CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO L'anno duemiladiciotto, addì del mese di
COMUNE DI FAGAGNA PROVINCIA DI UDINE
Reg.Scritture Private N.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
L'anno duemiladiciotto, addì del mese di
, presso la sede comunale di Fagagna, piazza Unità d'Italia
n.3, TRA:
il signor XXXXXXXX Xxxxxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del COMUNE DI FAGAGNA, ivi domiciliato per ragioni di carica, che interviene nel presente atto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, in nome e per conto del Comune di Fagagna, con sede legale in Fagagna, Piazza Unità d’Italia, 3, c.f. 80004910305, di seguito anche denominato “Locatore”;
E:
il signor/la signora (C.F.
), nato a il ,
residente in Fagagna via , nella sua qualità di legale
rappresentante dell’Associazione/Ente no profit con
sede in
, (c.f.
), di seguito anche
denominato “conduttore”, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE: il Comune di Fagagna concede in
locazione all’associazione/ente no profit ,
legalmente rappresentato da , che accetta, per sé e suoi
aventi causa, parte dei locali dell’immobile “Cjase di Catine” ubicati in Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, riportati nel catasto urbano di Fagagna al foglio 18 particella 369, piano terra e primo piano, con una superficie complessiva lorda di mq. 365,64,
così come individuati e delimitati nella planimetria sottoscritta per presa visione da entrambe le parti e depositata agli atti d'ufficio del Comune di Fagagna. Una copia di tale planimetria viene consegnata al conduttore che dichiara di avere ricevuto le informazioni circa la prestazione energetica dell’edificio, nonché di avere ricevuto copia del relativo attestato di prestazione energetica come previsto dall’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 192/2005. Tale attestazione viene allegata al presente contratto.
ART. 2 - DURATA DELLA LOCAZIONE: la durata della locazione è di anni sei con
decorrenza dal mese di . Il presente contratto s’intenderà
tacitamente rinnovato per un periodo di 6 (sei) anni, e così di seguito, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno
6 (sei) mesi prima della scadenza della locazione. Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto dandone avviso al Comune, mediante lettera raccomandata, da fare pervenire almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere decorrenza.
ART. 3-CANONE: il canone di locazione mensile è pattuito in Euro
( /00) da pagarsi mensilmente entro il giorno
dieci di ogni mese, con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Comune di Fagagna acceso presso la BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA filiale di FAGAGNA Via Xxxxxxx I n. 42, CODICE IBAN: XX00X0000000000000000000000,
oppure in contanti direttamente al medesimo Tesoriere comunale, nella filiale ubicata in Xxx Xxxxxxx X x. 00. Il canone mensile sarà rivalutato annualmente ed automaticamente in misura pari al 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
ART.4 - USO: il conduttore destinerà i locali assegnati in locazione all’esecuzione in
ogni sua parte del progetto tecnico presentato in occasione della procedura di assegnazione in locazione. Il conduttore si impegna a consentire l’utilizzo gratuito al Comune di Fagagna della sala polifunzionale contrassegnata con il numero 4 e 5, ubicata al piano terra, per un numero di 12 giornate per anno solare, a semplice richiesta dello stesso Comune, da presentarsi almeno 10 giorni prima del relativo utilizzo.
ART. 5 - CONDUZIONE LOCALI: il conduttore provvederà alla custodia dei locali e degli spazi locati nonché all’apertura e chiusura degli stessi mediante proprio idoneo personale, esonerando espressamente il Comune di Fagagna per ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli dal fatto doloso o colposo o da omissione di terzi in genere. La custodia sarà effettuata adottando tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la conservazione, buona manutenzione, perfetta efficienza e massima igiene e pulizia dei locali, impianti, mobili e quant’altro presente nei locali. Oltre al canone di locazione sarà interamente a carico del conduttore qualsiasi altro onere inerente l’utilizzo dei locali assegnati in locazione, comprese, ad esempio, le spese per energia elettrica, riscaldamento, telefono, consumo idrico, raccolta rifiuti, pulizia dell’immobile, esercizio, manutenzione e revisione dell’ascensore, esercizio, manutenzione e revisione della centrale termica e similari. Il conduttore si obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze attualmente intestate al Comune di Fagagna, nonché a farsi carico in proprio, senza alcun onere in capo al Comune, di ogni adempimento od incombenza relativa all’attivazione, gestione e manutenzione delle utenze necessarie all’utilizzo dell’immobile.
ART.6 – DIVIETI: il conduttore si obbliga ad utilizzare locali, impianti, attrezzature,
spazi assegnati in locazione con la diligenza del buon padre di famiglia, a
salvaguardia dell’integrità dei locali e della sicurezza dei loro frequentatori. Il Comune di Fagagna si riserva in ogni momento di verificare attraverso i suoi organi tecnici la correttezza degli utilizzi previsti dal presente contratto. Il conduttore sarà responsabile della valutazione dei rischi inerenti l’attività svolta nel fabbricato in oggetto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nonché altresì della gestione unitaria di tutto ciò che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’attività esercitata. Il conduttore si occuperà altresì dell’organizzazione di un sistema di gestione della sicurezza e delle emergenze. Qualora lo richiedano la tipologia di attività di volta in volta esercitata o l’eventuale afflusso di persone che ne possa derivare, il conduttore si obbliga a rispettare la normativa in materia di limiti di immissione di rumore e di prevenzione incendi, nonché quanto prescritto dagli articoli 68 ed 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931). A tal fine il conduttore si obbliga ad acquisire presso il Comune di Fagagna od altri enti le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie in relazione all’attività che si intende esercitare, nonché effettuare tutti gli adempimenti di carattere sanitario, assicurativo, previdenziale, fiscale, di pubblica sicurezza, in conformità alla normativa vigente. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità nel caso di difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni, licenze amministrative e similari, eventualmente previste per l’esercizio dell’attività svolta nei locali dell’immobile. Per eventuali violazioni di legge correlate all’attività svolta vi sarà pertanto responsabilità esclusiva a carico del conduttore. Resta inteso che qualsiasi difficoltà, anomalia o malfunzionamento e quindi qualsiasi atto conseguente all'uso ordinario dell’immobile è a carico del conduttore che ne dispone secondo le necessità che autonomamente valuta. Il contratto di locazione è incedibile e non trasferibile, pena la risoluzione del rapporto contrattuale e l’incameramento della cauzione versata. Non sono altresì
consentite variazioni della veste giuridica del conduttore finalizzate ad eludere il divieto di cessione del contratto. Il conduttore si assume integralmente tutti i rischi ed oneri relativi all’uso ed alla gestione dei locali assegnati in locazione ed è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività svolta. Il conduttore risponderà pertanto di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, di incaricati, di associati, di ospiti o di altri soggetti presenti nei locali a vario titolo, obbligandosi a tenere il Comune di Fagagna sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per la durata della locazione, manlevando pertanto il Comune di Fagagna da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 del codice civile.
ART.7 – POLIZZE ASSICURATIVE: il conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto, consegna copia di adeguata polizza assicurativa per rischio locativo a copertura di danni eventualmente causabili all’immobile locato nonché copia di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con espressa indicazione dell’attività svolta e con massimale non inferiore ad euro 3 milioni per sinistro/anno, a copertura di danni eventualmente causabili a cose o persone durante l’esercizio dell’attività, esonerando espressamente il Comune di Fagagna da qualsiasi responsabilità. Copia di tali polizze assicurative vengono depositate presso il Municipio di Fagagna. Il conduttore si obbliga con cadenza annuale ad inviare al Comune copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.
ART. 8-ADDIZIONI E MIGLIORIE: il conduttore dichiara di avere esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti, obbligandosi a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il normale deperimento connesso con l’uso diligente. Il conduttore si impegna
ad effettuare la manutenzione ordinaria dell’immobile ed a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto, provvedendo pertanto in proprio all’allestimento di quanto necessario, rispettando le prescrizioni di legge relative all’attività esercitata. I lavori necessari all’effettivo utilizzo dei locali quali tinteggiatura, pulizia generale e similari sono espletati dal conduttore che viene esonerato di un tanto, invece, all’atto della riconsegna dell’immobile al Comune. L’esecuzione di eventuali opere di manutenzione straordinaria, di lavori per migliorie, modifiche, innovazioni, trasformazioni o adeguamenti devono ottenere preventivamente l’autorizzazione del Comune di Fagagna, che si riserva, a sua completa discrezione, ove tali opere e lavori vengano valutate di effettivo beneficio all’immobile, di farsi carico delle relative spese o della relativa esecuzione. Eventuali addizioni effettuate dal conduttore sui locali assegnati in locazione, qualora non siano di interesse al Comune, devono essere tolte a cura e spese del conduttore alla fine del periodo di locazione. Le addizioni che non possono essere rimosse senza danneggiare i locali possono essere effettuate dal conduttore solo previa autorizzazione del Comune. Nel caso in cui le addizioni effettuate abbiano causato deterioramento dell’immobile, il Comune si riserva di chiedere il risarcimento del danno in forma specifica mediante ripristino dello status quo ante. Gli arredi eventualmente collocati nei locali dal conduttore rimangono in ogni caso di sua proprietà al termine della locazione. Il conduttore deve consentire al personale del Comune di Fagagna l'accesso all'unità immobiliare assegnata in locazione per eventuali verifiche o controlli.
ART.9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: in caso di gravi e reiterati
inadempimenti a quanto disposto contrattualmente il Comune di Fagagna potrà
dichiarare con effetto immediato la risoluzione del contratto, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al locatario inadempiente. Comportano la risoluzione del contratto, senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno, le seguenti fattispecie:
-reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria dell’immobile;
-reiterato mancato pagamento dei canoni mensili e/o delle utenze;
-reiterate violazioni di legge correlate all’attività svolta;
-fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata del conduttore;
-reiterato esercizio di attività incompatibile con la destinazione d’uso dell'immobile locato;
-mancata stipula delle polizze assicurative o mancato pagamento dei premi di assicurazione;
-reiterate inadempienze e/o non conformità e/o mancate esecuzioni riferite alle attività previste nel progetto tecnico presentato in occasione della procedura di assegnazione in locazione;
ART.10 - CAUZIONE: Il Comune di Fagagna dà atto che il conduttore ha versato a
titolo di cauzione una somma pari ad Euro (Euro
/ ), a garanzia del pagamento dei canoni di locazione e
dell'adempimento delle clausole del presente contratto. Il deposito cauzionale rimarrà pertanto vincolato per tutta la durata contrattuale e sarà svincolato e restituito al conduttore soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento della inesistenza di inadempienze o danni imputabili alla responsabilità del conduttore. La cauzione dovrà essere ricostituita in caso di escussione durante il rapporto contrattuale.
ART.11 - SPESE DI REGISTRAZIONE: sono divise a metà fra le parti come previsto per legge. Il conduttore autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati. Nell’ipotesi di eventuali controversie il foro competente sarà quello di Udine. Le parti richiedono e danno atto che il presente contratto rimanga conservato, quale scrittura privata, agli atti del Comune di Fagagna.
ART.12 – NORME DI RINVIO: per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile ed alla legge n. 392 del 27 luglio 1978.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 che sono state rilette.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE