedere dalle singole garanzie.
Art. 1.10 - Cosa fare in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del Mutuo
Estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo
1. Nel caso di estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto la data di scadenza originaria, oppure di trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, l’assicurazione cesserà a decorrere dalle ore 24:00 della data di estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo. In tal caso, la Compagnia, per il tramite del Contraente, rimborserà all’Aderente il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte (calcolato applicando la formula di rimborso di cui all’Allegato 2 delle Condizioni di Assicurazione). Il rimborso sarà effettuato all’Aderente mediante storno dal debito residuo in linea capitale del Mutuo (in caso di Premio finanziato) oppure mediante accredito in conto corrente (in caso di Premio non finanziato).
2. L’Aderente potrà, in alternativa alla cessazione dell’assicurazione, richiedere espressamente di mantenere inalterata ed operativa l’assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Mutuo.
3. L’Aderente potrà comunicare la propria scelta (cessazione o continuazione dell’assicurazione) compilando un apposito modulo messo a disposizione dal Contraente in sede di chiusura del Mutuo.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo
4. In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo:
• la Compagnia rimborserà all’Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato e non goduto relativa al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, applicando la formula di cui all’Allegato 2. Il rimborso sarà effettuato all’Aderente mediante corrispondente riduzione delle rate residue del Mutuo.
• La Compagnia ridurrà proporzionalmente la prestazione dovuta (cioè l’Indennizzo di Debito Residuo) nella misura corrispondente alla quota estinta del Mutuo, e pertanto, in caso di Sinistro, il Debito Residuo indennizzato sarà quello risultante dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione anticipata parziale del Mutuo.
5. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Mutuo, la Compagnia tratterrà Euro 50,00 dall’ammontare dovuto a titolo di costi amministrativi per l’operazione di rimborso.
Art. 1.11 - Dove vale la copertura
1. L’assicurazione è operante senza limiti territoriali.
Art. 1.12 - Quali tasse ed imposte sono previste dal contratto
1. Sui premi versati all’Impresa per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge. La parte di premio pagata per le coperture da infortuni è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%. I premi versati inerenti l’attività di impresa sono fiscalmente deducibili nei limiti della normativa vigente.
2. Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato è esente dall’imposta sui redditi e non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciale concorrono a formare il reddito d’impresa e sono assoggettate all’ordinaria tassazione.
Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
1. La Compagnia non dà rilevanza ad altre assicurazioni contratte separatamente dall’Aderente, presso diversi assicuratori, e pertanto quest’ultimo è liberato dall’obbligo di comunicazione verso la Compagnia di cui all’Art. 1910 Codice Civile.
Art. 1.14 - Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto
1. Salvo ove diversamente indicato nel presente contratto, tutte le comunicazioni alla Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte dall’Aderente (o dagli aventi diritto) in forma scritta, via posta od e-mail, scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire il presente contratto di assicurazione in nome e per conto della Compagnia) ai seguenti recapiti:
Modalità di contatto | Recapito |
Posta cartacea | AXA PARTNERS Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica |
2. Le comunicazioni da parte della Compagnia all’Aderente saranno effettuate via posta cartacea oppure, con il consenso dell’Aderente, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, (xx recapiti indicati sul Modulo di Adesione, o come successivamente aggiornati dall’Aderente).
Art. 1.15 - Cessione dei diritti
1. L’Aderente non potrà in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall’assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con la Compagnia.
Art. 1.16 - Quale legge si applica al contratto
1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Art. 1.17 - Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
1. È possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ogni controversia relativa al presente contratto.
2. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, anche con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98) al fine di raggiungere un accordo tra le parti, secondo gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, da effettuare innanzi all’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
3. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o sede dell’Aderente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE
Art. 2.1 - Cosa è assicurato
1. L’Aderente aderisce alla Polizza Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione, per le sotto indicate garanzie operanti sull’Assicurato/i:
GARANZIE | INDENNIZZO |
Decesso (con garanzia complementare Decesso da Infortunio) | Debito Residuo del Mutuo (raddoppiato in caso di Decesso da Infortunio) |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia | Debito Residuo del Mutuo |
2. In caso di Sinistro occorso all’Assicurato, la Compagnia si obbliga a corrispondere l’Indennizzo di Debito Residuo, alle condizioni ed entro i limiti e massimali previsti nelle condizioni particolari di ciascuna garanzia, come indicato nei rispettivi capitoli della presente Sezione 2.
CAPITOLO I – NORME APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 2.1.1 - Chi è assicurabile
1. Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 2.1.3 sulle modalità assuntive del rischio da parte della Compagnia, è assicurabile ciascuna persona fisica che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Aderente, abbia tutti i seguenti requisiti di assicurabilità:
a) ricopra all’interno dell’impresa Aderente sottoscrittrice del contratto di Mutuo uno dei seguenti ruoli: Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Socio, Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave;
b) sia residente in Italia;
c) non sia cittadino di Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America e non faccia parte di liste di restrizione
all'operatività nazionali o internazionali (comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control
> xxx.xxxxxxxx.xxx);
d) alla data di adesione sia di età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti, e sia di età tale per cui, alla scadenza del Mutuo, non abbia compiuto i 75 anni di età.
2. L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia la perdita dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente comma nel corso della durata dell’assicurazione.
3. Sono assicurabili sino ad un massimo di quattro soggetti per medesima impresa Aderente.
Art. 2.1.2 - Chi non è possibile assicurare
1. Non sono assicurabili i soggetti privi di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1.1.
Art. 2.1.3 - Come la Compagnia si accerta dello stato di salute dell’Assicurato
1. L’assunzione del rischio da parte della Compagnia comporta il previo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato, secondo quanto evidenziato dalla Tabella Assuntiva sottoriportata. Pertanto a ciascun Assicurato verrà chiesto, alternativamente:
a. di compilare un Questionario Medico: in tal caso, è assicurabile il soggetto che risponde “NO” a tutte le domande del Questionario Medico;
b. oppure di fornire il Rapporto Visita Medica ed altri esami medici secondo le indicazioni sotto riportate:
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE (per testa) | ETA’ ASSICURATO ALL’ADESIONE | FORMALITA’ DI AMMISSIONE |
Fino a € 200.0000,00 | Fino a 55 anni NON compiuti | Questionario Medico |
Oltre i 55 anni compiuti | Rapporto Visita Medica | |
Oltre € 200.000,00 e fino a € 400.000,00 | Ininfluente | Rapporto Visita Medica |
Oltre € 400.000,00 e fino a €1.000.000,00 | Ininfluente | Rapporto Visita Medica + altri esami ed accertamenti ivi indicati richiesti dalla Compagnia |
Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici sono a totale carico dell'Assicurato |
2. Nel caso di più soggetti Assicurati (sino ad un massimo di quattro), il Capitale Assicurato Iniziale da considerare per ciascun Assicurato – ai fini della TABELLA ASSUNTIVA sopra indicata – sarà quello risultante dalla relativa ripartizione pro-quota a seconda del numero di soggetti Assicurati.
3. La Compagnia, relativamente ai casi di assunzione del rischio con Rapporto Visita Medica, si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria prodotta, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell’ammissione in copertura dell’Assicurato. La Compagnia si impegna a comunicare all’Aderente, anche per il tramite del Contraente, l’accettazione o il rifiuto del rischio per lo specifico Assicurato, tempestivamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione sanitaria completa.
4. La documentazione del Rapporto Visita Medica deve essere inviata in busta chiusa alla Compagnia al seguente indirizzo: AXA PARTNERS - Ufficio Underwriting Medico - Corso Como, 17 – 00000 Xxxxxx, oppure via e-mail all’indirizzo xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
5. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica e la data di erogazione del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute dell’Assicurato tali da modificare la veridicità delle dichiarazioni già rese, l’Assicurato stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile).
Art. 2.1.4 - Clausola sanzione
1. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre la Compagnia a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CAPITOLO II – GARANZIA DECESSO (inclusa la garanzia complementare Decesso da Infortunio che paga doppio Indennizzo) | |
Garanzia Vita | AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
Art. 2.2.1 - Cosa è assicurato
1. Il rischio assicurato è la morte dell’Assicurato che si verifica nel corso della durata dell’assicurazione.
2. Essendo la presente una garanzia assicurativa sulla vita di puro rischio, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale non è prevista alcuna prestazione e i Premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.
Art. 2.2.2 - Qual è la Prestazione
1. In caso di Sinistro per Decesso, la Compagnia paga al Beneficiario il Debito Residuo del Mutuo esistente alla data del Sinistro. Sono esclusi dal calcolo del Debito Residuo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto al Contraente in base al Mutuo a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.).
2. Solo ed esclusivamente qualora il Decesso dell’Assicurato sia derivante da Infortunio, la Compagnia indennizza al Beneficiario il doppio del Debito Residuo del Mutuo esistente alla Data del Sinistro.
3. In caso di più soggetti Assicurati l’importo della Prestazione si intende sempre come equamente ripartito tra il numero degli Assicurati stessi. A titolo puramente esemplificativo, in caso di due Assicurati ed in presenza di un Debito Residuo del Mutuo pari ad € 500.000,00, in caso di Decesso di uno dei due Assicurati la Prestazione, qualora liquidabile da parte della Compagnia, sarà pari ad € 250.000,00.
Art. 2.2.3 - Qual è l’ammontare massimo della Prestazione
1. La Prestazione è soggetta ad un Massimale di €1.000.000,00 per Assicurato.
2. Solo ed esclusivamente qualora il Decesso dell’Assicurato sia derivante da Infortunio (caso nel quale la Compagnia è tenuta al pagamento del doppio del Debito Residuo ai sensi del precedente Art. 2.2.2), l’indennizzo è soggetto ad un massimale di €2.000.000,00 per Assicurato.
Art. 2.2.4 - Cosa non è assicurato (esclusioni)
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) atti di autolesionismo dell’Assicurato;
b) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
c) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
d) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
a. sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
b. i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
e) partecipazione attiva dell’Assicurato a risse, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale;
f) rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che l’Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata;
g) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
h) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
i) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
j) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
k) conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 2.2.5 - Beneficiario
1. Beneficiario della Prestazione per Decesso dell’Assicurato è sempre l’impresa Aderente. L’Aderente rinuncia espressamente alla facoltà di revoca o modifica del Beneficiario.
CAPITOLO III – GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA | |
Xxxxxxxx Xxxxx | AXA FRANCE VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
Art. 2.3.1 - Cosa è assicurato
1. Il rischio assicurato è la Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, intesa come perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili.
2. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia è indennizzabile qualora il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, ASL, ETC.).
Art. 2.3.2 - Cosa viene indennizzato
1. In caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, la Compagnia paga al Beneficiario il Debito Residuo esistente alla data del Sinistro. Sono esclusi dal calcolo del Debito Residuo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto al Contraente in base al Mutuo a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.).
2. In caso di più soggetti Assicurati l’importo dell’Indennizzo si intende sempre come equamente ripartito tra il numero degli Assicurati stessi. A titolo puramente esemplificativo, in caso di due Assicurati ed in presenza di un Debito Residuo del Mutuo pari ad € 500.000,00, in caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente di uno dei due Assicurati l’Indennizzo, qualora liquidabile da parte della Compagnia, sarà pari ad € 250.000,00.
Art. 2.3.3 - Qual è l’ammontare massimo dell’Indennizzo
1. L’Indennizzo è soggetto ad un Massimale di €1.000.000,00 per Assicurato.
Art. 2.3.4 - Cosa non è assicurato (esclusioni)
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
b) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
c) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
d) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
• sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
• i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
e) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
f) esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
g) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
h) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
i) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
j) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
k) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 2.3.5 - Beneficiario
1. Beneficiario della Prestazione per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato è sempre l’impresa Aderente. L’Aderente rinuncia espressamente alla facoltà di revoca o modifica del Beneficiario.
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 3.1 - Modalità di denuncia dei Sinistri
1. In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto della Compagnia) nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | AXA PARTNERS Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via e-mail | |
Via web (ad eccezione della garanzia Decesso) | sito internet: xxxxxxxxx.xxx/xx |
Art. 3.2 - Documentazione da allegare alla denuncia di Xxxxxxxx
a) Documentazione in caso di Sinistro Decesso
Il Beneficiario, per richiedere il pagamento della Prestazione, dovranno presentare alla Compagnia la seguente documentazione, IN COPIA:
a) certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dal Comune, e certificato necroscopico rilasciato dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale del decesso;
b) relazione medica attestante le cause del decesso;
Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio
a) Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto alla Prestazione, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro. La Compagnia richiederà inoltre eventuale documentazione necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es.: obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio).
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
b) Documentazione in caso di Sinistro Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
Il Beneficiario, ai fini della liquidazione dell’Indennizzo di Debito Residuo, dovrà presentare alla Compagnia la seguente documentazione, IN COPIA:
a) documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
b) relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti).
Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio / incidente stradale
a) Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto alla liquidazione del Capitale Assicurato, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
Art. 3.3 - Individuazione della data del Sinistro
1. Ai fini dell’accertamento del diritto all’Indennizzo/Prestazione, la data del Sinistro, per ciascuna garanzia, è individuata come segue:
• Decesso: la data di decesso dell’Assicurato;
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
• Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all’azienda sanitaria locale o altra autorità competente.
Art. 3.4 - Termine per i pagamenti della Compagnia
1. La Compagnia, dopo la denuncia di un Sinistro per uno degli eventi coperti dall’assicurazione, provvederà, entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a corrispondere le somme dovute agli aventi diritto, qualora il Sinistro sia indennizzabile.
Art. 3.5 - Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente.
ALLEGATO 1 APPENDICE NORMATIVA
CAPO XX DEL CODICE CIVILE
Dell’assicurazione
Sezione I – Disposizioni generali [ESTRATTO]
Art. 1882 Codice Civile: NOZIONE
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana .
Art. 1888 Codice Civile: PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1891 Codice Civile: ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizz a, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullament o e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
Art. 1893 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato a pplicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile: ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893
Art. 1895 Codice Civile: INESISTENZA DEL RISCHIO
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Codice Civile: CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha dirit to al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Codice Civile: DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 Codice Civile: AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuo vo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicurato re non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazio ne di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 Codice Civile: DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facolt à di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1900 Codice Civile: SINISTRO CAGIONATO CON DOLO O COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i c asi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o de l beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino all e ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro de l quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di ass icurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Sezione II – Dell’assicurazione contro i danni [ESTRATTO] Art. 1904 Codice Civile: INTERESSE ALL’ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al
risarcimento del danno.
Art. 1905 Codice Civile: LIMITI DEL RISARCIMENTO
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato
Art. 1910 Codice Civile: ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle inden nità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 Codice Civile: TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1914 Codice Civile: AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Art. 1915 Codice Civile: INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore .
Art. 1916: DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicura to verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita [ESTRATTO] Art. 1919 Codice Civile: ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA O DI UN TERZO
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il co nsenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920 Codice Civile: ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comu nicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921 Codice Civile: REVOCA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicurat ore.
Art. 1922 Codice Civile: DECADENZA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurat o.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'ar ticolo 800.
Art. 1923 Codice Civile: DIRITTI DEI CREDITORI E DEGLI EREDI
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautela re.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 1924 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Art. 1927 Codice Civile: SUICIDIO DELL’ASSICURATO
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al p agamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Sezione V – Disposizioni finali
Art. 1932 Codice Civile: NORME INDEROGABILI
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Disciplina del Contratto in generale Art. 1341 Codice Civile: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico de ll'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Codice Civile: CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme det erminati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del for mulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ALLEGATO 2
FORMULE DI RIMBORSO ED ESEMPI
Nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del Mutuo, il calcolo dell’importo di Premio pagato e non goduto al netto
delle imposte di cui all’Art. 1.10, sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
Rk '= Rk – 50 €
Dove:
Rk = Importo di Premio pagato non goduto
Rk '= Importo di premio da rimborsare al tempo k , dopo la trattenuta di 50,00 Euro dall’ammontare, dovuto a titolo di costi amministrativi per l’operazione di rimborso.
Ck = Capitale usato a titolo di estinzione
Dk = Debito Residuo al giorno precedente l'estinzione
CEk-1 = Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento
dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk)
Pk-1 = Premio imponibile al netto di costi di emissione al tempo k-1. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Pk = Pk-1 * (1 – Ck/ Dk)
H = totale dei caricamenti
N = Durata totale del finanziamento in mesi interi
K = Durata del periodo di copertura già goduta in mesi interi
La parte di Premio rimborsata è pari alla somma:
− del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
− dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, il rateo di Premio da rimborsare sarà calcolato come sopra indicato. Resta altresì inteso che, a seguito dell’operazione di rimborso, il Premio originariamente versato risulterà ridotto in proporzione del capitale estinto rispetto al Debito Residuo.
In caso di estinzione anticipata totale o parziale, la Compagnia tratterrà Euro 50,00 dall’ammontare dovuto a titolo di costi amministrativi per l’operazione di rimborso.
1. ESEMPIO di rimborso TOTALE:
CEk-1 | Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 200 000 € |
Ck | Capitale usato a titolo di estinzione | 100 000 € |
Dk | Debito Residuo al giorno precedente l'estinzione | 100 000 € |
CEk-1 | Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 200.000 |
Pk-1 | Premio imponibile al netto di costi di emissione al tempo k-1. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Pk = Pk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 1000 € |
H | totale dei caricamenti | 63.55% |
N | Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi | 120 |
K | Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi | 60 |
Costi Fissi | Costi Fissi | 50€ |
Rk | Importo di Premio pagato non goduto | 408,88 € |
Rk’ | Importo di premio da rimborsare al tempo k al netto dei costi | 358,88 € |
2. ESEMPIO di rimborso PARZIALE:
CEk-1 | Capitale erogato al tempo k-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. Coincide con il Debito Iniziale al tempo 0. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEk = CEk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 200 000 € |
Ck | Capitale usato a titolo di estinzione | 50 000 € |
Dk | Debito Residuo al giorno precedente l'estinzione | 100 000 € |
Pk-1 | Premio imponibile al netto di costi di emissione al tempo k-1. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Pk = Pk-1 * (1 – Ck/ Dk) | 1 000 € |
H | totale dei caricamenti | 63,55% |
N | Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi | 120 |
K | Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi | 60 |
Costi Fissi | Costi Fissi | 50€ |
Rk | Importo di Premio pagato non goduto | 204,44 € |
Rk’ | Importo di premio da rimborsare al tempo k al netto dei costi fissi | 154,44 € |
CEk | Capitale Erogato (per future estinzioni) | 100 000 € |
Pk | Premio imponibile (per future estinzioni) | 500 € |
ALLEGATO 3
Tassi di PREMIO
L’ammontare totale del Premio è:
a) unico e anticipato per mutui di nuova erogazione e si ottiene moltiplicando uno specifico tasso percentuale (diverso a seconda della durata del Mutuo in mesi) per il valore del Capitale Assicurato Iniziale, come da tabella sotto riportata:
Durata Mutuo in mesi | Tassi di premio lordi (imposte incluse) |
60 | 1,04% |
61-120 | 2,66% |
121-180 | 3,69% |
181-240 | 4,56% |
241-300 | 5,38% |
301-360 | 6,08% |
b) annuale rinnovabile per mutui di già erogati e si ottiene moltiplicando uno specifico tasso percentuale per il valore del Capitale Assicurato Iniziale, come da tabella sotto riportata:
Durata Mutuo in mesi | Tassi di premio lordi (imposte incluse) |
qualsiasi | 0,28% |
MODULO DI ADESIONE
(FAC-SIMILE)
MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA “PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO” (Adesione facoltativa riservata al clienti persone giuridiche di BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.) |
POLIZZA COLLETTIVA N. 0-0000-00000 stipulata da BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. (Contraente) con AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente assicurazione non è né obbligatoria né richiesta da Banco di Credito P. Azzoaglio
S.p.A. per ottenere un prodotto bancario / finanziario o per ottenerlo a condizioni diverse
Numero richiesta di Mutuo Numero di soggetti Assicurati (compilare un Modulo per ciascun Assicurato) Capitale Assicurato Iniziale (per tutti gli Assicurati) | |
È possibile assicurare pro-quota sino ad un massimo di quattro Assicurati; in tal caso il capitale assicurato e l’indennizzo/prestazione si intenderanno sempre come equamente ripartiti tra tutti gli Assicurati.
DATI DELL’IMPRESA ADERENTE | ||
Ragione Sociale | ||
Codice fiscale / P. IVA | ||
Sede legale | CAP | Prov. |
Indirizzo Sede legale | ||
Telefono / Fax |
DATI DELL’ASSICURATO | ||
Nome | Cognome | |
Codice fiscale | ||
Data di nascita | Comune di nascita | |
Comune di residenza | CAP | Prov. |
Indirizzo di residenza | ||
Telefono | ||
Ruolo all’interno dell’impresa Aderente | ||
DATI DOMICILIO (se diverso dalla residenza) | ||
Comune | CAP | Prov. |
Indirizzo |
COPERTURE ASSICURATIVE | PRESTAZIONE/INDENNIZZO |
• Decesso (con garanzia complementare Decesso da Infortunio che paga doppio Indennizzo) • Invalidità Totale Permanente (da Infortunio o Malattia) | Debito Residuo del Mutuo (in caso di più soggetti Assicurati, l’indennizzo/prestazione si intende sempre come ripartito equamente tra il numero degli stessi) |
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE | |
Decorrenza | L’assicurazione decorre: a) in caso di Mutui di nuova erogazione: dalle ore 24:00 della data di erogazione del Mutuo; b) in caso di Mutui già erogati: dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. |
Durata | L’assicurazione ha durata: a) in caso di Mutui di nuova erogazione: pari a quella del Mutuo (massimo 360 mesi); b) in caso di Mutui già erogati: pari alla durata residua del Mutuo. |
PREMIO: IMPORTO, PERIODICITA’ E MODALITA’ DI PAGAMENTO |
Compilare alternativamente a seconda della tipologia di Premio |
In caso di Premio unico anticipato (Mutuo di nuova erogazione) | |
Importo di premio unico anticipato (Incluse imposte) | € |
Modalità di Pagamento | Premio finanziato dal Contraente all’Aderente con il contratto di Xxxxx |
In caso di Premio annuale rinnovabile (Mutuo già erogato) | |
Importo di premio annuale rinnovabile (Incluse imposte) | € |
Modalità di Pagamento | Bonifico bancario o assegno bancario |
INFORMATIVA SUI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO ASSICURATIVO | |
Imposte | 2,50% del premio (con esclusione della parte di premio della garanzia Decesso, esente da imposte) |
Provvigioni di intermediazione | € |
Costi amministrativi della Compagnia | € |
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI DI RECESSO |
Diritto di recesso in pendenza del Periodo di Ripensamento L’Aderente può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (c.d. Periodo di Ripensamento). In tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore , la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio versato al netto delle imposte, e il Contraente ridurrà all’Aderente le rate del Mutuo per un importo corrispondente. Diritto di recesso al di fuori del Periodo di Ripensamento Successivamente al Periodo di Ripensamento, l’Aderente può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso; la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio versato e non goduto (al netto delle imposte) (calcolato applicando la formula di rimborso di cui all’Allegato 2 delle Condizioni di Assicurazione), e il Contraente ridurrà all’Aderente le rate residue del Mutuo per un importo corrispondente. In caso di pagamento delle garanzie con Premio annuale rinnovabile (in caso di Mutui già erogati), in seguito al recesso annuale da parte dell’Aderente, le coperture cessano alla scadenza dell’annualità assicurativa e nessun ulteriore Premio annuale sarà richiesto all’Aderente. L’Aderente è tenuto ad esercitare i diritti di recesso mediante invio al Contraente di una lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX). |
INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO / RAPPORTO DI VISITA MEDICA |
Per potere aderire alla Polizza Collettiva, ciascun Assicurato è tenuto a rispondere alle domande del sotto riportato Questionario Medico o a presentare un Rapporto di Visita Medica (documento allegato al presente Modulo di Adesione), nonchè esami medici secondo i criteri della Tabella Assuntiva di cui all’Art. 2.1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Si avverte l’Assicurato che: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti compromettono il diritto alla prestazione; b) è necessario verificare l’esattezza e la rispondenza a verità delle risposte al Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica prima della sua sottoscrizione; c) anche nei casi non previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, secondo le modalità indicate nel Rapporto di Visita Medica, per certificare lo stato di salute. Il costo di tale visita medica sarà a suo carico. La Compagnia si riserva il diritto di prestare o meno le coperture assicurative previo esame della documentazione sanitaria prodotta. In riferimento alla modalità assuntiva tramite Questionario Medico, sono assicurabili solo i soggetti che rispondono “NO” a tutte le domande |
incluse nel Questionario Medico. La Compagnia pertanto, anche ai fini dell’art. 1893 2° comma del codice civile, dichiara espressamente che non intende assumere il rischio (nemmeno a diverse condizioni) qualora fosse a conoscenza che l’Assicurato sia affetto anche da una sola delle patologie incluse nel Questionario Medico.
In riferimento alla modalità assuntiva tramite Rapporto di Visita Medica, la Compagnia si riserva il diritto, una volta esaminato lo stesso e la documentazione sanitaria prodotta, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell’ammissione in copertura dell’Assicurato.
A. Ha ricevuto, negli ultimi 5 anni, una diagnosi o prescrizione di esami, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici o assunto farmaci in merito alle seguenti patologie? | Sì | No | |||||
1. Ipertensione arteriosa (pressione superiore a 145/90) | |||||||
2. Ictus, attacco ischemico transitorio (mini-ictus), emorragia cerebrale | |||||||
3. Infarto, cardiopatia ischemica/coronarica, arteriosclerosi | |||||||
4. Aritmia cardiaca tale da richiedere un trattamento farmacologico e/o controlli periodici | |||||||
5. Qualsiasi forma di neoplasia maligna, inclusi cancro alla pelle (melanoma), leucemie, linfomi, mieloma, tumore del midollo osseo ed inoltre meningioma, nonché cisti o crescita benigna delle meningi all’interno del cervello o della spina dorsale | |||||||
6. Immunodeficienza acquisita (AIDS) e qualsiasi altra immunopatologia | |||||||
7. Sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson e tutte le malattie neurogenerative | |||||||
8. Discopatia osteoartrite o artrite infiammatoria estesa ad una o più articolazioni | |||||||
9. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, l’asma, la sarcoidosi e l’enfisema | |||||||
10. Insufficienza renale acuta o cronica, malattie infiammatorie croniche intestinali, pancreatite cronica | |||||||
11. Diabete | |||||||
12. Cirrosi da qualsiasi causa, epatite B e C e steatosi epatica o qualsiasi epatopatia | |||||||
13. Le seguenti Malattie o malformazioni congenite/ereditarie: idrocefalo, pneumopatia fibrocistica, cardiopatie congenite, spina bifida, atresie di organi addominali, trisomie, agenesie renali, malformazioni vascolari endocraniche, malformazioni dell’apparato urinario non corrette chirurgicamente, malformazioni dei grossi vasi | |||||||
B. È a conoscenza di essere affetto da una delle malattie di cui al punto A, o di una loro possibile insorgenza, di essere in attesa di risultati di consulti medici, esami medici o ricoveri ospedalieri (o in istituti di cura) sempre in riferimento alle patologie elencate al punto A? | |||||||
C. È titolare di una pensione di invalidità o inabilità (parziale o totale) o ha in corso pratiche per il relativo riconoscimento ? |
Data Firma dell’Assicurato
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELL’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE |
Io sottoscritto Aderente: DICHIARO di aver ricevuto dall’intermediario, nel formato da me prescelto, la seguente documentazione pre-contrattuale: a) Set Informativo della POLIZZA COLLETTIVA “PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO” (N. 1-2019-00013) comprensivo di: • Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), Documento informativo per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi); • Condizioni di Assicurazione (compresive di Glossario); • Modulo di Adesione (fac-simile). b) Documentazione precontrattuale del Distributore di cui al Reg. IVASS 40/2018: Allegato 3 (Informativa sul Distributore); Allegato 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP); solo in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza: Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del Distributore). Data _ Firma e timbro dell’Aderente |
ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA ED ALTRE DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE |
Io sottoscritto Aderente • DICHIARO DI ADERIRE alla POLIZZA COLLETTIVA “PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO” (N. 1-2019-00013), attivando le coperture assicurative sul soggetto Assicurato, i cui dati sono riportati nel presente Modulo di Adesione. • DICHIARO che tutte le informazioni da me rese alla Compagnia nel presente Modulo di Adesione, e tutte le informazioni in esso contenute, sono esatte veritiere e complete, anche ai fini degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. • (in caso di Premio finanziato – Mutuo di nuova erogazione) AUTORIZZO il Contraente a finanziare l’importo del Premio, con conseguente incremento dell’importo erogato e della corrispondente rata. • DICHIARO di accettare integralmente le Condizioni di Assicurazione contenute all’interno del Set Informativo. Data _ Firma e timbro dell’Aderente |
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO |
Io sottoscritto Assicurato • DICHIARO, anche ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, di ricoprire la posizione di per conto dell’Aderente. • DICHIARO ed ACCETTO che qualsiasi Prestazione/Indennizzo dovuto dalla Compagnia assicurativa, ai sensi della Polizza Collettiva “PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO” (N. 1-2019-00013), venga corrisposto a favore dell’Aderente, rinunciando sin da ora alla percezione di qualsivoglia importo a titolo di Prestazione/Indennizzo. • PRESTO IL MIO CONSENSO ad essere nominato quale Assicurato ai fini delle coperture assicurative di cui alla Polizza Collettiva “PROTEZIONE MUTUI IMPRESE BANCO AZZOAGLIO” (N. 1-2019-00013) e, anche ai sensi dell’art. 1919 c.c., PRESTO IL MIO CONSENSO affinchè l’Aderente, sottoscrivendo il presente Modulo di Adesione, stipuli un’assicurazione che, fra i sinistri che ne costituiscono l’oggetto, prevede la morte del sottoscritto Assicurato. Data Firma dell’Assicurato |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ANCHE RELATIVI ALLA SALUTE) |
Io sottoscritto, dopo aver letto l’Informativa Privacy delle compagnie titolari del trattamento redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), della quale confermo ricezione, PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli eventualmente da me conferiti in riferimento al mio stato di salute, per le finalità indicate nell’informativa, nonché alla loro comunicazione, per successivo trattamento, da parte dei soggetti indicati nella informativa predetta. Resta inteso che in caso di negazione del consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale assicurativo. Data Firma e timbro dell’Aderente Firma dell’Assicurato |
AXA FRANCE VIE
(Rappresentanza Generale per l’Italia)
Allegato Rapporto di Visita Medica
AXA FRANCE VIE S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dall a Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese milano 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLE COMPAGNIE TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè:
AXA FRANCE VIE. Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016
- REA MI-2525395. PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnie Titolari del Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti:
• per posta: - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali le compagnie Titolari del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a Mutui o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al Mutuo/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del Mutuo assicurato, decorrenza e durata del Mutuo ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnie Titolari del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolari e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnie Titolari del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza delle compagnie Titolari del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari:
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali – Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Le compagnie Titolari del Trattamento raccolgono i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione ad eccezione della profilazione obbligatoria per legge ai fini di antiriciclaggio.