CONDIZIONI DI CONTRATTO FORNITURE DI SERVIZI
CONDIZIONI DI CONTRATTO FORNITURE DI SERVIZI
1. CLAUSOLA DI PREVALENZA
Con il presente documento G.E.A.L. S.p.A. intende definire le condizioni generali che s’intendono accettate dal fornitore al momento dell’acquisto di servizi da parte della società.
Le clausole contenute nel presente documento avranno prevalenza su ogni altra eventuale clausola difforme contenuta in accordi precedenti o nel testo dei singoli contratti/ordini stipulati con il fornitore, ancorché successivi.
2. FATTURAZIONE
Il Fornitore si impegna ad emettere fattura comprensiva del Documento Giustificativo di Spesa (DGS) o buono di lavoro di riferimento.
La fattura dovrà riportare:
- numero dell’Ordine d’acquisto;
- numero CIG assegnato;
- ogni altro riferimento indicato nel modulo Ordine d’ordine.
La Società non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all’omessa citazione degli estremi dell’ordine sulle fatture, nonché nel caso di mancata comunicazione degli estremi di pagamento, come riportato al successivo punto PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La fattura dovrà essere intestata a: G.E.A.L. S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx 0000 - 00000 XXXXX – P.I. 01494020462 –
CODICE UNIVOCO MZO2A0U e inviata all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx. La fatturazione è in regime di Split Payment.
3. PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento sarà effettuato entro il termine riportato sul modulo Ordine d’Acquisto.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010, si prevede quanto segue:
• Tutti i movimenti finanziari relativi al presente ordine d’acquisto devono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dai flussi finanziari come disciplinati dalla legge richiamata;
• Il fornitore comunica tramite il modulo TRAC3, allegato alle presenti condizioni E da restituire controfirmato al Cliente, gli estremi del conto corrente bancario dedicato e tutte le altre informazioni necessarie al corretto adempimento dell’obbligo normativo;
• Il fornitore si impegna altresì a fornire tempestivamente per iscritto ogni eventuale variazione di quanto comunicato. Il regolare pagamento della prestazione è subordinato alla regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che è verificato dal Committente prima di ogni disposizione di pagamento.
4. CESSIONE E COMPENSAZIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è regolata ai sensi dell’art.1260 c.c. Il credito non può essere compensato con eventuali crediti di G.E.A.L. S.p.A. derivanti da contratti di somministrazione di servizi. Il pagamento è comunque subordinato alla regolarità contributiva dei soggetti coinvolti.
È fatto divieto assoluto al fornitore di cedere il presente contratto.
5. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Fornitore dovrà erogare il servizio in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, in conformità agli standard qualitativi di cui all’offerta accettata dalla Società, alle specifiche tecniche richieste dalla Società, nonchè a quanto indicato nell’ordine d’acquisto
Per termine di consegna deve intendersi la data di esecuzione del servizio presso il luogo specificato nell’ordine e concordato con il referente del contratto. In caso di ritardo nella consegna, la Società avrà facoltà di:
• annullare l’ordine, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento del danno subìto;
• attribuire una penalità del 4% del valore del servizio per ritardi superiori a 15gg dalla data pianificata per
l’esecuzione.
Il Fornitore dovrà far sì che ciascuna consegna sia accompagnata da un Documento Giustificativo di Spesa (DGS), che dovrà contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
- numero dell’ordine;
- data dell’ordine;
- descrizione dettagliata del servizio reso.
Il Fornitore nell’esecuzione dei servizi affidategli avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null’altro chiedere a GEAL S.p.A.
I servizi forniti dovranno osservare la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi nelle forme di cui all’offerta/contratto/capitolato di GEAL (ove previsto).
6. SPESE DI TRASFERTA, SPESE GENERALI
Devono essere espressamente indicate e previste nell’ordine di acquisto/offerta eventuali spese di trasferta, spese generali o agni altra voce ulteriore e dovuta per legge rispetto alla prestazione oggetto dell’ordine.
Nessun addebito per spese di trasferta, spese generali o simili verrà riconosciuto dalla Società, se non espressamente
pattuito per iscritto al momento dell’ordine.
7. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Sarà onere del Fornitore consegnare ogni documento o certificato richiesto dalla Società e pertinente con lo scopo dell’ordine, quale: manuali d’uso e manutenzione, schede tecniche, certificazioni, certificati di collaudo, etc. La documentazione di cui sopra è parte integrante ed essenziale dei servizi forniti e pertanto, la mancata o parziale consegna della stessa comporterà la violazione dei termini di consegna, con conseguente applicazione di quanto disciplinato all’articolo EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
8. RAPPRESENTANZA
I riferimenti ai quali il Fornitore può rivolgersi per tutte le problematiche inerenti e disciplinate nelle presenti condizioni sono:
RESP. ACQUISTI, LOGISTICA E PATRIMONIO – Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx – 000 0000000 – x.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
Nell’ordine è specificato il responsabile del contratto per GEAL.
Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società, il nominativo del proprio responsabile cui fare riferimento e che assicurerà la regolarità e continuità della fornitura secondo le richieste effettuate.
9. PERSONALE DEL FORNITORE
Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, in considerazione del settore economico di appartenenza. Essi sono altresì obbligati ad osservare le prescrizioni di legge ed i regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Qualora la Società riscontri attraverso propri controlli o durante l’esecuzione delle forniture ripetute o gravi violazioni in ordine alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno del Fornitore, previa formale costituzione in mora dell’interessato. In riferimento alla tipologia dei prodotti forniti il personale addetto al trasporto ed allo scarico dei medesimi deve essere in possesso dei titoli abilitativi idonei e della formazione all’esecuzione di eventuali operazioni richieste.
Il personale del fornitore che accede alle sedi operative della Società è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come riportate nei moduli M ILS 21-01 rev.02 e M ILS 21-02 rev.02 allegati alle presenti condizioni. Il personale del fornitore al momento dell’accesso alle sedi del Cliente è tenuto ad identificarsi e a rispettare le istruzioni date dal personale della Società.
10. VALUTAZIONE DEI FORNITORI E AUDIT DI SECONDA PARTE
Il fornitore dovrà eseguire la fornitura/prestare il servizio a perfetta regola d’arte, dando atto che l’impresa risponderà direttamente sia in sede civile che penale per l’inosservanza di quanto affidato. Si ricorda inoltre che il fornitore è oggetto di valutazione e qualificazione come previsto dall’art.10 del Regolamento per l’attività contrattuale di GEAL in vigore alla firma del presente documento.
Pertanto, tutto quanto emerge nel corso delle prestazioni eseguite nel presente documento, sarà soggetto all’attribuzione
di un punteggio. Inoltre, sempre per tale finalità, G.E.A.L. S.p.A. si riserva, previa accordo, di effettuare audit di seconda parte per il quale il fornitore, con l’accettazione dell’ordine di acquisto, s’impegna a garantire disponibilità e collaborazione. Al termine del rapporto contrattuale sarà cura di G.E.A.L. S.p.A. comunicare all’esecutore la valutazione ottenuta ed il giudizio di qualificazione attribuito (qualificato/non qualificato).
11. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX 231/01 E SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Società G.E.A.L. S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche OdV 231).
A tal riguardo, il fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti; di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da G.E.A.L. (consultabile sul sito xxx.xxxx-xxxxx.xx) che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.
Il fornitore nell’ambito del rapporto contrattuale con G.E.A.L. S.p.A. si impegna a non porre in essere, anche tramite
propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
▪ atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
▪ atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da G.E.A.L. S.p.A. che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.
Il Fornitore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società e
dell’Organismo di Vigilanza ex X.Xxx. 231/2001 di G.E.A.L. S.p.A.
Inoltre, la Società ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura “Flussi informativi verso l’OdV” che ha lo scopo di segnalare e trasmettere allo stesso OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti. Pertanto, tali segnalazioni ed informazioni possono essere indirizzate all’OdV 231 utilizzando i seguenti canali:
▪ indirizzo e-mail dell’Organismo di Vigilanza: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000@xxxx-xxxxx.xx;
▪ posta tradizionale, all’indirizzo Xxxxx Xxxxxxxx 0000, X. Xxxx, 00000, Xxxxx, c.a. Organismo di Vigilanza GEAL;
▪ portale predisposto dalla Società e di cui è presente apposito link sul sito internet aziendale, alla sezione Società trasparente;
▪ segnalazione verbale tramite incontro diretto con l’OdV.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, G.E.A.L. S.p.A. avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per il fornitore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
Ad integrazione di quanto sopra riportato, G.E.A.L. S.p.A. ha inoltre adottato un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo lo standard UNI ISO 37001, che tale standard prevende una due diligence del fornitore allo scopo di valutarne il possibile rischio corruttivo secondo la procedura adottata dal Committente e sopra richiamata, il fornitore s’impegna
a sottoscrivere e rispettare quanto di seguito dichiarato:
✓ a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e pertanto a tutte le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della concorrenza e illegalità comprese quelle di cui alla L.136/2010, L.190/2012, D.Lgs.33/2013, linee guida/determinazioni adottate al riguardo dall’ANAC e norme connesse e consequenziali alle stesse;
✓ ad astenersi (direttamente o indirettamente) e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, subappaltatori si astengano dall’offrire, promettere, elargire, pagare, accettare o richiedere somme di denaro, provvigioni, emolumenti o qualsiasi altra ricompensa (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio), al fine dell’assegnazione dell’affidamento e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
✓ di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi come previsto dall’art.42 co.2 del D.Lgs.50/16, ovvero di non aver nessun tipo di legame diretto o indiretto con i soggetti aziendali che hanno il potere di autorizzare le operazioni che la vedono coinvolta relativamente al presente incarico e di impegnarsi ad informare immediatamente la società nel caso in cui tale conflitto si manifesti in un momento successivo;
✓ di non avere consentito, ricercato, cercato di ottenere, o accettato alcun vantaggio, finanziario o di altra natura, che costituisca una prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa con finalità estranee all'affidamento in oggetto.
✓ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza, definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena a norma dell’art.444 c.p.p. per i reati di cui:
o agli articoli 416, 416bis c.p., art.74 DPR 309/1990, art.291quater DPR 43/1973, art.260 D.Lgs.152/06 (art.80 co.1 lettera a X.Xxx.50/16);
o artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p. e artt.2635, 2621 e 2622 c.c. (art.80 co.1 lettera b D.Lgs.50/16);
o di non aver commesso reati dai quali derivi come pena accessoria l’impossibilità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione.
✓ a segnalare a GEAL qualsiasi irregolarità durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto all’esecuzione dell’affidamento in oggetto;
✓ ad informare puntualmente tutto il personale dipendente o non, di cui si avvale per l’adempimento del contratto, del
presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
✓ a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori, compresi i subappaltatori, e loro
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
✓ a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per
quanto attiene l’attività di cui all’oggetto dell’affidamento;
✓ a permettere a GEAL o agli organi individuati a tal fine, qualora la stessa abbia un ragionevole sospetto di una violazione di tutto quanto sopra, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento degli impegni assunti;
✓ accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato da GEAL, costituendo grave inadempimento, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
▪ risoluzione espressa del contratto in danno, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
▪ comunicazione all’ANAC.
Il presente Patto di integrità, facente parte a tutti gli effetti del contratto stipulato/condizioni generali e le sanzioni ivi previste resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto ovvero fino al completo addebito dei corrispettivi dovuti.
L’appaltatore/fornitore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza del presente patto e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne GEAL S.p.A. a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivate da tale inosservanza.
12. NORMATIVA AMBIENTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
Il fornitore garantisce, per sé e per eventuali propri collaboratori, l'osservanza degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti tempo per tempo in materia di tutela ambientale, come - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi incluse le norme regionali, amministrative e regolamentari applicabili.
Coerentemente con la politica integrata aziendale di GEAL, ogni tipo di approvvigionamento dovrà consentire di migliorare l’impatto ambientale, energetico e di sicurezza e di garantire la qualità del servizio erogato da GEAL S.P.A. Ogni fornitore deve tenere in debito conto che GEAL è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001,14001 e 45001, pertanto tutti gli approvvigionamenti e prestazioni, di qualsiasi natura esse siano, dovranno esserne logica conseguenza.
Tutti gli aspetti in qualche modo riconducibili a tematiche di qualità ambiente, sicurezza dovranno quindi essere trattati con particolare attenzione (si citano a titolo di esempio non esaustivo gli aspetti di risparmio energetico, emissione di rumore, emissioni in atmosfera…, marcature di prodotto specifiche, titoli, abilitazioni e certificazioni richieste per le prestazioni da erogare, individuazione e valutazione preventiva degli aspetti ambientali correlati e quant’altro riconducibile alle tematiche della qualità, dell’ambiente, dell’energia e sicurezza). In esecuzione delle obbligazioni connesse al rapporto con GEAL S.p.A., il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori i principi contenuti nel documento “Politica Integrata” disponibile sul sito xxx.xxxx-xxxxx.xx di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.
Costituisce parte integrante delle presenti condizioni l’eventuale DUVRI redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008.
13. DATA PROTECTION E RISERVATEZZA
G.E.A.L. S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Xxx.xx UE 2016/679 informa che gli stessi verranno trattati per le finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e contrattuali.
Le parti s’impegnano reciprocamente a trattare i dati personali acquisiti in fase di stipulazione e/o nell’esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, del D.Lgs.196/2013 e s.m.i. ed eventuali provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Xxx.xx UE 2016/679, G.E.A.L. S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del fornitore (e/o propri esponenti, quali amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) acquisiti in occasione del presente contratto, saranno trattati secondo le modalità riportate nell’informativa disponibile al link xxx.xxxx-xxxxx.xx/xxxxxxx, di cui il fornitore dichiara la presa visione con la firma del presente contratto, anche eventualmente per conto dei propri esponenti aziendali.
Relativamente alle responsabilità ed obblighi delle parti nella gestione dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, la Società ed il Fornitore sottoscrivono apposito accordo nel caso in cui il fornitore debba essere nominato Responsabile del Trattamento o nei casi espressamente previsti dalla legge, accordo che costituisce parte integrante del presente contratto.
Le informazioni di cui il fornitore verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto sono riservate, confidenziali e soggette a riservatezza e quindi non divulgabili a terzi, salvo casi necessari all’esecuzione del contratto, nei casi espressamente previsti dalla legge o con espresso consenso scritto del Committente.
Le parti accordano che il Fornitore, nell’espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi ed altri segni distintivi di GEAL S.p.A., utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre operando con lealtà e buona fede. Il Fornitore, ove ne venga a conoscenza, si impegna ad informare G.E.A.L. S.p.A. di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest’ultima o di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Società si riserva di recedere dall’ordine di acquisto/contratto in tutti i casi previsti espressamente dal Codice Civile, dalla vigente legislazione sui contratti pubblici e qualora il Fornitore si renda colpevole in frode. Si riserva altresì di valutare l’eventuale risoluzione del contratto in danno nel caso in cui si verifichino:
- Mancato rispetto dei termini di consegna indicati;
- Due collaudi o prove con esito negativo;
- Violazione del D.Lgs.231/01,come riportato al paragrafo CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX 231/01 E SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
Qualora si presentino i presupposti per la risoluzione del contratto al Fornitore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle forniture consegnate al momento della risoluzione, in base al prezzo contrattuale, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi, anche in relazione al risarcimento del danno subito dalla Società.
15. FORO COMPETENTE
In caso di controversie resta stabilita l’esclusiva competenza del foro di Lucca con esclusione di qualunque altro foro concorrente o alternativo.
Lucca, 20 gennaio 2023
Il Fornitore GEAL SPA
Amministratore Delegato Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx