SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI STUDENTI CON DISABILITÀ
SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI STUDENTI CON DISABILITÀ
Art. 1 – Durata, oggetto e importo del servizio
L’Università degli Studi dell’Insubria intende affidare, con le modalità dell’accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06, il servizio di trasporto e accompagnamento di studenti con disabilità.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro.
Non potendo definire sin dall’origine l’ammontare delle prestazioni richieste, la conferma dell’ordine stipulata dall’Amministrazione non comporta l’impegno dell’Ateneo all’acquisto del servizio, ma definisce i prezzi unitari e l’importo massimo, nonché i termini e le condizioni del servizio.
L’affidatario si impegna ad assumere le prestazioni richieste, entro il limite massimo di € 184.144,50 IVA esclusa per il periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione. L’importo a base è stato calcolato sulla base dei conteggi di seguito indicati e comprende eventuali spese sostenute per le tratte effettuate con l’utilizzo di traghetto stimate in € 11.520,00:
Descrizione | Quantità presunta |
A) Trasporto studenti disabili con mezzo adeguato in ragione delle esigenze del singolo studente | Km 45.435 (calcolati per il tragitto civico abitazione studente-sede universitaria e viceversa) |
B) Assistenza durante il trasporto e per tutto il tempo di permanenza in Università con personale OSS o ASA | 2.700 ore |
Il trasporto dovrà essere eseguito dalla residenza dello studente fino alle sedi universitarie di Varese, Como, Busto Arsizio e Saronno in relazione alle specifiche necessità di ciascuno studente. Il servizio potrà essere richiesto anche per lo spostamento all’interno delle sedi dell’Ateneo.
All’avvio del contratto, l’Ateneo prevede di attivare il servizio a favore di studenti con le seguenti necessità:
Abitazione | Sede universitaria | Ausili in uso | Assistenza OSS/ASA | Note | |
A | Como | Como | |||
B | Legnano | Varese | Carrozzina | ||
C | Venegono Inferiore | Varese | |||
D | Verbania | Varese | Carrozzina | Trasporto e Aula (circa 4 h/giorno) | Il trasporto da Verbania a Laveno Mombello dovrà essere effettuato in traghetto |
E | Montano Lucino | Como | Carrozzina elettrica | Trasporto e Aula(circa 4 h/giorno) |
F | Laveno Mombello | Varese | Carrozzina elettrica | Trasporto e Aula (circa 4 h/giorno) |
In ragione della peculiarità del servizio prestato e delle esigenze specifiche di ciascuno studente non è possibile definire una calendario delle prestazioni: alla fine della determinazione dell’importo massimo posto a base di gara si è tenuto conto di una frequentazione media di 65 giornate per ciascuno studente, prevalentemente in giornate e orari non coincidenti con quelle degli altri studenti.
La fruizione del servizio da parte degli studenti avverrà esclusivamente durante il periodo di attività didattica, a titolo puramente indicativo il calendario per l’anno accademico 2015/2016 prevede attività didattica dal 14/9/2015 al 31/7/2016 con sospensioni variabili per ciascun corso di laurea in occasione delle festività.
L’Università potrà commissionare all’Appaltatore nel periodo di durata dell’accordo le prestazioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato.
L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l’Università non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.
Art. 2 – Effettuazione delle prestazioni e caratteristiche dei mezzi di trasporto
Gli ordinativi delle singole prestazioni oggetto del presente accordo, contenenti l’elenco dei servizi richiesti ed il periodo di esecuzione degli stessi, verranno effettuati per iscritto dall’Ufficio Orientamento e placement che trasmetterà all’aggiudicatario, all’avvio del contratto e successivamente all’inizio di ciascun anno accademico, un elenco degli studenti assegnatari del servizio, specificando le tratte di pertinenza ed eventualmente il numero massimo di viaggi garantiti dall’Ateneo a ciascuno di essi per l’anno accademico.
Gli studenti assegnatari del servizio sono tenuti a trasmettere, via mail all’ufficio Orientamento e Placement (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) la programmazione settimanale, indicante orari/ giorni/luoghi, ogni mercoledì che precede la settimana di utilizzo del Servizio di trasporto. L’ufficio Orientamento e Placement trasmetterà immediatamente sempre via mail, il planning settimanale del trasporto direttamente all’aggiudicatario del servizio.
A titolo informativo e stante la peculiarità del servizio e della sua utenza, si ritiene utile trascrivere le principali regole e disposizioni operative previste dal bando e dalla Carta dei Servizi dell’Ateneo:
a) L’annullamento del servizio richiesto deve essere comunicato dallo studente all’ufficio Orientamento e Placement (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) e da questo all’aggiudicatario almeno 3 giorni prima: in tal caso il servizio non dovrà essere effettuato e non verrà riconosciuto all’aggiudicatario;
b) Le variazioni di orario vanno comunicata via mail entro le ore 12 del giorno prima e verranno soddisfatte compatibilmente con le disponibilità organizzative: il servizio verrà effettuato comunque e quindi riconosciuto all’aggiudicatario;
c) In caso di annullamento con preavviso inferiore a 3 giorni o variazione comunicata successivamente alle ore 12,00 del giorno precedente (a titolo esemplificativo cancellazione/spostamento improvviso dell’attività didattica e /o impedimenti improvvisi collegati allo stato di salute dello studente) la tratta programmata verrà riconosciuta all’aggiudicatario;
Il servizio dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore presso l’Ateneo.
Il servizio dovrà essere effettuato con automezzi idonei.
Art. 3 – Modalità e tempi di pagamento
Le prestazioni saranno remunerate mediante l’applicazione dei prezzi unitari indicati in sede di offerta (moltiplicati per il numero di Km effettuati e il numero di ore svolte) e saranno oggetto di fatturazione mensile posticipata.
Il conteggio dei km percorsi avverrà calcolando esclusivamente il tragitto civico abitazione studente-sede universitaria e viceversa, come risultante dal sito xxx.xxxxxx.xx/xxxx. Il prezzo offerto per le tratte deve ritenersi comprensivo di qualsiasi ulteriore onere (spostamenti da e verso la sede operativa dell’aggiudicatario, pedaggi autostradali, ecc) con la sola eccezione del costo del traghetto che sarà rimborsato secondo la tariffa vigente al momento della prestazione.
Alla fattura dovrà essere allegato un rapporto riassuntivo dei trasporti effettuati e delle ore di assistenza prestate.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
In caso di subappalto, la liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.
7 “Subappalto” in caso di subappalto è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
La liquidazione del corrispettivo avverrà, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
L’Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
L’Appaltatore sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Ateneo prima della stipula del contratto per l’affidamento dell’appalto, così come dovranno essere comunicate eventuali variazioni dello stesso.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e
s.m.i. l’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.
Art. 4 - Personale addetto al servizio, sicurezza e comunicazioni dell’Appaltatore Ogni attività relativa al presente accordo quadro deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. L’Appaltatore deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.
Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere adeguatamente formato e dovrà aver effettuato un corso di primo soccorso per le aziende di tipo B e un xxxxx xx xxxxxx 0 ore sulla movimentazione manuale dei carichi.
Ove richiesto, per la specifica disabilità dello studente, dovrà essere svolto servizio di assistenza per tutta la durata del trasporto e della permanenza in università con personale OSS o ASA (vedi art. 1 prestazione B).
L’affidatario è tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, in particolare per quanto attiene la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di protezione in relazione all’attività da eseguire.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell’appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, l’Università degli Studi dell’Insubria ha individuato i rischi esistenti negli ambienti in cui l’Appaltatore è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nell’Appendice A al Regolamento per la predisposizione del
DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx, sezione “Lavori, servizi e forniture”.
Art. 5 – Penali
L’Ateneo si riserva la facoltà di comminare all’Appaltatore le seguenti penali per ogni singolo inadempimento e per ogni giorno di permanenza dello stesso:
- mancata effettuazione di corse: € 500,00 per ogni mancata corsa;
- comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal presente capitolato: € 500,00.
In caso di inadempimento di altri obblighi contrattuali, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio a seconda della gravità dell’inadempimento, una penale variabile da € 50,00 a € 250,00 per ogni singolo inadempimento e per ogni giorno di permanenza dello stesso.
Per l’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.
Art. 6 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni all’Amministrazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.
Se l’esecutore del servizio non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e art. 2 e seguenti della L. 575/1965;
b) sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
c) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
e) il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente indicato al precedente Art. 7 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
Art. 7 - Subappalto
L’Appaltatore potrà riservarsi di procedere al subappalto di parte delle opere previste nel presente appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 118 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’affidamento non regolamentato delle prestazioni in subappalto, contravvenendo a quanto previsto nel presente documento, costituisce motivo per la risoluzione del contratto e la conseguente sospensione della fase di appalto, nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione Appaltante, per la ritardata esecuzione del servizio e/o per l’eventuale maggior costo, rispetto a quello che sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione.
Art. 8 - Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.Lgs. 163/06. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 9 – Controversie e foro competente
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Varese.