La fatturazione
La fatturazione
di un accordo transattivo
di Xxxxxxxx Xxxxxxx - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
– Se l’accordo transattivo regola un rapporto di fare, non fare o permettere deve
essere emessa fattura con IVA.
– Se invece l’accordo transattivo prevede il riconoscimento di un importo alla con- troparte a titolo di liberalita` o a carattere meramente risarcitorio, non dovra` essere emessa fattura poiche´ escluse dalla sfera impositiva per carenza del presupposto oggettivo.
Quando due soggetti stipulano un accordo transattivo per poter valutare quale trat-
tamento fiscale adottare, da un punto di vista IVA, si deve prima di tutto verificare la funzione economica delle somme. Se sono corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico della controparte o se sono erogate a titolo di liberalita` o a carattere meramente risarcitorio.
L’Agenzia delle entrate risponde ad una domanda di interpello riguardante il corretto trattamento fiscale da riservare a un accordo transattivo stipulato tra due soggetti.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1
– Agenzia delle entrate risposta 26 marzo 2021, n. 212
– Agenzia delle entrate risposta 29 marzo 2021, n. 222
In presenza di un accordo transattivo e` molto importante definire in modo preciso se la somma e` corrisposta a titolo di controvalore o a titolo di liberalita` o risarcitorio.
FISCO
ADEMPIMENTO "
NOVITÀ "
RIFERIMENTI "
AMBITO OGGETTIVO "
PROCEDURE "
ADEMPIMENTO "
NOVITÀ "
In cosa consiste
AMBITO OGGETTIVO
SCHEMA DI SINTESI
Spesso nella vita di un’impresa possono sorgere delle liti legali, molte volte queste liti legali si chiudono con un accordo transattivo extragiudiziale concordato tra le parti. Dopo la firma dell’accordo puo` sorgere un importante problema fiscale, come debbano essere trattate, da un punto di vista fiscale e di IVA, le somme ricevute per la transazione definita. Ad esempio l’importo pattuito deve essere aumentato della relativa IVA oppure non deve essere assoggettato ad IVA.
Risposta n. 212 del 26 marzo 2021
Con la risposta all’interpello 26 marzo 2021, n. 212, l’Agenzia delle entrate fa un interes- sante preambolo in cui spiega i diversi tipi di accordi che potrebbero sorgere in una transazione e come devono essere trattati. La risposta non toglie tutti i dubbi, in quanto ad esempio non viene spiegato quali potrebbero essere le caratteristiche dell’accordo che possono fare definire la scelta come un accordo di fare o non fare, o una liberalita` o un risarcimento vero e proprio.
Un accordo transattivo, in base alla risposta dell’Agenzia delle entrate, deve prima di tutto essere inquadrato in base alla propria funzione economica per poter capire come debba essere trattato fiscalmente.
L’individuazione economica puo` essere di tipo diverso:
– nel caso ci sia un controvalore tra due prestazioni: si tratterebbe di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Rientrano in questa categoria anche somme corri- sposte per obblighi di fare, non fare o permettere;
– in caso di liberalita` : in termini giuridici si ha una liberalita` quando si effettua un’attribu- zione patrimoniale gratuita ad un altro soggetto;
– in caso di risarcimento: il risarcimento viene inteso come un compenso pattuito per un danno arrecato. In termini giuridici lo si intende come il reintegro per coloro che hanno subito un danno ingiusto.
Nel primo caso l’operazione dovra` essere assoggettata ad IVA, invece negli altri due casi
l’operazione non xxxx` soggetta ad IVA in quanto vi e` una carenza del presupposto oggettivo.
Tipo di operazione | Trattamento fiscale |
cessione di beni prestazione di servizi obbligazione di fare o non fare obbligazione di permettere | Rilevante a fini IVA |
liberalita` | Escluso dall’IVA |
risarcimento | Escluso dall’IVA |
Analisi da effettuare
Nel documento in analisi, l’Amministrazione finanziaria pone l’attenzione sull’individuazio- ne dei presupposti che devono essere analizzati per verificare se l’operazione deve essere sottoposta o meno ad IVA. Nella risposta viene fatto riferimento ad altri documenti, come le sentenze della Corte di Giustizia Europea n. 277/05 del 18 luglio 2007 e la sentenza n. 263/ 15 del 2 giugno 2016, la risoluzione n. 110 del 15 maggio 2003 e la sentenza della Corte di
cassazione n. 20233 del 31 luglio 2018.
Risoluzione n. 110 del 15 maggio 2003
In questa risoluzione l’Agenzia delle entrate ripercorre l’iter per accertare la sussistenza dei presupposti impositivi dell’IVA ed in particolare analizza il presupposto soggettivo (art. 4,
primo e quarto comma, D.P.R. n. 633/1972) ed oggettivo (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/ 1972).
Importante per il presupposto oggettivo definire quali sono gli elementi da valutare per considerare una prestazione di servizi imponibile, ci deve essere tra il prestatore ed il committente uno scambio di prestazioni ed il compenso e` il controvalore del servizio prestato.
Nella risoluzione sono anche chiariti i presupposti in base ai quali si puo` considerare come
un rimborso di un’anticipazione fatte in nome e per conto della controparte (art. 15 D.P.R. n. 633/1972), in questo caso le somme anticipate devono essere documentate e devono recare l’intestazione del committente.
PROCEDURE "
SCHEMA DI SINTESI
Attenzione
Un accordo transattivo puo` difficilmente essere considerato come un’anticipazione fatta a nome e per conto della controparte, deve essere dapprima verificata la presenza della relativa documentazione e se le somme documentate recano l’intestazione del committen- te.
Sentenza Xxxxx xx xxxxxxxxxx x. 00000 del 31 luglio 2018
Nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate viene anche citata la sentenza della Corte di cassazione n. 20233 del 31 luglio 2018 che evidenzia che ‘‘... tutto cio` che ha ad oggetto un fare o un non fare o un permettere costituisce operazione imponibile ...’’ ai sensi dell’art. 3
D.P.R. n. 633/1972. Un altro concetto importante che contiene questa sentenza e` il se- guente: ‘‘Un’operazione di permettere ... per essere assoggettata all’imposta non com- porta necessariamente un consumo’’.
Sentenze della Corte di Giustizia Europea
Il documento in analisi fa anche riferimento a due sentenze della Corte di Giustizia Europea, una relativa alla causa C-277/05 del 18 luglio 2007 e l’altra relativa alla causa C-263/15 del 2 giugno 2016.
La sentenza relativa alla causa C-277/05 decide riguardo al trattamento ai fini IVA del- l’incasso da parte di un albergatore di una caparra nel caso di disdetta della prenotazione da parte del cliente. La sentenza ha deciso che l’incasso di questa caparra da parte del- l’albergatore debba essere considerata ‘‘quali indennita` forfettarie di recesso versate ai fini del risarcimento del danno subito per effetto della rinuncia del cliente, senza che sussista un nesso diretto con un qualsivoglia servizio reso a titolo oneroso, e, in quanto tali, non soggette a tale imposta.’’.
Nella sentenza relativa alla causa C-263/15 del 2 giugno 2016 relativa allo sfruttamento di opere di ingegneria rurale mediante il pagamento di un canone di modesto valore, viene chiarito che quando c’e` un nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo, in questo caso un canone, devono essere assoggettate ad IVA. A volte questo nesso, in caso di contenzioso, deve essere valutato dal giudice che deve verificare, ad esempio in questo caso, che il canone non costituisca una remunerazione solo parziale e che la sua entita` non sia stabilita` in funzione anche di altri fattori.
Causa C-277/05 | Una caparra introitata a causa di una disdetta di un cliente | Non soggette ad imposta |
Causa C-263/15 | Se c’e` nesso diretto tra presta- zione e corrispettivo | Va assoggettata ad imposta |
La risposta 222 del 29 marzo 2021
L’Agenzia delle entrate ha risposto ad un altro interpello che verte sul trattamento tributario,
in questo caso riguardante la ritenuta d’acconto e l’IRPEF di una sentenza legale, in materia di redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Di quest’altro documento ci interessa evidenziare, poiche´ pertinente con il tema trattato in questo articolo, il ragionamento mostrato dall’Agenzia delle entrate per valutare se il reddito fosse da considerarsi come sostitutivo di un reddito, che quindi deve assoggettato a tas- sazione (c.d. Lucro cessante), rispetto a somme volte ad indennizzare un soggetto per le perdite subite con funzione di reintegrazione patrimoniale (c.d. Xxxxx emergente) che invece non dovranno essere assoggettate a tassazione.
Nel caso specifico la sentenza aveva lo scopo di ‘‘... rifondere alla parte ricorrente i danni subiti’’ che pero` in base al ragionamento degli estensori del documento devono essere considerati imponibili poiche´ calcolate dal Tribunale in ragione di un contratto nazionale.
SCHEMA DI SINTESI
Lucro cessante | Assoggettate a tassazione |
Xxxxx emergente | Non soggetto a tassazione |
Considerazioni conclusive
Come dicevamo il tema affrontato dalla risposta n. 212 del 26 marzo 2021 dall’Agenzia delle entrate pur chiarendo l’argomento relativo all’assoggettamento ad IVA di un accordo di transazione, mette comunque in evidenza che la decisone se assoggettare o meno una data operazione ‘‘complessa’’ all’IVA, quindi diversa da un’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, richiede un’accurata analisi e valutazione preliminare, che a parere di chi scrive, puo` essere molto delicata e quindi non trovare d’accordo l’Amministrazione finanziaria. Tale ‘‘difficolta` interpretativa’’ la si puo` ritrovare anche nella risposta dell’Agenzia delle entrate n. 222 del 29 marzo 2021 di qualche giorno successiva.
Attenzione
Le somme percepite a fini risarcitori non risultano imponibili ad IVA e non sono soggette a tassazione, questo e` il dato comune che si evince dalla lettura congiunta di queste due risposte ad interpelli di contribuenti all’Agenzia delle entrate. Contemporanea- mente le due risposte evidenziano come non sia cos`ı agevole individuare la natura risarci- toria di una somma ricevuta e la relativa analisi deve essere effettuata valutando una pluralita` di fattori.
Se invece le somme ricevute riguardano un obbligo di fare o non fare o permettere e sono un indennizzo per un mancato guadagno sono da assoggettare ad IVA e sono soggette a tassazione.