DECRETO
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)
DECRETO
n. 39 del 23.03.2022
Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 del servizio assicurativo RC patrimoniale per un biennio.
Cig: 915094812F.
CUI: S94152640481202200002.
Nomina RUP: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx. Premio: € 2280 oneri compresi.
Società: AIG Europe S.A Rappresentanza Generale per l’Italia P.I. 10479810961
L’AMMINISTRATORE UNICO
• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
• Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro;
Considerata la necessità di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui l’Ente debba rispondere a norma di legge posto che quella in corso di validità scade il prossimo 31 marzo;
Dato atto che il LaMMA ha in essere con la società Marsh S.p.A un contratto di brokeraggio in virtù del quale la suddetta società gestisce il pacchetto assicurativo dell'Ente e offre allo stesso la propria consulenza in merito;
Visto come la suddetta Società abbia espletato indagine di mercato tra compagnie assicurative per la copertura assicurativa R.C. Patrimoniale a tutela dell’Ente;
Visti gli atti a tal fine trasmessi e, in particolare, la nota e mail acquisita il 9 marzo 2021 e la nota e mail del 17 marzo 2021, dalla quale in ultimo risulta che la migliore offerta è quella presentata da AIG Europe S.A Rappresentanza Generale per l’Italia P.I. 10479810961, che prevede la copertura assicurativa per il periodo compreso tra le ore 24 del 31.03.2021 e le ore 24 del 31.03.2023;
Richiamato il decreto a contrarre e di affidamento n. 10 del 24.03.2022;
Ravvisato che l’importo della polizza di cui al suddetto decreto, per errore materiale, era riferito ad una sola annualità e non ad un biennio;
Verificato che l’indagine di mercato e il relativo affidamento riguardava un biennio;
Ritenuto di dover riconoscere per il servizio assicurativo RC patrimoniale alla Società AIG Europe
S.A Rappresentanza Generale per l’Italia P.I. 10479810961 il premio di € 2280 oneri compresi;
Tutto, ciò premesso e considerato
D E C R E T A
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 al perfezionamento dell’ affidamento del servizio assicurativo RC patrimoniale alla Società AIG Europe S.A Rappresentanza Generale per l’Italia P.I. 10479810961,
3. di stabilire che la copertura decorre dalle ore 24 del 31.03.2022 e termina alle ore 24 del 31.03.2023;
4. di nominare l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
5. di dare atto che il premio assicurativo è pari ad € 2280 oneri compresi;
6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.
L’Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
ALL. A
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Stipulata tra:
Consorzio LaMMA |
E |
AIG Europe S.A Rappresentanza Generale per l’Italia |
Contraente: | Consorzio LaMMA |
Partita IVA: | 06338110486 |
Data di effetto: | ore 24 del 31.03.2022 |
Scadenza 1° rata: | ore 24 del 30.03.2023 |
Scadenza annuale: | 31.03 |
Data di scadenza: | ore 24 del 31.03.2023 |
Durata: | anni 2 |
Frazionamento: | semestrale |
Premio annuo finito: | €………………………… |
1. | Società / Assicuratori: ...................................................................... |
2. | Contraente ed Assicurato: ...................................................................... Attività dichiarata: L’assicurazione vale per l’attività istituzionale esercitata dal Contraente/Assicurato Ente Regionale della Toscana ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d’ora o in futuro potranno essere espletati. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata |
3. | Franchigia per sinistro: € 5.000,00 | |||
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00 | |||
5. | Premio annuo lordo a carico del Contraente: | |||
6. | Data di retroattività: Illimitata | |||
7. | Clausola Intermediari: 7.1 Broker: Marsh SpA | |||
7.2 Agente / Corrispondente: | ||||
8. | Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsa- bilità Civile Professionale per le attività tecniche. | |||
PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA | Euro 1.000.000,00 | |||
DANNI ALLE OPERE | Euro 1.000.000,00 | |||
DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI | Euro 1.000.000,00 |
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: | il Contraente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale. |
Contraente: | l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione. |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. |
Danno indennizzabile: | in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato. |
Danni Materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. |
Dipendente/Amministratori : | qualsiasi persona che partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione. |
Dipendente Tecnico: | qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, o la validazione di un progetto, |
nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. | |
Durata del Contratto: | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni Sinistro. |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali |
Periodo di Assicurazione: | se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. |
Periodo di Efficacia: | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto. |
Responsabilità Amministrativa: | la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. |
Responsabilità Civile: | la responsabilità che grava sull’Assicurato dall’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. |
la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico | |
Pubblica Amministrazione: | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Sinistri: | comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione; la richiesta di risarcimento notificata a un Dipendente o Amministratore del Contraente (in virtù del rapporto di immedesimazione organica ex art. 28 della Costituzione). |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art. 2- Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche ef- fettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4- Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.
Art. 5- Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni devono essere fatte a mezzo posta elettronica ordinaria, indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza ed a mezzo PEC nei casi di sottoscrizione della polizza e sue variazioni/appendici.
.
Art. 6 – Recesso per sinistro
Non si applica al presente contratto
Art. 7- Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell’ufficio assicurazioni dell’Ente assicurato. L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata, telefax, mail o PEC – alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni
da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
8.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
8.2 qualsiasi diffida scritta ricevuta dall’Assicurato, in cui un terzo esprima esplicitamente l’intenzione di richiedere all’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 8.2 sarà con- siderata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
A tal fine, la Società è obbligata a fornire all’Ente Contraente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui poter inviare le suddette denunce di sinistro.
La denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione, è volta a interrompere il decorrere della prescrizione. L’Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essa nei limiti del possibile; Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 9 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 10 - Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato
dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di
eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 – Regolazione del Premio
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 12 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all’Assicurato su quanto contemplalo dalle condizioni tutte di assicurazione. Art. 14 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 15 - Broker incaricato
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Firenze – Via Santo Spirito 11 -Tel. 000 0000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker, già predeterminata dalla Stazione Appaltante, è posta esclusivamente a carico dell’Assicurato che la corrisponde mediante fee semestrale.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).
Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/201.0, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa dì risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente sezione I della polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l’azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.
Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali о con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell’Assicurato stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.
Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
- Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957
- Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili
L’assicurazione comprende inoltre:
✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giu- dizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni
gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui all’art. 20 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Xxxxxx comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del CCNL. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.
Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o di- sposizioni dell’ente stesso;
d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato;
j) possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa co- munque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Con- traente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione mi- litare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
n) Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione:
o) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
Art. 24 bis - ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione
particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie.
Ai fini di quanto precede, vengono aggiunte le seguenti definizione:
Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto x xxxxx infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.
Art. 25 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell’Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.
Art. 26 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 27 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art 29 che segue.
Art. 28 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 29 – Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti. Art. 30 – Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.
Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la co- pertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura
che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordina- tore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive mo- difiche ed integrazioni.
Art. 32 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di soggetti di cui l’assicurato deve rispondere, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti purché in possesso dei requisiti richiesti della legge, dal momento del loro incarico.
Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
Sono parificati ai suddetti soggetti i responsabili del servizio finanziario degli Enti dipendenti della Regione Toscana.
Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali
(D.Lgs. 196/2003 e Regolamento EU 2016/679) In relazione al trattamento dei dati personali, la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una violazione non intenzionale degli obblighi di legge. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.
Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.
Il Contraente, fatto salvo l’obbligo della denuncia nei termini previsti dalla presente polizza, decide se gestire o meno la gestione tramite la propria Avvocatura, competente ai sensi della L.R. 7.11.94 n. 83 o se avvalersi ai fini della difesa, della Società.
L’Ente Contraente si impegna a tal fine ad informare tempestivamente la Società della propria determinazione sulle modalità di gestione della controversia; la comunicazione dovrà essere inviata non oltre 15 giorni dalla data di attivazione della garanzia riferita al sinistro denunciato.
Nel caso in cui l’Ente Contraente decida di difendersi tramite la propria Avvocatura, la Società può chiedere un collegio di difesa, composto da legali dell’Avvocatura del Contraente e legali di propria fiducia, ai quali verrà conferito mandato alle liti dal competente organo dell’Ente Contraente. Gli onorari dei legali nominati dalla Società saranno a carico della stessa.
In alternativa la Società può intervenire nel giudizio instaurato dal terzo nei confronti dell’Ente Contraente, che comunque può sempre chiamare in causa la Società.
Nei casi in cui l’Ente Contraente non attivi la difesa ai sensi di cui al precedente comma, la Società agirà in nome del Contraente/Assicurata ai sensi del presente articolo.
Art. 36 – Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge
Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina,
incendio.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.
Art. 37 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se Amministratori o Dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.
Art. 39 - Sanction Clause
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 41 - Calcolo del premio
Retribuzione annua lorda | Tasso lordo pro-mille | Premio annuo lordo anticipato |
VEDI SCHEDA DI OFFERTA | …. %° | €………………………….. |
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per:
le Perdite Patrimoniali e, in deroga all’art. 24, lett. a), per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di:
• progettista e verificatore della progettazione
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
• “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D. Lgs. 50/16;
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
1. le attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente;
A. CONDIZIONI AGGIUNTIVE
l'Assicurazione s'intende operante anche per:
2. lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-ru- more);
3. la progettazione di opere pubbliche così come prevista in ottemperanza degli artt. 24, 31 comma 5, e 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii.
4. l’attività di validazione dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b. omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
x. xxxx del legale rappresentante dell’Assicurato;
d. inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
x. xxxxxxxx, ingiuria, diffamazione;
f. possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
g. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
h. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
i. multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione.
j. Inoltre l’assicurazione non è operante:
k. per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di ap- partenenza;
l. per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
m. per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
n. per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
o. per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
p. per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
q. per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
r. per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere
progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.
RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA DEL CONSORZIO LAMMA | ||
Contraente: | Consorzio LaMMA - Laboratorio per il Monitoraggio e la Modellistica Ambientale Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
Partita IVA: | 04355350481 | |
Durata del contratto: | anni 2 | |
Effetto: | ore 24 del 31.03.2021 | |
Scadenza: | ore 24 del 31.03.2023 | |
Calcolo del premio: | Retribuzioni annue € 2.000.000,00 | Al tasso del ….%° |
Premio lordo annuo: | € ……………… | |
Dettaglio sul personale: | Per completezza d’informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell’Ente: | |
Amministratore Unico/Direttore Nr.1 | ||
Impiegati AmministrativI Nr.4 | ||
Responsabili P.O. (Amministrativi Nr.8 | ||
Responsabile Sicurezza Nr.1 | ||
Massimali: | ⮚ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ⮚ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ⮚ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l’Assicurato, in un medesimo evento. | |
Franchigia: | € 5.000,00 per sinistro |