CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED UN SOGGETTO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -
INDICE
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Descrizione del servizio Art. 3 Attrezzature e logistica Art. 4 Imballaggi
Art. 5 Modalità attuative dell'accordo quadro Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio Art. 7 Obblighi a carico dell'Appaltatore
Art. 8 Conclusione del servizio
Art. 9 Norme che regolano l'accordo quadro e criteri interpretativi Art. 10 Documenti che fanno parte dell'accordo quadro
Art. 11 Durata dell'accordo quadro Art. 12 Importo dell'accordo quadro
Art. 13 Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro Art. 14 Avvio dell'esecuzione dell'accordo quadro
Art. 15 Sospensione dell'esecuzione dell'accordo quadro
Art. 16 Modifica dell'accordo quadro durante il periodo di validità Art. 17 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 18 Controlli sull'esecuzione dell'accordo quadro
Art. 19 Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore
Art. 20 Divieto di cessione dell'accordo quadro e cessione dei crediti derivanti dall'accordo quadro
Art. 21 Subappalto
Art. 22 Tutela dei lavoratori
Art. 23 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
Art. 24 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
Art. 25 Elezione di domicilio dell'appaltatore Art. 26 Trattamento dei dati personali
Art. 27 Garanzia definitiva Art. 28 Obblighi assicurativi Art. 29 Penali
Art. 30 Risoluzione dell'accordo quadro Art. 31 Recesso
Art. 32 Definizione delle controversie
Art. 33 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 34 Spese contrattuali
Art. 35 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip Art. 36 Obblighi in materia di legalità
Art. 37 Norma di chiusura
Art. 38 Disposizioni anticorruzione
Art. 1 - Oggetto
1. L'accordo quadro ha per oggetto la regolamentazione contrattuale relativa al servizio di trasloco, facchinaggio, riordino e spostamento di mobilio ed attrezzature, anche in uso, all'interno degli immobili nella disponibilità della Provincia autonoma di Trento, comprendendo l'eventuale trasferimento di beni mobili e materiale fuori uso ai centri di smaltimento e/o recupero autorizzati.
Art 2 - Descrizione del servizio
1. Il servizio di cui all'art. 1 comprende le seguenti prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che l'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore in tutto o in parte, in relazione alle sue variabili necessità:
- trasporto, carico e scarico dei materiali con mezzi di cui l'Appaltatore abbia disponibilità (proprietà, noleggio o leasing) nei luoghi indicati dall'Amministrazione;
- smontaggio, imballaggio e disimballaggio di materiale di arredo ed attrezzature nei luoghi indicati dall'Amministrazione e secondo le direttive date dal personale della stessa;
- scollegamenti di tipo idraulico, elettrico e gas di attrezzature;
- eventuali riposizionamenti con fissaggi a parete e/o a pavimento del materiale traslocato;
- trasferimento di materiale ed attrezzature fuori uso ai Centri di smaltimento/recupero autorizzati, compresa la loro eventuale differenziazione per tipologia, i cui oneri sono ricompresi nell'importo dell'appalto escluse le spese di conferimento che sono a carico dell'Amministrazione;
- deposito temporaneo di beni in disponibilità dell'Amministrazione oggetto del presente contratto presso il magazzino di cui all'art. 3, comma 4, del presente capitolato.
2. Tutte le attività richieste dall'Amministrazione dovranno essere attuate dall'Appaltatore con l'utilizzo di risorse umane, mezzi ed attrezzature in numero adeguato a seconda dell'intervento da effettuare, concordandosi di volta in volta con il referente dell'Amministrazione, al costo pro-ora formulato nell'offerta di gara.
3. Oltre alle operazioni di trasloco di rilevante incidenza, che potranno interessare movimentazioni di numerosi uffici e sedi, gli interventi potranno essere dei più diversi, intendendo per questo anche incarichi d i m o d e s t a i n c i d e n z a che prevedano l'impegno di un limitato numero di mezzi, di unità di personale e di ore di impiego.
I colli da spostare sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiti da:
a) minuteria, pacchi di documentazione e/o materiale cartaceo, altri materiali vari;
b) arredi e attrezzature (es. scrivanie, sedie, armadi, quadri, librerie, scaffalature, cassettiere, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, etc.).
Art. 3 - Attrezzature e logistica
1. L'Appaltatore deve avere in disponibilità al momento dell' esecuzione del servizio almeno i seguenti mezzi:
▪ 2 scale elettriche con elementi ad innesto per una lunghezza minima di 15 m.;
▪ 2 autocarri ovvero motoveicoli con peso complessivo a pieno carico fino a 20 x.xx;
▪ 2 autocarri furgonati con peso complessivo a pieno carico superiore a 20 x.xx e fino a 35 x.xx;
▪ 3 autocarri furgonati con peso complessivo a pieno carico superiore a 20 x.xx e fino a 35 x.xx con sponda montacarichi;
▪ 3 autocarri furgonati con peso complessivo a pieno carico superiore a 35 x.xx e fino a 60 x.xx con sponda montacarichi;
▪ 1 autocarro furgonato con peso complessivo a pieno carico superiore a 60 x.xx e fino a 115 x.xx con sponda montacarichi;
▪ 1 autocarro con peso complessivo a pieno carico superiore a 115 x.xx con sponda montacarichi;
▪ 2 autoscala con estensione superiore a 20 m;
▪ 1 attrezzatura specifica motorizzata per trasportare materiale pesante sulle scale (casseforti, armadi ignifughi, fotocopiatrici ecc..);
▪ 1 autocarro attrezzato per il carico trasporto e scarico di contenitori – containers scarrabili per rifiuti con peso complessivo a pieno carico di almeno 240 x.xx. e accessoriato con gru dotata di polipo idraulico.
2. I livelli di categoria EURO degli autoveicoli messi a disposizione dovranno obbligatoriamente corrispondere a quelli dichiarati in sede di presentazione di offerta.
3. Dovranno inoltre essere messi a disposizione, senza alcun onere per l'Amministrazione, un minimo di 3 (tre) cassoni scarrabili di volume non inferiore a 35 mc. cadauno per deposito materiali.
4. L'Appaltatore deve g a r a n t i r e , per tutta la durata dell'accordo quadro, la disponibilità di spazi in apposito magazzino per il deposito dei beni oggetto del presente contratto in disponibilità dell'Amministrazione. Il magazzino dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza antincendio, quali rilevazione incendi e relativo certificato prevenzione incendi rilasciato dagli organi competenti (Vigili del Fuoco).
Art. 4 – Imballaggi
1. Tutto il materiale (scatole di cartone, contenitori e nastro adesivo) necessario all'imballaggio dei colli da spostare deve essere messo a disposizione dall'Appaltatore all'Amministrazione entro cinque giorni dalla condivisione della richiesta di intervento. In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione di intervento urgente, il materiale dovrà essere messo a disposizione dall'Appaltatore contestualmente all'effettuazione dell'intervento.
2. Salvo diverso accordo tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, i colli di cui al punto a) d e l l ' a r t . 2 , c o m m a 3 , devono essere, di norma, sistemati dai dipendenti dell'Amministrazione in appositi contenitori forniti dall'Appaltatore a propria cura e spese.
3. In caso di movimentazione dei colli di cui al punto b) d e l l ' a r t . 2 , c o m m a 3 , sarà responsabilità dell'Appaltatore provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, gli imballaggi idonei ad evitare ogni danno o avaria agli stessi.
4. Al termine dei lavori di trasloco e/o facchinaggio, l'Appaltatore deve provvedere al ritiro immediato dei residuati della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, attenendosi alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 5 - Modalità attuative dell’accordo quadro
1. La stipula dell'accordo quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione alla stipula dei contratti attuativi di cui all'art. 6 comma 7 lettere A) e B). Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore avverrà solo a seguito della conclusione dei contratti attuativi mediante scambio di corrispondenza nei quali saranno indicati i servizi richiesti.
2. Per i singoli spostamenti di minuteria varia (es. una sedia, una lampada, un appendiabiti, ecc.) che l'Amministrazione può chiedere ai sensi dell'art. 6 e che non rientrano negli interventi di cui all'art. 6 comma 7, lettere A) e B), l'Amministrazione conclude con l'Appaltatore singoli contratti attuativi mediante scambio di corrispondenza ciascuno per un importo massimo di euro 5.000,00 e ciascuno della durata massima di tre mesi.
3. Dopo la conclusione di ciascun contratto attuativo verranno effettuati gli interventi di volta in volta richiesti dall'Amministrazione fino all'importo massimo di euro 5.000,00 e per un periodo massimo di tre mesi.
4. L'esecuzione dell'accordo quadro è in ogni caso subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità, segnalata dall'Amministrazione. L'Amministrazione corrisponderà compensi all'Appaltatore con cui stipula i singoli contratti attuativi solo in relazione ai servizi realmente espletati.
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio deve essere espletato dall'Appaltatore a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione secondo i termini, le modalità e le condizioni previste nell'accordo quadro e con l'utilizzo di risorse umane, mezzi ed attrezzature nel numero concordato con l'Amministrazione a seconda dell'intervento da effettuare.
2. Il servizio deve essere garantito durante l'anno solare, con esclusione delle festività infrasettimanali e della settimana di ferragosto.
Il servizio deve essere svolto di norma dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e non deve intralciare il normale funzionamento delle attività amministrative degli uffici provinciali. Eccezionalmente l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere lo svolgimento delle attività anche oltre le ore 17.00 o durante il sabato e/o la domenica e/o durante le ore notturne. In questi casi è previsto un compenso maggiorato a titolo di lavoro straordinario secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
3. Non viene riconosciuta come “lavorativa” la sosta per il pranzo, di durata pari ad almeno un'ora. L'orario di lavoro viene computato in base all'effettivo tempo impiegato per l'effettuazione della prestazione richiesta, non includendo i tempi necessari all'Appaltatore per recarsi dalla propria sede al posto indicato per l'intervento richiesto, qualora le operazioni avvengano all'interno del comune di Trento.
4 Nel caso le operazioni avvengano all'interno del comune di Trento, non sono riconosciuti rimborsi chilometrici e/o autostradali.
5. Per interventi fuori del territorio del comune di Trento sono riconosciuti rimborsi chilometrici e/o pedaggi autostradali e viene riconosciuto un rimborso per le spese di alloggio e vitto fino alla concorrenza massima giornaliera di Euro 100,00 I.V.A. compresa, a persona, da corrispondere sulla base della presentazione di idonea documentazione probatoria costituita da fattura o scontrino fiscale.
6. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi ne c es s a r i a l l e op e r a z i on i d i t r as l o co e a qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco.
7. L 'Amministrazione per alcuni interventi ordinari da realizzare può prevedere una programmazione anticipata di larga massima da comunicare all'Appaltatore con cadenza annuale mentre per altri interventi urgenti non è possibile prevedere alcun tipo di programmazione.
A) INTERVENTI ORDINARI PROGRAMMABILI
L'Amministrazione p r e d i s p o n e u n a specifica Richiesta di intervento, redatta in forma scritta, che viene trasmessa via PEC all'Appaltatore.
Essa deve contenere, di norma, le seguenti informazioni:
- oggetto dell'intervento;
- periodo di svolgimento dell'intervento;
- luogo di esecuzione dell'intervento (luoghi di prelievo e di destinazione);
- referente dell'Amministrazione;
- altre informazioni utili a definire le caratteristiche del servizio richiesto.
L'Appaltatore deve far pervenire all'Amministrazione, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di intervento, un progetto operativo che sia conforme alle richieste formulate dall'Amministrazione con l'indicazione del nominativo del proprio Responsabile capo squadra sul posto, cui far riferimento per qualsiasi comunicazione o contestazione. Il progetto operativo dovrà contenere:
- durata dell'intervento in ore e/o giorni;
- numero complessivo previsto di ore di servizio;
- numero di persone impiegate;
- elenco e durata dei mezzi di trasporto impiegati;
- elenco delle attrezzature impiegate;
- preventivo di spesa del servizio sulla base dei prezzi di aggiudicazione;
- riferimento alla richiesta di intervento.
Qualora il progetto operativo proposto dall'Appaltatore non sia condiviso dall'Amministrazione, la stessa comunicherà, entro due giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, le modifiche da apportare che dovranno essere accolte dall'Appaltatore.
L'eventuale disdetta del l ' i n t e r v e n t o è comunicata in forma scritta, inoltrata via PEC, dall'Amministrazione al Responsabile capo squadra almeno un giorno lavorativo prima della prevista esecuzione.
Dopo la condivisione del progetto operativo, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data esatta di inizio delle operazioni di trasloco, nell'ambito del periodo indicato nella richiesta di intervento.
Qualora, durante l'esecuzione del servizio, si verifichino scostamenti rispetto al preventivo di spesa di cui sopra, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al referente dell'Amministrazione per le decisioni conseguenti.
B) INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI
L'Amministrazione può chiedere, se possibile mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC o altrimenti telefonicamente, l'intervento dell'Appaltatore entro 24 (ventiquattro) ore dal momento della segnalazione dell'esigenza di trasloco. Nel caso di questi interventi non programmabili il contratto attuativo viene sottoscritto dopo l'effettuazione dell'intervento.
Oltre agli interventi di cui alle lettere A) e B), l'Amministrazione può chiedere singoli spostamenti di minuteria varia (es. una sedia, una lampada, un appendiabiti, ecc.) non rientranti in tali lettere A) e B). Per tali singoli spostamenti l'Amministrazione presenta di volta in volta all'Appaltatore una richiesta di intervento con la specificazione del servizio richiesto. Tali richieste saranno ricondotte al contratto attuativo già sottoscritto con l'Appaltatore fino ad un importo massimo totale di euro 5.000,00 la cui durata massima è pari a tre mesi. Alla scadenza dei tre mesi l'Amministrazione potrà chiedere la sottoscrizione di altri contratti attuativi, ciascuno della durata massima di tre mesi e ciascuno fino ad un importo massimo pari ad euro 5.000,00.
Art. 7 – Obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato, all'accordo quadro e ai contratti attuativi.
2. La stipulazione dell'accordo quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione dell'accordo quadro da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L' Appaltatore deve mettere a disposizione un numero adeguato di addetti al fine di espletare il servizio secondo le necessità e i tempi concordati con l'Amministrazione.
Il personale deve essere in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi di formazione ex artt. 36, 37 e 43 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive sue modificazioni: la documentazione attestante l'avvenuta partecipazione a tali corsi deve essere fornita prima della stipulazione dell'accordo quadro.
5. Il personale addetto alle operazioni di cui al presente Capitolato deve essere qualificato e di età rientrante nei limiti fissati da Xxxxx, da Regolamenti o contratti di lavoro di categoria.
Inoltre l'Appaltatore garantisce che il personale utilizzato per l'espletamento delle prestazioni richieste dall'Amministrazione:
a) indossi sul posto di lavoro idonea divisa che evidenzi l'appartenenza all'Appaltatore, il D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) ed il cartellino di riconoscimento;
b) sia presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra l'Appaltatore e l'Amministrazione;
c) tenga, durante l'espletamento del servizio, un comportamento corretto ed educato;
d) utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei beni e materiali dell'Amministrazione;
e) sia di assoluta fiducia e riservatezza;
f) segnali subito al Referente danni eventualmente arrecati. L'Amministrazione, tramite i propri uffici, può insindacabilmente richiedere la sostituzione immediata del personale dalla stessa non ritenuto idoneo, ovvero che non tenga i comportamenti sopraindicati, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 29.
6. L'Appaltatore deve prendere visione dei materiali e delle attrezzature prima del t r a s l o c o , segnalando all'Amministrazione ogni eventuale danno preesistente. Qualsiasi danno, riscontrato dopo il trasloco e che non sia stato segnalato prima del trasloco è attribuito all'Appaltatore.
7. L'Appaltatore deve garantire l'attivazione e l'operatività di un apposito servizio di ricezione chiamate (di seguito “Call Center”) e comunicazioni di posta elettronica certificata.
8. Tale Call Center deve avere un numero verde gratuito e un indirizzo di posta elettronica.
La necessità del Call Center è richiesta per permettere all'Amministrazione di :
a) inviare gli ordinativi e le richieste di intervento;
b) comunicare eventuali variazioni/integrazioni al progetto organizzativo presentato per ciascun intervento;
c) inoltrare comunicazioni ed eventuali reclami.
Il Call Center deve essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici, deve essere attiva una segreteria telefonica e un indirizzo di posta elettronica.
Art. 8 - Conclusione del servizio
1. Al termine di ogni intervento di cui all'art 6, comma 7, lettere A) e B) espletato, l'Appaltatore deve rilasciare un documento di lavoro numerato e datato dal quale risultino:
a) riferimento alla richiesta di Intervento;
b) luogo (presidio, distretto, dipartimento, servizio, sede o altra struttura) dell'Amministrazione dove è stato eseguito il servizio (luoghi di movimentazione interna, di prelievo e di destinazione);
c) data e durata dell'intervento;
d) ora di inizio e ora di fine intervento, tenendo conto che in tale computo non sono compresi i tempi di spostamento dalla sede dell'Appaltatore a quella di prelievo dei beni e dalla sede ultima di destinazione dei beni alla sede dell'Appaltatore;
e) numero di operatori impiegati e le ore di attività per il servizio di facchinaggio e trasloco;
f) tipo e tempo di utilizzo di tutti i mezzi e le attrezzature impiegate;
g) attestazione di corretto montaggio;
h) importo del servizio espletato;
i) eventuali problematiche e criticità riscontrate, anche con riferimento all'art. 18 del presente capitolato.
2 . I l d o c u m e n t o d i l a v o r o d e v e e s s e r e f i r m a t o p e r a t t e s t a z i o n e d a l r e f e r e n t e d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e o s u o d e l e g a t o a l f i n e d e g l i a d e m p i m e n t i c o n n e s s i a l p a g a m e n t o .
Art. 9 - Norme che regolano l’accordo quadro e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per l'accordo quadro sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h) le norme del codice civile.
2. L'accordo quadro deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362
-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l'accordo quadro e il presente capitolato si considerano prevalenti le disposizioni dell'accordo quadro.
3. Nel caso in cui una o più previsioni dell'accordo quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'accordo quadro stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'accordo quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente l'accordo quadro conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 10 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:
a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
a.2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
a.3) l'offerta economica dell'Appaltatore;
a.4) il DUVRI.
2. L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 11 - Durata dell’accordo quadro
1. La durata dell'accordo quadro è di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula del medesimo con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore. L'accordo quadro e l'eventuale rinnovo potranno concludersi anticipatamente in caso di esaurimento dell'importo complessivo massimo stimato di spesa pari ad euro 2.500.000,00.
2. La durata dei singoli contratti attuativi è fissata in massimo sei mesi dalla scadenza triennale dell'accordo quadro e biennale in caso di rinnovo.
3. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo dell'accordo quadro durante il triennio di validità del medesimo o durante l'eventuale biennio di rinnovo, o qualora si raggiunga l'importo complessivo massimo prima del termine triennale o biennale, o ancora nel caso in cui nel triennio o nel biennio non sia inviato all'Appaltatore alcun ordinativo.
4. L'accordo quadro può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
5. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
Art. 12 - Importo dell’accordo quadro
1. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dall'Amministrazione per le attività contrattuali sono quelli risultanti dai ribassi contenuti nell'offerta economica presentata in sede di gara, e si intendono offerti dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Sul compenso di cui sopra sarà corrisposta dall'Amministrazione l'IVA nella misura prevista dalla legge.
3. L'importo massimo stimato dell'accordo quadro per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula del medesimo con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi è pari complessivamente ad euro 2.500.000,00.
Art. 13 - Direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.
Art. 14 - Avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro
1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione dell'accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione dell'accordo quadro in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro e dall'Appaltatore .
Art. 15 -Sospensione dell’esecuzione dell’accordo quadro
1. Per la disciplina della sospensione dell'accordo quadro si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 16 – Modifica dell’accordo quadro durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche dell'accordo quadro si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 17 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. Il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore sarà disposto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, a c u i d e v e e s s e r e a l l e g a t o i l d e t t a g l i o d e l l e s i n g o l e p r e s t a z i o n i e s e g u i t e r i s u l t a n t i d a l d o c u m e n t o d i l a v o r o d i c u i a l l ' a r t . 8 , secondo le tariffe previste in offerta e in conformità ai contratti attuativi di volta in volta stipulati, previa verifica della regolarità contributiva e della corretta esecuzione della prestazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Verranno pagate le ore effettivamente impiegate per lo svolgimento del servizio, verificate dal referente dell'Amministrazione, che potrebbero essere maggiori o minori di quelle indicate nel progetto operativo.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nell'accordo quadro e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione dell'accordo quadro, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione dell'accordo quadro. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'Amministrazione sospenderà il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. L'Amministrazione procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nell'accordo quadro successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.
Art. 18 - Controlli sull’esecuzione dell’accordo quadro
1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni dell'accordo quadro; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L'Amministrazione evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi dell'accordo quadro in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. L'Amministrazione si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze dell'accordo quadro, la facoltà di risolvere l'accordo quadro.
4. Al termine del servizio, viene verificata la corrispondenza delle quantità dei beni movimentati rispetto a quelle iniziali, nonché accertata la presenza di eventuali danni. Gli ammanchi o danni rilevati dall'Amministrazione sono comunicati all'Appaltatore indicando il luogo e la data dell'accertamento e l'elenco dettagliato del materiale mancante e/o danneggiato, così come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera i).
5. L'Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno e/o ammanco che possa derivare ai beni dell'Amministrazione ed a terzi, a causa dell'espletamento del servizio. I danni e/o ammanchi eventualmente arrecati devono essere comunicati al Referente indicato dall'Amministrazione, entro 48 (quarantotto) ore dal loro accadimento.
6. I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati e/o il reintegro di eventuali ammanchi sono a completo carico dell'Appaltatore.
Art. 19 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione dell'accordo quadro, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'Amministrazione procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo all'accordo quadro. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 20 - Divieto di cessione dell’accordo quadro e cessione dei crediti derivanti dall’accordo quadro
1. E' vietata la cessione dell'accordo quadro sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. L'Amministrazione non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi dell'accordo quadro relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti dell'Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Amministrazione solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Amministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'accordo quadro, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione.
Art. 21 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta, comprensivo degli oneri della sicurezza.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.
4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula dell'accordo quadro e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che la stessa intende affidare in conformità a quanto dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nel servizio e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula dell'accordo quadro, viene utilizzato dall'Amministrazione per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula dell'accordo quadro, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati
dall'Appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L' Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 22 - Tutela dei lavoratori
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L' Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L' Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente accordo quadro.
4. L' Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Tutto il personale dipendente adibito al servizio di trasloco dovrà essere dotato di strumenti di lavoro e D.P.I. tali da assicurare la propria incolumità.
6. In capo all'Appaltatore sarà richiesta la presentazione, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, della seguente documentazione:
a) attestato di frequenza da parte dei lavoratori messi a disposizione ai corsi di formazione ex artt. 36, 37 e 43 del D. Lgs. 81/2008.;
b) documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
c) nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente.
7. L'Amministrazione è da ritenersi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e per danni a persone e cose che dovessero essere causati dall'Appaltatore, nel corso delle operazioni di trasloco, anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 23 - Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale
n. 2/2016 che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'Appaltatore, si stabilisce per lo stesso l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'Appaltatore e le suddette OOSS hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato all'Amministrazione. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di
riunione ove, tra l'altro, l'Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto tre mesi prima della scadenza naturale dell'accordo quadro, in un apposito Allegato ove è recato l'elenco nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
Art. 24 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
Art. 25- Elezione di domicilio dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell'accordo quadro.
Art. 26 - Trattamento dei dati personali
1. Nell'ambito dell'attività oggetto dell'accordo quadro, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nell'accordo quadro, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplicaficativo e non esaustivo:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo quadro, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né
comunicare, dati oltre ai casi previsti nell'accordo quadro o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento dell'accordo quadro;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'accordo quadro e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione dell'accordo quadro in vigore tra le parti;
o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
q) adempiere agli obblighi contenuti nel “Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.
All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.
Art. 27 - Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione dell'accordo quadro, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante ;
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.
Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.
6. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.
Art. 28 - Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o dell'Amministrazione.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito dell'accordo quadro.
3. L' Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. Prima del perfezionamento d e l l ' a c c o r d o q u a d r o deve essere stipulata una polizza assicurativa di “Responsabilità Civile Terzi” per danni a persone e cose con un massimale unico di almeno 2,5 milioni di Euro, nonché un'assicurazione R.C.O. a favore del proprio personale operaio con un massimale pari ad almeno 1 milione di Euro. In tali polizze sarà esplicitamente indicato che l'Amministrazione viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. Quale ulteriore garanzia deve essere stipulata, inoltre, prima della stipulazione dell'accordo quadro, idonea copertura assicurativa c o n primaria Compagnia, tale da coprire sia nella movimentazione con autocarro, che durante le operazioni manuali di trasloco e facchinaggio, almeno il valore stimato dei beni trasportati e comunque non inferiore a 25.000,00 Euro.
A r t . 2 9 – P e n a l i
1 . Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e, qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, l'Amministrazione potrà applicare una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'entità della penale è stabilita in base alla gravità dell'inadempienza.
2. L'Amministrazione, in caso di mancato rispetto dei tempi p r e v i s t i a l l ' a r t . 6 , c o m m a 7 , l e t t e r e A ) e B ) o di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto operativo di cui all'art. 6 lettera A) concordato tra le parti , potrà applicare le seguenti penali:
a) in caso di mancata presentazione nel giorno stabilito per svolgere il servizio di tutti gli operai nel numero indicato nel progetto operativo di cui all'art. 6 lettera A) concordato tra le parti, verrà applicata una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta), per ogni giorno, per un massimo di tre volte, a seguito delle quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro e di chiedere il risarcimento del maggior danno subito;
b) per ogni singolo operaio tra quelli indicati nel progetto operativo di cui all'art. 6 lettera A) concordato tra le parti che non si presenti il giorno stabilito per svolgere il servizio, verrà applicata una penale di euro 100 (cento) al giorno;
c) qualora non venissero forniti gli automezzi indicati nel progetto operativo di cui all'art. 6 lettera A) concordato tra le parti, si applicherà una penale di euro 100,00 (cento) al giorno per ogni automezzo mancante;
d) per mancata osservanza dell'obbligo di indossare indumenti conformi alla normativa vigente per la sicurezza, sarà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta) al giorno, per ogni operaio e comunque l'operaio non in regola non potrà prendere servizio e dovrà essere sostituito;
e) per gli operai che non indossano la divisa, o non la mantengano in uno stato decoroso o presentabile, verrà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta) al giorno per ogni operaio.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Amministrazione provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 10 (dieci) giorni, entro il quale adempiere all'obbligazione. Scaduto tale termine, qualora l'Appalttore non presenti le proprie osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime, l'Amministrazione provvede a trattenere, nel rispetto delle normative fiscali, l'importo della penale dalle competenze spettanti all'Appaltatore ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
4. Nel caso in cui l'importo delle penali comminate superi il 10 % dell'importo dell'accordo quadro ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni dalla messa in mora per ciascuno dei termini concordati con l'Amministrazione, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione dell'accordo quadro, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 30 – Risoluzione dell’accordo quadro
1. Per la disciplina della risoluzione dell'accordo quadro si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte dell'accordo quadro a terzi, in violazione dell'art. 20 del presente capitolato;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine dell'Amministrazione stessa;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 29, comma 3, del presente capitolato;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
o) dopo la terza contestazione scritta qualora l'Appaltatore incorra in gravi ritardi o inadempimenti suscettibili di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'Amministrazione;
p) qualora l'Appaltatore si renda colpevole, nell'esecuzione delle operazioni di trasloco, di appropriazione indebita, reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e condizioni stabiliti nel presente Capitolato ;
q) in caso di mancato inizio del servizio secondo la tempistica concordata ai sensi dell' art. 6 del presente capitolato.
3 . Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
Art. 31 - Recesso
1. Per la disciplina del recesso dell'accordo quadro si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 32 - Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dell'accordo quadro che al termine dell'accordo quadro stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore, a pena di nullità dell'accordo quadro, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L' Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l' Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che l'accordo quadro è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dall'accordo quadro. L'Appaltatore comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ********** ed il codice unico progetto (CUP)*******..
Art. 34 – Spese contrattuali
1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative all'accordo quadro e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,l'Amministrazione si riserva di recedere dell'accordo quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all' Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 36 - Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L' Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dell'accordo quadro la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”.
Art. 37- Norma di chiusura
1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione dell'accordo quadro di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
Art. 38 - Disposizioni anticorruzione
1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.