Regolamento di deposito
A) Condizioni generali
1. Campo d’applicazione del Regolamento di deposito
Il presente Regolamento di deposito si applicherà, unitamente alle Condizioni generali della Banca, alla custodia, all’iscrizione in conto e all’amministrazione di titoli, oggetti di valore, titoli dematerializzati / intermediati e altri oggetti enumerati ai paragrafi da a) a d) del seguente articolo “Accettazione degli Attivi depositati” (qui di seguito designati congiuntamente gli “Attivi depositati” da parte di Deutsche Bank (Svizzera) SA (qui di seguito la “Banca”).
Il presente Regolamento di deposito integra eventuali accordi contrattuali speciali o disposizioni particolari applicabili a conti di deposito speciali.
2. Accettazione degli Attivi depositati
La Banca accetta:
a) titoli di ogni natura (azioni, obbligazioni, cedole ipotecarie, diritti equivalenti (titoli dematerializzati / intermediati ecc.) destinati a essere conservati e amministrati, quale norma generale in conti di deposito aperti;
b) metalli preziosi (oro di qualità commercializzabile, argento, platino, palladio, monete, ecc.) destinati a essere conservati e amministrati, quale norma generale in conti di deposito aperti;
c) investimenti monetari, investimenti del mercato dei capitali e altri investimenti non emessi sotto forma di titoli, destinati a essere iscritti in conto e amministrati in conti di deposito aperti;
d) documenti, oggetti di valore e altri oggetti idonei a essere conservati in depositi sigillati. Ai depositi sigillati si applicheranno Regolamenti separati (si veda la seguente sezione E).
La Banca può rifiutare di accettare tutti o parte degli Attivi depositati senza indicazione dei motivi.
La Banca non è in nessun caso responsabile della qualità, del valore e della performance degli Attivi depositati.
Trasferendo gli Attivi depositati alla Banca, il Titolare del conto è consapevole di tutti i rischi direttamente o indirettamente connessi a tali attivi. Il Titolare del conto accetta tali rischi e s’impegna ad assumerne l’intera responsabilità, in particolare per i rischi connessi al depositario presso il quale gli Attivi depositati sono iscritti / depositati.
3. Dovere di diligenza della Banca
Nella tenuta degli Attivi depositati del Titolare del conto, la Banca è tenuta ad attenersi agli standard di diligenza abituali del settore.
Se gli Attivi depositati sono conservati nelle mani di depositari terzi, il dovere della Banca sarà limitato all’applicazione di una diligenza ragionevole nella scelta e nelle istruzioni di tali depositari, ed anche nel controllo dei criteri di selezione dei depositari terzi affinché siano rispettati in ogni momento.
4. Diritti valore con funzione analoga alle cartevalori
Cartevalori e diritti non cartolarizzati che funzionano come titoli di credito, ma che non sono
attestati mediante un certificato, dovranno essere trattati in modo identico. In particolare, trovano applicazione le disposizioni sulla commissione (articolo 425 e segg. Codice delle obbligazioni svizzero) tra il Titolare del conto e la Banca.
5. Consegna e diritto di disposizione sugli Attivi depositati
Il Titolare del conto può disporre in qualsiasi momento su Attivi depositati, con riserva di disposizioni legali, garanzie della Banca, oneri, diritti di pegno, diritti di ritenzione o di compensazione e altri diritti analoghi della Banca nonché su disposizioni contrattuali speciali quali, in particolare e senza limitazioni, i termini di disdetta, le restrizioni di trasferimento applicabili a taluni attivi quali certi hedge funds, veicoli di private equity e immobiliari. Le istruzioni impartite dal Titolare del conto concernenti gli atti di disposizione sui titoli dematerializzati / intermediati non possono essere revocate dopo essere state ricevute dalla Banca.
La Banca onorerà il suo obbligo di restituire gli Attivi depositati in buona e debita forma, nei locali dell’ente che detiene gli Attivi depositati, a condizione che tale restituzione non sia impedita dalla natura di tali attivi, in un lasso di tempo ragionevole. In ogni caso, il termine abituale di fornitura sul mercato interessato deve essere rispettato.
Il trasporto e la copertura assicurativa degli Attivi depositati avverranno per conto e a rischio del Titolare del conto. Salvo istruzione contraria, la Banca stipulerà o meno una polizza assicurativa e dichiarerà il valore degli Attivi depositati, a sua piena discrezione.
6. Estratti di deposito
La Banca dovrà, di tanto in tanto, secondo la frequenza concordata con il Titolare del conto, inviare al Titolare del conto un estratto degli Attivi depositati sul suo conto / sui suoi conti deposito. L’estratto sarà ritenuto approvato se la Banca non riceve obiezioni scritte entro un termine di 30 giorni dalla notifica del medesimo. Il riconoscimento esplicito o tacito degli estratti di deposito sarà considerato quale approvazione di tutte le registrazioni che vi figurano.
Le valutazioni dei conti di deposito saranno basate su prezzi indicativi e valori di mercato ripresi da fonti utilizzate abitualmente dalle banche. La Banca non assumerà alcuna responsabilità per l’esattezza delle valutazioni o per altre informazioni relative agli attivi contabilizzati.
7. Spese di custodia / commissione di gestione / costi
La Banca addebiterà una commissione di custodia nonché una commissione per il servizio di amministrazione degli Attivi depositati (ad es. tenuta del conto, amministrazione dei titoli, stesura del rapporto di performance annuale, ecc.) secondo il
tariffario in vigore o come concordato separatamente per iscritto. La Banca ha il diritto di modificare il suo tariffario in qualsiasi momento e notificherà al Titolare del conto ogni modifica mediante qualsiasi mezzo appropriato. Si riterrà che il Titolare del conto ha accettato la modifica se non vi si oppone per iscritto entro un termine di 30 giorni dalla data della notifica.
Inoltre, la Banca avrà il diritto di fatturare i suoi costi e i suoi servizi straordinari (ad es. ricezione e rimessa di titoli, conti cifrati, motivi specifici comportanti un lavoro amministrativo supplementare rilevante, ad es. conti bloccati o non rivendicati, istruzioni speciali per la rimessa della corrispondenza bancaria, attestazioni fiscali o spese di custodia di terzi, ecc.).
B) Regolamentazione speciale per i conti di deposito aperti
8. Metodo e rischi di custodia
La Banca è espressamente autorizza a depositare gli Attivi depositati presso depositari professionali terzi di sua scelta o presso un depositario collettivo, in Svizzera o all’estero, a suo nome ma per conto e a rischio del Titolare del conto. La responsabilità della Banca è limitata al rispetto del suo obbligo di diligenza nella selezione e nell’istruzione dei suoi depositari terzi, rispettivamente suoi depositari collettivi ed anche nel rispetto del suo dovere di diligenza nel controllo periodico dei criteri di selezione dei depositari terzi affinchè i criteri di selezione siano rispettati in ogni momento. Qualora il Titolare del conto necessitasse di ricorrere a un depositario terzo non raccomandato dalla Banca, la Banca non si assumerà alcuna responsabilità per le azioni di tale depositario terzo. In principio, la Banca si assicura di non deporre strumenti finanziari presso un depositario terzo in un paese che non regola la detenzione e la conservazione di strumenti finanziari a meno che la natura degli istrumenti finanziari dei servizi finanziari connessi non esigono che siano depositati presso il depositario in un tale paese. In questo contesto, la Banca è espressamente autorizzata dal Titolare del conto ad affidare titoli dematerializzati / intermediati, che saranno detenuti per conto e a rischio del Titolare del conto, a subdepositari all’estero che possono non essere soggetti a una sorveglianza appropriata o non essere stati scelti dalla Banca. Se i conti contengono degli strumenti finanziari sottomessi ad una legge di un paese terzo, i diritti del Titolare del conto in relazione con questi strumenti finanziari possono differenziarsi di conseguenza. Gli Attivi depositati che sono negoziati esclusivamente o principalmente al di fuori della Svizzera saranno, per norma generale, parimenti depositati all’estero.
Salvo istruzione contraria, La Banca è autorizza a depositare gli Attivi depositati, separati secondo il loro genere, nel suo proprio deposito collettivo o in un deposito collettivo presso un depositario terzo o un depositario collettivo centrale (a suo nome ma per conto e a rischio del Titolare del conto). In questo caso, i titoli di clienti multipli possono essere detenuti in depositi collettivi. Concretamente, ciò potrebbe implicare l’impossibilità di individuare e separare senza indugio i titoli assegnati a un cliente. In alcuni mercati non è possibile, né necessario separare i titoli di clienti da quelli del depositario terzo. Ciò implica in particolare che se il depositario terzo divenisse insolvente, non sarebbe sempre
possibile individuare e separare i titoli. In questi casi, il Titolare del conto potrebbe non avere affatto diritto alla restituzione o avere diritto a una restituzione solo parziale dei suoi titoli e non potrebbe rivendicare alcuna pretesa in tal senso. Questo principio non si applicherà agli Attivi depositati che, in ragione della loro natura o per altri motivi, devono essere conservati separatamente. Se il Titolare del conto desidera separare individualmente gli Attivi depositati presso la Banca e da quest’ultima detenuti per suo conto presso un Depositario Centrale, preghiamo il Titolare del conto di rivolgersi alla sua persona di contatto presso la Banca.
Se gli attivi depositati sono detenuti in depositi collettivi in Svizzera, ogni depositante avrà un diritto di comproprietà sul deposito collettivo basato sulla parte di Attivi depositata che avrà depositato rispetto a tutti gli Attivi depositati che si trovano nel deposito collettivo. Gli attivi depositati all’estero saranno assoggettati alle leggi e usanze del luogo ove sono depositati nonché alle condizioni generali che si applicano al depositario terzo o al depositario collettivo estero. Le leggi e le prassi consuetudinarie estere possono differire da quelle vigenti in Svizzera e potrebbero non garantire il medesimo livello di protezione, segnatamente in caso di insolvenza del depositario terzo. Se il diritto applicabile del paese estero rende difficile o impossibile la restituzione da parte della Banca degli attivi depositati detenuti all’estero o il trasferimento del prodotto della vendita di tali attivi, la Banca avrà l’obbligo di cedere al Titolare del conto una pretesa di restituzione sostitutiva del deposito, a condizione che una tale pretesa esista e sia cedibile.
Gli Attivi depositati rimborsabili per estrazione a sorte possono parimenti essere detenuti dalla Banca in depositi collettivi, classificati per genere. Essi sono distribuiti dalla Banca fra tutti i depositari utilizzando un metodo di estrazione a sorte che assicura un’opportunità uguale per tutti in proporzione alla loro partecipazione.
Il Titolare del conto riconosce e dichiara di essere stato informato degli svantaggi, dei rischi e delle spese connessi alla detenzione collettiva di titoli in qualità di mandatario (nominee) da parte della Banca o di una terza parte incaricata, tra cui i rischi di non poter esercitare individualmente i diritti connessi ai titoli, il rischio di non poter beneficiare delle caratteristiche d’investimento individuale (ivi inclusi privilegio di rango, soglia di redditività, ecc.) per quanto concerne le commissioni di riscatto, l’attribuzione di commissioni di gestione, di commissioni di performance e di spese, le trattenute alla fonte sui proventi del riscatto nonché, in generale, del fatto che l’esercizio collettivo di tutti i diritti connessi ai titoli può comportare degli svantaggi o delle restrizioni rispetto all’esercizio individuale di questi medesimi diritti.
9. Amministrazione ordinaria
Fatto salvo il paragrafo seguente, compete al Titolare del conto di adottare tutte le misure richieste per tutelare i diritti connessi agli Attivi depositati.
In assenza di istruzioni specifiche impartite per iscritto a tempo debito da parte del Titolare del conto, e nella misura in cui avvisi
e pagamenti relativi agli Attivi depositati sono indirizzati direttamente alla Banca, essa eseguirà le mansioni amministrative usuali a nome del Titolare del conto, quali:
a) incasso di interessi, dividendi, rimborsi del capitale nonché altre distribuzioni alla loro scadenza;
b) sorveglianza di prelievi, riscatti, scadenze, conversioni e diritti di sottoscrizione sulla base dei mezzi d’informazione abituali che sono a sua disposizione e sono utilizzati abitualmente nel settore bancario, ma senza assumere responsabilità a riguardo;
c) ordinazione di nuovi tagliandi e scambio di certificati provvisori a fronte di certificati definitivi.
10. Rappresentanza alle Assemblee generali
La Banca non è tenuta a informare il Titolare del conto, in merito alla data e al luogo in cui si tengono le assemblee generali ordinarie o straordinarie delle società le cui azioni o altri certificati che incorporano diritti societari sono tenuti in custodia presso la Banca. Essa non rappresenterà inoltre il Titolare del conto a tali assemblee generali degli azionisti.
11. Misure da adottare da parte del Titolare del conto / amministrazione eccezionale / azioni collettive
Il Titolare del conto dovrà fare tutti i passi necessari per ottenere e salvaguardare i diritti relativi agli Attivi depositati, ivi incluso in particolare l’impartire istruzioni per l’esercizio, l’acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione o di conversione. Se la Banca non riceve per tempo istruzioni del Titolare del conto, essa sarà autorizzata, ma non tenuta, ad agire secondo il suo libero apprezzamento (ivi incluso l’addebito del conto del Titolare del conto, per esempio in occasione dell’esercizio di diritti di sottoscrizione o della realizzazione di pagamenti supplementari per azioni non interamente liberate).
La presentazione di domande di rimborso o d’imputazione dell’imposta alla fonte sarà effettuata solo su istruzione esplicita del Titolare del conto.
In caso di inadempimento di un emittente (mancato pagamento di cedole scadute o del capitale, ecc.) tutte le misure richieste per esigere il rispetto dei diritti connessi agli Attivi depositati (compilazione di un giustificativo di credito, ecc.) devono essere adottate dal Titolare del conto.
Il Titolare del conto riconosce che in virtù della regolamentazione applicabile in alcuni Stati esteri, la Banca può essere tenuta a rivelare a mediatori, borse, depositari o autorità di sorveglianza estere l’identità dei depositanti per i quali essa detiene gli Attivi depositati. Ogni possibile perdita connessa a un’opposizione da parte del Titolare del conto alla rivelazione della sua identità (quale il blocco dei suoi titoli, la perdita del suo diritto al dividendo, ecc.) sarà sopportata esclusivamente dal Titolare del conto, non assumendo la Banca nessuna responsabilità a tale riguardo.
Il titolare del conto riconosce e accetta che la Banca non avrà alcun obbligo di adottare qualsivoglia misura a nome del Titolare
del conto in relazione ad azioni collettive (class actions) od ogni altra procedura analoga in relazione a dei titoli, in particolare dei titoli americani o dei titoli quotati americani che la Banca ha detenuto o detiene per suo conto, né di tenerlo informato dell’esistenza e /o dell’evoluzione di tali azioni collettive.
Il Titolare del conto è responsabile di adempiere qualsivoglia obbligo di dichiarazione connesso con le Attività depositate nei confronti di emittenti, società, autorità, borse e/o altre parti terze, ancorché le Attività depositate non siano intestate al Titolare del conto presso il depositario. La Banca non sarà tenuta a informare il Titolare del conto in merito a eventuali requisiti di dichiarazione di questo genere.
12. Disposizioni particolari per i metalli preziosi
12.1. Depositi fisici di metalli preziosi
Salvo istruzione contraria, la Banca conserva l’oro, l’argento, il platino, il palladio, le monete e altri metalli preziosi nella forma commerciale standard conforme alle esigenze usuali del mercato in materia di qualità e purezza minima, in depositi collettivi, in Svizzera o all’estero, in locali propri o presso un depositario terzo, a suo proprio nome ma per conto e a rischio del Titolare del conto. Questo principio non si applicherà ai metalli preziosi che non sono in forma commerciale standard e alle monete che hanno un valore numismatico, che devono essere conservati separatamente.
Se il metallo prezioso è detenuto in depositi collettivi in Svizzera, ogni Titolare del conto deterrà un diritto di comproprietà sul deposito collettivo, basato sulla parte di metallo prezioso che avrà depositato rispetto a tutti i metalli preziosi che si trovano nel deposito collettivo.
I metalli preziosi detenuti in depositi collettivi all’estero saranno assoggettati alle leggi e usanze del luogo ove essi sono depositati, conformemente all’articolo “Metodo e rischi di deposito”.
La Banca amministrerà il deposito collettivo e proteggerà i diritti del Titolare del conto nei confronti degli altri comproprietari del deposito collettivo e di terzi.
Le registrazioni devono essere effettuate in funzione del numero di unità fungibili (ad es. piccoli lingotti) o in funzione del peso puro. Il Titolare del conto è autorizzato in qualsiasi momento a ritirare dal deposito collettivo la quantità di metallo prezioso che egli ha depositato e di richiedere che essa gli sia rimessa, tuttavia con riserva di disposizioni legali imperative, garanzie, oneri, diritti di pegno, diritti di ritenzione o di compensazione o altri diritti analoghi della Banca nonché di disposizioni contrattuali speciali. Salvo convenzione contraria, luogo d’esecuzione è lo stabilimento (sede/succursale) che amministra il deposito collettivo. Su richiesta, la Banca può parimenti fornire il metallo prezioso in un altro luogo, a condizione che ciò sia fisicamente possibile e conforme alle leggi in vigore in tale luogo nonché a quelle del luogo di deposito. Tutti i rischi e le spese di una tale fornitura saranno sopportati esclusivamente dal Titolare del conto. In caso di restrizioni di trasferimento, guerra, forza maggiore o
avvenimenti analoghi, la Banca si riserva il diritto di fornire il metallo prezioso, a spese e rischio del Titolare del conto, nel luogo e nelle modalità che le appaiono più appropriate.
Il metallo prezioso fornito corrisponde al numero di unità fungibili iscritte. Se il metallo prezioso è registrato in termini di peso puro, la Banca è autorizzata a fornire unità di qualsiasi taglia la cui purezza corrisponde al grado di purezza minimo abituale e a fatturare le spese di produzione supplementari al tasso applicabile al momento in cui l’estratto conto è allestito. Tutte le differenze di peso residue saranno compensate, a convenienza della Banca, mediante unità di taglia più piccola oppure assestate al prezzo che può essere ottenuto sul mercato dei metalli preziosi di Zurigo (o, in assenza di ciò, al prezzo del libero mercato internazionale dei metalli preziosi) al momento in cui l’estratto conto è allestito. La Banca deve disporre di un preavviso di cinque giorni bancari per le quantità rilevanti, per assicurare la fornitura rapida del metallo prezioso.
Il Titolare del conto risponderà di ogni tassa, di ogni diritto e imposta analoga, attuali o futuri, in particolare l’imposta sul valore aggiunto.
12.2 Conti metallo prezioso
Il Titolare del conto non vanterà alcuna pretesa di proprietà, bensì una pretesa di consegna in termini di quantità di metalli detenuti nel conto metallo che, nel caso dell’oro, si riferisce al peso puro, per gli altri metalli preziosi, al loro peso lordo nella loro unità commerciale abituale e, per le monete, al loro numero.
I conti metallo prezioso non saranno fruttiferi di interessi. Se il Titolare del conto conferisce ordini che superano il suo saldo disponibile o il limite di credito, la Banca può decidere quali ordini eseguire a prescindere dalla data o dall’ora in cui gli ordini sono pervenuti.
La consegna fisica di metalli su richiesta del Titolare del conto dovrà avvenire unicamente presso i locali della Banca in cui è tenuto il conto metallo e a spese del Titolare del conto. Le richieste di consegna dovranno essere notificate alla Banca con sufficiente preavviso. Il metallo dovrà essere consegnato nelle unità commerciali e nella qualità abituali.
I saldi del conto metallo saranno indicati su estratti comunicati al Titolare del conto con la frequenza concordata con il Titolare del conto.
Per la tenuta dei conti metallo prezioso, la Banca addebita una commissione secondo il proprio tariffario in vigore o come concordato separatamente per iscritto. La Banca ha il diritto di modificare il suo tariffario in qualsiasi momento e notificherà al Titolare del conto ogni modifica mediante qualsiasi mezzo appropriato. Si riterrà che il Titolare del conto ha accettato la modifica se non vi si oppone per iscritto entro un termine di 30 giorni dalla data della notifica.
C) Informazioni sulla risoluzione delle banche e sulla partecipazione dei creditori (“bail-in”)
13. I titolari di azioni e titoli di debito (ad esempio obbligazioni e certificati fruttiferi) ed i partner contrattuali (in caso di acquisizione o di costituzione di altri crediti) sono esposti al rischio che il debitore non adempia i propri impegni derivanti da un titolo o credito (rischio di solvibilità dell’emittente/del partner contrattuale). Questo rischio si concretizza in caso di insolvenza, ossia di sovraindebitamento o incapacità di pagamento dell’emittente/del partner contrattuale. Se l’emittente/il partner contrattuale è un istituto di credito, questi titoli/crediti possono essere soggetti a disposizioni particolari. Numerosi Stati hanno emanato direttive per disciplinare in futuro la risoluzione di banche a rischio di insolvenza senza sostegno da parte dello Stato («Risoluzione delle banche e partecipazione dei creditori/bail-in»). Se l’emittente/il partner contrattuale è un istituto di credito esiste anche il rischio che sia un’autorità a disporre un provvedimento di risoluzione. Questo può accadere se, ad esempio, i valori patrimoniali dell’ente creditizio sono inferiori agli impegni, se l’ente creditizio non è o non sarà in grado di onorare i suoi impegni a scadenza nell’immediato futuro o se necessita di un sostegno finanziario straordinario. Una simile disposizione amministrativa può, tra le altre cose, comportare una svalutazione parziale o totale dell’importo nominale dei titoli di debito e di altri crediti nonché di interessi o una conversione di titoli di debito e altri crediti in azioni dell’ente creditizio. Gli investitori possono altresì essere esposti al rischio che, in caso di insolvenza, i diritti derivanti da titoli di debito di un ente creditizio siano postergati rispetto ad altri titoli di debito non garantiti privilegiati e quindi di subire potenzialmente perdite superiori in caso di insolvenza o di introduzione di provvedimenti di risoluzione.
Per i dettagli sulla procedura di risoluzione in Germania si rimanda al sito
xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxxxxx.xxx
Se il titolare del conto detiene titoli/crediti corrispondenti ai criteri sopra illustrati ma l’emittente/il partner contrattuale non è residente in Germania, il titolare del conto è invitato a informarsi in merito alla procedura di risoluzione applicabile all’emittente/al partner contrattuale corrispondente.
D) Protezione dei depositi bancari in Svizzera
14. Trattamento degli attivi detenuti in conti di deposito in caso di liquidazione involontaria della Banca
In caso di liquidazione involontaria della Banca, gli oggetti di valore detenuti in conti di custodia ai sensi della definizione datane dall'articolo 16 della Legge bancaria svizzera, quali beni mobili, titoli e crediti del Titolare del conto detenuti su base fiduciaria, sono segregati a vantaggio dei clienti della Banca e non rientrano quindi nel patrimonio fallimentare. I beni mobili, i titoli e i crediti detenuti su base fiduciaria sono detenuti a nome della Banca ma esclusivamente per conto dei suoi clienti.
15. Trattamento privilegiato dei depositi in contanti
Ai sensi dell'articolo 37a della LBCR, i depositi in contanti custoditi presso la Banca a nome del Titolare del conto godono di un trattamento privilegiato fino a un limite massimo di CHF 100 000.- come descritto di seguito. (“Depositi privilegiati”).
I Depositi privilegiati sono immediatamente restituiti tramite prelievo dalla rimanente liquidità della banca fallita. Nel caso in cui la liquidità della banca non sia sufficiente a coprire tutti i Depositi privilegiati entra in gioco il programma di tutela dei depositanti (il "Programma di tutela dei depositanti")
Per proteggere i Depositi privilegiati dei clienti di banche in Svizzera è stata infatti creata un'associazione chiamata "esisuisse". Ai sensi dell'art. 37h para. 1 LBCR tutte le banche in Svizzera sono tenute ad aderire a esisuisse. Nell'eventualità che una banca con sede in Svizzera avvii la procedura fallimentare, esisuisse si assicura che i Depositi privilegiati siano restituiti a tempo debito ai clienti della banca. L'importo massimo protetto da esisuisse ai sensi del Programma di tutela del depositante è di CHF 6 miliardi. Qualora questa somma non fosse sufficiente a coprire i Depositiprivilegiati, gli importi mancanti saranno trattati in maniera preferenziale nell'ambito del patrimonio fallimentare come crediti di seconda classe.Per maggiori informazioni si rimanda al seguente sito web:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xxxxxxxxx
depositati. In ogni caso, la responsabilità della Banca sarà limitata al valore assicurativo dei depositi. In particolare, la Banca declina ogni responsabilità per le perdite o i danni dovuti ad atti bellici, di terrorismo, a disordini civili rilevanti oppure a fenomeni atmosferici naturali quali gli influssi atmosferici, i raggi ionizzanti, i terremoti o le inondazioni. La copertura assicurativa degli oggetti di valore depositati rientra nella responsabilità del Titolare del conto.
19. Ritiro
Al momento del ritiro dei depositi sigillati, il Titolare del conto deve verificare che il sigillo di cera o di piombo sia intatto. Se il contenuto non è intatto, la Banca non assumerà nessuna responsabilità, salvo che il Titolare del conto possa provare che al momento del ritiro l’imballaggio era stato aperto e il danno e stato causato da negligenza grave o dolo della Banca. La ricevuta firmata dal Titolare del conto al momento del ritiro del deposito esonera la Banca da ogni responsabilità.
E. Disposizioni particolari applicabili ai depositi sigillati
16. Consegna alla Banca
I depositi sigillati devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore. Gli imballaggi devono recare il nome e l’indirizzo del Titolare del conto ed essere sigillati con cera o piombo in modo tale da non poter essere aperti senza rompere la cera o il piombo. La Banca emetterà una ricevuta al momento della consegna.
17. Contenuto
I depositi chiusi possono contenere solo oggetti di valore, documenti e altri oggetti appropriati. Il loro contenuto non deve mai consistere in oggetti infiammabili, deperibili, nocivi, illeciti o in qualsiasi altro modo dannosi o inadeguati ad essere conservati in locali bancari. Il Titolare del conto risponde di ogni conseguenza, perdita o danno risultante dalla violazione di tali disposizioni.
La Banca è autorizzata a ispezionare il contenuto del deposito ad essa consegnato alla presente del Titolare del conto o di esigere che il Titolare del conto fornisca la prova della natura degli oggetti depositati. Se motivi di sicurezza lo esigono, la Banca sarà parimenti autorizzata ad aprire dei depositi chiusi anche in assenza del Titolare del conto.
18. Responsabilità della Banca
Salvo in caso di negligenza grave o dolo, la Banca non risponderà di nessuna perdita e di nessun danno a carico degli oggetti
Condizioni generali di Deutsche Bank (Svizzera) SA
Informazioni generali
Sede legale: Xxxxx xxx Xxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxx 1
Registro di Commercio: numero federale CH-660-0537980.4 / numero pratica 8100/1980 Telefono: x00 (0) 00 000 00 00 Fax: x00 (0) 00 000 00 00
Filiale di Zurigo: Prime Tower, Xxxxxxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxx
Telefono: x00 (0) 00 000 00 00 Fax: + 00 (0) 00 000 00 00
Deutsche Bank (Svizzera) SA (qui di seguito la “Banca”), società svizzera costituita nel 1980, è controllata al 100% da Deutsche Bank Holdings (Luxembourg) Sarl, che è essa stessa integrata al Gruppo Deutsche Bank. La Banca è una banca svizzera autorizzata e soggetta alla supervisione della FINMA, Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx (Internet: xxx.xxxxx.xx).
La gamma dei servizi della Banca comprende in particolare tutti i tipi di transazioni in titoli e altri strumenti finanziari, nonché la consulenza in materia di investimenti, la gestione di portafoglio discrezionale, i servizi di sola esecuzione, la custodia di titoli, le transazioni in valuta estera e il credito per clienti privati e istituzionali.
1. Campo d’applicazione
La relazione d’affari fra Deutsche Bank (Svizzera) SA e i suoi clienti (qui di seguito il “Titolare del conto”) è disciplinata dalle presenti Condizioni generali, dai contratti individuali stipulati con la Banca e dalle usanze bancarie abituali.
Le Condizioni generali rimangono valide indipendentemente da ogni altro formulario contrattuale standard o documento equivalente che il Titolare del conto potrebbe aver firmato.
Ogni disposizione prevista in tali contratti individuali che potrebbe derogare alle Condizioni generali prevarrà, salvo indicazione contraria.
2. Firme
Solo le firme notificate per iscritto alla Banca saranno valide nella relazione con il Titolare del conto, e ciò finché la notifica di una revoca scritta sia ricevuta dalla Banca. La Banca non sarà vincolata da un’iscrizione differente in un Registro di commercio o in altre pubblicazioni. I diritti di firma di un rappresentante del Titolare del conto non si estingueranno al decesso del Titolare del conto, in caso di perdita dell’esercizio dei diritti civili, fallimento o procedura analoga, salvo indicazione contraria scritta da parte del Titolare del conto. Nel caso in cui a più persone è stato accordato un diritto di firma da parte del Titolare del conto, la Banca ha il diritto di ritenere che ciascuna di queste persone ha un diritto di firma individuale, salvo che il Titolare del conto fornisca istruzioni contrarie per iscritto.
Se il Titolare del conto è una corporazione o un'entità giuridica di diritto privato o pubblico (associazione, fondazione, stabilimento, società, ecc.), la Banca deve essere tenuta informata per iscritto di ogni cambiamento successivo delle persone autorizzate ad assumere impegni a loro nome. Finché tale modifica non è stata notificata per iscritto, le persone antecedentemente designate saranno ritenute aventi diritto di agire.
Ogni danno risultante da un’identificazione errata e da falsificazioni di qualsiasi natura non rilevate sarà sopportato dal Titolare del conto, a meno che la Banca non abbia avuto l’obbligo di procedere a una verifica speciale e abbia agito con negligenza grave.
3. Incapacità di esercitare i diritti civili
Il Titolare del conto risponderà di ogni perdita o danno risultante dalla sua incapacità, da quella di un rappresentante o di un terzo, di esercitare i diritti civili, salvo che tale incapacità sia stata comunicata per iscritto alla Banca a tempo debito con prove documentali. In assenza di una tale notifica, la Banca non assumerà nessuna responsabilità, anche se l’incapacità di esercitare i diritti civili è pubblicata.
4. Conti congiunti
Se un conto è aperto a nome di due o più persone fisiche, salvo convenzione scritta contraria, ciascuno dei titolari del conto congiunto avrà un diritto individuale illimitato di disporre degli attivi, in particolare di costituirli in pegno a titolo di garanzia, di impartire istruzioni o autorizzazioni di qualsiasi natura, di firmare i formulari e i contratti della Banca e di designare un/più procuratore(i). Ciascun titolare del conto avrà il diritto di rescindere la relazione d’affari con la Banca a suo nome e a nome di tutti gli altri titolari del conto.
I titolari del conto congiunto saranno solidalmente responsabili nei confronti della Banca in qualità di debitori solidali (ai sensi degli articoli 143 seg. del Codice delle obbligazioni svizzero) per tutti i crediti presenti e futuri che la Banca potrebbe avere nei loro confronti, anche se tali crediti risultano da istruzioni impartite o impegni assunti da uno solo di loro.
Ognuno dei titolari del conto congiunto ha un diritto individuale di delegare i suoi poteri a un/più terzo(i).
La Banca si riserva il diritto di accreditare sul conto congiunto oggetti di valore o attivi ricevuti a nome di uno dei titolari del conto senza notificare formalmente il suddetto titolare del conto.
In caso di decesso di uno dei titolari del conto congiunto, il(i) titolare(i) del conto superstite(i) conserverà/anno il diritto esclusivo di disporre degli attivi depositati sul conto nella relazione con la Banca, ad esclusione degli eredi o altri successori legali del titolare deceduto del conto congiunto e indipendentemente da un diritto di proprietà sugli attivi depositati. A richiesta di un erede legale o testamentario, la Banca è autorizzata a informarlo del saldo del conto alla data del decesso, così come del/dei nome(i) del/dei titolare(i) del conto superstite(i) e di ogni avente di firma autorizzato, rispettivamente di ogni procuratore registrato per il conto.
5. Reclami del Titolare del conto
Si riterrà che il Titolare del conto ha accettato e approvato l’esecuzione di ogni istruzione o operazione, qualsiasi essa sia, gli estratti conto o di deposito, gli avvisi di addebito o di accredito o altre comunicazione della Banca, salvo che un reclamo scritto sia notificato immediatamente dopo la ricezione del relativo avviso, in ogni caso in un termine di 30 giorni a partire dalla medesima. L’approvazione esplicita o tacita degli estratti di conto/deposito include tutte le registrazioni che vi figurano.
Se il Titolare del conto non riceve un avviso da lui atteso, deve inviare un reclamo scritto alla Banca nel più breve lasso di tempo possibile dal momento in cui avrebbe dovuto ricevere tale avviso.
Se l’avviso o l’estratto deve essere comunicato al Titolare del conto, secondo le sue istruzioni, mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione diverso dalla posta ordinaria, il reclamo deve essere presentato alla Banca al momento in cui egli avrebbe dovuto essere normalmente in grado di consultare l’avviso o l’estratto, anche in caso di corrispondenza fermo banca. I danni dovuti a un reclamo tardivo sono sopportati dal Titolare del conto.
6. Rischi intrinseci dei mezzi di trasmissione
Il Titolare del conto sopporterà da solo tutti i rischi insiti nell’utilizzazione, sia da parte sua che della Banca, dei servizi postali, di un servizio di corriere rapido o di un servizio di trasporto e dei mezzi di trasmissione quali il telefono, il fax, l’email o qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico. Salvo in caso di negligenza grave o di dolo da parte della Banca, il Titolare del conto esonera quest’ultima da ogni responsabilità e accetta la responsabilità per ogni conseguenza e danno che potrebbe risultare dall’utilizzazione di tali mezzi di comunicazione, in particolare quelli dovuto a errori di trasmissione, malintesi, sovraccarico della rete, falsificazione, ritardi, doppia esecuzione, perdita o interventi non autorizzati di terzi. La Banca ha tuttavia preso le misure ragionevoli per assicurarsi di aver in atto affidabili meccanismi per garantire la sicurezza e l’autenticazione nel trasferimento dei dati ed in particolare, minimizzare il rischio di corruzione dei dati o un accesso non autorizzato.
In presenza di un motivo ragionevole (del quale la determinazione è lasciata alla ragionevole discrezione della Banca), la Banca rimane tuttavia autorizzata a non eseguire istruzioni trasmesse per telefono, fax, e-mail od ogni altro mezzo di comunicazione elettronico finché non avrà ricevuto una conferma scritta. Un motivo ragionevole potrebbe ad esempio essere costituito da dubbi sulla legittimità/autorità del mittente delle istruzioni o dell'intercolutore telefonico. Ogni conferma scritta indicherà chiaramente che si tratta della conferma di istruzioni antecedentemente impartite per telefono, fax, e-mail od ogni altro mezzo di comunicazione. In assenza di ciò, la Banca non sarà in alcun caso responsabile della doppia esecuzione di un ordine.
7. Dovere di fornire informazioni
Il Titolare del conto si impegna a fornire alla Banca tutti i dati personali necessari, ivi inclusi in particolare il nome, la ragione sociale, lo stato civile, la nazionalità, il domicilio o domicilio fiscale, il numero d’identificazione fiscale o numero di sicurezza sociale, l’indirizzo e altre coordinate quali il numero di telefono, il numero di fax o l’indirizzo e-mail nonché ogni informazione necessaria affinché la Banca possa rispettare i suoi obblighi legali e regolamentari (le “Informazioni sul Titolare del conto”). Il Titolare del conto avrà il medesimo obbligo per quanto concerne ogni beneficiario economico e ogni persona che dispone di diritti di firma o di ogni altro diritto sul conto (le “Informazioni sulle persone collegate” e, congiuntamente alle Informazioni sul Titolare del conto, le “Informazioni”). Il Titolare del conto si impegna a informare la Banca immediatamente, in ogni caso entro un termine di 30 giorni, in caso di modifiche delle Informazioni.
Il Titolare del conto sopporterà tutte le conseguenze dell’omissione di fornire le Informazioni in tempo debito. La Banca è autorizzata a raccogliere, registrare e trattare con tutti i mezzi appropriati i dati personali e i documenti appartenenti al Titolare del conto, alla sua azienda, alla sua azienda, ai suoi affari, ai suoi attivi, al/ai suo(suoi) rappresentante(i), al suo/suoi azionista(i) e o beneficiario(i) economico(i) (i “Dati personali”) (i) allo scopo di rispettare ogni legge, regolamento o usanza applicabile, ivi incluse in particolare le disposizioni svizzere per la lotta al riciclaggio, (ii) per l’esecuzione di ogni istruzione del Titolare del conto e (iii) a tutti gli altri scopi enumerati nell'informativa sulla privacy della Banca, con le modifiche che la Banca vi apporta occasionalmente a sua piena discrezione (l' “Informativa sulla privacy della Banca”). L'informativa sulla privacy della Banca è messa a disposizione del Titolare del conto mediante pubblicazione sul sito internet (xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx- information.html) o per il tramite di ogni altro mezzo ritenuto appropriato a piena discrezione della Banca.
8. Canali di comunicazione/notifiche
La Banca è autorizzata a indirizzare la corrispondenza relativa al conto del Titolare del conto (ad es. estratti conto/di portafoglio, consigli e altri tipi di comunicazione, di seguito “Corrispondenza”) mediante posta ordinaria, invio elettronico o corrispondenza fermo banca a seconda delle istruzioni del Titolare del conto.
Per quanto riguarda la posta ordinaria, la Corrispondenza proveniente dalla Banca sarà ritenuta validamente notificata se essa è inviata per posta ordinaria all’ultimo indirizzo conosciuto notificato per iscritto dal Titolare del conto. La data indicata sui duplicati detenuti dalla Banca sarà considerata quale data di spedizione. Se la Banca ha ricevuto l’istruzione di conservare la Corrispondenza (“corrispondenza fermo banca”), si presupporrà che il Titolare del conto abbia ricevuto quest’ultima e si riterrà che la corrispondenza conservata dalla Banca sia stata rimessa alla data figurante sulla medesima. La Banca sarà esonerata da ogni responsabilità per tale modo d’agire. Nonostante la presunzione innanzi menzionata, il Titolare del conto ha l’obbligo e la responsabilità di ritirare e leggere la sua Corrispondenza “fermo banca” perlomeno una volta l’anno; in assenza di ciò, la Banca è autorizzata a inviare tutta la Corrispondenza all’ultimo indirizzo o indirizzo e-mail comunicato dal Titolare del conto. Nonostante l’istruzione di trattenere la corrispondenza fermo banca, la Banca può, a sua discrezione, inviare comunicazioni importanti e/o urgenti all’ultimo indirizzo o all’indirizzo e-mail comunicato alla Banca dal Titolare del conto.
La Corrispondenza trasmessa mediante invio elettronico si considera pervenuta al Titolare del conto non appena è ragionevole supporre che il Titolare del conto possa accedervi all’interno della propria casella elettronica. Eventuali scadenze implicate nella Corrispondenza iniziano a decorrere da quel momento. Nonostante un’eventuale istruzione di invio elettronico, la Banca può, in qualsiasi momento e a propria discrezione, inviare la Corrispondenza all’ultimo indirizzo o indirizzo e-mail comunicato alla Banca dal Titolare del conto.
La Banca ha facoltà di fornire informazioni, condizioni e documenti giuridicamente rilevanti ai propri clienti mediante pubblicazione online
(xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx on.html). Il Titolare del conto riconosce e accetta che, così facendo, la Banca ottempera ai propri obblighi di informare, comunicare e notificare derivanti dalle normative del mercato finanziario in materia di protezione degli investitori e trasparenza. Salvo laddove diversamente specificato per legge o da requisiti di vigilanza, in questi casi la Banca non è tenuta a fornire al Titolare del conto informazioni tramite qualsiasi altro mezzo. La pubblicazione può altresì avvenire mediante altri canali elettronici appropriati.
9. Conversazioni telefoniche e registrazione elettronica di comunicazioni
Con la presente, il Titolare del conto prende atto e accetta che, allo scopo di conservare una prova del contenuto delle istruzioni impartite per telefono, e-mail, fax, online banking o altri mezzi elettronici e, quindi, di evitare ogni malinteso o conseguente divergenza, e anche per permettere alla Banca o all’autorità competente di svolgere i suoi compiti di controllo ovvero di vigilanza, la Banca può registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche che avvengono fra il Titolare del conto, i suoi rappresentanti o ausiliari, e la Banca. Il Titolare del conto riconosce e accetta
parimenti che tali registrazioni possono essere presentate come prova in ogni procedura relativa all’istruzione/all'operazione contestata. Il Titolare del conto riconosce ed accetta tra l’altro che una copia delle registrazioni sia conservata dalla Banca per un periodo di almeno 10 anni. Il Titolare del conto conferma con la presente di avere accuratamente informato di queste registrazioni i suoi rappresentati o ausiliari autorizzati a rappresentarlo presso la Banca e di avere ottenuto il loro consenso. Il Titolare del conto si impegna ad informare ogni suo nuovo rappresentate o ausiliario delle registrazioni e a ottenere il suo consenso.
10. Esecuzione di ordini
Se il Titolare del conto impartisce più ordini il cui importo totale supera i suoi attivi disponibili o il suo limite di credito, la Banca avrà il diritto di decidere, a sua discrezione, quali ordini devono essere eseguiti integralmente o parzialmente, senza tener conto della loro data o della data in cui vengono ricevuti.
In caso di danno dovuto all’esecuzione scorretta di ordini, alla mancata esecuzione ingiustificata di ordini o all’esecuzione tardiva di un ordine, e soltanto se tale evento è dovuto a negligenza grave della Banca, la Banca risponderà unicamente della perdita d’interessi, salvo che essa sia stata debitamente ed esplicitamente avvertita per iscritto del rischio imminente di un danno più esteso nel caso in esame.
Il Titolare del conto si farà carico di tutte le conseguenze risultanti da istruzioni inesatte, incomplete o poco chiare. La Banca si riserva il diritto di differire o rifiutare tali istruzioni.
11. Deposito, trasferimento e prelievo di Attivi
Il Titolare del conto comprende e accetta che la Banca è autorizzata a imporre restrizioni all’accettazione di attivi, a rifiutarsi di eseguire delle operazioni, a limitare determinate operazioni o a imporre condizioni speciali per le operazioni in qualsiasi momento, in particolare per motivi legali, di vigilanza o politica interna, ma senza alcun obbligo di spiegare la sua decisione al Titolare del conto. Senza alcun pregiudizio per la generalità di quanto precedentemente esposto, in caso di istruzione relativa ai prelievi in contanti, la Banca si riserva il diritto discrezionale di emettere un assegno bancario sostitutivo del prelievo o di richiedere istruzioni per un trasferimento bancario. La Banca non risponderà delle conseguenze dirette o indirette di una tale decisione.
Il Titolare del conto si impegna a informare immediatamente la Banca se un attivo è stato accreditato per errore sul suo conto e a rimborsare tale importo. Il Titolare del conto autorizza la Banca ad addebitare al suo conto ogni attivo accreditato per errore, alla data valuta adeguata. Il Titolare del conto non può opporsi al credito della Banca con la motivazione che il Titolare del conto ha già disposto dell’attivo accreditato per errore, anche se il Titolare
del conto poteva credere in buona fede che l’attivo era a lui destinato.
12. Mandato Execution only
Il Titolare del conto comprende e accetta che in concomitanza con l’apertura del Conto presso la Banca, egli richiede a quest’ultima di fornire dei servizi Execution-Only. Questo servizio comporta la creazione di un portafoglio Execution-Only collegato al Conto/Deposito menzionato nella Sezione 2 del presente Manuale. Nell’ambito del presente Xxxxxxx, il Titolare del conto ordina alla Banca di fornire servizi “Execution Only”, ossia l’attività della Banca sarà rigorosamente limitata all’esecuzione delle istruzioni di acquisto/ vendita/ consegna/ ricevimento/ sottoscrizione/ riscatto di strumenti finanziari (di seguito “Istruzioni d’investimento”) che il Titolare del conto vorrà impartire alla Banca di volta in volta su iniziativa propria (di seguito “Servizi Execution-Only”). Nello specifico, la Banca non contatterà il Titolare del conto per proporgli delle opportunità d’investimento, né fornirà consulenze di qualsiasi tipo in relazione alle Istruzioni d’investimento che il Titolare del conto trasmetterà alla Banca. In contrasto con l'accezione impiegata nel Mifid II, nel quadro del presente Mandato Execution-Only, i Servizi Execution- Only comprendono investimenti in strumenti finanziari complessi (quali prodotti strutturati, strumenti derivati, fondi non OICVM, ecc.). La Banca si riserva il diritto di delegare, a propria discrezione e in base a considerazioni di opportunità, l’esecuzione delle Istruzioni d’investimento che possono richiedere conoscenze specializzate o tecniche specifiche a soggetti terzi, inclusi eventuali broker. La Banca ha inoltre la facoltà di non dare esecuzione alle Istruzioni d’investimento per motivi/impedimenti operativi, oppure se dovesse stabilire a propria discrezione che tali Istruzioni d’investimento potrebbero esporla a un rischio legale o reputazionale.
Il Titolare del conto comprende e accetta che qualsiasi tipo di investimento comporta necessariamente rischi e perdite potenziali, anche nel caso di investimenti che in teoria si attestano su un livello di rischio basso e sono conservativi. Il Titolare del conto dichiara di avere letto e compreso l’opuscolo “Rischi nel commercio di strumenti finanziari” in cui è spiegata la natura di alcune transazioni con un potenziale di rischio elevato e profili di rischio complessi. Il Titolare del conto dichiara e garantisce di essere perfettamente consapevole e in grado di comprendere le condizioni e i rischi connessi con le Istruzioni d’investimento impartite alla Banca.
Per i Servizi Execution-Only dispensati a titolo oneroso, la Banca avrà diritto a (i) una commissione di deposito addebitata periodicamente al Conto e (ii) una commissione di esecuzione che sarà addebitata all’esecuzione delle Istruzioni di investimento secondo il tariffario della Banca di volta in volta in vigore o come concordato separatamente. La Banca si riserva il diritto di modificare le tariffe in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Titolare del conto tramite circolare o altro strumento idoneo. Il Titolare del conto può decidere di non accettare tali variazioni e di revocare il Mandato in conformità alla clausola risolutiva sottostante.
La Banca può modificare le condizioni contrattuali periodicamente, dandone comunicazione scritta al Titolare del conto. Se nessuna opposizione è presentata entro 30 giorni dalla notifica, le disposizioni modificate saranno ritenute approvate ed entreranno in vigore al momento della loro notifica.
Il presente Xxxxxxx non si estingue in caso di incapacità civile, fallimento, scomparsa o morte del Titolare del conto o per ogni altro motivo previsto agli articoli 35 e 405 del Codice delle obbligazioni svizzero.
Il Mandato può essere risolto dalle controparti in forma scritta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, rimanendo valido per la Banca fino a quando quest’ultima riceve l’avviso scritto di disdetta. La revoca del Mandato comporta anche la chiusura del Conto. Nel momento in cui il Titolare del conto revoca il Mandato, egli deve quindi fornire alla Banca le istruzioni per la vendita e/o il trasferimento degli attivi. In assenza di istruzioni da parte del Titolare del conto, la Banca sarà autorizzata a vendere/liquidare le attività sul Conto, emettere un assegno a favore del Titolare del conto e inviarlo all’ultimo indirizzo noto di quest’ultimo (nonostante eventuali istruzioni di fermo banca) in conformità alle Condizioni generali della Banca. Quanto sopra non deve pregiudicare le disposizioni in materia di recesso valide per specifiche operazioni (tra cui ad esempio prestiti, prestiti a termine, investimenti a titolo fiduciario ecc.) imputate al Conto.
Tutti gli investimenti del Conto sono intrapresi esclusivamente su iniziativa personale del Titolare del conto e non su iniziativa della Banca, pertanto il Titolare del conto comprende e accetta che la Banca non possa essere ritenuta responsabile in qualsiasi modo dei rischi derivanti da tali investimenti. Salvo casi di dolo o di colpa grave, il Titolare del conto solleva con la presente la Banca da qualsiasi responsabilità in connessione con l’esecuzione dei Servizi Execution-Only. Il Titolare del conto si impegna a indennizzare su richiesta e a tenere indenne la Banca da obblighi, richieste risarcitorie, danni, perdite, passività, costi e spese di qualsiasi natura (comprese le spese legali in misura ragionevole) da questa subiti o sostenuti nell’ambito dell’esecuzione del presente Mandato.
13. Politica di esecuzione degli ordini
La Banca effettuerà transazioni in titoli e altri strumenti finanziari in base ai suoi principi che regolano l'esecuzione di ordini di strumenti finanziari (di seguito la "Politica di esecuzione degli ordini”) applicabili al momento.
La Politica della migliore esecuzione determina i canali d’esecuzione e i luoghi potenziali d’esecuzione dai quali ci si può sistematicamente attendere che sfoceranno nel miglior risultato possibile per i clienti in considerazione del corrispondente tipo di strumento finanziario (tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell’esecuzione e del regolamento, delle dimensioni, della natura e di ogni altro criterio pertinente per l’esecuzione dell’ordine) e ai quali la Banca deve, di conseguenza, generalmente ricorrere per eseguire le operazioni. La Politica di esecuzione degli ordini è disponibile sul seguente
sito web: xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxx- execution.html. La Banca fornirà inoltre al Titolare del conto una copia cartacea dell'attuale Politica di esecuzione degli ordini, qualora egli ne faccia richiesta scritta. In caso di cambiamenti significativi, la Banca aggiornerà la Politica di esecuzione degli ordini e informerà il Titolare del conto tramite il summenzionato sito web. All'apertura del conto, il Titolare riceve inoltre una sintesi della Politica di esecuzione degli ordini (la "Sintesi"). Se si verificano cambiamenti significativi, la Banca aggiorna la Sintesi, e i cambiamenti saranno resi noti al Titolare del conto tramite circolare o altri mezzi appropriati, tra cui la pubblicazione sul sito web sopra indicato. Il Titolare del conto può impartire istruzioni alla Banca riguardo ai luoghi d’esecuzione in cui desidera che il suo ordine sia eseguito. Tali istruzioni prevarranno sui principi enunciati nella Politica di esecuzione degli ordini. Il Titolare del conto comprende e accetta che in tal caso, la Banca si atterrà alle sue istruzioni e non è tenuta ad eseguire l’ordine secondo i principi esposti nella Politica di migliore esecuzione.
14. Consenso all’esecuzione di operazioni vertenti su strumenti finanziari al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione
Il Titolare del conto prende atto che la Politica di esecuzione degli ordini ammette che le transazioni possano essere eseguite al di fuori dei mercati organizzati (borse valori) e dei sistemi multilaterali di scambio. Il Titolare del conto rilascia, con la presente, il suo consenso esplicito a questo canale particolare d’esecuzione.
La informiamo che la cosidetta controparte rischio può accadere nel caso che il suo ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione. Il rischio di controparte si riferisce ad una situazione dove la controparte alla transazione non onora i suoi obblighi che risultano dalla transazione (per esempio il titolo non è consegnato e il Cliente agisce in quanto acquirente alla transazione).
15. Conflitti d’interesse
Nel quadro delle sue attività, la Banca agisce nell’interesse dei suoi clienti, evitando in particolare i conflitti d’interesse che influenzano la consulenza in materia di investimenti, l’esecuzione degli ordini o la gestione del portafoglio. I conflitti d’interesse possono in particolare insorgere nel contesto della consulenza in materia di investimenti e della gestione del portafoglio in considerazione dell’interesse proprio della Banca di vendere strumenti finanziari specifici, teoricamente indotto dalla possibilità di ricevere un Compenso così come descritto all’articolo intitolato “Compenso/Remunerazione”.
A tale scopo, la Banca applica una Politica relativa ai conflitti d’interesse che (i) identifica, per diversi servizi d’investimento forniti dalla Banca, le circostanze che costituiscono o possono dar luogo a conflitti d’interesse, in particolare fra i clienti e la Banca o fra un cliente e un altro e (ii) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e/o scoprire tali conflitti. La banca fornisce al Titolare del conto un riassunto o il
testo integrale della sua Politica relativa ai conflitti d’interesse, a richiesta del predetto.
16. Diritto di pegno, diritto di ritenzione e di compensazione
La Banca beneficia di un diritto di pegno e di un diritto di ritenzione su tutti gli attivi (ivi inclusi i crediti) e i titoli (ivi inclusi i titoli dematerializzati / intermediati) attuali e futuri del Titolare del conto (qui di seguito gli “attivi”) che essa detiene e/o custodisce per conto del Titolare del conto, in seno alla Banca o altrove, indipendentemente dalla loro designazione, dal conto o dal sottoconto sul quale gli attivi sono depositati o dalla loro natura e dalla loro valuta, a garanzia di tutti i crediti e tutte le pretese (inclusi, a mero titolo esemplificativo, potenziali crediti e pretese futuri) risultanti dalle sue relazioni d’affari con il Titolare del conto, a prescindere dalla loro scadenza o valuta. I titoli che non sono esplicitamente emessi al portatore saranno considerati ceduti alla Banca. Se essi sono realizzati a favore della Banca, tale cessione sarà considerata quale cessione in bianco.
Inoltre, la Banca può in qualsiasi momento compensare i diversi conti e sottoconti del Titolare del conto con posizione debitoria o creditoria, indipendentemente dalla loro valuta.
La Banca può inoltre, in qualsiasi momento e a sua discrezione nonché senza preavviso al Titolare del conto, compensare tutti i saldi creditori di tutti i conti o sottoconti detenuti dal Titolare del conto presso la Banca (indipendentemente dalla succursale o dallo stabilimento e a prescindere dalla valuta del conto o sottoconto) con ogni debito o impegno del Titolare del conto nei confronti della Banca (a prescindere dal fatto che sia maturo, non maturo, attuale, futuro o condizionale e che il Titolare del conto sia debitore esclusivo, solidale, agisca in qualità di mandante, garante o in qualsiasi altro modo), nella misura massima consentita dalla legge.
Il Titolare del conto non sarà autorizzato a esercitare un diritto di compensazione vertente sugli importi dovuti alla Banca o ad ogni entità del Gruppo Deutsche Bank.
Il diritto di pegno, diritto di ritenzione e di compensazione si applica a qualsiasi diritto della Banca di essere indennizzata e tenuta indenne, specialmente se le pretese avanzate nei suoi confronti provengono da parti terze (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, emittenti, liquidatori, amministratori giudiziari, curatori fallimentari, istituzioni e autorità) in relazione a operazioni eseguite o ad attivi detenuti a nome del Titolare del conto.
Se la Banca reputa, a sua discrezione, che il valore degli attivi soggetti al presente pegno manuale e diritto di pegno non sono più sufficienti per coprire i suoi crediti, essa è autorizzata a fissare un termine al Titolare del conto per colmare la differenza. Se egli omette di farlo, tutti i crediti della Banca, indipendentemente dalla loro scadenza, diverranno immediatamente esigibili. In tale eventualità, o in caso d’urgenza (quale una diminuzione rapida del valore degli attivi), la Banca può, a sua discrezione e senza ulteriore preavviso, disporre degli attivi mediante una vendita privata (essa può parimenti agire quale acquirente) senza dover
espletare le formalità previste dalla Legge sulla esecuzione e sul fallimento (qui di seguito “LEF”) o dalle leggi in vigore all’estero, nel luogo in cui la realizzazione deve essere effettuata. Alternativamente, essa può avviare una procedura d’esecuzione forzata secondo la LEF. Le garanzie fornite alla sede garantiranno parimenti i crediti che le succursali possono avere nei confronti del Titolare del conto e viceversa.
Le precedenti disposizioni si applicano parimenti nel caso in cui il Titolare del conto impegni i suoi attivi a garanzia delle pretese che la Banca può vantare nei confronti di un altro cliente, salvo convenzione scritta contraria.
17. Accredito di importi denominati in una valuta per la quale nessun conto corrente è stato aperto
Salvo istruzione contraria del Titolare del conto, gli importi ricevuti in una valuta per la quale nessun conto corrente è stato aperto saranno convertiti nella valuta di riferimento scelta dal Titolare del conto al tasso in vigore alla data in cui tale importo è a disposizione della divisione della Banca che procede alla registrazione sul conto del Titolare del conto.
18. Conti in valuta estera
La Banca deposita l’equivalente degli attivi del Titolare del conto denominati in valuta estera a suo proprio nome, ma per conto e a rischio del Titolare del conto, presso corrispondenti da essa ritenuti degli di fiducia all’interno o all’esterno dell’area monetaria interessata. Il Titolare del conto, in proporzione alla sua quota, assumerà tutte le conseguenze finanziarie e giuridiche che possono interessare l’insieme degli attivi della Banca in paesi stranieri o investiti in valuta estera a seguito di misure legali, amministrative o alte misure ufficiali adottate da tali paesi. Il Titolare del conto può disporre dei suoi attivi in valuta estera per il tramite di ordini di trasferimento o assegni tratti dalla Banca sui suoi corrispondenti. Ogni altro metodo di disposizione sarà assoggettato a preventiva approvazione della Banca.
19. Interessi, oneri, commissioni, diritti, costi, spese e imposte
Interessi, oneri (incl. interessi negativi), commissioni, diritti, costi, spese e imposte concordati o standard verranno accreditati o addebitati al conto del Titolare del conto immediatamente, a cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a discrezione della Banca.
I diritti e le commissioni riscossi dalla Banca per i propri servizi sono indicati nel tariffario della Banca in vigore o concordato separatamente per iscritto. La Banca può parimenti fatturare spese ragionevoli per servizi speciali che essa non fornisce abitualmente ai suoi clienti o in caso di successione. Inoltre, la Banca addebiterà parimenti sul conto del Titolare del conto le spese sostenute, in particolare quelle che essa deve pagare a terzi a nome del Titolare del conto. Tali spese di terzi possono essere incluse nel prezzo d’acquisto o di vendita dello strumento finanziario interessato. La Banca si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i tassi d’interesse, in particolare a fronte di
cambiamenti della situazione sul mercato monetario, nonché i suoi diritti e le sue commissioni. Essa ne informerà il Titolare del conto mediante circolare o mediante ogni altro mezzo adeguato. In assenza di obiezione eccepita dal Titolare del conto entro un termine di 30 giorni dalla data di una tale modifica, la medesima sarà ritenuta approvata dal Titolare del conto.
20. Conti cifrati
Tutti i rischi e tutte le conseguenze risultanti dal fatto che il conto e il conto di deposito sono stati aperti presso la Banca con un numero concordato saranno assunti dal Titolare del conto.
Un conto cifrato non deve essere utilizzato per operazioni commerciali. I fondi, titoli e altri oggetti di valore ricevuti per conto del Titolare del conto sono automaticamente accreditati, rispettivamente attribuiti, al conto/conto di deposito cifrato o detenuto con uno pseudonimo.
La Banca non è tenuta ad accreditare sul conto del Titolare del conto degli attivi ricevuti dalla Banca se l’identificazione del conto non è sufficientemente precisa.
21. Compenso e remunerazione
In relazione a operazioni da essa concluse con il Titolare del conto, vertenti su quote di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati, ivi inclusi in particolare, certificati, pagherò cambiari o depositi strutturati, obbligazioni o altri strumenti finanziari (congiuntamente, gli “Strumenti finanziari”), la Banca può ricevere, direttamente o indirettamente, commissioni, remunerazioni o altri vantaggi pecuniari o non pecuniari (“Compenso”) da banche, istituti finanziari, società di gestione di fondi e altri veicoli d’emissione, ivi incluse entità giuridiche facenti parte del Gruppo Deutsche Bank (congiuntamente, i “Fornitori dei prodotti”).
21.1 Tipo e importo del Compenso
Il Compenso può essere legato a un’operazione o ricorrere sotto forma di commissioni iniziali (i) Up Front Fees o di commissioni periodiche (ii) Trailer Fees.
21.2 Up Front Fees
Gli Up Front Fees sono pagamenti in un’unica soluzione.
Nel caso di prodotti strutturati titolarizzati (ivi inclusi, in particolare, certificati, pagherò cambiari, ecc.) gli Up Front Fees costituiscono una parte del prezzo d’emissione retrocesso dall’emittente alla Banca e si attestano al massimo al 3% del prezzo d’emissione.
Nel caso di depositi fuori borsa (over-the-counter) strutturati, gli Up Front Fees sono margini inclusi nel prezzo di acquisto dei prodotti e si attestano al massimo all’1% dell’importo del deposito.
Nel caso di una nuova emissione di obbligazioni, gli Up Front Fees sono degli spread inclusi nel prezzo d’emissione delle
obbligazioni e si attestano al massimo all’1% di tale prezzo d’emissione.
Nel caso di una nuova emissione di azioni nell’ambito di un’offerta pubblica iniziale (“IPO”), gli Up Front Fees si attestano al massimo all’1% di tale prezzo d’emissione.
Nel caso di una sottoscrizione e/o riscatto di unità/quote in investimenti collettivi di capitale, gli Up Front Fees si attestano al massimo al 5% del valore netto degli attivi.
21.3 Trailer fees
I Trailer Fees sono pagamenti ricorrenti.
I Trailer Fees corrispondono a una percentuale annua dell’importo totale dell’investimento degli investitori/clienti della Banca in un investimento collettivo di capitale, rispettivamente in un prodotto strutturato titolarizzato in un determinato momento. I Trailer Fees sono versati a partire dalla commissione di gestione annua dell’investimento collettivo di capitale, rispettivamente del prodotto strutturato (fatturata agli investitori/clienti nell’ambito dell’investimento collettivo di capitale/prodotto strutturato). La commissione di gestione annua è indicata nella documentazione dell’investimento collettivo di capitale/prodotto strutturato. I Trailer Fees sono calcolati e pagati mensilmente, trimestralmente o annualmente.
Nel caso di investimenti collettivi di capitale, l’ammontare dei Trailer Fees dipende dalla classe di attivi degli investimenti collettivi di capitale, dall’organismo di investimento collettivo di capitale interessato e dalla classe di quote interessata dell’investimento collettivo di capitale.
Gli importi annui dei Trailer Fees sono i seguenti: Investimenti collettivi di capitale del mercato monetario, fino allo 0,5% p.a.; investimenti collettivi di capitale a reddito fisso, fino al 2% p.a.; investimenti collettivi di capitale in azioni, fino al 2,5% p.a.; hedge funds, fino al 2% p.a.; investimenti collettivi di capitale private equity, fino al 2% p.a.; investimenti collettivi di capitale immobiliari, fino al 2% p.a.; altri investimenti collettivi di capitale, fino al 2,5% p.a. Nel caso di prodotti strutturati titolarizzati, i Trailer Fees si attestano al massimo all’1,5% p.a.
L’importo del Compenso massimo per cliente viene calcolato moltiplicando la percentuale sopra menzionata per il valore del volume d’investimento del cliente relativo alla rispettiva categoria di prodotto.
Il Compenso appena descritto si aggiunge alle commissioni della Banca descritte all’articolo intitolato “Gestori patrimoniali indipendenti, consulenti finanziari indipendenti, intermediari e altri procacciatori d’affari”, come le commissioni d’intermediazione, i diritti di custodia o altre commissioni di amministrazione del conto.
21.4 Compenso applicabile all’interno dei vari servizi della Banca
Mandato di gestione discrezionale
Ai sensi del Mandato di gestione discrezionale, la Banca non riceve alcun Compenso dai Fornitori di prodotti.
Mandato di consulenza Wealth Advisory
Ai sensi del Mandato di consulenza Wealth Advisory (“WAM”), la Banca non riceve, rispettivamente, non ritiene per sé, le Trailer Fees dagli investimenti collettivi di capitale con i quali la Banca ha stipulato un contratto di distribuzione, rispettivamente, un accordo di remunerazione. Nell'ambito del WAM, la Banca può tuttavia continuare a ricevere e ritenere le Up Front Fees che possono ammontare al 2% massimo del valore totale del portafoglio oggetto della consulenza per gli investimenti e vengono ad aggiungersi alle commissioni del WAM.
Servizi di consulenza al di fuori del WAM
Nell’ambito dei servizi di consulenza forniti dalla Banca al Titolare del conto al di fuori del WAM, la Banca può ricevere e ritenere non solo Upfront-Fees ma anche Trailer Fees, nel rispetto dei limiti sopra descritti. Questo Compenso può ammontare al massimo al 2% del valore totale del portafoglio.
Mandato Execution-Only
Nell’ambito di un Mandato Execution-Only, la Banca può anche ricevere di volta in volta Compensi dai Fornitori di prodotti nella forma e per l’importo sopra descritti, in particolare se l’operazione execution-only si riferisce a uno Strumento finanziario emesso da un Fornitore di prodotti con il quale la Banca ha stipulato un accordo di remunerazione.
La Banca fornirà informazioni dettagliate sul Compenso per Strumenti finanziari specifici su richiesta scritta del Titolare del conto indirizzata al suo Relationship Manager.
21.5 Remunerazione per servizi di carte di credito
Con riferimento all’emissione di carte di credito richieste dal Titolare del Conto, la Banca può ricevere, direttamente o indirettamente, commissioni, remunerazioni o altri vantaggi pecuniari o non pecuniari (la “Remunerazione”) dall’emittente di carte di credito (l’“Emittente di carte di credito”). La Remunerazione viene versata alla Banca a titolo di compenso per gli sforzi compiuti per il collocamento della carta di credito.
L’ammontare della Remunerazione può variare da un Emittente di carte di credito all’altro e può (i) totalizzare un importo di CHF/USD 150 all’atto dell’emissione della carta di credito (pagamento in un’unica soluzione) e (ii) arrivare a un importo annuo dello 0,35% calcolato sul volume totale delle operazioni avvenute con la(e) carta(e) di credito e, nel caso di American Express, a un importo annuo calcolato sulla base di un modello speciale che la Banca fornirà in caso di richiesta di tale carta di credito. La Banca comunicherà l’esatto importo o il metodo di calcolo al Titolare del conto al momento della scelta della carta di credito.
21.6 Vantaggi non pecuniari di lieve entità
La Banca può infine ricevere da, o erogare a, terze parti vantaggi di lieve entità e di natura non pecuniaria quali ad esempio informazioni generiche relative a un prodotto o servizio, partecipazione a conferenze e a eventi di formazione su un determinato prodotto o servizio, oppure omaggi di ospitalità di valore minimo e ragionevole (ad es. cibi o bevande durante una riunione di lavoro).
21.7 Compenso/remunerazione e conflitto d’interesse
Il Titolare del conto è consapevole che il Compenso/la Remunerazione può generare conflitti d’interesse tra la Banca e il Titolare del conto. Difatti, il Compenso/la Remunerazione pagata alla Banca dai Fornitori di prodotti, rispettivamente da Emittenti di carte di credito, in particolare a titolo di remunerazione per la vendita di Strumenti finanziari, rispettivamente di carte di credito, può, in teoria, incitare la Banca a ricercare prioritariamente il soddisfacimento dei suoi propri interessi e a non prendere gli interessi del Titolare del conto sufficientemente in considerazione nel momento in cui essa vende gli Strumenti finanziari ai suoi clienti o in cui essa investe in Strumenti finanziari nell’ambito di un Mandato di gestione discrezionale, rispettivamente dell’offerta di una carta di credito. In particolare, il Compenso/la Remunerazione può portare la Banca a privilegiare determinati Strumenti finanziari che danno luogo a un Compenso/una Remunerazione più elevata rispetto ad altri Strumenti finanziari o agli investimenti diretti (privi di Remunerazione) nei sottostanti di tali Strumenti finanziari, rispettivamente a privilegiare alcuni Emittenti di carte di credito che pagano una Remunerazione superiore ad altri. La Banca ha tuttavia adottato misure organizzative adeguate per tutelare gli interessi dei suoi clienti ed evitare il più possibile il sopravvenire di conflitti d’interesse a detrimento dei suoi clienti. Inoltre, la Banca pubblica i ventagli determinanti per il Compenso degli Strumenti finanziari acquistati dai suoi clienti, rispettivamente i ventagli della Remunerazione per carte di credito, al fine di consentire al Titolare del conto di adottare una decisione d’investimento informata.
Il Titolare del conto conferma con la presente di avere letto attentamente e compreso la spiegazione che precede sul Compenso/sulla Remunerazione e, in particolare, il paragrafo che concerne i conflitti d’interesse. Il Titolare del conto è in possesso di informazioni sufficienti a consentirgli di stimare l’importo del Compenso/della Remunerazione ricevuto/a dalla Banca, rispettivamente l’importo prevedibile del Compenso/della Remunerazione che sarà ricevuto/a in futuro dalla Banca in relazione ai suoi attivi detenuti presso la Banca. Il Titolare del conto accetta espressamente che ogni Compenso/Remunerazione possa essere ritenuto/a dalla Banca a titolo di remunerazione supplementare. D’altro canto, il Titolare del conto rinuncia irrevocabilmente al versamento del Compenso/della Remunerazione già percepito/a dalla Banca nel corso degli ultimi dieci anni, fino alla data delle presenti Condizioni generali, che la Banca può ritenere a titolo di remunerazione supplementare. Ciò è già
stato concordato in diversi documenti contrattuali applicabili alla relazione d’affari fra il Titolare del conto e la Banca.
22. Gestori patrimoniali indipendenti, consulenti finanziari indipendenti, intermediari e altri procacciatori d’affari
Inoltre, il Titolare del conto riconosce e accetta che se il Titolare del conto è presentato alla Banca tramite un intermediario (l’“Intermediario”), se il Titolare del conto conferisce mandato di gestione per i suoi attivi depositati presso la Banca a un gestore patrimoniale indipendente (“GPI”) o se il Titolare del conto deve ricevere da un consulente per gli investimenti indipendente (il “CII”) delle consulenze per gli investimenti che egli prevede di effettuare per il tramite del suo conto presso la Banca, la Banca può versare all’intermediario, al GPI o al CII una remunerazione per le loro attività. Tale remunerazione può assumere la forma di un versamento unico che si attesta generalmente dallo 0.10 allo 0.30% dei movimenti dei nuovi attivi netti (“NAN”) durante un anno civile, quale remunerazione per aver presentato il Titolare del conto alla Banca o per aver aggiunto degli attivi al conto esistente del Titolare di conto (le “Provvigioni d’intermediazione”). Oltre alla Provvigione d’intermediazione o al posto della medesima, la Banca può versare all’intermediario, al GPI e al CII delle retrocessioni sulle commissioni quali, in particolare, le commissioni d’intermediazione e i diritti di custodia fatturati dalla Banca al Titolare del conto (le “Spese bancarie”) nonché sul Compenso per la distribuzione ricevuto dalla Banca da un terzo (le “Retrocessioni”). L’importo delle retrocessioni dipende direttamente dal numero e dal valore delle operazioni realizzate dal GPI, rispettivamente raccomandate dal CII, nonché dal valore degli investimenti sul conto del Titolare del conto. Le Retrocessioni si attestano generalmente tra il trenta e il cinquanta per cento delle Spese bancarie e del Compenso di distribuzione, ciò che rappresenta annualmente una media dello 0,35% degli attivi del conto del Titolare del conto. Il Titolare del conto conferma che egli è consapevole che il pagamento da parte della Banca di Provvigioni d’intermediazione e/o Retrocessioni può comportare conflitti d’interesse potenziali fra l’Intermediario, rispettivamente il GPI o il CII e il Titolare del conto. Il Titolare del conto accetta che incombe in primo luogo all’Intermediario, al GPI e al CII di fornire al Titolare del conto informazioni dettagliate sulle Provvigioni d’intermediazione e le Retrocessioni. Se l’Intermediario, il GPI e il CII non rispettano i loro obblighi, la Banca informerà tuttavia conseguentemente il Titolare del conto, su domanda scritta.
Il Titolare del conto comprende inoltre che secondo contratti di distribuzione della cifra d’affari in seno al Gruppo Deutsche Bank, un’entità Deutsche Bank (il “Procacciatore d’affari”) che indirizza un cliente verso un’altra entità Deutsche Bank (il “Destinatario”), oppure che aiuta il Destinatario a estendere la sua relazione esistente con un cliente o che assiste il Destinatario nell’offerta di un prodotto/servizio particolare a un cliente, può ricevere una remunerazione dal Destinatario per tale trasferimento/assistenza. Tale remunerazione assume la forma di pagamenti da parte del Destinatario al Procacciatore d’affari, durante un periodo
determinato, di una parte della cifra d’affari realizzata dal Destinatario con il cliente in esame, rispettivamente in relazione al prodotto/servizio pertinente offerto al cliente in esame, parte che può attestarsi al massimo al 50% della cifra d’affari del Destinatario (la “Distribuzione della cifra d’affari”). Tale Distribuzione della cifra d’affari può comportare conflitti d’interesse poiché può teoricamente indurre il Procacciatore d’affari a ricercare prioritariamente il soddisfacimento dei suoi propri interessi e a non prendere gli interessi del Titolare del conto sufficientemente in considerazione quando indirizza quest’ultimo al Destinatario, rispettivamente quando aiuta il Destinatario a estendere la sua relazione d’affari con il cliente o a offrire a quest’ultimo un prodotto/servizio specifico.
Se la Banca agisce come Procacciatore d’affari in relazione al Titolare del conto, quest’ultimo accetta espressamente che la Banca possa ritenere la Distribuzione della cifra d’affari a titolo di remunerazione supplementare.
23. Cambiali, assegni e altre carte valore
Se ha scontato o accreditato cambiali, assegni e strumenti assimilabili al Titolare del conto, la Banca sarà tenuta a riaddebitare gli importi applicabili al Titolare del conto nella misura in cui successivamente dovesse fallire la riscossione dei fondi. Lo stesso vale per assegni pagati di cui successivamente viene accertata la perdita, falsità o non conformità. A prescindere da quanto appena esposto, tutte le pretese di pagamento derivanti da tali strumenti resteranno in capo alla Banca.
La Banca ha il diritto di rifiutare di onorare un assegno che non è coperto da fondi sufficienti. Essa non può essere ritenuta responsabile delle informazioni fornite al beneficiario o a un terzo, in particolare per quanto concerne l’insufficienza di fondi.
Se la Banca emette un libretto d’assegni a favore del Titolare del conto, quest’ultimo è il solo responsabile di ogni danno risultante dalla perdita, dalla falsificazione o dall’uso fraudolento degli assegni. La Banca ha il diritto di annullare il diritto d’utilizzazione degli assegni del Titolare del conto in qualsiasi momento e di domandare al Titolare del conto di restituire gli assegni non utilizzati.
24. Sanzioni
Il Titolare del conto prende atto che la Banca rispetta le leggi sanzionatorie in materia di commercio nazionale e internazionale, economiche o finanziarie, gli embarghi o misure restrittive, ivi inclusi quelli imposti, promulgati o applicati occasionalmente da Nazioni Unite, Stati Uniti d’America, Unione Europea (ivi inclusi i suoi Stati membri), Svizzera e governi, istituzioni e organismi ufficiali (congiuntamente le “Sanzioni”) nonché le loro modifiche successive. La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze, siano esse dirette o indirette, e/o di qualsiasi danno conseguente alla sua interpretazione in buona fede dell’applicazione e del rispetto di tali Sanzioni.
Il Titolare del conto si impegna a rispettare le Sanzioni sotto ogni
aspetto. Il Titolare del conto non utilizzerà, in particolare,
direttamente o indirettamente, i fondi depositati presso la Banca o il capitale oggetto di qualsiasi prestito accordato dalla Banca per finanziare attività o affari con qualsiasi persona fisica o giuridica che (i) è menzionata in una lista delle Sanzioni o è colpita in qualsiasi altro modo dalle Sanzioni, (ii) è detenuta o controllata da una o più persone che sono menzionate in una lista delle Sanzioni o sono in qualsiasi altro modo colpite dalle Sanzioni, (iii) è ubicata in uno Stato o è organizzata secondo il diritto di uno Stato che è esso stesso colpito da Sanzioni, (iv) per quanto a conoscenza del Titolare del conto, agisce o pretende di agire per conto di una persona interessata dalle precedenti ipotesi da (i) a (iii) (qui di seguito la “Persona designata”). Allo stesso modo, il Titolare del conto non finanzierà, in tutto o in parte, alcun pagamento o trasferimento d’attivi alla Banca per mezzo del prodotto di un affare o di un'operazione con una Persona designata o di ogni atto che sarebbe vietato dalle Sanzioni o costituirebbe una violazione di tali Sanzioni da parte dell’autore di tale atto.
Inoltre, il Titolare del conto s’impegna a informare immediatamente la Banca se sa, oppure ha motivo di ritenere di essere o essere diventato una Persona designata.
L’attenzione del Titolare del conto è richiamata sul fatto che la Banca, e/o tutte le banche corrispondenti, possono sospendere o rifiutare l’esecuzione di operazioni in caso di sospetta violazione delle Sanzioni da parte del Titolare del conto, delle sue società affiliate, dei suo mandatari o delle controparti del Titolare del conto. In questo contesto, il Titolare del conto accetta e riconosce che la Banca è autorizzata, ma non tenuta, a fornire informazioni sul Titolare del conto, ivi inclusi in particolare il nome del Titolare del conto, informazioni sui beneficiari economici, estratti conto, informazioni sulle operazioni e ogni altra informazione pertinente, a ogni banca corrispondente in Svizzera o all’estero. Si veda anche l’articolo intitolato “Segreto bancario e Protezione dei dati” di seguito.
25. Imposizione fiscale – imposta alla fonte
La Banca può essere tenuta, per legge o in virtù di una convenzione con qualsiasi autorità svizzera o estera, a dedurre o trattenere importi specifici sugli attivi detenuti sul conto del Titolare del conto, su importi dovuti o pagamenti trasferiti su tale conto, quali in particolare gli interessi versati sul conto del Titolare del conto. Laddove la Banca deve procedere a tale deduzione o trattenuta, il Titolare del conto vi acconsente.
Tutti i pagamenti che devono essere effettuati dal Titolare del conto alla Banca devono essere effettuati mediante fondi liberamente disponibili, senza alcuna deduzione o compensazione, in particolare a titoli di tasse, imposte, dazi doganali, spettanze, oneri, spese e trattenute di qualsiasi natura, attuali o imposte in futuro da qualsiasi autorità amministrativa, fiscale o altra autorità, salvo disposizione contraria prevista dalla legge. Se una corrispondente deduzione è effettuata, la Banca avrà diritto al pagamento degli importi supplementari necessari per assicurare la ricezione da parte della Banca dell’importo integrale che la Banca avrebbe ricevuto in assenza della
deduzione e il Titolare del conto s’impegna con le presenti a effettuare tali pagamenti supplementari.
26. Informazioni relative alla Imposta di successione federale sugli investimenti in titoli statunitensi
Il Titolare del conto potrebbe essere soggetto all’imposta di successione federale degli Stati Uniti. Tale imposta è riscossa in genere sul patrimonio sito negli Stati Uniti di persone decedute, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro domicilio. L’imposta riguarda sia i beni immobiliari negli Stati Uniti che titoli statunitensi, come ad esempio azioni di società con sede negli Stati Uniti, alcune obbligazioni di emittenti statunitensi e unità di investimenti collettivi costituiti negli USA.
La massa ereditaria sarà quindi soggetta all’imposta successoria degli USA se ubicata in territorio statunitense, indipendentemente dalla nazionalità e dall’ultimo domicilio del defunto, sempre che il patrimonio complessivo (ossia la somma di tutti i beni siti negli USA posseduti dal defunto e non solo quelli depositati presso la Banca) superino un valore di mercato pari a USD 60 000 (franchigia fiscale). Potrebbero essere in vigore alcuni accordi fiscali bilaterali tra gli USA e il paese di residenza del defunto che prevedono esenzioni generali dall’Imposta di successione federale per i beni mobili situati negli USA, oppure soglie di esenzione più elevate.
La Banca non è autorizzata a fornire al Titolare del conto una consulenza sulle questioni fiscali negli USA e in generale a fornire consulenza su qualsiasi aspetto fiscale. Ai Titolari di conti che detengono titoli statunitensi, la Banca consiglia di discutere le potenziali implicazioni dell’Imposta di successione federale degli USA e i relativi obblighi di notifica con un fiscalista qualificato.
27. Esternalizzazione
La Banca può delegare una parte delle sue attività commerciali e/o dei servizi connessi alle sue attività commerciali, quali l’informatica, il trattamento dei dati, ogni tipo d’attività di back-office (ad es. operazioni bancarie amministrative, spedizioni, elaborazioni di pagamento, regolamento e compensazione di operazioni, archiviazione), l’esecuzione (in particolare per le operazioni su titoli, derivati e di cambio), la gestione del rischio, la compliance, l’ufficio interno preposto alla lotta contro il riciclaggio di denaro, la contabilità finanziaria e il controlling, una parte della gestione di portafoglio, la preparazione degli estratti titoli per le dichiarazioni fiscali, al Gruppo Deutsche Bank e a prestatori di servizi esterni in Svizzera e all’estero (i “Mandatari autorizzati”).
Queste esternalizzazioni saranno compiute in conformità alle direttive d’esternalizzazione emesse dalla FINMA (a condizione che costituiscano delle esternalizzazioni regolamentate) e conformemente a tutte le leggi applicabili. L’esternalizzazione può richiedere la trasmissione dei dati personali del Titolare del conto ai Mandatari autorizzati e i Mandatari autorizzati possono coinvolgere altre società del
Gruppo Deutsche Bank o prestatori di servizi esterni. La Banca e i Mandatari autorizzati adotteranno tutte le misure appropriate, volte ad assicurare che siano rispettati i requisiti del segreto professionale e bancario nonché le disposizioni in materia di protezione dei dati. Per quanto riguarda i Mandatari autorizzati ubicati all’estero, la Banca si limita a trasmettere i dati che non si riferiscono all’identità del Titolare del conto, a condizione che i dati personali sul Titolare del conto non debbano essere già trasmessi all’estero nell’ambito di operazioni e servizi con un collegamento estero (si veda il seguente articolo intitolato “Segreto bancario e Protezione dei dati”).
28. Mantenimento dei rapporti giuridici
I rapporti giuridici fra il Titolare del conto e la Banca non si estingueranno in caso di perdita dell'esercizio dei diritti civili, fallimento, residenza sconosciuta o decesso del Titolare del conto o per ogni altro motivo previsto agli articoli 35 e 405 del Codice delle obbligazioni svizzero.
29. Rescissione della relazione d’affari
La Banca si riserva il diritto di rescindere in qualsiasi momento la sua relazione d’affari con il Titolare del conto con effetto immediato, senza indicazione dei motivi. In particolare, la Banca si riserva il diritto di non accordare dei crediti promessi o di esigere il rimborso di facilitazioni di credito (ivi incluse le anticipazioni a scadenza fissa) che sono già state concesse. In tale eventualità, tutte le pretese diverranno immediatamente esigibili. La presente disposizione si applica con riserva di convenzioni scritte divergenti stipulate con il Titolare del conto.
La Banca è libera di non eseguire le istruzioni del Titolare del conto connesse alla chiusura del suo conto se la Banca reputa, secondo il suo libero apprezzamento, che simili istruzioni creino un rischio giuridico o reputazionale per la Banca.
Se il Titolare del conto non impartisce istruzioni di trasferimento al momento in cui ciò gli è richiesto, la Banca è autorizzata a rimettere/inviare fisicamente gli attivi al Titolare del conto, e/o a liquidare/vendere tutti gli attivi del Titolare del conto, e/o a emettere un assegno a suo favore e inviarlo all’ultimo indirizzo noto del Titolare del conto (a dispetto di ogni istruzione di corrispondenza fermo banca), prima della chiusura del suo/suoi conto(i), e/o a depositare gli attivi o il prodotto della liquidazione dei medesimi in un luogo designato da un tribunale svizzero, con liberazione della Banca da ogni responsabilità per ogni danno causato al Titolare del conto se essa procede conformemente al presente articolo.
30. Conformità fiscale
Il Titolare del conto conferma che lui stesso e, all’occorrenza, i beneficiari economici degli attivi detenuti presso la Banca, rispettano in qualsiasi momento tutti gli obblighi fiscali in ogni Stato in cui il Titolare del conto e i beneficiari economici hanno obblighi del genere vertenti sugli attivi detenuti presso la Banca. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare l’apertura di una
procedura civile, amministrativa o penale. L’attenzione del Titolare del conto è richiamata sul fatto che in virtù di certe convenzioni o di certi trattati internazionali, della legge svizzera o di un’altra regolamentazione, la Banca può essere tenuta a rivelare ad autorità svizzere o estere informazioni relative al Titolare del conto, ivi inclusi in particolare nome, indirizzo, data e luogo di nascita, numero d’identificazione fiscale del Titolare del conto, informazioni sui beneficiari economici, estratti conto, informazioni sui redditi e sulle operazioni.
Il Titolare del conto s’impegna a indennizzare la Banca e a tenerla indenne da ogni responsabilità connessa a qualsiasi pretesa fondata sulla violazione degli obblighi fiscali ai quali il Titolare del conto e i beneficiari economici potrebbero essere assoggettati nonché a indennizzare la Banca per ogni danno, costo e spesa insorto a riguardo.
Il Titolare del conto riconosce che la Banca non fornisce consulenze fiscali o giuridiche e la Banca raccomanda che il Titolare del conto consulti un esperto fiscale in caso di dubbi riguardo agli obblighi fiscali del Titolare del conto o dei beneficiari economici.
Il Titolare del conto si impegna inoltre a fornire ogni documento pertinente che la Banca può richiedere per dimostrare lo status fiscale del Titolare del conto o quello dei beneficiari economici in virtù della regolamentazione che la Banca deve rispettare e lo farà spontaneamente in caso di cambiamento di circostanze pertinenti o nell’ossequio di un termine di 30 giorni dalla relativa richiesta della Banca.
31. Festività bancarie
I giorni in cui la Banca (sede o succursali) è chiusa in considerazione delle leggi applicabili o usanze locali, in particolare i sabati e le domeniche, sono considerati giorni festivi bancari ufficiali. La Banca non accetta nessuna responsabilità per un danno che potrebbe risultare dalla chiusura della Banca in tali giorni.
32. Conti dormienti
Per prevenire un’interruzione dei contatti con la Banca, il Titolare del conto si impegna a informarla in tempi brevi di ogni cambiamento delle sue coordinate che potrebbe condurre a un’interruzione del genere (come il cambiamento dell’indirizzo o del nome) e ad adottare le misure necessarie (come la designazione di un procuratore o di un rappresentante di fiducia) che possa consentire il ripristino dei contatti in caso di necessità.
In assenza di qualsiasi contatto durante un certo numero di anni e allo scopo di proteggere gli interessi del Titolare del conto e dei suoi eredi, la Banca, o qualsiasi mandatario che essa avrà designato, può intraprendere tutte le ricerche necessarie per ripristinare il contatto con il Titolare del conto, i suoi rappresentanti o i successori legali del Titolare del conto, in conformità alla legislazione pertinente e alle direttive pubblicate
dall’Associazione Svizzera dei Banchieri. Le spese sostenute a riguardo nonché le spese che insorgono in relazione al trattamento specifico e alla supervisione dei conti dormienti o il cui titolare non è più in contatto con la Banca saranno sopportate integralmente dal Titolare del conto o dai suoi successori legali.
33. Carte di credito
Ordinando una carta di credito, il Titolare del conto accetta e riconosce che la Banca deve trasmettere alla società d’emissione l’identità del Titolare del conto e altri dati personali relativi al Titolare del conto o al titolare della carta di credito. Utilizzando una carta di credito, il Titolare del conto è consapevole e accetta che terzi possano avere conoscenza dell’esistenza della sua relazione con la Banca.
34. Segreto bancario e Protezione dei dati
34.1 Tutti i mandatari, collaboratori e rappresentanti di Deutsche Bank (Svizzera) SA (di seguito la “Banca”) sono assoggettati a obblighi di riservatezza sulla base della protezione dei dati, del segreto bancario svizzero e di altre disposizioni relativamente agli affari finanziari e personali dei propri clienti. Tuttavia, il segreto bancario svizzero non è un principio assoluto: esistono infatti alcune eccezioni previste dal diritto svizzero oppure il Titolare del conto stesso può esonerare dall’obbligo del segreto bancario svizzero (come di seguito definito).
34.2 La persona fisica o giuridica che intrattiene una relazione di conto con la Banca o, a seconda del caso, la persona fisica o giuridica che ha interesse a intraprendere una relazione di conto con la Banca (di seguito singolarmente definiti il "Titolare del conto") con la presente rinuncia a ed esonera la Banca dal segreto bancario svizzero (in particolare, a mero titolo esemplificativo, art. 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio) nonché ai benefici concessi dalla legge svizzera e da altre leggi in materia di protezione dei dati per le seguenti finalità:
a) per tutelare gli interessi della Banca e/o del Gruppo Deutsche Bank, in particolare:
• in caso di minaccia o azione legale che coinvolge la Banca e/o la relazione tra il Titolare del conto e la Banca (ad esempio per quanto riguarda questioni fiscali o pretese di natura civile, penale o amministrativa nei confronti della Banca o di altre entità del Gruppo Deutsche Bank);
• per ottenere, ricevere e/o fare valere pretese o garanzie
collaterali concesse alla Banca dal Titolare del conto o parti terze;
• per coprire e assicurare eventuali rischi connessi con il
Titolare del conto (come rischi di credito o di tasso d’interesse);
• in caso di accuse avanzate dal Titolare del conto o dai
suoi rappresentanti nei confronti della Banca o di altre
entità del Gruppo Deutsche Bank in pubblico o dinanzi ad autorità in Svizzera o all’estero.
b) per consentire lo scambio di informazioni e documenti tra la Banca e altre entità del Gruppo Deutsche Bank, segnatamente a scopo di:
• gestione del rischio e finalità di controllo, specialmente per quanto concerne il riciclaggio di denaro, misure restrittive legate a embargo e sanzioni nonché rischi reputazionali;
• consolidamento dei rischi, decisioni sulla concessione
di crediti, valutazioni e/o monitoraggio dei rischi legati al credito, gestione della relazione cliente nonché a scopo di migliorare la qualità dei servizi al cliente offrendo un servizio globale nonché la qualità dell’offerta di prodotti da parte delle entità del Gruppo Deutsche Bank. A questo proposito, il Gruppo Deutsche Bank ha sviluppato tool informatici che includono banche dati centralizzate contenenti informazioni sui propri clienti non pubblicamente disponibili. L’utilizzo di questi tool informatici può comportare che alcune informazioni tutelate dal segreto bancario svizzero e/o dalla protezione dei dati vengano rese disponibili ad alcuni collaboratori del Gruppo Deutsche Bank.
Il Titolare del conto prende atto e accetta che la Banca possa scambiare documenti con altre entità del Gruppo Deutsche Bank anche prima dell’apertura di una relazione di conto con la Banca.
c) per eseguire operazioni e fornire i servizi che richiedono la divulgazione di dati
Contestualmente a operazioni e servizi che la Banca esegue/fornisce per/a il Titolare del conto (ad es. accredito e addebito di pagamenti, acquisti, ricezione, consegna, sottoscrizione/riscatto, deposito e vendita di strumenti finanziari/titoli e/o custodia di attivi, operazioni su cambi e metalli preziosi, operazioni con strumenti derivati OTC e in borsa, emissione di carte di credito), in particolare se aventi collegamenti esteri, la Banca può essere tenuta a rivelare, in ossequio a leggi, regolamenti interni, prassi di mercato e condizioni di emittenti, fornitori e altre parti dalle quali la Banca dipende per l’esecuzione/la fornitura di tali operazioni e servizi, dati riguardanti l’operazione, il servizio, il Titolare del conto e altre persone collegate (ad es. beneficiari economici) a parti terze svizzere o estere coinvolte in queste operazioni e in questi servizi (ad es. sedi di negoziazione finanziaria, intermediari, banche, repertori di dati sulle negoziazioni, operatori di sistema, stanze di compensazione, depositari terzi, depositari centrali, emittenti). La parte terza destinataria può anche essere un’entità del Gruppo Deutsche Bank. I destinatari possono anche essere autorità di vigilanza estere, enti esteri incaricati della vigilanza e loro rappresentanti. L’articolo 42c
della Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e la relativa circolare della FINMA “Trasmissione diretta” (Circolare 2017/6) consentono alle banche svizzere di rivelare informazioni direttamente ad autorità di vigilanza estere, enti esteri incaricati della vigilanza e loro rappresentanti.
L’articolo 39 della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario rispettivamente l’articolo 15 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari impongono alla Banca di comunicare operazioni in titoli ammesse in una sede di negoziazione svizzera o in strumenti derivati aventi tali titoli come sottostante (a determinate condizioni) alla rispettiva sede di negoziazione svizzera. Ai sensi dell’articolo 37 dell’Ordinanza federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e della relativa circolare della FINMA “Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari” (Circolare 2018/2), in questo contesto la Banca deve altresì comunicare informazioni che consentano di identificare il/i beneficiario/i economico/i. Anche se i destinatari delle informazioni sono sedi di negoziazione svizzere, alcuni di essi possono avere esternalizzato a fornitori di servizi esteri la loro piattaforma/i loro server informatici contenenti i dati comunicati.
La comunicazione dei dati può essere richiesta prima, durante o dopo l’esecuzione di operazioni o la fornitura di servizi e può anche avvenire successivamente alla chiusura della relazione di conto con la Banca. Ulteriori informazioni sono consultabili nel documento informativo dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB): “Informazione dell’ASB sulla comunicazione dei dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti nonché di transazioni di titoli e di altro tipo” pubblicata sur sito Internet della Banca
(xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxx ormation.html).
d) a scopi di esternalizzazione:
la Banca potrebbe essere tenuta a trasmettere, di volta in volta, a scopo di elaborazione e archiviazione, dati personali del Titolare del conto, dei rappresentanti autorizzati e/o del/i beneficiario/i effettivo/i a talune altre entità di Deutsche Bank o fornitori di servizi terzi (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di servizi informatici esterni, ecc.) in Svizzera, nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria, auspicabile o incidentale allo svolgimento o all’esternalizzazione di compiti, obblighi e attività riguardanti i servizi che possono essere offerti a, o eseguiti per conto di, il Titolare del conto.
e) a scopi di sorveglianza consolidata:
l’attività bancaria del Gruppo Deutsche Bank è gestita su base globale, in particolare per permettere una supervisione consolidata nelle modalità richieste dalla legge e dai regolamenti applicabili al Gruppo Deutsche
Bank. Nello specifico, la Banca può essere obbligata a comunicare dati personali del Titolare del conto o del/i beneficiario/i economico/i ad autorità di vigilanza estere. Ciò si riferisce ad esempio agli obblighi scaturenti dalla sorveglianza consolidata a cui la Banca è assoggettata poiché è controllata da una casa madre tedesca, la quale richiede che la Banca riporti all’autorità di vigilanza tedesca i dati personali dei clienti che hanno contratto prestiti presso la Banca superiori a una soglia definita per la dichiarazione.
35. I dati che possono essere comunicati di cui
alla precedente sezione 2a – 2e possono includere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni su:
• titolari del conto e/o rappresentanti autorizzati e/o beneficiari economici, tra cui ad esempio (i) nome, domicilio, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita, copia del passaporto, (ii) domicilio fiscale e altri documenti e informazioni di carattere fiscale, (iii) nel caso di società/entità giuridica, il numero di licenza/del registro di commercio o il codice LEI (Legal Entity Identifier) o il codice identificativo dell’azienda (“BIC”), l’atto costitutivo, il titolo e il nome completo dei rappresentanti della società e altre informazioni aziendali, (iv) qualora il Titolare del conto fosse un intermediario finanziario, il suo status e/o il tipo di intermediario;
• operazioni o servizi (ad es. origine di fondi, scopo, oggetto e status della relazione di conto con la Banca, detenzione dei relativi investimenti, istruzioni e dettagli di negoziazione, altre operazioni eseguite nel corso della relazione di conto e qualsivoglia altra informazione su operazioni e servizi e altre informazioni rilevanti in materia di compliance).
I destinatari delle informazioni appena citate possono ricevere i dati tramite qualsiasi mezzo o canale ritenuto appropriato, oralmente e per iscritto, tramite sistemi di telecomunicazione (tra cui la trasmissione elettronica di dati) ma anche la trasmissione fisica di documenti.
Il Titolare del conto è consapevole che se le informazioni vengono rese disponibili all’interno del Gruppo Deutsche Bank all’estero o a una parte terza all’estero, l’entità Deutsche Bank all’estero o la parte terza non è assoggettata al segreto bancario svizzero e alle leggi e ai regolamenti svizzeri in materia di protezione dei dati e potrebbe essere tenuta a comunicare tali informazioni ad altre entità di Deutsche Bank o ad altre parti terze, quali autorità locali/estere o mandatari. Inoltre, tali informazioni possono giungere in paesi che non garantiscono il medesimo elevato livello di protezione dei dati della Svizzera, ad esempio gli Stati Uniti.
Il Titolare del conto accetta di farsi carico di tutte le conseguenze risultanti dalla divulgazione delle informazioni come appena esplicitato e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente subiti conseguentemente al su descritto atteggiamento assunto dalla Banca. Il Titolare del conto conferma alla Banca di avere informato tutte le persone interessate (ad s. il/i beneficiario/i economico/i, i rappresentanti autorizzati) in merito alle suddette disposizioni e di avere ottenuto il loro consenso alla rivelazione dei loro dati personali nelle modalità sopra descritte.
36. Divergenze linguistiche / versione originale in inglese / genere
Le presenti Condizioni generali sono pubblicate in cinque diverse lingue, ossia francese, tedesco, inglese, italiano e spagnolo. In caso di divergenza fra queste diverse lingue, prevale la versione inglese. La versione originale in inglese può essere ottenuta su richiesta.
I termini impiegati al singolare includono il plurale (e viceversa) e la forma generica maschile utilizzata include la forma femminile.
I titoli sono inclusi nelle presenti solo per comodità; non saranno considerati facenti parte delle presenti Condizioni generali e non ci si potrà riferire per la loro interpretazione.
37. Modifica di tutti i formulari bancari
La Banca si riserva il diritto di modificare tutti i suoi formulari in qualsiasi momento, ivi incluse le presenti Condizioni generali. Essa ne informerà il Titolare del conto mediante circolare o mediante ogni altro mezzo adeguato. Se nessuna opposizione scritta è presentata in un termine di 30 giorni a partire dalla notifica, esse saranno ritenute approvate ed entreranno in vigore al momento della loro notifica. In caso di opposizione, il Titolare del conto avrà la facoltà di risolvere la relazione d’affari con effetto immediato, fatti salvi eventuali accordi speciali.